Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-11-2010) 10-01-2011, n. 274

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP della capitale su beni appartenenti a H.J. ed a H.X., assoggettati ad indagine per associazione per delinquere, ricettazione, contraffazione di marchi.

In un magazzino della TOTAL GROUP Srl, riferibile ai predetti, era rinvenuta ingentissima quantità di articoli (capi di abbigliamento e pendagli) frutto di contraffazione: all’interno si trovavano anche n. 3 macchine per cucire e strumenti ("plotter") utili per la contraffazione dei loghi e di etichette.

Avverso il provvedimento la difesa segnalava come fosse improponibile il delitto di ricettazione, postochè a fattispecie è incompatibile con il concorso nel reato (di contraffazione), che il delitto di ricettazione sarebbe stato consumato all’estero e, quindi, imperseguibile in Italia, che manca riscontro che i beni posseduti dai prevenuti siano frutto di attività illecita, sì da giustificare la confisca ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.

Il Tribunale osservava che:

– quanto alla capacità economica, la dimostrazione fornita della redditività della società TOTAL GROUP era del tutto parziale, fermandosi al 2006 e che il patrimonio accertato in capo ai ricorrenti era fortemente superiore e non giustificabile con le risultanze acquisite, che irragionevole risulta come soltanto i ricorrenti risultassero privi di effettivo reddito, a fronte della cospicua ricchezza dei loro famigliari;

– che non risulta credibile la versione per cui la merce fosse prodotta nel magazzino oggetto di perquisizione, attesa la modestia delle attrezzature al cospetto della quantità del prodotto, onde era da concludersi che il marchio contraffatto era apposto in (OMISSIS), mentre altra parte perveniva già contraffatta; che il delitto commesso all’estero non è quello di ricettazione, bensì quello di contraffazione del marchio e la recezione in Italia dei beni così alterati integra condotta di ricettazione;

– se è possibile che i prevenuti siano stati beneficiari di mutui a lunga scadenza, è del pari certo che l’affidamento creditizio suppone un giudizio di solvibilità certa, tale che non è garantita da operai dipendenti privi di contratto a tempo indeterminato;

Il ricorso della difesa avverso l’Ordinanza del Tribunale del riesame eccepisce:

– l’inosservanza della legge processuale per avere posto a fondamento dei reati un fatto diverso da quello ipotizzato dall’accusa:

nell’iniziale prospettazione la merce sarebbe stata ricevuta e introdotta, (originario capo a) che, contemplando il delitto associativo, sottolinea l’attivazione (predisposizione dei mezzi di trasporto e dei locali per la custodia) per l’introduzione nel territorio nazionale della merce contraffatta; dunque non una recezione passiva della merce ma un’attività diretta al procacciamento per favorirne l’introduzione in Italia, mentre nella lettura del Tribunale cautelare ci sarebbe stata soltanto una passiva recezione del compendio illecito, senza svolgere alcun ruolo nell’introduzione nel territorio nazionale; tanto comporta una diversa ricostruzione fattuale e, quindi, una difforme prospettazione del fumus commissi delicti che diversamente giustifica il sequestro;

– l’erronea applicazione della legge penale poichè la ricettazione si consuma con il solo accordo tra cedente ed acquirente, la successiva detenzione è un post-factum rispetto alla consumazione del reato, sicchè si conferma la consumazione all’estero del reato e l’assenza di giurisdizione dell’AG italiana e la legittimità del sequestro;

l’erronea applicazione della legge penale per tutti quei beni contraffatti, nell’ipotesi dei giudici, in (OMISSIS), mancandovi la condotta di ricettazione per assenza del previo reato;

l’erronea applicazione della legge penale per la contestazione dell’art. 474 c.p., quando dovevasi ravvisare il solo art. 473 c.p. e, comunque, quando la clausola dettata dall’art. 474 c.p. esclude il concorso con la contraffazione dei marchi di cui all’art. 473 c.p.;

– l’erronea applicazione della legge penale per avere contestato ai ricorrenti la contemporanea condotta di gestore del commercio illecito e di importatore della merce da porre in commercio, attesa la clausola dell’art. 474 c.p. che impedisce di ravvisare penale responsabilità per la commercializzazione in capo al soggetto che agisca per l’introduzione in Italia dei beni contraffatti;

– omessa motivazione circa la sproporzione tra la capacità reddituale del soggetto ed il suo patrimonio, onde supporre la illegittima provenienza di quest’ultimo, non essendo indicati gli indici specifici che consentano di apprezzare la sproporzione.

Motivi della decisione

I motivi che segnalano la difforme lettura del dato di fatto e l’inconciliabilità con l’originaria impostazione di accusa, trascurano la circostanza che in alcun modo le condotte ascritte nei capi di addebito configurano comportamenti tratteggiati a carico degli stessi in via esclusiva: è caratteristica della fase delle indagini la elasticità dell’addebito e la sua suscettibilità alla variazione, all’esito del portato istruttorio, pertanto nella fase delle indagini preliminari la contestazione è soggetta a evoluzione e precisazione.

Orbene, nella formulazione degli addebiti è del tutto compatibile con il ravvisare la contemporanea imputazione di comportamenti di recezione passiva della merce e di attivazione per la sua introduzione nel territorio nazionale, abbisognando evidentemente la formulazione di dettaglio e precisazione accusatoria, si che l’ipotesi riconducibile alla fattispecie dell’art. 473 c.p., può ritenersi accompagnata da autonoma condotta rientrante nel paradigma dell’art. 474 c.p., essendo ancorato a dato erto ed obiettivo il possesso di beni portanti marchi contraffatti e pervenuti dall’estero ai prevenuti.

Tanto, se da un lato esclude le patologie processuali e penali rilevate dalla difesa, astrattamente ineccepibili, non incide sulle garanzie del contraddittorio attesa la esatta conoscenza del fatto in capo ai prevenuti (come dimostra anche l’attuale impugnazione), quel risultante dalla accusa. In ogni caso, invero, il sequestro fonda su una evidente situazione di illecita detenzione di oggetti dal marchio contraffatto, poichè al riguardo non vi è contestazione della difesa. Oggetti di provenienza estera sicchè essi furono certamente introdotti in Italia e detenuti per la loro rivendita. Parte degli stessi, invece, furono verosimilmente manomessi in Italia come attestano i macchinali rinvenuti, sì che al riguardo la motivazione dell’Ordinanza impugnata è del tutto plausibile e ragionevole.

Ancora, ai fini di una valida motivazione del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di ricettazione non è necessario l’esatta individuazione e l’accertamento dei delitti presupposti, essendo sufficiente che essi risultino astrattamente configurabili: il provvedimento fornisce, al riguardo, adeguata motivazione. E’, d’altra parte, in discutibile che, sia il delitto di associazione per delinquere sia quello di ricettazione, consentano il sequestro preventivo sulle cose pertinenti al reato, come prevede l’art. 321 c.p.p., anche in vista della loro confisca, e che l’oggetto dei cespiti vincolati nella presente vicenda rientri nella categoria normativa.

Pertanto, richiamando quanto già osservato a proposito della necessaria genericità della contestazione del reato, nel corso delle indagini preliminari, modificabile quanto al fatto in qualsiasi momento, anche nel corso dell’udienza per il riesame delle misure cautelari, le perplessità avanzate dal ricorrente, anche a questo riguardo, perdono di interesse, non essendo legittimo pretendere, in questa fase iniziale della vicenda processuale, la medesima fissità e definitività che caratterizza l’imputazione nel contesto dibattimentale.

La valutazione della capacità reddituale del patrimonio del prevenuto è profilo che attendo al merito della vicenda, non può esser qui rivisitata, avendo ricevuto una plausibile spiegazione nel provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-01-2011) 28-01-2011, n. 3149 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 29.09.2008 la Corte d’assise d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, di beni intestati a M.P.G. ed al suo nucleo familiare (la moglie C.T. ed i figli M.A., A.M. e V.).

Rilevava invero detta Corte la sussistenza di tutti i requisiti di legge: a) M.P.G. era stato condannato all’ergastolo per associazione per delinquere di stampo mafioso dal 1970 in poi, omicidio, estorsione, ricettazione ed altro; b) i redditi leciti del nucleo familiare erano molto modesti ed appena sufficienti, in relazione ai dati statistici medi, per la mera sopravvivenza; c) per i beni intestati ai predetti, pertanto, vi era evidente sproporzione rispetto ai redditi leciti e l’ingiustificato accumulo non aveva trovato alcuna spiegazione.

1.1 Con ordinanza in data 24.04.2009 la predetta Corte d’assise d’appello, confermata la validità della motivazione del provvedimento di sequestro, disponeva la confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies di tutti i beni già colpiti dal sequestro preventivo.

1.2 Con ordinanza in data 08.04.2010 la stessa Corte territoriale, in diversa composizione, decidendo sull’opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4, proposta dai predetti componenti del gruppo familiare M., disponeva il dissequestro di tutti i beni in questione, così respingendo anche la richiesta dell’Accusa di loro confisca, rilevando come – in particolare in base a diversa valutazione degli introiti familiari – non sussistesse la sproporzione economica rilevata dalle precedenti Corti rispetto alle acquisizioni fatte dagli anni 1980 in poi.

2. Avverso tale ultima ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale territoriale che motivava il gravame deducendo violazione di legge anche per carenza assoluta di motivazione su alcuni elementi pur acquisiti, quali i tempi della commissione dei reati da parte di M.P.G., e gli introiti familiari quali risultanti dalle denunce dei redditi; i redditi reali percepiti in Germania erano inferiori a quelli ritenuti nell’impugnata ordinanza ed andavano depurati delle tasse e delle necessarie spese per il minimo vitale; la donazione di L. 5 milioni nel 1982 non era provata in modo documentale; per l’investimento del 1992 non potevano essere calcolati redditi percepiti negli anni successivi; mancanza di prove documentali anche per le altre deduzioni difensive.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.

4. In data 23.12.2010 la difesa depositava memoria di replica, riassuntiva delle proprie posizioni.

5. Il ricorso del Procuratore generale territoriale deve essere dichiarato inammissibile.

Deve rilevare, invero, questa Corte come il ricorso per Cassazione sia ammesso, in subiecta materia, solo per violazione di legge e quindi non per vizio di motivazione, nè per prospettata diversa valutazione nel merito dei fatti, inibita a questa Corte di legittimità. Il tutto per il combinato disposto della L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, e L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11.

Ne consegue che il vizio di motivazione potrebbe essere proposto solo nel caso, palesemente insussistente nella presente fattispecie, di motivazione apparente (che, come tale, si risolve in violazione di legge). Ed invero la Corte territoriale, nell’impugnato provvedimento, svolge argomentazioni in fatto su ogni punto delle questioni proposte (v. ff 2 e 3 dell’ordinanza 08.04.2010), esplicando valutazioni di certo opinabili, ma non censurabili in questa sede. La ricorrente parte pubblica, invero, denuncia in sostanza solo la diversa, e più ampia, valutazione dei cespiti leciti del gruppo familiare M. (in particolare contestando la considerazione di risparmi derivanti dall’attività lavorativa in Germania) e comunque propone diversa valutazione di ogni dato di causa, in relazione ai calcoli quanto agli apporti patrimoniali. In sostanza il ricorso contrasta l’accettazione come veridici, da parte della Corte territoriale, degli apporti documentali e soggettivi di difesa, aspetti che invece il P.G. ricorrente intende porre in discussione. Si tratta dunque, in definitiva, di un ricorso incentrato sulla deduzione di una diversa valutazione del materiale probatorio, refluente in vizio di motivazione incoerente, non deducibile perchè non attinente a motivazione che sia, anche solo in parte, apparente. Il ricorso, dunque, non può avere ingresso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-02-2011, n. 899 Abilitazione all’insegnamento Professori delle scuole medie

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Svolgimento del processo

L’appellata aveva presentato domanda di iscrizione nella graduatoria permanente degli aspiranti all’inclusione nei ruoli scolastici per l’insegnamento di pianoforte nelle scuole medie, per la provincia di Bari, pur non essendo in possesso di alcuni dei requisiti richiesti (abilitazione all’insegnamento conseguita entro il 27 aprile 2000 e servizio di insegnamento svolto per almeno 360 giorni tra l’anno scolastico 1989/1990 e il 27 aprile 2000, di cui almeno 180 a decorrere dall’anno scolastico 1994/1995). Contestava la necessità dei predetti requisiti riguardo alla sua posizione.

Il TAR adito ha accolto il ricorso alla luce dell’art. 1, comma 2 bis, del D.L. 3 luglio 2001, n.255 (recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002), convertito in legge 20 agosto 2001 n. 333.

Il diritto dell’appellata ad essere inserita nella seconda fascia delle graduatorie permanenti, e dunque anche nelle graduatorie di istituto, non appariva suscettibile di contestazione, atteso che ella possedeva entrambi i requisiti previsti dalla legge, in quanto era in possesso di abilitazione in educazione musicale – la quale prescinde dalla data del suo conseguimento, ai fini dell’inclusione in seconda fascia per strumento nella graduatoria permanente – ed era inserita negli elenchi di cui al D.M. del 1996.

Di contro l’Amministrazione resistente, mediante la interpretazione restrittiva esternata nel decreto dirigenziale del 20 maggio 2002, ha erroneamente previsto che gli insegnanti che si trovino nella situazione dell’appellata non sono immessi nel secondo scaglione della graduatoria permanente di strumento musicale, in contrasto con l’esplicita previsione di legge.

L’appello dell’amministrazione censura la sentenza perché la docente non aveva conseguito l’abilitazione prima del 25 maggio 1999. Nel caso di specie l’appellata aveva conseguito il titolo abilitante il 28 agosto 2001, quindi in data successiva al 25 maggio 1999.

All’udienza del 9 novembre 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Nelle more del giudizio è intervenuta la legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al comma 605, per quel che qui interessa dispone: "Ai docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/20062006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della L. 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1, comma 2bis, del d.l. 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 agosto 2001, n. 333".

È incontestato che l’appellata sia iscritta negli elenchi di cui al D.M. 13 febbraio 1996.

La norma, che non è di interpretazione autentica, ha spostato il termine, per l’acquisizione dell’abilitazione, alla data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/20062006/2007, e quindi in data successiva al 25 maggio 1999.

La norma dimostra la fondatezza dell’appello ma, al tempo stesso, ne determina la sua improcedibilità in quanto è fuor di dubbio che, allo stato, l’appellata possiede i requisiti per essere inserita nella graduatoria su cui si controverte.

D’altro canto la medesima amministrazione (Dipartimento per l’Istruzione – direzione generale per il personale scolastico), con circolare del 13 maggio 2008, prot. n. 7911, aveva chiesto all’Avvocatura Generale dello Stato di chiedere al Consiglio di Stato una pronuncia di cessazione della materia del contendere nei giudizi ancora pendenti.

L’appello deve essere quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto l’iscrizione nelle graduatorie si può ritenere legittima solo dall’entrata in vigore della norma richiamata e non dalla data di adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 02-03-2011, n. 8413

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propongono ricorso per cassazione B.V. e B. O. avverso la sentenza in data 27 aprile 2010 con la quale il Gip del Tribunale di Torino ha applicato loro la pena concordata in relazione ai rati di furto pluriaggravato in concorso, furto tentato e furto in appartamento loro rispettivamente ascritti.

Deducono:

1) la nullità della sentenza perchè applicherebbe una pena eccessiva e non dettagliata nel computo;

2) la nullità della disposizione della confisca della somma di denaro, non costituente corpo del reato.

Il Pg presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Ha osservato questa Corte che in tema di patteggiamento, una volta che l’accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla applicazione delle circostanze ed alla entità della pena, che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti (Rv. 2154G7). Conformi:

Rv. 212679 ; rv 222959.

In più è stato anche rimarcato che in materia di patteggiamento, qualora anche il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l’impugnazione della sentenza, che tale accordo abbia recepito, è consentita solo qualora esso si configuri come illegale.

Peraltro, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Rv.

228047).

Le parti non possono dunque più dolersi del trattamento sanzionatorio da esse stesse richiesto e che il giudice ha ritenuto congruo, con il previo consenso del pubblico ministero. Ancor meno possono dolersi della mancata indicazione dei criteri seguiti dal giudice per la determinazione della pena che essi stessi – lo si ribadisce – hanno sollecitato.

Per quanto concerne la disposizione della confisca del danaro, la questione appare posta in termini inammissibili.

La parte contesta infatti che si tratti di provento del reato e a tal fine deduce circostanze in punto di fatto che questa Corte di legittimità non può apprezzare in via diretta ed immediata e che si contrappongono alla diversa ricostruzione, in sè logica, adottata dal giudice del merito a sostegno della decisione.

Il Giudice infatti ha ritenuto che il danaro sequestrato il 9 febbraio 2010, pari a circa 5000,00 Euro, fosse da considerare provento dei reati di furto in contestazione, i quali, commessi nei precedenti mesi di novembre e dicembre, avevano portato ad un illecito profitto di svariate migliaia di euro. Al riguardo, proseguiva il giudice, gli imputati non avevano opposto alcuna contraria ricostruzione in merito alla relativa provenienza.

La difesa, sostenendo in contrario che all’atto della perquisizione uno degli indagati aveva fornito una spiegazione, sostanzialmente richiede alla Corte di Cassazione di procedere ad una autonoma rivalutazione dei risultati di prova, non consentita se non nella sede del merito.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1500,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.