Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-07-2012, n. 12934

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 19.1.98 R.M. evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Verona, la srl VILLA RASPA IMMOBILIARE COSTRUZIONI e, premesso di avere stipulato con la medesima un contratto in data 31.1.1995 con il quale quest’ultima gli aveva venduto per l’importo di L. 147.000.000 l’arredamento interno dell’immobile sito in (OMISSIS), nel quale aveva sede il (OMISSIS) gestito da P. Z., moglie di esso attore; chiedeva che fosse dichiarata la simulazione del predetto contratto di compravendita in quanto dissimulante un diverso accordo in forza del quale, l’indicata somma di L. 147.000.000 era stata corrisposta alla società a titolo di "avviamento commerciale", in relazione all’obbligo che essa si era assunto di far conseguire all’immobile stesso la destinazione da agricola a commerciale. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità o inefficacia del contratto per il suddetto motivo, ovvero in subordine per mancanza di causa e/o impossibilità o inesistenza dell’oggetto, ovvero in ulteriore subordine, dichiararsi risolto ex tunc il contratto dissimulato per mancato avveramento dell’evento presupposto, con condanna in ogni caso della convenuta alla restituzione della somma suddetta, oltre interessi e maggiori danni.

Si costituiva in giudizio la srl VILLA RASPA contestando le pretese attoree, di cui chiedeva il rigetto; contestava la versione di fatti come fornita dal R., negando in modo particolare di essersi mai assunta qualsiasi obbligo di far conseguire la destinazione commerciale all’immobile condotto in locazione dal menzionato (OMISSIS) gestito dalla moglie dell’attore Z.P..

Istruita la causa con la produzione di documenti e l’assunzione della prova per interpello e testi, la stessa veniva decisa dall’adito tribunale, che, con sentenza n. 1939/2001, accoglieva unicamente la marginale richiesta di risarcimento danni per deterioramento di beni posti nell’immobile in questione, rigettando ogni altra istanza avanzata, rilevando che, quanto alla domanda di simulazione del contratto di compravendita immobiliare del 31.1.95, mancava idonea prova scritta che valesse quale controdichiarazione rispetto alla volontà ivi manifestatasi, ciò che comportava anche il rigetto delle ulteriori domande ivi compresa quella di restituzione della somma di L. 147.000.000.

Avverso tale sentenza proponeva appello il R. che insisteva per l’accoglimento delle domande già prospettate in prime cure, ribadendo le argomentazioni difensive già svolte. Si costituiva l’appellata Meneghello snc, quale subentrante alla soc. Villa Raspa, instando per il rigetto del gravame, ribadendo in specie l’insussistenze della prova della dedotta simulazione, la quale peraltro andava esclusa anche sulla base del passaggio in giudicato della sentenza n. 1/01 del 14.3.2001, con cui il pretore di Legnago aveva accertato che le parti del contratto di locazione 8.2.95 (soc. Villa Raspa e Z.P.) non avevano pattuito il conseguimento della destinazione commerciale dell’immobile, con il conseguente venir meno dell’ipotizzato avviamento commerciale, quale reale causa del versamento dell’indicata somma di L. 147.000.000 da parte del R..

L’adita Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 1098/2005, depos.

In data 21.06.05, accoglieva il proposto gravame e condannava l’appellata alla restituzione della somma di Euro 75.919,16 (pari a L. 147.000.000) con gli interessi legali, oltre a pagamento delle spese del doppio grado. La corte veneziana riteneva, al contrario del Tribunale, che il R. avesse provato la simulazione del contratto in questione, facendo riferimento in specie alle dichiarazioni rese in giudizio dallo stesso M. (che non avrebbe saputo spiegare la causale delle somme ricevute dal R.), nonchè a quanto dichiarato dalla teste Z.P., moglie dell’attore; d’altra parte, diversamente opinando – sempre secondo il giudice dell’appello – si doveva ritenere che il R. si fosse obbligato ad effettuare una serie di esborsi esorbitanti qualsiasi logica negoziale e di mercato, nonchè privi di causa, tenuto conto anche del valore notoriamente assai esiguo del mobilio usato oggetto della simulata compravendita.

Avverso la suddetta decisione ricorre per cassazione la srl Meneghello sulla base di n. 3 censure; l’intimato R. non ha svolto difese.
Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme del giudicato; omessa motivazione su un punto decisivo.

La censura si riferisce alla statuizione della Corte d’Appello, che non aveva valutato l’affermazione dell’appellata secondo cui la dedotta simulazione andava esclusa anche sulla base del passaggio in giudicato della sentenza n. 1/01 del 14.3.2001, con cui il giudice aveva accertato che le parti del contratto di locazione 8.2.95 stipulato tra la Villa Raspa e Z.P., non avevano pattuito il conseguimento della destinazione commerciale dell’immobile, con il conseguente venir meno dell’ipotizzato avviamento commerciale, quale causa di reale versamento della somma di L. 147.000.000 da parte del R..

La doglianza non è fondata. Non può essere invocato il c.d.

giudicato esterno, atteso che non vi è interferenza tra i due giudizi, sia sotto il profilo soggettivo (essendo diversi i soggetti, non potendo sostenersi che il R. fosse parte potenziale della causa delle locazione), sia sotto quello oggettivo, trattandosi di contratti con oggetto diverso nè comunque essendo indicato in che termini tale asserito giudicato esterno avrebbe influito in modo decisivo su questo giudizio.

Con il 2 motivo la ricorrente denunziando la violazione degli artt. 1417 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. deduce l’arbitraria inversione dell’onere probatorio operato dalla Corte territoriale, atteso che la prova della simulazione gravava sul R. e non sulla convenuta, per cui la relativa prova doveva essere data da quest’ultimo con la produzione dell’accordo simulatorio, nè poteva essere fornita per testi o per presunzioni, nè potendo costituire fatto notorio l’esiguità del valore del mobilio rispetto al prezzo pattuito e lo scarto tra il valore intrinseco e il prezzo dichiarato dell’arredo del locale.

La doglianza è fondata. Invero secondo le regole generali in tema di riparto dell’onere probatorio, la prova della simulazione grava sull’attore che ha l’ha eccepita. In secondo luogo appare opportuno rilevare che la corte territoriale si è dissociata senza motivazione alcuna dalla corretta affermazione del tribunale secondo cui la prova della simulazione non poteva essere costituita dalle dichiarazione dei testi o dalle prove orali, occorrendo idonea prova scritta che valesse quale controdichiarazione rispetto alla volontà manifestata.

E senza svolgere in merito alla cennata necessità della controdichiarazione alcuno spunto critico, la stessa Corte ha ritenuto di ravvisare la prova della dedotta simulazione sulla base delle dichiarazioni orali rese dal M. e dalla teste Z., moglie dell’odierno ricorrente, di cui era stata eccepita l’incapacità ex art. 246 c.p.c., avvalendosi inoltre di presunzioni non ammesse dall’art. 1417 c.c.. Nè in proposito può avere alcun rilievo la concordata sospensione dell’emissione della fattura di cui alla scrittura in data 1.2.95, che non incideva in alcun modo sull’effettività della vendita nè poteva equivalere a principio di prova attorea scritta.

Secondo la giurisprudenza di questa S.C. ove – come nella fattispecie – la domanda di simulazione sia proposta da una delle parti e tenda all’accertamento del negozio dissimulato del quale non si assume l’illiceità, non è ammessa la prova testimoniale dell’accordo simulatorio, in quanto volta a provare un patto contrario, contestuale alla conclusione del contratto asseritamente simulato (Cass. n. 6882 del 06/05/2003; n. 23288 del 17.11.05; n. 16021 del 14.11.02). La prova della simulazione – ha ancora precisato la S.C., traducendosi nella dimostrazione del presunto negozio dissimulato, può essere data solo a mezzo di atto scritto, e cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalla parte contro cui sia prodotto in giudizio, salva la prova testimoniale per la sola ipotesi di perdita incolpevole del documento, ai sensi dell’art. 2724 c.c., n. 3, (Cass, Sez. 2, n. 6480 del 06/05/2002).

La fondatezza di tale censura comporta l’accoglimento del ricorso, con l’assorbimento del 3 motivo (violazione art. 246 c.p.c. dedotta incapacità a testimoniare della teste Z.P.); la sentenza dev’essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.
P.Q.M.

la Corte rigetta il 1 motivo del ricorso; accoglie il 2 e dichiara assorbito il 3 motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 10-09-2012, n. 15138

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Svolgimento del processo

che:

1. D.M.A. ha chiesto, con ricorso del 25 maggio 2010, alla Corte di appello di Catania l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti al tribunale di Caltanissetta con atto di citazione del 24 maggio 2002 e definito con sentenza del 16 febbraio 2010.

2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi 1.785,61 Euro.

3. D.M.A. ricorre per cassazione affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost., della L. n. 794 del 1942, art. 24 e del D.M. 22 giugno 1982, art. 4, per la errata e immotivata liquidazione dei diritti e degli onorari del giudizio di merito in misure inferiori a quelle dovute così come indicate nella nota spese prodotta e in contrasto con la giurisprudenza della S.C. (4404/2009) secondo cui il giudice non può operare una liquidazione inferiore a quella richiesta senza indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perchè richieste in misura eccessiva o che elimina perchè non dovute in modo da consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe in relazione all’inderogabilità dei minimi.

4. Si difende con controricorso il Ministero ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso perchè non indica quali voci tariffarie ritenga violate e le spese asseritamente non riconosciute.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che:

6. Il ricorso va respinto. Il ricorrente riporta nel ricorso il testo del dispositivo e non consente il controllo della motivazione in ordine alla decisione sulle spese. Nè il ricorso adempie ai requisiti di autosufficienza con la mera trascrizione della nota spese. E’ per altro verso erronea l’affermazione secondo cui la liquidazione della Corte di appello non rispetta i minimi tariffari e la stessa trascrizione nel ricorso della nota spese con l’indicazione delle competenze per singole voci e dei minimi e massimi per gli onorari dimostra il contrario. Evidentemente la Corte di appello ha effettuato un controllo e una cernita fra le voci indicati delle voci effettivamente spettanti e ha eliminato quelle per le quali non era stata fornita alcuna dimostrazione o che ha ritenuto non giustificabili per la natura della controversia (si veda ad es. fra le competenze la consultazione con il cliente e la corrispondenza informativa, la precisazione delle conclusioni e la redazione di memoria e fra gli onorari la consultazione con il cliente, la ricerca di documenti e la redazione della memoria rispetto alle quali lo stesso ricorso per cassazione risulta sfornito di indicazioni e/o di allegazioni) . Nè può ritenersi che la Corte non abbia liquidato le spese dato che all’interno della somma complessiva di 950 Euro ha specificato solo l’importo degli onorari (pari a 490 Euro).

7. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 600 Euro oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Risarcimento del danno al figlio maggiorenne e autosufficiente per le mancate donazioni future. Corte di Cassazione, sez. III, 26 gennaio 2010 n°1524.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Trento condannò l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) a risarcire i danni subiti dal D. per la morte della madre avvenuta a seguito di intervento chirurgico.
La sentenza, appellata da ambedue le parti, è stata parzialmente riformata dalla Corte di Trento, la quale: ha confermato il giudizio di responsabilità a carico dei sanitari; ha escluso la sussistenza del danno patrimoniale a carico del D.; ha proceduto alla diversa liquidazione del danno non patrimoniale.
Propone ricorso per cassazione il D. a mezzo di cinque motivi. Risponde con controricorso l’APSS, la quale propone anche ricorso incidentale svolto in un unico motivo ed illustrato da memoria.
Motivi della decisione
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.
Preliminarmente deve essere esaminato il ricorso incidentale dell’Azienda, che censura la sentenza per violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dei medici.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile nei punti in cui si risolve nella richiesta, in sede di legittimità, di una nuova valutazione del merito della causa e degli elementi probatori raccolti nel corso dell’istruttoria. E’ infondato, quanto ai lamentati vizi, nella considerazione che il giudice s’è correttamente adeguato ai consolidati principi giurisprudenziali in tema di responsabilità concorrente (contrattuale ed extracontrattuale) dell’Azienda e di onere probatorio a carico della vittima (prova a carico di questa della stipulazione del contratto e dell’inadempimento del professionista, con onere, invece, a carico della struttura di provare che la prestazione sia stata eseguita in modo idoneo e che gli esiti letali siano dipesi da evento imprevisto ed imprevedibile). Per il resto, la motivazione della sentenza si manifesta congrua e logica.
Quanto, infine, alla doglianza del mancato accertamento, sia pure incidentale, del fatto reato, basti dire che da tempo la consolidata giurisprudenza ha escluso la necessità del collegamento tra danno non patrimoniale e fatto illecito costituente reato.
Passando al ricorso principale del D., il suo primo motivo concerne il punto in cui la sentenza ha escluso il diritto dell’attuale ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale, sul presupposto "che il solo invio di denaro – che fra l’altro per quanto consta in atti non necessariamente avveniva ogni mese ma con scadenze variabili – da parte della madre non è sufficiente a dimostrare una necessità del figlio incapace o impossibilitato a provvedere al proprio mantenimento… ben potendo rappresentare invece, come avviene nella maggior parte dei casi, una semplice elargizione, pur ripetuta nel tempo, che l’anziana genitrice intendeva effettuare in favore del figlio lontano quale supporto economico, onde consentirgli un magici agio economico… onde i versamenti possono ragionevolmente ritenersi semplici elargizioni a titolo grazioso… senza che in capo all’appellante fosse maturato alcun diritto".
Il motivo è fondato.
In tema, la giurisprudenza ha già avuto modo di spiegare che il fatto che il figlio della vittima, deceduta a seguito di un fatto illecito altrui, sia maggiorenne ed economicamente indipendente non esclude la configurabilità (e la conseguente risarcibilità) del danno patrimoniale da lui subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destinava, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l’obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicchè la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato (Cass. 8 ottobre 2008, n. 24802; 14 luglio 2003, n. 11003).
La sentenza impugnata – come può evincersi dal brano sopra trascritto – ha disatteso questo principio, confondendo l’obbligo alimentare (necessario al sostentamento del figlio) con la spontanea elargizione di somme di danaro (che sembra accertato essere state ripetute abitualmente nel tempo) comportante l’incremento patrimoniale del reddito del figlio. Essa va, dunque, cassata sul punto ed il giudice del rinvio procederà ad un suo nuovo esame, adeguandosi al principio di diritto sopra enunciato.
Inammissibile è il secondo motivo con il quale il ricorrente sostiene che il giudice, nella liquidazione del danno, non avrebbe dovuto far riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Trento, bensì a quelle in uso presso il Tribunale di Rovereto (le quali prevederebbero una liquidazione superiore del 30% o 40%), dove (per ragioni non spiegate) si sarebbe dovuto radicare il contenzioso. Non è configurabile alcun diritto del danneggiato a vedere applicata l’una o l’altra tabella nella liquidazione del danno subito, posto che quello tabellare è un mero criterio di stima e di calcolo tendente ad uniformare l’attività liquidatoria a casi che tra di loro prospettano similitudini e che presuppone il determinante ragguaglio delle tabelle stesse alle peculiarità del caso concreto.
Nella caso in esame, il giudice ha scelto d’utilizzare la tabella del Tribunale di Trento, spiegando che essa ha il pregio di essere più personalizzata, con riferimento non solo all’età della vittima ed al rapporto di parentela, bensì anche alla convivenza o meno del danneggiato con il congiunto deceduto (nella specie la vittima era ultrasettantenne ed il figlio adulto viveva da anni in Colombia).
Infondato è il terzo motivo (nel quale si sostiene che il giudice avrebbe ridotto l’importo liquidato dal primo giudice a titolo di danno non patrimoniale senza che sul punto fosse stata proposta specifica impugnazione), in considerazione del fatto che l’appello incidentale dell’Azienda tendeva (cfr. le conclusioni trascritte nell’epigrafe della sentenza) al totale rigetto della domanda del D. o, in subordine, alla riduzione della precedente condanna.
Inammissibile è il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta che il giudice si sia esclusivamente interessato dei profili attinenti alla responsabilità del personale sanitario in sede di intervento chirurgico e non anche di "quello postoperatorio, comprensivo delle affrettate dimissioni e del successivo ricovero d’urgenza caratterizzato da una totale incapacità diagnostica per non dire da vero e proprio panico.
A riguardo, basti dire che la sentenza attribuisce l’esclusiva e totale responsabilità del sinistro alla condotta dei sanitari operatori e la parte (totalmente vittoriosa sul punto) non ha interesse al coinvolgimento di altri soggetti e di altre eventuali responsabilità.
Assorbito (in considerazione della cassazione qui disposta) è il quinto motivo, attinente alla parziale compensazione delle spese del giudizio operata dal giudice d’appello.
In conclusione, devono essere respinti i motivi dal secondo al quarto del ricorso principale, nonchè il ricorso incidentale, deve essere dichiarato assorbito il quinto motivo del ricorso principale, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, con cassazione sul punto della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, nonchè i motivi dal secondo al quarto del ricorso principale, dichiara assorbito il quinto motivo del ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso principale ed, in relazione ad esso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 106 del 2005 Procedimento Province

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Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15 (Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Secondo quanto espone il ricorrente, la legge impugnata ha dettato disposizioni in tema di anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore, disciplinando in tal modo l’erogazione anticipata, al genitore o al diverso soggetto affidatario, delle somme stabilite dal provvedimento del giudice, quando queste non vengano corrisposte dall’obbligato nei termini ed alle condizioni stabiliti dall’autorità giudiziaria.

Ad avviso del ricorrente, la legge impugnata ha per oggetto una disciplina che deve farsi rientrare nella competenza statale esclusiva concernente l’ “ordinamento civile” e non riconducibile alla diversa materia della “assistenza e beneficenza pubblica” di esclusiva competenza provinciale in forza dello statuto speciale di autonomia riconosciuto al Trentino-Alto Adige, ed ha perciò ecceduto i limiti della potestà legislativa esclusiva spettante alla Provincia autonoma di Bolzano, andando a disciplinare la materia della tutela del minore e dei rapporti familiari in genere, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Sempre secondo il ricorso, questa conclusione sarebbe obbligata anche applicando il criterio di “prevalenza della materia” di cui alla sentenza di questa Corte n. 370 del 2003 concernente gli asili nido, materia che è stata ritenuta estranea alla categoria dell’assistenza pubblica e compresa invece in quelle dell’istruzione e della tutela del lavoro.

Ad avviso dell’Avvocatura la tutela del minore e la disciplina dei rapporti di famiglia, anche nei loro aspetti patrimoniali, sono sempre state considerate come una parte del diritto civile e dovrebbe essere evitata la loro “atomizzazione” a livello regionale o provinciale, atteso che esse si riferiscono a valori essenziali della persona che debbono essere uniformi su tutto il territorio nazionale.

Sempre secondo l’Avvocatura, proprio la particolare delicatezza degli istituti che disciplinano la fondamentale necessità di provvedere al pagamento dell’assegno di mantenimento da parte dei soggetti obbligati impone che tale beneficio non possa essere rimesso alle specifiche discipline delle Regioni e delle Province autonome, in quanto norme eterogenee introdurrebbero inevitabili differenziazioni tra i soggetti, se non vere e proprie disparità di trattamento, e ciò in relazione ai mezzi finanziari a disposizione.

Nel caso in esame – secondo il ricorso – va inoltre considerato che si tratta di un credito coercibile il cui inadempimento è penalmente sanzionato e che manca quindi il connotato della gratuità della prestazione che deve caratterizzare in senso assoluto l’assistenza pubblica.

Il ricorso indica quindi uno specifico motivo di illegittimità costituzionale nella disposizione di cui all’art. 12 della legge provinciale impugnata, che modifica la disciplina civilistica della surrogazione legale di cui all’art. 1203, numero 5, del codice civile, un istituto che deve certamente essere ricondotto alla nozione di ordinamento civile e che non rientra perciò nell’autonomia legislativa della Provincia.

2. – Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo a questa Corte di dichiarare il ricorso inammissibile o infondato.

Preliminarmente la Provincia rileva che il ricorso, pur in presenza di una legge che detta una disciplina articolata, composta da una serie di disposizioni eterogenee e di contenuto fra loro diverso, svolge un’unica e generica censura nei confronti di tutto il testo normativo e non ne impugna specifiche disposizioni, ad eccezione dell’art. 12; ciò che non consente di comprendere quali aspetti della disciplina siano considerati invasivi di competenze statali.

Prosegue la Provincia autonoma osservando che la legge impugnata si inquadra nella materia “assistenza e beneficenza pubblica”, di esclusiva competenza provinciale ai sensi dell’art. 8, numero 25, dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige; una competenza che, secondo l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, non incontra più neppure i limiti del rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e dei principî generali dell’ordinamento che non abbiano rango costituzionale.

La legge provinciale impugnata si interessa dei minori che si trovano in condizioni di effettivo disagio economico nei casi nei quali il genitore obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento resti inadempiente a tale obbligo, e prevede che, una volta accertata una situazione di bisogno, sia la Provincia stessa ad anticipare tali somme, erogandole al soggetto affidatario e col conseguente ovvio diritto di recuperarle surrogandosi nel credito.

Si tratta quindi di una forma di intervento assistenziale che presuppone l’esistenza di una situazione caratterizzata da un reddito familiare molto basso – individuato nella somma fissata per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali relativi all’alimentazione, all’abbigliamento e all’igiene della persona, rapportati al numero dei componenti il nucleo familiare – in presenza di un titolo esecutivo costituito da una pronuncia dell’autorità giudiziaria competente nonché di un atto di precetto ritualmente notificato e rimasto non ottemperato, o di una sentenza di fallimento del soggetto obbligato.

Tali requisiti devono sussistere al momento della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione, essendo previsto che ogni anno venga attestato il perdurare delle condizioni suddette, decadendo dal diritto in caso contrario il beneficiario; in ogni caso le somme da attribuire possono corrispondere a quelle dell’assegno di mantenimento col limite della misura non superiore all’ammontare dell’ 80.% dell’importo che, in base al decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 30 del 2000, viene considerato necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali sopra indicati.

Secondo la Provincia autonoma tali disposizioni rendono evidente che la ratio dell’intervento pubblico consiste nel porre riparo, per quanto possibile, a situazioni di forte disagio economico determinato nella complessiva situazione familiare e senza incidere su istituti e rapporti di natura privatistica; infatti nessun intervento è previsto quando l’inadempimento dell’obbligato non comporta una situazione di particolare difficoltà per il minore e per il soggetto affidatario e gli stessi hanno i mezzi necessari per vivere.

L’esistenza di un sottostante credito tra privati rimasto inadempiuto non ha nulla a che vedere con la gratuità o meno dell’anticipazione delle somme da parte dell’ente pubblico, dal momento che, anche secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di “assistenza e beneficenza pubblica” cui fa riferimento l’art. 22 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, include la prestazione di servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche a favore di singoli e di gruppi, individuati anche per categoria, quale che sia il titolo dell’individuazione.

Secondo la Provincia resistente non appare persuasiva l’osservazione circa il carattere prevalente del riferimento alla tutela del minore, che varrebbe ad assorbire l’oggetto della disciplina in questione nell’ambito dell’ordinamento civile, perché non è vero che ogni forma di tutela del minore appartiene necessariamente al diritto privato, come è dimostrato dalla protezione del lavoro minorile di cui all’art. 37, terzo comma, Cost. o dagli strumenti per rendere effettivo il diritto allo studio di cui all’art. 34, terzo e quarto comma, Cost.; né sarebbe pertinente il richiamo alla sentenza n. 370 del 2003 sugli asili nido, che dimostra semmai l’esatto contrario di quanto assume il Governo, in quanto nella sentenza citata la materia è stata ricondotta al concetto di “istruzione” in ragione delle finalità educative e formative riconosciute a tali servizi; ciò conferma che non tutti gli interventi pubblici concernenti in qualche modo i minori sono attratti nella materia “ordinamento civile”, mentre devono al contrario essere considerati in ragione delle loro diverse e specifiche finalità.

Ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano è del tutto infondato il rilievo secondo il quale nella materia di cui trattasi vi sarebbero particolari esigenze di uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale che osterebbero alla emanazione di normative differenziate di livello regionale, in quanto il tipo e le modalità degli interventi assistenziali rivolti a situazioni di bisogno ben possono avere una diversa disciplina, come stabilito dalle stesse norme costituzionali e dall’attribuzione della materia “assistenza e beneficenza pubblica” alla competenza legislativa esclusiva della Provincia di Bolzano.

Quanto alla specifica censura relativa all’art. 12 della legge, la Provincia osserva che l’illegittimità del riferimento all’istituto della surrogazione legale nel credito del beneficiario potrebbe, al più, condurre alla incostituzionalità di questa sola disposizione e che in ogni caso il vizio denunciato è insussistente, posto che l’art. 1203, numero 5, del codice civile prevede tale forma di surrogazione “negli altri casi stabiliti dalla legge”, consentendo in tal modo alla legge provinciale di individuare ulteriori fattispecie.

3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza la Provincia autonoma di Bolzano ha ulteriormente illustrato e ribadito le proprie difese.
Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’intero testo della legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15 (Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Secondo il ricorso la legge, al di là dei suoi riferimenti testuali, ha per oggetto la disciplina di una materia rientrante nella competenza esclusiva statale concernente l’ “ordinamento civile” e non è riconducibile, neppure in base al criterio di prevalenza, alla diversa materia “assistenza e beneficenza pubblica” che è di esclusiva competenza provinciale in forza dell’art. 8, numero 25, dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

A fondamento delle censure il Governo assume che la legge impugnata ha dettato disposizioni in tema di anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore, disciplinando in tal modo l’erogazione anticipata delle somme stabilite dal provvedimento del giudice, nel caso in cui queste non vengano corrisposte dall’obbligato nei termini ed alle condizioni stabiliti dall’autorità giudiziaria, con ciò normando materie che rientrano nella disciplina dei rapporti patrimoniali della famiglia e quindi dell’ordinamento civile. Anche applicando il criterio della “prevalenza della materia” – di cui alla sentenza n. 370 del 2003 – tale conclusione sarebbe obbligata in quanto la tutela del minore e la disciplina dei rapporti di famiglia, pure nei loro aspetti patrimoniali, sono sempre state considerate come una parte del diritto civile e non consentono una loro disciplina differenziata a livello regionale perché esse si riferiscono a valori essenziali e preminenti della persona e debbono quindi essere uniformemente regolate su tutto il territorio nazionale.

Un motivo specifico di illegittimità costituzionale viene inoltre individuato nella disposizione di cui all’art. 12 della legge provinciale impugnata, che modifica la disciplina civilistica della surrogazione legale di cui all’art. 1203, numero 5, del codice civile, un istituto che deve certamente essere ricondotto alla nozione di ordinamento civile e che non rientra perciò nell’autonomia legislativa e statutaria della Provincia.

2. – La Provincia autonoma di Bolzano ha preliminarmente eccepito che nel ricorso viene svolta un’unica e generica censura contro tutta la legge provinciale senza che ne siano impugnate le sue specifiche disposizioni, ad eccezione dell’art. 12, ciò che non consente di comprendere quali aspetti della disciplina siano considerati invasivi di competenze statali e rende il ricorso inammissibile per genericità.

Nel merito la Provincia autonoma osserva che la legge impugnata dispone interventi a favore dei minori che si trovano in condizioni di effettivo disagio economico nel caso di genitore obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento che resta inadempiente, e prevede che, quando venga accertata una situazione di bisogno, la Provincia stessa, per il tramite delle sue comunità comprensoriali, anticipi le somme dovute erogandole al soggetto affidatario, tentando poi di recuperarle surrogandosi nel diritto di credito.

Si tratta quindi di una forma di intervento pubblico di assistenza che presuppone l’esistenza di una situazione economica caratterizzata da un reddito familiare molto basso e che si fonda sul rigoroso accertamento delle condizioni di necessità in cui versa il minore; tali condizioni devono sussistere al momento della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione, essendo previsto che ogni anno venga attestato il perdurare delle condizioni suddette e, in caso contrario, la decadenza del beneficiario da tale diritto.

In ogni caso nessun intervento è previsto quando l’inadempimento dell’obbligato non comporta una situazione di particolare difficoltà per il minore e per il soggetto affidatario e gli stessi abbiano i mezzi necessari per vivere.

Per quel che concerne la specifica censura relativa all’art. 12 della legge impugnata, la Provincia di Bolzano osserva che la surrogazione prevista a favore della stessa nel credito non va comunque ad incidere sulla configurazione del rapporto obbligatorio, comportando essa solo una sua modificazione soggettiva, e che l’eventuale illegittimità del riferimento all’istituto della surrogazione legale potrebbe al più condurre alla caducazione di questa sola disposizione.

3. – L’eccezione preliminare della Provincia autonoma di Bolzano è in parte fondata.

Il verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2004 nella quale è stata deliberata l’impugnazione della legge provinciale de qua riporta chiaramente l’approvazione della proposta del Ministro per gli affari regionali “di cui alla relazione allegata”, relazione con la quale si proponeva peraltro di impugnare i soli artt. 1, 6 e 12 della legge.

Poiché l’oggetto dell’impugnazione è definito dal ricorso in conformità alla decisione assunta dal Governo (sentenza n. 338 del 2003), l’ambito delle censure sottoposte validamente all’esame della Corte risulta in tal modo limitato alle sole disposizioni indicate nella deliberazione assunta dal Consiglio dei ministri, ferma restando la valutazione in ordine all’eventuale nesso di inscindibilità fra la disposizione validamente impugnata e le altre disposizioni della legge, non investite da autonome censure ritualmente proposte (cfr. negli stessi termini, fra le molte, la sentenza n. 315 del 2003).

4. – Così delimitato l’esame delle doglianze svolte nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri a quelle relative agli artt. 1, 6 e 12 della legge provinciale impugnata, vanno esaminate separatamente quelle che si riferiscono ai primi due articoli citati da quella che investe l’art. 12.

Le censure relative agli artt. 1 e 6 della legge della provincia di Bolzano n. 15 del 2003 sono infondate.

La legge impugnata all’art. 1 prevede che, nell’ambito della competenza della Provincia di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza pubblica, si possa procedere all’erogazione anticipata al genitore o al diverso soggetto affidatario «delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini ed alle condizioni stabilite dall’autorità giudiziaria».

I successivi articoli della legge disciplinano le condizioni ed i presupposti cui viene subordinato il diritto alla prestazione, nonché i “requisiti economici” (art. 4 della legge citata) richiesti; in particolare si evince con assoluta chiarezza dal testo della legge che la prestazione è prevista a favore dei soli minori che versino in una condizione di disagio economico, dal momento che il loro reddito non deve superare limiti predeterminati in base al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e che l’ammontare della prestazione, pari alla somma stabilita nel provvedimento del giudice, non può in ogni caso superare un determinato ammontare, stabilito anch’esso in base a criteri oggettivi (art. 5).

Tale forma di intervento da parte dell’ente pubblico non risponde quindi a criteri automatici e non è prevista in favore indifferenziato di tutti i minori per i quali si verifichi una situazione di inadempimento agli obblighi di mantenimento da parte del soggetto obbligato in base alla legge civile; richiede, al contrario, l’esistenza di alcune precise condizioni, fra le quali, anzitutto, l’esistenza di una situazione economica caratterizzata da un basso reddito familiare; la legge impugnata esige espressamente che vi sia già stata la pronuncia dell’autorità giudiziaria e la conseguente formazione di un titolo esecutivo rimasto non eseguito a seguito di atto di precetto ritualmente notificato, o sia stata emanata la sentenza di fallimento del soggetto obbligato (art. 3 della legge provinciale in esame).

Le condizioni ed i requisiti di cui alle disposizioni menzionate devono sussistere al momento della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione, essendo prevista l’attestazione annuale del perdurare degli stessi.

L’intervento pubblico previsto dalle disposizioni censurate, come sopra descritto, appare quindi riconducibile alla nozione di “assistenza pubblica”, materia certamente di competenza della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’art. 8, numero 25, dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, come ribadito più volte alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, la sentenza n. 267 del 2003), e non nella diversa materia “ordinamento civile” di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Tale intervento non interferisce in alcun modo con il diritto al mantenimento da parte del soggetto obbligato, né con le pronunce dell’autorità giudiziaria; essa non crea alcun nuovo credito, né eroga indiscriminatamente prestazioni a favore di tutti i minori, ma solo di quelli che si trovino nelle condizioni previste dalla stessa legge.

La circostanza che la legge non preveda automaticamente la sostituzione della Provincia a colui che è obbligato al mantenimento del minore, e anzi la considerazione che essa disciplina le condizioni particolari per beneficiare dell’anticipazione dell’assegno di mantenimento non crea alcun automatismo, ma concorre a definire un’area di intervento della “assistenza pubblica” che appare legittima alla luce della competenza legislativa esclusiva spettante alla Provincia di Bolzano in materia.

5. – Sono al contrario fondate le censure del Presidente del Consiglio dei ministri relative all’art. 12 della legge provinciale impugnata, che prevede la surrogazione legale della Provincia autonoma nel credito di mantenimento a fronte del pagamento delle prestazioni assistenziali disciplinate dalla legge.

L’art. 1203, collocato nella Sezione II del Capo II (Dell’adempimento delle obbligazioni) del Titolo I del Libro IV del codice civile, stabilisce che la surrogazione legale ha luogo di diritto in una serie di casi previsti tassativamente dalla medesima disposizione ai numeri da 1 a 4; stabilisce inoltre, al n. 5, che la surrogazione legale si ha “negli altri casi stabiliti dalla legge”.

Poiché si tratta di un istituto del diritto civile destinato a regolare gli effetti del pagamento di una obbligazione da parte di soggetto diverso dall’obbligato, non può dubitarsi che esso rientri nella nozione di “ordinamento civile” di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.: di conseguenza devesi affermare che gli “altri casi previsti dalla legge”, cui fa riferimento la norma, non possono essere che quelli disciplinati espressamente da altra legge statale.

In caso contrario nell’ordinamento si creerebbe la possibilità di introdurre, mediante leggi regionali o delle Province autonome, ipotesi di surrogazione legale invece riservate alla competenza esclusiva dello Stato, con la conseguenza che verrebbe frustrata l’esigenza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale di un modo di adempimento delle obbligazioni e dell’effetto dell’adempimento da parte di un terzo.

6. – L’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge provinciale impugnata non comporta la conseguente illegittimità di altre disposizioni dello stesso testo normativo, risultando la norma scindibile rispetto alle altre previsioni, non investite da autonome censure ritualmente proposte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15 (Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 1 e 6 della medesima legge, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.

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