Cons. Stato Sez. IV, Sent., 15-11-2011, n. 6042 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

considerato che la sentenza gravata fonda la sua decisione, in primo luogo ed incidentalmente, sulla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, ed in secondo luogo, sulla mancata completa ostensione al militare delle motivazioni del provvedimento in esame;

considerato che le ragioni del provvedimento, lungi dal dover trasparire dal mero atto conclusivo del procedimento, vanno evinte dal complesso degli atti del procedimento, in quanto la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla pubblica amministrazione, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell’obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall’art. 97 cost. (da ultimo Consiglio di Stato IV, 30 maggio 2005, n. 2770; conformemente id., 14 febbraio 2005, n. 435; id. V, 20 ottobre 2004, n. 6814);

considerato che tale impostazione postula che la motivazione del provvedimento e dell’azione amministrativa possa essere valutata solo all’esito della completa acquisizione degli atti, nei limiti della rilevanza per il caso in scrutinio;

considerato che la definizione della fase istruttoria, anche nel caso di sentenza emessa in forma semplificata, è quindi presupposto necessario per l’emissione della decisione, giusta la previsione dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;

considerato che nel caso in specie, tale completezza non appare acquisita, non essendosi potute valutare le ragioni del provvedimento, con ciò impedendo anche una considerazione sulla sussistenza di ragioni per la mancata ostensione degli atti;

considerato che la sentenza in forma semplificata è stata emessa mentre erano ancora pendenti i termini di cui all’art. 46 del codice del processo amministrativo per il deposito degli atti del procedimento e non risulta esperita alcuna attività istruttoria, a norma dell’art. 65 comma 3;

considerato che tale vicenda ha concretamente leso il diritto di difesa di una delle parti, con ciò comportando l’annullamento della decisione gravata con contestuale rinvio la primo giudice, a norma dell’art. 105 del codice del processo amministrativo;

considerato che, per la particolarità della situazione, le spese tra le parti possono essere integralmente compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l’appello n. 8252 del 2011 e per l’effetto annulla, con rinvio al giudice di primo grado, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 5372 del 16 giugno 2011;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-05-2012, n. 6725

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Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’ICI 2004 in conseguenza dell’attribuita natura di area edificabile al terreno di proprietà del contribuente al quale era stato precedentemente notificato l’atto prodromico di nuovo classamento urbanistico.

La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso determinando l’aliquota ICI nel 4 per mille (rispetto a quella del 7 per mille applicata dal Comune) e la natura agricola del terreno. Avverso tale sentenza proponevano appello tanto il Comune, in via principale, quanto il contribuente, in via incidentale: ma entrambe le impugnazioni erano respinte con la sentenza in epigrafe, che il Comune impugna con ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria. Resiste il contribuente con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con tre motivi. La contribuente non si è costituita, ma la notifica dell’impugnazione deve ritenersi eseguita validamente stante il rifiuto del domiciliatario di ricevere l’atto.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, il Comune lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo d’appello con il quale si addebitava al giudice di prime cure di aver pronunciato oltre la domanda proposta dal contribuente determinando l’aliquota nel 4 per mille in luogo di quella del 7 per mille deliberata dal Comune. Il giudice d’appello erroneamente ha respinto tale motivo di censura dichiarando che il giudice di primo grado ha pronunciato sul punto ope legis, non tenendo conto che il contribuente non aveva sollevato con il ricorso originario (bensì solo tardivamente con successiva memoria) un’eccezione di nullità della delibera comunale di determinazione dell’aliquota per essere stata quest’ultima adottata oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 6.

Il motivo è fondato. La sentenza impugnata espressamente dichiara che la decisione di disapplicazione della delibera comunale sulla determinazione dell’aliquota del 7 per mille del giudice di primo grado è stata adottata "ope legis e non già in relazione ad una specifica domanda del contribuente peraltro formulata con memoria difensiva". Questa Corte ha ritenuto che, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 546 1992, art. 7, u.c., debba "escludersi che sussista in capo al giudice tributario un generale potere di disapplicazione degli atti presupposti, assolutamente prescindente dai motivi di impugnazione dedotti in relazione all’atto" che quegli atti presuppone (Cass. n. 15285 del 2008, in motivazione). Nel caso di specie emerge per tabulas che il contribuente non aveva posto tra i motivi di impugnazione dell’atto impositivo l’eccezione di nullità della determinazione dell’aliquota perchè adottata fuori termine, sicchè non poteva il giudice tributario ex officio pronunciarsi in merito disapplicando la delibera comunale.

Con il secondo motivo del ricorso, il Comune denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 504 del 1992, art. 6, comma 1, L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 1, L. n. 488 del 1999, art. 30, comma 14, L. n. 448 del 2001, art. 27, comma 8, D.M. 23 dicembre 2003, art. 1, D.L. n. 80 del 2004, art. 1, comma 1 (conv. con L. n. 140 del 2004), nonchè vizio di motivazione. Il ricorrente osserva che il giudice di merito non ha tenuto conto che il termine per l’adozione della delibera di approvazione dell’aliquota, originariamente fissa al 31 ottobre di ogni anno, era stato successivamente differito, fino a farlo coincidere con la data di approvazione del bilancio dell’ente locale: per quanto riguarda il 2004, anno cui riferisce l’imposta contestata nella controversia, il termine di approvazione del bilancio era stato differito dapprima al 31 marzo 2004 ( D.M. 23 dicembre 2003, art. 1) e poi al 31 maggio 2004 ( D.L. n. 80 del 2004, art. 1, comma 1). Sicchè la delibera con la quale era stata determinata nel 7 per mille l’aliquota ICI, essendo stata adottata il 1 marzo 2004, era tempestiva e, quindi, legittima. Il contrario avviso è motivato dal giudice del merito con il ritenere che la L. 448 del 2001, art. 27, comma 8, avrebbe si allungato il termine per l’adozione della delibera, "ma spostandone la decorrenza della entrata in vigore dal 1 gennaio dell’anno di riferimento della avvenuta approvazione limitatamente ai regolamenti sulle entrate".

Il motivo è fondato. Il giudice del merito non ha tenuto conto che nel caso di specie la delibera relativa alla determinazione dell’aliquota è stata adottata "nel" termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione (alla luce dei differimenti disposti al D.M. 23 dicembre 2003, art. 1, e del D.L. n. 80 del 2004, art. 1, comma 1): sicchè ne è indubitabile la legittimità.

Con il terzo motivo del ricorso, il Comune censura la sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione di legge ( D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lettera b), D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2) e del vizio di motivazione, sul punto relativo al mutamento di destinazione dell’area di proprietà del contribuente da agricola ad edificabile secondo le disposizioni del Piano Regolatore Generale e della retroattività della relativa delibera in ritenuta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 2, comma 2.

Il motivo è fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: "In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; nè rileva, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente, che l’Amministrazione, in violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 20, non abbia dato comunicazione al proprietario dell’attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l’inosservanza" (Cass. n. 15558 del 2009). In proposito questa Corte ha anche precisato che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 53, 97, 102 e 111 Cost., del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, conv., con modifiche in L. n. 248 del 2005, nella parte in cui fornisce l’interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), disponendo che, a fini ICI, un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo, in quanto tale disposizione è stata sostituita dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. in L. n. 248 del 2006, con effetto ex tunc, con la conseguenza che è quest’ultima norma l’unica applicabile nei giudizi in materia di individuazione della base imponibile ai fini ICI delle aree edificabili" (Cass. n. 12825 del 2010: si tratta di una posizione che trova fondamento nella ordinanza n. 266 del 2008 della Corte costituzionale che ha affermato come l’unica norma applicabile in materia sia il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, il quale può, peraltro, ritenersi costituzionalmente conforme in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nonchè ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione).

Non si pone, quindi, alcuno dei problemi di retroattività dei quali discute la sentenza impugnata, in quanto normativamente ex tunc, ai fini ICI (così come ai fini dell’imposta di registro e delle imposte sui redditi), "un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo" ( D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-09-2011) 18-11-2011, n. 42608

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 3 dicembre 2010, emessa su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., il Tribunale monocratico di Pisa applicava a L.S., applicata la contestata recidiva, la pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, accertato in (OMISSIS).

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’imputato personalmente chiedendo una diversa, più mite, quantificazione della pena.

Motivi della decisione

1.- La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ancorchè per motivi diversi da quelli dedotti in ricorso che sono evidentemente inammissibili.

2.- In data 28 aprile 2011 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H.E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, in relazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Con la richiamata pronuncia la Corte Europea ha affermato l’incompatibilità del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, che puniva la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento dal territorio dello stato emesso dalla competente autorità, emesso nella specie dopo la scadenza dei termini previsti per il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2008/115/CE analoga a quella di cui al successivo comma 5 quater ascritta al ricorrente, con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla abolitio criminis, con la conseguente necessità di dichiarare nei giudizi di cognizione che il fatto non è previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione, per via di interpretazione estensiva, alla previsione dell’art. 673 c.p.p. (cfr. Sez. 1, sent.

28.4.2011, n. 22105; Sez. 1., sent. 29.4.2011, n. 20130).

3.- La nuova formulazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, – introdotta con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni con la L. 2 agosto 2011, n. 129 – ha modificato, con ciò confermando nella sostanza l’intervenuta abolitio criminis, la fattispecie incriminatrice per cui non può ritenersi realizzata una continuità normativa con la precedente disposizione, non solo per lo iato temporale ma, soprattutto, per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta. Basti evidenziare che in base alla nuova normativa l’intimazione di allontanamento può essere emanata solo l’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria e allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (CIE).

Si tratta, all’evidenza, quindi di una nuova norma incriminatrice che può dispiegare i suoi effetti solo con riguardo ai fatti verificatisi in epoca successiva alla sua entrata in vigore.

4.~ L’evidente inammissibilità del ricorso – trattandosi di gravame avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta dell’imputato resa con motivazione adeguata ai parametri richiesti per la specifica tipologia di pronuncia – non è incompatibile con la pronuncia di annullamento che deve conseguire alla abolizione del reato. Infatti resistono alla non consentita rilevabilità delle cause di non punibilità in presenza di ricorso inammissibile, le ipotesi di successione di leggi nel tempo di cui all’art. 2 c.p., ciò in quanto le definizioni di sentenza irrevocabile e di condanna, ricavabili dalla norma devono essere ricondotti alla nozione di giudicato formale, secondo una lettura combinata con quanto previsto dall’art. 673 c.p.p..

Ne consegue che fin tanto che la sentenza non è pervenuta alla definitività, non essendosi ancora realizzato il giudicato formale, spetta al giudice della cognizione prendere atto della avvenuta abolitio criminis ed annullare la condanna per il fatto divenuto privo di rilevanza penale.

5.- Per le ragioni sopra esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-10-2011) 07-12-2011, n. 45880

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Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza in data 10 gennaio 2011 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata a C.G. la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo 9), alla L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 (capo 22) e al cit. D.P.R., art. 74 (capo 24).

2. Osservava il Tribunale che la misura era stata applicata nell’ambito di un procedimento riguardante un gruppo organizzato, operante nella provincia di (OMISSIS), dedito al traffico di sostanze stupefacenti incentrato sulla figura di N.A., coinvolto nell’ambito di altro procedimento in una vicenda di usura;

e che le indagini si erano sviluppate attraverso servizi di audio- riprese (che in particolare permettevano di individuare in un capannone ubicato in (OMISSIS), in uso ai fratelli S.P. e B. la base logistica del sodalizio, utilizzata dagli affiliati per l’occulta mente di partite di droga e per la successiva attività di confezionamento), nonchè attraverso intercettazioni di conversazione tra i sodali, progressivamente identificati (evidenzianti chiaramente il loro coinvolgimento nell’illecito traffico, inequivocabilmente riguardante partite di droga), servizi di osservazione di polizia giudiziaria e dichiarazioni testimoniali degli acquirenti, talvolta trovati in possesso di quantitativi di stupefacenti, i quali avevano spesso effettuato individuazioni fotografiche dei cedenti.

3. Con riferimento alla specifica posizione di C.G., il Tribunale in primo luogo esponeva le ragioni per le quali a suo avviso dovevano essere rigettate le eccezioni difensive di inefficacia della misura cautelare relative alla omessa trasmissione di alcuni decreti autorizzativi delle intercettazioni, di mancata possibilità per la difesa di visionare ed estrarre copia dei supporti delle videoriprese e di lacune o violazioni di legge che avrebbero contraddistinto i decreti autorizzativi o di proroga.

Nel merito, il Tribunale, rimandando a una più analitica indicazione degli elementi indiziari alla ordinanza applicativa della misura, rilevava che il coinvolgimento del C. nei numerosi fatti di detenzione illecita di sostanze stupefacenti descritti nel capo 9 (episodi contraddistinti con le lettere a, d, e, p, q, r, s, u), risultava dalle videoriprese attestanti i suoi arrivi nel capannone in (OMISSIS) ove si trovavano gli altri indagati, tra cui in primo luogo, il cugino S.P., e la sua abitudinaria attività, insieme alle altre persone presenti, di manipolazione, taglio e insacchettamento di droga, ceduta a vari acquirenti che venivano visti ivi sopraggiungere.

Quanto agli indizi della partecipazione dell’indagato al sodalizio (capo 24), essi, ad avviso del Tribunale derivavano dalla ripetuta frequentazione da parte del C. dell’anzidetta base logistica in compagnia degli altri indiziati, dal suo coinvolgimento nella manipolazione e nel confezionamento della droga, dagli stretti rapporti con il boss S.P., con il quale aveva continui e frequentissimi (dell’ordine di varie migliaia) contatti telefonici, dalla familiarità di rapporti con gli altri sodali, dal suo ruolo, inoltre, di corriere di droga, tanto che egli era stato arrestato in data 5 giugno 2009 perchè trovato in possesso di 80 grammi di cocaina, quantitativo che egli doveva consegnare al sodale M. S.F. su disposizioni del capo S.P.;

tutte circostanze ed elementi di fatto sui quali l’indagato non aveva fornito alcuna alternativa spiegazione.

Sussistevano poi esigenze cautelari, tali da imporre l’adozione della più grave misura custodiale, in relazione al concreto pericolo di reiterazione criminosa, desumibile dalla gravità dei fatti e dagli stretti collegamenti con ambienti criminali dediti stabilmente al traffico di stupefacenti.

4. Ricorre per cassazione l’indagato, con atto sottoscritto dai difensori avvocati Michele Gullo e Bernardo Ceravolo, i quali deducono motivi così sintetizzabili.

4.1. Violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5, ed erronea mancata declaratoria della perdita di efficacia della misura cautelare, in relazione alla incompletezza degli atti trasmessi al Tribunale, in quanto non comprensivi dei decreti autorizzativi delle intercettazioni.

4.2. Perdita di efficacia della misura per mancato rispetto da parte del Tribunale del termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti (pervenuti il 28 febbraio 2011), essendo la decisione stata assunta solo il 10 febbraio 2011, due giorni dopo il termine di scadenza (8 febbraio).

Inoltre l’ordinanza è stata depositata il 21 aprile, quindi oltre il termine di cinque giorni stabilito dall’art. 128 c.p.p..

4.3. Violazione dell’art. 268 c.p.p., commi 6 e 8, art. 309 c.p.p., comma 8, e art. 24 Cost., dato che la difesa non è stata messa in grado di accedere ai supporti digitali delle intercettazioni delle conversazioni e delle videoriprese e di ottenerne copia, dato che la pretesa genericità della richiesta è stata fatta rilevare dagli Uffici della Procura a un mese di distanza (7 marzo 2011) dalla richiesta stessa (3 febbraio 2011), nel giorno precedente l’udienza davanti al Tribunale. Il diritto di difesa doveva essere assicurato anche con riferimento alle videoriprese, come di recente puntualizzato dalla Corte di cassazione. Si trattava comunque di videoriprese illegittime in quanto effettuate in ambito domiciliare (capannone del S.).

4.4. Violazione dell’art. 267 c.p.p., ss., con riferimento al decreto emesso in via di urgenza dal p.m. con riferimento al R.I.T. 59/2010, in quanto riferito a un numero diverso da quello della utenza del C..

4.5. Analoga violazione con riferimento alle intercettazioni ambientali di cui al R.I.T. 883/08, effettuate con impianti in uso alla polizia, difettando i presupposti di urgenza, come provato dal mancato tempestivo intervento in loco degli organi inquirenti e inoltre perchè non sussisteva alcuna situazione di inidoneità degli impianti di Procura essendo state solo allegate opportunità operative, che non rientrano nei presupposti dell’art. 268 c.p.p..

4.6. Violazione dell’art. 267 c.p.p., e conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni, con riferimento al decreto di proroga R.I.T. 883/08, in quanto non basato su nuove emergenze, essendo stati ripetuti gli stessi elementi posti a base del precedente decreto autorizzativo.

4.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, essendosi il Tribunale basato su mere supposizioni, interpretando arbitrariamente il contenuto dei colloqui intercettati che nulla in realtà indicava riferirsi a traffici di droga ed assumendo arbitrariamente un uso di espressioni critiche smentite dalle indagini difensive.

4.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, nonchè, in subordine, di mancata sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare.

Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che i motivi relativi alla tardività della decisione del Tribunale (vedi punto 4.2.), all’uso di impianti esterni (punto 4.5.) e al difetto di motivazione del decreto di proroga (punto. 4.6.) appaiono manifestamente infondati.

1.1. Quanto al primo punto, non è dato in realtà comprendere il senso della doglianza, posto che dalla data di ricezione degli atti (28 febbraio 2011) a quella di assunzione della decisione (10 febbraio 2011) è intercorso il termine di dieci giorni, in linea con la previsione dell’art. 309 c.p.p., comma 10.

Non rileva, poi, che il deposito della ordinanza sia stato successivo a detto termine.

Infatti, ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva personale per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, il cui documento sia stato depositato in cancelleria, e non alla data di deposito dell’ordinanza, completa di tutti i suoi elementi, e quindi anche della motivazione, che deve essere depositata entro cinque giorni dalla deliberazione, a norma dell’art. 128 c.p.p. (Sez. U, n. 11 del 25/03/1998, Manno, Rv. 210607); in altri termini, la disposizione di cui all’art. 309 c.p.p., comma 10, secondo la quale l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perchè non si produca l’automatico effetto caducatorio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta medesima ed abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo: mediante tale deposito, infatti, si rende certo, per gli interessati, che la decisione è intervenuta nel termine e si rende altresì possibile l’adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti; la motivazione dell’ordinanza di riesame, viceversa, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale di cui all’art. 128 c.p.p., può essere depositata, senza influenza alcuna sull’efficacia della misura, nel termine ordinatorio dei cinque giorni successivi alla deliberazione predetta (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205256).

1.2. L’uso di impianti esterni per le operazioni di intercettazioni telefoniche risulta adeguatamente motivato sulla base della considerazione che solo attraverso un contatto immediato e un conseguente raccordo con gli ufficiali di p.g. addetti all’ascolto le unità operative avrebbero potuto assicurare l’effettuazione dei necessari servizi di osservazione, controllo e pedinamento dei soggetti individuati attraverso tale mezzo; il tutto, in perfetta linea con quanto precisato, a proposito del rispetto dell’art. 268 c.p.p., comma 3, dalla giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, Gatto).

1.3. Il decreto di proroga risulta essere stata adeguatamente motivato, sulla base delle considerazioni espresse dalla ordinanza impugnata (in particolare, p. 8), che non risultano in alcun aspetto scalfite dal ricorso.

2. Appare invece fondato il motivo relativo alla mancata messa a disposizione della difesa dei supporti relativi alle intercettazioni delle conversazioni e delle video-riprese intercettate, con ciò risultando assorbite le residue censure.

2.1. Va in proposito richiamata la sentenza delle Sez. U, n.20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246907, cui il Collegio presta piena adesione, secondo cui, in tema di riesame, l’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi dell’art. 268 c.p.p., comma 4, l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, da luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l’attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sè considerati; con la conseguenza che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9, le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio de liberiate.

2.2. Deve infatti essere considerato che il "diritto incondizionato" del difensore di accedere alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni e di ottenerne copia "allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali" è stato riconosciuto da Corte cost., sent. n. 336 del 2008, a "tutela del diritto di difesa anche in relazione ad una misura restrittiva della libertà personale già eseguita".

Ne deriva che, se questo diritto non viene soddisfatto, la conseguente lesione del diritto di difesa integra, appunto, una nullità generale, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), da qualificare "a regime intermedio" a norma del combinato disposto degli artt. 179 e 180 c.p.p..

Tale lesione, che il giudice della impugnazione cautelare deve verificare ed eventualmente dichiarare, deriva da un fatto omissivo (mancato rilascio di copia) che non può, per sua natura, essere dichiarato nullo.

Si pone quindi il problema di individuare, stante una simile evenienza, quali siano le conseguenze sulla procedura incidentale davanti al Tribunale adito ex art. 309 o 310 c.p.p..

Occorre partire dalla considerazione che (come è pacifico nella giurisprudenza) se anche è consentito al p.m. allegare a supporto della richiesta cautelare i soli "brogliacci di ascolto", la prova delle conversazioni o comunicazioni risiede nelle registrazioni; e che, come espressamente osservato dalla Corte Cost. con la citata sentenza, "l’ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate non può essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria", condensate in appunti o in sintesi di esse.

Consegue che, in mancanza di rilascio di copia delle registrazioni al difensore che ne abbia fatto tempestiva richiesta, il Tribunale non può fondare il suo convincimento su detti atti di polizia, proprio in quanto non incondizionatamente "surrogatori" della "vera prova" – costituita dalle conversazioni o comunicazioni come registrate sui relativi supporti informatici o magnetici – e sulla cui potenziale idoneità a fungere da prova cautelare la difesa non ha prestato acquiescenza, dal momento che ha preteso il soddisfacimento del suo "incondizionato" diritto a ottenere copia delle registrazioni.

Tali trascrizioni di polizia, benchè di per sè legittimamente poste a base della richiesta cautelare, diventano, nel limitato ambito dell’incidente cautelare, probatoriamente invalide per fatto successivo o, se si vuole, probatoriamente inefficaci, il che vale a dire, in termini di effetti concreti, che non sono "utilizzabili" ai fini della valutazione della domanda cautelare, inteso il termine "inutilizzabilità" in senso non strettamente tecnico (si veda del resto, per un caso di "inutilizzabilità" di una prova per un fatto omissivo successivo, l’art. 195 c.p.p., comma 3, in tema di testimonianza indiretta).

In altri termini, – posta la necessaria distinzione tra mezzo di ricerca della prova (attività di intercettazione), risultato probatorio (conversazioni intercettate) e assunzione della prova (acquisizione del documento-prova) – nel caso in esame è il sib- procedimento di assunzione della prova nel giudizio de libertate (produzione di "brogliacci"-rilascio di copia delle registrazioni) a essere viziato, mentre nessun vizio inficia sia l’attività di ricerca della prova sia il risultato probatorio in sè considerati.

Ne deriva, in simile evenienza, che se, effettuata la "prova di resistenza", l’ulteriore materiale indiziario non è idoneo a rappresentare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273 c.p.p., il Tribunale del riesame deve "annullare" l’ordinanza cautelare (v. art. 309 c.p.p., comma 9), non perchè questa sia affetta da un vizio originario, ma perchè la verifica effettuata nel giudizio di riesame conduce a una valutazione di non fondatezza della domanda cautelare. E lo stesso è da dirsi, mutatis mutandis, in caso di decisione emessa in sede di appello cautelare ex art. 310 c.p.p..

Analoga vicenda del resto si verifica in sede di giudizio nel merito, qualora il giudice di appello, sulla base di fatti sopravvenuti (art. 603 c.p.p.), pur senza poterla in questo caso formalmente "annullare", riformi in tutto o in parte la sentenza di primo grado, con ciò stesso affermando che l’accusa non era adeguatamente supportata da idonee prove.

2.3. Simili conclusioni devono essere tratte con riferimento alle registrazioni di "video-riprese". Anche in tal caso, in fatti, può dirsi che la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto, e dalla inevitabile interpretazione soggettiva, che di esse si faccia in atti di p.g., ma dal contenuto stesso delle registrazioni, documentate in supporti magnetici o informatici, nulla rilevando che la relativa disciplina non si rinvenga nell’art. 266 c.p.p., e segg. (v. Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco); posto che ciò che a tal fine conta non sono le condizioni e i presupposti per la legittima attivazione di mezzi di ricerca della prova, ma la idoneità del mezzo documentale a rappresentare adeguatamente il fatto documentato; aspetto che contraddistingue indistintamente le intercettazioni sonore e quelle visive, o audio-visive (v. Sez. 5, n. 39930 del 24/06/2009, Richiamo, Rv. 245379).

2.4. Ciò posto, va osservato, con riferimento al caso di specie, che il difensore, come da atto l’ordinanza impugnata, aveva documentato di avere depositato in data 3 febbraio 2011, e quindi circa un mese prima della udienza di riesame, una istanza al Pubblico ministero procedente diretta a visionare e a estrarre copia dei documenti informatici di cui era menzione nel provvedimento cautelare. Su tale richiesta il P.m. aveva nello stesso giorno dato riscontro positivo;

e tuttavia il personale amministrativo dell’Ufficio di Procura aveva trasmesso al difensore, solo in data 7 marzo 2010 (e cioè tre giorni prima della udienza) un fax con il quale si richiedeva di specificare i "R.I.T." e i brogliacci di cui si intendeva estrarre copia.

Ad avviso del Tribunale, essendo l’istanza del tutto generica, non avendo il difensore specificato quali tra le numerosissime intercettazioni dovessero essere duplicate, legittimamente non era stato dato riscontro ad essa. Inoltre, riferendosi la istanza a "filmati" ovvero a "video-registrazioni", e non rientrando le video- riprese "nel genus delle intercettazioni di comunicazioni", essendo esse prove atipiche ai sensi dell’art. 189 c.p.p., la relativa documentazione erano pienamente utilizzabile sulla base dei verbali di polizia giudiziaria.

Tale assunto non può essere condiviso.

E’ vero che, in un contesto investigativo di particolare complessità, che si sostanziava tra l’altro in numerosissime conversazioni o immagini registrate, la difesa aveva chiesto genericamente il rilascio di copia dei supporti che si riferivano al proprio assistito, demandando all’ufficio di Procura di individuare quelli che, tra il materiale raccolto, riguardassero direttamente o indirettamente l’Istante. Ma va rilevato che su tale istanza il P.m., come detto, si era espresso, nella stessa giornata in cui venne proposta, in senso favorevole, sicchè, se al soddisfacimento di essa fosse stata di ostacolo la previa necessità di individuare quali tra il coacervo delle registrazioni fossero di specifico interesse per la difesa, sarebbe stato dovere dello stesso P.m. di darne tempestiva comunicazione alla parte istante; non potendosi ammettere nè che la interlocuzione con questa venisse instaurata dal personale amministrativo della Procura nè, tanto meno, che ciò avvenisse a distanza di un mese dalla istanza, praticamente a ridosso della udienza di riesame.

Quanto al fatto che anche i supporti delle video-registrazioni rientrano nei materiali cui ha diritto di accedere la difesa, nell’ambito delle garanzie riconosciutele dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 336 del 2008 e poi specificate dalle Sezioni unite con la citata sentenza Lasala, si è già data sopra risposta in senso affermativo, essendo tali materiali del tutto assimilabili ai supporti delle registrazioni di conversazioni.

3. Da quanto sopra detto consegue l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, fermo restando che il Tribunale, "non più soggetto ai termini perentori indicati dall’art. 309 c.p.p., comma 10" (Sez. U, Lasala, cit.) dovrà nuovamente prendere In esame il tema relativo alla sussistenza delle condizioni legittimanti la misura cautelare applicata sulla base anche delle registrazioni delle conversazioni intercettate, ove le relative copie siano prodotte in sede di rinvio essendo state messe a disposizione della difesa.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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