Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 21-07-2011, n. 29121 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.F. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Napoli datata 1/4.3.2011, di rigetto dell’istanza di riesame della pregresso ordinanza del gip dello stesso tribunale che disponeva nei di lui confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina pluriaggravata e per l’uso di una arma da fuoco, deducendo con l’unico motivo carenza di motivazione per avere sì i giudici del riesame esposto gli elementi indiziari a suo carico, ma di non averli sottoposti alla necessaria valutazione critica.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

La critica difensiva prescinde da qualsiasi indicazione fattuale e logica per supportare la denunciata omessa valutazione critica delle fonti probatorie tanto da potersi ritenere un vero e proprio pass- partout da adattare ad un numero indeterminato di provvedimenti giudiziali, unificati dalla tipologia di essere ordinanze di rigetto del riesame. Peraltro l’unico dato concreto ha riferimento solo ad un dato dì fatto – il dubbioso, in tesi, riconoscimento dell’imputato da parte della persona offesa – ed ha tralasciato i numerosi elementi di riscontro analizzati dal giudici di merito. I quali hanno verificato che l’imputato era in possesso nelle ore del fatto di reato di un motoveicolo di color nero, e che, per la rappresentazione che ne ha dato la persona offesa, proprio su un motoveicolo di colore scuro, alla cui guida vi era altro giovane con un cappellino, l’imputato si era allontanato dopo le resistenze opposte dall’aggredito. E subito dopo il fatto – ancora i giudici di merito hanno puntualizzato – il prevenuto aveva invitato il di lui fratello a recuperare il motorino abbandonato nella pubblica via ed aveva falsamente riferito al padre, che lo raggiungeva per telefono dopo essere stato contattato dalla polizia, di trovarsi fuori città, per poi negarlo e presentarsi agli uffici del commissariato di Napoli. Vi è quanto basta, ad avviso del collegio per ritenere inattaccabile sul piano della legittimità la motivazione di un provvedimento, tenuto conto peraltro della sua collocazione in una fase processuale che partecipa al valore della probabilità, e non già della certezza processuale.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.. 186/2000; n. 69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende. Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-05-2011) 02-08-2011, n. 30582 Attenuanti comuni provocazione

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Svolgimento del processo

V.V. è imputato del delitto di tentato omicidio per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di A.L., segnatamente, dopo che l’ A. si era recato presso la sua abitazione armato di una pistola cal. 7,65, aveva ingaggiato con costui un intenso conflitto a fuoco, utilizzando un fucile e una pistola cal. 357 magnum, nel corso del quale aveva esploso numerosi colpi di arma da fuoco per attingere la vittima in più punti e parti vitali, tanto che l’autovettura ed il tratto di strada ove l’ A. si trovava venivano colpiti più volte. In (OMISSIS).

A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza in data 23.6.2009, riteneva l’imputato responsabile del tentato omicidio contestatogli, oltre che delle contravvenzioni di omessa custodia di armi e di spari in luogo pubblico, e lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione.

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 28.6.2010, confermava la sentenza di primo grado, ricostruendo il fatto nel modo seguente.

La sera del 10.3.2009 la convivente del figlio di A.L. aveva dato uno schiaffo alla figlia quattordicenne di V. V.; questi si era recato a trovare l’ A. e si era lamentato dell’accaduto, ma il predetto aveva difeso il comportamento della convivente del figlio.

La mattina del successivo 12 marzo, V. e sua moglie, recatisi a Tropea, avevano casualmente incontrato il figlio di A.L. e la di lui convivente; nell’occasione la moglie di V. aveva dato due schiaffi alla convivente del figlio di A., dicendole che non si doveva più permettere di toccare sua figlia; A., avvertito dell’accaduto, si era immediatamente recato sul posto e, dopo avere intercettato l’auto in cui viaggiavano V. e la di lui moglie, aveva cercato di bloccarla; non essendovi riuscito, aveva inseguito l’auto dei due fin sotto la loro abitazione.

Era certo che vi era stato un conflitto a fuoco durante il quale V. aveva sparato, dal balcone della sua abitazione, prima con un fucile da caccia e poi con due revolver contro A., il quale si trovava sulla strada con la sua auto e aveva a sua volta sparato circa venti colpi con la sua pistola cal. 7,65.

Sulla base della posizione dei bossoli e dei danni subiti dall’auto dell’ A., si poteva ricostruire, senza però poter stabilire chi per primo avesse iniziato a sparare, che V. aveva esploso i colpi dal balcone della propria casa dapprima contro l’auto dell’ A., posta in strada quasi di fronte al suo balcone ma dal lato opposto della carreggiata, e che l’ A., nella propria condotta di sparo, si era progressivamente allontanato dalla provenienza dei colpi diretti contro di lui.

Divergenti erano rimaste le versioni del V. e dell’ A. sull’inizio del conflitto a fuoco. V. aveva dichiarato che, appena tornato a casa, si era accorto che A. l’aveva seguito e aveva iniziato a bussare e dare calci alla porta di ingresso dello stabile in cui abitava, urlando e intimandogli di uscire; si era affacciato al balcone e aveva notato A. fare il giro del palazzo in macchina e quindi fermarsi a circa quindici metri dall’ingresso del palazzo; A. aveva esploso alcuni colpi di pistola contro di lui; egli aveva allora preso il fucile, lo aveva caricato e dal balcone aveva risposto al fuoco esplodendo due colpi;

l ‘. aveva continuato a sparare ed egli era rientrato nell’abitazione, aveva caricato di nuovo il fucile, ed era poi uscito per sparare altri due colpi; poichè A. aveva continuato a sparare contro di lui, era rientrato a casa, aveva preso i due revolver che teneva in casa, li aveva caricati ed era poi uscito sul balcone rispondendo al fuoco; dopo alcuni minuti di sparatoria, l’ A. era salito in macchina e si era allontanato a forte velocità.

A. aveva dichiarato che, dopo aver cercato di fermare l’auto in cui viaggiava l’imputato con la moglie, li aveva seguiti con la sua auto e aveva visto entrare i coniugi nello stabile; aveva bussato alla porta d’ingresso dello stabile, invitando V. ad uscire, ma senza ricevere risposta; era risalito in macchina, aveva fatto il giro dello stabile in cui abitava V. e poi si era fermato di fronte all’abitazione del predetto; in quel frangente, aveva visto V. sul balcone imbracciare il fucile ed esplodere due colpi che avevano attinto la sua auto dal lato guida;

era andato a casa a prelevare la sua pistola e, ritornato davanti all’abitazione di V., aveva visto che questi aveva ripreso a sparare contro di lui; si era riparato dietro l’angolo di un’abitazione e aveva risposto al fuoco sparando a sua volta con la sua pistola. La Corte di appello riteneva che, quand’anche fosse credibile la versione dei fatti resa dal V., allo stesso non poteva essere riconosciuta la scriminante della legittima difesa, poichè si era trovato in una posizione che gli avrebbe consentito agevolmente di evitare lo scontro, restando nella sua abitazione, non essendovi alcuna necessità di uscire sul balcone e rispondere al fuoco.

La Corte distrettuale escludeva anche che potesse ricorrere la legittima difesa putativa, in quanto non si poteva ravvisare alcuna situazione di fatto che potesse avere indotto in errore l’imputato.

Riteneva che il fatto integrasse gli estremi del delitto di tentato omicidio, poichè sussisteva l’idoneità causale e l’animus necandi, quanto meno nella forma del dolo alternativo, negli atti compiuti dall’imputato, tenuto conto del tipo di armi usate, della direzione dei colpi, essendo stato colpito anche il parabrezza dell’auto dell’ A., e della reiterazione degli stessi. Non veniva riconosciuta l’attenuante della provocazione, mancando un requisito necessario per il riconoscimento di detta attenuante: l’adeguatezza della risposta al fatto ingiusto altrui. La reazione, secondo la Corte di appello, avrebbe potuto non esserci affatto e comunque si era espressa in termini non proporzionati all’offesa ricevuta.

Negava anche le attenuanti generiche, nonostante l’incensuratezza, tenuto conto delle modalità della reazione dell’imputato, che aveva esploso numerosi colpi di arma da fuoco senza alcun timore di coinvolgere altre persone e pur potendo tenere una condotta alternativa.

Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.

Con un primo motivo ha denunciato l’errore nell’applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza, la quale non aveva tenuto conto delle seguenti emergenze processuali.

La Corte di appello non aveva considerato che A., prendendo a pugni e calci la porta d’ingresso dello stabile e sparando colpi di arma da fuoco contro di essa, aveva posto in essere un evidente tentativo di fare irruzione nell’abitazione dell’imputato, il quale aveva sparato solo per salvare la propria vita e quella della propria moglie da un pericolo grave e imminente. Il timore che l’ A. facesse irruzione nella casa era fondato, poichè il portone di ingresso dello stabile aveva una struttura fragile (alluminio e vetro), come risultava dai rilievi fotografici. L’imputato era obbligato a rispondere al fuoco per impedire all’ A., che aveva diretto i suoi colpi contro l’imputato, di portare a termine la sua azione.

Con un secondo motivo, il ricorrente ha sostenuto che, comunque, doveva essere riconosciuta all’imputato la legittima difesa putativa, in quanto il comportamento aggressivo dell’ A. ben poteva ingenerare il giustificato timore di trovarsi in una condizione di pericolo per la propria vita e per quella della propria moglie.

Con un terzo motivo ha contestato che gli atti compiuti dall’imputato integrassero gli estremi del tentato omicidio. I colpi erano stati diretti contro il parabrezza dell’auto, quando l’ A. non era all’interno della stessa, perchè altrimenti lo stesso sarebbe stato quanto meno ferito. I colpi erano stati reiterati per impedire al predetto di irrompere nell’abitazione dell’imputato. Con un quarto motivo ha sostenuto la sussistenza della provocazione, essendo stato l’imputato aggredito mentre si trovava a casa sua, come del resto aveva riconosciuto anche il Procuratore Generale nelle sue conclusioni.

Era errata anche la motivazione con la quale erano state negate all’imputato le attenuanti generiche, perchè basata su una non corretta ricostruzione dei fatti di causa.

Motivi della decisione

Il ricorso appare fondato solo nella parte in cui si contesta il rifiuto dei giudici di merito al riconoscimento dell’attenuante della provocazione.

Dalla ricostruzione del fatto operata dalla Corte di appello risulta chiaro che l’imputato non ha inizialmente accettato la sfida dell’ A. che, dopo averlo seguito fin sotto l’abitazione, gli ha ingiunto di uscire di casa per regolare subito i conti, ma si è preparato a rispondere con le armi, nel caso in cui il predetto – come in effetti è avvenuto – fosse ritornato armato.

Il V. – come ha logicamente osservato la Corte di appello – aveva quindi accettato lo scontro, quando l’ A. è tornato armato di pistola, e si è preparato a sostenerlo con un notevole numero di armi: un fucile e due pistole.

Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso de quo non ricorra la legittima difesa, poichè l’imputato non aveva alcuna necessità di uscire sul balcone e ingaggiare con l’ A. uno scontro a fuoco, che aveva accettato per un malinteso senso dell’onore.

Il ricorrente sostiene che l’imputato avrebbe sparato perchè temeva che l’ A. – il quale stava prendendo a calci la porta di ingresso dello stabile e aveva esploso contro la stessa colpi di pistola – stesse per irrompere armato nella sua abitazione.

Ma questa è una versione dei fatti che non corrisponde alla ricostruzione effettuata dai giudici di merito, i quali invece non hanno ritenuto che la sparatoria sia avvenuta quando A. stava energicamente picchiando contro il portone dello stabile, ingiungendo all’imputato di scendere, ma solo quando lo stesso è tornato sul posto armato e ha piazzato la sua auto di fronte al balcone dell’imputato.

Alla stregua della ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata, ricostruzione che non presenta alcun profilo di illogicità, l’imputato non è incorso in alcun errore di fatto che l’abbia indotto a sparare per tutelare la sua incolumità: si è accorto che l’ A. aveva intenzioni aggressive nei suoi confronti, prima cercando di bloccare la sua auto e poi seguendolo fin sotto casa; aveva preferito restare chiuso in casa, nonostante l’ A. gli gridasse di scendere; vedendolo allontanarsi adirato, aveva supposto che con tutta probabilità sarebbe tornato armato, e quindi si era preparato a rispondere con un considerevole volume di fuoco, cosa che poi ha attuato appena l’ A. è tornato. Non è pertanto ravvisabile alcuna ipotesi di legittima difesa putativa.

La motivazione della sentenza impugnata è scevra da errori logico- giuridici anche nella parte in cui ha ritenuto che l’azione dell’imputato dovesse essere qualificata, sia oggettivamente che soggettivamente, un tentato omicidio, avendo desunto l’animus necandi dal tipo di armi usate, dalla direzione dei colpi e dalla reiterazione degli stessi.

Congruamente motivata appare anche la negazione delle attenuanti generiche, avendo la Corte distrettuale posto alla base della decisione di non riconoscere dette attenuanti aspetti qualificanti della personalità dell’imputato e della gravita del fatto.

La Corte di appello, invece, non ha tenuto conto degli stessi aspetti di fatto che aveva accertato nel negare l’attenuante della provocazione.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento dell’attenuante della provocazione non richiede che vi sia assoluta proporzione tra offesa e reazione, ma occorre che quest’ultima sia valutata secondo il parametro dell’adeguatezza, in quanto una palese sproporzione della reazione risulta causalmente slegata dallo stato d’ira insorto a cagione del fatto ingiusto altrui e sintomo di malvagità d’animo, odio o risentimento che sono caratteri o sentimenti diversi dallo stato d’ira (V. Sez. 1 sent. n. 6909 del 14.4.1992, Rv. 190550).

Nel caso di specie non vi è dubbio che l’imputato sia stato gravemente offeso dall’ A. con il tentativo di bloccare la sua auto; con l’inseguimento fin sotto casa; con l’ingiunzione a scendere in strada per regolare i conti; con il piazzarsi, armato, di fronte al balcone della sua abitazione.

Non è revocabile in dubbio che le suddette azioni, oltre ad essere del tutto ingiuste, abbiano determinato anche un forte stato d’ira nell’imputato.

La sentenza impugnata ha negato la sussistenza dell’attenuante della provocazione, ritenendo che l’imputato avrebbe potuto anche non reagire e che comunque la sua reazione sarebbe stata non proporzionata all’offesa ricevuta.

La motivazione è del tutto incongrua e il giudice di rinvio, nell’accertare se la reazione dell’imputato rispetta il parametro dell’adeguatezza, dovrà tenere conto di tutti gli aspetti del fatto come accertato dalla stessa Corte di appello, e in particolare di quelli sopra indicati. La sentenza, pertanto, deve essere annullata sul punto della provocazione, per il quale deve esservi un nuovo giudizio, che ovviamente potrà riverberare i suoi effetti sul trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla provocazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 03-10-2011, n. 7680 Sanità e igiene

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Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe, le società istanti impugnavano le note del 24.6.2008, con cui la Regione, in riferimento agli atti di diffida e messa in mora notificati in data 19.3.2008 relativamente al diritto all’aggiornamento delle rette giornaliere di degenza, esponeva di dover "preliminarmente procedere ad una approfondita verifica delle tariffe delle prestazioni sanitarie comprese nel livello dell’assistenza territoriale al fine di valutarne la congruità rispetto ai costi di produzione delle tipologie assistenziali e determinare le eventuali variazioni positive o negative rispetto ai risultati della verifica", nonché a seguito della determina n. 1035 del 2008 in attuazione del piano di rientro ex D.G.R. n. 149/2007 di dover procedere all’individuazione di nuovi requisiti di qualità propedeutici all’accreditamento istituzionale delle RSA, sì da poter arrivare alla revisione del complesso delle tariffe. Impugnavano, altresì, il decreto commissariale con cui non era ratificato l’accordo siglato con l’AIOP il 4.8.2008 avente ad oggetto la remunerazione ai soggetti erogatori delle prestazioni di cui alle deliberazioni della G.R. n. 206 e n. 173 del 2008.

Le ricorrenti deducevano i seguenti motivi:

1 – violazione e falsa applicazione dell’art. 8 sexies, comma 5, d.lgs. n. 502 del 1992 e ss. modificazioni ed integrazioni, nonché dell’art. 1, comma 170, l. n. 311 del 30.12.2004, dell’art. 11, l. reg. n. 41 del 1993 e dell’art. 25 R.R. n. 1 del 1994, violazione del disciplinare del rapporto concessorio ed eccesso di potere per illogicità, ingiustizia, contraddittorietà, sviamento e violazione dell’art. 1337 c.c., poiché l’inerzia dell’amministrazione contrasta con i principi di correttezza e buona fede;

2 – violazione e errata applicazione degli artt. 1 comma 164, l. n. 311 del 2004, della delibera del Consiglio dei Ministri, 11.7.2008 di nomina del commissario ad acta, nonché dell’art. 4 dell’Accordo StatoRegioni del 23.3.2005. contraddittorietà. Travisamento dei presupposti e sviamento, risultando proprio dal piano di rientro la funzione delle R.S.A. volta a riequilibrare l’offerta di assistenza residenziale rispetto al riduttivo riassetto della rete ospedaliera, comportante diminuzione di posti letto accreditati.

Conseguentemente le deducenti chiedevano l’annullamento delle note impugnate, con riconoscimento del diritto all’aggiornamento della retta di degenza dal 1999 ed in subordine dal 2002 e condanna della Regione in misura non inferiore al 10% con le maggiorazioni di interessi ex artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231 del 2002.

Si costituiva la Regione intimata, chiedendo la reiezione del gravame ed in via preliminare rilevando le problematiche di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso.

La controversia era trattenuta in decisione all’udienza di discussione della causa.

Motivi della decisione

1 – Osserva il Collegio che, a fronte della domanda di annullamento delle note impugnate e del decreto commissariale n. 7 sopra menzionato, il petitum sostanziale azionato è rivolto ad ottenere il riconoscimento del diritto all’aggiornamento della retta di degenza dal 1999 o in subordine dal 2002, nonché la conseguente condanna della Regione. Orbene, superando la questione della sussistenza della giurisdizione di questo giudice, poiché il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1146 del 2010, ha affermato che la posizione delle case di cura convenzionate tesa ad ottenere l’aggiornamento delle tariffe è qualificabile come di interesse legittimo al corretto svolgimento del relativo procedimento, va rilevato che con la sentenza n. 8242 del 2010, il Consiglio di Stato, all’esito del giudizio per revocazione delle proprie decisioni nn. 1676 e 1677 del 2010, (con le quali erano stati respinti gli appelli avverso le sentenze n. 256 e 257 del 2009 emesse dal TAR Lazio, Sez. III quater), ha altresì confermato l’interpretazione del giudice di primo grado in forza della quale deve escludersi ogni possibilità di rivedere – a maggior ragione retroattivamente – le tariffe in questione a causa della natura degli atti esaminati da qualificare come provvedimenti generali di programmazione finanziaria, con l’ulteriore conseguenza che ad essi debbono seguire necessariamente atti applicativi.

2 – Svolte siffatte premesse va rilevato che dalla difesa regionale si evincono una serie di atti amministrativi per l’appunto applicativi che sono intervenuti nel tempo in ordine alle R.S.A. e finalizzati alla riorganizzazione del settore. In particolare, da ultimo il decreto n. 48 del 2010 disponeva la riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza in R.S.A. attraverso la ridefinizione degli elementi di riferimento per l’articolazione dell’offerta nei diversi livelli di prestazione e l’adozione del piano complessivo per la riorganizzazione dell’offerta di R.S.A.. Successivamente sono intervenuti il decreto n. 80 ed il decreto commissariale n. 103 recante la riorganizzazione e riqualificazione dell’offerta assistenziale sulla base dei decreti n. 17 del 2008 e n. 48 del 2010. In particolare il decreto n. 17 menzionato identificava nuovi livelli prestazionali che le R.S.A. del Lazio avrebbero dovuto garantire. Con tali provvedimenti si è operata, dunque, una ridefinizione dei livelli prestazionali, da concludersi entro dicembre 2011.

A prescindere, dunque, dai profili di improcedibilità in ragione del mutato assetto della situazione come venutasi a delineare nel tempo, deve essere dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse con riguardo alla domanda di annullamento del silenzio rifiuto poiché, come peraltro già affermato nella sentenza richiamata n. 8242/2010 del giudice di appello è sicuramente venuto meno il silenzio della Regione, sin dalla stipula dell’accordo con l’AIOP, anche se successivamente non ratificato dal decreto commissariale n. 7 del 2008, altresì impugnato.

3 – Con riguardo a tale ultimo atto, le censure dedotte non possono essere condivise. Infatti, come indicato nella premessa del decreto n. 7 in questione, l’accordo raggiunto con l’Associazione Italiana Ospedalità Privata del Lazio è stato valutato negativamente, in sede di riunione con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, in ragione dei profili di incoerenza con il piano di rientro.

Sicchè la decisione del Commissario governativo è stata determinata dall’invito formale a non ratificare il predetto accordo "in quanto introduttivo di criticità finanziarie tali da compromettere in maniera significativa l’equilibrio e il risanamento perseguiti dallo stesso piano di rientro".

Il decreto impugnato risulta pertanto adottato dal Commissario ad acta nel doveroso esercizio del potere conferitogli dall’Esecutivo per il riassetto del sistema sanitario regionale in relazione al noto stato di dissesto finanziario ed organizzativo in cui lo stesso versa.

Ne consegue che il ricorso – per quanto concerne le censure avverso il decreto impugnato – deve essere respinto.

In considerazione della complessità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte lo respinge come precisato in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 26-10-2011, n. 8252 Ordinamento giudiziario

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Svolgimento del processo

Preliminarmente esposto il quadro normativo di riferimento, gli odierni ricorrenti – magistrati ordinari – sottolineano che con l’entrata in vigore della legge 30 luglio 2007 n. 111 l’accesso in magistratura è stato diversamente regolamentato, rispetto al previgente assetto, mediante previsione di un concorso di "secondo grado", che presuppone il possesso di specifiche e pregresse esperienze professionali.

Nel soggiungere come la stessa legge 111/2007 abbia espressamente sancito la perdurante operatività delle previsioni già dettate, in materia di progressione stipendiale, dalla legge 6 agosto 1984 n. 425, evidenzia parte ricorrente che i magistrati nominati successivamente all’introduzione della modificazioni in materia di accesso alla magistratura sono destinatari di un cd. "premio di ingresso", consistente nel riconoscimento di un’anzianità convenzionale di cinque anni, valutabile nella misura del tre per cento per ciascun anno.

Assume quindi parte ricorrente che la nuova disciplina riveli profili di illegittimità – con riferimento ai magistrati che abbiano sostenuto il concorso per aggiunto giudiziario – per:

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritto dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, dell’art. 21 (non discriminazione) della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Nizza – 7 dicembre 2000), della risoluzione del Parlamento Europeo del 13 febbraio 1996 (memorandum sulla parità di retribuzione per i lavori di eguale valore);

– Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 36, 51, 97, 98 e 107 della Costituzione (principi di uguaglianza, imparzialità della Pubblica Amministrazione e parità di retribuzione a parità di lavoro);

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, della legge 6 agosto 1984 n. 425;

anche in relazione all’art. 51 del D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160, così come modificato dall’art. 2 della legge 30 luglio 2007 n. 111;

ulteriormente denunciando l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento dei fatti, sviamento di potere, disparità di trattamento, carenza di istruttoria, incongrua ed insufficiente motivazione.

Analoghe censure vengono articolate dai ricorrenti relativamente ai magistrati che non abbiano sostenuto l’esame per aggiunto e siano stati nominati prima della riforma, in ragione dell’identità di funzioni ai medesimi rimesse rispetto ai colleghi ammessi a fruire del beneficio anzidetto per effetto dell’entrata in vigore della legge 111/2007.

Nel sottolineare come la richiesta dell’anzidetto beneficio economico venga temporalmente ricondotta alla data del 31 luglio 2007 (e non a quella di decorrenza delle singole immissioni in ruolo), sostengono i ricorrenti che il complesso delle evocate disposizioni imponga – segnatamente in applicazione dei principi di non discriminazione e di omogeneità retributiva per identiche attività di lavoro – l’equiparazione delle categorie di magistrati sopra indicate rispetto a quelli entrati in servizio successivamente alle modificazioni in tema di accesso di cui sopra.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente accertamento del diritto all’adeguamento retributivo ex art. 4, comma 2, della legge 425/1984 ed accessiva condanna dell’intimata Amministrazione della Giustizia alla liquidazione delle somme a tale titolo spettanti a far tempo dal 31 luglio 2007, accresciute dei maggiori importi a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 12 ottobre 2011.

Motivi della decisione

1. Appare opportuno procedere ad una complessiva ricognizione del quadro normativo relativo all’assetto retributivo del personale di magistratura.

1.1 Va innanzi tutto rammentato come la legge 6 agosto 1984, n. 425 (recante "Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati") abbia dettato una disciplina innovativa imperniata sul riconoscimento di un meccanismo di progressione economica degli stipendi di tutto il personale di magistratura (ordinaria, amministrativa, contabile e dell’Avvocatura dello Stato), intesa ad un complessivo riassetto e anche alla chiusura di una serie di contenziosi, alimentati da precedenti disposizioni.

In particolare, l’art. 3 comma 1 ha stabilito che, "con effetto dal 1° luglio 1983 la progressione economica degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, da determinarsi sullo stipendio iniziale di qualifica o livello retributivo, ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento, da calcolare sull’ultima classe di stipendio".

Il successivo art. 4 ha disposto che "la determinazione dei nuovi stipendi di cui all’articolo 3 è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio prestato in magistratura fino al 30 giugno 1983…" secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.

Vengono in rilievo, in particolare, i commi 5 e 6, i quali hanno previsto che:

– "I servizi prestati dai magistrati nelle qualifiche inferiori a quelle di appartenenza sono valutati attribuendo, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, un beneficio pari al 3 per cento dello stipendio iniziale della qualifica inferiore a quella di magistrato di corte di appello, al 2 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di corte di appello o equiparato, all’1,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di cassazione e di magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive ed equiparate" (comma 5);

– "L’importo complessivo del beneficio derivante dall’applicazione dei precedenti commi si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita e all’ammontare così ottenuto si somma l’incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa" (comma 6).

Se, sulla base di quanto indicato all’art. 5, "al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiori successivamente al 1° luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell’importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza", va ulteriormente rammentato come, ai sensi del successivo art. 8, "salvo quanto previsto nell’articolo 10" (concernente l’estinzione di giudizi pendenti e il riassorbimento di importi erogati o da erogare in esecuzione di provvedimenti giudiziali passati in giudicato), "al personale indicato dall’articolo 3, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1° luglio 1983, una retribuzione complessiva inferiore a quella goduta a tale data anche a seguito di provvedimenti giudiziali passati in giudicato o di atti amministrativi assunti in applicazione delle disposizioni richiamate nell’articolo 1, è attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con la normale progressione economica di cui agli articoli 3 e 4, pari alla differenza fra le due retribuzioni."

L’art. 11, infine, per quanto qui interessa, ha disposto che "In sede di prima applicazione della presente legge la differenza tra la retribuzione in essere al momento della decorrenza dei nuovi trattamenti retributivi e quella cui si avrebbe diritto a norma degli articoli…3 e 4 della legge stessa viene attribuita: per un terzo a decorrere dal…1° luglio 1983, per quanto riguarda gli aumenti retributivi a norma degli articoli 3 e 4; per un terzo a decorrere dal 1° luglio 1984; per un terzo dal 1° luglio 1985".

1.2 La portata dell’enunciato normativo di cui al comma 6 dell’art. 4 è stata chiarita dall’art. 3 comma 54 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel senso che "l’art. 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l’incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall’art. 3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425".

A sua volta, in riferimento all’art. 5, l’art. 1 commi 4, 5 e 6 della legge 8 agosto 1991, n. 265, ha stabilito che:

– "Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all’articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l’incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza" (comma 4);

– "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo previsto dall’articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, è determinato con esclusivo riferimento alle anzianità minime richieste dall’ordinamento di appartenenza o, laddove non previste, alle effettive anzianità di servizio" (comma 5);

– "Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle stabilite dal comma 4, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza" (comma 6).

1.3 Nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento retributivo, il Legislatore ha indicato con chiarezza le modalità di determinazione dello stipendio da attribuire, con il richiamo nei commi 5 e 6 dell’art. 4 ad un meccanismo teso a individuare la posizione economica di ciascun magistrato in funzione degli anni di servizio prestato nelle diverse qualifiche (anno o frazioni superiori a sei mesi), mediante una percentuale variabile (più alta per le qualifiche inferiori e minore per quelle superiori, in chiara proporzione inversa) dello stipendio iniziale di ciascuna qualifica inferiore, ossia computando, per ciascuna qualifica e sino a quella in atto rivestita al 30 giugno 1983, una percentuale (dal 3% e sino all’1,50%) dello stipendio iniziale moltiplicata per gli anni di servizio prestato in ciascuna qualifica.

Così determinato l’ammontare complessivo della progressione economica, ad esso si somma lo stipendio iniziale della qualifica in atto rivestita, e ad essa si aggiunge altresì l’ulteriore incremento relativo alla qualifica rivestita (ossia il numero degli aumenti o scatti computabili su tale qualifica), da calcolare, secondo la norma interpretativa, sulla base degli stipendi iniziali di qualifica.

Per il personale che consegua una nuova qualifica in epoca successiva al 1° luglio 1983, lo stipendio iniziale della nuova posizione è incrementato degli aumenti o scatti maturati nella posizione di provenienza, ossia, come chiarito dall’altra norma interpretativa, ragguagliato alla anzianità di servizio effettivo nella posizione (qualifica) di provenienza.

Con la norma di salvaguardia dell’art. 8 è stato poi disposto che, qualora, a seguito della rideterminazione del trattamento economico, competa una retribuzione inferiore a quella in atto goduta alla data del 1° luglio 1983, la differenza è conservata quale assegno ad personam riassorbibile.

Una giurisprudenza amministrativa ormai consolidata ha ormai chiarito che:

– al personale di magistratura e equiparato, promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiore, deve essere riconosciuto, nella nuova posizione, l’incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza, intesa come qualifica rivestita all’atto della transizione al nuovo sistema retributivo (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 2003 n. 2715, nonché – con riferimento all’esclusa computabilità di anzianità convenzionali, anche 4 ottobre 1989 n. 672 e 27 ottobre 1988 n. 818);

– l’incremento di stipendio per la progressione economica relativa al servizio prestato nella stessa qualifica, deve essere calcolato sullo stipendio iniziale tabellare della qualifica rivestita, e non già sullo stipendio maggiorato dei benefici derivanti dal computo delle anzianità pregresse (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 agosto 1996 n. 977 e 3 giugno 1996 n. 705, nonché T.A.R. Lazio, sez. I, 24 marzo 1993 n. 495);

– eventuali differenze di trattamento economico, connesse alla diversa data di assunzione o promozione alla qualifica superiore, sono "conseguenza di mero fatto, dovuta alla circostanza del diverso momento di ingresso in magistratura…" e come tali inidonee a supportare una questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, poiché riconducibili a ragionevole esercizio di discrezionalità legislativa nel quadro del riassetto complessivo delle retribuzioni di tutti i magistrati perseguito dalla legge n. 425/1984 (Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 2003 n. 2715 e 8 maggio 2000 n. 2633).

1.4 Va poi rammentato, quanto al thema decidendum sottoposto all’attenzione del Collegio con la proposizione dell’odierno gravame, come il comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160, come sostituito dall’art. 1 della legge 30 luglio 2007, n. 111, abbia stabilito che "al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell’anzianità minima di servizio necessaria per l’ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i magistrati amministrativi e contabili;

b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) gli avvocati iscritti all’albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il successivo art. 8, al comma 1, ha, poi, previsto che "i concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami… sono nominati, con decreto ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti dei posti messi a concorso": laddove il previgente disposto della previsione di legge all’esame stabiliva che gli idonei venissero nominati, sempre nei limiti dei posti messi a concorso, uditori giudiziari.

L’art. 51 del citato D.Lgs. 160/2006, come sostituito dal comma 12 dell’art. 2 della legge 30 luglio 2007 n. 111, ha disposto che "continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l’articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’adeguamento economico triennale di cui all’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l’anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all’articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto".

2. Come sopra riassunto il quadro normativo di riferimento pertinente ai fini della delibazione della sottoposta controversia, va rammentato che, come esposto nell’atto introduttivo del giudizio, gli odierni ricorrenti sono entrati nei ruoli della magistratura ordinaria anteriormente all’introduzione della novella apportata dalle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 160/2006, con le modifiche di cui alla legge 30 luglio 2007 n. 111 (le quali, come si è avuto modo di constatare, hanno introdotto, per l’accesso ai ruoli della magistratura, una forma di concorso cd. di "secondo grado"); e, taluni di essi, dopo le modifiche apportate alla previgente disciplina (di cui al R.D. 30 gennaio 1941 n. 12) dall’art. 7 della legge 25 maggio 1970 n. 357, che ha abrogato il concorso interno (per aggiunto) che i magistrati dovevano sostenere, dopo un biennio di servizio, per l’ammissione nei ruoli della magistratura.

Tale circostanza, con ogni evidenza, preclude l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 2, della legge 425/1984, la quale prevede che "i periodi di servizio e di attività professionale, richiesti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato, sono riconosciuti, in favore dei magistrati e degli avvocati dello Stato nominati a seguito di pubblico concorso, nella misura fissa di cinque anni e sono valutati attribuendo un beneficio del 3 per cento per ciascun anno, da calcolare sullo stipendio o livello retributivo iniziali dell’attuale carriera di appartenenza".

La norma della quale viene invocata l’applicazione ai fini del riconoscimento della anzianità convenzionale di cinque anni (e del riveniente adeguamento stipendiale), è rivolta esclusivamente al personale di magistratura che, per l’accesso nei ruoli di appartenenza, abbia effettivamente sostenuto un concorso cd. di "secondo grado" (come si è visto, introdotto innovando il previgente assetto dell’alimentazione dei ruoli della magistratura); di un concorso, cioè, per accedere al quale fosse richiesta, oltre che il titolo di studio, una specifica pregressa esperienza di studio, lavorativa, professionale o didattica.

Il possesso di una specifica esperienza, richiesta espressamente dal D.Lgs. 160/2006 (che all’art. 2 comma 1 elenca i requisiti, oltre il titolo di studio rappresentato dalla laurea in giurisprudenza, che devono possedere gli aspiranti al concorso di magistratura), non era richiesta per quei magistrati, come gli odierni ricorrenti entrati nei ruoli in data anteriore alla novella apportata dalla normativa del 2006: in ciò non distinguendosi la posizione di coloro che abbiano sostenuto la prova per aggiunto, abrogata poi dall’art. 7 della legge 25 maggio 1970 n. 357.

Tale considerazione accede ad una obbligata applicazione dei principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, avuto riguardo alla mancanza, nella nuova disciplina, di una norma che ne abbia espressamente esteso l’applicabilità anche alle posizioni dei magistrati entrati in ruolo anteriormente alle modificazioni come sopra introdotte alle modalità di alimentazione dei ruoli di magistratura.

3. La nuova disciplina, di natura sostanziale, non può quindi trovare applicazione per quei soggetti, come i ricorrenti, che abbiano partecipato ad un concorso di primo grado, per l’accesso al quale era cioè richiesto meramente il possesso del titolo di studio, giacché gli stessi non rientrano nella categoria dei soggetti ai quali è riconosciuto l’invocato beneficio ai sensi dell’art. 4 comma 2 legge n. 425 del 1984.

Né la scelta legislativa di applicare parametri stipendiali differenti al personale di magistratura che abbia fatto ingresso nei ruoli con un concorso di secondo grado – con esclusione dall’ammissione al beneficio di che trattasi di coloro che, invece, hanno avuto accesso ai propri ruoli con un concorso di primo grado – non rivela carattere di illogicità e/o irrazionalità.

Chi sia stato assunto in servizio a seguito di un concorso di primo grado, ha infatti goduto del vantaggio di potervi partecipare prescindendo dal possesso di altri titoli di studio, professionali o didattici: i quali, se richiesti, avrebbero potuto precluderne la partecipazione, laddove non posseduti.

La chiara inassimilabilità della diversa situazione di partenza tra le categorie di magistrati oggetto di esame (gli odierni ricorrenti; e quelli siano entrati in magistratura a seguito dell’introdotta modificazione dei titoli richiesti per l’accesso nei ruoli), adeguatamente integra la presenza di idoneo elemento giustificativo – sul piano della intrinseca logicità, oltre che del rispetto dei parametri costituzionali e sovranazionali dalla stessa parte ricorrente evocati – della scelta operata dal Legislatore.

4. Le considerazioni sopra rassegnate – peraltro omogeneamente espresse dalla Sezione III del T.A.R. Sicilia – Sezione staccata di Catania (sentenza 10 marzo 2011 n. 574) – impongono di disattendere le censure esposte con il presente gravame, che deve conseguentemente essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’intimata Amministrazione della Giustizia, per complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.