Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1.- Con ricorso notificato in data 29 settembre 1993 e depositato il 26 ottobre 1993 il sig. A.R.B., geometra dipendente presso il Comune di Castelmezzano, inquadrato nella VI qualifica funzionale, ha chiesto l’annullamento della delibera di Giunta municipale 31 maggio 1993, n. 75, con la quale non gli era stato attribuito il livello economico differenziato (L.E.D.), nonché l’accertamento del suo diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio economico e la conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative somme, oltre rivalutazioni ed interessi.
Con la delibera di Giunta municipale 31 maggio 1993, n. 75, il Comune di Castelmezzano, in conformità alla delibera 18 marzo 1993, n. 34, che aveva stabilito di attribuire ad un numero di 4 dipendenti inquadrati nella sesta qualifica funzionale il livello economico differenziato, attribuiva il beneficio economico in discorso ai dipendenti seguenti indicati secondo l’ordine di graduatoria:1) M.T. (punti 36,1); 2) C.G. (punti 31, 7); 3) B.P. (punti 25,6); 4) M.A.S. (punti 25, 5).
Il sig. R. si classificava al sesto posto con il punteggio di 23, 8 punti (preceduto dal sig. A.G.M. che aveva conseguito il medesimo punteggio) e pertanto non si collocava in posizione utile per poter ricevere il beneficio economico.
Ad avviso del ricorrente la delibera impugnata sarebbe illegittima per i seguenti motivi:
i) violazione art. 36, comma 2, del d.p.r. 3 agosto 1990, n. 333, in quanto l’atto impugnato non avrebbe rispettato i criteri obiettivi, predeterminati in sede di contrattazione decentrata, in forza dei quali al ricorrente avrebbero dovuto essere attribuiti ulteriori due punti, di cui un punto per l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra e un punto per l’iscrizione all’albo dei geometri.
ii) eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e difetto di motivazione, poiché non si comprenderebbe per quali ragioni al sig. R. non sarebbero stati attribuiti i due punti previsti, di cui un punto per l’iscrizione all’albo dei geometri e l’altro per l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra né le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a considerare il diploma di scuola media inferiore tra gli altri titoli culturali valutabili; l’amministrazione avrebbe, infatti, riconosciuto ad altri dipendenti, tra i quali il sig. M.A.S., tre punti per il titolo di scuola media inferiore, non annoverabile, ad avviso del ricorrente, tra "gli altri titoli culturali", che avrebbero dovuto esser costituiti solo da titoli superiori ed ulteriori rispetto al diploma di scuola media superiore, costituente il titolo richiesto per l’inquadramento nella sesta qualifica funzionale; si afferma, in subordine, che, qualora si dovesse ritenere annoverabile tra gli altri titoli anche il diploma di scuola media inferiore, l’amministrazione avrebbe dovuto riconoscere anche al sig. R. ulteriori tre punti per il diploma di scuola media inferiore.
2.- Né il Comune di Castelmezzano né il sig. M.A.S., ritualmente evocati in giudizio, si sono costituiti per resistere al ricorso.
3.- Con ordinanza collegiale 3 maggio 2010, n. 25, questo Tribunale ha richiesto al segretario del Comune di Castelmezzano l’acquisizione dell’allegato n.1 alla delibera di G.M. 18 marzo 1993, n. 34, recante i criteri di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio da applicarsi per l’attribuzione del livello economico differenziato.
3.1.- Il Comune, non ha correttamente ottemperato all’ordine di acquisizione impartito, omettendo di depositare il richiesto allegato relativo ai criteri di valutazione dei titoli, con conseguente necessità di disporre la rinnovazione degli incombenti istruttori con ordinanza di questo Tribunale 25 ottobre 2010, n.55, alla quale è seguito il deposito della documentazione richiesta in data 20 novembre 2010.
4.- All’udienza pubblica del giorno 10 febbraio la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
1.- Oggetto della presente controversia è la richiesta di annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Castelmezzano non ha riconosciuto al sig. R. il livello economico differenziato.
Il ricorrente, denunziando l’illegittimità di tale delibera, ne chiede l’annullamento e chiede, inoltre, l’accertamento del suo diritto ad ottenere il livello retributivo negato e la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme corrispondenti.
2.- La disamina della controversia impone un preliminare inquadramento della disciplina applicabile in materia di attribuzione del livello economico differenziato.
Il quadro normativo di riferimento è dato dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, regolamento recante il recepimento dell’accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui al D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 4.
L’art. 35 del D.P.R. n. 333/1990 per le qualifiche funzionali comprese tra la prima e la settima istituisce un livello economico differenziato di professionalità, da attribuirsi ad alcuni soltanto dei lavoratori, secondo le percentuali massime, indicate dallo stesso regolamento, rispetto ai lavoratori complessivamente in servizio per ciascuna qualifica.
A norma del successivo art. 36 del D.P.R. n. 333/1990, il beneficio economico è attribuito solo all’esito di una selezione tra dipendenti in possesso del "requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della selezione", sulla base dei titoli culturali, professionali e di servizio, da valutarsi secondo criteri obiettivi predeterminati in sede di contrattazione decentrata.
L’attribuzione del livello economico differenziato consiste, quindi, in una maggiorazione retributiva conferita ai dipendenti, senza che sia necessaria alcuna procedura concorsuale di selezione per il conferimento di qualifica superiore, in quanto non determina l’istituzione di nuove posizioni funzionali di lavoro, risolvendosi nell’attribuzione di un incremento stipendiale correlato non ad un mutamento di mansioni, ma al riconosciuto possesso da parte di taluni dipendenti, in comparazione con i pari grado, di una maggiore qualificazione professionale, esperienza, produttività ed impegno professionale.
3.- Tanto premesso in termini generali, nella fattispecie, in conformità all’art. 36 del D.P.R. n. 333/1990, il Comune di Castelmezzano con delibera di G.M. 18 marzo 1993, n. 34: a) stabiliva per ciascuna qualifica funzionale il numero di dipendenti che avrebbero beneficiato del livello economico differenziato, prevedendo, per la sesta qualifica funzionale, che il beneficio retributivo sarebbe stato attribuito ad un numero di 4 dipendenti; b) approvava i criteri (determinati mediante contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali) da applicarsi per la valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio.
Tali criteri erano contenuti nell’allegato (acquisito solo a seguito di ordinanza istruttoria n. 55/2010 di questo Tribunale) che, con specifico riferimento ai titoli professionali valutabili per la sesta qualifica funzionale stabiliva l’attribuzione di 1 punto per l’iscrizione presso ordini professionali e n.1 punto per abilitazioni.
Il sig. A.B.R., alla domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione del livello economico differenziato, aveva allegato sia il certificato di iscrizione presso l’albo dei Geometri della Provincia di Potenza sia la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarava di aver superato l’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di geometra.
Orbene, come si evince dalla scheda contenente i punteggi attribuiti al sig. R., il Comune non gli attribuiva alcun punteggio per i titoli professionali dichiarati.
Si rivela allora fondato il primo motivo di ricorso, poiché l’amministrazione ha illegittimamente omesso di attribuire al ricorrente ulteriori due punti, di cui uno per l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra e uno per l’iscrizione all’albo dei geometri e ciò in violazione dei criteri approvati a norma dell’art. 36, comma 2, del D.P.R. n. 333/1990 con la citata delibera di G.M. 18 marzo 1993, n. 34.
Ne consegue che ai 23,8 punti attribuiti al ricorrente andavano quindi aggiunti ulteriori due punti, che, con il punteggio complessivo di 25,8 punti gli avrebbero consentito di collocarsi al terzo posto nella graduatoria dei dipendenti ritenuti idonei a beneficiare del livello economico differenziato, dopo il sig. C.G., classificatosi al secondo posto con 31,7 punti, atteso che il sig. M.S., classificatosi al quarto posto, aveva ottenuto 23,5 punti e il sig. B.P., classificatosi al terzo posto, aveva ottenuto 25,6 punti.
Di conseguenza, era il sig. M.S., controinteressato intimato e non costituito, a dover essere escluso dall’attribuzione del beneficio del livello economico differenziato, non raggiungendo un punteggio tale da consentirgli di classificarsi tra i primi quattro dipendenti aventi diritto all’attribuzione del beneficio retributivo in discorso.
4.- L’accoglimento del motivo esaminato, data la sua natura pienamente satisfattiva della pretesa del ricorrente, consente l’assorbimento delle doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso.
5.- Per le ragioni esposte va annullata la delibera di Giunta municipale 31 maggio 1993, n. 75, nella parte in cui non include il ricorrente tra i soggetti aventi diritto all’attribuzione del livello economico differenziato.
6.- Oltre alla domanda impugnatoria, vanno accolte anche le ulteriori domande, sia quella di accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il livello economico differenziato sia quella di condanna del Comune al pagamento delle relative somme.
Sulla controversia in esame, sussiste, infatti, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi di quanto disposto dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede una proroga della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblico impiego con riferimento alle questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998, qualora le relative controversie siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
7.- Tanto chiarito, il Collegio accerta il diritto del sig. A.R.B. all’attribuzione del livello economico differenziato con effetto dal 1 ottobre 1990, decorrenza prevista dall’art. 36, comma 3 del D.P.R. n. 333/1990 e recepita nella delibera di G.M. 18 marzo 1993, n. 34.
8.- Il Comune di Castelmezzano è pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente delle somme spettanti nella misura indicata all’art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 333/1990, richiamato nella delibera di G.M. 18 marzo 1993, n. 34, il quale dispone che per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta, il livello economico differenziato "è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore".
Vanno inoltre corrisposti al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da calcolarsi separatamente sull’importo nominale del credito ed entrambi con decorrenza dal giorno della maturazione del credito (Cons. di Stato, Ad. Plen. 15 giugno 1998 n. 3) e quindi dal 1 ottobre 1990, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dai criteri stabiliti con il regolamento adottato con D.M. 1 settembre 1998, n. 352, recante le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, la domanda di interessi e rivalutazione va interamente accolta per i ratei maturati fino al 31 dicembre 1994, con la corresponsione, oltre agli interessi legali (da calcolarsi sugli importi nominali dei singoli ratei, secondo i vari tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei), del danno da svalutazione secondo gli indici ISTAT.
Per i ratei maturati dal 1°gennaio 1995 la domanda va accolta solo in parte.
A partire, infatti, dal 1° gennaio 1995, per effetto del divieto di cumulo (sancito dal combinato disposto di cui all’art.16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 e all’art. 22, comma 36 della legge n. 724 del 1994) alla parte ricorrente spettano, sui ratei maturati da tale ultima data, solo gli interessi, calcolati sulla somma nominale secondo i vari tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei. La rivalutazione spetta a titolo di "maggior danno", eccezionalmente ritenuto in re ipsa, solo se (e nella misura in cui) risulti superiore al tasso dell’interesse legale (c.d. eventuale differenziale tra interesse legale e il maggior danno da svalutazione, come regolato all’art. 2, comma 1 del D.M. n. 352 del 1998).
9.- Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a)annulla la deliberazione della G.M. 31 maggio 1993, n. 75, nella parte in cui non riconosce al ricorrente il livello economico differenziato;
b) accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento del livello economico differenziato con effetto dal 1 ottobre 1990;
c) condanna il Comune di Castelmezzano alla corresponsione in favore del sig. R.A.B. delle somme spettanti per il livello economico differenziato, oltre e interessi e rivalutazione, nei termini e nei limiti specificati al punto 8 della motivazione;
d) condanna il Comune di Castelmezzano al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese, competenze ed onorari di difesa, oltre oltre Iva, Cpa come per legge, che liquida nella somma complessiva di Euro 2000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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