Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 11398 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La SAIACE s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Padova sez. distaccata di Este aveva rigettato l’opposizione dalla medesima proposta avverso l’ordinanza – ingiunzione emessa per violazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 54, comma 1 a seguito di analisi effettuate su due campioni di asserite acque di discarico prelevati presso la sede della società il 6 -9-1999 e risultati non conformi ai limiti di legge.

Il Tribunale, nel disattendere i motivi di opposizione, escludeva la violazione del principio di specialità relativo al concorso fra la sanzione amministrativa e quella penale, dedotto dalla ricorrente, osservando che la norma di cui alla L. n. 171 del 1973, art. 9 contestata con il decreto penale emesso nei confronti del rappresentante legale della società, era stata abrogata in data anteriore al l’accertamento del fatto, così come era stato depenalizzato il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 54 posto che con il decreto penale era stata emessa altresì condanna per violazione dell’art. 59 del predetto decreto legislativo.

Secondo il primo Giudice dalla relazione ARPAV era risultato che i prelievi erano stati effettuati su sostanze che si immettevano nella acque bianche sversate nello scolo (OMISSIS), il quale confluisce nella (OMISSIS) ed era stata accertata la relazione diretta fra lo sversamento effettuato dall’opponente e l’inquinamento riscontrato nella predetta (OMISSIS): i verbalizzanti avevano verificato nel piazzale retrostante della ditta lo stoccaggio di rifiuti residui dell’attività di lavorazione di frutta depositati in container scarrabili e in casse di plastica non a tenuta di liquido:

tale materiale si immetteva direttamente o attraverso il dilavamento meteorico nel vicino pozzetto delle acque bianche; inoltre i verbalizzanti avevano notato un operaio che stava lavando delle casse di plastica le cui acque di lavaggio finivano nel predetto pozzetto, nel quale confluivano acque residue del lavaggio della linea "pere" e quelle provenienti dallo spurgo delle torri evaporative.

La procedura di campionamento rapido e istantaneo si appalesava corretta e la quantificazione della sanzione era considerata adeguata.

Ha resistito l’intimato.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione al disposto di cui all’art. 54 "salvo che il fatto costituisca reato", la violazione del principio di specialità fra la sanzione amministrativa e quella penale, che ha lo scopo di impedire che il medesimo fatto venga sottoposto a un duplice giudizio, osservando che per il medesimo fatto era stato emesso decreto penale di condanna in relazione alla previsione della L. n. 171 del 1973, art. 9, comma 6, ultima ipotesi oltre che per quella di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59: l’avvenuta abrogazione del citato articolo era da ritenersi erronea, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18 del predetto D.Lgs..

Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza laddove aveva ritenuto che i prelievi sarebbero stati effettuati su sostanze che si immettevano nella rete delle acque bianche, erroneamente interpretando la nozione di scarico accolta dall’art. 2 previsto del D.Lgs. n. 152 del 1999, posto che i campioni di acque reflue erano stati prelevati dai pozzetti siti nel piazzale esterno della sede della ditta che non rappresentano tutto il liquido che si riversa nelle rete delle acque bianche.

Con il terzo motivo la ricorrente censura la decisione del Giudice che aveva ritenuto corretta la procedura di campionamento rapido e istantaneo, lamentando la violazione e falsa applicazione del punto 1.2 dell’allegato 5 del decreto.

Il quarto motivo censura la motivazione con cui il Tribunale aveva respinto la richiesta di riduzione della sanzione inflitta.

Il quinto motivo censura il mancato esame delle istanze istruttorie volte a dimostrare, in particolare, che il contenuto dei pozzetti non si sarebbe scaricato nella (OMISSIS). Il primo motivo va accolto.

Occorre premettere che per il medesimo fatto accertato il (OMISSIS) e oggetto della opposta ingiunzione emessa nei confronti della opponente ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 54 è stato emesso decreto penale non opposto nei confronti di G.A., legale rappresentante della società all’epoca dei fatti.

Tenuto conto che il citato art. 54 prevede la punizione dell’illecito amministrativo "salvo che il fatto costituisca reato " e della previsione generale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9 la sentenza ha violato il principio di specialità, avendo ritenuto la punibilità con sanzione amministrativa del medesimo fatto, per il quale la potestà punitiva era stata già esercitata con la sanzione penale irrogata per violazione della L. n. 171 del 1973, art. 9, comma 6, ultima ipotesi. D’altra parte, la responsabilità della società – che, in quanto tale, può rispondere solo a titolo solidale – non è configurabile, non essendo possibile sottoporre a sanzione amministrativa l’autore dell’illecito (già sanzionato penalmente).

Pertanto, l’ingiunzione opposta era stata emessa illegittimamente e andava annullata.

Gli altri motivi sono assorbiti.

Il ricorso va accolto; la sentenza deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.: l’originaria opposizione va rigettata e deve essere annullata l’ingiunzione opposta.

In considerazione della peculiarità della vicenda processuale, possono compensarsi fra le parti le spese del giudizio di merito e quelle della presente fase.
P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione e annulla l’ingiunzione opposta. Compensa le spese del giudizio di merito e quelle della presente fase.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 28-03-2011, n. 2702

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Svolgimento del processo

Il ricorrente, Assistente della Polizia di Stato, in data 9.2.1994 è stato sottoposto a sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell’art. 9, n. 1, del DPR n. 737/1981, a decorrere dal 28.2.1994. Successivamente, con sentenza n. 1122/1996, la Corte d’Appello di Catanzaro lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e all’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione, rigettato con sentenza del 26.2.1997.

A seguito della sentenza penale di condanna, con provvedimento del 26.7.1999 il Ministero dell’Interno ha pronunciato la destituzione del ricorrente a far data dal 28.2.1994.

A seguito di ricorso proposto dall’interessato, con sentenza n. 2644/2002 il TAR del Lazio ha annullato il provvedimento di destituzione e, quindi, l’Amministrazione, non potendo riammettere in servizio dello S. a causa dell’interdizione disposta con la citata sentenza penale, lo ha sospeso dal servizio ai sensi dell’art. 98 del DPR n. 3/1957.

Successivamente, con provvedimento del 29 marzo 2004 l’Amministrazione ha comunicato all’interessato che in data 12.4.2004 sarebbe decorsa la pena accessoria indicata e lo ha invitato a riprendere servizio in data 13.4.2004, previa presentazione al Centro Psicotecnico della Polizia di Stato in Roma, al fine di essere sottoposto agli accertamenti attitudinali per la verifica della permanenza dei requisiti attitudinali e, in caso di esito positivo, per essere sottoposto agli accertamenti medico legali, atteso il lungo periodo di assenza dal servizio, ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 904/1983.

In data 9.4.2004 il ricorrente è risultato non idoneo alle prove attitudinali ed la colloquio svolto ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 903/1983 e, quindi, con provvedimento del 28.4.2004 l’Amministrazione ha disposto la cessazione dal servizio dello S..

Ritenendo illegittimi tali provvedimenti, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza in data 8 luglio 2004 n. 3833 il TAR ha accolto la domanda incidentale di sospensione proposta da parte ricorrente e, quindi, l’Amministrazione ha disposto la riammissione in servizio dell’interessato con la qualifica di Assistente a decorrere dal 13.12.2004, con riserva di rivederne la posizione all’esito del ricorso proposto avverso i provvedimenti indicati in epigrafe.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 24 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha proposto un unico articolato motivo di ricorso contestando la violazione e l’errata interpretazione ed applicazione del DPR 23.12.1983 n. 903, l’eccesso di potere per erronea applicazione del DPR 23.12.1983 n. 904, l’ingiustizia manifesta, l’inconferenza tra i diversi provvedimenti, la apoditticità e contraddittorietà della motivazione e la carenza della motivazione stessa.

In particolare, il ricorrente ha rilevato che il DM n. 198/2003 (concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato) ha abrogato il DPR n. 904/1983 e, quindi, l’Amministrazione, nell’adottare i provvedimenti impugnati, ha erroneamente applicato la disciplina abrogata. Peraltro, anche qualora l’art. 9 del DPR n. 904/1983 (richiamato nei provvedimenti contestati) fosse ancora in vigore, la determinazione dell’Amministrazione di sottoporre il ricorrente ad accertamenti finalizzati a riscontare la sussistenza dei requisiti attitudinali sarebbe, comunque, illegittima in quanto la norma indicata prevede l’accertamento dell’idoneità psicofisica (e non attitudinale) per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Sicché, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi anche nella parte in cui prevedono che, all’esito degli accertamenti attitudinali, l’interessato avrebbe dovuto essere sottoposto alla valutazione medicolegale.

A ciò deve aggiungersi, secondo il ricorrente, la carenza di motivazione del verbale in data 27.4.2004, da cui non si evincono le ragioni di fatto ed i presupposti di diritto per i quali l’Amministrazione si è determinata ad attribuire determinati punteggi alle valutazioni da eseguire, peraltro, senza indicare il punteggio conseguito dal ricorrente. Al riguardo, l’Amministrazione ha richiamato l’art. 4 del DM n. 198/2003 (a conferma del fatto che la disciplina applicabile alla fattispecie è contenuta in tale decreto ministeriale e non del DPR n. 904/1983) ma tale norma (così come il richiamato art. 31 del DPR n. 903/1983) non sarebbe applicabile al caso di fattispecie, posto che attiene all’accertamento dei requisiti attitudinali dei canditati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale che esplica funzioni di polizia.

Da quanto sopra, sempre a parere del ricorrente, consegue l’illegittimità del provvedimento con il quale l’Amministrazione ha disposto la cessazione dal servizio dell’interessato a decorrere dal 29.4.2004, per mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 25, comma 2, della legge n. 121/1981, senza, peraltro, indicare quale fosse il requisito carente.

2. L’Amministrazione si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dalla parte ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. Il Collegio – sulla base dell’esame della disciplina applicabile alla fattispecie e di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio – ritiene che le censure avanzate dal ricorrente siano infondate per le ragioni di seguito indicate.

3.1. Anzitutto, va rilevato che, se è vero che nell’atto n. 333D/0165707 del 29 marzo 2004 (con il quale l’Amministrazione ha disposto che, all’atto della riammissione in servizio, il ricorrente venisse sottoposto a visita per l’accertamento dell’idoneità attitudinale e dell’idoneità psico fisica) è stato erroneamente richiamato l’art. 9 del DPR n. 904/1983 (nel frattempo abrogato dalla normativa sopravvenuta), dal verbale n. 1 del 27.4.2004, e dagli atti successivi emerge chiaramente che gli accertamenti sono stati eseguiti in applicazione del vigente DM 30.6.2003 n. 198 e, quindi, non vi sono dubbi sul fatto che l’Amministrazione – ad eccezione dell’errore commesso nell’iniziale individuazione delle norma di riferimento – ha correttamente operato applicando la disciplina vigente applicabile alla fattispecie. Ha richiamando, infatti, il DM n. 198/2003 in tutti gli atti di accertamento (cfr., tra gli altri, anche l’atto di accertamento dei requisiti attitudinali in data 26.4.2004) ed, in particolare, ha richiamato l’art. 2 del citato decreto ministeriale nel provvedimento di cessazione dal servizio in data 28.4.2004.

3.2. Ciò posto, la reale quaestio iuris sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi si incentra, quindi, sull’interpretazione della norma dell’art.2 del Regolamento (approvato con d.m. nr. 198 del 2003) concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso sia i candidati all’accesso nei ruoli della P.S. che gli appartenenti ai predetti ruoli; e, pertanto, nello specifico, (la definizione di tale quaestio) impone la soluzione al quesito se sia consentito, o meno, all’Amministrazione dell’Interno di sottoporre il personale dipendente, nel corso del rapporto di servizio, ad accertamento volto al riscontro (in capo allo stesso) della persistenza (non dei soli requisiti psico fisici, ma, altresì) dell’idoneità attitudinale all’impiego. Si tratta di una verifica effettuata da un’apposita commissione tecnica che viene ad investire – con carattere di collegialità ed in base a predefiniti e sperimentati test intellettivi, di personalità e comportamentali, integrati da un colloquio – la complessiva personalità del candidato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche.

Tutto ciò in base a distinti parametri di valutazione i quali, secondo le esemplificazioni di cui alla Tabella allegata al citato d.m. n. 198/2003, investono il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva, l’adattabilità allo specifico contesto sociale e di lavoro. In esito a detti accertamenti deve, quindi, emergere, il possesso di una personalità sufficientemente matura, con stabilità del tono dell’umore, di capacità di controllo delle proprie istanze istintuali, spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

Al riguardo, la tesi del ricorrente esclude tale possibilità ritenendo che la possibilità di accertare i requisiti attitudinali riguardi i canditati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia e non anche chi (come il ricorrente) è stato già positivamente valutato sotto tale profilo.

Il gravame, difatti, non investe, in alcuna sua parte, il giudizio negativo formulato dalla Commissione attitudinale (che viene, pertanto, ritenuto illegittimo in via derivata), né la componente motiva (sotto i profili dell’adeguatezza e della sufficienza delle ragioni per cui è stato disposto l’accertamento dell’idoneità attitudinale) dell’atto avversato, concentrandosi, esclusivamente, sulla portata applicativa della normativa di riferimento che, a parere del ricorrente, non investe l’amministrazione di un potere quale quello in concreto esercitato.

Tanto premesso, v’è da rammentare la questione relativa alla legittimità, o meno, della sottoposizione del personale in costanza di servizio (ovvero da reimmettere in servizio in esito all’annullamento giurisdizionale di provvedimento destitutorio) ad accertamenti attitudinali che ne asseverino l’idoneità all’impiego, è stata oggetto di contrasti sia tra questo Tribunale (cfr. sent. TAR Lazio, I^ Ter n.6498 del 2008 ed i precedenti giurisprudenziali ivi richiamati) ed il Consiglio di Stato che in seno allo stesso Consiglio di Stato (la sent. della VI^ sez. n.909/2010 che tale potere di accertamento esclude si pone in contrasto non solo con la decisione della stessa Sezione n.1777/2007 ma anche con la più recente pronuncia, sempre della medesima VI^ sez., n.4794 del 30/7/2009 che, testualmente, puntualizza "Non può essere messo in dubbio che anche nel corso del rapporto di lavoro (e non solo al momento dell’assunzione) per i dipendenti della Polizia di Stato possa e debba essere accertata la permanenza dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di compiti connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza, che richiedono specifiche qualità sul piano fisico, psichico e attitudinale….).

Invero, ed a partire dalla citata decisione n.6498 del 2008, la Sezione ha chiarito che la legittimità all’esercizio di tale potere discende dalla circostanza che il personale della Polizia di Stato deve mantenere, anche nel corso del servizio attivo, quei requisiti attitudinali e psico fisici necessari per poter adeguatamente attendere alle mansioni e ai compiti pertinenti alla qualifica di appartenenza (cfr. art.25 della legge n.121 del 1981).

Il possesso di tali requisiti che, nel precedente ordinamento, era disciplinato dal d.P.R. n.904 del 1983 (che, invero, disattendendo in parte qua la delega di cui al citato art.25, nulla ha prescritto in ordine all’idoneità attitudinale del personale in servizio), trova ora regolamentazione nel d.m. n.198 del 2003 che sotto la rubrica "Accertamento dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato" include norma (art.2 comma 3) che abilita l’amministrazione ad accertare l’idoneità (fisica, psichica ed attitudinale) del dipendente nelle ipotesi ivi contemplate fra le quali è prevista quella correlata a "specifiche circostanze rilevate d’Ufficio dalle quali obiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio".

La Sezione ha, poi, ulteriormente aggiunto, che " la logicità e razionalità de detta disposizione non è revocabile in dubbio ove si consideri che la personalità umana, in una prospettiva temporale, pur se mantiene una propria coerenza, è soggetta a mutamenti che danno luogo, sotto il profilo psicologico, ad un susseguirsi di momenti non solo evolutivi ma anche involutivi (es.: il dipendente che si ritiene ingiustamente sanzionato dalla propria amministrazione può sentirsi deprivato di ogni stimolo a perseguire con immutata abnegazione e determinazione i propri compiti di polizia; e parallelamente analoga disaffezione può maturare nel dipendente che riscontra l’inerzia disciplinare della propria amministrazione di fronte a contegno, manifestamente contrario ai doveri di servizio, tenuto da collega). Dunque, le dinamiche emotive, relazionali e gli eventi di vita che si susseguono nell’esperienza dell’individuo concorrono ineluttabilmente a determinarne atteggiamenti, aspettative e motivazioni che incidono, rafforzandola o riducendola, sulla disposizione verso alcuni tipi di impegni e difficoltà".

E tale esegesi, condivisa – come sopra anticipato in alcune pronunce del Giudice di appello – ha, da ultimo, ulteriormente, e si ritiene definitivamente, trovato conferma nel parere reso, sulla specifica questione di cui trattasi, dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato che, a livello esegetico, ha constatato che "la formulazione letterale della norma di cui all’art. 2 del d.m. n. 198/2003 non esclude affatto la possibilità di sottoporre il dipendente riammesso in servizio, in esecuzione di un giudicato amministrativo, anche ad accertamento attitudinale, oltre che psicofisico, in costanza di rapporto.

L’art. 2 del d.m. n. 198/2003, infatti, nella rubrica recita testualmente "accertamento dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato", con ciò confermandosi quale disposizione che mira a disciplinare anche gli accertamenti attitudinali.

E sebbene al primo ed al secondo comma la disposizione si riferisca solo all’idoneità fisica e psichica, disciplinando le modalità con cui la stessa può essere accertata, in costanza di rapporto; al comma terzo il testo normativo disciplina genericamente il giudizio di idoneità al servizio di polizia (con ciò comprendendo anche il giudizio sull’idoneità attitudinale per coerenza con la rubrica) che può essere accertato dalla pubblica amministrazione – oltre che in alcuni tassativi casi enunciati dalla norma – opportunamente e specificamente motivando, anche qualora sussistano circostanze che lo rendano obiettivamente necessario". (Comm.Spec., parere nr.2206/2010 del 04.10.2010).

E tanto basta a definire l’odierno giudizio che, così come strutturato, si rivela certamente infondato.

Nondimeno, e solo per ragioni di compiutezza, la Sezione non intende sottrarsi ad una esegesi completa della disposizione dell’art.2 di cui trattasi la cui formulazione letterale condiziona, come sopra ricordato, la possibilità di rinnovare il giudizio di idoneità attitudinale ove sussistono "specifiche circostanze" che devono essere fatte oggetto di "adeguata motivazione".

Orbene, ad avviso della Sezione, tale norma deve essere intesa nel senso che l’amministrazione può, durante lo svolgimento del servizio, disporre una verifica del possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali tutte le volte che: – vengano in rilievo elementi sintomatici che inducano a dubitare della permanenza dei requisiti stessi (cfr. in tal senso Cons.St. VI^ sez. nr. 422 del 2010); – di tali elementi dia adeguata contezza di fatto e motivazionale.

Segue a tanto che, allorquando si tratti di riammettere in servizio un dipendente a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli (es. annullamento di decreto destitutorio), tale circostanza non può, ex sé, considerarsi interdittiva all’esercizio del potere di accertamento attitudinale (come sembra dedursi da Cons.St. Sez. IV, ord. n. 2712/2004 e n. 2961/2004). La norma, difatti, non pone alcun limite di tale natura; mentre, per converso, essa deve ritenersi violata allorquando la rinnovazione del giudizio di idoneità attitudinale (in esito alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di destituzione) sia palesemente volta ad eludere la pronuncia del Giudice (cfr. Cons. St. nr.422 del 2010 cit.), fermo restando in capo al ricorrente, in tali evenienze, l’onere di denunciare le circostanze rappresentative della manifesta natura di tale intento.

Da ultimo, poi, l’onere, gravante sulla p.a., dell’enucleazione delle "specifiche circostanze" che devono essere oggetto di "adeguata motivazione" non va inteso in senso assoluto. E ciò nel senso che, fra tali "circostanze", ve ne possono essere alcune la cui esposizione rende del tutta superflua un’ulteriore e diffusa motivazione. Ne segue che, in presenza di dati episodi che, ad esempio, vedono penalmente condannato (con sentenze passate in giudicato) l’operatore di polizia per gravi reati la cui consumazione è (anche) agevolata dalla divisa che indossa, il dubbio che costui sia ancora attitudinalmente idoneo a prevenire e reprimere fatti penalmente rilevanti (alla luce di una condotta che ha dato prova di una del tutto antitetica propensione), è tanto ovvio quanto elementare e consente di evitare la spendita di diffuse argomentazioni nel preambolo del provvedimento che dispone la rinnovazione del giudizio di idoneità attitudinale.

3.3. Va, infine, respinta la censura con la quale il ricorrente lamenta che l’Amministrazione ha disposto la cessazione dal servizio dell’interessato a decorrere dal 29.4.2004, per mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 25, comma 2, della legge n. 121/1981, senza indicare quale fosse il requisito carente, essendo chiaro dal tenore dei provvedimenti impugnati che il requisito mancante fosse quelle relativo al profilo attitudinale.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

5. Sussistono validi motivi, legati alle sopra citate divergenze giurisprudenziali, per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-07-2011, n. 15367 Assicurazione contro i danni

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato P.R. conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Barra la Compagnia Generali Assicurazioni per sentirla condannare, nella qualità di impresa designata per il risarcimento dei sinistri a carico del F.G.V.S., al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’incidente verificatosi il 5.2.2000, allorchè la stessa era stata investita da un motociclo, il cui conducente era rimasto sconosciuto per essersi dato alla fuga.

Si costituiva la Compagnia Generali Ass.ni contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Istruita la causa con prove testimoniali e C.T.U., il Giudice di Pace dichiarava inammissibile la domanda perchè il danneggiato non aveva fornito la prova che le indagini dirette all’individuazione del responsabile avevano dato esito negativo e che, quindi l’instaurato procedimento penale era stato definito con decreto di archiviazione per essere rimasto ignoto l’autore del reato.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la P. avanti al Tribunale di Napoli che con sentenza n. 289/05 del 9.12/04.12.1.05 rigettava il gravame. Ricorre per Cassazione P.R. con due motivi. Resiste l’intimata con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente, denuncia violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 1969/990, art. 19, lett. A9, degli artt. 2697, 2727 e segg. c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per carente e contraddittoria motivazione della sentenza in relazione alle risultanze delle deposizioni testimoniali costituenti punto decisivo della controversia.

2. Entrambi i riferiti motivi sono insuscettibili di accoglimento.

Va richiamato, in premessa quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato ( L. 24 dicembre 1969 n. 990, art. 19, comma 1, lett. A,) ha l’onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto; a quest’ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall’autorità giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse (Cass., 8.3.1990, n. 1860).

Deve osservarsi inoltre che il legislatore ha inteso predisporre tutti gli strumenti idonei ad identificare ed a perseguire penalmente colui che pone in essere condotte obiettivamente lesive della sicurezza della circolazione stradale e, svincolando tale attività dalla mera volontà del danneggiato, ha rimarcato gli aspetti pubblicistici di cui è permeata la materia.

Proprio la natura pubblicistica impone al danneggiato una condotta "diligente" mediante formale denuncia oppure mediante esposizione esaustiva dei fatti a chi alla denunzia o referto è tenuto.

Tale adempimento, da considerarsi indispensabile anche in vista delle sanzioni erogabili per il caso di falsa denunzia, non è stato, viceversa, nella specie, ritenuto provato dal Tribunale.

E ciò sulla base di una esauriente motivata valutazione delle risultanze istruttorie, non suscettibile, in questa sede, del riesame, nel merito, che la ricorrente sostanzialmente pretende.

Dal che appunto la reiezione del ricorso.

3. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-04-2011) 05-05-2011, n. 17499 Misure cautelari

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t. GALATI Giovanni, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 10 dicembre 2010 il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di G. M.A., indagato in ordine al reato di furto pluriaggravato di materiali metallici sottratti da un cantiere lungo la linea ferroviaria in prossimità della stazione di (OMISSIS) commesso in data (OMISSIS), avverso l’ordinanza in data 29.11.2010 del G.I.P. del Tribunale della stessa città che gli applicava la misura cautelare della custodia in carcere.

Avverso tale provvedimento G.M.A., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con o senza rinvio.
Motivi della decisione

G.M.A. censurava l’impugnato provvedimento per il seguente motivo:

art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – inosservanza o erronea applicazione dell’art. 274 c.p.p., lett. a) e c) e art. 275 c.p.p., comma 3;

mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente il Tribunale del riesame erroneamente avrebbe ritenuto che fossero inidonee forme alternative di limitazione della libertà personale, in considerazione del fatto che si trattava di un furto di materiali metallici verosimilmente di modesto valore, che i precedenti giudiziari dell’imputato erano risalenti nel tempo, che la mancanza di una stabile attività lavorativa era solo temporanea e che non costituiva comunque elemento tale da far ritenere sussistente il pericolo di reiterazione nel reato. Riteneva infine la difesa del ricorrente che, per evitare i contatti tra l’indagato e l’acquirente dei beni oggetto del capo di imputazione e quindi il pericolo di inquinamento delle prove, sarebbe sufficiente imporgli di non comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabiterebbero se fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Il proposto motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale del riesame infatti ha spiegato con chiarezza le motivazioni per cui sussiste in capo al ricorrente l’elevato pericolo di reiterazione di reati della stessa indole ed ha evidenziato in particolare che l’odierno ricorrente non ha una stabile attività lavorativa e non ha pertanto una fonte fissa di reddito, è gravato da tre precedenti penali specifici, ha tentato di inquinare le prove, spingendo l’acquirente della refurtiva a far sparire le tracce delle precedenti cessioni. Per tali motivi ha ritenuto quindi giustamente inadeguata a soddisfare le sopra indicate esigenze cautelari l’invocata misura degli arresti domiciliari.

Il ricorso deve essere quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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