Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-07-2011, n. 29073 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, con sentenza 10/10/2008, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava I.R. colpevole del reato di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina), commesso il (OMISSIS) in concorso con altre due persone, e lo condannava, in concorso delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente della minore età, a pena ritenuta di giustizia.

Con altra sentenza pronunciata in data 28/10/2008 dallo stesso Tribunale per i Minorenni sempre all’esito del rito abbreviato, lo I. veniva dichiarato colpevole del reato di detenzione illecita e cessione a terzi di marijuana, commesso il (OMISSIS), e condannato, con la diminuente della minore età, a pena ritenuta congrua.

2. A seguito di gravami proposti dall’imputato, La Corte d’Appello di Napoli -Sezione Minorenni-, disponeva la riunione dei due distinti procedimenti e, con sentenza 22/1/2009, in parziale riforma delle decisioni di primo grado, che confermava nel resto, riteneva i reati addebitati all’imputato unificati dal vincolo delle continuazione, concedeva le circostanze attenuanti generiche anche per il reato commesso il (OMISSIS), rideterminava la misura della pena in anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa.

Il Giudice distrettuale, dopo avere sottolineato che, nel corso di servizi di osservazione predisposti dalla Polizia, l’imputato era stato colto in flagranza di reato in entrambe le occasioni oggetto di contestazione, disattendeva la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in considerazione delle modalità operative, particolarmente allarmanti, del traffico illecito in cui il minore era inserito, perchè indicative di una capillare e accurata programmazione a monte, attuata concretamente attraverso il coinvolgimento di più persone, le quali, con precisa e coordinata ripartizione dei ruoli, mantenevano sempre attivo il commercio di droghe di specie diverse nella zona di Scampia.

3. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, lamentando: a) mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità; b) inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’aumento di pena per la continuazione, determinato sulla base dell’erroneo presupposto che l’episodio del (OMISSIS) integrasse due distinte ipotesi di reato, mentre invece si trattava di un solo reato, perchè unica era la condotta penalmente rilevante.

4. Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.

4.1. Generica e comunque manifestamente infondata è la prima doglianza, che si rivela assolutamente inidonea a porre in crisi l’iter argomentativo della sentenza impugnata nella parte in cui esclude che la condotta posta in essere dall’imputato possa essere ricondotta nell’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità, previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. La pluralità delle sostanze stupefacenti commerciate e le modalità operative di tale illecita attività, ben organizzata, continuativa e di dimensioni certamente non marginali, appaiono incompatibili, come sottolineato dalla Corte territoriale, con l’invocata attenuante.

D’altra parte, lo stesso ricorrente non indica elementi concreti che possano efficacemente contrastare tale conclusione.

4.2. Fondata, invece, è la seconda doglianza.

La Corte di merito, invero, ritenendo i reati ascritti all’imputato avvinti dal vincolo della continuazione e più grave, ai fini della individuazione della pena base, quello commesso in data (OMISSIS), ha errato nel determinare l’aumento di pena per la continuazione.

Partendo, infatti, dall’erroneo presupposto che l’imputato, con la condotta posta in essere il 12/8/2008, avrebbe realizzato due distinte ipotesi criminose, per avere spacciato specie diverse di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina), ha calcolato due distinti aumenti di pena, pari – ciascuno – a mesi nove di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa.

Rileva, al riguardo, la Corte che, a seguito della riforma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14 ad opera della L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha introdotto un’unica tabella di sostanze stupefacenti, la contestuale detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti diverse integra un unico reato.

Ciò posto, l’episodio del 12/8/2008 integra un solo reato, con la conseguenza che l’aumento di pena a titolo di continuazione per il reato ritenuto "satellite" deve essere unico. Dalla pena complessiva devono, pertanto, essere scorporati mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, corrispondenti al secondo aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. al netto della diminuente del rito abbreviato (mesi nove di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa – 1/3).

5. La sentenza impugnata deve, conclusivamente, essere annullata senza rinvio, limitatamente alla misura dell’aumento di pena per la continuazione e, per l’effetto, la pena finale deve essere determinata in anni due, mesi dieci di reclusione ed Euro 13.000,00 di multa.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura dell’aumento per la continuazione e ridetermina, per l’effetto, la pena finale in quella di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 13.000,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 28651

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Svolgimento del processo

che il Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pondera, con sentenza in data 6 ottobre 2005 ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da M.T.G. avverso l’ordinanza con cui la Polizia provinciale di Pisa aveva disposto la confisca di tre cinghiali in precedenza sequestratigli, per violazione dell’art. 32, lettera ee), con riferimento alla L.R. Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, art. 58, lett. q), (Recepimento della L. 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), violazione che era stata definita dal contravventore con il pagamento in misura ridotta ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 16;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il M. T. ha proposto ricorso, con atto notificato l’11 aprile 2006, sulla base di tre motivi;

che la Provincia di Pisa ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo motivo (omessa, insufficiente e illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia) lamenta che il Tribunale abbia da un lato riconosciuto che l’azienda faunistica venatoria nella titolarità del ricorrente potesse detenere gli ungulati (cinghiali) e dall’altro abbia negato questa possibilità;

che il motivo è infondato, giacchè la motivazione che sostiene la pronuncia è priva della contraddizione evidenziata dal ricorrente;

che infatti il Tribunale ha rilevato che il provvedimento adottato è legittimo, perchè la detenzione degli animali in questione era al momento dell’accertamento senza autorizzazione e perchè la confisca non è preclusa dall’intervenuto pagamento in misura ridotta, trovando applicazione la L. n. 689 del 1981, art. 20, comma 4, in base al quale è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose la detenzione delle quali costituisca violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento;

che d’altra parte, il Tribunale ha anche precisato che "mentre un’autorizzazione precedente al fatto non esisteva, la richiesta successivamente inoltrata dal ricorrente è stata respinta, o comunque non è stata accolta";

che con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione di legge, sul rilievo che l’Amministrazione non avrebbe dovuto emettere alcun provvedimento autorizzatorio, essendo la detenzione autorizzata ex se alla luce del regolamento approvato con il D.P. Giunta Regionale 7 agosto 2002, n. 34/R;

che il motivo è infondato, perchè predica una applicazione retroattiva di norme successive più favorevoli, che in materia di illecito amministrativo non ha spazio;

che il terzo motivo, sotto la rubrica "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto – eccezione di incostituzionalità", dubita della "legittimità costituzionale dell’operato della Provincia (confisca) sotto il profilo di cui all’art. 77 Cost., comma 1";

che il motivo è inammissibile, per assoluta genericità e per la non pertinenza del parametro, che riguarda il potere di decretazione da parte del Governo;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Provincia controricorrente, che liquida, in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-06-2011) 15-09-2011, n. 34108

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. B.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Brescia, in riforma della assoluzione pronunciata in primo grado nei suoi confronti per il reato di ragion fattasi commesso in (OMISSIS) ai danni di C.A., lo ha condannato per tale reato alla pena di un mese di reclusione, con entrambi i benefici di legge e con risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile e rifusione delle spese da lei sostenute, liquidati come da dispositivo.

Nel ricorso si deduce la violazione dell’art. 649 c.p.p., sostenendo che per il medesimo fatto (strattonamento alla spalla da parte di esso B. ai danni di C.A.) esso ricorrente era già stato condannato con sentenza non ancora passata in giudicato per percosse dalla Corte di Appello di Brescia in altro procedimento.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 607 c.p.p., comma 2, in quanto la condanna al risarcimento della parte civile ed alla rifusione della spese da lei sostenute sarebbe già stata decisa nel cennato procedimento (duplicato) per percosse.

Con il terzo motivo di ricorso si chiede la sospensione della condanna civile ex art. 612 c.p.p., comma 1.

In prossimità della odierna pubblica udienza il difensore della parte civile, C.A., ha depositato una memoria, con la quale chiede il rigetto del ricorso del B..

2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Correttamente la Corte d’Appello ha rilevato che il perimetro coperto dall’art. 393 c.p., è più ampio di quello di cui all’art. 581 c.p., comprendendo anche il particolare elemento soggettivo qualificante la condotta di esercizio arbitrario. Conseguentemente la condanna già intervenuta per un frammento della fattispecie non precludeva la successiva imputazione e la successiva condanna per il reato che copriva la fattispecie stessa nel suo complesso. Nessuna violazione del principio del ne bis in idem si era pertanto verificata, nonostante la intervenuta condanna (per altro non passata in giudicato) per percosse.

Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento, posto che nella sentenza impugnata si è espressamente tenuto conto del fatto che il B. nel procedimento per percosse era già stato condannato al risarcimento del danno nella misura di Euro mille e si è preso in considerazione esclusivamente il danno non coperto dalla precedente liquidazione.

Ne deriva altresì la palese infondatezza della richiesta di sospensione della condanna civili ex art. 612 c.p.p., in riferimento alla quale, per altro, l’imputato non ha in alcun modo fatto cenno a difficoltà di reperimento della somma liquidata o a sue precarie condizioni economiche.

3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende (che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare un Euro 500,00, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità), nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, C.A., spese che liquida in Euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A..

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-07-2011) 30-09-2011, n. 35652 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 4/2/11 il Tribunale di Cagliari rigettava la richiesta di riesame di A.T. avverso il decreto 8/1/10 del Gip di quel Tribunale, che su denuncia del sindaco pro tempore di Perdaxius disponeva il sequestro preventivo (ex art. 321 c.p.p.) dell’immobile sito in località San Leonardo n. 13 di quel Comune, abusivamente occupato dall’ A..

Il Tribunale rilevava come dalla stessa esposizione dei fatti offerta dal richiedente risultasse l’assenza di un titolo locativo in suo favore: gli effetti di quello in corso tra le parti (fin dal 17/4/84) erano infatti sospesi dal 2008, quando l’ A. aveva consentito a trasferirsi provvisoriamente altrove in costanza di alcuni lavori urgenti di manutenzione da effettuarsi ad opera del Comune ma che poi, per il loro ritardato inizio e l’insalubrità del nuovo alloggio, erano stati effettuati dallo stesso inquilino, che poi era tornato ad abitarvi. Ricorrevano perciò sia il fumus del reato (il reingresso senza titolo, in quanto sospeso) che il periculum in mora (il protrarsi della situazione antigiuridica e pregiudizievole per i terzi).

Ricorreva per cassazione la difesa. Ricordati i fatti (al sequestro dell’immobile era seguito anche lo sgombero degli arredi e masserizie in esso contenute), deduceva in diritto la piena legittimità della sua detenzione da parte dell’ A., legittimità che non era venuta meno per la vicenda del preteso trasloco: dopo l’incendio, verificatosi nel 2008, effettivamente (su invito della p.a.) l’ A. aveva fatto richiesta di essere trasferito in altro locale di proprietà del Comune, ma avendolo ravvisato inagibile ed antigienico, in assenza di garanzie contrattuali (non vi era mai stato un accordo scritto tra le parti) egli non aveva mai lasciato il vecchio alloggio. Illegittima pertanto era l’ordinanza di sgombero (cui era seguito il sequestro dell’a.g.), emessa dal Sindaco il 14/10/10 sul presupposto che l’immobile fosse occupato senza titolo e/o inagibile. Assenti il fumus del reato ed il periculum in mora, chiedeva pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Nessuno compariva per il ricorrente.

L’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame. Essa, invero, non approfondisce in misura adeguata il "fumus" del reato, che non è sufficientemente accertato. Non è dato capire, infatti, il punto essenziale del delitto contestato (l’invasione di edifici ex art. 633 c.p.) e cioè se, materialmente, l’immobile sia mai stato sgomberato (o meno) dall’ A., per esserne poi rioccupato. Se una tale dismissione non fosse avvenuta, non si potrebbe parlare di invasione e quindi di fumus del relativo reato. In tal senso si veda Cass., sez. 3, sent. n. 27715 del 20/5/10, rv. 248134, Barbarano: "Il tribunale del riesame, nel verificare i presupposti per l’adozione di una misura cautelare reale, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (nella specie, relativa ad abuso edilizio, il Tribunale si era limitato ad affermare la non manifesta totale infondatezza della interpretazione delle norme rilevanti operata dal Pm). Ma si veda anche Cass., 3, sent. n. 26197 del 5/5/10, rv.

247694, Bressan: "Nella valutazione del fumus commissi delicti quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che, confermando il sequestro preventivo di immobile per il reato di lottizzazione abusiva, aveva fatto generico richiamo alla consulenza tecnica del Pm e agli altri atti di polizia giudiziaria senza alcun riferimento ai contenuti e alle ragioni della loro prevalenza sui rilievi di carattere difensivo). Conf. Cass., 3, n. 26198 del 2010, non massimata. Del dovuto approfondimento dell’aspetto indicato (necessario per l’esistenza stessa del fumus del reato) si farà carico il giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cagliari.

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