Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-05-2011, n. 11516 Contravvenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto del 2004, L.A. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento per violazione dell’art. 143 C.d.S., comma 12, elevato nei di lui confronti dalla Polizia municipale di Gorle.

Il Comune, costituitosi, chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza in data 29.10.2004, il Giudice di pace di Bergamo, dichiaratamente in base al proprio libero convincimento che il L. avesse effettivamente violato il Codice della strada, riteneva applicabile nella specie non già la norma contestata bensì l’art. 143, comma 13 (norma di chiusura), con conseguente riduzione della sanzione.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di tre motivi, il comune di Gorle, il quale ha anche presentato memoria; resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale basato su di un solo motivo, il L..
Motivi della decisione

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la stessa sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Per ovvi motivi di ordine logico, il ricorso incidentale deve essere esaminato per primo; l’unico motivo su cui lo stesso si basa lamenta vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si rileva che la sentenza impugnata, alla constatazione secondo cui non v’era stata contestazione dell’infrazione de qua all’interno del territorio del Comune, nè la flagranza dell’illecito ed era mancata l’indicazione dei motivi per cui tanto non si era verificato, definita espressamente come tale da inficiare l’intero verbale, fa seguire un richiamo al libero convincimento del giudice, circa l’avvenuta violazione del codice della strada da parte del L..

A tanto devesi aggiungere che, nella dichiarata incertezza della effettiva definizione dell’infrazione commessa, segue l’applicazione di una sanzione minore.

Il motivo è fondato; invero la contraddittorietà intima della motivazione risulta dai termini stessi in cui la sentenza è redatta, incerta tra elementi obiettivi, o almeno ritenuti tali, ed un convincimento che non si esplicita se non con riferimento al comportamento tenuto in udienza dall’opponente, elemento di completa neutralità rispetto al fatto contestato.

Anche sotto il profilo della sufficienza, per le stesse ragioni già evidenziate, la motivazione risulta carente in modo insanabile, anche in quanto l’intima perplessità della stessa si coglie nella affermazione della sussistenza di una infrazione minore.

Il motivo deve essere pertanto accolto; tanto comporta, attesa la natura dei mezzi che sorreggono il ricorso principale, improntati ad una richiesta di rivisitazione di quegli elementi ritenuti carenti in sentenza, l’assorbimento del ricorso stesso.

La sentenza va pertanto cassata con rinvio ad altro Giudice di pace di Bergamo, il quale provvedere anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.

riuniti i ricorsi, la Corte accoglie l’incidentale; assorbito il principale. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-12-2010) 31-03-2011, n. 13325

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Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 6 maggio 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa, Sezione Distaccata di Pontremoli del 12 giugno 2009 con la quale D.F.R. era stato condannato alla pena di giorni venti di reclusione per i delitti di percosse e minacce aggravate in danno della moglie C.S. ed al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l’omessa motivazione sul punto dell’applicazione del vincolo della continuazione tra i vari reati ascritti, la mancata considerazione della necessità dell’esistenza della proposizione della querela per tutti i singoli episodi riuniti dal vincolo della continuazione e, infine, l’erroneo accertamento dell’esistenza dell’aggravante nel reato di minacce.
Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.

2. L’impugnata sentenza ha, infatti, errato sul punto dell’accertamento della tempestività della proposizione della querela in relazione ai delitti di percosse in continuazione.

Giova premettere, in fatto e con riferimento al primo motivo del ricorso, come sull’esistenza dell’accertata continuazione tra i delitti di percosse non possa questa Corte di legittimità giungere a sindacare la motivazione dell’impugnata sentenza, trattandosi di accertamento di fatto e che, in ogni caso e con assorbente considerazione, la correzione dell’errore di diritto compiuto dal Tribunale rende ininfluente tale accertamento.

3. Quanto al secondo motivo, di converso, esso è meritevole di accoglimento.

In ordine, infatti, al termine per proporre la querela, si afferma pacificamente in giurisprudenza come la decadenza da questo diritto sia strettamente legata alla presunzione di disinteresse della persona offesa, in relazione alla punizione del fatto, presunzione che non può ritenersi contraddetta o smentita dall’ulteriore protrazione dell’illecito penale.

Pertanto, in base alla ratio che informa il termine di decadenza, deve ritenersi che questa decorra, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, dalla conoscenza certa del fatto reato, anzichè dalla conoscenza dell’ultimo atto consumativo della continuazione (giurisprudenza pacifica a partire da Cass. Sez. 3^, 12 maggio 1987 n. 7420 fino di recente alla citata Sez. 3^, 16 ottobre 2008 n. 42891).

Tutto ciò premesso, ne discende la circostanza che i tre episodi di percosse commessi nella primavera del 2004, l’11 marzo 2005 e il 19 giugno 2005 risultano evidenziati nell’atto di querela presentato il 15 novembre 2005 da C.S. e pertanto al di là del termine di cui all’art. 124 c.p..

L’impugnata sentenza dovrà, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di percosse continuate perchè l’azione penale non poteva essere iniziata stante la tardi vita della querela.

L’accertamento della suddetta causa d’improcedibilità si riverbera, all’evidenza, sul trattamento sanzionatorio concretamente applicato all’imputato dovendosi procedere all’eliminazione dell’irrogato aumento di pena per effetto della non più esistente continuazione tra il reato di minacce aggravate e quelli di percosse.

Questa Corte, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 620c.p.p., lett. l), elimina, pertanto, dalla pena di giorni venti di reclusione inflitta a D.F.R. la pena di giorni cinque di reclusione costituente l’aumento per una continuazione, viceversa, ritenuta non più esistente.

4. Per completezza, infine, il terzo motivo del ricorso, avendo ad oggetto la contestazione circa l’esistenza dell’aggravante della gravità delle minacce, coinvolgendo accertamenti in fatto sfugge ancora al sindacato di questa Corte di legittimità. 5. In definitiva, l’impugnata sentenza dovrà essere annullata senza rinvio in parte qua mentre il ricorso andrà rigettato quanto alle ulteriori censure proposte.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di percosse continuate perchè l’azione penale non poteva essere iniziata stante la tardività della querela ed elimina la relativa pena, a titolo di continuazione, di giorni cinque di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-07-2011, n. 15519 Distanze legali tra costruzioni

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Svolgimento del processo

1. Secondo quanto si riferisce nella sentenza impugnata Bi.

G., B.V., B.G., B.L., B.T. ed B.E., proprietari della p.ra. 1 della particella p. ed. 25 CC Carzano, convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Borgo Valsugana Fiorello e C.R., T.A., A.A., nonchè Ci., G., S., C. ed C.E. proprietari delle finitime pp. mm. 2 e 3 della p. ed. 2 3 C.C. Carzano e comproprietari, unitamente agli attori, dell’antistante p.f. 27/1 C.C. Carzano perchè fosse accertato a loro favore, l’acquisto per usucapione della proprietà della terrazza e del sottostante ripostiglio eretti dal loro padre B.G. sulla particella p.f. 27/1, nonchè fosse dichiarata la p.m. della particella p. ed 25 gravata da servitù di passo lungo la scala di accesso alla terrazza e sulla terrazza medesima, per una larghezza di mt. 1 lungo il muro della casa, a favore delle porzioni immobiliari di proprietà dei convenuti.

Si costituivano in giudizio C.R., T.A. e A.A. i quali chiedevano il rigetto della domanda proposta dagli attori e, in via riconvenzionale, che fosse accertata l’illegittimità della costruzione per violazione delle distanze legali.

Il Pretore dichiarava l’usucapione soltanto del ripostiglio, rigettando le altre domande rispettivamente proposte.

Il Tribunale, nell’accogliere parzialmente l’impugnazione incidentale proposta dai convenuti, condannava gli attori ad arretrare la costruzione usucapita, in quanto eretta in violazione delle distanze legali di cui all’art. 873 cod. civ., confermando nel resto la decisione di primo grado laddove aveva fra l’altro escluso l’usucapione della terrazza soprastante il ripostiglio: nel disattendere l’eccezione di novità della domanda di arretramento per violazione delle distanze legali, formulata dagli attori – secondo i quali tale domanda sarebbe stata avanzata soltanto con l’appello incidentale – la sentenza rilevava che la stessa era stata, seppure implicitamente, proposta con la domanda riconvenzionale di primo grado, mentre riteneva non riproposta in appello dagli attori l’eccezione di prescrizione del diritto dei convenuti all’abbattimento.

Avverso la sentenza del Tribunale gli attori proponevano ricorso per cassazione, che era accolto relativamente al motivo con cui era stata censurata la condanna all’arretramento del manufatto per violazione delle distanze legali.

Secondo la Suprema Corte non era stata compiuta alcuna verifica in merito alla localizzazione degli immobili e non era stato tenuto conto del principio secondo cui l’usucapione della proprietà di un fabbricato costruito a distanza illegale comporta altresì l’acquisto del diritto di servitù a mantenerlo a distanza inferiore a quella prescritta; erano invece dichiarati assorbiti i motivi con cui era stata censurata la sentenza laddove aveva ritenuto ammissibile la domanda di ripristino per violazione delle distanze legali e inammissibile l’eccezione di prescrizione del diritto al ripristino.

Con sentenza del 20 gennaio 2005 il Tribunale di Rovereto, quale giudice di rinvio, davanti al quale la causa era riassunta, accoglieva in parte l’appello incidentale proposto dai convenuti, condannando gli attori ad arretrare la terrazza e i relativi pilastri di sostegno sovrastanti il ripostiglio.

Per quel che interessa nella presente sede, i Giudici di appello ritenevano che; non era domanda nuova quella con cui i convenuti, riducendo l’originaria richiesta, avevano limitato il petitum alla demolizione soltanto della terrazza e non anche del sottostante ripostiglio; si era formato il giudicato sulla circostanza che la proprietà del ripostiglio era stata usucapita dagli attori e che la terrazza era in comproprietà fra le parti.

La domanda di riduzione in pristino del ripostiglio doveva essere rigettata a stregua del principio soprarichiamato statuito dalla Suprema Corte.

Diversamente doveva ritenersi circa la terrazza soprastante, in quanto la realizzazione a distanza illegale dal fondo dei convenuti comportava la creazione di una servitù illegittimamente costituita contro la volontà dei titolari del fondo servente, i quali avevano esercitato l’actio negatoria servitutis: d’altra parte gli attori, non avendo usucapito la proprietà della terrazza, non avevano neanche acquistato il diritto di mantenere a distanza illegale la costruzione nè avevano mai proposto domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione di tale servitù a favore del fondo in comproprietà. 2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione Bi.

G., B.V., B.G., B.L., B.T. ed B.E. sulla base di quattro motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso C.R., T.A. e A.A..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345, 394 con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ. nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurano la decisione gravata che non aveva dichiarato inammissibili, perchè nuove – in quanto basate su presupposti di fatto del tutto diversi – le domande formulate con l’appello incidentale e in sede di giudizio di rinvio, laddove era stata chiesta per la prima volta la demolizione della terrazza per t violazione delle distanze legali quando nel giudizio di primo grado era stato chiesta la demolizione dell’intero manufatto perchè realizzato su terreno consortale e non usucapito: in sostanza la demolizione era stata chiesta e accolta per motivi diversi da quelli posti a base dell’originaria domanda. 1.1. Il motivo è infondato.

Occorre premettere che nel caso di cassazione con rinvio la questione dichiarata assorbita dalla Suprema Corte intanto può essere esaminata dal giudice davanti al quale la causa è riassunta ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ., in quanto sia espressamente riproposta in tale sede; pertanto, incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di rinvio che non decida sulla questione che sia stata dichiarata assorbita dalla sentenza di cassazione, solo quando tale questione sia ad esso espressamente riproposta, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo delle domande, eccezioni e delle deduzioni in precedenza proposte.

In virtù del principio di autosufficienza del ricordo per cassazione, sarebbe stato onere dei ricorrenti allegare e dimostrare di avere espressamente riproposto in sede di giudizio di rinvio la questione in esame (che non risulta in alcun modo trattata dalla sentenza impugnata): tale onere non è stato ottemperato.

La mancata riproposizione dinanzi al giudice di rinvio della questione sollevata con il ricorso per cassazione e dichiarata assorbita dalla Suprema Corte comporta il passaggio in cosa giudicata della relativa statuizione emessa dal giudice di merito: nella specie, deve ritenersi ormai coperta dal giudicato l’affermazione del Tribunale di Trento che aveva ritenuto che la domanda di ripristino per violazione delle distanze legali era stata già proposta nel giudizio di primo grado.

Correttamente, d’altra pare, è stato ritenuto che la mera riduzione della domanda, formulata in sede di rinvio, non poteva costituire domanda nuova, dovendo qui ricordarsi che si configura il vizio di ultrapetizione o extrapetizione quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione ("petitum" e "causa petendi") e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato: il che nella specie,come si è detto,non si è verificato.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 356 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, e 112 cod. proc. civ., deduce che, a seguito di eccezione di essi ricorrenti, il Giudice istruttore della causa di rinvio aveva fatto sciogliere dal Collegio la riserva dal medesimo assunta, senza che della questione fosse stato investito il Collegio con la trasmissione del fascicolo e la precisazione delle conclusioni : il fascicolo era passato al Collegio senza che le parti ne avessero avuto conoscenza e senza che le medesime avessero potuto prendere posizione sulle questioni decise: su tale eccezione il giudice di rinvio aveva omesso di pronunciarsi.

2.1. Il motivo va disatteso.

Va innanzitutto chiarito che, secondo il rito anteriore alla modifica di cui alla novella introdotta dalla L. n. 353 del 1990, qualora il giudice istruttore rimetta la causa al Collegio per la decisione sull’ammissione di un mezzo di prova, non è previsto che le parti debbano essere invitate a precisare le conclusioni, tenuto conto di quanto è, invece, disposto dall’art. 189 cod. proc. civ. (comma 1) che al riguardo contempla le ipotesi di cui agli artt. 187 e 188 cod. proc. civ., stabilendo altresì (comma 2) che in tali casi il Collegio è comunque investito anche del merito della intera causa (che potrebbe decidere): il che si verifica, oltrechè nelle ipotesi in cui la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ( art. 187 cod. proc. civ., comma 1) o l’istruttoria sia stata completata ( art. 188 cod. proc. civ.), anche quando il Collegio è investito della decisione di una questione di carattere preliminare o pregiudiziale (citato art. 187, commi 2 e 3).

Nell’ipotesi in cui sia investito della decisione in ordine alle richieste istruttorie, il Collegio decide in base alle richieste e deduzioni verbalizzate dinanzi all’istruttore, senza che sia necessario invitare le parti a precisare le conclusioni. D’altra parte, il provvedimento con il quale il giudice di appello abbia disposto l’assunzione di mezzi di prova ha carattere ordinatorio sia sotto il profilo formale che sostanziale e non è idoneo a pregiudicare la decisione della causa, essendo sempre modificabile o revocabile anche attraverso la successiva decisione di merito.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 346 e 122 cod. proc. civ. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurano la sentenza impugnata laddove non si era pronunciata sulla eccezione di prescrizione del diritto al ripristino che il Tribunale di Trento aveva erroneamente ritenuto non riproposta nel giudizio di gravame, quando invece avevano dimostrato con le deduzioni ed eccezioni formulate la volontà di provocarne l’esame: la questione, oggetto del ricorso per cassazione, era stata dichiarata assorbita dalla Cassazione e avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice di rinvio.

3.1. Il motivo va disatteso.

Il denunciato vizio di omessa pronuncia è insussistente. La sentenza impugnata ha rilevato che -in relazione alla domanda riconvenzionale di negatoria servitutis proposta dai convenuti per il rispetto delle distanze legali, gli attori non avevano usucapito la proprietà della terrazza nè il diritto di servitù di tenere a distanza illegale la costruzione, così implicitamente escludendo che potesse essere maturata la prescrizione del diritto di chiedere il ripristino.

Qui occorre ricordare che l’azione per ottenere il rispetto delle distanze legali non si estingue per il decorso del tempo, essendo imprescrittibile, salvo gli effetti dell’eventuale usucapione, la quale da luogo all’acquisto del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale: dunque la eccezione di prescrizione (acquisitiva; poteva assumere rilevanza esclusivamente sotto il profilo dell’acquisto da parte degli attori dell’usucapione del diritto di servitù, che come si è detto, è stato escluso dalla sentenza impugnata.

4. Con il quarto primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 873 e cod. civ., art. 112 cod. proc. civ., nonchè omessa, carente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurano in subordine la decisione gravata che aveva recepito acriticamente le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio che si era peraltro limitata ad applicare le distanze di cui all’art. 873 citato senza tenere conto che a tal fine vanno considerati soltanto quei manufatti che possano ritenersi costruzione: tale non potevano considerarsi i pilastri con funzione architettonica e che non reggevano la terrazza, la quale d’altra parte, secondo quanto riferito dallo steso consulente, era a distanza di tre metri dall’edificio p. ed. 23, mentre non era stato considerato che la stessa era in aderenza all’edificio di cui alla part. 25. Deducono ancora che erroneamente erano state calcolate le distanze.

4.1. La censura va disattesa.

Il motivo difetta di autosufficienza, in quanto non sono stati trascritti i passi salenti della consulenza tecnica d’ufficio, tenuto conto che viene censurata la sentenza impugnata che aveva fatto proprie le risultanze della consulenza, senza peraltro tenere conto di quanto era emerso dalla stessa relazione dell’ausiliare; sono altresì denunciati gli errori compiuti dal consulente circa le modalità di calcolo delle distanze : l’omessa trascrizione non consente alla Corte di verificare la decisività o meno delle censure. Ed invero premesso che le doglianze, censurando in sostanza gli accertamenti dei fatti posti a base della decisione – che sono insindacabili in sede di legittimità se non per il vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 – si risolvono nella denuncia del vizio di motivazione, occorre ricordare che, in relazione al vizio di motivazione per omesso o erroneo esame di un documento, di una prova o della consulenza tecnica d’ufficio o di parte, il ricorrente ha l’onere, a pena di inanimissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento o la prova nella sua integrità ovvero i passi salienti della consulenza tecnica in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura(Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006; 10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove essi fossero stati presi in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dei resistenti costituiti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-03-2011) 05-05-2011, n. 17340

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Hanno proposto ricorso per cassazione D.G.F. e C.E., per mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 12.4.2010, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti dal gup del locale Tribunale il 30.11.2005, per due fatti di tentata estorsione, l’uno in danno di M.M., l’altro in danno di V.F., appellata dagli stessi imputati e dal PG territoriale, rideterminò la pena agli stessi inflitta elevandola ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 1.2000 di multa ciascuno, in considerazione dell’aumento minimo dipendente dall’aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 e di quello dovuto alla continuazione, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Nell’interesse del D.G. il difensore rileva l’incompatibilità logica del giudizio di condanna con la circostanza che all’iniziale pretesa estorsi va nei confronti delle persone offese, non erano seguite in un lungo arco di anni, altre forme di pressione intimidatoria, nè il ricorrente e il coimputato avevano più avuto contatti con le vittime.

Il contesto criminale di matrice mafiosa evocato in occasione dei due tentativi di estorsione, inoltre, all’epoca del fatto sarebbe stato ormai neutralizzato dall’azione di contrasto delle forze dell’ordine e della magistratura; infine, "la" persona offesa si sarebbe dimostrata del tutto insensibile alle minacce, peraltro provenienti da soggetti la cui caratura criminale non era ancora emersa nell’ambiente sociale di appartenenza.

Con il secondo motivo, il difensore lamenta il vizio di violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante mafiosa, sia per l’inesistenza di un effettivo retroterra di criminalità organizzata dietro l’azione estorsiva, che per la condotta in concreto tenuta dai due imputati e per la loro personalità.

L’ultimo motivo fa riferimento al trattamento sanzionatorio, che la Corte di merito avrebbe determinato in violazione dei criteri di calcolo stabiliti dall’art. 63 c.p., nel caso di concorso tra più aggravanti ad effetto speciale.

Il difensore del C. lamenta il vizio di violazione di legge della sentenza per avere escluso l’ipotesi della desistenza volontaria di cui all’art. 56 c.p.p., comma 3; deduce il difetto di motivazione e il vizio di violazione di legge in relazione dell’art. 81 cpv. c.p., in ordine al rigetto dell’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti in contestazione e quelli oggetto di altra sentenza del gip di S.M. Capua Vetere; e analoghe censure di legittimità muove in relazione alla ritenuta aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

I ricorsi sono manifestamente infondati.

Ed invero, quanto ai concreti connotati della condotta estorsiva, la Corte territoriale ricorda che i due imputati invitarono le persone offese a "mettersi a posto" con il clan mafioso dei casalesi, cioè pagare il "pizzo" per assicurarsi la possibilità di continuare le proprie attività imprenditoriali.

La natura estorsiva della condotta è pertanto indiscutibile ma deve anche escludersi che si sia verificata, nella specie, un’ipotesi di desistenza volontaria, dal momento che le iniziative criminali dei due imputati furono immediatamente denunciate dalle persone offese, e non avrebbero potuto quindi essere ragionevolmente coltivate per l’intervento di fattori esterni. Correttamente poi la Corte di merito ha ritenuto anche la sussistenza dell’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 considerati i riferimenti dei due imputati alle tipiche modalità di ingerenza parassitaria delle associazioni mafiose nelle attività produttive. Che i gruppi mafiosi della zona potessero essere più o meno in difficoltà, all’epoca, per l’azione di contrasto delle istituzioni, non rileverebbe poi in nessun modo, considerato che comunque l’aggravante in questione, come bene precisano i giudici di appello, sarebbe ravvisabile nel metodo mafioso, che il D.L. n. 152 del 1991, art. 7 considera come fattore di maggior disvalore della condotta indipendentemente dall’appartenenza del reo al gruppo mafioso evocato o anche soltanto "presupposto" nel corso dell’azione criminale. Nè rileva il grado di effettività della minaccia, una volta verificata la sua astratta idoneità ad incidere sulla libertà morale delle persone offese (Corte di Cassazione, n. 46528 del 02/12/2008 RIC. Parlato e altri), apparendo del tutto congrue, tanto in punto di fatto che di diritto, le osservazioni al riguardo formulate nella sentenza impugnata.

Conviene peraltro ulteriormente osservare, per dar conto di poco meditate deduzioni difensive, che i due imputati all’epoca dei fatti non erano affatto sconosciuti alle forze dell’ordine, che erano anzi in possesso delle loro fotografie, fruttuosamente esibite alle persone offese, trattandosi, come ricordano i giudici di appello, di pregiudicati della zona. Incomprensibile è poi la doglianza del difensore del D.G. sulla presunta violazione dell’art. 63 c.p., dal momento che nella specie è stato applicato nei confronti dello stesso ricorrente, il solo aumento di pena dipendente dall’aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 elisa quella numerica dal giudizio di equivalenza con le concesse attenuanti generiche; e irricevibile, per la sua assoluta genericità, il motivo formulato nell’interesse del C. in ordine al mancato riconoscimento della continuazione "esterna" con i fatti di reato oggetto di altra sentenza definitiva, i termini concreti dei quali non sono in nessun modo precisati in ricorso, così come del tutto vaghe si erano rivelate, secondo la specifica notazione dei giudici di appello, le deduzioni svolte in sede di merito dalla difesa per provare l’unicità del disegno criminoso.

Conviene soltanto aggiungere che del tutto irritualmente la difesa ha sollevato soltanto in sede di discussione la questione dell’inammissibilità dell’appello a suo tempo proposto dal Pg presso la Corte di Appello di Napoli, questione non dedotta con i motivi di ricorso. Senza dire che, comunque, i motivi di appello del PG facevano riferimento a profili di legittimità attinenti alla legalità della pena inflitta dal giudice di primo grado, con la conseguente ammissibilità dell’impugnazione.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

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