Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-12-2011, n. 26724

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 D.B.N. impugna per cassazione, sulla base di due motivi, la sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata il 1 giugno 2006, con la quale, riformando quella di primo grado, è stato dichiarato prescritto il diritto al risarcimento dei danni azionato dal predetto nei confronti degli odierni intimati, rigettando le domande di entrambe le parti. Gli intimati resistono con controricorso e chiedono dichiararsi inammissibile e, in subordine, rigettarsi il ricorso.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine all’asserita erronea considerazione di pretesi atti interruttivi della prescrizione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 2043, 2935 e 2937 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo per non avere la sentenza impugnata ritenuto il carattere permanente dell’illecito lamentato.

3.1. Come raccomandato dal Collegio, viene adottata una motivazione in forma semplificata. I motivi si rivelano entrambi inammissibili per mancanza del quesito di diritto, da formulare in relazione al secondo di essi, e dei "momenti di sintesi" previsti in relazione ai vizi motivazionali dedotti nel primo e in parte del secondo motivo.

Infatti, l’art. 366-bis cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, prevede le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, disponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso se, in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dicta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza; mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09).

3.2. Orbene, nel caso in esame, rispetto al primo ed a parte del secondo motivo, che deducono vizi motivazionali, non è stato formulato il momento di sintesi. che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa alìattività esegetica del motivo da parte di questa Corte (Cass. n. 9470/08). Si deve, infatti, ribadire che è inammissibile, alla stregua della seconda parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la parte si limiti a censurare l’apoditticità e carenza di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla valutazione d’inadeguatezza delle prove da parte del giudice del merito, in quanto la norma processuale impone la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione (Cass. n. 4539/09).

3.3. Invece, rispetto alla prima parte del secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non è stato formulato il prescritto quesito di diritto. Deve essere, al riguardo, ribadito che il quesito di diritto deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. n. 19769/08; 24339/08; 4044/09, nonchè S.U. 20360/07). Il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, cosi da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso non sorretto da quesito, ovvero quello corredato da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolva sostanzialmente in un’omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Cass. n. 12712/10; 7197/09; S.U. n. 26020/08).

3. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00=, di cui Euro 2.000,00= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
1 D.B.N. impugna per cassazione, sulla base di due motivi, la sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata il 1 giugno 2006, con la quale, riformando quella di primo grado, è stato dichiarato prescritto il diritto al risarcimento dei danni azionato dal predetto nei confronti degli odierni intimati, rigettando le domande di entrambe le parti. Gli intimati resistono con controricorso e chiedono dichiararsi inammissibile e, in subordine, rigettarsi il ricorso.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine all’asserita erronea considerazione di pretesi atti interruttivi della prescrizione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 2043, 2935 e 2937 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo per non avere la sentenza impugnata ritenuto il carattere permanente dell’illecito lamentato.

3.1. Come raccomandato dal Collegio, viene adottata una motivazione in forma semplificata. I motivi si rivelano entrambi inammissibili per mancanza del quesito di diritto, da formulare in relazione al secondo di essi, e dei "momenti di sintesi" previsti in relazione ai vizi motivazionali dedotti nel primo e in parte del secondo motivo.

Infatti, l’art. 366-bis cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, prevede le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, disponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso se, in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dicta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza; mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09).

3.2. Orbene, nel caso in esame, rispetto al primo ed a parte del secondo motivo, che deducono vizi motivazionali, non è stato formulato il momento di sintesi. che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa alìattività esegetica del motivo da parte di questa Corte (Cass. n. 9470/08). Si deve, infatti, ribadire che è inammissibile, alla stregua della seconda parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la parte si limiti a censurare l’apoditticità e carenza di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla valutazione d’inadeguatezza delle prove da parte del giudice del merito, in quanto la norma processuale impone la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione (Cass. n. 4539/09).

3.3. Invece, rispetto alla prima parte del secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non è stato formulato il prescritto quesito di diritto. Deve essere, al riguardo, ribadito che il quesito di diritto deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. n. 19769/08; 24339/08; 4044/09, nonchè S.U. 20360/07). Il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, cosi da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso non sorretto da quesito, ovvero quello corredato da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolva sostanzialmente in un’omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Cass. n. 12712/10; 7197/09; S.U. n. 26020/08).

3. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00=, di cui Euro 2.000,00= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-07-2011) 03-08-2011, n. 30864 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Rimini, con sentenza in data 22 ottobre 2010, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava la pena concordata dalle parti, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ritenuta l’ipotesi di cui al citato art. 73, comma 5. Il Tribunale disponeva la confisca della droga e del denaro in sequestro.

2. Avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Rimini hanno proposto ricorso per cassazione A.G. e S. N., a mezzo del difensore, deducendo, con unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale. Le parti ritengono che il Tribunale erroneamente abbia disposto la confisca della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità degli imputati. Osservano, al riguardo, che essendo stata ritenuta l’ipotesi di lieve entità, la confisca non poteva essere disposta. E rilevano che il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, non risulta applicabile nelle ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Oltre a ciò, le parti assumono che non possa nel caso trovare applicazione l’ipotesi di confisca facoltativa di cui all’art. 240 c.p., incompatibile con il fatto di lieve entità. Rilevano, infine, che non emerge dagli atti che le somme in questione provenissero dalla attività di spaccio.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito specificati.

Si osserva, primieramente, che l’art. 445 c.p.p., comma 1, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 134 del 2003, prevede l’operatività di tutti i casi di confisca, anche facoltativa, previsti dall’art. 240 c.p., pure in caso di applicazione di una pena su richiesta delle parti non superiore a due anni di pena detentiva.

Deve altresì rilevarsi che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito, con specifico riferimento al reato di cessione di sostanze stupefacenti, che il giudice ben può procedere alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato, quando ricorrono le condizioni generali previste dall’art. 240 c.p., per la confisca del profitto del reato, anche qualora venga ravvisata l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (Cass. Sezione 4, sentenza n. 4199 dell’11.12.2007, dep. 28.01.2008, Rv. 238432).

Le considerazioni ora svolte evidenziano che il giudice, nell’applicare la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cessione di sostanze stupefacenti, pure se venga riconosciuta l’ipotesi di lieve entità, può legittimamente procedere alla confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, secondo le condizioni di operatività della confisca facoltativa di cui all’art. 240 c.p., comma 1.

Orbene, nel caso di specie, il Giudice procedente ha disposto la confisca delle somme di denaro di cui i prevenuti avevano la disponibilità, senza altrimenti giustificare l’esercizio del potere discrezionale che afferisce ai casi di confisca facoltativa, rispetto alla concreta fattispecie di giudizio. Il Tribunale si è, infatti, limitato ad osservare che la confisca delle cose sequestrate veniva disposta "per legge"; si tratta di uno stilema che non soddisfa lo specifico obbligo motivazionale, con riferimento alla confisca delle somme di danaro di cui si tratta, versandosi in ipotesi di confisca facoltativa, come chiarito.

4. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la confisca del denaro, con rinvio al Tribunale di Rimini, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del denaro disposta, con rinvio al Tribunale di Rimini.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 1354

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che in punto di ammissibilità del ricorso, si confermano le valutazioni in ordine alla conversione del rito effettuate nell’ordinanza cautelare 30. 7. 2011, n. 957;

Rilevato sul merito che:

– non è fondata la deduzione sulla insufficienza di prove circa la fittizietà del rapporto lavorativo denunciato, in quanto a sostegno della fittizietà del rapporto depone: 1) la circostanza che il datore di lavoro sia stato arrestato proprio perché procurava ad extracomunitari documentazione falsa per presentare domanda di permesso di soggiorno; 2) che il ricorrente stesso sia indagato per lo stesso reato; 3) che il ricorrente non sia mai stato iscritto all’INPS;

– non è fondata la deduzione sulla asserita necessità di concedere al ricorrente permesso attesa occupazione, perché il ricorrente ne ha già beneficiato, come riportato nello stesso provvedimento impugnato;

– non è fondata già in fatto (ed a prescindere dal diritto) la deduzione sulla asserita necessità di dare all’interessato la possibilità di dimostrare di avere comunque un reddito a disposizione, perché lo stesso ha ricevuto il relativo avviso il 3. 9. 2010 ma nulla ha prodotto sui suoi redditi all’autorità amministrativa prima del provvedimento impugnato (e, per quanto ciò non rilevi sulla legittimità del provvedimento impugnato, e quindi sullo scrutinio attribuito a questo Tribunale) nulla ha prodotto neanche in ricorso, nonostante continui a dire di volerlo fare;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che quantifica in euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-10-2011, n. 5776 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. L’attuale Tenente P. G. è ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in ferma prefissata ed, in quanto tale, ha impugnato innanzi al T.A.R. per il Lazio il provvedimento adottato in data 7 aprile 2009 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutameno – Commissione per gli Accertamenti Sanitari con il quale è stata giudicata non idonea ai fini della procedura di stabilizzazione di n. 158 ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciali e tecnico logistici bandita à sensi dell’art. 1, comma 519, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 con decreto del Ministro della Difesa n. 14/09 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2009.

Mediante tale provvedimento la G. è stata ritenuta inidonea per: "statura non compatibile inferiore a cm 165 come previsto dal bando (cm 163), che determina la perdita dei requisiti di idoneità psicofisica accertati all’atto dell’espletamento dei concorsi per l’ammissione ai corsi AUFP…".

L’impugnativa è stata estesa anche: a) alla nota Prot. 50/510/2009 del Comando Regione Carabinieri Toscana – SM Ufficio Logistico con cui, nello specificare che all’interessata erano stati concessi periodi di licenza fino a tutto il 18 maggio 2009, si significava alla medesima "che il giorno successivo alla scadenza della licenza concessale, 19 maggio 2009, dovrà effettuare le operazioni di congedo come previsto dall’art. 8, comma 6, del Bando pubblicato nella G.U. serie speciale nr. 5 data 10 gennaio 2009"; b) al provvedimento adottato dall’Amministrazione della Difesa in data 17 giugno 2009 con il quale l’interessata medesima è stata collocata "in congedo con il grado di Tenente a decorrere dal 18 giugno 2009 (ultimo giorno di servizio il 17 giugno 2009)"; c) ai decreti nn. 152 e 153 del 30 giugno 2009, con i quali il Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha approvato la graduatoria finale della procedura avviata e bandita con il precedente decreto dirigenziale nr. 14 del 12 gennaio 2009, ed in particolare, per la parte di specifico interesse, della parte della graduatoria finale riguardante le sezioni di "specialità telematica"

La G. ha dedotto innanzi al giudice di primo grado un unico e articolato motivo di ricorso per eccesso di potere, violazione dell’art. 2 del bando approvato con decreto del Ministro della Difesa n. 14 del 2009 ed illegittimità derivata.

In particolare, secondo la G. il provvedimento di esclusione disposto nei suoi riguardi risultava contraddittorio, carente di istruttoria e basato su travisamento dei fatti, posto che:

a) come documentato dalle risultanze degli accertamenti eseguiti il 9 e 14 aprile 2009 presso strutture pubbliche, la sua statura risulterebbe pari a cm 165;

b) gli accertamenti cui si è sottoposta sono stati eseguiti con altimetri differenti e tarati, di cui il secondo di "tipo militare";

c) risulterebbe del tutto anomala una variazione in diminuzione della statura in un soggetto giovane (anni 34) in cui non si sarebbe manifestata alcuna patologia in grado di influenzare l’altezza;

d) l’Amministrazione della Difesa non avrebbe tenuto conto del proprio possesso dei requisiti di ammissione non soltanto all’atto della selezione di accesso ai corsi AUFP ma anche in due successive occasioni, in data 2 luglio 2004 e 5 luglio 2005 (concorso per la nomina a tenente in s.p.e.).

Con ordinanza collegiale n. 666 dd. 26 maggio 2009 la Sezione Ibis dell’adito T.A.R., considerata la documentazione medica versata a supporto del ricorso nonché le precedenti idoneità vantate dalla ricorrente, ha disposto una verificazione in ordine alla statura posseduta dalla G..

All’esito della verificazione stessa, la G. ha proposto motivi aggiunti di ricorso censurando il provvedimento adottato in data 1 luglio 2009 dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in esecuzione all’anzidetta statuizione istruttoria del giudice di primo grado e con il quale la medesima interessata è stata nuovamente giudicata non idonea in quanto "la statura (…) valutata in data odierna risulta essere di cm 163,2, quindi non compatibile con l’arruolamento".

A tale riguardo la G. ha contestato la circostanza per cui la misurazione della propria statura sarebbe stata effettuata dalla Commissione Medica nei riguardi del candidato non collocato in posizione di "attenti", come viceversa prescritto dall’art. 1, punto 1, della direttiva tecnica 5 dicembre 2005.

1.2. Con sentenza n. 13064 dd. 17 dicembre 2009 resa in forma semplificata à sensi dell’allora vigente art. 21, comma 11, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 la Sezione Ibis del T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla G., evidenziando che quest’ultima aveva "contestato la misurazione della propria altezza", sostenendo "di avere una statura pari a cm 165 (giusto nel limite per il suo reclutamento). Dal suo canto, l’Amministrazione le ha accertato una altezza di cm 163 (inferiore di due centimetri al minimo consentito). La verificazione, eseguita alla presenza del medico di fiducia dell’interessata, ha accertato una statura definitiva pari a cm 163,2. La commissione, come si legge in atti, ha proceduto con statimetro per "misura per leva militare" sottoposto, in data 21 marzo 2008, a taratura da parte di ente certificatore che ha dimostrato uno scostamento massimo pari a 1.545 mm. La relativa certificazione è stata affissa nella sala visite della quale la candidata ha preso visione (cfr. verbale visita medica). La Commissione precisa che l’esame obiettivo generale è stato condotto con uno strumento composto da una pedana rigida, sulla quale prende posizione il candidato, e da un’asta graduata ad intervalli di 0,5 cm. lungo la quale corre una barra metallica che, posizionata sul capo del soggetto da misuratore, indica la statura corrispondente. La candidata è stata posizionata in posizione non rigida di attenti, a capo eretto con piano orbitoauricolare orizzontale e con l’occipite, il segmento dorsale ed i talloni a contatto con il montante dell’antropometro. La misurazione della statura è avvenuta nel rispetto delle regole tecniche impartite dalla direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 della direzione generale della Sanità militare".

Pertanto, il giudice di primo grado non ha ravvisato "nell’operato della Commissione, profili di erroneità procedurale rispetto ai criteri ed alle modalità tecniche di misurazione della statura. Il giudizio negativo è stato strettamente veicolato, senza margini di valutazioni discrezionali, dall’accertamento tecnico ed altro contenuto non poteva avere se non quello realmente licenziato dalla Commissione" medesima, con la conseguenza che cadevano, "per infondatezza, tutte le censure di eccesso di potere a fronte di attività vincolata", e posto che "anche gli accertamenti eseguiti presso altre strutture, se sono state utili per giustificare un approfondimento istruttorio, non hanno" avuto la "forza e capacità di confutazione delle obiettive risultanze medico legali siccome eseguite nel rispetto della direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 dall’organo tecnico deputato per fatto di norma, in via esclusiva, all’accertamento della idoneità".

Inoltre, per quanto segnatamente attiene alla contestazione, formulata con i motivi aggiunti di ricorso, secondo la quale la misurazione non è stata presa con la candidata in posizione rigida di attenti, il giudice di primo grado ha affermato che "una normale posizione di attenti (cfr. direttiva tecnica 5 dicembre 2005, art. 1, punto 1) è di per sé non rigida, dato che, ove fosse rigida, posizione del genere comporterebbe un incremento di altezza appositamente provocato. Ad ogni modo, va considerato che la candidata è stata posizionata lungo lo statimetro a capo eretto, con piano orbitoauricolare orizzontale e con l’occipite, il segmento dorsale ed i talloni a contatto con il montante dell’antropometro. Ella, dunque, toccava in ben tre punti del corpo alla barra metallica; è evidente come la postura assunta nella circostanza sia stata per via di fatto, naturalmente, quella della "posizione di attenti". Piccoli margini di scarto, seppure fisiologici ed in astratto ipotizzabili, diventano del tutto irrilevanti a fronte di una misurazione tecnicamente ineccepibile tanto più che lo scarto si è rilevato, nell’occasione, di ben un centimetroe otto millimetri rispetto al limite normativamente prestabilito. Il provvedimento impugnato, in conclusione, s’appalesa conforme al suo tipo normativo mentre i dedotti vizi di travisamento dei fatti del tutto infondati; tanto basta, in ambito di attività vincolata (vedi art. 21 octies L. 7 agosto 1990 n. 241), per il rigetto del ricorso".

Il giudice di primo grado ha condannato la G. al pagamento delle spese e degli onorari del relativo giudizio, liquidandoli nella complessiva misura di Euro 1.000,00.

1.2. La G. ha proposto appello avverso la sopradescritta sentenza, deducendo al riguardo: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del bando approvato con decreto del Ministro della Difesa n. 14 del 2009; b) violazione della direttiva ministeriale del 5 dicembre 2006; illogicità ed erroneità della motivazione; violazione dell’allora vigente art. 44 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924, nr. 1054; violazione dell’art. 21- octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990 n. 241, anche in relazione alle modalità adottate per la nuova misurazione della propria statura, eseguita in sede di verificazione disposta dal giudice di primo grado.

1.3. Con ordinanza n. 1646 dd. 13 aprile 2010 questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.

1.4. In data 1 giugno 2010 la difesa della G. depositato agli atti di causa il provvedimento datato 27 maggio 2010 con il quale, all’esito del completamento delle prove attitudinali, la propria assistita è stata dichiarata idonea.

1.5. Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

1.6. Con decisione n. 4406 dd. 12 luglio 2010 la Sezione ha testualmente rilevato che tale provvedimento da ultimo prodotto dall’appellante, "ancorché richiamante in premessa la statuizione cautelare adottata" da questo giudice di appello ("Vista l’Ordinanza nr. 1646 del 2010 resa il 13 aprile 2010 dal Consiglio di Stato")… non risulta adottato con riserva di eventuali diverse determinazioni all’esito del giudizio medesimo: di tal che deve ritenersi che l’Amministrazione abbia inteso autonomamente procedere alla stabilizzazione della appellante stessa. Detta determinazione, siccome all’evidenza satisfattiva della pretesa sostanziale dedotta nel presente giudizio, ne determina la cessazione della materia del contendere. Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio".

2.1. Tutto ciò premesso, con il ricorso in revocazione di cui all’epigrafe il Ministero della Difesa afferma che la decisione testè riportata si fonderebbe su di un’erronea ricostruzione dei fatti sottesi al predetto provvedimento dd. 27 maggio 2010: ricostruzione che avrebbe – per l’appunto – indotto questo giudice alla "supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa" ( art. 395, n. 4, c.p.c.) e che, peraltro, non avrebbe formato oggetto di controversia tra le parti.

Tale fatto, ad avviso del Ministero, consisterebbe nella supposizione che l’Amministrazione della Difesa, non esplicitando riserve nel provvedimento di stabilizzazione di controparte – che, comunque, di per sé risulta testualmente adottato in ottemperanza all’ordinanza cautelare emanata da questo stesso giudice – abbia con ciò inteso definitivamente "stabilizzare" la posizione della G..

Secondo la difesa del Ministero, stante la natura interinale propria dell’ordinanza cautelare,

espressamente richiamata nelle premesse del provvedimento del 27 maggio 2010, non risulterebbe nella specie corretto che venga dato per vero un fatto – ossia la volontà di stabilizzare una volta per tutte la G. – la cui realtà risulterebbe, per contro, smentita per tabulas proprio dall’espresso riferimento all’ordinanza cautelare che la medesima Amministrazione è – per l’appunto – tenuta ad eseguire.

Sempre secondo lo stesso Ministero, al caso si attaglierebbero i principi già elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio e della Corte di Cassazione in materia di acquiescenza a provvedimenti giurisdizionali: principi che consentirebbero di escludere in radice la veridicità del fatto ritenuto dal Collegio giudicante, e cioè che l’Amministrazione abbia inteso definitivamente stabilizzare la ricorrente sol perché non ha espressamente affermato di provvedere "con riserva".

In particolare, la difesa del Ministero rimarca in tal senso che "l’esecuzione della sentenza di primo grado dotata del requisito dell’esecutività (…) non può precludere l’impugnazione e non può, di per sé, integrare in concreto un comportamento che, in modo assoluto ed inequivoco, manifesti con certezza la volontà dell’Amministrazione di aderire al contenuto e alle statuizioni della decisione, sicché non sussiste in tal caso, tacita acquiescenza" (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. VI, 24 ottobre 1991 n. 709 e 31 dicembre 1988 n. 1370): acquiescenza che, a sua volta, indefettibilmente "presuppone atti o comportamenti dai quali si rilevi, in modo assolutamente certo ed univoco, la volontà dell’interessato di accettare il contenuto del provvedimento a lui sfavorevole e, conseguentemente, la rinunzia ad impugnarlo" (cfr., ex multis, Cons St., Sez. VI., 8 ottobre 1992 n. 720 e 24 gennaio 1989 n. 30).

Inoltre – rimarca sempre la difesa del Ministero, sulla scorta di consolidata giurisprudenza delle Sezioni civili della Corte di Cassazione (cfr., ad es., Sez. III, 28 agosto 2007 n. 18187) – l’acquiescenza ad una sentenza di condanna con conseguenti effetti preclusivi della sua impugnazione, si verificherebbe solo quando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronuncia ovvero atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto all’impugnazione: dimodochè l’acquiescenza tacita non sarebbe, perciò, ravvisabile allorquando il soccombente abbia provveduto all’integrale pagamento delle somme dovute in forza della sentenza esecutiva, ancorchè sia mancata un’espressa riserva di impugnazione ovvero l’intimazione di un precetto di pagamento su iniziativa della parte vittoriosa, poiché l’avvenuto pagamento potrebbe pur sempre giustificarsi col mero proposito di evitare l’esecuzione forzata"

Mutatis mutandis – sostiene sempre la difesa del Ministero – dovrebbe pertanto ritenersi che analoghi principi siano applicabili anche nel caso di comportamenti attuativi di una sentenza od ordinanza esecutiva e che essi non implichino di per sé la volontà di prestare acquiescenza al provvedimento giurisdizionale eseguito, salva l’assoluta incompatibilità della condotta con una volontà opposta.

Secondo lo stesso Ministero tale incompatibilità nella specie non sussisterebbe, né comunque emergerebbe dagli atti di causa, atteso che – al contrario – l’ordinanza esecutiva che obbliga temporaneamente l’Amministrazione ad agire come ha effettivamente agito è espressamente menzionata nell’atto, ed una volontà di rinunzia non è mai espressa in modo alcuno dall’Amministrazione: e ciò, del resto, troverebbe conferma anche nel fatto che la G., avendo per contro ben compreso quale fosse l’effettiva volontà dell’Amministrazione, non ha rinunziato al giudizio, né ha dichiarato di non avervi più interesse, come del resto la stessa Amministrazione appellata ha affermato in giudizio la propria volontà di far cessare la materia del contendere.

Anzi – denota sempre la difesa del Ministero – l’unico documento versato agli atti di causa dopo la fase cautelare è la lettera di accompagnamento allegata al provvedimento di esecuzione dell’ordinanza cautelare, con il quale l’Amministrazione della Difesa ha fatto esplicito riferimento alla volontà di riservarsi ulteriori e diverse determinazioni all’esito del giudizio di merito, esplicitando in tal senso che "la ricorrente, ammessa con riserva alla prosecuzione dell’iter

concorsuale, sottoposta all’accertamento attitudinale, è stata giudicata idonea": espressione, questa, che renderebbe dunque palese l’errore consistente nell’aver ritenuto vero il contrario.

Da ultimo, la difesa del Ministero rimarca che dagli atti di causa emerge che mai si sarebbe provveduto, nemmeno in primo grado, ad un nuovo accertamento che smentisse la mancanza in capo alla G. del requisito fisico necessario ai fini della sua stabilizzazione, ossia l’altezza minima pari ad almeno 165 cm.: dimodochè non sarebbe dato di vedere per quale motivo l’Amministrazione avrebbe dovuto decidere di stabilizzare in via definitiva la medesima G. benché nulla sia mutato relativamente al possesso del requisito predetto, e constando a tutt’oggi che la ricorrente in primo grado sia alta 163 centimetri in luogo dei 165 centimetri normativamente e inderogabilmente fissati.

In relazione a tutto ciò il Ministero della Difesa chiede pertanto la revocazione della decisione n. 4496 del 2010 resa da questa stessa Sezione e il conseguente rigetto dell’appello a suo tempo proposto dalla G..

2.2. Si è costituita in tale ulteriore giudizio la G., replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la loro reiezione.

La G. ha, altresì, prodotto agli atti di causa copia della nota Prot. N. MD GMIL 1 1 2 – 0426296 dd. 28 settembre 2010 a firma del Direttore in sede vacante della 1^ Divisione reclutamento ufficiali – I° Reparto – della Direzione Generale per il Personale Militare (Persomil) con la quale tra l’altro si afferma che "in esecuzione della decisione n. 4496 dell’8 giugno 2010" resa da questa Sezione, la medesima G. è "nominata Tenente in servizio permanete nel ruolo tecnicologistico dell’Arma dei Carabinieri per la specialità telematica, con anzianità assoluta 31 dicembre 2007 e decorrenza assegni dalla data di presentazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri. Al riguardo, si evidenzia che la nomina è da intendersi conferita con riserva, in attesa di definizione del giudizio per la revocazione della predetta decisione n. 4496 del 2010 del citato organo giudiziario".

La G. ha inoltre depositato agli atti di causa fotocopia del proprio tesserino di riconoscimento dal quale consta, in corrispondenza della voce "statura", l’indicazione del dato "165", nonché l’attestazione in data 26 ottobre 2010 della propria frequenza al corso formativo straordinario presso la Scuola Ufficiali Carabinieri quale Tenete in s.p.e. dell’Arma.

3. Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1. Tutto ciò doverosamente premesso, il ricorso in revocazione proposto dal Ministero della Difesa va dichiarato inammissibile.

4.2. Come correttamente ha rimarcato la difesa della G., nessuno dei fatti assunti a presupposto della decisione resa da questo giudice è insussistente, ovvero è stato rappresentato in modo difforme al vero.

In tal senso, infatti, è vera ed incontestata la circostanza che l’ammissione della G. al giudizio di idoneità per la sua "stabilizzazione" è stato indotto dalla statuizione cautelare resa da questo stesso giudice, ed altrettanto vera e incontestata è l’ulteriore circostanza che il giudizio di idoneità della medesima G., sebbene testualmente richiami nelle premesse gli estremi dell’anzidetta statuizione cautelare, non risulta di per sé adottato con riserva di eventuali e diverse statuizioni all’esito del procedimento giudiziale di appello.

Viceversa – e a ben vedere – ciò che l’Amministrazione della Difesa contesta nel presente giudizio è proprio il convincimento relativo agli effetti che questo giudice ha considerato come discendenti da tali fatti.

E, se così è, va anche in questa sede ribadito che l’errore di fatto contemplato dall’art. 395, n. 4, c.p.c. e che è idoneo alla revocazione della sentenza su di esso fondata consiste in una valutazione di fatto, ossia in un vizio di assunzione del fatto materiale, oggettivamente rilevabile e tale – quindi – da aver indotto il giudicante a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile (così, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2009 n. 3499), nel mentre l’errore di fatto non sussiste nell’ipotesi – qui, per l’appunto, ricorrente – in cui venga dedotta un’asseritamente erronea valutazione degli atti e delle risultanze processuali, ovvero un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio; in tali evenienze, infatti, è – ove del caso – ravvisabile un errore di giudizio, fattispecie ben diversa dall’errore di fatto che il legislatore non configura quale presupposto per la revocazione (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2009 n. 6781) e che, ad ogni buon conto, neppure a sua volta qui sussiste.

Venendo al caso in esame, non è ravvisabile alcun errore nella rappresentazione dei fatti posti a fondamento della decisione, nel mentre questo giudice ha – per l’appunto – nella specie espresso il proprio convincimento reputando in via ermeneutica che da tali fatti (e, segnatamente, dall’esegesi del provvedimento che ha "stabilizzato" senza riserve di sorta la posizione della G.) sono scaturiti degli effetti che l’Amministrazione della Difesa, per contro, non condivide: e da ciò non può che conseguire l’inammissibilità della presente impugnazione, proprio in quanto in realtà deputata ad una rinnovazione di giudizio per preteso errore in diritto assolutamente non consentita in sede di giudizio per revocazione (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 18 settembre 2008 n. 4465).

Né può essere condivisa l’ultima notazione dell’Amministrazione della Difesa, svolta in sede di memoria in replica alle deduzioni difensive della G. e deputata a prospettare un vizio di errore di fatto per omessa pronuncia da parte di questo giudice (cfr. ad es., per la qualificazione di tale vizio, Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2009 n. 5552) secondo cui nell’unico documento versato in atti dopo la fase cautelare del giudizio di appello e costituito dalla nota di accompagnamento allegata al provvedimento di esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione medesima avrebbe fatto un esplicito riferimento – ignorato peraltro da questo giudice -alla propria volontà di riservarsi ulteriori e diverse determinazioni all’esito del giudizio di merito, esplicitando ivi – per – l’appunto, che "la ricorrente, ammessa con riserva alla prosecuzione dell’iter concorsuale, sottoposta all’accertamento attitudinale, è stata giudicata idonea".

Il surriportato assunto non reca infatti, di per sé, alcuna riserva di ulteriori e diversi provvedimenti da parte dell’Amministrazione deducente, ma enuncia soltanto la circostanza storica dell’avvenuta ammissione con riserva della G. all’accertamento attitudinale: riserva risoltasi poi con l’emanazione del giudizio di idoneità, il quale – si ribadisce – non reca per se stante alcuna riserva, come viceversa avrebbe dovuto ove l’Amministrazione medesima avesse effettivamente inteso condizionarne l’efficacia all’esito del procedimento giudiziale concomitantemente in corso, nel mentre la citazione nel giudizio stesso del provvedimento cautelare di questo giudice va riguardato come mera enunciazione del presupposto dal quale è scaturito l’avvio del relativo procedimento.

Né, da ultimo, va sottaciuta la valenza dirimente del medio tempore avvenuto rilascio alla G. da parte dell’Arma dei Carabinieri del proprio tesserino plastificato di identificazione secondo il modello prescritto con D.M. 20 marzo 2002 n. 21736 e recante, tra l’altro, l’indicazione della statura dell’interessata nella misura di cm. 165: mediante tale atto formale, recante una validità di sei anni dalla data del suo rilascio (1 gennaio 2011) l’Amministrazione ha dunque, all’evidenza, fatto proprie, condividendole senza riserve di sorta, le allegazioni della medesima G. in ordine alla propria altezza così come aliunde assunte presso altre strutture sanitarie pubbliche, con conseguente ed ulteriore comprova dell’intrinseca correttezza della decisione qui impugnata.

5. Sussistono apprezzabili ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.