Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 1387 Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Pulimax Service s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento Irpeg ed Ilor 1993 e 1994, coi quali era stata esclusa la deducibilità di spese non documentate. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso ma quella regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio. La società ricorre avverso la sentenza della CTR con tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo si deduce violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 52 e art. 112 c.p.c.. Si lamenta che la CTR abbia omesso di pronunciare su due eccezioni formulate con le controdeduzioni d’appello. Con la prima si era sostenuta la nullità dell’avviso in quanto motivato per relationem al processo verbale di constatazione che – al momento della notificazione dell’accertamento – non era conosciuto dal contribuente perchè a lui notificato il giorno successivo. Con la seconda si era rilevato che l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello avverso la sentenza n. 147 senza esservi autorizzata, perchè l’autorizzazione prodotta concerneva la sentenza n. 176.

Col secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7. Si rileva che gli atti opposti facevano riferimento al processo verbale di constatazione "una copia del quale è stata inviata dall’organo verificatore al Comando Guardia di Finanza di Petrolia Sottana (Pa) per la successiva notifica al sig. C.G.. liquidatore della Pulimax Service Srl". Al momento della notificazione degli avvisi (13.12.1999) il contribuente non conosceva pertanto l’atto cui essi facevano riferimento (notificato il successivo 14.12.1999). Ne deriverebbe violazione delle norme invocate da parte della sentenza che ha giudicato la validità degli avvisi.

La censura concernente il difetto di autorizzazione all’appello è infondata in fatto, come questa corte è in grado di verificare sugli atti, trattandosi di presunto "error in procedendo". Ancorchè il numero della sentenza da appellare era indicato erroneamente, la corretta indicazione del merito della controversia e della identità delle parti processuali rendeva indubbio che l’atto si riferiva alla pronuncia di primo grado emessa nel presente procedimento.

Le doglianze (di omesso esame e violazione di legge) proposte in relazione alla mancata allegazione del p.v.c. all’avviso di accertamento possono trattarsi congiuntamente, e vanno respinte. Al difetto della motivazione della sentenza può supplirsi in questa sede, trattandosi di questione di diritto. In tema di accertamento tributario, l’avviso notificato prima dell’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000, non deve – necessariamente – contenere in allegato l’atto a cui la motivazione abbia fatto riferimento, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, o riprodurre il contenuto essenziale dell’atto ivi richiamato, ai sensi del D.Lgs. n. 32 del 2000, art. 1, atteso che le norme indicate sono contenute in disposizioni innovative, non aventi efficacia retroattiva. Pertanto, in tali casi, l’avviso di accertamento motivato "per relationem", che realizza una economia di scrittura, è valido alla sola condizione che il rinvio sia fatto ad atti o documenti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente (Cass. 4989/2003). Nella specie, la completa conoscenza dell’atto in riferimento era preannunziata negli avvisi e si è realizzata in giorno successivo alla notificazione di essi. Soltanto da questo giorno successivo ha pertanto cominciato a decorrere il termine per l’impugnazione, ma la modalità frazionata con la quale e stata comunicata la motivazione non ha altrimenti pregiudicato in alcun modo il diritto di difesa del contribuente e va considerata valida.

Il terzo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 917 del 1996, art. 75 e "falsa applicazione ed interpretazione di prove". Censura la sentenza per aver ritenuto non fornita la prova dei costi disconosciuti dall’Ufficio assumendo che essi erano stati invece documentati in giudizio con la produzione delle fatture allegate ai ricorsi di primo grado.

Il motivo è inammissibile, perchè contesta il giudizio di fatto della CTR nella sua veridicità e non per la sua motivazione. Anche a ritenere che la censura abbia fatto implicito riferimento al vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, non potrebbe del resto verificarsene il fondamento per difetto di autosufficienza, non avendo riprodotto il tenore delle fatture che la CTR avrebbe trascurato di considerare.

Va dunque respinto il ricorso.

Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-12-2010) 27-01-2011, n. 3038

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Trento, giudice d’appello, assolto il prevenuto da alcune imputazioni, ha confermato la sentenza in data 18 novembre 2008 del locale Giudice di pace, appellata da T.O., con riferimento alle imputazioni di minacce ed ingiurie per sms (capo 3), lesioni (capo 5) ed ingiurie (capo 4), commessi in danno di D.B. fino al (OMISSIS).

Propone ricorso per Cassazione il T. sulla base di quattro motivi. Con il primo chiede accertarsi l’avvenuta revoca della costituzione di parte civile in quanto la p.o., prima del passaggio in giudicato della sentenza penale, contenente la condanna generica al risarcimento del danno, ha proposto autonoma azione civile per i medesimi fatti di cui al procedimento penale, proponendo domanda non solo in relazione al quantum, ma anche all’an debeatur.

Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione in relazione alla responsabilità, con particolare riferimento alle ingiurie telefoniche di cui al capo 4), rilevando anche duplicazione di imputazione per essere stato contestato il medesimo fatto ai capi 3) e 4).

Con il terzo motivo deduce difetto di motivazione sull’individuazione dei comportamenti che avrebbero determinato le lesioni, che si sarebbero potute determinare solo dal momento in cui la p.l. aveva avuto esatta notizia delle reali condizioni del prevenuto, di persona sposata e con figli, e non nel periodo precedente. Così, illogica sarebbe la motivazione che aveva ritenuto, dei comportamenti circoscritti in poche settimane, determinanti a causare le lesioni lamentate. Illogica sarebbe anche la motivazione che ha ritenuto la volontarietà dei comportamenti, con riferimento specifico alle lesioni.

Con il quarto motivo deduce difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Osserva il Collegio che non sono fondate le doglianze del ricorrente con riferimento alla dichiarazione di penale responsabilità, nei limiti fissati dalla sentenza di appello.

L’utilizzo, in comunicazioni mediante brevi messaggi di testo inviati con telefonia cellulare (i c.d. sms), di termini come troia o depravata o di donna dedita ad incesto che, in quanto volti a sminuire la figura morale del destinatario, si manifestano nella loro inequivoca valenza offensiva indipendentemente da qualsiasi contesto in cui vengano utilizzati, rende evidente come la motivazione sul punto delle sentenze di merito, seppur sintetica, sia del tutto idonea e sufficiente a giustificare la relativa affermazione di responsabilità a quel titolo, soprattutto se si considera con quanta attenzione i giudici del merito abbiano esaminato le singole manifestazioni scritte del prevenuto, isolando ed escludendo più ipotesi di reato contestate e non ritenute provate. E appena da rilevare, inoltre, come la copia, nel capo 4), del medesimo sms indicato al capo 3 appaia frutto di evidente errore materiale, peraltro irrilevante sul trattamento sanzionatorio, se sì considera che la continuazione, derivante dal delitto sub 3) – a sua volta contestato in continuazione fra ipotesi di minaccia e ingiuria – nonchè dal delitto sub 4) in cui coesistevano, in continuazione, ipotesi di ingiurie, oltre a quelle di minacce e diffamazione escluse dal giudice d’appello, ha comportato un aumento di pena ridotto nel minimo, non emendabile, di giorni due di sanzione sostitutiva, con evidente esclusione di un qualsiasi concreto interesse del ricorrente. Quanto al ricorrere del delitto di lesioni, la sentenza impugnata ha adeguatamente evidenziato sia il loro concreto ricorrere, secondo gli accertamenti medici acquisiti, sia la loro riferibilità sotto il profilo oggettivo e causale all’azione del prevenuto, protrattasi nell’intero periodo della reciproca conoscenza e frequentazione, comportamento consistito nella creazione di un castello di menzogne, sulla sua condizione personale di soggetto privo di vincoli famigliari, di persona impegnata in attività professionali di alto rischio a causa delle quali egli aveva anche cercato di condizionare la vita personale e famigliare della donna e del di lei figlio, coinvolto nella vicenda, senza che si possano evidenziare le manifeste illogicità denunciate dal ricorrente, posto che il giudice di merito ha dato atto di una preesistente condizione di fragilità psichica della D., evidenziando, in modo del tutto corretto, come l’azione del prevenuto nel suo innestarsi (peraltro in modo consapevole) su una tale condizione personale si fosse posta come causa delle successive alterazioni psichiche riscontrate dai sanitari. E tale motivazione pare al Collegio del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte sull’irrilevanza, sotto il profilo causale di possibili preesistenti stati patologici della vittima, che in unione al comportamento dell’agente abbiano contribuito alla produzione dell’evento, anche ponendo in luce, ed eventualmente scompensando una situazione di equilibrio raggiunta nonostante tale preesistente patologia. Il ricorrente insiste, come d’altra parte nell’impugnazione di merito, sulla pretesa irrilevanza dei propri comportamenti anteriori al momento della scoperta da parte della donna della sua reale situazione, sostenendo poi come i successivi comportamenti, quali accertati nel breve lasso di pochi giorni, non potessero ritenersi idonei a provocare le lesioni denunciate, senza considerare che il provvedimento impugnato, ed in genere le sentenze di merito, nel loro integrarsi, evidenziano in modo chiaro come fosse stato proprio il comportamento anteriore del prevenuto a creare consapevolmente una situazione tale che la scoperta della verità avesse finito per rappresentare non altro che la deflagrazione finale di un meccanismo messo in atto dal T., del tutto idoneo ad incidere sullo stato psichico della donna.

Quanto, infine, all’elemento soggettivo del reato, la sentenza impugnata mette in luce, con riferimento ad alcuni messaggi inviati dal prevenuto alla D., come i medesimi fossero significativi della piena consapevolezza da parte di costui della condizione di fragilità della vittima e come quindi rendessero evidente che tutta l’azione del ricorrente si fosse svolta con la consapevole accettazione del rischio del determinarsi di un rilevante scompenso psichico al momento della scoperta della verità.

Inammissibile, perchè risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è infine il quarto motivo, concernente le non concesse attenuanti generiche e la misura della pena, giacchè la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente evidenziato in senso negativo le modalità dell’azione, che già erano state esplicitate in maniera diffusa nella precedente narrativa, e la personalità del prevenuto, sempre chiaramente tratteggiata nel provvedimento impugnato -elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62 bis c.p. – nonchè per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti. Nè il ricorrente indica elementi non valutati in positivo decisivi ai fini di una diversa decisione, considerato che il giudice d’appello ha adeguatamente esaminato anche l’offerta di un risarcimento alla p.o. evidenziandone l’incongruità con riferimento alla pluralità delle condotte, alle modalità dell’azione, all’approfittamento delle complessive condizioni di fragilità della p.o. e del coinvolgimento a vario titolo di minori nella complessiva vicenda, con ciò implicitamente considerando irrilevanti anche le manifestazioni di generico rammarico a cui si riferisce il ricorrente. E’ invece fondata la doglianza di cui al primo motivo di ricorso.

Risulta documentato che in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata la D. ha citato il T. davanti al Tribunale di Trento in sede civile per ottenerne la condanna al risarcimento del danno derivatole dai comportamenti oggetto del presente processo penale.

Risulta come l’oggetto dell’accertamento nella causa civile proposta sia anche quella serie di fatti e comportamenti che hanno formato oggetto dell’accertamento in sede penale e quindi dell’azione civile nello stesso inserita con la costituzione di parte civile; l’attrice, oltre ad esplicitare i diversi comportamenti ascritti al T., ha chiesto di poter provare davanti al giudice civile tutte le circostanze di cui alla narrativa, e quindi non solo le circostanze di fatto da cui trarre elementi per la quantificazione del danno, che il giudice penale aveva riservato al successivo giudizio civile, ma anche quelle da cui potesse dimostrarsi l’an debeatur. In tal modo è stata promossa, prima del passaggio in giudicato della relativa sentenza, la medesima azione civile già esercitata nel processo penale, essendosi verificato nel caso quel doppio esercizio della medesima azione che ai sensi della norma dell’art. 82 c.p.p., comma 2, comporta la revoca della costituzione di parte civile, che non si sarebbe determinata se la parte civile, esercitata in sede penale l’azione civile ed ivi ottenuto l’accoglimento della domanda risarcitoria per l’an, si fosse limitata a proporre poi davanti al giudice civile domanda per il quantum, non avendosi, in tale ipotesi, doppio esercizio della stessa azione, bensì di una diversa azione fondata sulla prima. In definitiva la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio sul punto delle statuizioni civili, da eliminarsi.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio sul punto delle statuizioni civili, che elimina, e rigetta, nel resto, il ricorso.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-02-2011, n. 1295 Scuole e personale di sostegno

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata;

Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n. 3287/2010 con la quale è stato stabilito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alle "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di uguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato ( art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno;

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge 244 del 2007, tuttavia sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritto delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce una degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità… (e) non si stende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…":

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica che pare del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostegno ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni in particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104":

e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.

Ritenuto che concorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di spese di giudizio e onorari di causa;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., lo accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 201 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione dato che: a) il consigliere, una volta eletto, è titolare di un diritto soggettivo perfetto alla conservazione dell’ufficio per la durata del mandato; b) né il Presidente né il Consiglio dell’ordine sono titolari di un potere dispositivo dell’ufficio di consigliere, per cui l’atto impugnato, ancorchè implicante una valutazione in ordine alla giustificazione delle assenze, non esprime una valutazione discrezionale in senso proprio ma costituisce semplice riscontro o acclaramento di una causa di decadenza prevista dalla legge (articolo 14 d.lg. 28 giugno 2005, n. 139), c) di conseguenza la controversia ha ad oggetto un diritto soggettivo e non un interesse legittimo;

Ritenuto, di conseguenza, che la giurisdizione sulla controversia spetti al giudice ordinario innanzi al quale il ricorrente potrà proseguire il processo ex articolo 11 cod. proc. amm.;

Ritenuto, in ordine alle spese, che la peculiarità della fattispecie ne giustifichi l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione staccata di Latina dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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