Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-03-2012, n. 4816 Prelazione e riscatto Uso non abitativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del l/10/2009 la Corte d’Appello di Firenze respingeva il gravame interposto dalle società Forme Office Line di Menghetti Laura & C. s.a.s. e G.L.G. s.r.l. nei confronti della pronunzia Trib.

Firenze 7/7/2008 di rigetto della domanda di riscatto ex art. 39 L. loc. proposta nei confronti delle società Immobilgest s.r.l. e Immobilfin s.r.l., e di accoglimento della domanda da queste ultime proposta di risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto immobile sito in (OMISSIS), locato ad uso diverso da abitazione.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la sig. M.L., quale titolare dell’omonima impresa individuale (già società Forme Office Line di Menghetti Laura & C. s.a.s. )r e la società G.L.G. s.r.l. propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo, illustrato da memoria.

Resistono, con separati controricorsi, le società Immobilgest s.r.l. e Immobilfin s.r.l.

Motivi della decisione

Con unico complesso motivo le ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 39, artt. 112, 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto che il diritto di riscatto sia nel caso sorto "alla data del 29.9.2005, in cui Forme Office Line ha esercitato il diritto di riscatto con il deposito del ricorso" anzichè "alla data in cui si sono perfezionate le compravendite summenzionate (il 28.7.2005)".

Lamentano che la corte di merito non ha pronunziato "sulla domanda di riscatto diretta nei confronti di Immobilfin s.r.l., nonostante la chiara formulazione delle conclusioni di cui al ricorso".

Il motivo è fondato nei limiti e termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la sentenza che pronuncia la risoluzione per inadempimento di un contratto ad esecuzione continuata e periodica, sebbene di carattere costitutivo, ha efficacia retroattiva ex art. 1458 c.c. solo dal momento dell’inadempimento (non estendendo i propri effetti alle prestazioni già), e di conseguenza nel rapporto tra domanda di risoluzione proposta dal locatore e domanda di riscatto proposta dal conduttore ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 39, la prima è pregiudiziale alla seconda solo se il grave inadempimento dedotto in giudizio è anteriore all’esercizio del diritto di riscatto, poichè l’accoglimento di essa priva il retraente della qualità soggettiva di conduttore, che lo legittima al riscatto (v. Cass., 10/12/1996, n. 10985. Conformemente v. Cass., 10/3/2010, n. 5771; Cass., 19/4/2011, n. 8972).

Si è altresì posto in rilievo (con particolare riferimento alla fattispecie del riscatto agrario) che il prelazionario acquista invero il diritto di riscatto nel momento e per effetto della vendita fatta dal proprietario ad un terzo in violazione del diritto di prelazione, giacchè tale atto costituisce il presupposto dell’insorgenza del medesimo.

E’ infatti la violazione di quest’ultimo a determinare in capo al conduttore il conseguente diritto di riscatto, quale rimedio dall’ordinamento attribuitogli ai fini della coattiva realizzazione proprio di quell’acquisto cui è preordinato il diritto di prelazione inadempiuto (v. Cass., 19/1/2006, n. 1019; Cass., 11/3/1994, n. 2367.

Con riferimento al sistema tavolare cfr. altresì Cass., 26/7/2001;

Cass., 11/3/1994, n. 2367).

Orbene, nel confermare – seppure in base a diversi motivi – la declaratoria del giudice di primo grado di risoluzione del contratto di locazione de quo per inadempimento del conduttore, affermando a sostegno che l’effetto retroattivo della risoluzione ai sensi dell’art. 1458 c.c. "il contratto di locazione in esame risulta venuto meno nell’agosto del 2005, all’epoca cioè del primo inadempimento, con la conseguenza che alla data del 29.9.2005, in cui la Forme Office Line ha esercitato il diritto di riscatto con il deposito del ricorso L. n. 392 del 1978, ex art. 39, la stessa aveva perduto la qualità di conduttore, che lo legittimava al riscatto, essendo il grave inadempimento anteriore all’esercizio del diritto di riscatto", e che "ai fini della valutazione sulla gravità dell’inadempimento acquista rilievo anche il comportamento successivo del debitore, che abbia persistito nell’omissione del pagamento dei canoni anche nel corso del giudizio … come avvenuto nel caso di specie, essendosi il conduttore reso moroso nel pagamento anche dei successivi canoni, per una somma complessiva di Euro 71,991,11, comprensiva anche degli oneri accessori", a fronte di un inadempimento indicato come verificatosi il 5/8/2005 (statuizione non impugnata e pertanto passata in cosa giudicata), la corte di merito ha fatto invece erroneamente riferimento alla successiva data (29/9/2005) della domanda di riscatto anzichè a quella anteriore (27/7/2005) di insorgenza del presupposto di quest’ultima costituito dalla compravendita violativa del diritto di prelazione ex art. 38 L. loc., epoca in cui l’odierna ricorrente ancora rivestiva pieno iure la carica di conduttrice dell’immobile, in quanto non ancora gravemente inadempiente ai propri obblighi contrattuali.

Infondata a tale stregua la doglianza delle ricorrenti circa la denunziata omessa pronunzia sulla domanda di riscatto, il ricorso, assorbita ogni altra e diversa questione, va pertanto accolto per quanto di ragione, con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, che in diversa composizione procederà ad ulteriore esame, facendo dei medesimi applicazione.

Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-05-2012, n. 6869 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15 maggio 2007 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina rigettava la domanda proposta da C.C. contro la Cassa Edile della Provincia di Messina e la Curatela del Fallimento Manganaro Costruzioni Generali S.p.A., Fall. Sicil.Co.Mar S.p.A., Fall. S.I.A.L.P. S.p.A., Fall. S.I.C.O.M. S.p.A., in persona del Curatore, diretta ad ottenere la declaratoria del diritto alla percezione della somma di lire 3.424.926 dalla Cassa Edile, per il quale detto Ente sì era a sua volta inserito nello stato passivo delle aziende contumaci in stato di decozione, con riferimento al trattamento economico maturato e non percepito, in relazione al rapporto di lavoro intercorso, per gratifica natalizia, riposi, ferie dovute dalle società suddette e che avrebbe dovuto anticipare la Cassa. Contro tale decisione proponeva appello il C., deducendo che, avendo la Cassa Edile chiesto l’ammissione al passivo non solo per le somme di sua spettanza, ma anche per quelle da versare ai lavoratori, essi appellanti non erano stati ammessi al passivo per la percentuale della Cassa, così perdendo il privilegio spettante per le retribuzioni, con conseguente responsabilità dell’Ente, sia che si volesse inquadrare il rapporto nella figura del mandato senza rappresentanza, sia in quella dell’accollo. In ogni caso, aveva errato il primo Giudice – che peraltro non aveva svolto alcuna indagine sulla consistenza dello stato attivo del fallimento – nel ritenere insussistenti le condizioni di cui alla lett. H del regolamento per le casse edili, non avendo la Cassa esercitato l’azione di recupero prima che le società venissero dichiarate fallite e, chiedendo, invece, poi, di essere ammessa al passivo senza privilegio, che, al contrario, sarebbe spettato se la richiesta fosse partita dai lavoratori.

Concludeva, quindi, chiedendo che venisse riformata la decisione impugnata con accoglimento delle domande avanzate in primo grado.

Si costituiva la Cassa Edile, contestando i motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza del 2 marzo-7 aprile 2010, l’adita Corte d’appello di Messina rigettava l’impugnazione.

A sostegno della decisione osservava che non meritava censura il comportamento della Cassa Edile con riferimento alla richiesta di ammissione al passivo fallimentare per il recupero delle somme non versate dalle ditte del Gruppo Manganaro, non sussistendo un obbligo specifico di ammissione al passivo solo per le somme di sua spettanza e non anche per quelle versate ai lavoratori, e neppure sussistendo una violazione del richiamato disposto di cui alla lett. H del Regolamento per le Casse edili.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il C. con tre motivi.

Resiste la Cassa Edile della Provincia di Messina con controricorso.

La Curatela del Fallimento del Gruppo Manganaro non si è costituita.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il C. deduce il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando che le ragioni sottese al decisum non consentivano di individuarne la ratio, vale a dire il procedimento logico-giuridico che aveva indotto il Giudice del gravame a ritenere irrilevanti, ai fini del decidere, le argomentazioni difensive sui pretesi obblighi connessi agli istituti del mandato e dell’accollo.

La deduzione trae fondamento dal fatto che il Giudice a quo, nel configurare come necessitata, in adempimento di un obbligo contrattuale, l’iniziativa della Cassa Edile in confronto della curatela per il recupero del quantum spettante al lavoratore a titolo di accantonamento, aveva ritenuto implicitamente che il rapporto trilatero, sussistente tra datore di lavoro, Cassa Edile e lavoratori, dovesse qualificarsi come una delegazione di pagamento. A dire del ricorrente, in virtù della delegazione, la Cassa Edile (delegata) non potrebbe opporre al lavoratore (delegatario) le eccezioni che avrebbe potuto opporre al datore di lavoro (delegante), sicchè la nominata Cassa Edile non avrebbe potuto eccepire, ai lavoratori – ex dipendenti del Gruppo Manganaro – tra cui l’attuale ricorrente- l’inadempimento del datore di lavoro, concretizzatosi nel mancato versamento delle somme loro spettanti a titolo di accantonamento. Dall’azione necessitata in confronto della curatela del fallimento e, quindi, dalla legittimazione della Cassa Edile a richiedere al datore di lavoro, poi fallito, il pagamento degli importi spettanti ai lavoratori a titolo di accantonamento, il ricorrente fa discendere l’obbligo per la Cassa stessa di corrispondere detto accantonamento, anche in assenza del preventivo versamento da parte del datore di lavoro.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), lamenta che la Corte d’appello, dopo avere aderito alla tesi che la Cassa ha il dovere e l’obbligo di pretendere le somme dal datore di lavoro e, per ciò stesso doverosa la richiesta da parte della Cassa di ammissione al passivo delle somme spettanti ai lavoratori, aveva omesso di estendere il suo giudizio all’altro obbligo simmetrico (corresponsione comunque delle somme accantonate ai lavoratori che tra l’altro erano stati esclusi dal passivo), evitando di affrontare la tematica del rapporto delegante – delegato nella sua interezza e dei consequenziali obblighi reciproci, rendendo la motivazione del tutto inidonea a giustificare la decisione.

I due motivi, da trattarsi congiuntamente perchè strettamente connessi, sono infondati.

Giova premettere che le Casse edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perchè gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all’anzianità professionale, cd. Ape) che, per l’elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica erogazione. L’iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente incoraggiato l’iscrizione delle imprese alle Casse Edili, è arrivato poi secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 10, a sancire l’obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti enti.

Esse, inoltre, forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi.

Tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, versando gli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva, nonchè i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori).

Discende che le somme che il datore ha l’obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo.

Poichè il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex artt. 1269 e segg. c.c.: Cass. 27 maggio 1998 n. 5257), questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la Cassa stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658/2003; Cass. n. 16014/2006).

In tal modo, per la stessa natura retributiva delle somme che il datore ha l’obbligo di versare alla Cassa Edile, e per il fatto che l’obbligazione della Cassa Edile non sorge con la mera costituzione del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, alla stessa, da parte del datore, deve affermarsi che, se ben può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie, egualmente la Cassa ha l’obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare.

A tali principi si è attenuto la Corte territoriale, osservando come non meritasse censura il comportamento della Cassa Edile con riferimento alla richiesta di ammissione al passivo fallimentare per il recupero delle somme non versate dalle ditte del gruppo Manganaro, in quanto, non sussistendo un obbligo specifico di ammissione al passivo solo per le somme di sua spettanza e non anche per quelle da versare ai lavoratori, l’Ente viene a porsi nei confronti del fallimento allo stesso modo in cui agisce nei riguardi dei datori di lavoro inadempienti. Pertanto, del tutto correttamente si afferma nella sentenza impugnata che, mentre l’iniziativa dei lavoratori per l’ammissione allo stato passivo per gli importi dalla Cassa edile non percepiti costituisce solo un’ eventualità, l’azione dell’Ente, che agisce anche nell’interesse dei lavoratori per un obbligo contrattuale, appare come attività doverosa.

Da quanto esposto discende che il lavoratore non può censurare la condotta della Cassa edile per l’insinuazione nel fallimento in relazione alle somme dovutegli dal datore di lavoro, avendo diritto unicamente nel caso di effettuato pagamento delle somme, da parte del datore di lavoro, a richiedere direttamente la condanna della Cassa edile; nel caso, invece, di non adempimento degli obblighi del datore di lavoro verso la Cassa, ha il diritto di chiamare in giudizio direttamente il datore di lavoro in bonis o ad insinuarsi direttamente nel fallimento di quest’ultimo, non potendo invece impedire la insinuazione della Cassa nel fallimento per il recupero delle somme dovute dal datore di lavoro e non potendo lamentare danni in presenza di una sua inerzia di condotta, cui unicamente sono addebitabili i danni lamentati nella presente controversia.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione del Contratto Nazionale Collettivo di lavoro per le imprese edili (art. 360 c.p.c., n. 3 c.p.c), lamenta che il Giudice d’appello avrebbe erroneamente disapplicato la lettera H del Regolamento della Cassa Edile per la provincia di Messina, recepito dal suddetto Contratto Nazionale.

Il motivo non può trovare accoglimento, poichè l’attività di delibazione richiesta è impedita, dalla mancata allegazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sul quale il motivo di ricorso si fonda ed in cui la disposizione regolamentare invocata si inquadra.

Detto CCNL, infatti, non è indicato, ancorchè indirettamente, tra i documenti elencati in calce al ricorso notificato, come imposto, invece, dal disposto di cui all’art. 366, n. 6, con conseguente preclusione dell’attività di delibazione sulla corretta interpretazione della disposizione. Peraltro, risulta, altresì, omessa la trascrizione integrale del testo del CCNL, di cui la disposizione contenuta nella lettera H, che si assume violata, costituisce integrazione, nonchè la trascrizione integrale della stessa norma violata, sicchè la censura, così come articolata, non soddisfa il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n, 26249/05; Cass. n. 4678/02). Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e per l’effetto il C. va condannato a rimborsare le stesse alla Cassa Edile, nella misura indicata in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti della Curatela del Fallimento Manganaro Costruzioni Generali S.p.A., Fall. Sicil.Co.Mar S.p.A., Fall. S.I.A.L.P. S.p.A., Fall. S.I.C.O.M. S.p.A., non essendo stata svolta attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla spese di questo giudizio, in favore della Cassa Edile della Provincia di Messina, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Nulla per le spese nei confronti della Curatela del Fallimento Manganaro Costruzioni Generali S.p.A., Fall. Sicil.Co.Mar S.p.A., Fall. S.I.A.L.P. S.p.A., Fall. S.I.C.O.M. S.p.A..

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-11-2011) 21-11-2011, n. 42897 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.M. e A.Z. ricorrono avverso la sentenza 9 luglio 2010 della Corte di appello di Lecce (che ha confermato la sentenza 14 gennaio 2010 del G.U.P. presso il Tribunale di Lecce, di condanna ciascuno alla pena di anni 7 di reclusione ed Euro 40 mila di multa, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 ed art. 80, comma 2 per la detenzione a fini di spaccio di kg. 126, 73 di marijuana – in (OMISSIS)), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

M.F. e Z.A., cittadini albanesi, sono stati giudicati in primo grado con rito abbreviato per il reato di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 1, ed art. 80, comma 2, perchè, in concorso tra loro, trasportavano, importavano e detenevano sul territorio dello Stato una quantità ingente di sostanza stupefacente del tipo marijuana (per un peso complessivo di kg. 145,30 ed un numero totale di dosi commerciali pari a 247.345 circa).

Con sentenza 14 gennaio 2010 il G.U.P. presso il Tribunale di Lecce li ha dichiarati colpevoli del reato loro ascritto, con riferimento al quantitativo ingente di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di kg. 126,763", e li ha condannati, con la diminuente per il rito, alla pena di anni 7 di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa ciascuno.

Con separati appelli la difesa del M. e quella del T. hanno formulato analoghe richieste in via principale e gradata, e cioè: di assoluzione per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, anche ai sensi dell’art. 530 c.c., art. 2 c.p.p.;

di esclusione della contestata aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80; di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con valutazione di prevalenza e quantomeno di equivalenza; di riduzione della pena irrogata.

La corte distrettuale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto insostenibile in radice la tesi difensiva della semplice qualità di immigrati clandestini dei ricorrenti ed ha loro attribuito la responsabilità per i capi di imputazione loro contestati.

Per la gravata sentenza il compendio accusatorio ha retto alle argomentazioni che sostanziano gli atti di gravame, ed in particolare alla meramente prospettata "intenzione" degli imputati di trasferirsi in Italia per ivi vivere e lavorare onestamente.

Inoltre, la circostanza che, in particolare, il M. avesse avuto una concreta prospettiva lavorativa (in ragione della segnalata richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, avanzata nell’agosto 2009 da un imprenditore agricolo locale in favore del prevenuto), per la Corte di appello non esclude che egli -di fatto poi entrato clandestinamente in Italia- avesse poi comunque deciso di prestarsi come corriere, come anche il T., ad una ben più remunerativa attività di narcotraffico.

Nello specifico poi, proprio l’entità del carico, ed il fatto che furono proprio i prevenuti (corrieri-depositari dello stupefacente in precedenza sbarcato in loco) ad essere incaricati di sorvegliarlo e custodirlo sino all’arrivo di chi doveva prelevarlo, manifesta per la corte distrettuale come gli imputati fossero considerati persone di "fiducia" e, quindi, anche ben inseriti in quella illecita attività, certamente organizzata e di livello internazionale.

In conclusione, per la corte distrettuale, si tratta di fatti pacificamente attribuibili agli accusati ed oggettivamente gravi in quanto la condotta posta in essere dal due imputati va certamente riferita ad un contesto di criminalità organizzata internazionale, l’unico nell’ambito del quale è possibile immaginare il trasporto via mare e l’ingresso in Italia di un così elevato quantitativo di stupefacente, evidentemente destinato all’ulteriore smercio nei territorio del nostro Stato." Il ricorso di M. e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione sotto il profilo dell’illogicità e contraddittorietà della giustificazione sull’affermazione di responsabilità che, secondo il ricorrente avrebbe avuto riguardo a "kg 145, 30 di marijuana ed un numero totale di dosi commerciali pari a 247.345 circa".

In particolare il ricorrente lamenta il collegamento fatto in sentenza tra presenza degli imputati -nascosti- ed il rinvenimento, nei pressi, dei borsoni e delle buste di plastica (asciutti) contenenti lo stupefacente, in un luogo considerato una delle mete preferite dagli scafisti, e quindi attribuibile ad altre persone, diverse dagli accusati i quali avevano lo zaino e gli indumenti ivi contenuti bagnati.

Da ciò l’ipotesi che lo stupefacente fosse stato ivi collocato da persone diverse.

Ipotesi non da escludere in relazione alla condotta dei giovani alla vista della Guardia di finanza, e neppure da escludere per effetto delle dichiarazioni incongruenti del ricorrente sulle modalità dello sbarco, rese possibili per la difficoltà di esprimersi in corretto italiano.

Quanto al merito si lamenta l’omessa motivazione sul concorso nel reato e sul ruolo svolto dal M. nella vicenda in ordine alla detenzione ed alla previa introduzione dello stupefacente nel territorio dello Stato.

Il primo motivo di censura è inammissibile. Nella specie, ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente si da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza rispondendo puntualmente alle censure oggi nuovamente riproposte in punto di responsabilità.

In conclusione l’esito del giudizio di merito non può essere invalidato dalle prospettazioni alternative del ricorrente le quali si risolvono nel delineare una "mirata rilettura" di quegli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione, nonchè nella autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchè illustrati come maggiormente plausibili, oppure perchè assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta si è in concreto esplicata.

Il motivo quindi, nella palese verificata coerenza logico-giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata, va dichiarato inammissibile.

Con un secondo motivo si lamenta la sussistenza dell’aggravante speciale D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2, considerato il principio attivo pari al 4,56%.

La doglianza è palesemente infondata. In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, non possono di regola definirsi "ingenti" i quantitativi di droghe "pesanti" (ad es., eroina e cocaina) o "leggere" (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi.

Nella specie quindi, la disponibilità, per l’immissione nel mercato, di stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di kg.

145,30 e per un numero totale di dosi commerciali pari a 247.345 circa, integra, al di là di ogni ragionevole dubbio ed in relazione ad un convergente doppio apprezzamento -quantitativo e qualitativo- l’azione esecutiva prevista e punita dagli artt. 73 e 80 d.p.r.

309/90 (Cass. pen. sez. 6, u.p. 15 novembre 42027/2010 Rv. 248740.

Conformi: N. 20119 del 2010 Rv. 247374, N. 20120 del 2010 Rv.

247375).

Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della loro prevalenza sull’aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80.

Il motivo è inammissibile in quanto non considera nè argomenta sulle precise contrarie considerazioni dei giudici di merito e comunque esige dalla Corte di legittimità una diversa valutazione delle emergenze processuali.

Il ricorso di Z. e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

Con un primo motivo di impugnazione il difensore dello Z. deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della ricorrenza di indizi idonei a supportare una pronuncia di colpevolezza, tale non potendosi considerare la precipitosa fuga alla vista degli agenti e il rinvenimento della droga, occultata nella vegetazione, nelle "immediate adiacenze" del luogo di nascondimento degli imputati. In particolare si segnala che il modus operandi dei corrieri albanesi è ben diverso da quello accertato in capo agli imputati posto che notoriamente i primi non portano con sè indumenti e validi documenti di identità.

Con un secondo motivo si lamenta la sussistenza dell’aggravante speciale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, attesi gli errori e le incompletezze di campionatura, di cui peraltro non è precisata l’esatta rilevanza ed il profilo causale idoneo ad escludere comunque l’ingente quantità dello stupefacente.

Sia il primo che il secondo motivo dello Z. ricalcano pedissequamente le critiche formulate dal correo e ne seguono pertanto l’esito di inammissibilità essendo dette doglianze finalizzate ad ottenere una non consentita rivalutazione delle prove in sede di giudizio di legittimità.

Va quindi per essi ribadita la conclusione di inammissibilità negli stessi termini dianzi argomentati per il secondo motivo del coimputato.

Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili ed i ricorrente condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

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T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 11-01-2012, n. 15 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione sopra specificata, avverso cui articola censure di violazione della L. n. 47 del 1985 e di eccesso di potere per erroneo presupposto e difetto di motivazione.

In data 29 maggio 1992 veniva depositata copia dell’istanza di sanatoria .

Con ordinanza cautelare n.56\93 è stata accolta l’istanza cautelare presentata dal ricorrente fino alla pronuncia sulla domanda di sanatoria.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia improcedibile, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso, da ultimo, nella seguente massima: "La presentazione dell’istanza di sanatoria – sia essa di accertamento di conformità, sia essa di condono – produce l’effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell’ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, il riesame dell’abusività dell’opera provocato dalla predetta istanza di sanatoria comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (esplicito o implicito, di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa. Infatti, nell’ipotesi di rigetto dell’istanza, l’Amministrazione dovrà adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, con l’assegnazione di un nuovo termine per adempiere. Del pari, in caso di positiva delibazione dell’istanza non si avrebbe più interesse alla definizione del giudizio, essendo stato sanato il lamentato abuso, con effetto estintivo anche delle sanzioni acquisitive, eventualmente già adottate" (T. A. R. Campania Napoli, sez. III, 11 settembre 2009, n. 4918).La pronuncia preliminare in rito inibisce l’esame del merito della controversia.

Sussistono validi motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo dichiara improcedibile.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente, Estensore

Ferdinando Minichini, Consigliere

Francesco Gaudieri, Consigliere

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