Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-09-2011, n. 19450 Affidamento e assistenza dei minori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

corso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso L. n. 218 del 1995, ex artt. 66/67, depositato in data 23 aprile 2008 D.B.L. e L.M. premesso che, con ordinanza n. 205/07 emessa in data 28 novembre 2007, il Tribunale di Prima Istanza di Casablanca (Marocco), in accoglimento della domanda da essi proposta aveva affidato loro il minore A.R., ricoverato presso l’istituto "(OMISSIS)" di (OMISSIS) e bisognoso di tutela versando in stato di totale abbandono; che il detto bambino era affetto da una grave patologia dermatologica per la quale si rendeva necessario il ricorso a cure mediche presso la struttura sanitaria italiana "(OMISSIS)", con sede in Roma; che avevano conseguentemente interesse a far dichiarare efficace in Italia l’ordinanza di affidamento, in considerazione delle esigenze di salute del bambino; hanno chiesto alla Corte di appello di Roma che fosse dichiarato efficace in Italia il suddetto provvedimento del Tribunale di Casablanca avente ad oggetto l’affidamento del minore A.R..

Con decreto depositato in data 30.11.2009 la Corte di merito ha accolto la domanda e ha dichiarato l’efficacia in Italia dell’ordinanza avente ad oggetto l’affidamento ai ricorrenti del minore A.R..

Ha osservato la Corte di appello che il tipo di affidamento previsto dall’ordinamento del Marocco (ivi definito "kafalah") presenta significativi tratti comuni con l’istituto italiano dell’affidamento essendo detti istituti entrambi di natura provvisoria e preordinati alla protezione del minore senza con ciò incidere sullo stato civile del medesimo.

Ha richiamato Cass., 7472/08, secondo la quale la "kafalah islamica" può in definitiva essere equiparata al nazionale affidamento, accostandosi peraltro all’adozione (estranea all’ordinamento marocchino) dal momento che si prolunga tendenzialmente sino alla maggiore età dell’affidato.

L’asserito fondamento negoziale dell’istituto islamico, che si concreterebbe nella mera presa d’atto da parte del giudice locale della volontà espressa dalle parti senza alcuno specifico approfondimento, non trovava peraltro corrispondenza nella documentazione in atti dalla quale si evinceva che l’ordinanza di affidamento del bambino R., che versava in stato di abbandono, in realtà era stata emessa all’esito di una incisiva attività istruttoria svolta dall’autorità giudiziaria, con la partecipazione del pubblico ministero che aveva rassegnato le proprie conclusioni, volta a verificare la sussistenza delle condizioni per farsi luogo all’affido del minore ai due richiedenti.

Tale attività prodromica all’emanazione del provvedimento risultava essersi tradotta in vere e proprie indagini assegnate ad una apposita giuria istituita dal "codice di presa a carico" che si era conclusa con un giudizio positivo con riguardo all’idoneità degli aspiranti affidatari, e ciò deponeva per l’esclusione di una funzione meramente notarile dell’organo decidente. La sommarietà tipica del procedimento volontario non esclude, secondo la Corte di merito, il previo espletamento di una penetrante verifica della sussistenza di ben precisi requisiti per poter essere ammessi all’affidamento, come indirettamente confermato dalla esistenza di condizioni di tutela che, nella specie, erano risultate sussistenti in quanto ricomprese nella documentazione allegata alla pratica. Testualmente, poi, ha affermato: "Non pare pertanto dubitabile che, nel quadro di una siffatta accurata attenzione ai requisiti degli affidatari ed allo stato del minore, abbia avuto un ruolo preciso anche la volontà dei genitori dell’affidato, a condizione che, atteso lo stato di abbandono di quest’ultimo (ricoverato in un apposito istituto), si sia in concreto resa possibile l’audizione degli stessi. Tutto ciò non solo non esclude che il provvedimento sia stato adottato nell’ambito di un procedimento svoltosi in piena salvaguardia dei principi del contraddittorio e di legalità, garantiti anche dalla partecipazione del pubblico ministero concludente, ma denota una sostanziale sintonia con la corrispondente procedura nazionale pur con le differenze caratteristiche dei due diversi ordinamenti".

Pertanto la Corte di merito ha escluso la sussistenza, nell’istituto della "kafalah", di elementi di contrarietà all’ordine pubblico o a norme imperative del diritto nazionale ostativi al riconoscimento dell’efficacia di quell’affidamento nell’ordinamento nazionale italiano.

Il ricorso, infine, era ammissibile ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 67, comma 2, stante la controversa reciprocità in materia di affidamento di minori, risultando il negativo orientamento espresso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca circa l’immediata efficacia in Italia dell’atto di affidamento di un minore emesso dal Tribunale del Marocco secondo la tradizione della "kafalah". 1.1.- Contro il predetto decreto il Ministero degli Affari Esteri ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

2.1.- Con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, artt. 41, 64, 65, 66 e 67, art. 360 c.p.c., n. 3".

Deduce che la fattispecie in esame non rientra affatto nell’ambito della L. n. 218 del 1995, art. 67, ma in quella dell’art. 41 della citata legge, intitolato "riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozioni", secondo cui "restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori". Con la conseguenza che nella materia in questione non si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 218 del 1995, artt. 64 ss., ma quelle, speciali, di cui alla 1. n. 476/98 che disciplina l’adozione internazionale.

La domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in primo luogo per essere il giudice adito incompetente funzionalmente per materia.

2.2.- Con il secondo motivo il Ministero ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, artt. 41, 64, 65, 66 e 67, art. 360 c.p.c., n. 3".

Deduce che la Corte di appello avrebbe dovuto prioritariamente valutare il provvedimento marocchino costitutivo della kafalah alla luce dei requisiti fissati dalla L. n. 218 del 1995, art. 64, nonchè, rientrando esso nel novero dei provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone ed all’esistenza dei rapporti di famiglia, anche della L. n. 218 del 1995, art. 65, appunto intitolato "Riconoscimento di provvedimenti stranieri". In punto di ordine pubblico il ricorrente rileva come sia impossibile dare ingresso in Italia ad un provvedimento, sia esso giurisdizionale o negoziale, che, pur positivamente delibato, è comunque ineseguibile perchè contiene un oggetto sconosciuto all’ordinamento, essendo stato assunto al solo e dichiarato scopo di dare ingresso al minore in palese violazione ed obliterazione delle regole contenute nella normativa sull’adozione internazionale.

Deduce che il provvedimento di kafalah, a prescindere da ogni considerazione circa la sua natura, non costituisce atto delibabile in Italia essendo privo dei presupposti richiesti dalla legge perchè, tra l’altro, contrario all’ordine pubblico nazionale come reso palese dal fatto che la stessa L. n. 218 del 1995 ha sottratto la materia dell’adozione dei minori dal suo campo applicativo.

3.1.- Il primo motivo del ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento della seconda censura.

Va innanzitutto evidenziato che la Corte di merito ha operato un richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che non si attaglia alla concreta fattispecie. Per converso, appare applicabile il principio più di recente affermato da questa Sezione secondo cui l’interpretazione estensiva affermata da questa Corte con le sentenze del 2008 "ha portato a comprendere nella sfera delle norme dirette alla realizzazione della unità familiare del cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante posizioni, assimilate all’affidamento familiare, che nel suo ordinamento giuridico di provenienza erano e solo le uniche che attuino esigenze di protezione del minore (ivi essendo esclusa la sussistenza della adozione nel senso e con i contenuti previsti dall’ordinamento internazionale).

Nessuna ragione vi sarebbe, di contro, di perseguire un consimile obiettivo a beneficio di un cittadino italiano che non abbia alcun rapporto di familiarità con il minore straniero e che nè voglia, nè possa, pervenire ad includerlo, come figlio, nel suo nucleo familiare assumendone la rappresentanza ad ogni effetto: ad assicurare ai cittadini italiani l’inserimento nella propria famiglia, come figlio, di un minore straniero versante in stato di abbandono, è posta la normativa dianzi richiamata (L. n. 184 del 1983 e le successive integrazioni, attuative in via immediata ed esclusiva delle norme della Convenzione de L’Aja del 1993), la quale rappresenta l’unico ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze di protezione dei minori stranieri abbandonati e le richieste di inserimento familiare dei cittadini, e cioè una sintesi, che per la delicatezza delle posizioni coinvolte e per la cogenza della attuazione di norme sopranazionali, impedisce alcuna elusione o disapplicazione" (Sez. 1, Sentenza n. 4868 del 2010).

Già da tempo, peraltro, questa Corte ha evidenziato che la L. n. 218 del 1995, nell’abrogare (ex art. 73), a far data dal 31 dicembre 1996, gli artt. 796 ss. c.p.c., dettati in tema di delibazione di sentenze straniere (sostituendo ad essi un riconoscimento "tendenzialmente" automatico di tale pronunce al loro passaggio in giudicato: della Legge citata, artt. 64 ss.), ha fatto salve, all’art. 41, le disposizioni delle leggi speciali in tema di adozioni di minori, così predicando il perdurante vigore (e la prevalenza) della disciplina speciale dell’adozione internazionale di minori rispetto alle previsioni di carattere generale di cui alla riforma del diritto internazionale privato. Ne consegue l’applicabilità, "in "subiecta materia", della L. 31 dicembre 1998, n. 476 (recante ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori adottata all’Aja il 29 maggio 1993), che ha radicalmente modificato la disciplina dell’adozione internazionale, sostituendo al procedimento di delibazione del provvedimento straniero dettato dalla L. n. 184 del 1983, art. 32, una complessa procedura che si snoda in più fasi, analiticamente disciplinate dai novellati artt. 29 e ss., ed affida al tribunale dei minorenni i poteri in dette norme previste, tra l’altro disponendo, all’art. 36, comma 1, che l’adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione può avvenire "soltanto con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge". (Sez. 1, n. 1155/2004;

Sez. 1, n. 5376/2006).

Anche di recente questa Corte ha ribadito che a norma, della L. n. 218 del 1995, art. 41, comma 2, gli artt. 64 e 66 non si applicano in materia di adozione di minori, applicandosi in tale materia le disposizioni speciali vigenti, quali sono quelle stabilite dalla L. n. 476 del 1998, di ratifica della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 (Sez. 1^, n. 3572/2011; n. 6079/2006) e, in particolare, le norme di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 36, come modificata dalla cit. legge.

Nè rileva, in proposito, che la kafalah sia stata assimilata da questa Corte (e dal provvedimento impugnato) all’affidamento familiare piuttosto che all’adozione, posto che nella L. n. 184 del 1983, art. 35, comma 6, lett. d), si fa espresso riferimento all’"adozione o l’affidamento stranieri".

Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c. perchè la domanda L. n. 218 del 1995, ex art. 67, comma 2, non poteva essere proposta e ciò non per questioni attinenti alla competenza del tribunale per i minorenni bensì per la specialità del rito inderogabilmente disciplinato dalla L. n. 183 del 1984.

La novità della questione (delibazione di provvedimento di kafalah) giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, il provvedimento impugnato, compensando le spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-10-2011, n. 20485 Liquidazione delle spese

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Svolgimento del processo

Nell’ambito di un procedimento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), il Presidente del Tribunale di Oristano, con ordinanza depositata il 16 giugno 2009, ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione proposta da L.P. avverso i decreti del pubblico ministero in data 2 febbraio 2006 con cui era stato liquidato il compenso in favore del c.t.u. ing. O.G..

Per la cassazione dell’ordinanza del Presidente del Tribunale di Oristano il L. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 agosto 2009 (ed inscritto al numero di registro generale 18965 del 2009), sulla base di cinque motivi.

Vi ha resistito, con controricorso, l’intimato O.G..

Per la cassazione della medesima ordinanza il L. ha proposto un altro ricorso, con atto notificato il 4 settembre 2009 (ed inscritto al numero di registro generale 19668 del 2009), sulla base di cinque motivi, corredati da quesiti ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., mancanti nel primo ricorso.

Anche questo ricorso è stato resistito dall’intimato O..

Entrambi i ricorsi sono stati avviati, in un primo tempo, per la decisione in Camera di consiglio sulla base di relazioni ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., depositate, entrambe, in data 4 febbraio 2010; quindi la Corte, con ordinanza interlocutoria n. 25355 in data 15 dicembre 2010, riuniti i ricorsi, ha rimesso la causa alla trattazione in udienza pubblica, avendo escluso la sussistenza delle condizioni di evidenza decisoria ex art. 375 cod. proc. civ., che consentono la trattazione in camera di consiglio.
Motivi della decisione

1. – Il primo ricorso per cassazione – notificato il 12 agosto 2009 ed inscritto al numero di registro generale 18965 del 2009 – è inammissibile, perchè i cinque motivi in cui si articola – i quali, tutti, denunciano violazione e falsa applicazione di norme di legge – sono privi del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile.

Al riguardo, occorre ribadire:

che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863);

che il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);

che non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la legge 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119).

2. – Passando all’esame della seconda impugnazione contro la stessa ordinanza – proposta con atto notificato il 4 settembre 2009 ed inscritta al numero di registro generale 19668 del 2009 -, va preliminarmente respinta l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità per intervenuta consumazione dell’impugnazione.

Invero, il secondo ricorso è sostitutivo del primo, avendo con esso il ricorrente proposto una nuova ed autonoma impugnazione, con gli stessi motivi ma con l’integrazione dei quesiti di diritto, che invece mancavano nel primo atto (v., n un caso identico, nel senso della ammissibilità del secondo ricorso, Cass., Sez. Un., 25 luglio 2006, n. 16898).

Deve, al riguardo, farsi applicazione del principio di diritto secondo cui la consumazione dell’impugnazione – mentre non consente a chi abbia già proposto una rituale impugnazione di proporne una successiva (di diverso o identico contenuto) – non esclude che, dopo la proposizione di un’impugnazione viziata, possa esserne proposta una seconda immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla. In particolare, per espressa previsione normativa (ai sensi degli artt. 358 e 387 cod. proc. civ., rispettivamente per l’appello e per il ricorso per cassazione), la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l’esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente; per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un’altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, a condizione che il relativo termine non sia decorso (Cass., Sez. 3^, 27 ottobre 2005, n. 20912; Cass., Sez. Lav., 14 agosto 2008, n. 21702).

E’ proprio questo il caso che ricorre nella specie: giacchè, per un verso, la prima impugnazione – al momento della notificazione del secondo ricorso – non era stata ancora dichiarata inammissibile; e, per l’altro verso, la riproposizione del ricorso è avvenuta nel rispetto dei termini, breve e lungo, di impugnazione.

3. – Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 168 del T.U. spese di giustizia e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3) censura che il Presidente del Tribunale abbia dichiarato tardiva l’opposizione, nonostante la comunicazione dei decreti, avvenuta in data 29 marzo 2006, non contenesse alcuna indicazione dell’importo delle spettanze che erano state liquidate al c.t.u..

3.1. – Il motivo è fondato.

3.2. – Sono pacifiche – e sono confermate dall’esame diretto degli atti di causa, ai quali è possibile accedere, essendo prospettato un vizio in procedendo – le seguenti circostanze:

con la comunicazione in data 20 febbraio 2006 – notificata al L. in data 29 marzo 2006 – il cancelliere ha avvisato le parti "che in data 2 febbraio 2006 sono stati depositati in … cancelleria n. 2 decreti di liquidazione in favore del c.t.

O.G. per la somma lorda di …";

con la comunicazione in data 8 maggio 2007, avvenuta ad integrazione del precedente avviso del 20 febbraio 2006 e notificata al L. il 30 maggio 2007, è stato dato l’avviso "che in data 2 febbraio 2006 sono stati depositati in … cancelleria n. 2 decreti di liquidazione in favore del c.t. O.G. per la somma lorda di 148.152,67". 3.3. – Tanto premesso, occorre ricordare che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, prevede che il decreto di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato "è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero", mentre il successivo art. 170 da al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero, il potere di "proporre opposizione, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente".

Ha errato il Presidente del Tribunale a ritenere che la prima comunicazione, ancorchè gravemente incompleta, fosse idonea a far decorrere il termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione, sul rilievo che era onere della "parte interessata, che ha puntualmente ricevuto l’avviso della cancelleria di deposito dei due decreti, di attivarsi per conoscere l’esatto contenuto dei decreti di liquidazione, e valutare quindi se proporre o meno l’impugnazione".

Invero, in tema di spese di giustizia, la comunicazione al beneficiario e alle parti, a cura del cancelliere, del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari emesso dal magistrato che procede, è diretta a portare a conoscenza delle stesse il contenuto del provvedimento del magistrato; ne consegue che, ove detta comunicazione sia incompleta nei suoi elementi essenziali, perchè mancante dell’indicazione del compenso liquidato, non decorre il termine di decadenza di venti giorni per l’opposizione, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170. 3.4. – Nè può ritenersi che la tardivita del rimedio oppositorio discenda, comunque, dall’essere esso stato attivato soltanto con ricorso depositato il 19 giugno 2007, ben oltre il termine lungo, maggiorato del periodo feriale, di cui all’art. 327 cod. proc. civ., decorrente dall’emissione dei decreti di liquidazione.

E’ bensì vero che l’art. 327 cod. proc. civ., il quale prevede la decadenza dall’impugnazione dopo il decorso di un anno (nel testo ratione temporis applicabile) dalla pubblicazione della sentenza o, comunque, del provvedimento impugnabile, costituendo espressione di un principio di ordine generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici, trova applicazione anche in casi diversi da quelli espressamente menzionati (v., ad esempio, Cass., Sez. 1^, 15 marzo 1994, n. 2466, che l’ha ritenuto operante in materia fallimentare nei confronti dei provvedimenti a contenuto decisorio emessi dal giudice delegato).

Sennonchè, l’art. 327 cod. proc. civ., non è applicabile, in materia di spese di giustizia, con riguardo all’opposizione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari emessi dal magistrato che procede.

E ciò per le seguenti ragioni.

Come riconosciuto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 297 del 2008), l’art. 327 cod. proc. civ., opera un non irragionevole bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa. L’ampiezza del termine annuale consente infatti al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis. Inoltre, la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte: sicchè lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio.

La ratio dell’art. 327 cod. proc. civ., presuppone che si sia svolto un grado di giudizio a contraddittorio pieno che sia terminato con la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento a contenuto decisorio.

Tale evenienza non ricorre nel caso del decreto di pagamento adottato dal magistrato che procede, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168: tale decreto viene infatti emesso sulla base della mera istanza di liquidazione dell’ausiliario stesso, senza che ne siano in alcun modo informate e coinvolte le parti del procedimento nel quale si è svolta l’attività dell’ausiliario. Queste vengono a conoscenza del provvedimento emesso dal giudice sulla base della relativa istanza soltanto con la comunicazione da parte della cancelleria e possono promuovere, nei successivi venti giorni, un giudizio di cognizione a contraddittorio pieno, rivolto a contestare l’avvenuta liquidazione delle spettanze.

Ne deriva che in materia di spese di giustizia, per la parte del procedimento nell’ambito del quale si è svolta l’attività dell’ausiliario, solo dalla comunicazione del decreto di pagamento in favore di quest’ultimo, completa ed esaustiva circa l’importo delle somme liquidate, decorre il termine di venti giorni per promuovere l’opposizione, stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, non essendo applicabile il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., decorrente dal deposito in cancelleria del decreto.

4. – L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame degli altri mezzi, con cui si prospettano vizi di merito nella liquidazione del compenso al c.t.u., perchè su questi profili dovrà pronunciare il giudice dell’opposizione, una volta ritenuto il rimedio esperito tempestivo.

5. – Il primo ricorso è dichiarato inammissibile. Il secondo è accolto con riguardo al primo motivo, assorbiti gli altri.

L’ordinanza impugnata è cassata.

La causa è rinviata al Tribunale di Oristano, in persona di diverso magistrato.

Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso inscritto al NRG 18965 del 2009 e accoglie il primo motivo del ricorso inscritto al NRG 19668 del 2009, assorbiti gli altri motivi; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Oristano, in persona di diverso magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-06-2011, n. 5540 Prodotti agricoli

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la nota impugnata dell’8 luglio 2010 è stata adottata in esecuzione delle previsioni contenute nella sentenza del Tribunale n. 3464/2010 (RG TAR Lazio n. 7273/2009);

– che avverso la predetta nota, la ricorrente propone le analoghe censure contenute nel precedente ricorso RG n. 7273/2009, tanto che, al riguardo, è sufficiente, in questa sede, richiamare tutti gli argomenti esposti nella citata sentenza n. 3464/2010;

– che, tuttavia, a fronte di quanto indicato nel punto 2.3 della citata sentenza n. 3464/2010, la ricorrente continua a ritenere non esigibile, ai sensi della legge n. 33/2009, il prelievo supplementare relativo all’annata 1996/1997, invocando la sentenza n. 1113 del 21 giugno 2002 del Tribunale di Bologna (nella causa iscritta al RG n. 817/1999) che ha invece ordinato la restituzione alla ricorrente della somma trattenuta per quella campagna dal primo acquirente (cfr punto 2.3 della sentenza n. 3464/2010);

– che, a seguito di ordinanza istruttoria n. 3503/2011 della Sezione, AGEA ha rappresentato che, nella controversia all’esame del Tribunale civile di Bologna (la cui sentenza n. 1113/2002 è stata depositata in giudizio), la pronuncia è stata riformata dalla Corte di Appello che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo (sentenza non sospesa, sulla quale pende ricorso per Cassazione);

– che, altresì, l’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 1492/1998, nuovamente depositata all’odierna camera di consiglio (e già scrutinata con la citata sentenza n. 3464/2010), non è pertinente al caso in esame in quanto ha ad oggetto l’assegnazione delle QRI e non la richiesta di prelievo supplementare per l’annata 1996/1997;

– che, pertanto, non risultando più sospesa ovvero annullata la richiesta di prelievo relativamente all’annata 1996/1997 (di cui alla citata sentenza n. 1113 del 21 giugno 2002 del Tribunale di Bologna, riformata in appello), risulta corretta la determinazione da parte di AGEA del prelievo contenuta nella nota impugnata per la quale è possibile richiedere la rateizzazione ai sensi della legge n. 33 del 2009 (che deve quindi ritenersi esigibile sulla base della normativa citata, non essendovi allo stato un provvedimento giurisdizionale che sospenda l’esecuzione del predetto prelievo supplementare relativo all’annata 1996/1997);

– che con riferimento alle altre annate lattiere di cui alla nota impugnata (2005/2006 e 2007/2008), la nuova richiesta di AGEA risulta in linea con quanto previsto nella citata sentenza n. 3464/2010, le cui argomentazioni che hanno portato al rigetto delle relative censure – come detto – si richiamano integralmente in questa sede;

– che, con riferimento alle recenti relazioni dei Carabinieri dell’aprile 2010 e della Commissione di indagine sul tenore di materia grassa, ora richiamate nel ricorso in esame, la scelta sulle iniziative da intraprendere al riguardo è a carico dei produttori interessati (ad esempio, non accettare la rateizzazione e proseguire nei giudizi già instaurati dinanzi alla A.G. provando l’illegittimità dei calcoli effettuati per l’individuazione degli importi dei prelievi) e della stessa AGEA in sede di (eventuale) autotutela;

– che, per quanto riguarda il mancato conteggio dei recuperi effettuati da AGEA sulla liquidazione dei contributi PAC, la ricorrente si è limitata ad una mera allegazione senza produrre alcuna documentazione sull’avvenuta compensazione ovvero sull’entità di tale operazione;

– che, pertanto, il ricorso va respinto;

– che le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore di AGEA delle spese processuali che si liquidano in euro 1000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-07-2011, n. 4160 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’attuale appellato, già ricorrente in primo grado, cittadino marocchino presente in Italia con regolare permesso di soggiorno, alla scadenza del permesso medesimo ne ha chiesto il rinnovo alla Questura di Trento.

La Questura, con atto del 26 gennaio 2006, ha negato il rinnovo del permesso. La motivazione fa riferimento al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.P.R. n. 286/1998, come modificati dalla legge n. 189/2002. Tali disposizioni (nell’interpretazione accoltane dalla Questura) precludono tassativamente il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno qualora lo straniero risulti condannato per determinati reati, fra i quali (per quanto qui interessa) quelli "inerenti gli stupefacenti".

Nel caso in esame, l’interessato risulta condannato, con sentenza del 25 ottobre 1991, per un reato in materia di stupefacenti.

2. L’interessato ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo di Trento, deducendo, in sintesi, che la vicenda penale che lo riguardava si era svolta interamente assai prima dell’entrata in vigore della legge n. 189/2002: pertanto, a suo dire, le disposizioni sopravvenute non potevano essere applicate a suo danno, ostandovi il principio di nonretroattività delle leggi.

3. Il Tribunale amministrativo di Trento ha accolto il ricorso.

Appella l’Amministrazione, contestando la correttezza giuridica della decisione nei suoi profili di diritto.

4. Il Collegio osserva che sulla questione di massima, inerente alla presente controversia, la giurisprudenza prevalente è nel senso che le preclusioni introdotte dalla legge n. 189/2002 hanno effetto anche quando le condanne penali risalgono a data anteriore all’entrata in vigore della legge stessa, ovvero si riferiscono a reati commessi anteriormente a quella legge.

Detto orientamento giurisprudenziale si basa sulla considerazione che nel contesto delle modifiche introdotte dalla legge n. 189/2002 le preclusioni al rilascio (o al rinnovo) del permesso di soggiorno non si configurano come sanzioni accessorie degli illeciti penali; invece le pregresse condanne penali rilevano come fatto storico da cui attualmente viene fatto discendere un giudizio di non ammissibilità dello straniero nel territorio nazionale. In questa luce non è rilevante che i fatti pregressi siano anteriori o posteriori all’entrata in vigore della legge n. 189/2002.

Lo stesso orientamento giurisprudenziale ha avuto cura di precisare che si giunge a conclusioni diverse quando le sentenze penali emesse anteriormente alla legge n. 189/2002 siano frutto dell’applicazione dell’art. 444 c.p.c. ("patteggiamento"). Su questo punto l’argomento della giurisprudenza è che la sentenza "patteggiata" implica e presuppone una consapevole valutazione dell’imputato riguardo ai vantaggi ed agli svantaggi del patteggiamento; di conseguenza sarebbe iniquo far discendere da una sentenza "patteggiata" effetti che, derivando da una legge sopravvenuta, l’interessato non era in grado di valutare.

5. Ora, nel caso in esame si può ritenere incontroverso che la sentenza penale risalente al 1991 (vale a dire oltre un decennio prima della legge n. 189/2002) sia stata "patteggiata". Sul punto, il ricorso in primo grado dell’interessato si diffonde ampiamente, con l’esposizione di circostanziati elementi di fatto ulteriori rispetto a quelli sommariamente menzionati nel provvedimento impugnato; e la difesa dell’Amministrazione non ha mai sostenuto il contrario, dando quindi per ammesso quanto dedotto in punto di fatto dal ricorrente.

Si può dunque concludere che nella fattispecie la pregressa condanna penale non poteva essere considerata automaticamente ostativa del rilascio del permesso di soggiorno.

Tanto basta per ritenere illegittimo l’atto impugnato in primo grado, siccome costruito sul presupposto del carattere automaticamente ostativo di quel precedente.

6. In conclusione, l’appello va respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.