T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 4551 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Con decreto n. 3596 depositato il 9 marzo 2009, la Corte d’Appello di Roma – sezione equa riparazione, ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere:

– la somma di Euro 8.500,00 in favore di ciascuno dei quattro odierni ricorrenti, oltre interessi legali dal 9 marzo 2009 fino al soddisfo;

– la somma di Euro 1.500,00 quali spese del procedimento, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di questi ultimi, avv.ti Silvano Tozzi ed Alessandro Pagano.

A fronte della notificazione dell’anzidetto decreto in forma esecutiva in data 9 ottobre 2009, il Ministero intimato ometteva di provvedere all’adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario di cui sopra, assistito da forza di giudicato per effetto dell’omessa impugnazione.

Chiedono pertanto i ricorrenti che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’adito giudice amministrativo:

– ordini al Ministero della Giustizia di dare piena ed integrale attuazione al predetto decreto, mediante pagamento delle somme, in esso indicate, in favore dei ricorrenti medesimi;

– disponga, in caso di perdurante inadempimento, che a tanto provveda un commissario ad acta.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio dell’11 maggio 2011.
Motivi della decisione

Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali, ed in ragione di quanto esposto dall’intimata Amministrazione della Giustizia, il decreto indicato in narrativa non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame.

Dispone per l’effetto la Sezione che il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto n. 3596 del 9 marzo 2009, reso dalla Corte d’Appello di Roma – sezione equa riparazione; e, per l’effetto, provveda alla corresponsione dei seguenti importi:

– Euro 8.500,00 per ciascuno dei ricorrenti sigg.ri C.A., C.M., C.P., I.A., oltre interessi legali dal 9 marzo 2009 fino al soddisfo;

– Euro 1.500,00, quali spese del procedimento, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di questi ultimi, avv.ti Silvano Tozzi ed Alessandro Pagano.

Ove a tanto la suindicata Autorità ministeriale non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, i relativi adempimenti verranno posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, così dispone:

– ORDINA al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione al decreto n. 3596 del 9 marzo 2009, reso dalla Corte d’Appello di Roma – sezione equa riparazione, provvedendo alla corresponsione degli importi indicati in motivazione in favore dei soggetti pure ivi indicati;

– DISPONE che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia; al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);

– CONDANNA il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese della presente procedura, per complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00), in favore dei procuratori in giudizio degli odierni ricorrenti, avv.ti Silvano Tozzi ed Alessandro Pagano, a fronte della richiesta da questi ultimi formulata nell’atto introduttivo del giudizio, giusta quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 93 c.p.c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 20528

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Svolgimento del processo

Le associazioni Robin Hood e Dialoghi necessari e i loro rappresentanti P.G.P. e C.A. agivano con ricorso per accertamento tecnico preventivo per far verificare le condizioni climatiche e di rumorosità all’interno della metropolitana milanese. Il giudice dichiarava il difetto di procura delle associazioni, revocava i provvedimenti di ammissione al gratuito patrocinio e condannava i legali rapp.ti in proprio al pagamento delle spese. Tale decisione veniva impugnata dalle associazioni e dai rapp.ti e il Giudice del Tribunale di Milano dichiarava inammissibili le opposizioni delle associazioni per carenza di legittimazione ed interesse ad agire e dei sigg.ri G. e C. per carenza di legittimazione processuale.

Ricorrono per cassazione ex art. 111 Cost., G. e la Onlus Robin Hood affidandosi a 5 motivi di ricorso.

Si difende con controricorso ATM eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., per decorso del termine di cui all’art. 325 c.p.c. e per indeterminatezza dell’impugnazione, oltre che l’infondatezza del ricorso stesso.

Non svolgono difese l’associazione Dialoghi necessari e la C..
Motivi della decisione

L’eccezione di inammissibilità per mancata formulazione dei quesiti di diritto è fondata e va accolta. Va rilevata altresì la mancata formulazione della sintesi identificativa del fatto controverso, su cui la motivazione sarebbe stata omessa o avrebbe avuto un contenuto illogico, ovvero indicativa delle ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione adottata.

Nè presenta alcuna specificità o fondamento l’impugnazione di cui al primo, secondo e quinto motivo per il riferimento nella rubrica all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.000, oltre 200,00 Euro per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-06-2011) 21-06-2011, n. 24977 misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con ordinanza del 9 marzo 2011 il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta da P.N.S. contro l’ordinanza che gli aveva imposto la misura cautelare della custodia in carcere per il reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

L’indagato ricorre contro la decisione, lamentando che il Tribunale non avrebbe esaminato l’eccezione di incompetenza per territorio nè avrebbe tenuto conto che il reato sarebbe stato già giudicato con sentenza irrevocabile della Corte d’appello di Milano del 3.6.2008 e che, comunque, non sussisterebbero le esigenze cautelari perchè, nell’ipotesi di condanna, dovrebbe essere riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato già giudicato. p.2. Il ricorso è inammissibile, perchè le censure sollevate sono manifestamente infondate.

Anzitutto non può rimproverarsi al giudice a quo di non avere esaminato la questione della competenza per territorio, dal momento che, nè dal verbale dell’udienza di riesame nè dalla memoria allora depositata dal difensore avv. Gaetano Marrara, risulta che la relativa eccezione sia stata proposta.

L’exceptio rei iudicatae è stata correttamente respinta, perchè il reato già giudicato fu commesso il 29.8.2007 e, quindi, in tempo non coincidente con quello di commissione dei reati oggi contestati (giugno 2007).

Infine l’eventualità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato già giudicato e quelli per cui è stata applicata la misura cautelare è all’evidenza ininfluente sulla valutazione della persistenza delle esigenze cautelari.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-07-2011, n. 1848 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per Lavoro subordinato fondato sulla inesistenza del datore di lavoro indicato nell’istanza di rinnovo.

Nell’unico motivo di ricorso veniva censurato l’eccesso di potere per difetto di istruttoria non essendo stato effettuato un controllo puntuale circa il versamento dei contributi di lavoro da parte del datore di lavoro indicato ed essendo stato poi il ricorrente assunto da altro datore di lavoro per cui stava regolarmente lavorando.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 16.12.2008 veniva accolto l’istanza sospensiva.

Nell’imminenza dell’udienza di merito la Questura di Milano comunicava che successivamente alla sospensione del provvedimento aveva rilasciato al ricorrente un nuovo permesso di soggiorno.

Ciò determina la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.