Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-06-2011) 21-07-2011, n. 29262

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 16.2.2011, il tribunale del riesame di Napoli ha annullato l’ordinanza 13.11.2011, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere a G.S., di cui all’ordinanza 13.1. 2011 dei Gip del tribunale di Napoli, emessa in ordine al reato ex art. 416 bis, per partecipazione all’associazione camorristica denominata clan Mallardo; in ordine a 18 reati D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 quinquies, in relazione all’intestazione di beni mobili e immobili a prestanomi; in ordine al reato ex art. 374 bis c.p., aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7, in relazione alla presentazione di un falso atto di donazione depositato in allegato ad un atto di appello avverso una sentenza di condanna per il delitto di corruzione.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha presentato ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

Quanto al reato ex art. 416 bis c.p., il ricorrente rileva che il tribunale ha ingiustificatamente negato valenza indiziaria alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sostenendo che: sono de relato in quanto provengono da soggetti esterni all’associazione criminosa suindicata, che hanno quindi appreso da altre fonti i fatti narrati; attengono a periodi diversi e non sono coincidenti e sovrapponibili;

l’attendibilità intrinseca dei collaboratori – ad eccezione di V.G. – non è verificabile, per mancanza degli elementi sufficienti; non sono dotate di riscontri.

Al di là delle specifiche contestazioni avverso queste valutazioni del tribunale del riesame, il ricorrente, in via di fondamentale premessa, critica come erronea l’impostazione dell’analisi contenuta nell’ordinanza impugnata, laddove afferma che "la gravità degli indizi viene affermata essenzialmente sulla sola base delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, V.G. e I.S.." (anche se poi da atto di dichiarazioni di altri tre collaboratori, depositate successivamente).

Secondo il ricorrente, questa analisi trascura il reale impianto accusatorio costruito con le indagini, le quali sono costituite, nella fase iniziale, dalle accuse dei due collaboratori di giustizia, V. del clan dei Casalesi, e I., del clan Nuvoletta, ma poi si sono sviluppate in indagini patrimoniali che hanno dato decisiva conferma al complessivo quadro accusatorio. Queste argomentazioni sono pienamente condivisibili.

Va rilevato che nella medesima premessa, il tribunale afferma che gli accertamenti patrimoniali invece sono stati sviluppati solo per giustificare l’applicazione del sequestro preventivo. Questa impermeabilità, questa incomunicabilità degli indizi attinenti agli aspetti patrimoniali rispetto agli altri, concernenti la dimostrazione del reato di partecipazione dell’indagato all’associazione camorristica denominata clan Mallardo, sono contraddette e smentite dall’ ineludibile e inscindibile collegamento e reciproco condizionamento di tutti i risultati delle indagini, sia pure svolte sui diversi piani dell’accusa. Questo naturale e indissolubile intreccio dei risultati delle indagini-annunciato nell’imputazione formulata dall’organo dell’accusa- è confermato e fatto proprio dall’ordinanza del Gip, che descrive un’attività partecipativa, ex art. 416 bis c.p., fondamentalmente consistente in attività imprenditoriali (compravendita immobiliare, gestione di imprese della ristorazione, speculazioni finanziari) dimostrabili solo dando il fondamentale rilievo ad accertamenti economici e patrimoniali.

G. viene infatti conclusivamente descritto nel capo sub A come "dedito allo sviluppo delle attività imprenditoriali necessarie per investimenti del sodalizio e per il reimpiego di provviste illecite, soprattutto nel settore commerciale e della ristorazione, in guisa da consentire alla stessa organizzazione criminale di trarre ingenti profitti da tali attività economiche".

Questo mestiere di imprenditore nero, all’interno e al servizio di un’associazione criminale non può non dirsi dimostrato dai risultati delle indagini patrimoniali che hanno accertato un’area di ricchezza del tutto ingiustificata, riversata nel settore immobiliare, imprenditoriale e finanziario. Queste indagini e questi accertamenti hanno infatti consentito di conoscere una ricchezza, compattamente senza fonti e senza origini di alcun tipo, che si articola in 57 quote di unità immobiliari; 32 quote societarie; 109 disponibilità finanziarie in numerosi istituti di credito.

Tutto ciò già è sufficiente, unitamente all’intestazione a amici e parenti originariamente e autonomamente non abbienti, per dar vita al complesso di indizi rilevanti ex art. 273 c.p.p., in ordine al reato di riciclaggio di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies.

La dimensione anomala di questa ricchezza, alla luce di indiscutibili rapporti con l’ambiente criminale camorristico così come denunciato dai collaboratori di giustizia, in assenza di profili storici di smentita, ha inoltre la forza dimostrativa della probabile responsabilità del G. quale preposto "allo sviluppo delle attività imprenditoriali necessarie per investimenti del sodalizio e per il reimpiego di provviste illecite".

La dimensione criminale, ex art. 416 bis c.p., di questa vastissima ricchezza dell’indagato non può essere ignorata ed è impossibile negarle, in unione con il reticolo di propalazioni dei collaboratori, la qualità di base indiziaria, avente una solida e incontrovertibile forza dimostrativa della fondatezza dell’accusa formulata nei suoi confronti.

Le carenze delle chiamate in reità denunciate dal tribunale perdono decisiva rilevanza, nella misura in cui alle dichiarazioni accusatorie siano riconosciute una funzione di spunto e una dimensione di frammenti per un complesso e multiforme quadro indiziario.

Il carattere de relato delle dichiarazioni iniziali di V. e I. su fatti esterni alle proprie. associazioni di appartenenza – che hanno costituito input alle presenti indagini – e delle successive dichiarazioni degli altri collaboratori non è stato efficacemente contestato dal ricorrente, che si è limitato a negarlo, senza fornire alcun specifico argomento contrastante, ricavabile dalle risultanze delle indagini.

Non è comunque invocabile – alla luce della pari applicabilità delle regole valutative ex art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 anche in sede cautelare, sancita da S.U. n. 36267 del 31.10.2006, rv 234598(in Cass. pen. 2007, p. 46) – l’orientamento interpretativo secondo cui la chiamata in reità de relato non può essere riscontrata da altre dichiarazioni ugualmente indirette, in quanto, a causa della sua credibilità congenitamente carente, ha efficacia dimostrativa solo se sorretta da riscontri estrinseci di oggettivo spessore (sez. 5, n. 37239 del 19.7,2010, rv 248648; conf. sez. 5, n. 43464 del 9.5.2002, rv 223564).

Il quadro indiziario e il suo spessore dimostrativo non investono il G. quale chiamato in reità, ma quale obiettivo e punto di approdo delle indagini che lo descrivono quale responsabile della contabilità e degli investimenti delle risorse del patrimonio di un’associazione camorristica, al fine espanderne il potere nel mercato immobiliare e finanziario, funzionale al suo rafforzamento nel mondo della criminalità. Così modulata la funzione del manager G., si staglia in tutta la fondamentale importanza l’esito delle indagini patrimoniali svolte dalla polizia giudiziaria che escludono nettamente una primaria valenza dimostrativa delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori, portandola al più corretto elemento indiziario, che conferisce e riceve forza dimostrativa, in un complessivo apparato accusatorio, formato parimenti da dichiarazioni e da oggettiva documentazione patrimoniale.

Si configura quindi la carenza motivazionale dell’ordinanza impugnata che, in maniera del tutto ingiustificata, sul piano logico e sul piano dell’adeguato esame delle risultanze processuali, non da rilievo agli accertamenti economici, nonostante l’indiscutibile dimensione economico-imprenditoriale attribuita e dimostrata dall’accusa alla partecipazione del G. nell’associazione camorristica Mallardo.

L’esclusione di rilievo ai fini del provvedimento di coercizione personale, e la sua limitazione ai soli fini della misura coercitiva reale, sono in piena contraddizione con le risultanze processuali.

Ne consegue anche la piena fondatezza dell’accusa per il reato D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12 quinquies. Le indagini hanno dimostrato in maniera certa l’attribuzione fittizia, operata dall’indagato, della vastissima area di beni mobili e immobili a componenti della sua famiglia e a persone comunque a lui legate, dando luogo alla dolosa determinazione della situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità e disponibilità dei beni, così ben ricostruite dalla polizia giudiziaria.

La prospettata esigenza – indicata dal tribunale – di approfondire e completare la ricostruzione del percorso mafioso di questi beni potrà conferire certezza e non solo l’attuale alla probabilità di colpevolezza del G., in ordine al reato associativo, che legittima la misura cautelare. Quanto al reato ex art. 374 bis c.p., si rileva che il tribunale ha negato natura di atto pubblico alla donazione simulata, in quanto questo faceva fede della consegna degli assegni, ma non del fatto che sarebbero stati incassati; ha negato inoltre che un atto compiuto nel 2004 fosse destinato alla produzione, cinque anni dopo, in un processo penale. Appaiono fondate le censure proposte dal ricorrente.

Va premesso che appare convincente la tesi secondo cui è stata simulato dinanzi al notaio un trasferimento di risorse – rappresentate dai titoli di credito – da un soggetto a un altro. Il notaio ha quindi attestato questa falsa donazione, conferendo ad essa la natura di atto pubblico,anche se aveva ad oggetto titoli destinati a non essere incassati. Dalla falsità dell’esistenza della provvista discende la falsità di quanto compiuto dinanzi al notaio.

Va inoltre rilevato che questo atto falso ha avuto sin dalla sua nascita la naturale destinazione al suo impiego in sede giudiziaria, sia pure non diretta in maniera esclusiva verso uno specifico e predeterminato obiettivo fraudolento.

Alla luce della fondatezza delle argomentazioni critiche formulate nell’impugnazione, l’ordinanza va annullata con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 12-09-2011, n. 924 Legittimazione processuale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dalla ASL n. 2 di Olbia per l’affidamento, in due lotti, dei "servizi di lavaggio e noleggio biancheria, vestiario e fornitura kit sterili per il periodo di tre anni con opzione di estensione per un ulteriore biennio", da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Relativamente al lotto 1 presentavano offerta la H.S. s.r.l. e il costituendo raggruppamento temporaneo tra la C. s.p.a. (mandataria) e il consorzio CO.L.I.S..

Nella seduta di gara riservata del 4 marzo 2011, la commissione giudicatrice escludeva l’offerta della ricorrente per la violazione della prescrizione del bando di gara che imponeva la presentazione, a pena di esclusione, di una varia campionatura in ordine ai beni oggetto della fornitura (cfr. nota ASL al doc. 12 di parte ricorrente), rilevando "relativamente alla campionatura di H.S…. carenze… irregolarità nella campionatura ciascuna di per sé ragione autonoma sufficiente per determinare l’esclusione".

Nella seduta di gara del 16 marzo 2011, la commissione dichiarava l’aggiudicazione provvisoria per i lotti 1 e 2 in favore del raggruppamento di imprese tra la C. S.p.A. e CO.L.I.S..

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 565 del 23 marzo 2011, il contratto è stato definitivamente aggiudicato al raggruppamento controinteressato.

2. – Con ricorso, avviato alla notifica in data 8 aprile 2011 e depositato il successivo 20 aprile, la H.S. chiede l’annullamento dell’atto di esclusione e dell’aggiudicazione definitiva, nonchè degli altri atti meglio indicati in epigrafe, articolando quattro autonomi motivi.

3. – Si è costituita in giudizio l’A.S.L. n. 2 di Olbia, chiedendo che il ricorso sia respinto.

4. – Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati C. s.p.a. e CO.L.I.S., concludendo per il rigetto del ricorso.

La C. s.p.a. ha proposto, altresì, ricorso incidentale, avviato alla notifica il 13 giugno 2011 e depositato il successivo 16 giugno, con il quale ha impugnato gli atti della procedura nella parte in cui dispongono l’ammissione alla medesima dell’offerta H.S., deducendone la illegittimità per violazione delle norme in materia di cauzione provvisoria.

5. – Con ordinanza di questa Sezione, n. 198 dell’11 maggio 2011, è stata rigettata la domanda cautelare proposta dalla H.S..

All’udienza pubblica del 6 luglio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. – Iniziando l’esame del ricorso introduttivo dai motivi dedotti avverso l’esclusione dalla procedura di gara dell’offerta della H.S., in ordine logico va trattato prioritariamente il terzo motivo (pagg. 1617 dell’atto di ricorso), con il quale si lamenta la violazione del principio di pubblicità delle operazioni di gara, poichè la commissione ha proceduto alla verifica della campionatura, presentata con l’offerta tecnica della H.S., nella seduta riservata del 4 marzo 2011, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, mentre avrebbe dovuto farlo in seduta pubblica consentendo alla ricorrente di partecipare alla verifica del contenuto di quanto presentato.

6.1. – Il motivo è infondato.

6.2. – In linea di fatto, va precisato che, come risulta dai verbali di gara versati in atti, la commissione giudicatrice ha proceduto, nella seduta pubblica del 24 febbraio 2011, all’apertura e all’esame del contenuto dei colli presentati dai due concorrenti, dando atto in premessa che "i colli corrispondono a quelli elencati nelle bolle di accompagnamento… e che… sono ancora perfettamente integri… ". Con riferimento alla campionatura presentata dalla H.S. si riscontra la presenza dei soli campioni di cui all’elenco redatto dalla stessa commissione (che figura come allegato 5 al verbale del 24 febbraio 2011). La commissione, pertanto, in seduta pubblica, ha provveduto non solo all’apertura dei colli della ricorrente ma ha anche inventariato i campioni ritrovati (in assenza, come viene precisato nel verbale, di un inventario generale della campionatura predisposto dalla stessa H.S.).

6.3. – Le operazioni di gara, pertanto, quanto ai profili sinora descritti, appaiono conformi al più rigoroso rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza. Principio che, come è stato affermato da questo T.A.R. in diverse occasioni (cfr. Sez. I, n. 00345/2010, confermata in appello da Cons. St., Sez. V, 25 agosto 2011 n. 4806; Sez. I, sentenza n. 2299 del 2010, confermata in appello dal Cons. St., Adunanza Plenaria, 28 luglio 2011, n. 13), deve trovare applicazione anche nella fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, dovendosi procedere in forma pubblica alla verifica del loro contenuto e alla collazione dei documenti o degli elaborati che compongongono l’offerta (fermo restando lo svolgimento in seduta riservata della sola fase di valutazione della qualità tecnica dell’offerta e della relativa attribuzione dei punteggi).

7. – L’esclusione è contestata dalla ricorrente anche con il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto con riguardo alle norme che disciplinavano la presentazione dei campioni dei prodotti da fornire. L’art. 5 del capitolato speciale d’appalto prescriveva che "il concorrente, a pena di esclusione, dovrà presentare… la seguente campionatura: Lotto n. 1 quantitativo e tipologia: n. 1 bene per ogni tipologia di capo di biancheria, di divisa del personale, n. 1 guanciale, n. 1 materasso ordinario, n. 1 materasso antidecubito statico, n. 1 materasso antidecubito dinamico, n. 1 guanciale antidecubito, n. 1 cuscino antidecubito per seduta.".

La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la norma di gara non imponeva la presentazione di un campione per ogni singolo prodotto, per ogni dimensione e colorazione; ma individuava i campioni con esclusivo riferimento alla tipologia merceologica di appartenenza dei beni da fornire.

In secondo luogo, ritiene insussistenti le contestazioni in ordine alla carenza e irregolarità dei campioni presentati rilevati dalla commissione.

7.1. – L’interpretazione dell’art. 5 del capitolato speciale patrocinata dalla ricorrente non può essere condivisa. Sul piano letterale, il collegamento tra la tipologia del bene e la necessità, prescritta dalla norma di gara, di presentare un campione per ogni capo di biancheria, depone nel senso di escludere che si sia voluto far riferimento alle singole categorie merceologiche. Il rinvio appare effettuato ai singoli prodotti da fornire, elencati (per il lotto n. 1) nell’art. 4 del capo II del c.s.a., distintamente secondo il reparto o il personale cui sono destinati. Sul piano teleologico, inoltre, è da condividere l’osservazione formulata dalla difesa dell’Azienda Sanitaria, secondo cui la presentazione di una campionatura completa era funzionale al rispetto dell’obbligo contrattuale di depositare presso la ASL i campioni degli articoli da fornire, al fine di verificare, nel corso dell’esecuzione del contratto, che la qualità di ciascun bene corrisponda all’impegno assunto dall’aggiudicatario in sede di offerta.

7.2. – Quanto alla seconda censura, da valutare evidentemente alla luce della interpretazione appena resa della prescrizione di gara di cui all’ art. 5 del c.s.a., la infondatezza emerge chiaramente dal raffronto tra l’inventario dei campioni presentati dalla ricorrente, stilato dalla commissione e allegato al verbale del 24 febbraio 2011, e gli articoli oggetto della fornitura del lotto n. 1. Controllo i cui esiti la commissione ha riportato nell’allegato al verbale del 4 marzo 2011. Si può constatare, di conseguenza, come per alcuni articoli la ricorrente, non solo non ha depositato il relativo campione ma non ha fornito neanche alcuna motivazione per supplire alla mancanza del campione (così per gli articoli "copricuscino impermeabile" e "set asciugamani spugna", destinati al reparto pediatrico); in altri casi, il rinvio ad altri prodotti appare effettivamente incongruo, come per la "trapunta colorata culla" del reparto nido per la cui scheda tecnica la ricorrente rinvia ad altro articolo ("copertina nido bicolore") non richiesto dal capitolato e comunque di dimensioni diverse.

8. – Considerata la infondatezza delle doglianze esaminate, la domanda di annullamento dell’atto di esclusione della ricorrente deve essere, conseguentemente, rigettata.

9. – La ricorrente, tuttavia, deduce anche motivi che, se accolti, comporterebbero l’annullamento dell’aggiudicazione al raggruppamento temporaneo tra C. s.p.a. e CO.L.I.S. e il travolgimento dell’intera procedura di gara.

In particolare, H.S. deduce la violazione dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 163/2006, per la mancata dichiarazione sostitutiva di un soggetto identificato come procuratore institore (il sig. Iervolino); e di amministratore cessato dalla carica il 15 febbraio 2010, condannato per reati realizzati nell’esercizio della sua attività, rispetto ai quali il Consorzio CO.LIS avrebbe dovuto dimostrare di essersi dissociato.

Con un ulteriore motivo lamenta anche la violazione dell’art. 48 del codice dei contratti, nonchè dell’art. 38, comma 3, del medesimo codice, perchè l’amministrazione appaltante non avrebbe proceduto ad accertare la sussistenza dei requisiti di ordine generale dichiarati in gara anche nei confronti delle singole imprese consorziate designate da CO.L.I.S. per l’esecuzione dei servizi.

10. – I motivi appena esposti sono, peraltro, inammissibili per il difetto di legittimazione a proporli da parte della H.S..

Come noto, una parte della giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato (per tutte cfr. sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5261), seguita in diverse occasioni da questo T.A.R., ha in passato riconosciuto la sussistenza di un interesse tutelato (c.d. interesse strumentale alla rinnovazione della procedura di gara) in capo all’impresa – pur legittimamente esclusa – che avesse dedotto motivi idonei a travolgere l’intera gara. In particolare, l’interesse strumentale è stato riconosciuto nel caso di procedura di gara cui avessero partecipato solo due concorrenti (come nel caso di specie) posto che l’annullamento dell’aggiudicazione a favore dell’altro concorrente avrebbe determinato necessariamente la caducazione della procedura di gara e la possibilità, per il ricorrente vittorioso, di partecipare alla nuova gara indetta dall’amministrazione.

Tale orientamento, già contrastato da diverse pronunce del Consiglio di Stato (v. sez. IV, 26 novembre 2009, n. 7441), è stato ripudiato dalla recente sentenza dell’Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4, che – muovendo dalla necessaria distinzione tra legittimazione al ricorso, esclusivamente ricollegabile alla esistenza di una situazione giuridica soggettiva protetta dall’ordinamento giuridico sostanziale; e interesse al ricorso, identificato nell’utilità derivante dal provvedimento giurisdizionale favorevole – ha statuito che "la situazione legittimante costituita dall’intervento nel procedimento selettivo (…) deriva da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità dell’ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva. Pertanto, la definitiva esclusione o l’accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva. Tale esito rimane fermo in tutti i casi in cui l’illegittimità della partecipazione alla gara è definitivamente accertata, sia per inoppugnabilità dell’atto di esclusione, sia per annullamento dell’atto di ammissione".

11. – Applicando tali principi alla fattispecie in esame, ne deriva la conseguenza sopra anticipata, vale a dire il difetto di legittimazione al ricorso della H.S., per quanto concerne i motivi rivolti avverso l’aggiudicazione del contratto in gara al raggruppamento.

12. – Ne discende, come ulteriore conseguenza, la improcedibilità per il sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata C. s.p.a..

13. – In conclusione, il ricorso principale è in parte da rigettare, in parte inammissibile. Il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile.

14. – Considerata la peculiarità della vicenda e la parziale novità delle questioni esaminate, si giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta, in parte lo dichiara inammissibile.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da C. s.p.a..

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-01-2012, n. 641 Rimborso dell’imposta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

L’Agenzia Ippica La Boutique della Scommessa s.r.l, società operante nel settore della raccolta delle scommesse ippiche, sportive e non sportive, ha impugnato, dinanzi al giudice tributario, il diniego del rimborso della somma di Euro 49.164,63 versata a titolo di imposta unica sulle scommesse per l’anno 2001. Tale somma è stata versata a norma del D.L. n. 147 del 2003, art. 8, comma 5, così come modificato dalla Legge Conversione n. 200 del 2003, utilizzando la facoltà concessa ai gestori del servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, che non avessero tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con decreto interdirigenziale del 6 giugno 2002 (G.U. 139/2002).

A sostegno della istanza di rimborso, la società deduce di avere già definito i propri obblighi tributari, in relazione all’imposta unica sulle scommesse, avendo presentato, il 21 gennaio 2003, la dichiarazione integrativa di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 8, comma 2, corredata del relativo versamento del 20% delle imposte non versate. Sostiene, quindi, che il secondo versamento, effettuato ai sensi della successiva L. n. 200 del 2003, costituisce un pagamento indebito, fatto soltanto per evitare possibili sanzioni.

La commissione tributaria provinciale adita ha accolto il ricorso. La commissione tributaria regionale, invece, ha accolto l’appello dell’Ufficio sul rilievo che la Legge Condono n. 289 del 2002, art. 8, comma 2, è stato abrogato dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5 ter, aggiunto dalla Legge Conversione 21 gennaio 2003, n. 27, con effetto del 1 gennaio 2003, travolgendo quindi gli effetti della dichiarazione integrativa.

Avverso quest’ultima decisione ricorre la società istante con un unico articolato motivo, illustrato anche con memoria.

L’Amministrazione intimata resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo di ricorso, la difesa della società denunciando la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 2, 3 e 10 (Statuto del contribuente), eccepisce che la decisione di appello avrebbe violato le disposizione di legge citate, in forza delle quali i precetti tributari:

a) non possono avere effetto retroattivo, se non in caso di norme interpretative (caso che non ricorre nella specie) e con espressa menzione della deroga all’art. 3 del medesimo statuto e dei presupposti che giustificano la deroga;

b) non devono contravvenire al principio della tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente.

Le censure sono prive di fondamento.

Le questioni prospettate dalla ricorrente, sono già state esaminate da questa Corte di legittimità. Effettivamente, la L. n. 282 del 2002, art. 5 ter, aggiunto dalla legge di conversione, nel prevedere l’abrogazione della L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 2 (cd. condono) a far data dal 1 gennaio 2003, deroga a quanto disposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1. Tuttavia, tale deroga deve ritenersi legittima, in quanto, secondo la Corte Costituzionale, non esiste, in generale, un principio costituzionale di irretroattività della legge tributaria, fondato sul parametro di cui all’art. 23 Cost. o sulle disposizioni della L. n. 212 del 2000, le quali non hanno rango costituzionale, neppure come norme interposte (v. da Ultimo C.Cost. sent. n. 58/2009). Questa indicazione interpretativa è stata seguita da questo giudice di legittimità ed è condivisa dal Collegio, in quanto "Le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse" (Cass. 8254/2009).

Con specifico riferimento al principio di non retroattività delle leggi tributarie, questa Corte ha già chiarito. a) che "In tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, in base alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3 (cosiddetto Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l’applicazione retroattiva delle medesime salvo che come è avvenuto nella specie questa sia espressamente prevista" (Cass. 25722/2009;

conf. 5015/2003);

b) che "l’espressa previsione di retroattività – necessaria per poter derogare al principio stabilito dall’art. 3 dello Statuto citato – sussiste anche quando sia espressamente disposta una decorrenza anteriore della norma, senza che sia invece necessario che la disposizione sia anche qualificata come regola di eccezionale retroattività" (Cass. 11141/2011).

Nella specie, poi, la società ricorrente sostiene la tesi dell’indebito oggettivo (riferito al secondo pagamento) e della violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto, in punto di fatto, la stessa, a suo dire, aveva definito i rapporti tributari relativi all’imposta unica sulle scommesse, avendo ottemperato a tutti gli adempimenti prescritti dalla L. n. 289 del 2002, art. 8 comma 2, fin dal 31 gennaio 2003, molto prima che tale disposizione venisse poi abrogata retroattivamente dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 ter, entrato in vigore il 23 febbraio 2003 (per effetto dell’aggiunta apportata dalla Legge Conversione 21 febbraio 2003, n. 27). La tesi della società è che comunque gli effetti retroattivi, anche se legittimi, non potrebbero incidere sui rapporti definiti. Tale assunto, però, si regge sull’errato presupposto che l’apparente adempimento delle prescrizioni della legge di condono sia sufficiente per ritenere definiti i rapporti condonati, anche prima del controllo sulla correttezza degli adempimenti stessi e quindi anche se al successivo controllo tali adempimenti si rivelassero incompleti, insufficienti o errati. E’ vero invece che i rapporti tributari possono intendersi definitivamente consolidati soltanto con la scadenza dei termini di decadenza per i controlli delle relative dichiarazioni fiscali, anche quando si tratti di dichiarazioni integrative (arg. ex Cass. 14928/2006). L’ufficio può sempre rilevare, nei termini di decadenza, l’inesistenza dei presupposti del condono, tanto da poter richiedere anche l’eventuale ordinanza di estinzione emessa dal giudice investito della relativa controversia (Cass. 715/2010).

Non sussistono, dunque, le denunciate violazioni di legge, sia per la legittimità dell’efficacia retroattiva della L. n. 27 del 2003, sia perchè la vicenda sulla quale incide tale efficacia non era ancora definita al momento dell’entrata in vigore della legge stessa e quindi non può essere ipotizzata alcuna violazione del principio del legittimo affidamento (a parte la considerazione, assorbente, che tale principio riguarda i rapporti con l’amministrazione finanziaria e non i provvedimenti legislativi): "il principio dell’affidamento del contribuente previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, ed il principio di irretroattività delle norme tributarie sfavorevoli … si applicano soltanto a quelli i rapporti che non siano ancora stati definiti con accertamento" (Cass. 16843/2008, 935/2009).

Risulta, peraltro, insussistente la fattispecie dell’indebito oggettivo. Infatti, lo stesso ripetuto art. 5 ter, al comma 1, dopo avere sancito l’abrogazione della L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 2, ha disposto espressamente che "I versamenti effettuati sulla base della disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 8, citato comma 2 prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al precedente periodo sono restituiti ai contribuenti dall’Amministrazione finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo".

Quindi, quanto pagato dalla società ricorrente, con riferimento al debito pregresso per il triennio 2000/2002, è stato dalla L. n. 27 del 2003 utilmente considerato nel senso che se ne è prevista la restituzione o la imputazione a deconto della somma complessivamente da corrispondere anche per altri debiti di imposta insoluti (quote di prelievo e minimi garantiti), nell’ambito di un piano agevolativo quinquennale già definitivo con la spontanea domanda di adesione del contribuente.

Non si può parlare quindi di duplicazione di imposta ma di validità dell’unica forma di condono ammissibile con le modalità stabilite dalla legge ed accettate dal contribuente.

Nè rilevano le ragioni che hanno indotto il contribuente ad aderire alla normativa di cui alla L. n. 200 del 2003, che attengono alla sfera delle scelte individuali sulla base della propria convenienza.

D’altra parte, anche con riferimento alle liti fiscali pendenti, relative alle imposte sui concorsi pronostici e le scommesse, questa Corte ha escluso che tali liti possano essere definite ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, proprio a causa della medesima L. n. 289 del 2002, art. 8, abrogazione comma 2, ad opera del D.L. n. 282 del 2002, art. 5 ter (Cass. 2691/2011). Conseguentemente, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro quattromilacinquecento/00, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-02-2012, n. 2565 Liquidazione e valutazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.E., quale tutrice di R.S., propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Casa di Cura Villa Fiorita, ritenuta responsabile al 50%, al pagamento in favore di R. S. della somma di Euro 1.305.385,86 (invece di Euro 2.582.290,00, liquidati in primo grado) a titolo di risarcimento dei danni derivanti da carente assistenza sanitaria al momento della nascita.

La Casa di Cura Villa Fiorita s.r.l. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente, lamentando "violazione degli artt. 1176, 1218 e 2729, falsa applicazione di norme di diritto e difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata attribuzione alla Casa di Cura della responsabilità per i danni subiti nella fase post partum", censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l’insussistenza di un inadempimento colpevole della Casa di Cura per la mancata presenza di personale medico e infermieristico a bordo dell’autoambulanza, durante il trasferimento della neonata all’Ospedale (OMISSIS).

1.1.- Il mezzo è inammissibile. Muove la ricorrente dal presupposto che il giudizio di non imputabilità alta Casa di Cura del danno prodottosi durante il trasporto in ambulanza all’Ospedale (OMISSIS) discenderebbe da inesatta valutazione di quanto affermato, nella sua relazione, dal CTU di primo grado, prof. M.. A parte che – per quanto emerge dalla sentenza – due sono state le CTU espletate in primo grado dal prof. M. e la ricorrente non chiarisce a quale di esse intenda riferirsi, appare assorbente il rilievo che la medesima ricorrente sembra sollecitare una diversa valutazione, che non compete al giudice di legittimità, del materiale probatorio già esaminato, con congrua motivazione, dal giudice di merito.

In ogni caso il giudice a quo ha escluso (pag. 8) "ogni incidenza tra un eventuale inadempimento connesso al trasporto in ambulanza e l’evento-danno" e tale accertamento – preclusivo di un qualsivoglia riconoscimento di responsabilità, a tale titolo, a carico della Casa di Cura – non risulta espressamente censurato.

2.- Con il secondo motivo, lamentando "violazione dell’art. 1126 cod. civ. e omessa e insufficiente motivazione sui punto della liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali", la ricorrente si duole della mancata esplicazione del processo logico in base al quale il danno non patrimoniale, costituito da una pluralità di pregiudizi, sia stato valutato, in moneta del 2007, complessivamente in Euro 1.000.000,00. 2.1.- Il secondo motivo non è fondato. La valutazione equitativa dei danno è "inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività" ed "è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria" (Cass. 26 gennaio 2010 n. 1529). La Corte di Appello di Firenze, tuttavia, ha liquidato detta voce di danno in Euro 1.000.000 ai valori dell’aprile 2007 in considerazione "della gravissima entità della sofferenza soggettiva" ed ha quindi adeguatamente, se pure sinteticamente, motivato la propria decisione, ritenendo soltanto la "sofferenza soggettiva" meritevole di risarcimento.

3.- Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.