Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-01-2011, n. 70 Carriera, inquadramento e promozioni Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre in appello il soggetto indicato in epigrafe, il quale impugna la sentenza, anch’essa indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha rigettato, in parte, e in parte dichiarato inammissibile un ricorso ivi presentato dal medesimo relativo ad una richiesta di inquadramento nella terza qualifica funzionale.

Questi i motivi dell’appello:

1) Erronea assunzione dei fatti e della domanda, nonché motivazione illogica; in quanto il ricorrente non aveva chiesto l’inquadramento nella qualifica superiore per lo svolgimento di mansioni di fatto, ma perché la qualifica di inserviente non era prevista nel contratto collettivo di lavoro, che peraltro dal 1990 non prevedeva più il primo e il secondo livello (in cui era inquadrato il ricorrente);

2) Malgoverno delle risultanze processuali e difetto di motivazione; poiché la prova dello svolgimento delle mansioni di bidello non poteva essere in concreto fornita, mentre ugualmente risulta sfornita di prova l’affermazione del Tribunale dell’aver svolto l’appellante le mansioni di inserviente;

3) Inesistenza del primo e del secondo livello, violazione e falsa applicazione di norme

contrattuali; essendo necessario procedere all’inquadramento del ricorrente nella prima qualifica prevista dal contratto collettivo (il terzo livello), a partite dal 1990;

4) Diritto alle differenze retributive; conseguente all’inquadramento.

Non costituito in giudizio il Comune di Manfredonia, la causa passa in decisione alla pubblica udienza del 19 novembre 2010.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Infatti, non può non rilevarsi che il soggetto appellante è stato inquadrato nei ruoli del Comune di Manfredonia (nell’allora vigente 2° livello funzionale) nell’anno 1988, mentre ha proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale amministrativo regionale della Puglia soltanto nel 2000r cui, quale che sia il "petitum" avanzato dal medesimo, il ricorso risulta irrimediabilmente tardivo, sia che con esso si intendeva impugnare l’errato inquadramento originario, sia che invece voleva farsi rilevare l’omissione dell’Amministrazione comunale del nuovo mancato inquadramento nella terza qualifica funzionale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 1990, relativamente al quale sarebbe stato necessario attivare una procedura che constatasse l’inerzia della pubblica amministrazione.

In presenza di tale tardiva impugnazione, vengono meno tutte le questioni sollevate, ivi compresa quella del non aver fornito alcuna indicazione delle mansioni svolte (formalmente di inserviente, dichiaratamente di bidello), per cui l’appello va, conseguentemente respinto.

Nulla per le spese per non essersi costituita in giudizio l’Amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), finitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 25-01-2011, n. 731 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’Unità Dublino ha disposto il suo trasferimento in Germania per la disamina della sua domanda di protezione.

Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 3429/08, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ritenendo applicabile al caso di specie la previsione recata dall’art. 16 comma 3 del Reg. CE n. 343/03, con conseguente competenza dello Stato italiano ad esaminare la nuova domanda di protezione presentata dal ricorrente (II° motivo di ricorso).

All’udienza pubblica del 21 dicembre 2010, il difensore del ricorrente ha dichiarato che nelle more del giudizio è venuto meno l’interesse al ricorso, in quanto lo Stato italiano – in sede di riesame – ha riconosciuto la propria competenza, ed ha esaminato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente accogliendola.

Ha chiesto, quindi, la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Il Tribunale, preso atto di quanto sopra, dichiara il ricorso improcedibile.

Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-03-2011, n. 7131 Malattia, assicurazione e assistenza

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Svolgimento del processo

La Metro Italia Cash and Carry spa, incorporante la Metro Self Service all’Ingrosso Emilia spa, impugnava davanti alla Corte d’appello di Bologna la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda di accertamento di non essere obbligata al pagamento all’Inps dei contributi di malattia. La Corte adita dichiarava inammissibile l’appello per sopravvenuto venir meno dell’interesse da parte della società, a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 1 convertito nella L. n. 133 del 2008.

Avverso detta sentenza la società ricorre con due motivi, illustrati da memoria. L’Inps ha depositato procura.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si denunzia violazione di norme di diritto e cioè dello ius superveniens di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 1, convertito in L. n. 133 del 2008, perchè la sentenza impugnata ne avrebbe disatteso l’applicazione non avendo dichiarato l’infondatezza della pretesa dell’Inps al pagamento dei contributi di malattia di cui alla L. n. 138 del 1943, art. 6, comma 2; ed infatti, con il contratto aziendale del 1993 la società aveva assunto a proprio carico la erogazione ai dipendenti dell’indennità di malattia pari alla retribuzione netta di fatto, per cui essa società aveva cessato di versare all’Inps la contribuzione relativa alla indennità economica di malattia, in quanto detta prestazione non gravava più sull’Istituto.

Con il secondo mezzo si deduce la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., perchè era stata richiesta l’emanazione di una sentenza di accertamento e l’entrata in vigore dello ius superveniens, ossia di una norma di interpretazione autentica, non farebbe venire meno l’interesse, di talchè i giudici di merito avrebbero dovuto riformare la sentenza di rigetto emessa in primo grado dichiarando l’infondatezza della pretesa dell’Istituto ai contributi di malattia.

Il ricorso merita accoglimento.

Preliminarmente si osserva che è rimasto incontestato, in tutto il corso del giudizio, di merito che la società attuale ricorrente erogasse ai dipendenti l’indennità economica di malattia, la erogasse cioè a sue spese in forza dell’accordo aziendale stipulato, così sottraendosi al meccanismo prefigurato dal D.L. n. 663 del 1979, art. 1, convertito nella L. n. 33 del 1980, art. 1, per cui l’indennità economica di malattia è materialmente erogata dal datore, il quale poi detrae le relative somme dai contributi mensilmente dovuti all’Istituto, il quale viene così di fatto ad essere onerato della relativa spesa.

Essendosi così accertato nei gradi di merito, risulta applicabile alla fattispecie la disposizione di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 1, conv. in L. n. 133 del 2008. Questa esclude l’obbligo di versamento dei contributi di malattia da parte del datore, che abbia corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dall’erogazione della predetta indennità. La disposizione – anche a prescindere dalla sua esatta qualificazione, quale norma di interpretazione autentica, di per sè intrinsecamente retroattiva, ovvero quale norma innovativa dotata di efficacia retroattiva – elimina sicuramente ex post l’obbligo datoriale alla contribuzione (cfr. Cass. 27162 del 14/11/2008 e n. 25047 del 13/10/2008) anche per i periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

Essendo tale il tenore della nuova disposizione, il ricorso della società è fondato, perchè i contributi per l’indennità economica di malattia non sono più dovuti qualora il datore sia obbligato al relativo pagamento in forza di contratto aziendale, e quindi doveva essere emessa la richiesta declaratoria in tal senso, avendo la ricorrente interesse alla statuizione di non essere obbligata al pagamento dei contributi di malattia.

Nè rileva la seconda parte della norma, la quale prevede che "restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1 gennaio 2009". Le contribuzioni già versate restano invero irripetibili per effetto di questa disposizione, ma su di esse non vi è causa, riservandosi la società di agire con separato giudizio per la restituzione di quanto già pagato.

Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito dichiarando non dovuta la contribuzione di malattia a partire dalla data di efficacia del contratto aziendale con cui la società assumeva a proprio carico l’onere dell’indennità economica di malattia.

Il sopravvenire della disposizione di interpretazione autentica consiglia la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la società ricorrente non tenuta al pagamento all’Inps dei contributi di malattia con decorrenza da contratto aziendale di assunzione da parte della società dell’onere di pagamento della indennità economica di malattia. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-04-2011, n. 9376 Coniugi

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Svolgimento del processo

1 – Il Sig. La.Lu. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 2 novembre 2000 dal Tribunale di Napoli, ad istanza dell’ex coniuge sig.ra L. G., in relazione alla metà delle spese dalla stessa sostenute per il trattamento ortodontico del figlio P., a lei affidato giusta sentenza di divorzio resa inter partes nell’anno 1994.

Veniva dedotto che le spese di maggior interesse dovevano essere concordate fra le parti, precisandosi – all’udienza di prima comparizione – che, in virtù di un accordo intervenuto fra i genitori in data 9 marzo 1992, richiamato nella sentenza che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche le spese straordinarie avrebbero dovuto essere preventivamente concordate.

1.1. Il Tribunale adito respingeva l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.

1.2 – La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado e in accoglimento dell’appello proposto dal sig. La., revocava il decreto ingiuntivo, rigettando la domanda proposta dalla ricorrente.

Veniva, in particolare, rilevato che – dovendosi ogni decisione interpretare sulla base del contenuto del dispositivo e della motivazione – dal complessivo esame della sentenza che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti emergeva un esplicito richiamo agli accordi fra le stesse intervenuti – per altro espressamente richiamati nelle rispettive conclusioni – , ragion per cui doveva ritenersi operante la disposizione secondo cui le spese straordinarie, come quella relativa alle cure ortodontiche de quibus, dovessero essere preventivamente concordate fra le parti. Non poteva dubitarsi, del resto, che il riferimento contenuto nella sentenza di divorzio a quanto concordato fra le parti fosse inerente agli accordi intervenuti il 9 marzo 1992, anche perchè, a prescindere dal loro esplicito richiamo nelle richieste conclusive, non risultavano stipulate altre convenzioni. In difetto di tale concertazione la domanda di rimborso non poteva essere accolta.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la signora L., deducendo due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il sig. La..
Motivi della decisione

2. – Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Deve premettersi che la ricorrente ha anche formulato i quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., ancorchè la decisione impugnata sia stata depositata in epoca anteriore all’entrata in vigore della testè richiamata (ed ormai abrogata) norma.

Si deduce, con un primo profilo, che il principio secondo cui il dispositivo di una sentenza va interpretato anche alla stregua della sua motivazione sarebbe stato erroneamente applicato dalla corte territoriale, sia perchè la parte motiva della decisione che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti non conteneva che un generico riferimento agli accordi delle parti, sia perchè in detta sentenza non vi era alcun contrasto tra dispositivo e motivazione, ma, semmai, fra le conclusioni delle parti e il dispositivo.

2.1 – Il motivo è infondato.

Rimane sullo sfondo la questione, evidentemente ormai non più controversa, circa la necessità del consenso preventivo dell’altro genitore anche in relazione alle spese straordinarie. La decisione impugnata ha correttamente applicato, al riguardo, il principio affermato da questa Corte, secondo cui, con riferimento al quadro normativo applicabile, ratione temporis, alla presente vicenda, pur non essendovi coincidenza fra le decisioni di maggiore interesse per i figli e le spese straordinarie, ragion per cui non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l’altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli, tuttavia, tale principio non è inderogabile, essendo sempre possibile che il giudice, ai sensi dell’art. 155 c.c., commi 2 e 3, determini, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge (Cass., 21 gennaio 2009, n. 2182; Cass. 5 maggio 1999, n. 4459).

2.2 – Dovendo, quindi, verificare se con la decisione che, pronunciando sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva dettato i provvedimenti inerenti all’affidamento e al mantenimento del figlio, fosse stata o meno disposta la previa concertazione anche in relazione alle spese straordinarie, la corte territoriale ha interpretato in maniera adeguata la sentenza che aveva regolato tali rapporti, fornendo al riguardo congrua motivazione.

E’ stato infatti rilevato che già con la decisione che aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Napoli aveva disposto che "le spese mediche di carattere straordinario dovevano essere preventivamente concordate tra le parti, ponendole a carico del La. in ragione del 50 per cento". Successivamente, nel corso del giudizio relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti avevano raggiunto degli accordi, ribadendo, fra l’altro, il contenuto di detta statuizione, formalizzati in una scrittura privata del 9 marzo 1992, espressamente richiamata nelle conclusioni di entrambe le parti, così come trascritte nell’epigrafe della decisione n. 1874 depositata il 14 febbraio 1994.

Sulla base di tali dati sì è ritenuto che, pur nell’assenza di specifiche statuizioni contenute nel dispositivo, il riferimento nella parte motiva di detta sentenza, in merito ai provvedimenti accessori, a "quanto concordato dalle parti", non poteva non intendersi effettuato, non essendosi nè dedotta, nè dimostrata l’esistenza di ulteriori accordi, se non a quelli richiamati nelle concordi conclusioni delle parti.

Risulta, pertanto, correttamente applicato il principio secondo cui nell’ordinario giudizio di cognizione, l’esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenere prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento che va, quindi, interpretato in base all’unica statuizione che, in realtà, esso contiene (Cass., 11 luglio 2007, n. 15585; Cass., 11 gennaio 2005, n. 360; Cass., 26 gennaio 2004, n. 1323; Cass., 18 luglio 2002, n. 10409).

2.3 – Gli ulteriori profili di censura attengono a una serie di ragioni in base alle quali dovrebbe dedursi che la sentenza n. 1487 del 1994 non avrebbe inteso recepire interamente gli accordi raggiunti dalle parti con la scrittura del 9 marzo 1992. Tali prospettazioni risultano complessivamente connotate di un difetto di autosufficienza, essendo del tutto pacifico che, pur essendo consentito a questa Corte di legittimità l’interpretazione del giudicato esterno con cognizione piena, il ricorso con il quale si sostiene che non sia corretta la valutazione, da parte del giudice del merito, di una determinata decisione, deve riportare il testo completo del giudicato che si assume sia stato erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo (Cass., 30 aprile 2010, N. 10537; Cass., 13 marzo 2009, n. 6184; Cass., 13 dicembre 2006, n. 26627).

In ogni caso non appare condivisibile la tesi secondo cui il giudice della cessazione degli effetti civili del matrimonio non avrebbe recepito per intero gli accordi delle parti, sol perchè, analogamente a quanto constatato in tema di spese straordinarie, non avrebbe riprodotto nel dispositivo la clausola inerente alla comunicazione preventiva del periodo di vacanza. Anche in tal caso, invero, deve ritenersi operante il richiamo a "quanto concordato dalle parti" contenuto in motivazione.

L’argomento dedotto sub b), ed inteso a dimostrare l’assenza di un riferimento, nella sentenza citata, alla clausola per cui è processo, consiste in una mera ripetizione dell’assunto secondo cui il richiamo non sarebbe esplicito e sarebbe contraddetto dal mancato inserimento nel dispositivo: valgano, in proposito, le considerazioni circa la validità dell’operazione ermeneutica compiuta dalla corte territoriale, proprio sulla base della necessità di individuare la portata della statuizione, anche ricorrendo al contenuto della parte motiva della decisione .

Con l’ultimo profilo di censura si sostiene, poi, che l’interpretazione della più volte menzionata sentenza sarebbe errata perchè, in materia di affidamento e di mantenimento di minori, il giudice deve valutare la conformità degli accordi delle parti all’interesse dei figli, condizione non soddisfatta mediante un mero rinvio alle intese delle parti.

In proposito è dato di ritenere che, nel richiamare e fare propri (per le ragioni sopra indicate) gli accordi conclusi dai genitori, il tribunale abbia implicitamente valutato l’insussistenza di elementi di contrasto (per altro neppure adombrati nel ricorso) con l’interesse della prole.

In effetti, il tema della preventiva concertazione, anche per quanto attiene alla materia delle spese straordinarie, appare ispirato a quella regola dell’accordo che caratterizza, come imprescindibile momento dialettico, l’individuazione da parte di entrambi i genitori, anche dopo il verificarsi della crisi coniugale, delle decisioni maggiormente corrispondenti alle esigenze del minore, nell’ambito di una funzionalizzazione, rispetto a queste ultime, dell’esercizio della potestà. 2.4 – Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la Corte di appello "speso una sola parola" circa la deduzione testimoniale dedotta, in via subordinata, in merito all’autorizzazione data dall’ing. La. alle prestazioni sanitarie per cui è causa".

Il motivo è infondato.

Deve in primo luogo richiamarsi il principio secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cfr, ex multis, Cass., 30 luglio 2010, n. 17915).

Nel caso di specie, oltre a mancare la trascrizione integrale dei capitoli di prova, difettano specifiche indicazioni circa le modalità della loro proposizione, attesa la genericità dei riferimenti alla comparsa di risposta in appello, a un non meglio specificato "rinvio alle rispettive richieste" effettuato in sede di precisazione delle conclusioni e, addirittura, alla comparsa conclusionale. Dal tenore dello stesso ricorso emerge, per altro, che la prova in questione sarebbe stata proposta per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c.. Pertanto il denunciato vizio motivazionale non sussiste, dovendo trovare applicazione il consolidato principio secondo cui, in tema di ammissibilità di prove nuove in appello, il collegio è tenuto a motivare esclusivamente l’indispensabilità che ne giustifica l’ammissione, in deroga alla regola generale che invece ne prevede il divieto, ma non anche la mancata ammissione delle prove ritenute non indispensabili, che si conforma alla predetta regola generale (Cass., 21 luglio 2009, n. 16971; Cass., 25 giugno 2010, n. 15346).

3. – Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

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