Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-01-2011, n. 275 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto dal soggetto indicato in epigrafe, il quale impugna la sentenza, anch’essa indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale ha rigettato,in parte, e in parte dichiarato improcedibile un ricorso proposto in quella sede dallo stesso, relativo all’accertamento del diritto a percepire il trattamento retributivo complessivo comprensivo del premio di fine esercizio.

Avverso la suddetta sentenza l’appellante rileva che, essendo passato per mobilità dalle Ferrovie dello Statola Comune di Sannicandro dal 1° gennaio 1993, aveva diritto, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, a conservare il trattamento economico in godimenti, ivi compreso il premio di fine esercizio, e per tale trattamento non era previsto dalla normativa suddetto alcuno specifico procedimento, essendo il tutto frutto di automatismo normativo,

Chiede, quindi, l’appellante, la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria.

Non costituiti in giudizio i soggetti intimati indicati in epigrafe, la causa passa in decisione alla pubblica udienza del 19 novembre 2010.
Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Va, infatti, rilevato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale amministrativo regionale, la cui sentenza è qui impugnata, non occorreva alcuno specifico provvedimento né alcuna specifica domanda degli interessati per ottenere la conservazione del trattamento economico in godimento al momento del passaggio dalle Ferrovie dello Stato alle amministrazioni comunali (nel caso di specie, al Comune di Sannicandro).

Pertanto, essendo il premio di fine esercizio, emolumento ricompresso nel trattamento economico di base dell’appellante, questo doveva essere preso in considerazione dal Comune automaticamente, al momento del passaggio dello stesso all’Amministrazione comunale e doveva disporsi il pagamento anche della somma come risultante dal cosiddetto premio di fine esercizio nell’ambito della retribuzione complessiva spettante all’appellante medesimo, senza, si ripete, alcun bisogno né di specifica istanza, né di provvedimento conseguente, essendo il tutto frutto di meccanismo automatico, stabilito a livello normativo dal provvedimento presidenziale indicato specificamente in narrativa.

L’appello va, pertanto, accolto e l’Amministrazione comunale dovrà corrispondere all’appellante quanto in godimento al momento del passaggio dalle Ferrovie dello Stato, ivi compreso il premio di fine esercizio.

Le spese di giudizio possono, però, in considerazione della fattispecie, essere compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Eugenio Mele, Consigliere, Estensore

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2013) 25-10-2013, n. 43905

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Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 22.11.2012 il giudice del tribunale di Venezia, sez. distaccata di Chioggia, in veste di giudice dell’esecuzione revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso a B.D. con la sentenza di condanna emessa in data 20.12.2011, subordinatamente all’intervenuto risarcimenti dei danni, così come quantificati in sentenza in Euro 5000,00 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, poichè il predetto non aveva provveduto in detto tempo a pagare quanto dovuto.
2. Avverso detta decisione interponeva ricorso per cassazione la difesa del prevenuto per dedurre:
2.1 Inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, per non essere mai stata l’ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 6.11.2012;
2.2 Omessa motivazione dell’ordinanza su un punto decisivo, ovverosia le rappresentate gravissime condizioni economiche in cui versava B.D., sottoposto a pignoramenti immobiliari, cosicchè il suo inadempimento doveva ritenersi del tutto incolpevole.
Ci sarebbe stata una totale omissione di motivazione sulle argomentazioni difensive e sarebbe stato tacciato di cattiva volontà il ricorrente, laddove il suo comportamento era riportabile ad un’assoluta indisponibilità di mezzi.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
Risulta che il ricorrente abbia allegato, documentandola, una condizione di difficoltà economica che gli impedì di fare fronte all’adempimento dell’obbligo risarcitorio. Vi è agli atti copia di assegno circolare a favore dell’ offeso – F.R.- di Euro 5000, messo a disposizione del padre dell’imputato che giunse a soccorso del figlio in questo frangente di particolare emergenza.
E’ principio affermato da questa Corte che l’assoluta impossibilità di adempiere impedisce la revoca del beneficio, una volta accertata dal giudice dell’esecuzione (Sez. 3^, 13.11.2008, n. 3197, Rv 242177).
Nel caso di specie l’ordinanza non ha motivato nè sulle dedotte e comprovate condizioni economiche dell’obbligato, nè sulla riportabilità dell’inadempimento ad un comportamento incolpevole, nè sulla disponibilità concretamente manifestata dal padre dell’obbligato di accollo del debito del figlio, a riprova di una condizione di oggettiva difficoltà in cui il B. versava.
Il discorso giustificativo del provvedimento impugnato omette qualsivoglia valutazione delle deduzione difensive, riportando l’omissione ad esclusiva "cattiva volontà" dell’obbligato, senza confrontarsi con gli argomenti spesi per accreditare un’impossibilità assoluta ad adempiere che andavano adeguatamente soppesati.
A tale conclusioni il giudice a quo non poteva spingersi, sul solo presupposto che l’inadempienza fu totale, in quanto doveva essere verificato, come ha rilevato il Procuratore Generale, se il prevenuto fosse stato nelle condizioni di avanzare una qualsivoglia offerta adeguata alle sue condizioni economiche.
L’ordinanza deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Venezia, posto che a seguito dell’ intervento legislativo in materia di nuova geografia giudiziaria, sono state soppresse tutte le sedi distaccate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Sulla non configurabilità della scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca. Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza del 12 marzo 2010 n. 10164.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 19.2.2009 la Corte d’appello di Salerno confermava la sentenza dei tribunale della stessa città in data 9.2:2007, che -per quanto rileva in questa sede- aveva dichiarato XXX e YYY colpevoli del reato di cui all’art. 595 co. 3 c.p. e, per l’effetto, aveva condannato il primo alla pena di € 1.500,00# di multa, il secondo alla pena di € 700,00# di multa ed entrambi in solido al pagamento alla persona offesa, a titolo di riparazione pecuniaria, della somma di € 3.5OO,O0#, nonché al risarcimento, in favore della parte civile costituita, dei danni, liquidati equitativamente in € 7.000,00#.
Al XXX ed al YYY era stato contestato di avere, il primo, quale autore dell’articolo, ed il secondo, quale autore delle espressioni riportate tra virgolette sta nel titolo che nel corpo dello stesso articolo, offeso la reputazione della dott/ssa ZZZ, direttrice dell’istituto penitenziario di Arienzo, mediante la pubblicazione di un articolo sul quotidiano "Corriere di Caserta" del 14.6.2002 con il titolo "Carcere, per dirigerlo serve un uomo", il cui occhiello a tutta pagina recitava "Arienzo un sindacalista della CISL in campo dopo che l’ex numero uno e due agenti di polizia penitenziaria sono stati sospesi: la ZZZ nel mirino".
Avverso la sopra citata sentenza della Corte d’appello di Salerno il XXX ed il YYY proponevano, per mezzo dei rispettivi difensori, separati ricorsi per cassazione.
Il difensore del XXX deduceva violazione della legge penale (art. 595 co. 3 c.p.p) e vizio di motivazione, con riferimento alla conferma della responsabilità dell’imputato e, segnatamente, al mancato riconoscimento della scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, quanto meno sotto il profilo putativo.
I giudici di merito avrebbero disatteso i principi della giurisprudenza di legittimità in materia di intervista, poiché il XXX, nell’articolo in questione, si sarebbe limitato a riportare tra virgolette le testuali dichiarazioni rese dal YYY nell’intervista rilasciatagli. L’imputato, quindi, avrebbe svolto "‘un ruolo asettico", esercitando legittimamente il diritto di cronaca, in quanto il fatto in sé dell’intervista, in considerazione della qualità dei soggetti coinvolti e della materia oggetto di discussione, avrebbe presentato profili di interesse pubblico all’informazione.
In ogni caso, ricorrerebbe, nella specie, l’esimente putativa dell’esercizio del diritto di cronaca, essendo la fonte interpellata dal giornalista di sicura qualità ed affidabilità, in relazione sia al contesto che all’argomento trattato.
Il difensore del YYY deduceva:
1) Violazione di legge (artt. 51, 595 co. 3 c.p., 522 c.p.p.) e difetto di motivazione, con riferimento alla conferma della responsabilità dell’imputato ed in particolare al mancato riconoscimento della scriminante dell’esercizio del diritto di critica sindacale.
Il YYY, nella veste di sindacalista della Cisl Fps provinciale di Caserta, si sarebbe limitato a riferire al giornalista, nel corso di un colloquio telefonico durato pochissimi minuti, fatti incontestabilmente veri e di sicuro interesse pubblico sulle gravi carenze strutturali e sulla gestione del carcere di Arienzo, nonché sui difficili rapporti sindacali con la dott/ssa ZZZ, direttrice di tale carcere.
In ordine alla frase attribuita nell’articolo al YYY "sarebbe meglio una gestione al maschile" vi sarebbe stato un chiaro difetto di comprensione da parte del giornalista e del titolista, i quali avrebbero equivocato l’espressione come riferita alla ZZZ e come riguardante una discriminazione di carattere sessuale e vi sarebbe stato, altresì, un evidente travisamento dei fatti da parte dei giudici di merito. Comunque, questa parte dell’articolo non sarebbe stata contenuta nella contestazione mossa all’imputato con conseguente difetto della stessa contestazione.
Un’attenta lettura dell’articolo dimostrerebbe inequivocabilmente che in nessun passaggio delle frasi attribuite al YYY, le quali sarebbero esclusivamente quelle riportate nelle prime due colonne, sarebbe rinvenibile una condotta diffamatoria.
Comunque, le modalità di "confezionamento" del pezzo giornalistico e la stesura del titolo, spesso non preparato nemmeno dall’articolista, non potrebbero certo essere imputate al YYY.
In ogni caso, sussisterebbe, in favore di quest’ultimo, la scriminante dell’esercizio del diritto di critica, di cui ricorrerebbero i requisiti.
2) Violazione di legge (art. 62 bis c.p.) e difetto di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione.
3) Violazione di legge (art. 133 c.p.) e difetto di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena, che avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale.
Il ricorso proposto nell’interesse del XXX deve essere rigettato, essendo le suaccennate censure infondate.
I giudici di merito, nelle sentenze di primo e di secondo grado, hanno giustificato la responsabilità del XXX con motivazione ineccepibile ed aderente ai principi della giurisprudenza di legittimità.
Questa Corte Suprema, nella sua massima composizione, ha affermato:
In tema dì diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell’altrui reputazione, non è scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sé dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all’informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l’esercizio del diritto di cronaca, l’individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice di merito, che, se sorretta da adeguata e logica motivazione, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. Pen. SS.UU., 30.5.2001/16.10.200l,n. 37140, CED 219651).
Nel caso in esame, come ha correttamente rimarcato la corte territoriale, "la notizia pubblicata non consiste in alcun modo nel fatto stesso dell’intervista dell’imputato YYY", essendo più propriamente la situazione della struttura carceraria di Arienzo.
D’altra parte, nell’articolo de quo, oltre alle dichiarazioni di altri sindacalisti (AAA, BBB e CCC), sono riportati argomenti, frutto esclusivo della penna del XXX, quali la protesta inscenata dai detenuti nell’agosto dei 2000 ed una lettera scritta da alcuni detenuti, che avrebbe rappresentato le "condizioni disumane" dei detenuti stessi, ricollegandone la permanenza alla gestione della dott/ssa ZZZ.
I giudici di merito, quindi, correttamente, non hanno riconosciuto al XXX l’invocata scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca.
Essa non sussiste neppure sotto il profilo putativo, non risultando l’imputato avere svolto alcuna verifica sulla notizia pubblicata. Ed invero la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca è configurabile quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l’onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l’affidamento ritenuto in buona fede sulla fonte (Cass. Pen. Sez. V, 11.3.2005, n. 15643, CED 232134).
Il ricorso interposto nell’interesse del YYY deve, parimenti, essere rigettato.
Con il primo motivo, il ricorrente, sostanzialmente, da un lato, deduce che non vi sarebbe diffamazione nel contenuto delle dichiarazioni rese dal YYY e riportate nell’articolo e che, in ogni caso, il reato sarebbe scriminato, essendo stato esercitato il diritto di critica sindacale, dall’altro lato, prospetta che non sarebbe stato rispettato il principio dì correlazione tra contestazione e sentenza.
In ordine alla pretesa violazione dei detto principio, sancito dall’art. 521 c.p.p., deve essere rilevato che la questione sarebbe stata posta tardivamente, in quanto la conseguente nullità ex art. 522 c.p.p., rientrante tra quelle a regime intermedio (Cass. Pen. Sez. II, 29.1.2008. n. 9171. CED 239545), non è stata eccepita con i motivi di appello.
Nella specie, tuttavia, non sussiste violazione del surripetuto principio, fondato sulla salvaguardia del diritto di difesa, e, quindi, non ricorre alcuna nullità, poiché tutto il contesto dell’articolo incriminato è stato oggetto di contestazione e l’imputato è stato posto concretamente in condizione di difendersi (cfr. Cass. Pen. SS.UU., 19.6.1996 / 22.10.1996 n. 16, CED 205619).
Per quanto riguarda la dedotta esclusione della natura diffamatoria delle dichiarazioni del YYY e l’invocata esimente dell’esercizio del diritto di critica, in primo luogo, deve essere osservato che ogni questione sollevata circa l’attribuzione allo stesso YYY delle espressioni virgolettate non è proponibile in questa sede, trattandosi di questioni di merito e non di diritto.
In secondo luogo, deve essere rilevato che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la frase "‘sarebbe meglio una gestione al maschile", attribuita al YYY, "è oggettivamente diffamatoria ed è, da sola, idonea ad affermare la responsabilità sia dell’intervistato che dell’intervistatore". Invero, "si tratta di una dichiarazione che è certamente lesiva della reputazione della ZZZ, trattandosi di un suggerimento assolutamente gratuito, sganciato dai fatti e che costituisce una mera valutazione, ripresa a caratteri cubitali nel titolo, nel quale si puntualizza proprio la necessità (sottolineata dal verbo "servire") di affidare la direzione del carcere comunque ad "un uomo " ".
I giudici di merito hanno, quindi, ritenuto insussistente l’invocata scriminante dell’esercizio del diritto di critica sindacale con argomentazioni congrue ed immuni da vizi logici e giuridici, rimarcando che "nella sostanza la censura che viene mossa alla ZZZ è sganciata da ogni dato gestionale ed è riferita al solo fatto di essere una "donna"…gratuito apprezzamento…contrario alla dignità della persona perché ancorato al profilo, ritenuto decisivo, che deriva dal dato biologico dell’appartenenza all’uno o all’altro sesso".
Il secondo ed il terzo motivo sono privi di fondamento, avendo i giudici di merito motivato, adeguatamente e correttamente, il trattamento sanzionatorio, adottato nei confronti del YYY.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita, liquidate in complessivi € 1.700,00# oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 4.11.2009.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12 MARZO 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. II 03-05-2006, n. 10212 CIRCOLAZIONE STRADALE – CONDUCENTE DEI VEICOLI – PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA- Motoveicolo di cilindrata superiore a 125 centimetri cubici – Guida con patente di categoria B anziché con patente di categoria A

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Fatto

Con ricorso al Giudice di Pace di Genova del 21.12.01 G. K. propose opposizione ex art. 22 L. 689/1981 avverso l’ordinanza-ingiunzione in data 31.10.01 del Prefetto di quella provincia, irrogante la sanzione amministrativa di £ 4.000.000 per la violazione di cui all’art. 116 co. 13 e 18 C.d.S., accertata il 30.6. dello stesso anno, perché, munito di patente B conseguita nel 2000, aveva circolato alla guida di un motociclo, di potenza pari a Kw 19,50, necessitante della patente di categoria A. L’opponente deduceva la non applicabilità alla fattispecie della menzionata disposizione ed, in via subordinata l’illegittimità costituzionale della stessa in relazione, gradatamente, agli artt. 76 e 3 Cost., rispettivamente per "eccesso di delega" e violazione dei principi di ragionevolezza ed di eguaglianza. Costituitasi la Prefettura, contestava il fondamento dell’opposizione, chiedendone il rigetto. Con sentenza del 3.31-5.02 l’adito giudice, ritenuta la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità e sussistenti gli estremi della contestata violazione, respingeva l’opposizione, con compensazione delle spese. Contro tale sentenza il K. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La Prefettura di Genova non si è costituita.

Diritto

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art 116 co. 13 e 18 C.d.S, mentre con il secondo e subordinato motivo si ribadisce l’eccezione di illegittimità costituzionale, in rel. all’art. 76 Cost., gia proposta in sede di merito, qualora si renda applicabile alla fattispecie la suddetta disposizione. I motivi di ricorso sono accomunati dalla premessa, secondo la quale nel riformulato testo dell’articolo 116 del "Nuovo Codice della Strada " (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 e successive modifiche), derivante dall’art. 19 del D.Lgs. 30.12.99 n. 507, emesso in virtù della delega disposta dalla legge 25.6.1999 n. 205 ("Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), non avrebbe potuto comprendersi anche l’ipotesi di guida di motoveicolo di categoria A, vale a dire di motocicli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubici e di potenza superiore ad 11 cavalli, nella quale rientrerebbe, secondo l’ordinanza-ingiunzione opposta e la sentenza di merito, la fattispecie di illecito contestata al K.

Il ricorrente prende le mosse dalla sentenza della Corte della Corte Costituzionale 10.1.1997 n. 3, con la quale venne dichiarata l’illegittimità dell’art. 116, co.13^ D.Lgs. 285/92, nel testo all’epoca vigente, nella parte in cui assoggettava a sanzione penale colui che, munito di patente di categoria B, C o D, guidasse un veicolo per il quale era richiesta patente di categoria A, soggiungendo che a seguito di tale pronunzia, come riconosciuto dalla giurisprudenza penale di questa S.C. (v. sez. 4^ n.9729/97), la guida di motocicli, richiedenti la patente A, non costituiva più reato. Da tale premessa deduce che, tenuto conto dei limiti della delega, contenuta nella citata legge del 1999, conferente al Governo l’incarico di depenalizzare, tra gli altri e salve alcune eccezioni, i reati previsti dal suddetto Codice della Strada, non avrebbe potuto essere compreso, nell’ambito della prevista trasformazione delle contravvenzioni stradali in violazioni amministrative, un comportamento, come quello nella specie ascritto al ricorrente, non più costituente reato a seguito della citata pronuncia del giudice delle leggi. Conseguentemente la disposizione contenuta nell’art. 19 n. 1 del D.Lgs. 30.12.99 n. 507, attuativo della depenalizzazione, che nel riformulare l’art. 116 n. 13 e 18 del Dlgs. 285/92, introdusse un’ampia e generica fattispecie di illecito amministrativo per i vari casi di guida di autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la prescritta patente, o dovrebbe considerarsi non applicabile all’ipotesi, già esaminata dalla Corte Costituzionale cd espunta dal sistema penale, oppure, ove la prevedesse, dovrebbe tenersi incostituzionale, per violazione dell’art. 76 cit., per eccesso rispetto alla delega suddetta. Il legislatore delegato, in altri termini, avrebbe potuto soltanto trasformare in illeciti amministrativi i soli fatti costituenti reato all’epoca della delega ma non aveva poteri per configurare ex novo ipotesi di illecito amministrativo, quale sarebbe la guida con patente B di motocicli di cat. A, ancorché corrispondenti a fatti originariamente configurati quali reato nel "nuovo codice della strada? del 1992. Il Giudice di Pace non avrebbe recepito tali argomentazioni, perché fuorviato da un errore di fondo, secondo il quale la citata sentenza della Corte Costituzionale avrebbe eliminato la sola pena dell’arresto dalla fattispecie di contravvenzione in questione, e non anche l’ammenda, con conseguente persistenza della rilevanza penale della stessa ed inclusione, a pieno titolo, tra le violazioni depenalizzate nel 1999. Fatta tale premessa, va anzitutto osservato che l’interpretazione "costituzionalmente orientata?, proposta con il primo motivo di ricorso, non appare nella specie praticabile, non essendosi in presenza di una norma di incerta formulazione, che dia adito ad una o a diverse ipotesi interpretative tra le quali dovrebbe privilegiarsi quella più aderente ai dettami costituzionali. Nel particolare contesto normativo del Codice della Strada, vigente all’epoca del fatto ascritto al K., questo non poteva che essere assunto sotto la previsione dell’art. 116 co. 13 D.Lgs. 285/92, così come sostituito dall’art. 19 co. 1 lett.a) D.Lgs. 507/99, contemplante quale illecito amministrativo, sanzionato con il pagamento della somma da quattro a sedici milioni di lire (oltre al fermo amministrativo del veicolo, ai sensi del comma 18), il fatto di chi conducesse "autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida", considerato che tutte le altre analoghe ipotesi di irregolarità in relazione al titolo abilitativo di guida, erano contemplate dall’art. 125 del codice medesimo, prevedente, fin dalla sua originaria formulazione ed anche all’esito delle successive modifiche (segnatamente di quelle derivate, in attuazione della direttiva comunitaria del Consiglio n. 91/439/CEE 29.7.91, dal D.M. 8.8.94, emanato ai sensi degli artt. 229 del Codice della Strada e 406 del relativo regolamento di attuazione) quale illecito amministrativo, sanzionato con il pagamento di somme notevolmente inferiori a quelle previste per la guida senza patente, tutte le altre, specificamente indicate ipotesi di guida di veicoli con patente diversa da quella prescritta per la corrispondente categoria; e tra queste ultime non figurava quella relativa alla guida di motoveicolo di categoria A con patente di tipo B ("chiunque, munito di patente di categoria B, C o D guida un autoveicolo per il quale richiesta una patente di categoria diversa da quella di cui è in possesso?"). Conseguentemente, tenuto conto che la disposizione di cui all’art. 125 si pone in rapporto di specialità con quella di cui all’art. 116, derogandovi solo per i casi tassativi in essa previsti, la fattispecie di guida di veicoli di categoria A da parte di soggetti muniti di patente B, non poteva che ritenersi compresa, peraltro coerentemente all’originaria differenziazione voluta dal legislatore del 1992, nell’ambito della previsione generale di cui all’art. 116, relativa alla guida di veicoli senza aver conseguito la patente prescritta. Le suesposte considerazioni, se da una parte inducono a disattendere il primo motivo di ricorso, dall’altra comportano l’accoglimento del secondo, con il quale viene rinnovata la richiesta di dichiarare non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, l’eccezione di illegittimità dell’art. 116 co. 13 e 18 C.d.S., nella parte riferentesi anche al comportamento di chi, in possesso di patente B (o anche C e D), guidi motoveicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A. La rilevanza della questione risulta evidente, tenuto conto dell’infondatezza del primo motivo di ricorso e dell’incontroversa circostanza che, nel caso di specie, il ricorrente, titolare di una patente di categoria B, rilasciata nel 2000 (e, pertanto, successivamente all’entrata in vigore della L. 111/88, introduttiva della c.d. "patente europea", che aveva fatto salvi i diritti quesiti dei titolari delle vecchie patenti), conduceva un motociclo di potenza pari a Kw 19,50, superiore dunque al limite massimo di Kw 11, e pertanto necessitante, a termini dell’art. 116 co. 3, così come risultante dalle modificazioni in precedenza menzionate, della patente di categoria A. La questione, d’altra parte, tenuto conto delle particolari vicende che hanno segnato il tormentato percorso della norma in esame, non può ritenersi manifestamente infondata. La citata sentenza n. 3197 della Corte Costituzionale (facente seguito ad un precedente invito al legislatore, contenuto nella sentenza n. 246/95 e rimasto inascoltato), dichiarando "l’illegittimità costituzionale dell’art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile l992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), nella parte in cui punisce con la sanzione penale, colui che, munito di patente di categoria B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta patente di categoria A", produsse, ai sensi dell’art. 136 Cost., l’abrogazione in parte qua, a partire dalla data della pubblicazione della decisione, della norma sopra citata, con la conseguenza che la condotta in questione non poteva più considerarsi reato, come successivamente dato atto dalla giurisprudenza, anche di legittimità (v. la già citata sentenza di questa S.C., sez.4" pen, n. 9729/97). A tal riguardo, tenuto conto del riportato, inequivoco, tenore del giudicato costituzionale, va rilevata la palese erroneità della tesi sostenuta nella sentenza di merito, oggetto del presente ricorso, secondo la quale la pronunzia della Corte Costituzionale avrebbe eliminato solo la pena dell’arresto, lasciando integra la comminatoria dell’ammenda e, pertanto, la rilevanza penale dell’illecito, poi a pieno titolo depenalizzato dal Decreto Legislativo 30/12/99 n. 507. In realtà, avendo la suddetta condotta perso rilevanza penale, a seguito della sentenza n. 3197 del giudice delle leggi, né avendola più riacquistata, per effetto di successivi interventi normativi eventualmente ripristinanti la stessa, deve ritenersi che alla data del conferimento della delega al Governo, contenuta nell’art. 5 n1 sub a) della L. 205/99 in precedenza citata e prevedente di "trasformare in violazioni amministrative? i reati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, ad eccezione degli artt. 14, 186, 187 e 189", la guida, con patente di categoria B, di motoveicoli richiedenti la patente di categoria A, non rientrava tra i fatti costituenti reato, a termini della vigente disciplina della circolazione stradale e, pertanto, non avrebbe potuto essere "depenalizzata", vale a dire trasformata in illecito amministrativo dal previsto intervento legislativo delegato. Conseguentemente non implausibili vano ritenute le censure esposte dal ricorrente, quanto meno inducenti a dubitare seriamente della legittimità costituzionale, tenuto conto delle regole dettate dall’art. 76 della Costituzione, in tema di delega del potere legislativo dal Parlamento al Governo, in ordine all’inclusione, sia pure implicita, della condotta in questione, tra quelle costituenti illecito amministrativo ai sensi dell’art. 116 C.d.S, nel testo sostituito dall’art. 19 n.1 del Dlgs. n 507/99, per esorbitanza rispetto all’oggetto della delega stessa, prevedente la trasformazione di reati in illecito amministrativo e non anche la introduzione di nuove figure di tale ultima categoria di illeciti. A tal riguardo deve anche precisarsi che un?eventuale interpretazione in senso lato, tale da comprendere nell’ggetto della delega in questione la totale revisione dei trattamenti sanzionatori già previsti nel "Nuovo Codice della Strada?, tenuto conto della sua originaria formulazione di cui al D.Lgs. 30.4.92 n. 285, comporta un?approfondita indagine in ordine alle effettive finalità perseguite dal legislatore delegante, che esula dai compiti di questa Corte, tenuta solo alla valutazione di non manifesta infondatezza della questione. Il presente giudizio va, conseguentemente, sospeso ai sensi dell’art. 23 L. 11.3.1953 n. 87 e gli atti vanno trasmessi alla Corte Costituzionale, con i connessi adempimenti di legge. Resta, infine, assorbito l’esame del terzo motivo di ricorso, con il quale viene riproposta la questione, palesemente subordinata rispetto a quella rimessa alla Corte Costituzionale, dell’irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio, in violazione dell’art. 3 Cost., della condotta ascritta al ricorrente, in quanto sussumibile nella previsione di cui all’art. 116 co. 13 e 18 C.d.S, rispetto a quelle, oggettivamente più gravi ma meno severamente sanzionate, configurate dall’art. 125 dello stesso codice, per tutte le altre ipotesi di guida di veicoli con patente di categoria diversa da quella richiesta.

P.Q.M.

La Corte dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 76 della Costituzione, dell’articolo 116 co. 13 e 18 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, così come sostituito dall’articolo 19 co. 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, nella parte in cui prevede e sanziona, quale illecito amministrativo, la condotta di chi, in possesso di patente di abilitazione alla guida di categoria B, guidi un veicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A.

Sospende, conseguentemente, il presente giudizio ed ordina trasmettersi i relativi atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Procuratore Generale, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

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