T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 27-07-2011, n. 6712

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

alla pubblica udienza del 19 luglio 2011 i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione, nel merito, del presente giudizio;

Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;

Ritenuto, infine, di dovere disporre la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 09-09-2011, n. 958 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Parte ricorrente ha adito l’intestato Tar impugnando gli atti in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso:

Incompetenza. Il parere negativo rispetto alla conservazione delle opere in contestazione (due bassi fabbricati ad uso residenziale in zona agricola sita in area preparco) espresso dal direttore dell’Ente di Gestione del Parco "La Mandria" è afflitto da vizio di incompetenza.

Sussiste una contraddizione tra il parere favorevole alla conservazione delle opere già espresso dalla Regione Piemonte con la determinazione n. 124 del 7 agosto 2002 e l’impugnata determinazione negativa n. 338 del 14 luglio 2003, avente ad oggetto le medesime opere, a sua volta condizionata dal parere, ugualmente negativo, espresso dall’ente parco con determinazione n. 155 del 20 marzo 2003.

L’atto impugnato è afflitto da difetto di motivazione e istruttoria; il generico richiamo alle norme di attuazione del piano d’area non consente di comprendere le motivazioni del diniego; la scelta dell’amministrazione è inoltre incoerente con l’intervenuto condono di opere analoghe realizzate nella medesima area.

Si è costituita l’amministrazione resistente contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.

E’ pacifico in fatto che l’area sulla quale insiste il manufatto abusivo in contestazione sia soggetta a due differenti vincoli: il vincolo paesaggistico, di cui originariamente alla legge n. 1497 del 1939, oggi trasfuso nell’art. 142 del d.lgs. 42/2004, e il vincolo derivante dalle norme istitutive, nell’area, del Parco regionale La Mandria, istituito con l.r. n. 54 del 1978. Si evince dalla stessa condotta dei ricorrenti nell’ambito del procedimento di condono che i medesimi hanno pacificamente avuto contezza della necessità di acquisire due distinti pareri dei due distinti soggetti preposti alla tutela dei due vincoli. Come i ricorrenti medesimi espongono in fatto, e come si evince dagli atti, i ricorrenti hanno infatti richiesto, in data 2.2.1999, parere ex art. 32 l. 47/1985 in relazione al vincolo paesaggistico, ottenendo parere favorevole con prescrizioni da parte del dirigente del settore gestione beni ambientali della Regione Piemonte in data 7.8.2002 e, in data 10.2.2003, nulla osta di competenza dell’Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria (cfr. doc. 7 di parte ricorrente), ottenendo parere negativo del 14.7.2003, notificato il 27.8.2003.

In diritto è pacifico che l’art. 32 della l. 47/85 e successive modifiche subordina la concessione o autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo al parere favorevole delle autorità preposte alla tutela del vincolo che, nel caso di specie, sono evidentemente due.

Contestano innanzitutto i ricorrenti la competenza del Direttore dell’ente di gestione del parco ad emettere il contestato parere negativo. La censura, oltre che assolutamente generica (si afferma che la competenza apparterrebbe "ad altro organo" non meglio identificato), è palesemente infondata; il parere è stato reso dal dirigente del settore competente (esattamente come avvenuto per il simmetrico parere favorevole espresso in relazione al vincolo ambientale) in ossequio al generale principio di separazione tra attività di indirizzo e controllo e attività di gestione, dettata non solo dalla legge nazionale, oggi d.lgs. 165/2001, ma anche dalla legge regionale n. 51/97, il cui art. 3 espressamente attribuisce ai dirigenti l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi..nonchè la gestione "tecnica e amministrativa".

La censura è quindi destituita di fondamento.

Infondato è anche l’assunto per cui vi sarebbe contraddizione nella condotta dell’amministrazione che si sarebbe espressa in modo difforme sulla stessa situazione in fatto, senza alcuna giustificazione. Premesso che non è del tutto corretto che i ricorrenti abbiano ottenuto un primo parere tout court favorevole, poiché detto parere era favorevole ma espressamente condizionato, già si è evidenziato come, sull’area, insistano due vincoli; la discrepanza di pareri sussiste tra pareri provenienti da diversi soggetti preposti alla tutela dei due diversi vincoli che, ancorchè in senso lato facenti capo alla Regione, integrano due distinte strutture con diverse finalità. Nessuna incoerenza è quindi ravvisabile nel fatto che distinti soggetti abbiano raggiunto diverse conclusioni in relazione a finalità e vincoli di tutela ben distinti.

La motivazione degli atti impugnati è poi tutt’altro che generica, non essendosi limitata l’amministrazione ad un generico richiamo delle norme di attuazione del piano del parco. Si legge infatti nel parere negativo, debitamente comunicato al ricorrente e poi richiamato nella determinazione negativa finale: "visto l’art. 15 lettere a), h), l) delle N.T.A. della II variante al piano d’area approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6203606 del 28.2.2000 che recita: "è consentita la costruzione di abitazioni rurali nelle zone agricole; gli indici di densità fondiaria sono quelli stabiliti dall’art. 25 della l.r. 56/77; non è comunque consentito l’accorpamento della cubatura di lotti esterni alla zona di preparco. Sono altresì consentiti sulle abitazioni rurali gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia…".

L’atto non solo non formula alcun rinvio generico alle norme di pianificazione ma le riporta per esteso nella parte di interesse. Il parere puntualizza altresì che gli interventi sono stati ultimati prima dell’istituzione del parco e che l’abuso è stato commesso da soggetto privo della qualità di coltivatore diretto.

L’istruttoria è stata svolta chiedendo integrazione documentale e fornendo il prescritto parere.

Le censure concernenti il vizio di motivazione e istruttoria sono quindi infondate.

Sostengono i ricorrenti che, in ogni caso, la ragione sostanziale del diniego sarebbe illegittima poiché fondata sulla mera difformità del manufatto dalle norme di piano, circostanza di per sé ovvia per un’opera abusiva. Premesso che la tesi trascura la possibilità di abusi di carattere formale, perché realizzati in assenza di titoli abilitativi ma astrattamente idonei ad ottenerli, come ampiamente e correttamente esposto dalla Regione nelle proprie difese l’essenza stessa del vincolo imposto con l’istituzione del parco si estrinseca nelle connessa pianificazione.

Recita infatti l’art. 25 co. 1 della l. n. 394 del 1991 che "strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco…"

Tale piano, per il parco regionale "La Mandria", è stato inizialmente approvato dal Consiglio regionale in data 28.7.1983 e successivamente modificato con provvedimenti del 16.2.1989 e 28.2.2000; la connessa disciplina attuativa è quindi l’in sé della tutela dell’area del parco.

Nel caso di specie è pacifico che il manufatto contestato si trova in zona agricola ed ha destinazione residenziale; l’amministrazione ha invocato a fondamento del diniego il già riportato art. 15 delle NTA del piano del parco. Si è inoltre puntualizzato che gli interessati non possedevano la qualifica di coltivatori diretti. Tale specifica disciplina è già stata oggetto di sindacato del Consiglio di Stato in sede consultiva nell’ambito di un ricorso straordinario al capo dello stato. Secondo C. Stato, sez. II, 3 maggio 2006, n. 7477/2004 il presupposto dell’eventuale sanabilità dell’opera eventualmente realizzata nell’area è la qualifica di imprenditore agricolo che consenta di qualificare l’opera al servizio di un’attività agricola.

Per altro, salvo contestare che l’amministrazione potesse invocare le norme di piano per denegare la sanatoria, in alcun modo il ricorrente deduce di versare in una delle peculiari situazioni in cui l’edificazione sarebbe stata consentita o assentibile. Ancora, con la pronuncia C. Stato sez. VI 24 febbraio 2011, n. 1156, il giudice d’appello ha ritenuto congruamente motivato un parere negativo alla sanabilità di un’opera in un caso in cui l’amministrazione aveva invocato norme di piano che precludevano nell’area la realizzazione di nuove costruzioni estranee alla destinazione agricola.

L’espresso diniego risulta quindi congruamente motivato sulla scorta di parametri pertinenti e correttamente intesi in relazione al peculiare vincolo che grava su un’area destinata a parco.

Infine non ha rilievo l’invocato paragone con presunte similari situazioni di soggetti residenti in zone limitrofe; premesso che si individua un solo permesso in sanatoria che a detta dei ricorrenti sarebbe analogo, senza per altro fornire alcun elemento in fatto che consenta di apprezzare l’analogia (il tipo di opera sanata prescinde nella sua materialità dalla conoscenza degli atti del procedimento), resta evidente che ove anche fosse stata sanata un’opera incongrua ciò non obbligherebbe l’amministrazione a sanarne altre.

La domanda non può trovare accoglimento.

La complessità e durata del procedimento amministrativo giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 17-01-2012, n. 528 Procedimento disciplinare

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Svolgimento del processo

1. Il dott. M.C., consigliere della corte di appello di Catania – e, all’epoca dei fatti, giudice civile presso quel tribunale -, venne sottoposto a giudizio disciplinare perchè incolpato della violazione di cui al R.D. n. 511 del 1946, art. 18 e al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q.

1.1. Vennero addebitato al dott. M., all’esito di una verifica ispettiva eseguita tra il 15 gennaio e l’8 marzo 2008 presso gli uffici giudiziari catanesi, gravi ed ingiustificati ritardi nel deposito di 181 sentenze monocratiche e di 268 ordinanze riservate, ritardi protrattosi ben oltre il triplo del termine concesso al giudice per il deposito della minuta (30 giorni per le sentenze monocratiche, 5 giorni per le ordinanze riservate). Vennero specificamente contestati, fra gli altri, ritardi superiori all’anno nel deposito di 34 sentenze monocratiche (sino ad un massimo di 581 giorni), mentre, le ordinanze riservate, oggetto di contestazione sarebbero risultati ritardi compresi tra un minimo di 61 ed un massimo di 434 giorni.

1.2. Il capo di incolpazione, all’esito dell’istruttoria svolta, venne precisato dal Procuratore Generale con addebito al M. di ritardi eccedenti il triplo del termine di legge nel deposito di 389 sentenze monocratiche e di 1312 ordinanze riservate. In centinaia di casi – secondo quanto contestato ad integrandum all’incolpato – i ritardi erano risultati, per le sentenze, superiori a 200 giorni in centinaia di casi, in molte decine superiori ai 300-400 giorni.

2. La sezione disciplinare del CSM, all’esito della compiuta istruttoria, pronunciò sentenza di assoluzione dell’incolpato "per essere risultati esclusi gli addebiti". 2.1 Premesso di ritenere i contestati ritardi "gravi e reiterati", e specificato ancora che il concorrente requisito dell’assenza di giustificazioni integrava una ipotesi di illiceità speciale interna alla fattispecie tipica (analogamente a quanto previsto in tema di illecito penale quando la stessa norma incriminatrice esige che il fatto venga commesso "abusivamente", arbitrariamente", "illegittimamente"), il giudice disciplinare opinerà che, vertendosi in tema di componenti della condotta (e, quindi, di un elemento interno della fattispecie, costitutivo dell’illecito tipizzato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. q), la non giustificabilità del ritardo andava provata dall’accusa, incombendo sull’incolpato il solo onere di allegazione degli elementi a sè favorevoli, onde "la mancanza o l’insufficienza di siffatta prova non poteva produrre conseguenze negativa per l’incolpato". 2.2. L’addebito mosso al M. verrà, pertanto, escluso dal giudice disciplinare sul presupposto che i ritardi risultavano, nella specie, giustificati poichè, nell’arco temporale esaminato, il magistrato era stato assegnato contemporaneamente a plurime funzioni (ruoli, rispettivamente, civile ordinario – comprensivo delle esecuzioni mobiliari e immobiliari -; penale; volontaria giurisdizione), il cui espletamento aveva richiesto un impegno quasi quotidiano nell’attività di preparazione ed espletamento delle udienze (alcune delle quali tenute altresì presso la sezione distaccata di Bronte, a distanza di circa 70 km.), mantenendo sempre una produttività elevata e costante. Impegni tali, pertanto, da non poter non spiegare un’incidenza causale specifica sulla violazione dei termini di deposito dei provvedimenti oggetto di contestazione.

3. Avverso tale pronuncia il ministero della giustizia ha proposto ricorso affidato a 2 motivi di doglianza.

3.1 Il dott. M. ha conferito mandato all’avv. Cariola (che ha depositato memoria difensiva) per l’assistenza all’udienza dinanzi a queste ss. uu.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q) e art. 12.

Con il secondo motivo, viene denunciato un vizio di omessa, contraddittoria e illogica motivazione, risultante dalla sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla ritenuta efficacia giustificante di generici fattori di difficoltà individuati senza indagare correttamente sul rapporto di causalità specifica tra le cause di difficoltà e i ritardi, nonchè comparando erroneamente la situazione del dott. M. con quella di altri magistrati che, nello stesso periodo, hanno lavorato nella sezione, perchè magistrati onorari.

1.1 I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, devono essere accolti per quanto di ragione.

1.2 Va in limine osservato come, diversamente da quanto affermato dalla sezione disciplinare del CSM sul tema della ingiustificabilità del ritardo, tale elemento evochi non già la categoria dell’antigiuridicità speciale (elemento costitutivo dell’illecito che necessita, per la sua legittima configurabilità, di un contrasto della condotta colpevole con altre disposizioni normative poste a presidio di beni giuridici diversi da quelli direttamente tutelati dalla norma incriminatrice, mentre la "giustificazione del ritardo" non evoca altre disposizioni ovvero altri e diversi beni giuridici alla cui stregua valutarne la eventuale liceità, ma situazioni di fatto, non previamente catalogabili nè enunciabili, cui riconoscere efficacia scriminante sotto il profilo tanto soggettivo quanto oggettivo), bensì quella, di creazione dapprima dottrinale, poi fatta propria dalla giurisprudenza anche costituzionale, della inesigibilità, indicativa di una particolare condizione/situazione fattuale per cui il soggetto, per cause indipendenti dalla propria volontà, si trovi nella impossibilità, soggettiva od oggettiva, di ottemperare al precetto normativo.

Situazione, quella della giustificabilità del ritardo, funzionale, dunque, alla delimitazione degli obblighi giuridicamente determinati sul piano normativo onde temperarne l’immotivato rigore applicativo volta che, per specifiche circostanze concretamente accertate, la sanzione apparirebbe irrogata non iure.

La motivazione delle cause dei ritardi ha pertanto natura di causa di giustificazione non codificata (la giurisprudenza meno recente era solita discorrere, al riguardo, sia pur su di un piano morfologicamente disomogeneo, di causa speciale di non punibilità), rilevante sul piano oggettivo (e perciò assimilabile, talvolta, alla forza maggiore: lo stato di salute o il carico di lavoro obbiettivamente considerato) ovvero su quello soggettivo, sub specie della mancanza di "riprovevolezza" della condotta (conseguente ad alcune peculiari situazioni di vita personale o familiare), sempre caratterizzata da una indiscutibile "elasticità" applicativa (non diversamente, mutatis mutandis, dal "giustificato motivo" sì come interpretato dal giudice delle leggi in tema di inottemperanza all’ordine di espulsione da parte dello straniero) attesa la impossibilità, sul piano fattuale non meno che giuridico, di elencare tassativamente e analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a giustificare l’inosservanza della norma precettiva (onde l’inevitabile "atipicità" contenutistica della fattispecie, anche sotto tale profilo e in tal guisa omogenea alle cause di giustificazione codificate).

Tanto premesso, osserva il collegio come il ritardo grave e/o reiterato integri ex se la fattispecie incriminatrice, attesa la innegabile tipizzazione dei comportamenti illeciti operata dal D.lgs. del 2006 (Cass. ss. uu. 14697/2010), così che l’addebito mosso all’incolpato – illecito di pura condotta – postula, per la sterilizzazione della sua antigiuridicità, non già la prova, da parte dell’accusa, della violazione dell’obbligo di diligenza, bensì la speculare allegazione, da parte dell’incolpato, di circostanze oggettivamente idonee a dimostrare la specifica giustificabilità dell’altrettanto specifico ritardo che, ove caratterizzato (come nella specie) dal superamento di ogni limite di ragionevolezza, si sostanzia in una vera e propria ipotesi di denegata giustizia – onde la condotta del magistrato risulta irredimibilmente destinata ad integrare gli estremi dell’illecito contestato (Cass. ss. uu.

10176/2011; 699/2010, 27290/09, 26825/09) ledendo altrettanto irredimibilmente il diritto delle parti (o quantomeno di una di esse) alla durata ragionevole del processo (assorbita ex se, pressochè per intero, da ritardi del tipo di quelli contestati), diritto sempre più intensamente tutelato da norme tanto costituzionali quanto sovranazionali.

In tal guisa, la giustificabilità del ritardo deve assumere, sotto l’indicato profilo dell’allegazione, il carattere della conferenza, pregnanza, oggettività, idoneità concreta ad escludere l’antigiuridicità della condotta, giusta allegazione delle relative circostanze da parte dell’incolpato. Non superano, di converso, la soglia della genericità e della specificità le non circostanziate giustificazioni individuate dal giudice disciplinare con riferimento ai ritardi contestati al dott. M., la cui posizione dovrà, pertanto, costituire oggetto di riesame da parte della competente sezione del CSM, in altra composizione, alla luce dei principi di diritto suesposti.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia il procedimento alla sezione disciplinare del CSM in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-02-2012, n. 2641 Benefici combattentistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 7.10.2009, in accoglimento dell’appello di M.V. ed in riforma della sentenza di primo grado, condannava la S.p.a. Ferrovie dello Stato al pagamento, in favore del predetto, dell’importo di Euro 2.551,91, a titolo di benefici combattentistici quale ex profugo dalla Libia, ritenendo che anche tale categoria avesse diritto al riconoscimento del beneficio anzidetto per effetto di una prassi aziendale che aveva accordato tale beneficio ai profughi della Libia pure se non espressamente contemplati dalla normativa che equipara agli ex combattenti i profughi comunque divenuti tali in seguito ad eventi bellici.

La società Ferrovie dello Stato aveva, infatti, emanato una circolare con la quale aveva manifestato l’intenzione di riconoscere i benefici in considerazione anche ai dipendenti profughi dalla Libia e tale comportamento era stato seguito dal 1971 al 1985, fino a quando, nel 1989, era stata adottata una circolare in senso contrario.

Il mutamento di indirizzo, secondo la Corte territoriale, era opponibile soltanto ai nuovi dipendenti, ma non a soggetti che avevano svolto servizio per tanti anni di carriera presso le FF SS nell’aspettativa di godere dei benefici anzidetto.

Per la cassazione di detta decisione propone ricorso la società, con unico articolato motivo.

Si è costituito il M., con controricorso.

Motivi della decisione

La società deduce, con l’unico motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione della L. 24 maggio 1970, n. 336, art. 1, nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia, assumendo che la Corte del merito ha violato il contenuto della L. n. 336 del 1970, art. 1, in quanto la norma annovera tra i destinatari beneficiari "i profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate", onde è evidente che tale categoria sia costituita unicamente da coloro che erano rimasti coinvolti in modo diretto ed immediato negli effetti del trattato predetto o che agli stessi avevano avuto una parificazione con legge.

Rileva che la normativa non riguardi tutti i profughi indistintamente, dovendo ritenersi esclusi coloro che erano rimpatriati non a seguito di eventi provocati direttamente dalla guerra e dal trattato di pace, ma di nuovi assetti politici emersi dalla fine del conflitto, come appunto il M., rimpatriato dalla Libia il 3.9.1970. In relazione alla posizione di quest’ultimo costante giurisprudenza aveva sempre escluso i benefici della L. n. 336 del 1970, negandoli ai profughi rimpatriati dalla Libia dopo l’agosto 1969. Osserva, ancora, che la circolare costituisce un atto unilaterale come tale soggetto a modifica, onde, alla stregua dell’interpretazione logico sistematica della normativa fornita dalla Corte di legittimità, il comportamento della società doveva ritenersi legittimo, e non poteva ritenersi creata una legittima aspettativa da parte del dipendente.

La questione posta all’esame della Corte è se la circolare adottata dalla società che aveva esteso i benefici combattentistici di cui alla L. n. 336 del 1970, che annovera tra i destinatari "i profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate", anche ai profughi dalla Libia in seguito a nuovi assetti politici, abbia creato una prassi aziendale, immodificabile da successiva circolare aziendale che disponeva in senso contrario.

In materia di ex combattenti la L. 24 maggio 1970, n. 336, art. 1 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati), il primo comma, dispone che "i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell’ordine giudiziario e amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione".

Questa Corte ha già più volte affermato che l’espressione "profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate" contenuta nella L. n. 1970 n. 336, comprende non tutti i profughi, ma soltanto coloro che sono stati coinvolti in maniera immediata e diretta negli effetti del trattato di pace; che, di conseguenza, "le categorie equiparate" della norma in esame sono formate soltanto dalle persone che, con apposite leggi, hanno ottenuto la parificazione non già a tutti i profughi indistintamente, ma a quei profughi in particolare; che coloro che, come il ricorrente, sono tornati dalla Libia dopo l’agosto 1969 per eventi provocati non direttamente dalla guerra o dal trattato di pace, sono legittimati a chiedere i benefici della legislazione vigente per i profughi e i rimpatriati in generale, ma non quelli della normativa speciale relativa agli ex combattenti e assimilati contenuta nella L. n. 336 del 1970 (cfr., in tali termini, Cass. 22.12.2010 e Cass. 11.4.1998 n. 3749, che richiama Cass. 21 marzo 1980 n. 1921 e Cass. 15 febbraio1985 n. 1321). E’ stato, altresì, chiarito che non ha alcuna rilevanza, ai fini considerati, il D.P.C.M. 6 maggio 1970, che ha dichiarato l’esistenza della stato di necessità nei riguardi dei connazionali residenti in Libia anteriormente al 1^ settembre 1969 e che siano rimpatriati o che rimpatrieranno dopo tale data. Il decreto, infatti, deve essere inteso nel senso che estende ai connazionali rimpatriati dalla Libia le provvidenze a favore dei profughi in generale, ma non quelle particolari provvidenze previste per gli ex combattenti e per le categorie equiparate.

Tanto premesso, la circolare che ha esteso il beneficio anche ai profughi dalla Libia ha trovato applicazione, secondo quanto precisato nella sentenza impugnata, attraverso un comportamento dell’azienda inteso all’estensione del beneficio anche ai dipendenti profughi dalla Libia dal 1971 sino al 1985, laddove nel 1989 è stata adottata una circolare di contenuto contrario alla precedente.

E’ pacifico che per la formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali, è necessaria unicamente la sussistenza di una prassi generalizzata – che si realizza attraverso la mera reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo – che riguardi i dipendenti anche di una sola azienda e che comporti per essi un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva; che le condizioni di miglior favore derivanti dai suddetti usi aziendali non possono essere derogate in peius per i lavoratori dalla contrattazione collettiva, atteso che gli usi si inseriscono nei singoli contratti individuali e non già nei contratti collettivi nazionali o aziendali, e che l’esclusione di tale inserzione può avvenire soltanto in base alla concorde volontà delle parti.

La formazione di una prassi aziendale, invocata dal resistente e riconosciuta dal giudice del gravame, è, tuttavia, a giudizio del Collegio, da escludersi con carattere di vincolatività per periodi anteriori alla stipulazione del contratto collettivo del giugno 1988, ostandovi il rilievo che fino a tale data il rapporto dei dipendenti delle FF.SS. è rimasto soggetto alla disciplina legislativa, con conseguente ammissibilità, a fronte della medesima ed ai sensi dell’art. 8 preleggi, del solo uso normativo (caratterizzato dalla "opinio iuris ac necessitatis"). L’uso negoziale ai sensi dell’art. 1340 cod. civ., invocato per l’estensibilità del beneficio a categorie quali quella di appartenenza del M. non contemplate dalla legge anche per periodi successivi alla circolare del 1989 non è, per quanto detto, utilmente richiamato, essendo rimasto soggetto il rapporto di lavoro in questione alla disciplina pubblicistica sino al giugno 1988, mentre tale uso presuppone un ambito di autonomia privata, laddove un uso normativo (art. 8 preleggi) opera solo nei casi in cui è la stessa legge a rinviare ad esso (cfr. Cass. 7 marzo 2005 n. 4813).

Nelle materie regolate dalla legge può valere soltanto, quale fonte integrativa sussidiaria, l’uso normativo, con efficacia limitata, come detto, ai casi in cui la legge stessa esplicitamente rinvia (art. 8 preleggi). Peraltro, nella specie non risulta neppure dedotto che le disposizioni di cui alla prima circolare richiamassero un uso normativo, e che il comportamento del direttore generale ne realizzasse i relativi elementi ("opinio iuris ac necessitatis, onde l’assunto della formazione di una prassi deve essere disatteso in questa sede.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e di conseguenza la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ultimo periodo), in relazione al detto accoglimento, in quanto la causa può essere decisa nel merito, sulla base del principio di diritto enunciato – senza che siano necessari all’uopo accertamenti di fatto – e, per l’effetto, va rigettata la domanda del controricorrente.

La peculiarità della questione trattata integra i giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese di lite dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.