Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-07-2012, n. 12770 Mobbing

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 19 maggio 2004, il Tribunale di Roma respingeva una serie di domande proposte da L.M.L., dal 23 marzo 1987 dipendente della Telecom s.p.a. – con inquadramento in livello C) di cui al CCNL applicato e mansioni di impiegata amministrativa -, dirette ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità della intervenuta modifica in peius delle sue mansioni, il suo diritto ad essere reintegrata nelle mansioni precedenti, la condanna della società predetta a risarcirle il danno alla professionalità e all’immagine professionale subito, la condanna della stessa a risarcirle il danno biologico provocato dall’illegittimo trasferimento ed applicazione al servizio 187, il danno morale e quello esistenziale, oltre al pagamento di alcuni elementi retributivi e l’accertamento del suo diritto ad una qualifica superiore, con le connesse differenze retributive.

Su appello della L., la Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva depositata il 23 ottobre 2007, pronunciando unicamente sul motivo di appello relativo alla dequalificazione che l’appellante avrebbe subito, prima a causa della sua inattività per quattro mesi dal novembre 1999 e poi in ragione dell’adibizione, alla fine di marzo 2000, al servizio telefonico 187, riformava la sentenza di primo grado, dichiarando l’illegittimità del comportamento denunciato e il diritto della L. nei confronti della Telecom ad essere reintegrata nelle mansioni precedentemente svolte ovvero in altre ad esse equivalenti e disponeva, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio in ordine agli ulteriori motivi di appello.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la Telecom Italia s.p.a., ma il ricorso veniva rigettato.

Frattanto il giudizio proseguiva dinanzi alla Corte d’appello per l’esame delle domande della L. ulteriori rispetto a quelle della lamentata dequalificazione accolta – ormai irrevocabilmente- dalla sentenza non definitiva sopra ricordata. Con sentenza definitiva del 17/7/2008-27 luglio 2009 la Corte d’appello, dopo aver disposto CTU medico-legale, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, accoglieva i capi di domanda formulati originariamente dall’attrice, concernenti il risarcimento del danno alla salute, alla professionalità, oltrechè il danno morale per un importo complessivo di Euro 29.352,58, di cui Euro 22.152,58 a titolo di risarcimento del danno biologico, Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale, Euro 2.200,00 a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, tutti valori comprensivi degli interessi, rapportati al momento della decisione, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo, salva la eventuale rivalutazione dalla pronuncia stessa in caso di inadempimento.

Rigettava ogni altra domanda.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre L.M.L. con dieci motivi.

Resiste la Telecom Italia spa con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale basato su due motivi, contestato dalla L. con controricorso.

Il difensore della L. ha depositato osservazioni per iscritto sulle conclusioni del P. M. ex art. 379 c.p.c., u.c..

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), lamenta che la impugnata sentenza abbia erroneamente escluso la sussistenza sia di un comportamento mobizzante sia di un demansionamento per il periodo antecedente al marzo 2000. Ciò perchè -argomenta la ricorrente – la sentenza non definitiva del 23 ottobre 2007 della Corte di Appello di Roma, passata in giudicato, "aveva dichiarato l’illegittimità del comportamento datoriale della Telecom come contestato" e perchè nell’iniziale ricorso introduttivo erano esposte anche le relative domande.

Il motivo è infondato poichè è la stessa ricorrente a richiedere nelle conclusioni riportate nella sentenza definitiva di appello, quanto segue: 1) accertare e dichiarare l’illegittimità del comportamento della convenuta consistente nella modifica in peius delle mansioni della ricorrente e, comunque, del loro depauperamento in violazione dell’art. 2103 c.c.; 2) accertare e dichiarare il diritto ad essere reintegrata nelle mansioni precedentemente svolte ovvero adibita a mansioni effettivamente equivalenti alle precedenti e compatibili con la sua professionalità e con il suo stato di salute; 3) conseguentemente, condannare …".; 6) accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto mansioni superiori al proprio inquadramento dal 1988 (trasferimento in Direzione Regionale Lazio) al 2.3.2000 e condannare la convenuta …". Con tali richieste è, dunque, la stessa ricorrente ad interpretare il contenuto della sentenza non definitiva alla stessa stregua di quanto ritenuto nella impugnata sentenza, muovendo, appunto, dal presupposto che detti accertamenti esulavano da quanto affermato nella sentenza non definitiva passata in giudicato.

Con il secondo motivo, subordinato al primo, la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1218 c.c. in relazione agli artt. 2103 e 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), evidenzia la natura contrattuale dell’obbligo del datore di adibire il lavoratore alle mansioni rispondenti alla categoria attribuita o a mansioni equivalenti a quelle da ultimo svolte. Da tale premessa fa discendere, come corollario, l’assunto che, al fine di escludere la responsabilità per inadempimento ossia per il demansionamento o attribuzione di mansioni inferiori, non sarebbe sufficiente la contestazione della allora convenuta che era onerata invece del relativo onere della prova.

L’infondatezza del motivo emerge dal richiamo alla parte della motivazione della sentenza impugnata ove si afferma che "nella fattispecie in esame, deve rilevarsi che il danno alla professionalità risulta provato solo in relazione all’illegittimo trasferimento e non alla dedotta inattività, dal novembre 1999 al 1.3.2000". Pertanto – come appare evidente – la sentenza impugnata non ha posto a carico del lavoratore l’onere di provare che le mansioni assegnate fossero equivalenti a quelle svolte in precedenza, ma solo quello di provare il danno del quale chiede il risarcimento.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) ed omessa o contraddittoria motivazione in ordine alla illegittimità del trasferimento (art. 360 c.p.c., n. 5), lamenta che nè la sentenza parziale nè quella definitiva abbiano preso in considerazione il problema della illegittimità del trasferimento sotto profili diversi da quelli, pur espressamente dedotti, relativi al mutamento in peius mansioni affidate, rilevando detto trasferimento, invece, sotto il duplice aspetto della evidenza di un intento persecutorio e come autonoma fonte di danno non patrimoniale.

Il motivo è privo di fondamento, se si considera che, nella specie, rilevando il c.d. trasferimento non come spostamento di sede bensì come mutamento di mansioni verificatosi nel marzo 2000, la attuale ricorrente avrebbe dovuto gravare di ricorso per cassazione la sentenza parziale, che a questo evento, cioè alla dedotta dequalificazione a seguito del trasferimento al servizio 187 – come sostenuto dalla stessa ricorrente nel ricorso in esame – faceva riferimento.

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. nonchè carenza ed illogicità di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), contesta il capo della sentenza che, dopo aver richiamato la nozione comunemente accolta del mobbing, ha escluso che il comportamento datoriale abbia contenuto e finalità mobizzanti. Ciò perchè la sentenza avrebbe assunto una valutazione oggettiva e non finalistica delle singole condotte rispetto alle quali non rileva la legittimità dei singoli comportamenti e che deve prescindere sia dalla valutazione "puntigliosamente analitica" di ciascuna delle condotte sia dalla valutazione complessiva del comportamento vessatorio sia, infine, dal loro collegamento temporale.

Il motivo è infondato.

Invero, la Corte territoriale, dopo aver rilevato che i vari comportamenti assunti mobizzanti, complessivamente valutati, non erano tali da configurare la nozione di mobbing, così come delineata dalla consolidata giurisprudenza, ha sottolineato che alcuni di questi non risultavano provati (il divieto di ritirare gli effetti personali) e che la maggioranza degli stessi risultava del tutto legittima (apertura della corrispondenza avuto riguardo alla normativa che inibisce la recezione di corrispondenza personale e quindi logica riferibilità a comunicazioni d’ufficio; trattamento di malattia corrisposto nella misura prevista da contratto collettivo vigente; conteggio del dare e dell’avere per somme pagate in eccedenza i mesi precedenti; reiterazione delle visite controllo legittimata dalla durata dell’assenza per malattia – oltre otto mesi nel 2000 e cinque mesi nel 200; legittimo rifiuto della licenza straordinaria, concedibile, secondo il contratto collettivo, solo all’esaurimento del periodo di comporto, presupposto nel caso non realizzato; fruizione di una licenza straordinaria dal 1 gennaio al 31 dicembre 2002 ancorchè questa licenza, pendendo trattative per la risoluzione consensuale del rapporto, sia stata formalizzata solo nel 2002; coerenza della decisione aziendale di soddisfare – in un contesto che vedeva le richieste superiori rispetto alle disponibilità – i lavoratori che avevano prestato la loro opera nell’intero anno 2000, essendosi invece la ricorrente assentata dal marzo al dicembre dello stesso anno).

Motivatamente, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto che i singoli comportamenti non avevano in sè, congiuntamente ed isolatamente considerati contenuto mobizzante, sicchè dalla loro somma, difettando una qualsiasi prova dell’esercizio abusivo del diritto, non poteva trarsi un disegno persecutorio fonte di risarcimento.

I motivi da cinque a nove, con i loro richiami a vizi di motivazione ed agli artt. 2056, 2059 e 1223 c.c. (5 motivo), D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139 (6 e 7 motivo), artt. 1223, 2056 e 2059 c.c. (8 e 9 motivo) riguardano la liquidazione del danno: la ricorrente lamenta che la sentenza non abbia personalizzato il danno; che ha liquidato il danno morale in una misura percentuale del danno biologico; che ha liquidato il danno alla professionalità in misura pari al 50% della retribuzione. Risultano violati, argomenta la ricorrente, i principi che governano la liquidazione equitativa del danno; non vi è stata la liquidazione del danno biologico temporaneo.

Le censure sono prive di fondamento.

Osserva il Collegio che in argomento la Corte territoriale, dopo avere richiamato la espletata consulenza tecnica e gli elementi probatori acquisiti, ha tenuto a specificare i criteri adottati nella liquidazione riportando sia i riferimenti normativi che gli arresti giurisprudenziali nella materia con argomentazioni che non risultano inficiate della sollevate censure, anche alla luce del principio secondo il quale i danni dei quali si chiede il risarcimento debbono essere provati, all’occorrenza mediante presunzioni, i cui elementi debbono però essere acquisiti al processo.

Con il decimo motivo la L., denunciando violazione dell’accordo collettivo di lavoro del 19 luglio 2000 in relazione all’art. 32, comma 7 del CCNL del 28 giugno 1996 (art. 360 c.p.c., n. 3), lamenta che l’impugnata sentenza, nel determinare il richiesto trattamento di malattia dovuto per i mesi di marzo-ottobre 2001 non abbia tenuto presente anche l’accordo 19 luglio 2000, che per il personale in servizio, differiva di 18 mesi l’entrata in vigore della nuova disciplina.

Il motivo non può trovare accoglimento in quanto fa riferimento a due contratti collettivi succedutisi nel tempo ed alla disciplina transitoria, che non risulta essere stata in precedenza presa in esame a tali fini, ed inoltre non si basa – come sarebbe stato necessario – su una denuncia di violazione dei criteri ermeneutici codicistici.

Va disatteso anche il ricorso incidentale.

Con il primo motivo la Telecom Italia S.p.A., denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., sostiene che la sentenza impugnata – nel riconoscere in favore della L. il risarcimento del danno da lesione alla professionalità nella misura del 50% della retribuzione – sia incorsa nel vizio di ultrapetizione dal momento che la lavoratrice nel ricorso iniziale aveva chiesto il risarcimento di detta voce di danno nella misura del 20%.

La censura è infondata poichè come emerge dagli atti, accanto alla indicata misura, è stata fatta altresì richiesta di condanna della società alla diversa somma, maggiore o minore, da accertarsi in corso di giudizio.

Infondato è anche il secondo motivo con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2087 c.c. nonchè insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In particolare, la società osserva che la motivazione che precede la liquidazione del danno alla professionalità, avendo riguardo alla sindrome depressiva accertata dal CTU e determinatasi in coincidenza con il demansionamento a centralinista del 187 del marzo 2000, si attaglierebbe al danno biologico, peraltro, distintamente risarcito, ma non al danno alla professionalità.

Anche questo motivo è privo di fondamento, poichè, per un verso non sono indicate le ragioni della violazione della richiamata normativa, per altro verso, non è ravvisabile il denunciato vizio motivazionale, avendo, sul punto la Corte territoriale dapprima richiamato – tra gli elementi idonei al conseguimento della prova per presunzioni sull’esistenza del danno alla professionalità – "la lesione dell’interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nelle abitudini del soggetto…" per poi affermare che in coincidenza col demansionaniento del marzo 2000 la Sig.ra L. era caduta in "depressione reattiva o trauma nel luogo di lavoro, insonnia, insicurezza;..".

In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati.

L’esito del giudizio induce a compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-09-2012, n. 14947

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Svolgimento del processo
p. 1. G.G. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. xxx avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 27 dicembre 2005, con la quale è stato rigettato l’appello principale da lui proposto ed accolto quello incidentale avversario, relativamente alla sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Ancona nella controversia inter partes.
Con detta sentenza il Tribunale di Ancona – investito da esso ricorrente nel dicembre del 1993 contro il xxx della domanda intesa ad ottenere, a fronte del rifiuto della controparte di dar corso al rapporto per la ragione che l’immobile aveva destinazione ad uso negozio e non ad uso ufficio, l’accertamento della conclusione di un contratto locativo e dell’obbligo di adempierlo, nonchè subordinatamente la condanna al risarcimento del danno per l’esecuzione di lavori eseguiti in vista della locazione aveva rigettato la domanda relativa all’accertamento dell’intervenuta conclusione del contratto locativo e accolto la domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 1337 c.c., per responsabilità precontrattuale della convenuta nel limite di Euro 2222,03 parzialmente riconoscendo i danni lamentati dal qui ricorrente.
p. 2. L’appello del G. riguardava la richiesta di riconoscimento di maggiori danni per la riconosciuta responsabilità precontrattuale, mentre quello incidentale delle xxx s.p.a. (subentrate al Ministero) concerneva la disposta condanna a titolo risarcitorio.
p. 3. L’intimata non ha resistito al ricorso.
Motivi della decisione
p. 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 1337 c.c.".
Vi si censura la motivazione con cui la Corte territoriale ha accolto l’appello incidentale delle xxx e riformato la sentenza impugnata quanto alla riconosciuta responsabilità precontrattuale, escludendo, con espressa invocazione di Cass. n. 5920 del 1985 che quella responsabilità sussistesse a motivo che il recesso dalle trattative si doveva ritenere determinato – come risultava da una lettera del 10 giugno 1993 – dal comportamento del G., il quale aveva taciuto la circostanza che catastalmente l’immobile aveva destinazione commerciale ad uso negozio e non ad uso ufficio e non aveva richiesto e, quindi, ottenuto dai competenti uffici del Comune di Senigallia l’autorizzazione alla variazione d’uso.
p. 1.1. Il motivo viene argomentato sostenendosi:
a) che il giudice d’appello avrebbe "equivocato tra immobile ad uso commerciale e immobile ad uso ufficio, mentre avrebbe dovuto porre la propria attenzione sulla categoria dell’immobile … classato C/1", il che avrebbe determinato "per le ragioni esposte negli scritti dei precedenti gradi" che l’immobile "ben poteva essere adibito anche ad ufficio postale, senza alcuna autorizzazione amministrativa";
b) che la buona fede del ricorrente emergerebbe dal tenore di un non meglio identificato telegramma che si dice "allegato in copia agli atti del giudizio di primo grado", con cui l’Economato Provinciale P.T. di Ancona informava il G. che l’Ufficio Tecnico Erariale aveva ritenuto congruo il canone di locazione dell’immobile locando:
poichè l’UTE era competente alla tenuta dei registri catastali e alla classificazione degli immobili non sarebbe stato pensabile che, nel verificare la congruità del canone, non avesse verificato anche la idoneità dell’immobile sul piano della destinazione all’uso che l’Amministrazione postale voleva farne;
c) che sarebbe stato onere dell’Amministrazione Postale prendere visione delle caratteristiche catastali "prima ancora di prendere contatti e prescrivere lavori";
d) che correttamente il giudice di primo grado aveva valorizzato il fatto che non risultasse una diffida ad adempiere in ordine al mutamento della destinazione d’uso per ritenere che detta eccezione fosse stata solo un pretesto per non stipulare il contratto locativo;
e) che risulterebbe da due testimonianze che l’Amministrazione non aveva chiesto al G. autorizzazioni alla variazione d’uso e che il ricorrente non avrebbe proceduto ai lavori sull’immobile se non avesse fatto affidamento sulla conclusione del contratto.
f) che il ricorrente non aveva alcun interesse a richiedere la variazione d’uso prima della conclusione del contratto, che magari si sarebbe dovuto sottoporre a condizione sospensiva.
p. 1.2. Il motivo è inammissibile per svariate ragioni.
Quanto indicato sub a) risulta meramente apodittico, atteso che si fa rinvio a non meglio specificate "ragioni" esposte in non meglio precisati scritti dei precedenti gradi, così venendosi ad esigere da questa Corte la divinazione di quale fossero state queste ragioni ed omettendosi di precisare dove e come la relativa questione era stata devoluta al giudice d’appello, che nella sentenza non la esamina.
Parimenti, quanto indicato sub b), evocando sulla base di un documento, di cui si indica la sede di produzione, una circostanza di fatto che si dovrebbe essere allegata sulla base di esso nelle fasi di merito, viene enunciato senza che si dica come e dove la relativa allegazione era stata fatta e soprattutto, come e dove era stata devoluta al giudice d’appello: al riguardo è principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che "Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa" (ex multis: Cass. n. 230 del 2006, seguita da numerose conformi).
Nella specie il ricorrente ha indicato l’atto sul quale fonda la questione proposta, ma ha omesso di indicare come e dove di tale questione abbia fatto allegazione davanti al giudice di merito, il che supponeva la precisazione di dove e come, una volta prodotto il documento, se ne era tratta l’argomentazione qui prospettata e la si era introdotta nel contraddittorio e nell’oggetto del dovere di decisione del giudice di merito. Ulteriore omissione v’è stata circa l’indicazione di come la questione, allegata in ipotesi nel giudizio di primo grado, era stata devoluta al giudice d’appello.
La tecnica di illustrazione del motivo in parte qua risulta in tal modo intendere il giudizio di cassazione come un giudizio "aperto" alle attività di allegazione nuove in fatto, sia pure in funzione di prospettazione di questioni giuridiche. Ciò, contraddice la struttura stessa del giudizio di cassazione.
Quanto enunciato sub c), d), e) ed f) è meramente apodittico e non corredato da argomento in ture, come imponeva la natura del motivo di violazione di norme di diritto, e , quindi, non necessita di rilievi, perchè non ha la consistenza di una censura. Inoltre, nemmeno si indica l’udienza in cui sarebbero state assunte le prove per testi cui si fa riferimento, con evidente violazione del principio di autosufficienza (su cui, anteriormente al D.Lgs. n. 40 del 2006, si veda, fra tante, Cass. n. 12239 del 2007).
p. 2. Con il secondo motivo si deduce "falsa applicazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in relazione alla L.R. Marche 18 giugno 1986, n. 14, artt. 5, 6 e segg..
Vi si sostiene – argomentando dalla legge regionale ed evocando un parere del 20 febbraio 2006 della Direzione centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità, Area Servizi catastali in data 20 febbraio 2006, che si trascrive, ma del quale non si indica se viene prodotto in questa sede di legittimità – che da detto parere risulterebbe che nella prassi catastale sarebbe accettata la compatibilità fra la categoria C/1 e la destinazione ufficio Postale se l’unità immobiliare risulta di dimensioni non superiori a quelle di negozi e botteghe. Ciò, al fine di dimostrare che l’immobile avrebbe potuto essere adibito ad ufficio postale senza necessità di un’autorizzazione di variazione d’uso.
p. 2.1. Ora, in disparte la mancanza di indicazione sul se e dove il documento sarebbe stato prodotto in questa sede di legittimità (nuovamente rilevante agli effetti dell’autosufficienza), anche tale motivo si concreta nella prospettazione di una questione nuova in ture sulla base di risultanza di fatto non soltanto da accertarsi, atteso che nel parere riprodotto si fa riferimento a numerose caratteristiche dell’immobile, ai fini della sua rilevanza, ma, inoltre, sulla base di un’attività di allegazione manifestamente nuova, com’è implicato dal fatto che ci si basa sulle risultanze di un documento formatosi dopo la sentenza impugnata.
Il motivo è, pertanto, inammissibile perchè introduce una questione nuova, basata su allegazioni in iure ed infarto che non erano state introdotte nel giudizio di merito e, quindi in modo del tutto contrastante con il principio di diritto per cui non possono in sede di legittimità introdurre questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto, che non possono aver corso nel giudizio di cassazione.
p. 3. Il terzo motivo denuncia "violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio" e si duole che la Corte territoriale non abbia esaminato in alcun modo la rilevanza della classificazione catastale come C/1, ma nuovamente così si prospetta una questione basata su una risultanza di fatto della quale si omette di indicare come e dove era stata introdotta nel processo di merito e, soprattutto, se e come la Corte d’Appello ne fosse stata investita e dovesse, quindi, deciderla. Da ciò la necessaria conclusione che la questione è da considerare nuova, alla stregua del principio di diritto di cui alla già citata Cass. n. 230 del 2006.
p. 4. Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 6 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione III civile 21 maggio – 22 settembre 2009, n. 20415 Danni, responsabilità custodia, comune, scivolo, uso improprio, cartelli (2009-10-08)

(Presidente Massera – Relatore Chiarini)

Svolgimento del processo

I. S. conveniva in giudizio nel gennaio 1995 il Comune di **** deducendo che mentre aiutava il figlio a scendere dallo scivolo nella villa comunale, a causa della mancanza di una vite di fissaggio, il quarto dito della mano sinistra era rimasto impigliato nella lamiera, ed in conseguenza delle gravi lesioni le era stato amputato.

Il Tribunale di Nola accoglieva la domanda e condannava il Comune a pagarle Euro 13.944,29, da rivalutare.

Con sentenza del 27 giugno 2007 la Corte di appello di Napoli accoglieva il gravame del Comune sulle seguenti considerazioni: 1) dalle prove assunte era risultato che la S., dopo aver preso il figlio minore salendo in senso inverso sullo scivolo ed averlo riconsegnato al padre, nello scendere, seduta, il dito anulare sinistro, impigliatosi in una parte meccanica, si era amputato; 2) non vi era prova alcuna della mancanza della vite di fissaggio, mentre la sporgenza di una di esse, non interamente avvitata, emergente dalle foto scattate dall’attrice – senza provare che la riproduzione fotografica fosse avvenuta subito dopo il sinistro – non prova il nesso causale con l’accaduto, non avendo la vite la possibilità di trattenere il dito, né risultando alcuna fessurazione sullo scivolo, in lamiera su tubolari, dotato di maniglie sulla parte superiore e di sponde laterali; 3) era pertanto da ritenere, sulla base degli elementi raccolti, che la mano della S. sia rimasta incastrata tra il piano di discesa ed il sottostante tubolare afferrato nel risalire lo scivolo dal basso; 4) sussisteva la custodia dello scivolo da parte del Comune e poiché era situato in un giardino comunale le famiglie ed i minori che lo usano devono poter fare affidamento sulla sicurezza dell’impianto; 5) tuttavia la S. non aveva provato il nesso causale tra l’accaduto e lo scivolo come conseguenza normale della sua particolare condizione, potenzialmente dannosa, essendovi al contrario la prova di un uso anomalo dello stesso, poiché la S. era salita in senso inverso e tale fatto – c.d. fortuito attribuibile al terzo o al danneggiato – era idoneo da solo a cagionare l’evento, escludendo perciò la responsabilità del Comune per mancanza di nesso eziologico diretto tra lo scivolo ed il danno.

Ricorre per cassazione I. S. cui resiste il Comune di ****. Le parti hanno depositato memoria per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., rinviata alla pubblica udienza ai sensi dell’ultimo comma della predetta norma.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2051 e 2697 c.c., 99, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.

Premesso che la potenzialità dannosa dello scivolo discende dalle sue caratteristiche intrinseche mancando indicazioni del Comune sulle regole per il corretto uso dello scivolo, la Corte di merito, pur riconoscendo che l’incidente fu determinato dalla condizione dello scivolo, ha poi ritenuto fattore esterno da solo sufficiente a determinare l’evento la discesa della S., normalmente seduta sullo scivolo, su cui era salita per far scendere il figlio, ma senza esaminare se l’uso del bene fosse così singolare da non essere prevedibile, né se quanto meno il comportamento della S. fosse da considerare concorrente nella determinazione dell’evento, ai sensi del primo comma dell’art. 1227 c.c. e senza considerare che l’incidente non si sarebbe verificato se l’impianto fosse stato costruito e mantenuto in modo adeguato e regolare. Conclude quindi con il seguente quesito di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva ed è connessa unicamente alla potenzialità dannosa della cosa in custodia; per escluderla non vale riferirsi al comportamento del danneggiato, che nel nostro caso era discesa da uno scivolo per giochi dei bambini, dato che ciò non può esser considerato idoneo ad interrompere il nesso tra la pericolosità della cosa e danno, ma se mai idoneo ad integrare un concorso di colpe”.

2. – Con il secondo motivo deduce: “Omessa, contraddittoria insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)”.

Anche se la ricostruzione dell’accaduto – incastro del dito mentre la S. risaliva lo scivolo – fosse esatta, comunque la causa dell’incidente non è la salita in senso inverso, ma l’incastro del dito tra il tubolare ed il piano di discesa, elementi – condizione dell’impianto potenzialmente dannosi per tutti e quindi il nesso eziologico non è escluso, ma se mai attenuato.

Il fatto controverso è la mancanza di una precisa individuazione dell’atto o del comportamento interruttivi del nesso di causalità; si indica la ragione dell’insufficienza della motivazione nella mancanza di una specifica argomentazione in ordine all’estremo del comportamento della ricorrente che avrebbe interrotto il nesso di causalità.

I motivi, connessi, sono fondati.

Per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma dell’art. 2051 cod. civ., il custode ha l’onere di provare che l’evento è stato cagionato da fatto estraneo ad essa – che può dipendere anche dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale) – del tutto eccezionale, secondo il principio della regolarità e probabilità causale in quelle circostanze di tempo e di luogo, sì da essere imprevedibile, e perciò inevitabile. Pertanto, non qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale configura il caso fortuito, perché se invece la condotta concorrente del terzo nella causazione dell’evento non è assolutamente imprevedibile ex ante, persiste il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione (Cass. 2563/2007), salva la limitazione del risarcimento del danno per gli effetti dell’art. 1227 cod. civ., da valutare dal giudice di merito (Cass. 11227/2008). Quindi, poiché funzione dell’art. 2051 cod. civ. è di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti (Cass. 4279/2008 e 20317/2005) – e questa è la ragione per cui, ai fini della responsabilità del custode per l’evento dannoso, è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale con la cosa custodita, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della stessa – il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso improprio – da parte del terzo o del danneggiato – della cosa si arresta soltanto al caso in cui la pericolosità dell’anomala utilizzazione di essa, intesa come fattore causale esterno (Cass. 15429/2004), sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, da renderla del tutto imprevedibile e perciò inevitabile (Cass. 20334/2004, 25029/2008).

Pertanto, incontroverso che l’evento dannoso occorso alla S. è stato cagionato dallo scivolo situato nella villa comunale, per escludere la responsabilità del Comune, custode di esso, non è sufficiente che il Comune abbia provato le buone condizioni di manutenzione dello stesso e l’uso improprio del predetto gioco da parte della S., salita aggrappandosi ai tubolari sottostanti il piano in lamiera predisposto per la discesa anziché dalle apposite scalette, dovendo altresì il Comune dimostrare che tale utilizzazione era assolutamente inusuale, sia da parte dei minori che delle persone adulte, e quindi imprevedibile, sì che la condotta della S. ha interrotto il nesso causale tra lo scivolo e l’amputazione del dito che la parte sottostante della lamiera di esso ha provocato, e che di conseguenza l’evento non era evitabile mediante l’adozione di opportune cautele, come ad esempio il divieto di tale uso improprio, ovvero il rivestimento dei tubolari sottostanti la lamiera con materiale di gomma o comunque non tagliente.

Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata, e la causa va rinviata per nuovo esame alla luce delle norme – tra cui l’art. 1227 cod. civ. – e dei principi innanzi richiamati.

Il giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Napoli, altra Sezione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 425 del 2006, in tema di occupazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso notificato l’11 aprile 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 10, comma 1, 11, commi 1 e 2, 13, comma 3, 17, comma 4, 20, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., nonché con i principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Premesso che specifici aspetti di tale ultima materia di competenza concorrente possono rientrare nella legislazione esclusiva statale – laddove riguardino, caso per caso, l’immigrazione (art. 117, secondo comma, lettera b, Cost.), la tutela della concorrenza (lettera e), l’ordinamento e l’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici (lettera g), l’ordinamento civile (lettera l), i diritti civili e sociali per i quali è necessaria una uniformità su tutto il territorio nazionale (lettera m), l’istruzione (lettera n), la previdenza sociale (lettera o) – il ricorrente prende in esame le singole norme impugnate ed in particolare l’art. 17, comma 4, che, regolando i profili formativi dei contratti di apprendistato, statuisce che «la formazione teorica da espletarsi nel corso dell’apprendistato deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e comunque, in prevalenza, esternamente all’azienda».

Aggiunge il ricorrente che i profili formativi di cui si tratta appaiono legati, ancor prima che alla materia della tutela del lavoro, a quella della istruzione nella quale, secondo l’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., esiste una competenza esclusiva dello Stato ad emanare norme generali, nonché a quella dell’ordinamento civile (lettera l), in quanto essi attengono a caratteristiche del contratto di lavoro e della qualifica lavorativa; di tal che la disposizione de qua inciderebbe – nel porre principi di carattere generale – in materia rientrante nella legislazione esclusiva dello Stato.

L’art. 17 contrasterebbe inoltre con l’art. 49, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 276 del 2003 – recante principi fondamentali in materia di legislazione concorrente, come tali vincolanti per la Regione – che prevede la possibilità di acquisire al termine del rapporto di lavoro una qualifica «sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale», senza porre alcuna limitazione e prescrizione quanto alle modalità con le quali la formazione viene svolta dall’apprendista.

1.2— Si è costituita la Regione Marche la quale, premesso un diffuso richiamo alla sentenza n. 50 del 2005 di questa Corte, ha sostenuto la piena compatibilità delle norme impugnate sia con la ripartizione di potestà legislative prevista dell’art. 117 Cost., sia con le norme ordinarie di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, invocate dal ricorrente quale ulteriore parametro di illegittimità delle norme regionali. In particolare l’art. 17, comma 4, prevede che la formazione «teorica» da espletare nel corso del rapporto di apprendistato debba svolgersi prevalentemente fuori dell’azienda; la norma è censurata per contrasto con l’art. 49, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 276 del 2003, il quale però disciplina solo una delle diverse tipologie di apprendistato (quello professionalizzante). Secondo la Regione detta norma, al fine di non invadere le prerogative e le competenze riconosciute ai diversi soggetti coinvolti nella disciplina delle tre tipologie di apprendistato (per l’adempimento del diritto-dovere di istruzione, professionalizzante, per l’acquisizione di un diploma), si limita a predisporre, nei commi 1, 2 e 3, l’iter della definizione completa delle diverse discipline: essa regola le modalità di articolazione di uno specifico segmento della formazione – quella «teorica» – che non esaurisce l’intero percorso formativo da erogare nel corso del rapporto e cioè, secondo l’art. 49, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 276 del 2003, quell’insieme delle attività – sia di «formazione teorica» sia di «addestramento pratico» – che costituiscono la «formazione formale». La norma, in altri termini, interviene solo sulla «formazione teorica», ponendo come criterio minimale del relativo svolgimento quello della prevalenza quantitativa della formazione esterna all’azienda, senza incidere sulle modalità, i criteri, l’articolazione e la durata della «formazione formale» nel suo complesso, e senza disciplinare in alcun modo l’attività formativa che dovrà essere svolta all’interno dell’azienda. Una volta che non sia stata esclusa in radice la possibilità di svolgere attività formativa, utile al raggiungimento delle 120 ore minime previste, all’interno dell’azienda, nulla vieta al legislatore regionale di stabilire un criterio di prevalenza delle ore da svolgere all’esterno dell’impresa.

2.— Con nota depositata in data 28 marzo 2006, l’Avvocatura generale dello Stato ha prodotto copia della delibera del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2005, concernente la rinunzia parziale all’impugnazione di alcune disposizioni. In particolare, il ricorrente prende atto della sopravvenuta legge della Regione Marche 10 febbraio 2006, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 – “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”), e rileva la propria carenza d’interesse alle censure concernenti gli artt. 10, comma 1, 11, commi 1 e 2, 13, comma 3, 20, commi 2, 3 e 4, dovendosi così limitare l’impugnazione al solo art. 17, comma 4.

3.— Anteriormente a tale nota, la Regione Marche ha depositato ulteriore memoria difensiva nella quale, dopo aver specificato – quanto all’impugnazione dell’art. 17, comma 4 – che tale disposizione non è stata oggetto di modifiche ad opera della citata legge regionale n. 4 del 2006 – «in quanto la Regione ritiene sufficientemente chiara e ragionevole l’attuale formulazione, ai fini del superamento dello scrutinio di legittimità costituzionale» – osserva come proprio dagli artt. 49, commi 1, 4, lettera a), e 5 del d.lgs. n. 276 del 2003, si desuma il principio, tenuto fermo dalla norma censurata, secondo cui la formazione all’interno dell’azienda costituisce uno dei tratti tipici dell’apprendistato. Infatti, dalla legislazione nazionale si evince che la disciplina dell’apprendistato professionalizzante ingloba momenti di formazione formale esterna all’azienda e che la formazione esterna all’azienda è, in particolare, quella finalizzata all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali.

La legge regionale non entrerebbe, quindi, in conflitto con la legislazione nazionale, considerato che la collocazione all’esterno dell’azienda è una possibilità, ammessa espressamente dal d.lgs. n. 276 del 2003 e che, inoltre, la collocazione all’esterno è del tutto naturale quando la formazione è, in ossequio alla legislazione nazionale, espressamente finalizzata ad integrare il processo di qualificazione realizzabile nel lavoro e con l’addestramento sul lavoro. Del resto, l’art. 17, comma 4, della legge reg. n. 2 del 2005 non fissa un quantitativo minimo di formazione teorica, ma si limita a ribadire che essa deve svolgersi, peraltro in via prevalente e non esclusiva, all’esterno dell’azienda.

La Regione aggiunge poi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ricordato (con circolare 15 luglio 2005, n. 30) che spetta alle Regioni regolamentare l’articolazione della formazione formale che dovrà essere espletata nell’ambito del rapporto di apprendistato, previa intesa con le parti sociali, intesa che nella specie sarebbe stata raggiunta.

4.— Nell’imminenza dell’udienza l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria in cui insiste nella richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 4, della legge reg. Marche n. 2 del 2005, in quanto lesivo dell’art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione e, comunque, contrastante con i principi fondamentali posti in materia di tutela e sicurezza del lavoro dall’art. 49, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 276 del 2003. Secondo il ricorrente, allorché una norma regionale regoli aspetti della disciplina che riguardano specificamente il rapporto contrattuale e profili generali connessi alla valenza del titolo di studio, essa è illegittima, in quanto la regolamentazione degli stessi è rimessa al legislatore statale: ciò accadrebbe nella specie, perché la Regione, nell’imporre le modalità alle quali il rapporto deve uniformarsi, regolerebbe direttamente il contenuto del rapporto di lavoro dell’apprendista e, quanto meno indirettamente, il titolo di istruzione che ne consegue, aspetti entrambi estranei alla competenza legislativa regionale. Inoltre, per effetto della norma interposta, si verifica che al termine del rapporto il soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante possa conseguire una qualifica sulla base degli esiti della formazione aziendale ed extra-aziendale, senza che sia posta alcuna prescrizione specifica relativamente alle modalità di svolgimento della formazione stessa.

La circostanza che la legge statale ammetta espressamente, per l’apprendistato professionalizzante, la possibilità di una formazione extra-aziendale (per la determinazione delle cui modalità di svolgimento la Regione reclama una propria competenza esclusiva) non sarebbe sufficiente a giustificare un intervento del legislatore regionale che individui i termini di detta formazione in modo da incidere sostanzialmente sulle modalità di svolgimento della medesima nel suo complesso, riducendo in termini sostanzialmente insignificanti la formazione aziendale, sulla quale è pacifico che la Regione non può intervenire.

Considerato in diritto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 10, comma 1, 11, commi 1 e 2, 13, comma 3, 17, comma 4, 20, commi 2, 3 e 4 della legge della Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ma, essendo sopravvenuta la legge della Regione Marche 10 febbraio 2006, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio, n. 2 – “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”), ha dichiarato di non aver più interesse a mantenere l’impugnazione ad eccezione della parte di questa rivolta contro la disposizione del citato art. 17, comma 4, rimasta identica anche a seguito delle sopravvenute modifiche, e ha depositato parziale rinuncia, accettata in udienza dalla difesa della Regione.

Per quanto concerne le questioni oggetto della rinuncia parziale, deve essere quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.

L’art. 17, comma 4, della legge n. 2 del 2005 della Regione Marche non è stato modificato dalla successiva legge della Regione Marche n. 4 del 2006. Tale norma è così formulata: «la formazione teorica da espletarsi nel corso dell’apprendistato deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e comunque, in prevalenza, esternamente all’azienda». Essa viene censurata con riferimento all’art. 117, secondo e terzo comma, Cost., in quanto lesiva delle competenze statali in materia di ordinamento civile e di istruzione, nonché in riferimento all’art. 49, lettera a), del d.lgs. n. 276 del 2003, da considerare norma interposta – con riferimento alla materia tutela e sicurezza del lavoro, di competenza concorrente (ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., così implicitamente richiamato) – il quale prevede la possibilità per l’apprendista di acquisire al termine del rapporto di lavoro una qualifica «sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale senza porre alcuna limitazione e prescrizione quanto alle modalità con le quali la formazione viene svolta dall’apprendista».

2.— La questione non è fondata.

Come si è rilevato (con la recente sentenza n. 406 del 2006) su questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in merito a disposizioni della legge della Regione Toscana 21 febbraio 2005, n. 20, questa Corte – in sede di scrutinio di numerose disposizioni della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega a Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del d.lgs. n. 276 del 2003, impugnate da alcune Regioni – ha precisato che la disciplina dell’apprendistato è costituita da norme che attengono a materie per le quali sono stabilite competenze legislative di diversa attribuzione (esclusiva dello Stato, ripartita, residuale delle Regioni) e che alla composizione delle relative interferenze provvedono strumenti attuativi del principio di leale collaborazione (sentenza n. 50 del 2005).

La Corte ha osservato, altresì, che, mentre la formazione da impartire all’interno delle aziende attiene precipuamente all’ordinamento civile, la disciplina di quella esterna rientra nella competenza regionale in materia di formazione professionale, con interferenze però con altre materie, in particolare con l’istruzione, per la quale lo Stato ha varie attribuzioni: norme generali e determinazione dei principi fondamentali (v. anche sentenza n. 279 del 2005 nonché, da ultimo, sentenza n. 286 del 2006).

Alla stregua di tali rilievi, la Corte ha dichiarato non fondate le censure mosse dalle Regioni e dalla Provincia autonoma di Trento, allora ricorrenti, contro la normativa statale che stabilisce: a) la rimessione della regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nel rispetto di alcuni principi direttivi tra i quali, per quanto qui interessa, la previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per l’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali (art. 49, comma 5, lettera a, del d.lgs. n. 276 del 2003); b) il rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni (art. 49, comma 5, lettera b, dello stesso d.lgs. n. 276 del 2003); c) la regola per cui, ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative (art. 50, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 276 del 2003).

Va infine ricordato che l’art. 51, comma 1, del decreto n. 276 del 2003 dispone che «la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi d’istruzione e di istruzione e formazione professionale».

Da tali rilievi emerge che è la stessa legislazione statale ad attribuire alle Regioni compiti anche normativi in materia di definizione dei profili formativi, dei rapporti tra siffatti profili e la definizione della formazione, con riguardo all’eventuale ulteriore istruzione e in coerenza con il collegamento che il legislatore statale ha voluto stabilire tra lo svolgimento dei rapporti di lavoro a contenuto anche formativo e il settore dell’istruzione.

La disciplina statale, da un lato, per l’apprendistato professionalizzante prevede un monte ore minimo (centoventi ore) per la formazione interna ed esterna, senza distinguere tra queste; dall’altro, per l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, rimette alle Regioni «la regolamentazione e la durata dell’apprendistato (…) per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative».

Ora, va messo in evidenza che la disposizione censurata non modifica il monte ore complessivo di formazione, limitandosi a stabilire un generico criterio di prevalenza della formazione teorica (di competenza regionale) nel senso di un suo svolgimento all’esterno dell’azienda, peraltro in conformità a quanto notoriamente già avviene. Essa, pertanto, non impone, di per sé, alcuna limitazione al conseguimento della qualifica perseguita agli effetti lavorativi e del prosieguo dell’istruzione, sicché si deve concludere che il denunciato contrasto con i parametri evocati non sussiste e che la questione è, quindi, infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, 11, commi 1 e 2, 13, comma 3, 20, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 4, della medesima legge della Regione Marche n. 2 del 2005, sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l) e n), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso stesso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.