T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 11-01-2011, n. 129 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla resistente Amministrazione comunale in data 2 dicembre 2010 e depositato il successivo 28 dicembre, espone la Iver s.r.l. di essere proprietaria in Roma dell’immobile sito in Roma in Via di Santa Maria Maggiore e che l’immobile adibito ad albergo è gestito dalla prima ricorrente. Sin dal 30 dicembre 2002 risultava realizzato sul terrazzo dell’immobile in questione una copertura parziale di 90 mq, chiusa su tutti e quattro i lati, al fine di adibire i mc. 260 così ricavati in quattro alloggi con bagno a servire come camere per i clienti dell’albergo.

Espone altresì di avere presentato ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 una domanda di condono in data 13 febbraio 2004 diretta ad ottenere il rilascio in sanatoria del prescritto titolo edificatorio, pagando anche la relativa oblazione e gli oneri concessori nei termini di legge. Venivano anche presentate le relative denunce ai fini della variazione ICI, al catasto e all’AMA ai fini della integrazione della tariffa per i rifiuti solidi urbani, vedendosi, tuttavia, notificare dapprima un verbale di sequestro in data 1° dicembre 2009 e, successivamente, la determinazione di sospensione dei lavori in data 25 marzo 2010 e quella al momento gravata di demolizione delle quattro camere. In data 18 ottobre 2010, infine, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma adottava il decreto di restituzione delle cose sequestrate, in quanto "non sussistono esigenze di natura preventiva che debbano essere salvaguardate con il mantenimento del vincolo reale sul bene".

Avverso la determinazione a demolire le ricorrenti deducono:

1. formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 32, comma 37 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326; applicazione dell’art. 6, comma 3 della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004.

Le ricorrenti sostengono che sulla domanda di condono presentata in data 13 febbraio 2004 si sarebbe formato il silenzio assenso con il decorso del termine decorrente dalla data di presentazione della domanda di condono, senza che sia intervenuto un provvedimento negativo da parte del comune, ai sensi della norma citata nella rubrica del motivo, con la conseguenza che oramai esse sarebbero titolari di un titolo abilitativo. La legge regionale n. 17 del 2005 si è limitata soltanto a procrastinare la data di scadenza della domanda di condono, sicché avendo in particolare adempiuto a tutti gli adempimenti normativamente richiesti (istanza di condono entro il 10 dicembre 2004, descrizione delle opere e stato dei lavori, pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori, denuncia di variazione in accrescimento della superficie dell’immobile all’Agenzia del territorio, denuncia ai fini ICI, denuncia ai fini della TARSU) decorso il termine di 36 mesi decorrenti dal 31 dicembre 2005, ai sensi della L.R. Lazio n. 17 del 2005, senza che nelle more sia stato adottato alcun provvedimento di diniego, le opere edilizie si devono intendere sanate;

2. eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, nonché per difetto e/o carenza di istruttoria, omessa valutazione della domanda di condono ritualmente e tempestivamente presentata dal ricorrente, difetto di motivazione. Eccesso di potere per carenza e/o errore di presupposto. Illegittimità per violazione degli art. 38, comma 1 e art. 44 della legge n. 47/1985 e dell’art. 4 della L.R. Lazio n. 12 dell’8 dicembre 2004.

Sostengono che la stessa Amministrazione era a conoscenza della realizzazione e ultimazione degli interventi edilizi contestati, in quanto era stata presentata la domanda di condono più volte citata, nella quale si faceva riferimento al termine di ultimazione delle opere al 31 dicembre 2002 e corredata da idoneo apparato fotografico dal quale si poteva rilevare che per di più le stanze erano arredate e pronte per l’utilizzo. Oltre tutto la carenza di istruttoria si dimostra pure per la circostanza che la realizzazione della prima tettoia risale a prima del 1959, laddove la sua chiusura risale al 2002 come più volte rappresentato;

3. violazione di legge; violazione dell’art. 38 della legge n. 47/1985; violazione dell’obbligo di astensione; eccesso di potere per travisamento dei fatti e per falsa rappresentazione della realtà; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità nonché per difetto e/o carenza di istruttoria, omessa valutazione della domanda di condono ritualmente e tempestivamente presentata dal ricorrente.

Le interessate società sostengono che in presenza della domanda di condono, ancora pendente, l’Amministrazione avrebbe dovuto astenersi dall’adottare misure sanzionatorie, mentre avendole adottate col provvedimento in esame ha contravvenuto in modo palese alla previsione della sospensione ope legis prevista dagli articoli 38 e 44 della legge n. 44 del 195 ai quali la legge n. 326 del 2003 espressamente rinvia. Tale obbligo persiste fino a quando il procedimento attivato non sia concluso per mezzo dell’adozione di un provvedimento di diniego espresso che tuttavia non è stato adottato.

4. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per falsa rappresentazione della realtà; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; violazione dell’art. 6, comma 2 lett. a) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del 2001; violazione dell’art. 3, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001; eccesso di potere per carenza della motivazione.

Le ricorrenti sostengono che le opere realizzate sarebbero configurabili in termini di manutenzione straordinaria ed in quanto tali non necessiterebbero di permesso a costruire.

Concludono per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, rassegnando conclusioni opposte a quelle delle ricorrenti.

Alla Camera di Consiglio del 10 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata, avvertitene all’uopo le parti costituite.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato per i profili che si vanno ad indicare.

2. Il provvedimento impugnato ingiunge alle ricorrenti la demolizione delle seguenti opere: "…di un volume di mq. 90,00 circa per una altezza variabile da m. 2,40 a m. 2,90 e suddiviso internamente tramite tramezzature al fine di creare n. quattro ambienti con relativi bagni, il tutto coperto con ondulina di vecchia fattura poggiante su travi in ferro e legno."; il Comune osserva pure che tale realizzazione, insistente sulla terrazza dell’H.V., risulta eseguita "in difformità delle norme vigenti sul patrimonio edilizio esistente" e "su immobili compresi nelle zone omogenee A, di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444".

3. Le ricorrenti lamentano in sostanza, tra le altre censure proposte e meglio in narrativa enunciate, che la determinazione di demolizione appare del tutto illegittima, nella considerazione che la domanda di sanatoria presentata in data 13 febbraio 2004 determina la sospensione di tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali attinenti agli abusi per i quali è stato richiesto il condono e ciò indipendentemente dalla astratta condonabilità dell’opera.

Nel caso in specie, inoltre, la situazione era stata rappresentata anche mediante la produzione fotografica allegata alla domanda di condono, nella quale parte ricorrente ha dichiarato che le quattro camere realizzate sul terrazzo dell’hotel erano concluse al 30 dicembre 2002.

La censura va accolta e, come posto in rilievo dal Collegio in altre analoghe occasioni (da ultimo TAR Lazio, sezione I quater, 3 agosto 2010, n. 29669 e la giurisprudenza della sezione ivi citata: TAR Lazio, sezione I, quater, 1° ottobre 2008, n. 8705, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 11 settembre 2009, n. 8578 e 2 ottobre 2009, n. 9540 e ripresa pure da TAR Puglia, Lecce, sezione III, 12 febbraio 2010, n. 553) la richiesta di condono impone all’amministrazione di valutare la condonabilità o meno dell’abuso commesso e, si aggiunga, di concludere il procedimento avviato, seppure ad istanza di parte, prima di adottare provvedimenti sanzionatori, dal che va ritenuta come sussistente la rilevata illegittimità del provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale senza avere concluso l’iter avviato dall’interessata società H.V. con la ridetta istanza di condono del 13 febbraio 2004, nella osservazione, inoltre, che le opere sopra descritte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto identiche a quelle indicate nella domanda presentata dalla società ricorrente.

4. Nella considerazione che l’annullamento della determinazione dirigenziale adottata comporta la conclusione dell’attività dell’amministrazione mediante un provvedimento espresso sull’istanza di condono più volte citata, tuttavia merita spendere una qualche parola sulla prima censura proposta, quella secondo cui sulla detta istanza si sarebbe formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 32, comma 37 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell’art. 6, comma 3 della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004.

Per la brevità connessa al rito si omette la ricostruzione normativa delle due norme, che, pure effettuata in ricorso, appare corretta.

Tuttavia è da rilevare al riguardo che nessun silenzio assenso può essersi formato a seguito di tutti gli adempimenti compiuti da parte ricorrente, dal momento che l’effetto dalle norme recato, siccome producentesi per l’inerzia dell’Amministrazione sulla istanza di condono protrattosi per trentasei mesi, si verifica sì al compimento del trentaseiesimo mese, ma dalla data di scadenza "del versamento della terza rata relativa agli oneri concessori prevista dall’articolo 7, comma 2, lettera b), numero 2),…" (art. 6, comma 3 della L.R. Lazio n. 12 del 2004 come modificato dalla L.R.Lazio n. 17 del 2005) ed allo stato non risulta che la ricorrente abbia provveduto al pagamento della terza rata degli oneri concessori ed invero neppure della terza rata dell’oblazione, avendo prodotto in atti la ricevuta del versamento postale "dell’acconto dell’oblazione" per Euro 4.030,65 e dell’"acconto oneri concessori" per Euro 2.391,52, laddove per quanto espressamente indicato nella domanda di condono risulterebbero da pagare ancora la seconda e la terza rata di entrambi.

Se non bastasse la chiara lettera della disposizione citata, anche la giurisprudenza ha più volte chiarito, sin dal cd. primo condono disciplinato dall’art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che la fattispecie tacita positiva si forma soltanto quando ricorrono tutte le condizioni da essa previste, in particolar modo al pagamento di tutte le somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori (TAR Lombardia, Milano, 31 dicembre 1988, n. 674, TAR marche, 20 dicembre 1991, n. 825).

5. Ma non può essere condivisa neppure la censura proposta per quarta e con la quale le ricorrenti fanno valere che le quattro camere in più realizzate sul terrazzo dell’hotel non necessiterebbero di permesso a costruire perché costituiscono manutenzione straordinaria.

Al riguardo non sarà forse inutile rammentare che, ancorché la tettoia insista sul terrazzo sin dal 1959, tuttavia la sua chiusura e la realizzazione dei quattro ambienti ha comportato un aumento di volumetria e per l’esattezza di mc. 260, come anche dichiarato in ricorso dalle stesse ricorrenti (pag. 2), con la conseguenza che essa appare pacificamente rientrare tra le opere che richiedono il permesso a costruire di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001, laddove le opere di manutenzione straordinaria per essere ritenute tali, secondo la definizione datane dall’art. 3 del medesimo decreto presidenziale non devono comportare alterazione dei volumi e delle superfici.

6. Con le precisazioni di cui sopra il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e per l’effetto va annullata la determinazione dirigenziale del Comune di Roma – Municipio I in data 5 ottobre 2010, n. 1983 fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in ordine alla istanza di condono presentata dalla ricorrente e per il resto va respinto.

7. La soccombenza solo parziale giustifica la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla la determinazione del Comune di Roma – Municipio I in data 5 ottobre 2010, n. 1983 fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in ordine alla istanza di condono presentata dalle ricorrenti e per il resto va respinto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 4813 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 2.4.02, pronunciando sull’opposizione proposta da Roana Cereali s.n.c. avverso lo stato passivo del Fallimento della Rigon Agricoltura s.r.l,, respinse la domanda avanzata dall’opponente, di rivendica del mais stoccato rinvenuto nei silos della fallita.

L’appello proposto da Roana Cereali contro la predetta decisione è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 16.5.05. La Corte territoriale – premesso che il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione sia per la mancanza di data certa del contratto, di locazione dell’impianto di stoccaggio, invocato da Roana a prova del suo diritto di proprietà sui beni rivendicati, sia perchè la L. Fall., art. 103 non ammette la rivendica di cose di genere – ha rilevato che l’appellante si era limitata a censurare solo la prima delle due indicate rationes decidendi, mentre nulla aveva dedotto per contrastare la seconda.

Roana Cereali ha chiesto la cassazione della sentenza, affidandola a tre motivi di ricorso, illustrati da memoria.

Il Fallimento della Rigon Agricoltura ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, Roana Cereali, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112 e 342 c.p.c., articola due distinte censure. 1.1) Sostiene, in primo luogo, che la sentenza di primo grado si è limitata ad accertare l’infondatezza della domanda di rivendica perchè non provata nei suoi presupposti, e che solo dopo l’esame approfondito del merito ha incidentalmente affermato che " la domanda… L. Fall., ex art. 103 si ammette solo con riguardo a cose mobili esattamente individuate per specie, non anche in relazione a cose di genere", senza però porre tale inciso a fondamento della decisione, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di Venezia. Rileva, a sostegno di tale assunto, che nella sentenza il Tribunale ha innanzitutto affermato che "l’oggetto della pronuncia era e resta l’accertamento del diritto reale vantato da Roana..", senza neppure accennare al tema dell’ammissibilità della rivendica, si è poi soffermato a valutare se essa opponente avesse provato il proprio diritto di proprietà sul mais con documenti aventi data certa anteriore al fallimento ed, ha, infine, nel dispositivo, rigettato la domanda "in quanto infondata", ed afferma che la decisione nel merito è potuta intervenire solo a seguito del preventivo vaglio positivo dell’ammissibilità dell’azione, posto che, in caso contrario, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a pronunciare sulla questione preliminare. Deduce, dunque, che essa non aveva interesse ad impugnare un’affermazione di principio sulla generica non rivendicabilità di cose fungibili, priva di conseguenze sulla decisione finale adottata dal Tribunale ed estranea al thema decidendum.

1.2) Assume inoltre, sotto un diverso profilo, che nell’atto d’appello essa avrebbe in ogni caso contestato la rilevanza della questione, censurando l’affermazione del primo giudice secondo cui, essendo il mais un bene fungibile, non v’era prova della corrispondenza fra il cereale rivendicato e quello rinvenuto dal curatore. Va preliminarmente rilevato che l’interpretazione della sentenza di primo grado e dei motivi di gravame compiute dal giudice d’appello costituiscono accertamenti di merito, che possono essere sindacati unicamente sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Le censure svolte da Roana Cereali si risolvono, peraltro, nella deduzione di vizi di motivazione della sentenza impugnata, per aver questa tralasciato di considerare gli elementi che portavano ad escludere che la decisione di primo grado fosse fondata su una duplice ratio decidendi, e per aver ritenuto che l’atto di appello non fosse volto a contestarle entrambe e pertanto il loro esame non risulta precluso dal fatto che la ricorrente te abbia qualificate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Cass. n. 4349/00). Ciò premesso, la prima censura è infondata e deve essere respinta.

Essa si basa, infatti, sull’errato presupposto che la domanda di rivendica di beni fungibili debba essere dichiarata inammissibile. in realtà, poichè la natura di bene fungibile della res rivendicata e la conseguente verifica dell’impossibilità della sua restituzione – ove non sia intervenuto un fatto che ne abbia determinato l’individuazione ed impedito la confusione nel patrimonio del fallito – costituiscono accertamenti di fatto, inerenti al merito della decisione, e non già questioni da vagliare in limine perchè integranti presupposti processuali o condizioni dell’azione, è evidente che al negativo riscontro della rivendicabilità del bene non può che seguire una pronuncia di rigetto per infondatezza della domanda.

Deve pertanto escludersi la sussistenza di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che l’affermazione del Tribunale: "per vero, va anche rammentato che la domanda di rivendica e restituzione L. Fall., ex art. 103 si ammette solo con riguardo a cose mobili individuate per specie, non anche in relazione a cose di genere, restando a loro riguardo configurabile solo un diritto di credito azionabile con vi insinuazione L. Fall., ex art. 93 e quindi la domanda della ricorrente era mal formulata ab origine, avendo sempre avuto ad oggetto la restituzione del mais in natura e non già del suo prezzo di ricavo", integrasse un’autonoma ragione di rigetto della pretesa avanzata da Roana.

E’invece fondata la seconda censura, con la quale la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che l’atto d’appello non fosse rivolto a contrastare tale autonoma ragione di rigetto.

Va in proposito rilevato che, specie allorchè il gravame investa la decisione del primo giudice nella sua interezza, il requisito della specificità dell’appello non esige la formulazione di distinti motivi per ciascuna delle ragioni sulle quali si fonda la sentenza impugnata, essendo sufficiente che le argomentazioni dell’appellante forniscano elementi idonei a farle ritenere singolarmente contestate.

Ne consegue che, proprio perchè l’affermata "non ammissibilità" della domanda di rivendica del mais non poteva che conseguire all’accertamento, nel merito, oltre che della sua natura di bene fungibile, anche dell’inesistenza di un fatto che ne avesse impedito la confusione col patrimonio del fallito, la Corte avrebbe dovuto valutare se Roana, deducendo, nell’atto d’appello, che: "la sentenza sul punto è quantomeno sbrigativa, posto che si limita ad osservare che il mais è bene fungibile e non vi sarebbe quindi prova della corrispondenza tra il cereale recapitato e quello rinvenuto dal curatore. Tale affermazione merita di essere criticata, tenuto conto che il Tribunale trascura che, prima della locazione a Roana Cereali s.n.c., l’impianto di Rigon Agricoltura s.r.l. era inattivo e quindi vuoto e che successivamente la gestione esclusiva è stata dell’appellante…" non avesse, per l’appunto, contestato la correttezza della seconda ratio decidendi sulla quale si fondava la pronuncia del Tribunale, atteso che, una volta dimostrata l’opponibilità al fallimento del contratto di locazione, e dunque la sussistenza di un titolo (la detenzione in esclusiva dell’impianto) astrattamente idoneo ad evitare che il mais stoccato nei silos divenisse di proprietà della Rigon, l’appartenenza (pacifica) del cereale alla categoria dei beni di genere non avrebbe di per sè giustificato il rigetto della domanda.

Tale valutazione non risulta compiuta dal giudice d’appello, che ha assiomaticamente statuito che Roana non ha censurato la predetta ratio decidendi, ma non ha illustrato le ragioni del proprio convincimento.

Ricorre, pertanto, un vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata.

All’accoglimento, in tali sensi, del primo motivo di ricorso, consegue la cassazione della pronuncia impugnata ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte:

accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, per il nuovo giudizio e per la pronuncia anche sulle spese di quello di cassazione.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5781 Misure di prevenzione

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e nella persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 1.4.2010 la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la condanna emessa il 6.3.09 dal Tribunale della medesima sede nei confronti di S.F. per il reato p. e p. L. n. 575 del 1965, ex art. 3 bis, comma 4, per non aver versato la cauzione di Euro 1.000,00 impostagli il 25.11.05 con decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno del Comune di residenza, cauzione da versare entro dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione della misura.

Tramite il proprio difensore lo S. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per vizio di motivazione e travisamento del fatto per non aver i giudici del merito considerato che il ricorrente aveva presentato istanza,inevasa, di esonero dalla cauzione specificamente motivata dal proprio stato di indigenza dimostrato da autocertificazione.

1 – Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato, non potendo una mera autocertificazione costituire valida allegazione (o prova) dell’incapacità economica di adempiere l’obbligo di versamento della cauzione, essendo – invece – necessario (in virtù di consolidata giurisprudenza di questa S.C.: cfr., da ultimo, Cass. n. 39025 dell’11.7.08, dep. 16.10.08) fornire elementi concreti da cui desumere lo stato di indigenza.

Infatti, l’autocertificazione D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ex art. 46, può essere idonea ad attestare, nei casi previsti dalla legge e sotto la responsabilità del dichiarante, fatti a lui favorevoli esclusivamente nel rapporto con una pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma non ha valore probatorio, neanche indiziario, nè nel processo civile (v., da ultimo, Cass. civ. Sez. Lav. n. 1753 del 23.7.10) nè – a maggior ragione – in quello penale o comunque innanzi alla autorità giudiziaria in procedimenti come quelli di prevenzione.

In tal senso, dunque, va riconosciuta la correttezza del decisum dei giudici del merito.

Quanto, poi, al denunciato vizio di travisamento del fatto, oltre ad essere formulato in maniera generica esso si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., potendosi dedurre mediante ricorso per cassazione solo un eventuale travisamento della prova e non già un travisamento del fatto, che attiene alla generale ricostruzione della vicenda alla luce delle acquisizioni processuali e che non può dedursi come vizio neppure alla luce del nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (come modificato dalla L. n. 46 del 2000).

Anche a tale ultimo riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è uniforme.

2 – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-01-2011) 02-03-2011, n. 8314 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.D. ricorre in Cassazione avverso l’ordinanza, in data 21.10.2010, emessa dal Tribunale di L’Aquila – sezione riesame – con la quale è stata confermata l’ordinanza del GIP, presso il Tribunale di Pescara, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico del ricorrente in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Si denuncia violazione di legge.

Si deduce che, con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale non ha motivato circa la attualità della pericolosità dell’imputato, ai sensi dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. C), in ordine alla data del commesso reato e al tempo trascorso tra questa data e l’applicazione della misura, atteso che i fatti addebitati al ricorrente risalgono a circa due anni fa ( (OMISSIS)) non ne sussistono altri, oggettivamente rilevabili, che abbiano causato un giustificato ritardo nella richiesta di emissione a carico del prevenuto della misura cautelare, e quelli che hanno determinato la misura cautelare sono immediatamente emersi a seguito delle intercettazioni telefoniche disposte e degli accertamenti di P.G. svolti specificamente nei confronti del C..

Il motivo esposto è infondato sicchè il ricorso va rigettato.

Non si può non condividere la premessa in diritto svolta dal ricorrente: in tema di misure cautelari, la disposizione dettata dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), – la quale espressamente prevede tra i requisiti dell’ordinanza cautelare lo specifico riferimento al "tempo trascorso dalla commissione del reato" – impone al giudice di motivare circa il punto menzionato sotto il profilo della valutazione della pregnanza della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempus commissi delicti, dovendosi ritenere che ad una maggiore distanza temporale dei fatti corrisponda un affievolimento delle esigenze cautelari (Cass., Sez. 2, 8 maggio 2008, P.M. in proc. Mezzatenta ed altro).

Sta di fatto, però che l’assunto in fatto (reati risalenti a due anni prima dell’emissione della ordinanza cautelare) non collima con i dati temporali riversati nel provvedimento impugnato.

Il Tribunale, invero, nell’evidenziare la sussistenza dei gravi e concordanti indizi di colpevolezza, ha preso in esame l’attività investigativa relativa all’arco temporale che va dal dicembre del 2008 al novembre del 2009. E proprio da una conversazione telefonica del 29.11.2009 emerge che il C. era costantemente impegnato al recupero di somme di danaro dai suoi acquirenti di sostanza stupefacente e destinate, per il tramite di tal F., altro protagonista della vicenda, ai coniugi D.R. e al G..

Dunque, se può affermarsi che l’ordinanza cautelare del 15.09.2010 non è stata emessa immediatamente dopo la conclusione delle intercettazioni telefoniche, non si può certo ritenere che tra la data di accertamento (29 novembre 2009) della serie di cessioni di sostanze stupefacenti, ritenute in continuazione, e quella della emissione dell’ordinanza sia trascorso un tempo tale da affievolire le esigenze cautelari.

Ed è in ragione di siffatta considerazione che il Tribunale, ancorchè abbia specificamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), con precipuo riferimento al concreto pericolo di reiterazione dell’attività criminosa, non abbia opinato di dare rilevanza alla circostanza temporale richiamata dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c).

In effetti è la carenza del dato temporale rilevante che non ha richiesto una specifica valutazione della pregnanza della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempus commissi delicti.

In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento, poichè si risolve in una censura sulla valutazione delle esigenze cautelari posto a fondamento del provvedimento de liberiate che esula dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento motivazionale nè manifestamente illogico, nè viziato dalla non corretta applicazione della normativa di settore.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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