Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-07-2011) 14-10-2011, n. 37093 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo

1. Con decreto del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 27.9.20101 veniva dichiarata inammissibile l’opposizione interposta da S. S., avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, in quanto non erano stati depositati i motivi a sostegno del reclamo.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del prevenuto per dedurre:

2.1 violazione di legge per non avere il Tribunale di sorveglianza fissato l’udienza in camera di consiglio, avendo adottato il provvedimento de plano, con conseguente nullità ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen..

2.2 violazione di legge ed in particolare dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 143 cod. proc. pen., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, art. 6, comma 3, lett. e) CEDU e difetto di motivazione.

L’interessato ebbe a ricevere la notifica dell’atto non tradotto, in aperto contrasto con quanto stabilito dalla Corte Cost. con sentenza 226/2004, non potendo portare ad opinare il contrario il fatto che l’interessato abbia interposto tempestiva opposizione, ancorchè senza motivi.

2.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per avere il giudice a quo ritenuto che l’interessato appartenesse ad una delle tre categorie previste dall’art. 13, comma 2 decreto citato, laddove era titolare di regolare permesso di soggiorno,di cui non chiese il rinnovo perchè detenuto ; viene in proposito ricordato che le Sez. Un. civili hanno affermato che nel periodo di decorso della pena, il termine per la richiesta di rinnovo è sospeso ed è quindi escluso che il soggetto possa essere espulso laddove non abbia avuto l’opportunità di richiedere il rinnovo del permesso scaduto.

2.4 violazione di legge ed in particolare degli artt. 3, 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 16, comma 6, D.Lgs menzionato, nonchè in relazione all’art. 19 carta dei diritti fondamentali UE, nonchè difetto di motivazione. L’interessato non poteva essere espulso verso un paese in cui è prevista la pena di morte, la tortura, o altre pene e trattamenti inumani o degradanti, laddove la nazione di origine del prevenuto preveda questo tipo di sanzioni. Pertanto non può essere disposta l’espulsione, atteso che il S. sarebbe esposto alla riespiazione della pena, già scontata in Italia, con soggezione a trattamento degradante. Viene sottolineato che l’istante vive da tempo in Italia, che si troverebbe una volta rientrato in Egitto in condizioni di assoluta indigenza, non disponendo di alcunchè, la sanzione poi si profilerebbe assolutamente sproporzionata ed inadeguata rispetto alla violazione di cui si rese autore, con violazione del principio comunitario in materia di proporzionalità. Andavano considerati anche natura e gravita dell’infrazione commessa, condotta dello straniero, situazione familiare del ricorrente, esistenza di figli, gravita delle difficoltà che l’allontanamento comporterà per lo straniero ed i suoi familiari.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare il provvedimento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per l’esame dell’istanza in contraddittorio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Deve essere premesso che è orientamento consolidato di questa Corte, da cui non si intende discostare, quello secondo il quale il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 6 che ha attribuito al tribunale di sorveglianza la cognizione in materia di opposizione avverso il decreto di espulsione, non ha previsto il procedimento de plano, in deroga alle norme generali, limitandosi a stabilire che la decisione del tribunale deve intervenire nel termine di venti giorni, con il che deve ritenersi che abbia fatto riferimento, quanto al procedimento da osservare, a quello ordinario avanti al tribunale di sorveglianza, che è quello di cui all’art. 666 cod. proc. pen., che prevede la camera di consiglio partecipata (ex pluribus Sez. 1, 7.2.2008, n. 7144). Ad opinare in tale senso conduce del resto l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 226 del 2004, che nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativamente all’art. 16, comma 5, D.Lgs. citato, ha rilevato come la garanzia dell’opposizione al tribunale di sorveglianza con effetto sospensivo abbia li scopo di assicurare – sia pure in un momento successivo alla pronuncia del decreto di espulsione – il contraddittorio fra le parti e l’esercizio del diritto di difesa, alla stregua di quanto dispone per il procedimento di esecuzione l’art. 666 cod. proc. pen.. Il che significa che il contraddittorio orale tra le parti da svolgere "in secondo grado" è la valvola di sicurezza che consente di non bollare di non conformità ai principi costituzionali il primo grado del procedimento, da svolgersi de plano.

Ciò detto, occorre però aggiungere che nel caso di specie, in conformità invero ad un indirizzo seguito da questa stessa Corte, la pronuncia di inammissibilità è conseguita al fatto che l’opposizione non era stata corredata dai motivi a sostegno (Sez. 1 7.1.2008, n. 281), sul presupposto dell’assimilazione dell’opposizione ad una vera e propria impugnazione.

Questo profilo deve essere fatto oggetto di un maggiore approfondimento, sull’onda del contributo offerto in un passato ormai lontano, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 1973 che, sotto la vigenza del vecchio rito processuale, fu investita della questione di legittimità costituzionale dichiarata fondata, quanto alla previsione che alla mancata indicazione dei motivi in sede di opposizione al decreto penale di condanna, doveva conseguire l’inammissibilità dell’opposizione. L’argomentare della Corte muoveva dalla considerazione che la normativa sull’opposizione era diversa e distinta da quella sull’impugnazione mediante appello, poichè mentre per quest’ultimo i motivi delimitano il devoluto, non altrettanto era a dirsi per l’impugnativa del decreto penale, che consentiva e consente una cognizione ex novo del fatto-reato, con "un’autonomia di effetti". La Corte Costituzionale all’epoca osservava che, per quanto l’indicazione dei motivi non potesse ritenersi requisito superfluo, non doveva esser ritenuto necessario a puntualizzare gli elementi dell’opposizione, atteso il carattere di sommarietà degli stessi da indicare in sede di opposizione, avendo facoltà l’interessato di opporsi personalmente anche senza assistenza di difensore. Già allora il giudice delle leggi si faceva carico della sproporzione tra obbligo e sanzione e della incongruità che l’esercizio dell’essenziale diritto della difesa giudiziale in contraddittorio, potesse essere precluso di fronte all’inadempimento di un onere che non era rilevante a fini processualistici.

E’ di immediata evidenza l’attualità dell’insegnamento e la mutuabilità degli argomenti spesi dalla Corte Costituzionale alla presente fattispecie.

Di conseguenza, per quanto l’orientamento finora seguito sia stato quello di condizionare l’ammissibilità dell’opposizione alla esplicitazione dei motivi, ritiene questo Collegio che tale modus opinandi debba essere superato, profilandosi come indispensabile una interpretazione costituzionalmente orientata: le argomentazioni molteplici e di spessore che sono state evidenziate dalla difesa, a cui fu precluso di interloquire in sede di opposizione per la mancata allegazione dei motivi, convincono sulla fondatezza di tale soluzione. Del resto, si ha ragione di ipotizzare che i motivi all’atto dell’opposizione non possano essere rassegnati, a causa del brevissimo tempo concesso all’interessato (dieci giorni), se non in termini di estrema sommarietà, in un momento in cui l’opponente non è ancora adeguatamente supportato da difesa tecnica: si può dunque apprezzare il carattere di non necessarietà dei motivi, affermato dalla Corte Costituzionale nell’analoga fattispecie, che segna il netto distacco tra opposizione e impugnazione.

La dichiarata inammissibilità dell’opposizione non può che apparire un’ ingiustificata situazione ostativa all’esercizio dei diritti riservata alla sede del contraddittorio, svincolato dal principio devolutivo, cosicchè il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano, come richiesto anche dal Procuratore Generale.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 05-12-2011, n. 1001 Indennità di fine rapporto o servizio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Parte ricorrente è stata illo tempore immessa in servizio alle dipendenze dell’amministrazione provinciale di Frosinone a seguito di assunzione ex lege 1 giugno 1977, n. 285 ("Provvedimenti per l’occupazione giovanile"); di conseguenza, secondo lo schema previsto per gli assunti in base a tale legge, prima dell’assunzione in ruolo ha prestato un periodo di servizio non di ruolo (successivamente è transitata nei ruoli del ministero dell’università, dell’istruzione e della ricerca scientifica).

Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 208 del 24 luglio 1986, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 4, del D.lg.C.P.S. 4 luglio 1947 n. 207 nella parte in cui dispone(va) che l’indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all’atto della cessazione del rapporto (indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all’atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi) non fosse dovuta nel caso di passaggio di ruolo.

2. Parte ricorrente, ritenendo pertanto di aver titolo all’indennità citata in forza della pronuncia della Corte Costituzionale, otteneva il 3 novembre 2005 un decreto ingiuntivo dal Tribunale civile di Frosinone; l’amministrazione provinciale instaurava allora il giudizio di opposizione al decreto e, nell’ambito di tale giudizio, proponeva regolamento preventivo di giurisdizione; le sezioni unite della Cassazione con ordinanza del 4 agosto 2010 ritenevano che la giurisdizione sulla controversia spettasse al giudice amministrativo, in applicazione del principio secondo cui "qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poiché – attesa l’imprescindibile relazione che l’art. 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 (e, prima di esso, l’art. 45, comma 17, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80) istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto "dato storico" ed un determinato "periodo del rapporto di lavoro" – il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data"; nella fattispecie riteneva la Corte di Cassazione che: a) oggetto di controversia fosse un’indennità di fine rapporto relativa a un rapporto di lavoro cessato in data ampiamente anteriore al 30 giugno 1998; b) il riferimento da parte del lavoratore a atti dell’amministrazione successivi (si tratta di delibere del 2002/2004 con cui la provincia si determinava a riconoscere l’indennità agli assunti ex lege n. 285 ancora alle proprie dipendenze e a assunti ex lege n. 285 che erano transitati all’ente provinciale per il turismo) non fosse idoneo a modificare l’oggetto del giudizio che era e rimaneva un emolumento avente titolo in un rapporto di lavoro conclusosi in data anteriore al 30 giugno 1998.

3. Parte ricorrente riassumeva quindi il giudizio innanzi a questa sezione riproponendo le proprie domande aventi a oggetto il riconoscimento del trattamento di fine rapporto in questione, coi relativi accessori.

4. L’amministrazione si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso essendosi verificata la decadenza prevista dall’articolo 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 (per non esser stata la domanda proposta entro il 15 settembre 2000); in subordine essa chiedeva il rigetto eccependo che il credito di parte ricorrente fosse estinto per prescrizione decennale.

5. Il ricorso è inammissibile in quanto ad avviso del Collegio si è verificata la decadenza prevista dall’articolo 45, comma 17, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 (il cui contenuto è stato trasfuso nell’articolo 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165) secondo cui "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

Come è noto la disposizione in questione è ormai concordemente interpretata nel senso che si tratta di una norma che non configura un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa ma una causa di decadenza del diritto soggettivo azionato; la conseguenza di ciò è che, venendo nella fattispecie in rilievo un diritto relativo a un rapporto di lavoro cessato incontestabilmente in epoca anteriore al 30 giugno 1998, il superamento della data del 15 settembre 2000 produce la conseguenza della decadenza di tale diritto con conseguente impossibilità per il titolare di proporre la propria domanda sia innanzi al giudice ordinario che innanzi al giudice amministrativo (Cassazione civile, sez. VI, 06 dicembre 2010, n. 24690, Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8259).

Né la "specificità" del caso all’esame invocata da parte ricorrente (e essenzialmente fondata sul comportamento tenuto dall’amministrazione nel 2002/2004) può modificare questa conclusione, in quanto, a parte l’insuperabilità per l’interprete del chiaro disposto normativo delle disposizioni che hanno disciplinato il passaggio al giudice ordinario del contenzioso relativo al personale pubblico "contrattualizzato" (introducendo per le controversie attinenti a questioni ante luglio 1998 "rimaste" in carico al giudice amministrativo uno sbarramento temporale sotto forma di una generalizzata decadenza dei diritti non azionati entro la data del 15 settembre 2000 e non rilevando in caso di decadenza le situazioni soggettive che hanno determinato l’inutile decorso del termine o l’inerzia del titolare non applicandosi le norme relative all’interruzione e/o alla sospensione della prescrizione), deve anche rilevarsi che, risalendo la pronuncia della Corte Costituzionale che ha reso possibile l’esercizio del diritto in contestazione al 1986, ogni interessato ha avuto a disposizione un arco temporale di anni per far valere il proprio diritto innanzi al giudice amministrativo evitando di incorrere nella decadenza prevista dalle norme citate.

Conclusivamente il ricorso è inammissibile per decadenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro cinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-12-2011, n. 6862

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La signora G. C., proprietaria di suoli siti in territorio del Comune di Reggio Calabria, ha impugnato gli atti di una procedura di esproprio avviata su di essi dal medesimo Comune, ottenendone l’annullamento con sentenza del T.A.R. della Calabria confermata da questa Sezione con decisione nr. 6124 del 2007.

In tale ultima sede, accogliendo parzialmente sul punto l’appello dell’Amministrazione comunale, sono state modificate le statuizioni sulla domanda di risarcimento danni proposta in connessione con l’azione di annullamento degli atti del procedimento espropriativo, e in particolare, nell’accogliere la predetta istanza, si è ordinato al Comune:

– di verificare l’opportunità di restituire i suoli occupati alla proprietaria, ovvero di acquisirli con un apposito accordo traslativo ovvero mercè un decreto di acquisizione emesso ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, nr. 327;

– di provvedere, in ogni caso, ai sensi dell’art. 35, comma II, del decreto legislativo 31 marzo 1998, nr. 80, a risarcire il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo, oltre agli interessi moratori, applicando le disposizioni vigenti alla data della medesima quantificazione, tenendo altresì conto di quanto precisato dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007;

– di tener conto, ai fini della predetta quantificazione, delle indicazioni fornite dalla ricorrente vittoriosa in ordine al regime urbanistico delle aree occupate nei periodi di riferimento e di tutti i criteri utili alla individuazione delle varie voci di danno.

Contestualmente, la Sezione si è riservata di provvedere direttamente in sede di ottemperanza in caso di mancato raggiungimento dell’accordo sollecitato tra le parti, ovvero di mancata adozione di atti formali di acquisizione da parte del Comune.

Con l’odierno ricorso per l’ottemperanza, la signora C. (e successivamente, a seguito del decesso della stessa, i suoi eredi ritualmente costituitisi in giudizio) ha chiesto adottarsi le misure del caso, alla luce dell’assoluta inerzia serbata dal Comune nell’eseguire il decisum riveniente dalla decisione sopra richiamata, malgrado il passaggio in giudicato di essa, la sua formale notificazione e la rituale diffida ad adempiere.

Nel costituirsi in resistenza, il Comune di Reggio Calabria:

– ha precisato di aver trasmesso alla controparte una stima relativa al valore dell’intera area oggetto di esproprio, senza alcun riscontro;

– ha sollecitato la Sezione a disporre una consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione del danno, stante il vuoto normativo determinato dalla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43, d.P.R. nr. 327/2001 (cfr. Corte Cost., sent. 8 ottobre 2010, nr. 293);

– ha espresso alcune opinioni sui criteri da seguire per la quantificazione del danno risarcibile.

Tutto ciò premesso, il ricorso per l’ottemperanza va accolto, nei termini di seguito specificati.

Ed invero, nella logica del meccanismo di determinazione del quantum del danno risarcibile di cui all’art. 35, comma 2, d.lgs. nr. 80/1998 (oggi art. 34, comma 4, cod. proc. amm.) ciò che conta, al fine di legittimare l’attivazione dei poteri del giudice in sede di ottemperanza, è il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, senza che rivestano alcuna rilevanza le ragioni e le eventuali responsabilità alla base di tale esito.

Di conseguenza, la Sezione deve soltanto prendere atto del mancato raggiungimento del consensus sollecitato, disinteressandosi del se, del come e del quando vi siano eventualmente stati all’uopo contatti fra le parti; così come deve prendere atto, nella specie, della mancata adozione delle iniziative, pure sollecitate con la decisione nr. 6124 del 2007, intese a far cessare il perdurare dell’occupazione illegittima delle aree per cui è causa e, quindi, a favorire una completa ed esaustiva quantificazione del danno risarcibile.

Sotto tale ultimo profilo, non può avere carattere esimente la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43, d.P.R. nr. 327/2001, per una duplice ragione: innanzi tutto, perché nella decisione ottemperanda la possibilità di adottare un decreto di c.d. acquisizione sanante era individuata come una sola delle strade percorribili per far cessare l’occupazione, suggerendosi espressamente, in alternativa, la stipulazione inter partes di un accordo traslativo di carattere privatistico (o ancora l’ipotesi, per vero affatto teorica, di una restituzione dei suoli occupati); in secondo luogo, perché medio tempore è intervenuto l’art. 42 bis, inserito nello stesso T.U. sugli espropri dal d.l. 6 luglio 2011, nr. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, nr. 111, che ha reintrodotto nell’ordinamento – sia pure con modalità ed effetti diversi – il potere di acquisizione sanante, di modo che l’esecuzione del decisum giudiziale ben avrebbe potuto essere disposta avvalendosi di tale nuovo strumento.

In definitiva, così come richiesto dalla parte ricorrente, l’inerzia serbata dall’Amministrazione comunale non apparendo in alcun modo giustificabile, va disposta la nomina di un Commissario ad acta il quale, sostituendosi al Comune intimato, dovrà adottare tutti gli atti volti ad assicurare la piena e corretta esecuzione della precitata decisione nr. 6124 del 2007.

Il Commissario viene individuato nella persona del Dirigente del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria, o di funzionario dallo stesso delegato, al quale viene assegnato per l’espletamento dell’incarico un termine di 60 giorni a decorrere dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ponendo a carico del Comune di Reggio Calabria il relativo compenso, che sarà liquidato separatamente all’esito delle operazioni commissariali.

Per agevolare il migliore espletamento dell’attività del Commissario, e anche in considerazione delle sopravvenienze normative intervenute, la Sezione ritiene opportuno precisare:

– che, in luogo dell’art. 43, d.P.R. nr. 327/2001, il Commissario dovrà verificare la possibilità di acquisire le aree per cui è causa con le modalità di cui all’art. 42 bis del medesimo decreto;

– che, essendo stato a suo tempo statuito che per la quantificazione del danno risarcibile si sarebbe dovuto "applicare le disposizioni vigenti alla data della medesima quantificazione", dovrà tenersi conto dei criteri oggi dettati dal medesimo art. 42 bis, dal momento che il quantum del danno risarcibile, dovendo necessariamente coprire tutto il periodo di occupazione sine titulo, andrà determinato al momento della cessazione di essa.

Per questa ragione, appare superfluo disporre la consulenza tecnica richiesta dall’Amministrazione comunale in quanto ogni questione tecnica potrà essere affrontata e risolta dal Commissario ad acta nell’esercizio delle sue funzioni; così come in tale sede potranno essere valutate anche le specifiche questioni sollevate dal Comune nel presente giudizio.

Quanto al resto, rimangono fermi le indicazioni e i criteri dettati nell’ottemperanda decisione nr. 6124 del 2007.

Infine, va disposta a cura della Segreteria la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti territorialmente competente, per le valutazioni di competenza in considerazione del protrarsi della responsabilità civile del Comune causata dalla reiterata e ingiustificata inerzia rispetto al dovere di far cessare l’occupazione sine titulo.

Le spese di fase seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese relative alla presente fase del giudizio che liquida in euro 3000,00 oltre agli accessori di legge.

Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Calabria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 11-01-2012, n. 44 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo

Il sig. Z. è stato assunto, in data 12/2/1980, alle dipendenze dl Comune di Francavilla di Sicilia come coadiutore dattilografo esecutore, corrispondente alla quarta qualifica funzionale.

In data 4/6/1991 il Sindaco con nota n. protocollo 4498/1991 ha assegnato il predetto dipendente all’Ufficio Commercio ove ha svolto attività riconducibili a qualifica superiore a quella rivestita da esso ricorrente, e che sarebbero proprie della settima qualifica funzionale.

Con ulteriore nota n. 4494 del 4/6/1991 il Sindaco ha , altresì, delegato il sig. Z. ad effettuare le autenticazione delle firme delle copie degli atti , nonché la sottoscrizione delle dichiarazioni di notorietà.

A seguito di detti fatti, il sig. Z. ha proposto innanzi a questo TAR ricorso ( n.188/1987, tuttora pendente) con il quale ha chiesto il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze stipendiali intercorrenti tra la retribuzione prevista per il settimo livello e la quarta qualifica funzionale.

Successivamente alla proposizione del predetto ricorso con nota n.1662 del 13/2/1997 l’Amministrazione ha assegnato il sig. Z. all’Ufficio Tecnico Comunale.

Avverso detto provvedimento, con il ricorso in epigrafe ( depositato in data 7/5/1997), vengono proposti i seguenti motivi di gravame:

1)Violazione di legge ed eccesso di potere.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato assunto in dispregio della normativa che disciplina i trasferimenti nel pubblico impiego.

Detta normativa prevedrebbe che il trasferimento dovrebbe essere richiesto dal dipendente e non sarebbe stato supportato da idonea motivazione.

Inoltre, nella vicenda di cui in causa, emergerebbe un ulteriore vulnus al diritto ed al legittimo interesse del ricorrente a permanere nell’Ufficio Commercio avuto riguardo al fatto che in detto settore esso ricorrente svolgeva mansioni superiori che invece nell’ufficio di nuova assegnazione non potrebbe ulteriormente svolgere, tornando a ricoprire mansioni proprie della quarta posizione funzionale.

2) Difetto di motivazione – violazione di legge. Eccesso di potere.

Il provvedimento avversato sarebbe inficiato dal vizio di carenza assoluta di motivazione in ordine alle ragioni per le quali esso è stato assunto, carenza particolarmente grave atteso che in forza del trasferimento il ricorrente veniva ridimensionato con l’assegnazioni a compiti propri della quarta posizione funzionale dopo aver per anni ricoperto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza.

3) Eccesso di potere per sviamento.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato assunto con intenti persecutori in quanto, non a caso , esso sarebbe stato emanato subito dopo la proposizione del ricorso n.188/1997 con cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla retribuzione per lo svolgimento delle mansioni superiori.

L’Amministrazione costituitasi in giudizio per avversare il ricorso ne ha chiesto il rigetto per infondatezza rilevando, tra l’altro, che con il provvedimento impugnato non si sarebbe operato alcun trasferimento, ma una semplice assegnazione ad altro ufficio della medesima località.

Con memoria , depositata in data 5/11/2011, il difensore del ricorrente ha chiesto in via preliminare, la riunione del ricorso in epigrafe con il ricorso n.188/1997 R.G. con conseguente rinvio della trattazione ad una successiva udienza.

Alla pubblica udienza del 21/12/2011 il ricorso è passato in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio rigetta la richiesta riunione per connessione del ricorso in epigrafe con il ricorso n.188/1997 atteso che la decisione sul ricorso n. 188 non è pregiudiziale all’esame ed alla decisione del ricorso in epigrafe.

Invero, con il ricorso n. 188/1997 il ricorrente chiede la condanna del Comune intimato al pagamento delle differenze retributive che assume essergli dovute per l’asserito svolgimento di mansioni superiori alla qualifica di appartenenza.

La decisione del predetto ricorso non refluirebbe sulla decisione del presente ricorso con il quale si chiede l’annullamento di un provvedimento di spostamento da un ufficio ad un altro dell’amministrazione comunale.

Nel merito i motivi di ricorso non sono meritevoli di positiva valutazione.

Si appalesa infondato il primo dedotto motivo di gravame atteso che il provvedimento impugnato non ha per oggetto un trasferimento da una sede ad un’altra della stessa Amministrazione ma, soltanto l’assegnazione ad altro ufficio ed incarico.

Né si appalesano condivisibili le censure di violazione di legge e di eccesso di potere atteso che presso l’Ufficio Tecnico il ricorrente , come ammesso dallo stesso interessato nella memoria introduttiva, è andato svolgere le mansioni proprie della qualifica funzionale di appartenenza (la quarta) e, pertanto, non ha subito un danno da illegittimo demansionamento.

Né può ipotizzarsi l’esistenza di una legittima aspettativa del deducente di continuare a svolgere, presso l’Ufficio Commercio, mansioni riconducibili, secondo il postulato del ricorrente, al settimo livello, non rivestito.

Lo svolgimento di funzioni superiori alla qualifica è un evento anomalo e certamente patologico che si pone in contrasto con i principi generali dell’ordinamento in quanto collide con gli artt. 97 della Costituzione. Il principio dell’irrilevanza giuridica dello svolgimento, in tutte le sue forme, di mansioni superiori nell’ambito del pubblico impiego – salvo che tali effetti derivino da un’espressa previsione normativa – è un dato acquisito alla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.s. IV Sez., 17 maggio 1997 n. 647; C.G.A.R.S. 27 maggio 1997 n. 197; C.d.s. V Sez., 30 aprile 1997 n. 429, 24 marzo 1997 n. 290, 28 gennaio 1997 n. 99; VI Sez., 26 giugno 1996 n. 860 e 10 febbraio 1996 n. 189).

Quindi sul fatto dello (asserito) svolgimento di mansioni superiori non può fondarsi alcuna legittima aspettativa al proseguimento dello svolgimento delle medesime.

Al contrario da quanto postulato in ricorso, le Amministrazioni devono rimuovere tempestivamente le situazioni di anomalia costituite dallo svolgimento di mansioni superiori alla qualifica da parte del personale da esse dipendente.

Per lo stesso ordine di considerazioni vanno rigettati il secondo ed il terzo motivo di gravame.

Pertanto il corso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune resistente nella misura di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre iva, cpa, e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Giovanni Milana, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Referendario

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