Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-03-2012, n. 4986 Recesso e risoluzione

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Svolgimento del processo

Con citazione del 20.04.1994 Sa.Fr. e M.M. convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Sassari, A. P. e S.A., deducendo che, con scrittura privata del 18.01.91 avevano conferito all’impresa del P. l’incarico di ristrutturare l’immobile di loro proprietà sito nel centro storico di (OMISSIS), sulla base del progetto redatto dall’arch. G., con la direzione dei lavori affidata al geom. S.A..

Secondo gli attori il P. nel corso dei lavori aveva manifestato la necessità di demolire la precedente costruzione in quanto ritenuta non idonea all’opera da compiere, ma poi, per contrasti sorti tra le parti, aveva abbandonato il cantiere; a seguito di ciò veniva richiesto un accertamento tecnico preventivo, da cui era emerso che le opere eseguite presentavano numerosi e gravi difetti, tali da comportare la demolizione del manufatto. Chiedevano pertanto gli attori che, previa risoluzione del contratto di appalto, entrambi i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni da accertarsi in corso di causa, con rivalutazione ed interessi. Si costituiva il P. chiedendo il rigetto della domanda siccome infondata e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento del saldo. S.A., costituendosi a sua volta in giudizio, contestava la domanda attorea, rilevando di avere diretto i lavori secondo il progetto approvato, fino quando a quando non gli era stato revocato l’incarico di direttore dei lavori; che peraltro i committenti avevano spiegato una serie di interferenze ed iniziative amministrative per ottenere la demolizione dell’edificio, successivamente assentita dal comune per le sole parti pericolanti della costruzione. Eccepiva inoltre che non era comunque a lui opponibile l’accertamento tecnico preventivo espletato essendo rimasto del tutto estraneo al relativo procedimento.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 732/06 del 12.03.06 rigettava la domanda attrice, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite. Riteneva il primo giudice che gli attori non avessero provato il contenuto del negozio d’appalto intercoso con il P. attraverso la produzione del relativo contratto, dal quale si sarebbe potuto accertare la natura e le caratteristiche delle prestazioni dell’appaltatore onde valutarne l’asserito inadempimento; nè tale poteva ritenersi la prodotta scrittura del 18.1.91 denominata " Preventivo spesa via (OMISSIS) sottoscritta dai committenti e dal P.. Avverso tale sentenza proponevano appello gli originari attori rilevando che la prova del contratto era costituita dalla prodotta scrittura del 18.01.91. Resistevano il S. e M. M. (omonima dell’appellante), quale erede di P.A..

L’adita Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari con sentenza n. 700/09 depos. il 14.12.2009, accoglieva l’appello e per l’effetto dichiarava la risoluzione de contratto di appalto e del contratto d’opera di direttore dei lavori per grave inadempimento degli appellati e condannava M.M., nella predetta qualità di erede di P.A., ed il geom. S. a restituire le somme ricevute in acconto nonchè al risarcimento del danno in solido, liquidato in complessivi Euro 15.277,40, oltre rivalutazione ed accessori, con condanna alle spese del doppio grado. Riteneva la Corte che le parti non avevano contestato l’esistenza del titolo negoziale e che nella fattispecie il contenuto dell’appalto poteva evincersi dal chiaro tenore del prodotto " Preventivo di spesa casa via (OMISSIS)". Affermava il giudicante la responsabilità sia del committente che del direttore dei lavori per i difetti riscontrati di cui all’indicato accertamento tecnico preventivo, rilevando quanto al secondo che egli non aveva fornito alcuna prova atta ad escludere la propria responsabilità sia nella vigilanza dei lavori come svolti dall’impresa rispetto al progetto approvato, sia all’eventuale asserita, ma non provata, interferenza dei committenti nel corso di esecuzione delle opere autorizzate, sia nella verifica dell’idoneità del progetto approvato rispetto alla tipologia d’interventi da effettuare.

Avverso la predetta pronuncia, S.A. ricorre per cassazione sulla base di 4 mezzi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; Sa.Fr. e M.M. resistono con controricorso; l’intimata M.M. non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso l’esponente denunzia la nullità della sentenza o del procedimento ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 vizio di ultrapetizione). La censura si riferisce al fatto che la Corte ha dichiarato risolto il contratto d’opera professionale concluso dai committenti con il geom. S., senza che fosse proposta una domanda in tal senso dai committenti medesimi, che avevano invece richiesto solo la risoluzione del contratto d’appalto stipulato con P.A..

Con il secondo motivo l’esponente denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c.; deduce che nel caso si ritenesse che la menzionata domanda di risoluzione del contratto professionale fosse stata implicitamente formulata nelle precisate conclusioni in sede appello, trattandosi comunque di una domanda nuova, introdotta per prima volta nel secondo grado del giudizio, essa è, come tale, inammissibile ai sensi della norma citata.

Le due censure, congiuntamente esaminate stante la loro stretta connessione, non sono fondate, per carenza d’interesse dell’esponente.

Invero come egli stesso riconosce la domanda di risoluzione del contratto e quella di risarcimento del danno sono perfettamente autonome sia sotto il profilo processuale che sotto quello sostanziale, per cui ben potrebbe pronunciarsi il risarcimento del danno senza la declaratoria di risoluzione del contratto.

Invero secondo questa S.C. "La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacchè l’art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l’azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell’azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto". (Cass. Sez. 3, n. 23820 del 24/11/2010). Con il terzo motivo del ricorso l’esponente, denunciando la violazione dell’art. 115 c.p.c., deduce che la Corte distrettuale ha posto a fondamento della sentenza impugnata, nella parte in cui motiva il danno subito dai committenti, l’accertamento tecnico preventivo, promosso dai committenti nei confronti del solo appaltatore P., ma non anche contro esso S., che dunque non aveva partecipato a tale procedura; era dunque palese la violazione del contraddittorio nei suoi riguardi, tanto più che egli si era sempre opposto sia all’acquisizione della relativa relazione tecnica agli atti, che al provvedimento di ammissione della stessa. La doglianza appare fondata.

E, noto che l’accertamento tecnico preventivo può essere chiesto prima dell’instaurazione della causa o in corso di essa. Se il provvedimento, a mezzo del quale è disposto, è emesso fuori dell’udienza, deve essere comunicato alle parti in modo che esse possano partecipare all’atto di istruzione preventiva e svolgere le proprie opportune difese altrimenti nei loro confronti l’accertamento è nullo. Se però è disposto prima che il soggetto acquisti la qualità di parte del processo, come avviene quando egli non sia stato ancora chiamato in causa, l’accertamento, pienamente valido nei confronti delle parti, non è a lui opponibile. (Cass. n. 11598 del 31.05.2005). Ciò posto, si osserva che, nella fattispecie; il giudice dell’appello ha fondato la responsabilità delle parti ed ha liquidato parte dei danni prevalentemente sulla base della relazione tecnica redatta in sede d’ istruzione preventiva (che aveva evidenziato e quantificato i difetti dell’opera), a cui però era rimasto del tutto estraneo il geom. S. e che quindi non poteva essere utilizzata contro di lui.

Stante la fondatezza della censura esaminata s’impone l’accoglimento del ricorso, assorbita la residua doglianza (vizio della motivazione). Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Cagliari.

P.Q.M.

la Corte rigetta il 1 ed il 2 motivo del ricorso accoglie il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Cagliari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-09-2011) 03-11-2011, n. 39719

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 5.10.2010 il Tribunale di Urbino, in composizione monocratica, applicava a B.C., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all’aggravante contestata e ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di mesi 4 di reclusione ed Euro 100,00 di multa per i reati di cui all’art. 334 c.p. (capo a) ed all’art. 349 c.p., comma 2, art. 61 c.p., n. 2 (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione; pena sospesa e non menzione.

2) Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino per violazione di legge in relazione all’erroneo calcolo della pena detentiva (la riduzione di un terzo per il rito è stato erroneamente calcolata, dovendo il risultato finale essere pari a mesi 4 e giorni 10 e non a mesi 4 di reclusione). Chiede pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

3) Il ricorso è fondato.

3.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art. 129 cpv. c.p.p.. Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p., l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perchè essi sono coperti dal patteggiamento. Con il ricorso per Cassazione, pertanto, possono essere fatti valere errores in procedendo ed il mancato proscioglimento ex art. 129 cpv. c.p..

Tra i vizi che possono essere dedotti rientra certamente quello inerente la illegalità della pena.

3.1.1) Tanto premesso, il Tribunale ha errato nella determinazione della pena, riducendo quella detentiva in misura superiore al massimo di un terzo (come previsto dall’art. 444 c.p.p.), andando addirittura al di là della smessa richiesta delle parti. Il Tribunale, invero, ha correttamente dato atto che l’accordo prevedeva una pena base di mesi 6 di reclusione ed Euro 140,00 di multa, aumentata per la continuazione di giorni 15 di reclusione e di Euro 10,00 di multa. La pena così ottenuta di mesi 6 e giorni 15 di reclusione e di euro 150,00 andava ridotta di un terzo, per la scelta del rito, e quindi a mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed Euro 100,00 di multa (così come concordato). Mentre, per la pena pecuniaria, la riduzione è stata effettuata regolarmente, per quella detentiva erroneamente è stata disposta in misura superiore ad un terzo (è stata applicata infatti la pena di mesi 4 di reclusione anzichè quella di mesi 4 e giorni 10 di reclusione).

A norma dell’art. 619 c.p.p., comma 2 va pertanto rettificata ( anche se "in peius") la pena detentiva applicata, "risultando riconoscibile, come sì è visto, la reale volontà delle parti" (cfr.Cass. sez. 5, n. 44711 del 20.11.2003).

P.Q.M.

Rettifica in mesi 4 e giorni 10 di reclusione la pena detentiva applicata con la sentenza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-11-2011) 22-11-2011, n. 43097 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. S.M.C. ricorre in cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto erronea applicazione della legge penale, avverso l’ordinanza del 22 luglio 2011, con la quale la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha accolto la sua domanda, intesa ad ottenere il vincolo della continuazione fra i fatti giudicati con sentenza della Corte d’appello di Milano del 7 febbraio 2008, di sua condanna ad anni 5 e mesi 6 di reclusione per tre delitti di bancarotta fraudolenta, riferiti ai fallimenti di tre società, la s.r.l. "AGRICOLA LORIEN", la s.r.l. "CAPRI" e la s.r.l.

"OASI", riuniti col vincolo della continuazione ed il fatto giudicato dalla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari con sentenza del 6 novembre 2009, concernente una quarta bancarotta fraudolenta, riferita al fallimento della s.p.a. "CANTIERI DEL TIRRENO", per la quale l’istante era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione.

2.La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha ritenuto più grave il reato continuato di cui alla sentenza della Corte d’appello di Milano ed ha disposto un aumento di pena pari ad anni 2 e mesi 6 di reclusione per l’ulteriore reato di bancarotta fraudolenta, da essa giudicato.

3.Il ricorrente lamenta l’eccessività dell’aumento di pena disposto dalla Corte di Sassari a titolo di continuazione (anni 2 e mesi 6 di reclusione), siccome del tutto sproporzionato rispetto all’aumento di pena, pari a mesi 9 di reclusione, disposto dalla Corte territoriale milanese a titolo di aumento per le due bancarotte ritenute in continuazione, concernenti rispettivamente le s.r.l. "OASI" e "CAPRI"; e ciò nonostante che ciascuna di tali due bancarotte concernessero importi sottratti pari a 9 miliardi di lire, mentre, invece, la bancarotta relativa al fallimento della s.p.a. "CANTIERI DEL TIRRENO", giudicata dalla Corte sarda, aveva ad oggetto una somma distratta pari a soli 5 miliardi di lire.

Motivi della decisione

1.Conformemente a quanto ritenuto dal P.G. presso questa Corte nel suo parere del 5 ottobre 2011, il ricorso proposto da S.C. M. è fondato, anche se per motivi non pienamente coincidenti con quelli dal medesimo rappresentati.

2.Si rileva infatti che il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale il giudice dell’esecuzione, per determinare l’aumento di pena a titolo di continuazione, deve effettuare in via preliminare lo scorporo di tutte le sentenze, i cui fatti sono da riunire col vincolo della continuazione, onde innanzitutto stabilire quale sia il reato ritenuto più grave dal giudice della cognizione, la cui pena va qualificata come pena base, sulla quale poi il giudice dell’esecuzione dovrà operare gli aumenti di pena a titolo di continuazione per tutti i restanti reati (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n.38244 del 13/10/2010, dep. 29/10/2010, Conte, Rv. 248299).

3.Nella specie invece il provvedimento impugnato ha indicato come reato più grave, la cui pena è stata ritenuta come pena base, il coacervo dei tre reati, che la Corte d’appello di Milano già aveva riuniti col vincolo della continuazione, mentre invece la Corte territoriale di Sassari avrebbe dovuto preliminarmente determinare quale, fra i tre reati giudicati dalla Corte d’appello di Milano ed il reato da essa giudicato, fosse stato ritenuto dai giudici di cognizione come reato più grave, onde porre la relativa pena come pena base, su cui disporre gli aumenti di pena per tutti i restanti tre reati.

4.Consegue da quanto sopra l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio degli atti alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, affinchè provveda a rideterminare gli aumenti di pena connessi alla continuazione ravvisata fra i fatti giudicati con le quattro sentenze, descritte in narrativa, tenendo presenti i principi di diritto sopra evidenziati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al computo della pena (per il reato continuato) e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d’appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 12-12-2011, n. 45969

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza, resa in data 14.6.2010, la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Patti, sez. dist. di Sant’Agata Militello, con la quale G.R. era stata condannata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena (sospesa subordinatamente alla demolizione delle opere abusive) di mesi 3, giorni 20 di arresto ed Euro 13.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo a), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71, 65 e 72 (capo b), D.P.R. n. 360 del 2001, artt. 93, 94, 95 (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione, concedeva all’appellante G. il beneficio della non menzione. Riteneva la Corte territoriale, disattendendo i motivi di appello che la concessione in sanatoria, rilasciata dal Comune di Naso nel 2008, non determinasse l’estinzione del reato urbanistico, essendo il provvedimento subordinato a prescrizioni finalizzate a fare conseguire la conformità dell’intervento alle previsioni urbanistiche.

2) Ricorre per cassazione G.R., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la erronea applicazione della legge – penale ed il travisamento del fatto. Il manufatto realizzato fino al momento dell’ordinanza di sospensione dei lavori era conforme alla disciplina edilizia ed urbanistica, tanto che le prescrizioni contenute nella concessione in sanatoria non prevedevano alcun intervento demolitorio.

Erroneamente, pertanto, i Giudici di merito hanno ritenuto che tale concessione non avesse effetto estintivo.

Con il secondo motivo denuncia l’erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, e l’omessa motivazione. La G., con provvedimento del Tribunale, pur mantenendosi fermo il sequestro preventivo, era stata autorizzata ad eseguire i lavori di cui alle prescrizioni contenute nella concessione m sanatoria. La Corte di Appello, con ordinanza in data 12.3.2010, aveva riservato ogni determinazione, in ordine alla richiesta di dissequestro, al giudizio di merito. Nonostante tale espressa riserva ha, però, omesso di provvedere.

Con il terzo motivo eccepisce l’intervenuta prescrizione dei reati, anche a voler tener conto della data di accertamento del 20.12.2005. 3) Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1) Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, prevede, espressamente, che il responsabile dell’abuso o il proprietario possano ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (cd. "doppia conformità").

I Giudici di merito hanno, ineccepibilmente, rilevato come non sussista tale "condizione", essendo stata la concessione in sanatoria subordinata a specifiche prescrizioni per adeguare l’opera agli strumenti urbanistici. Ha ritenuto, m particolare, il Tribunale la natura "sostanziale" delle prescrizioni, finalizzate palesemente a rendere l’opera, attraverso una serie di lavori edilizi, conforme, sotto il profilo della consistenza volumetrica, agli strumenti urbanistici vigenti. Erano previsti infatti: a) l’interramento della porzione di fabbricato destinata al ricovero macchine ed attrezzi agricoli; b) il riempimento degli spazi indicati come "zona di approfondimento delle fondazioni"; c) la eliminazione della abitabilità del sottotetto; d) la pendenza di copertura non superiore ai 35%; e) la previsione di un’area destinata al parcheggio; f) il rispetto delle distanze minime dai confini del ciglio della strada.

3.2) Quanto al secondo motivo, non c’è dubbio che il permesso in sanatoria, purchè legittimo, valido ed efficace escluda l’applicazione dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, eliminando esso ogni vulnus; ne discende ulteriormente che tale ordine deve intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi.

E’ altrettanto indubitabile, però, che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 144 del 30.1.2003 -P-M-c/o Ciavarella).

A partire dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte del 21.12.1993, ric. Borgia, notrè più dubitabile che il giudice penate, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, debba verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria. Il giudice, quindi, non deve limitarsi a verificare l’esistenza ontologica del provvedimento amministrativo autorizzatorio, ma deve verificare l’integrazione o meno della fattispecie penale "in vista dell’interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela" (nella specie tutela del territorio).

E’ la stessa descrizione normativa del reato che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa, ivi compreso l’atto amministrativo (cfr. Cass. pen. sez. 3 211.1997 – Volpe ed altri). Non sarebbe infatti soggetto soltanto alla legge ( art. 101 Cost.) un giudice penale che arrestasse il proprio esame all’aspetto esistenziale e formale di un atto sostanzialmente contrastante con i presupposti legali (Cass. pen. sez. 3 2.5.1996 n. 4421-Oberto ed altri). Tutti tali principi sono stati ribaditi da Cass. sez. 3 n. 11716 del 29.1.2001.

Con i motivi di appello veniva dedotta l’illegittimità dell’ordine di demolizione non sussistendo il reato urbanistico e veniva evidenziato che, se fossero state eseguite le prescrizioni imposte, sarebbe comunque venuto meno l’ordine di demolizione medesimo.

La Corte territoriale, avendo escluso che la concessione in sanatoria avesse effetto estintivo per i motivi innanzi specificati, ha conseguentemente ritenuto che non potesse essere revocato l’ordine di demolizione.

3.3) Nè sussiste il denunciato difetto di motivazione in relazione all’istanza su cui la Corte si era riservata di provvedere, con ordinanza 12.3.2010, avendo l’istanza medesima ad oggetto il dissequestro dell’opera e non la revoca dell’ordine di demolizione.

Su tale revoca potrà eventualmente provvedere il GE, previo accertamento non solo della avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni, ma della stessa legittimità della concessione in sanatoria.

3.4) Infine i reati non erano certamente prescritti alla data di emissione della sentenza impugnata. I Giudici di merito hanno accertato che i lavori erano ancora in corso alla data dell’accertamento, per cui la cessazione della permanenza doveva ritenersi avvenuta con il sequestro eseguito in data 21.4.2006 a seguito di provvedimento del GIP del 13.4.2006 o, tutt’al più, alla data dell’accertamento del 20.12.2005 (non essendovi prova della esecuzione di ulteriori lavori).

Il termine massimo di prescrizione di anni cinque, secondo la previsione di cui al riformulato art. 157 c.p. con la L. n. 251 del 2005, non era pertanto decorso alla data di emissione (14.6.2010) della sentenza.

3.5) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

Va solo aggiunto che, stante la inammissibilità del ricorso, è preclusa la declaratoria della prescrizione, maturata dopo la emissione della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.