Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-01-2011, n. 313

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

Il sig. F.O., dipendente del Comune di San Giovanni in Fiore, ha proposto ricorso dinanzi al Tar Calabria per il riconoscimento di emolumenti a titolo di premio di incentivazione di produttività per lo svolgimento di programmi e progetti obiettivo, in relazione alla prestazione lavorativa svolta nel periodo 1986/2000 nell’ambito del Progetto gestione di operai assunti dal Comune a carico del "Fondo sollievo disoccupazione".

Il Tar, rilevato che il ricorso è stato notificato il 12 dicembre 2001, ben oltre il termine di decadenza stabilito dall’art. 45, comma 17, d. lgs. 31.3.1998, n. 80, confermato dall’art. 69, c. 7, d. lgs. n. 165 del 2001, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, relativamente alla pretesa per il periodo afferente il rapporto tra il 1986 ed il 30 giugno 1998, per decadenza dall’azione e per il periodo successivo, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

Appella la parte ricorrente sostenendo che, essendo la pretesa patrimoniale soggetta al termine di prescrizione quinquennale – nella specie interrotto attraverso atti idonei – questo dovrebbe prevalere sulla decadenza sancita dal d. lgs. n. 80.

Nel merito, ripropone i motivi a conferma della fondatezza della pretesa.

All’udienza del 19 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

In ordine alla natura del termine stabilito dall’art 45, comma 17, d. lgs. 31.3.1998, n. 80 e confermato dall’art. 69, comma 7, D.Lgs n. 165/2001, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass. SS.UU. n.616/2007; n.9101/2005; C.d.S., Sez. VI, n. 1389/2008; n.51/2009) secondo cui la disposizione va interpretata come intesa ad introdurre un termine di decadenza sostanziale (15 settembre 2000) per la proponibilità della domanda giudiziale.

Tale previsione, peraltro, è stata giudicata conforme alla Costituzione, in particolare sotto il profilo della supposta violazione degli articoli 3, 24 e 113 Cost., risultando ragionevole la previsione di un termine di decadenza di oltre ventisei mesi, certamente non tale da rendere "oltremodo difficoltosa" la tutela giurisdizionale (Corte Cost. n. 213/2005, n. 382/2005, n. 197/2006).

Quanto al rapporto tra prescrizione e decadenza, vale la regola per cui non si estende alla decadenza l’effetto interruttivo della prescrizione, secondo quanto stabilito dall’art. 2964 cod. civ, data la non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell’inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o individuale alla certezza di una determinata situazione giuridica (Cass. civ. Sez. II, 18012007, n. 1090).

Non vi è quindi alternatività tra i due termini, ovvero prevalenza di quello di prescrizione rispetto a quello di decadenza, come vorrebbe parte appellante, ma interdipendenza, nel senso che entrambi operano sul piano della possibilità di far valere il diritto.

Pertanto, gli atti interruttivi della prescrizione effettuati da parte del dipendente non spiegano alcuna efficacia impeditiva della decadenza sancita dall’art. 69, c. 7, d. lgs. n. 165 del 2001 che correttamente è stata pronunciata dal Tar per le pretese inerenti il rapporto di lavoro fino al 30 giugno 1998, data la presentazione del ricorso in data posteriore al 15 settembre 2000.

Il rigetto dell’appello in ordine ad una questione di rito esime il Collegio dall’esame dei motivi di merito sulla fondatezza del diritto.

In mancanza di costituzione del Comune, non occorre provvedere sulle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Eugenio Mele, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 217

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che è impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Mantova ha respinto la domanda di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente presente in Italia, presentata dal ricorrente nell’interesse di certo F.A. (doc. 3 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che, come valorizzato nella motivazione del provvedimento stesso, il cittadino straniero da legalizzare ha riportato una condanna, come da sentenza T. Modena 17 giugno 2003 per i reati di cui agli artt. 582 e 610 c.p. (cfr. doc. 1 ricorrente, cit.);

– che il secondo dei reati in questione, in ragione del massimo edittale di pena previsto, di quattro anni di reclusione, rientra nella previsione dell’art. 381 comma primo c.p.p., e, di conseguenza, costituisce reato ostativo ai sensi del comma 13, lett. c) dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che esclude, appunto, dalla regolarizzazione gli stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.";

– che nell’unico motivo di ricorso dedotto la ricorrente sostiene invece l’irrilevanza della sentenza citata, in quanto l’interessato avrebbe già presentato domanda di estinzione del reato (doc. 3 ricorrente, copia di essa);

– che il motivo è infondato, in quanto la norma di legge valorizza, in modo non equivoco, come causa ostativa alla legalizzazione le condanne del tipo in parola, e non consente di tener conto del dato, allo stato futuro ed eventuale, di una loro possibile estinzione;

– che quindi il ricorso va respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione intimata le spese di lite, spese che liquida in Euro 500 complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

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CASSAZIONE CIVILE – SEZ. III, 14 GENNAIO 2009 N.590

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Omissis

Cassazione – Sezione terza – ordinanza 14 gennaio 2009, n. 590
Presidente – Relatore Vittoria

Omissis

Ritenuto in diritto

1. – Ricorsi principali ed incidentali hanno dato luogo a distinti procedimenti che, per ciascuna coppia, debbono essere riuniti tra loro, perché le due impugnazioni sono state proposte contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
I procedimenti, riuniti due a due, possono essere ancora riuniti, perché le impugnazioni prospettano le stesse questioni di diritto.
2. – Il collegio esaminati gli scritti delle parti e la relazione, condivide di questa gli argomenti e la conclusione.
3. – I ricorsi principali sono accolti, quelli incidentali restano assorbiti.
Le sentenze sono cassate e le cause riunite sono rinviate al tribunale di L’Aquila, in diversa composizione, per l’ulteriore esame.
Al giudice di rinvio è rimesso di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie i principali e dichiara assorbiti gli incidentali, cassa e rinvia al tribunale di L’Aquila in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

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Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione I Sentenza n. 25114 del 2006 deposito del 20 agosto 2006

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Osserva

Con ordinanza 22 giu. 2005 il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l’istanza proposta da P.G. volta ad ottenere la detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. ed il rinvio dell’esecuzione della pena ex art. 147 co. 1 n. 2 c.p., rilevando che le patologie accusate dall’istante non risultano incompatibili con la detenzione come di evince dalla relazione del sanitario della c.c. di Catania del 28/12/2004.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del P. per violazione di legge e difetto di motivazione, lamentando che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto del contenuto effettivo della relazione sanitaria e di una perizia medico- legale in atti da cui emergerebbe invece l’incompatibilità delle condizioni di salute del P. con il regime carcerario.

Il ricorso è fondato.

Infatti il provvedimento impugnato non motiva congruamente in quanto ignora, anziché eventualmente superare sulla base di adeguate argomentazioni, le affermazioni contenute nella citata relazione sanitaria, ove si dice che il P., dato il suo peso corporeo (Kg. 210), le sue patologie e le sue complicazioni, rientra nella categoria dei soggetti ad alto rischio d’accidenti cerebro- cardiovascolari, e che pertanto sarebbe auspicabile che lo stesso potesse godere di strumenti alternativi di pena rispetto alla detenzione in questo istituto.

Ne il Tribunale ha preso in alcuna considerazione (quanto meno per contestarne adeguatamente le conclusioni) la precedente perizia medico- legale, pure in atti, che si era pronunciata per l’incompatibilità delle condizioni di salute del P. con il regime di vita carcerario.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza e rinvia per nuovo esame Al Tribunale di sorveglianza di Catania.

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