Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2011) 14-10-2011, n. 37187

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – E.N. ricorre per cassazione avverso la sentenza resa il 26.5.2010 dal Tribunale di Milano con la quale, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., veniva applicata a suo carico la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, perchè giudicato colpevole del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, sul rilievo che il giudice a quo, non ha provveduto, pur ricorrendone le condizioni, alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso è fondato, ancorchè per ragioni diverse da quelle difensivamente illustrate.

3.1 – In data 28 aprile 2011 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H.E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, in relazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Con tale sentenza la Corte europea afferma che "la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo".

Spetta perciò al giudice nazionale "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente il cit. D.Lgs., art. 14, comma 5 ter", tenendo altresì nel debito conto il principio "dell’applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri". 3.2 – La pronunzia richiamata è stata assunta, come detto, in relazione all’ipotesi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter.

Ritiene tuttavia il Collegio che le conclusioni ivi raggiunte valgano, a fortiori, per il reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, cui si riferisce la sentenza oggetto di ricorso.

3.3. – A ragione della decisione, la Corte di giustizia ha osservato:

– che la successione delle fasi della procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva 2008/115 risponde a una esigenza di "gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell’interessato – la concessione di un termine per la sua partenza volontaria – alla misura che maggiormente limita la sua libertà – il trattenimento in un apposito centro -, fermo restando in tutte le fasi di detta procedura, l’obbligo di osservare il principio di proporzionalità";

– che, in quest’ottica, persino il trattenimento, che rappresenta la misura più restrittiva della libertà consentita dalla direttiva, è strettamente regolamentato, quanto a durata e modalità, "allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini interessati dei paesi terzi" e di "limitare la privazione della libertà dei cittadini di paesi terzi in situazione di allontanamento coattivo" entro termini ragionevoli – vale a dire non superiori al tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito – e i più brevi possibili – in conformità all’ammonizione già impartita dall’ottavo dei "Venti orientamenti sul rimpatrio forzato" adottati il 4 maggio 2005 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa;

– che gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere al rimpatrio coattivo conformemente all’art. 8, n. 4 della direttiva, una pena detentiva quale quella prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, "solo perchè un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale", dovendo "essi (Stati) invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti";

– che una regolamentazione nazionale quale quella oggetto d’esame finisce per ostacolare la stessa applicazione delle misure di cui all’art. 8, n. 1, della direttiva medesima (in base alla quale "Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’art. 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’art. 7") e ritardare l’esecuzione della decisione di rimpatrio.

3.4. – Anche la fattispecie prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, riguarda la mera "violazione" della intimazione impartita, per di più serialmente, nei confronti dello straniero in condizione di soggiorno irregolare e trova causa esclusiva nella perdurante mancanza di "cooperazione" all’allontanamento volontario. Necessariamente presupponendo l’esistenza anche di una precedente contestazione ai sensi dell’art. 14, comma 5 ter, meno ancora (rispetto a questa) risponde ad esigenze di proporzionalità e a criteri di adeguatezza con riguardo al tempo di restrizione strettamente necessario per il conseguimento dello scopo espulsivo che dovrebbe giustificare l’intervento limitativo della libertà personale. E la dimostrazione che l’apparato statuale abbia posto in essere ogni ragionevole sforzo per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio rispettando la gradazione procedimentale imposta dalla direttiva, non soltanto non è richiesta dalla disposizione incriminatrice, ma mediante il richiamato art. 14, comma 5 bis risulta inaccettabilmente sostituita dal mero reiterato riferimento alla obiettiva impossibilità di dar corso alla espulsione coattiva o di trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, in ipotesi anche a causa dell’inutile decorso dei tempi di permanenza in tale struttura.

Se dunque lo scopo della direttiva 2008/115 è quello di garantire che lo Stato membro compia ogni ragionevole sforzo per attuare la politica di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dei paesi terzi, e di impedire che la privazione della libertà di costoro si protragga, nonostante l’impegno statuale, oltre limiti accettabili e proporzionati al fine espulsivo concretamente da perseguire, il comando impartito dalla Corte europea al giudice nazionale, di "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286" contraria al risultato che la direttiva intende perseguire, non può che essere inteso come riferito anche al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater.

4. – La decisione della Corte di Giustizia, interpretando in maniera autoritativa il diritto dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide sul sistema normativo impedendo la configurabilità del reato. L’effetto è paragonabile a quello della legge sopravvenuta (cfr. C. Cost. nn. 255 del 1999, 63 del 2003, 125 del 2004 e 241 del 2005 secondo cui "i principi enunciati nella decisione dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale") con portata sostanzialmente (tamquam non esset) abolitrice della norma incriminatrice.

Non può a tale proposito ingenerare incertezze il riferimento contenuto, nella sentenza El Dridi, alla applicabilità della "pena più mite". Nell’ordinamento non residuano ipotesi residuali di reato che possano ritenersi interamente contenute nella contestazione ex D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, idonee a riespandersi senza necessità alcuna di integrazione a fronte della disapplicazione della fattispecie in esame.

Il richiamo alle tradizioni costituzionali comuni e ai diritti fondamentali rende per altro evidente che i principi evocati sono quelli elaborati, anche dalla Corte EDU, in tema di art. 7 della Convenzione, mentre la sentenza della CtGUE lager, pure richiamata (e che tratta di sanzioni amministrative), palesa come nel linguaggio della Corte il termine "pene" si riferisca a qualsivoglia regime sanzionatorio o afflittivo, non necessariamente corrispondente ad un trattamento "penale" secondo l’ordinamento italiano.

5. – In relazione a fattispecie quale quella in esame, realizzata prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva, deve per conseguenza affermarsi che il fatto non è più preveduto dalla legge come reato.

La formula è in linea con quanto già ritenuto, in relazione a ipotesi in qualche modo simile, da questa Corte, sez. 1, sentenza del 20.1.2011, imp. Titas Luca, allorchè ha osservato che la pronunzia della Corte di Giustizia che accerta l’incompatibilità della norma incriminatrice con il diritto europeo (si trattava del caso Schwibbert) "si incorpora nella norma stessa e ne integra il precetto con efficacia immediata" (cfr. Corte Cost. nn. 13 del 1985, 389 del 1989, 168 del 1991), così producendo "una sorta di abolitio criminis" che impone, in forza di interpretazione costituzionalmente necessitata, di estendere a siffatte situazioni di sopravvenuta inapplicabilità della norma incriminatrice nazionale, la previsione dell’art. 673 c.p.p..

6. – Osserva infine la Corte che il recente D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129, recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari, ha novato le fattispecie di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter e quater, ma tale intervento del legislatore non ha realizzato una continuità normativa con la precedente disposizione, ancorchè sostanzialmente confermata l’intervenuta abolitio criminis. A tali conclusioni perviene il Collegio non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessari per l’integrazione dell’illecito delineato. Al riguardo è sufficiente infatti rilevare che, nella nuova disciplina, alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò destinato (CIE), di guisa che non può non convenirsi sulla conclusione ermeneutica che il decreto legge anzidetto ha introdotto una nuova figura di reato, in quanto tale applicabile soltanto alle condotte consumate dopo l’entrata in vigore della novella.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 02-12-2011, n. 9528

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato, ad un sommario esame, che il ricorso non appare fondato posto che la questione relativa alla concessione di occupazione di suolo in via dei Crociferi nn. 1213 è già stata affrontata dalla Sezione con la sentenza n. 1560/2011 (sebbene appellata al Consiglio di Stato, RG n. 6889/2011, ma non sospesa in via cautelare, non essendo stato oggetto di richiesta da parte della ricorrente);

– che, atteso che le ragioni del nuovo diniego rispecchiano quelle affrontate con la pronuncia da ultimo citata, il Collegio non ravvisa motivi, anche in questa sede, per discostarsi da quanto esposto nella citata sentenza n. 1560/2011 (cfr, in particolare, con riferimento alla presenza del divieto di sosta, il punto 3.2 della parte in diritto);

– che, con riferimento alla formazione del silenzio assenso nei procedimenti della specie riguardanti zone del centro storico di Roma, la Sezione ha già avuto modo di esprimersi negativamente con sentenza n. 3187/2011, da cui non ci si intende discostare in questa sede;

– che il ricorso deve essere respinto e le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore di Roma Capitale delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-05-2012, n. 8639 Servitù coattive di passaggio

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 3.8.2002 G.G. esponeva:

di essere proprietario della strada p.f. 1677/3 in P.T. 1014 C.C. Madrano; che i coniugi M.R. e T.G., comproprietari del limitrofo edificio p.ed.369 in P.T. 1187 C.C. Madrano (particella sulla quale era stata costruita nel 1980 la loro casa di abitazione, abitata nel settembre 1982), dall’anno 1986 transitavano su tale strada,aprendo un cancello di accesso senza l’assenso di esso attore e senza che a vantaggio del fondo dei convenuti fosse intavolata alcuna servitù; la p. ed. 369 dei M. – T. godeva di altro comodo accesso dalla strada provinciale della (OMISSIS).

Il G. conveniva, quindi, in giudizio, innanzi al Tribunale di Trento,detti coniugi per sentire accertare la libertà di detta stradina da diritti di servitù di passaggio a favore della particella di proprietà M. – T. con ordine agli stessi di cessare il transito.

Si costituivano i convenuti chiedendo, in via riconvenzionale, che fosse accertata l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla p.f. 1677/3 o, in subordine,che fosse accertata l’interclusione della loro proprietà con costituzione di servitù coattiva sulla p.f, 1677/3.

Con sentenza 7.4.2005 il Tribunale di Trento dichiarava che la p.f.

1677/3 non era gravata da servitù di passo in favore della p.ed. 369 e che, pertanto, i convenuti non avevano diritto di esercitare il passaggio su detta strada e condannava i coniugi M. alla rifusione delle spese di lite.

Avverso tale sentenza M.R. e T.G. proponevano appello cui resisteva il G..

Espletata C.T.U.,al fine di accertare l’interclusione dei fondi di parte appellata, con sentenza depositata il 20.12.2007, la Corte di Appello di Trento, in riforma della sentenza impugnata, dato atto della interclusione dei fondi di proprietà dei coniugi M., costituiva servitù coattiva "di passo e ripasso, a piedi e con mezzi meccanici, a carico della p.f. 1677/3 ed i favore della p.f. 376/3 nonchè della ped. 369 in C.C. Madrano; quantificava in Euro 6.300,00 l’indennità dovuta dai coniugi M. in favore del G. e compensava interamente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso G.G. formulando due motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso e memoria i coniugi M. – T. proponendo, a loro volta, ricorso incidentale sul capo della decisione con cui la Corte di merito aveva respinto il loro gravame in ordine alla domanda diretta ad accertare l’avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale in favore della loro proprietà.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) omessa od insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla "non interclusione delle p.f. 376/3 e p.ed. 369", posto che le stesse, in base all’accertamento del C.T.U., godevano di altro accesso alla pubblica via attraverso la limitrofa p.ed.228 intestata a T. G.;

difettava, pertanto, il requisito dell’interclusione del fondo di cui all’art. 1051 c.c., d era irrilevante il riferimento al fatto che il percorso prescelto per l’esercizio della servitù costituisse la "via più breve e di minor danno" per il fondo da gravare di servitù, posto che tale criterio rilevava nella diversa ipotesi di interclusione assoluta di un immobile;

2) violazione o falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., avendo la Corte di merito costituito il passaggio coattivo pur in assenza di una qualsiasi interclusione (assoluta o relativa) ed in presenza di un accesso "inadatto ed insufficiente ai bisogni del fondo"; nella specie, quindi, la sussistenza di un accesso avrebbe dovuto condurre al rigetto dell’azione avversaria, "senza necessità di un fronto tra vecchio e nuovo tragitto".

Previa riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazione avverso la medesima sentenza, il Collegio osserva:

i primi due motivi di doglianza, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati. La Corte distrettuale ha dato conto della interclusione assoluta dell’immobile dei coniugi M., sulla base di quanto accertato dal C.T.U., nominato in grado di appello, il quale ha accertato "che la p.f.376/3 e la p.ed. 369 sono intercluse, non disponendo di alcun altro accesso alla strada pubblica se non attraverso la p.f. 1677/3" appartenente al G..

Il ricorrente si limita a prospettare un’ubicazione alternativa ove dovrebbe gravare la servitù, non considerando le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata con riferimento al fatto che "altri proprietari dei fondi confinanti esercitavano il diritto di passaggio su detta particella p.f.1677/3, circostanza non comportante alcun aggravio dell’attuale situazione del fondo G. gravato dalla servitù in questione, tenuto conto, inoltre, che la motivazione sul punto risponde ai criteri di cui all’art. 1051 c.c., comma 2 (via più breve e di minor danno del fondo servente, di nessun impatto ambientale e costituente accesso comodo sulla strada statale (V. pag. 6 sent, imp.).

Va rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disposizione dell’art. 1051 c.c., comma 4, esenta, sia pure in maniera non assoluta, dall’assoggettamento a servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti e, nel caso in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, attribuisce priorità a quelli non interessanti le menzionate aree (Cfr. Cass. n. 12340/2008).

Orbene, il percorso della servitù cui fa riferimento il ricorrente non sarebbe rispettoso di tale criterio, posto che esso verrebbe a gravare su area di soggetto terzo ed insisterebbe su un passaggio non solo limitato (consentito a piccoli mezzi meccanici) ma anche qualificato come "cortile".

Del pari infondato è il ricorso incidentale con cui i controricorrenti deducono:

omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine al rigetto della domanda di costituzione della servitù per usucapione, posto che dalle prove testimoniali e documentali emergeva che, sin dall’epoca della costruzione della casa (nel 1980) e, comunque, da quando avevano iniziato ad abitarvi (marzo 1982), i M. avevano utilizzato la p.f. 1677/3 per accedere alla abitazione stessa.

Al riguardo la Corte di merito ha motivato congruamente il difetto dei requisiti temporali per l’usucapione, evidenziando l’incertezza degli elementi probatori circa l’epoca in cui gli attuali ricorrenti incidentali andarono ad occupare la loro abitazione, essendo le dichiarazioni dei testi sul punto "vaghe e contrastanti" e "non essendovi elementi univoci circa l’epoca in cui iniziò detto passaggio, tenuto conto,inoltre, che l’atto di citazione è stato notificato nell’agosto del 2002", data che escluderebbe il decorso temporale dell’usucapione, quand’anche rapportato alla data in cui i M. andarono ad abitare nella costruzione in questione.

Alla stregua di quanto osservato vanno rigettati entrambi i ricorsi.

Ricorrono giusti motivi, considerata la reciproca soccombenza delle parti, per compensare integralmente fra le stesse le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 28-06-2012, n. 10930 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

D.V. ha chiesto alla Corte d’appello di Venezia il riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata di un processo in materia pensionistica, svoltosi dinanzi alla Sezione giurisdizionale del Veneto della Corte dei conti dal 14 maggio 2001 al 9 marzo 2007.

L’adita Corte d’appello ha accolto parzialmente la domanda.

Determinata in tre anni la durata ragionevole del processo presupposto, la Corte d’appello ha ritenuto che al ricorrente dovesse essere riconosciuto un indennizzo per due anni e sette mesi di ritardo. Ha quindi liquidato, in favore del ricorrente, la somma di Euro 1.300,00, adottando, tenuto conto della minima entità della posta in gioco, il criterio di liquidazione rapportato a 500 Euro per ogni anno di eccessiva durata.

Per la cassazione di questo decreto D.V. ha proposto ricorso sulla base di due motivi; l’intimata Amministrazione non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo di ricorso (rubricato violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonchè vizio di motivazione), il ricorrente si duole della esigua entità dell’indennizzo riconosciuto per anno di ritardo, sostenendo che le ragioni addotte dalla Corte d’appello sarebbero del tutto inidonee a giustificare lo scostamento del criterio di liquidazione per anno di ritardo da quelli propri della giurisprudenza della Corte europea di questa Corte.

Il motivo è fondato.

Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidata al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili (Cass., S.U., n. 1340 del 2004). Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750 per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno. Non appare ragionevole, per contro, il discostamento dallo standard minimo fissato dalla CEDU operato dal decreto impugnato (Cass. n. 30160 del 2011).

Con riferimento alle ragioni che possono essere addotte per ridurre l’indicato parametro di liquidazione, si deve rilevare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza è, potrebbe dirsi, ancor più marcata in presenza di domande suscettibili di immediata risoluzione, non può essere superata, tra l’altro, dal rilievo del modesto valore della posta in gioco (Cass. n. 23519 del 2011; Cass. n. 22435 del 2009).

Alla stregua di tali considerazioni il motivo deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato.

Il secondo motivo, relativo alla spese, resta assorbito.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2. In particolare non è contestata la durata irragionevole, accertata dalla Corte d’appello in 2 anni e 7 mesi, sicchè, nel caso di specie, in applicazione del criterio quantitativo prima affermato, si deve, di conseguenza, riconoscere a D.V. l’indennizzo di Euro 2125,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito, in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda (la richiesta del ricorrente era di 15.000,00 euro), possono essere compensate per 1/2, mentre quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno interamente poste, come liquidate in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. n. 16367 del 2011), a carico dell’Amministrazione resistente.

Le spese del giudizio di merito vanno distratte in favore dell’Avvocato Anna Rita Moscioni, dichiaratasene antistataria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento in favore di D.V. della complessiva somma di Euro 2.125,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente di 1/2 delle spese del giudizio di merito, previa compensazione della restante parte, spese distratte in favore dell’Avv. Anna Rita Moscioni, dichiaratasene antistataria e che si liquidano, per l’intero, in Euro 806, di cui Euro 445 per onorari ed Euro 50 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 595, di cui Euro 495, per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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