T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 135 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso notificato in data 29 settembre 1993 e depositato il 26 ottobre 1993 il sig. A.R.B., geometra dipendente presso il Comune di Castelmezzano, inquadrato nella VI qualifica funzionale, ha chiesto l’annullamento della delibera di Giunta municipale 31 maggio 1993, n. 75, con la quale non gli era stato attribuito il livello economico differenziato (L.E.D.), nonché l’accertamento del suo diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio economico e la conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative somme, oltre rivalutazioni ed interessi.

Con la delibera di Giunta municipale 31 maggio 1993, n. 75, il Comune di Castelmezzano, in conformità alla delibera 18 marzo 1993, n. 34, che aveva stabilito di attribuire ad un numero di 4 dipendenti inquadrati nella sesta qualifica funzionale il livello economico differenziato, attribuiva il beneficio economico in discorso ai dipendenti seguenti indicati secondo l’ordine di graduatoria:1) M.T. (punti 36,1); 2) C.G. (punti 31, 7); 3) B.P. (punti 25,6); 4) M.A.S. (punti 25, 5).

Il sig. R. si classificava al sesto posto con il punteggio di 23, 8 punti (preceduto dal sig. A.G.M. che aveva conseguito il medesimo punteggio) e pertanto non si collocava in posizione utile per poter ricevere il beneficio economico.

Ad avviso del ricorrente la delibera impugnata sarebbe illegittima per i seguenti motivi:

i) violazione art. 36, comma 2, del d.p.r. 3 agosto 1990, n. 333, in quanto l’atto impugnato non avrebbe rispettato i criteri obiettivi, predeterminati in sede di contrattazione decentrata, in forza dei quali al ricorrente avrebbero dovuto essere attribuiti ulteriori due punti, di cui un punto per l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra e un punto per l’iscrizione all’albo dei geometri.

ii) eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e difetto di motivazione, poiché non si comprenderebbe per quali ragioni al sig. R. non sarebbero stati attribuiti i due punti previsti, di cui un punto per l’iscrizione all’albo dei geometri e l’altro per l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra né le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a considerare il diploma di scuola media inferiore tra gli altri titoli culturali valutabili; l’amministrazione avrebbe, infatti, riconosciuto ad altri dipendenti, tra i quali il sig. M.A.S., tre punti per il titolo di scuola media inferiore, non annoverabile, ad avviso del ricorrente, tra "gli altri titoli culturali", che avrebbero dovuto esser costituiti solo da titoli superiori ed ulteriori rispetto al diploma di scuola media superiore, costituente il titolo richiesto per l’inquadramento nella sesta qualifica funzionale; si afferma, in subordine, che, qualora si dovesse ritenere annoverabile tra gli altri titoli anche il diploma di scuola media inferiore, l’amministrazione avrebbe dovuto riconoscere anche al sig. R. ulteriori tre punti per il diploma di scuola media inferiore.

2.- Né il Comune di Castelmezzano né il sig. M.A.S., ritualmente evocati in giudizio, si sono costituiti per resistere al ricorso.

3.- Con ordinanza collegiale 3 maggio 2010, n. 25, questo Tribunale ha richiesto al segretario del Comune di Castelmezzano l’acquisizione dell’allegato n.1 alla delibera di G.M. 18 marzo 1993, n. 34, recante i criteri di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio da applicarsi per l’attribuzione del livello economico differenziato.

3.1.- Il Comune, non ha correttamente ottemperato all’ordine di acquisizione impartito, omettendo di depositare il richiesto allegato relativo ai criteri di valutazione dei titoli, con conseguente necessità di disporre la rinnovazione degli incombenti istruttori con ordinanza di questo Tribunale 25 ottobre 2010, n.55, alla quale è seguito il deposito della documentazione richiesta in data 20 novembre 2010.

4.- All’udienza pubblica del giorno 10 febbraio la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1.- Oggetto della presente controversia è la richiesta di annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Castelmezzano non ha riconosciuto al sig. R. il livello economico differenziato.

Il ricorrente, denunziando l’illegittimità di tale delibera, ne chiede l’annullamento e chiede, inoltre, l’accertamento del suo diritto ad ottenere il livello retributivo negato e la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme corrispondenti.

2.- La disamina della controversia impone un preliminare inquadramento della disciplina applicabile in materia di attribuzione del livello economico differenziato.

Il quadro normativo di riferimento è dato dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, regolamento recante il recepimento dell’accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui al D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 4.

L’art. 35 del D.P.R. n. 333/1990 per le qualifiche funzionali comprese tra la prima e la settima istituisce un livello economico differenziato di professionalità, da attribuirsi ad alcuni soltanto dei lavoratori, secondo le percentuali massime, indicate dallo stesso regolamento, rispetto ai lavoratori complessivamente in servizio per ciascuna qualifica.

A norma del successivo art. 36 del D.P.R. n. 333/1990, il beneficio economico è attribuito solo all’esito di una selezione tra dipendenti in possesso del "requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della selezione", sulla base dei titoli culturali, professionali e di servizio, da valutarsi secondo criteri obiettivi predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

L’attribuzione del livello economico differenziato consiste, quindi, in una maggiorazione retributiva conferita ai dipendenti, senza che sia necessaria alcuna procedura concorsuale di selezione per il conferimento di qualifica superiore, in quanto non determina l’istituzione di nuove posizioni funzionali di lavoro, risolvendosi nell’attribuzione di un incremento stipendiale correlato non ad un mutamento di mansioni, ma al riconosciuto possesso da parte di taluni dipendenti, in comparazione con i pari grado, di una maggiore qualificazione professionale, esperienza, produttività ed impegno professionale.

3.- Tanto premesso in termini generali, nella fattispecie, in conformità all’art. 36 del D.P.R. n. 333/1990, il Comune di Castelmezzano con delibera di G.M. 18 marzo 1993, n. 34: a) stabiliva per ciascuna qualifica funzionale il numero di dipendenti che avrebbero beneficiato del livello economico differenziato, prevedendo, per la sesta qualifica funzionale, che il beneficio retributivo sarebbe stato attribuito ad un numero di 4 dipendenti; b) approvava i criteri (determinati mediante contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali) da applicarsi per la valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio.

Tali criteri erano contenuti nell’allegato (acquisito solo a seguito di ordinanza istruttoria n. 55/2010 di questo Tribunale) che, con specifico riferimento ai titoli professionali valutabili per la sesta qualifica funzionale stabiliva l’attribuzione di 1 punto per l’iscrizione presso ordini professionali e n.1 punto per abilitazioni.

Il sig. A.B.R., alla domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione del livello economico differenziato, aveva allegato sia il certificato di iscrizione presso l’albo dei Geometri della Provincia di Potenza sia la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarava di aver superato l’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di geometra.

Orbene, come si evince dalla scheda contenente i punteggi attribuiti al sig. R., il Comune non gli attribuiva alcun punteggio per i titoli professionali dichiarati.

Si rivela allora fondato il primo motivo di ricorso, poiché l’amministrazione ha illegittimamente omesso di attribuire al ricorrente ulteriori due punti, di cui uno per l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra e uno per l’iscrizione all’albo dei geometri e ciò in violazione dei criteri approvati a norma dell’art. 36, comma 2, del D.P.R. n. 333/1990 con la citata delibera di G.M. 18 marzo 1993, n. 34.

Ne consegue che ai 23,8 punti attribuiti al ricorrente andavano quindi aggiunti ulteriori due punti, che, con il punteggio complessivo di 25,8 punti gli avrebbero consentito di collocarsi al terzo posto nella graduatoria dei dipendenti ritenuti idonei a beneficiare del livello economico differenziato, dopo il sig. C.G., classificatosi al secondo posto con 31,7 punti, atteso che il sig. M.S., classificatosi al quarto posto, aveva ottenuto 23,5 punti e il sig. B.P., classificatosi al terzo posto, aveva ottenuto 25,6 punti.

Di conseguenza, era il sig. M.S., controinteressato intimato e non costituito, a dover essere escluso dall’attribuzione del beneficio del livello economico differenziato, non raggiungendo un punteggio tale da consentirgli di classificarsi tra i primi quattro dipendenti aventi diritto all’attribuzione del beneficio retributivo in discorso.

4.- L’accoglimento del motivo esaminato, data la sua natura pienamente satisfattiva della pretesa del ricorrente, consente l’assorbimento delle doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso.

5.- Per le ragioni esposte va annullata la delibera di Giunta municipale 31 maggio 1993, n. 75, nella parte in cui non include il ricorrente tra i soggetti aventi diritto all’attribuzione del livello economico differenziato.

6.- Oltre alla domanda impugnatoria, vanno accolte anche le ulteriori domande, sia quella di accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il livello economico differenziato sia quella di condanna del Comune al pagamento delle relative somme.

Sulla controversia in esame, sussiste, infatti, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi di quanto disposto dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede una proroga della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblico impiego con riferimento alle questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998, qualora le relative controversie siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

7.- Tanto chiarito, il Collegio accerta il diritto del sig. A.R.B. all’attribuzione del livello economico differenziato con effetto dal 1 ottobre 1990, decorrenza prevista dall’art. 36, comma 3 del D.P.R. n. 333/1990 e recepita nella delibera di G.M. 18 marzo 1993, n. 34.

8.- Il Comune di Castelmezzano è pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente delle somme spettanti nella misura indicata all’art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 333/1990, richiamato nella delibera di G.M. 18 marzo 1993, n. 34, il quale dispone che per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta, il livello economico differenziato "è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore".

Vanno inoltre corrisposti al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da calcolarsi separatamente sull’importo nominale del credito ed entrambi con decorrenza dal giorno della maturazione del credito (Cons. di Stato, Ad. Plen. 15 giugno 1998 n. 3) e quindi dal 1 ottobre 1990, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dai criteri stabiliti con il regolamento adottato con D.M. 1 settembre 1998, n. 352, recante le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, la domanda di interessi e rivalutazione va interamente accolta per i ratei maturati fino al 31 dicembre 1994, con la corresponsione, oltre agli interessi legali (da calcolarsi sugli importi nominali dei singoli ratei, secondo i vari tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei), del danno da svalutazione secondo gli indici ISTAT.

Per i ratei maturati dal 1°gennaio 1995 la domanda va accolta solo in parte.

A partire, infatti, dal 1° gennaio 1995, per effetto del divieto di cumulo (sancito dal combinato disposto di cui all’art.16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 e all’art. 22, comma 36 della legge n. 724 del 1994) alla parte ricorrente spettano, sui ratei maturati da tale ultima data, solo gli interessi, calcolati sulla somma nominale secondo i vari tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei. La rivalutazione spetta a titolo di "maggior danno", eccezionalmente ritenuto in re ipsa, solo se (e nella misura in cui) risulti superiore al tasso dell’interesse legale (c.d. eventuale differenziale tra interesse legale e il maggior danno da svalutazione, come regolato all’art. 2, comma 1 del D.M. n. 352 del 1998).

9.- Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

a)annulla la deliberazione della G.M. 31 maggio 1993, n. 75, nella parte in cui non riconosce al ricorrente il livello economico differenziato;

b) accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento del livello economico differenziato con effetto dal 1 ottobre 1990;

c) condanna il Comune di Castelmezzano alla corresponsione in favore del sig. R.A.B. delle somme spettanti per il livello economico differenziato, oltre e interessi e rivalutazione, nei termini e nei limiti specificati al punto 8 della motivazione;

d) condanna il Comune di Castelmezzano al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese, competenze ed onorari di difesa, oltre oltre Iva, Cpa come per legge, che liquida nella somma complessiva di Euro 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 29-03-2011, n. 1902 Assicurazione obbligatoria autoveicoli

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Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 19859 del 2010 in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio -Sede di Roma- ha preso in esame la impugnazione proposta dalla suindicata società assicurativa e dal legale rappresentante protempore della stessa avverso il provvedimento con il quale il Ministero aveva loro applicato una sanzione amministrativa a cagione della asserita violazione dell’art. 11, comma 1bis, della l. 24 dicembre 1969, n. 990 (legge, quest’ultima, successivamente abrogata dal comma 1 dell’art. 354 del codice delle assicurazioni private, di cui al d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

La contestazione ipotizzata faceva riferimento alla supposta elusione dell’obbligo a contrarre contenuto nella citata disposizione di legge, la cui commissione sarebbe stata ascrivibile alla applicazione delle tariffe ancora in vigore al 1° gennaio 2003 ed a quelle introdotte a far data dal 1° aprile 2003, con riferimento ad alcune categorie di assicurati e a determinate zone territoriali.

In sede endoprocedimentale l’Isvap non aveva ritenuto soddisfacenti le giustificazioni addotte dall’incolpata società ed aveva espresso parere favorevole alla emissione da parte del competente Ministero delle attività produttive dell’ordinanzaingiunzione, a titolo di sanzione per elusione dell’obbligo legale a contrarre in materia di r.c. auto.

Aveva trasmesso nel 2004 la proposta di irrogazione delle sanzioni al Ministero, che l’aveva accolta con il provvedimento impugnato reso nel 2008.

Avverso tale provvedimento era stato proposto il ricorso di primo grado affidato a numerose doglianze sia di natura sostanziale (essendosi contestato il merito del provvedimento irrogativo della sanzione, la quantificazione di quest’ultima, i criteri utilizzati per affermare la sussistenza di una forma di responsabilità colpevole in pregiudizio della odierna appellata) che formale (si lamentava, tra l’altro la eccessiva lunghezza del procedimento, la incompetenza dell’organo emanante ed il vizio di eccesso di potere sotto varii profili sintomatici).

Il primo giudice ha ritenuto illegittima la pretesa del Ministero, manifestatasi con l’adozione dell’impugnata ordinanzaingiunzione, fondata su una supposta ultrattività delle attribuzioni proprie della previgente disciplina (a distanza di anni dal completo superamento sia dell’impianto generale al quale la stessa era riferita, sia del modello procedimentale utilizzato).

Né appariva accoglibile la tesi secondo cui la procedura seguita appariva l’unica praticabile anche a seguito del mutato contesto normativo a cagione della considerazione secondo il Ministero non avrebbe potuto spogliarsi della competenza nella materia (tenuto conto del principio della separazione delle funzioni, che avrebbe impedito all’Isvap di concludere un procedimento ove aveva già manifestato il proprio avviso con la proposta di sanzione).

Ricorso n. 9539/2010;

Avverso la sentenza in epigrafe l’originaria resistente Isvap ha proposto un articolato appello sostenendo, in primo luogo, che la tesi del primo giudice violava il principio "tempus regit actum" (che nelle premesse si era ritenuto applicabile).

Non si teneva conto, infatti della circostanza che la fase istruttoria (della quale lo stesso Tribunale amministrativo regionale aveva affermato la autonomia) si era conclusa ed esaurita già antecedentemente al momento della entrata in vigore della modifica normativa di cui alla legge 28 dicembre 2005 n. 262.

Sotto altro profilo, le disposizioni transitorie di cui all’art. 8 del Regolamento Isvap 15 marzo 2006, n. 1, non potevano applicarsi nell’ipotesi in cui la proposta istruttoria fosse stata già veicolata all’esterno; la tesi del primo giudice obliava la circostanza che il principio di separazione tra competenze istruttorie e deliberative era stato mantenuto anche a seguito del mutato assetto normativo, prevedendosi che la competenza all’adozione dell’atto dispositivo pertenesse al Presidente dell’Isvap (non deputato allo svolgimento di alcun incombente istruttorio).

Argomentare nei termini esposti dal Tribunale amministrativo regionale avrebbe implicato la conseguenza che il Presidente dell’Isvap "deliberasse" in ordine ad una proposta da esso stesso in passato formulata (con chiara violazione del garantistico principio di separazione tra competenze istruttorie e deliberative).

Nella seconda parte del proprio ricorso in appello (pagg. 11 e segg.) l’Isvap ha ribadito le argomentazioni che escludevano la fondatezza delle ulteriori censure proposte in primo grado dall’impresa destinataria della sanzione e non esaminate dal primo giudice perché assorbite

Ricorso n. 9381/2010;

La difesa erariale del Ministero per lo sviluppo economico ha proposto appello avvero la indicata decisione prospettando argomentazioni analoghe a quelle rassegnate dall’Isvap e prima indicate.

La compagnia assicurativa Z. (gia" S.A. S.p.A.), ed il legale rappresentante pro -tempore della stessa, dott. La Gioia in proprio, hanno depositato in entrambi i ricorsi una articolata memoria -contenente anche un appello incidentale condizionato- riproponendo le doglianze contenute nel ricorso di primo grado ed assorbite dal primo giudice.
Motivi della decisione

1.I ricorsi in appello devono essere riuniti in quanto proposti avverso la medesima decisione.

Come si è chiarito in "fatto" il tempo di commissione dell’illecito, nei termini contestati alla compagnia assicuratrice dall’Autorità, risale agli anni 2002/2003.

La disposizione di legge a quel tempo vigente che regolamentava la modalità di accertamento dell’illecito e la competenza ad irrogare la sanzione era (nella parte di interesse per l’odierno procedimento) contenuta nella legge 12 agosto 1982, n. 576, all’art. 4, che attribuiva all’Isvap la vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte degli operatori del mercato assicurativo, e l’espletamento dell’attività istruttoria necessaria per l’adozione dei provvedimenti attribuiti dalla legge alla competenza del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, compresa la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

La suindicata disposizione era stata modificata dall’art. 4 comma X del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, alla cui stregua non appare dubitabile – ad avviso del Collegio – che la struttura del procedimento applicativo delle sanzioni a carico delle compagnie assicuratrici così disegnato avesse natura duale: all’Isvap era attribuita una funzione istruttoria, culminante nell’inoltro al Ministero della proposta applicativa della sanzione. A quest’ultimo perteneva il compito di irrogare la sanzione "con provvedimento motivato".

E posto che il provvedimento ministeriale necessitava di apposita motivazione non appare neppure contestabile che l’archetipo procedimentale prevedesse un vaglio da parte del Ministero sulle resultanze istruttorie trasmessegli con la proposta: non ricorreva, quindi, l’ipotesi di una mera presa d’atto, e neppure di una proposta assolutamente vincolante dalla quale il Ministero non si potesse discostare.

La struttura procedimentale bicefala sinora sommariamente descritta è rimasta immutata anche a seguito della emanazione del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (d.c. "codice delle assicurazioni private, art. 326 comma I).

Senonchè con il decreto legislativo 28 dicembre 2005, n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) la situazione sinora descritta muta radicalmente.

Dalla struttura diarchica si passa alla competenza unica dell’Isvap incidente sia sulla fase accertativa dell’illecito che su quella irrogativa della sanzione.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 del citato decreto legislativo 28 dicembre 2005, n. 262, ed ai sensi dell’art. 9 comma III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 l’Isvap l’Isvap ebbe ad emanare il Regolamento 15 Marzo 2006 n. 1 di disciplina dei profili procedimentali.

2. Arrestando per il momento la disamina del Collegio al dato legislativo (il testo del Regolamento n. 1/2006 dell’Isvap sarà oggetto di approfondimento di seguito) può affermarsi che, a seguito del decreto legislativo n. 28 dicembre 2005, n. 262 (entrato in vigore il successivo 12 gennaio 2006) è stato radicalmente mutato l’ordine delle competenze in materia di provvedimenti sanzionatori nel settore delle assicurazioni private: le competenze in passato spettanti al Ministero vengono trasferite all’Isvap.

Non può più farsi riferimento ad una struttura procedimentale duale o bicefala: l’intero procedimento accertativo dell’illecito ed applicativo della sanzione viene a far capo all’Isvap.

2.1. Ciò premesso in punto di evoluzione legislativa, va rammentato che la sequela procedimentale che ha condotto alla emissione del provvedimento impugnato in primo grado ha il suo punto d’inizio nell’anno 2003 (contestazione degli addebiti da parte dell’Isvap); nel 2004 l’Isvap trasmise al Ministero la proposta di irrogazione della sanzione a carico dell’appellata compagnia e del legale rappresentante pro tempore.

Non v’è dubbio che, sino a quel momento, il procedimento avesse pienamente rispettato le disposizioni all’epoca vigenti in materia di competenza ministeriale all’emissione dell’ordinanzaingiunzione impositiva della sanzione.

Senonchè, il Ministero, ricevuta detta proposta, non emise alcun provvedimento sino al 12 gennaio 2006, allorchè, come chiarito dianzi, venne a mutare la struttura procedimentale a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 dicembre 2005, n. 262- e neppure, successivamente a tale data, ebbe a restituire gli atti del procedimento all’Isvap e solo nel 2008, infine, il Ministero emise il provvedimento impugnato.

2.2. Secondo le appellanti l’operato del Ministero è immune da censure.

Nella constatazione che il decreto legislativo 28 dicembre 2005, n. 262 non dettava alcuna disciplina transitoria, doveva farsi riferimento alle seguenti emergenze fattuali e normative che giustificavano il permanere della competenza ministeriale all’adozione dell’ordinanzaingiunzione.

In primo luogo, il provvedimento sanzionatorio venne emesso comunque entro il termine di prescrizione quinquennale dell’illecito di cui all’art. 28 della l. 24 novembre 1981 n. 689; secondariamente, il mutato ordine di competenze non poteva fare riferimento ai procedimenti già compiutamente "esitati" dall’Isvap con la trasmissione della proposta di applicazione della sanzione al Ministero.

Peraltro le disposizioni regolamentari di cui ai commi 1 e 3 del Regolamento Isvap n. 1/2006 riguardavano unicamente i procedimenti pendenti dei quali l’istituto non si era ancora definitamente spogliato trasmettendo la detta proposta sanzionatoria al Ministero; ogni contraria interpretazione sarebbe stata illogica, in quanto la proposta medesima era stata firmata dal Presidente dell’Isvap.

Ove si fosse applicata a tali procedimenti la "novella" di cui al decreto legislativo n. 28 dicembre 2005, n. 262 il Presidente dell’Isvap si sarebbe dovuto pronunciare su una proposta che aveva egli stesso sottoscritto e, conseguentemente, sarebbe stato arrecato un vulnus al principio di "distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione" previsto dall’art. 24 del citato decreto legislativo.

Inoltre, la tesi del primo giudice finiva con l’attribuire portata esoprocedimentale e sostanziale autonomia alla proposta di applicazione delle sanzioni trasmessa nel 2004 dall’Isvap: ciò era errato alla luce delle dianzi citate vigenti disposizioni (tanto che il predetto atto non era considerato autonomamente impugnabile).

Ma laddove tale opzione ermeneutica fosse stata esatta, i ricorsi di primo grado dovevano essere dichiarati improcedibili per omessa tempestiva impugnazione dell’atto lesivo individuato nella predetta proposta.

2.3. Ritiene il Collegio che nessuna delle articolazioni critiche proposte dalle appellanti incida sulla correttezza del deliberato del primo giudice.

Va osservato sul punto che la delicata e controversa questione dell’applicabilità della normativa sopravvenuta al procedimento amministrativo in itinere (involgenti interessi essenziali quali quello alla ragionevolezza dei tempi di emissione, alla certezza in ordine alla individuazione dell’autorità emanante, ai rimedi applicabili, etc) è stata tradizionalmente risolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza facendosi riferimento al criterio del tempus regit actum(che costituisce regola generale di tutti gli atti procedimentali).

Con tale brocardo si vuole sintetizzare il principio per cui ogni atto resta soggetto al regime normativo vigente al tempo della sua emanazione (ex multis: "Il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, con la conseguenza che la sua legittimità va valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui è stato adottato."Consiglio Stato, sez. IV, 28 settembre 2009, n. 5835).

La giurisprudenza e la dottrina hanno fornito significativi contributi alla risoluzione delle numerose problematiche applicative discendenti dalla natura dei procedimenti amministrativi complessi, intesi come ordinato fluire di atti di diversa natura e provenienti da diversi organi coordinati dal perseguimento di un unico fine.

2.3.1. Un punto però, prima di più compiutamente esaminare la questione, deve essere rilevato.

La prospettiva seguita dalle appellanti sovverte – sotto il profilo della impostazione teorica – i tradizionali termini del ricorso al principio tempus regit actum quale criterio di verifica della legittimità degli atti infraprocedimentali alla luce delle sopravvenienze fattuali e giuridiche medio tempore intervenute.

Di regola, infatti, si è fatto ricorso a detto criterio per giudicare della validità e legittimità degli atti endoprocedimentali medio termine emessi: nel caso di specie, invece, l’applicazione del criterio predetto viene invocata al fine di giudicare della legittimità (non già degli atti collocati nella sequenza procedimentale ma) dell’atto conclusivo del procedimento alla stregua di una modifica legislativa medio tempore intervenuta che ha attribuito ad altra autorità il compito di provvedere.

La risoluzione della questione, quindi, soltanto in parte può dirsi interagire con il criterio del tempus regit actum richiamato: la prioritaria verifica riposa nella immediata operatività – o meno- della disposizione che ha attribuito a far data dal 12 gennaio 2006 all’Isvap il compito di emettere l’ordinanzaingiunzione sottraendo detta competenza al Ministero (in carenza di norma legislativa transitoria) e nella possibilità che a cagione dell’intervenuta emissione della proposta di sanzione diretta al Ministero quest’ultimo potesse "trattenere" una competenza irrogativa nel frattempo sottrattagli.

2.4. Il primo giudice ha fatto riferimento alla ricostruzione ermeneutica operata nella nota decisione della Prima Sezione della Corte di Cassazione n. 258 del 14 gennaio 1998 con la quale si è affermato, con specifico riferimento ai procedimenti sanzionatori, che la legge sopravvenuta non è applicabile ai singoli atti subprocedimentali già perfezionatisi nel vigore della disciplina previgente – ove detta legge riguardi unicamente tali atti.

Il Collegio condivide pienamente detta impostazione, la classificazione bipartita del procedimento amministrativo ivi operata e le conseguenze applicative che se ne sono fatte discendere.

Anche le appellanti hanno dichiarato di condividere sotto il profilo teorico l’ispirazione classificatoria sottesa a detta pronuncia: hanno però criticato la tesi del tribunale amministrativo, secondo cui nel caso di specie ci si troverebbe in presenza di un procedimento amministrativo in senso lato, e la connotazione di "procedimento autonomo" attribuita alla fase istruttoria interna all’Isvap sfociata nella proposta applicativa della sanzione.

Le argomentazioni assertive contenute negli appelli in punto di individuazione della tipologia di procedimento amministrativo tratteggiato dalle antevigenti disposizioni in materia non persuadono il Collegio; esse non appaiono neppure decisive ai fini del decidere.

Se anche si volesse ritenere – aderendo all’impostazione contenuta negli scritti appellatori- che trattavasi di "procedimento amministrativo in senso stretto" laddove l’unitarietà degli atti infraprocedimentali (isolatamente considerati privi di autonomia) era preordinata alla emissione del provvedimento finale (unico ad essere connotato da valenza esterna) ugualmente dovrebbe affermarsi che il Ministero era (ormai divenuto) privo di competenza.

Ciò in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale (Consiglio di stato, sez. IV, 20 settembre 2006, n. 5525)" il principio tempus regit actum impone all’amministrazione di applicare la disciplina, anche sopravvenuta, vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale".

2.5. Né le prescrizioni di cui all’art. 8 del Regolamento Isvap n. 1/2006 richiamate possono indurre a contrarie conclusioni.

In disparte, infatti, la circostanza che esse non potrebbero certo valere a disciplinare in senso opposto a quello desumibile dalla disposizione di legge (ed in assenza di norma legislativa transitoria) un fenomeno applicativo discendente dalle (gerarchicamente sovraordinate) disposizioni di cui agli artt. 24 e 26 del decreto legislativo n. 28 dicembre 2005, n. 262, è agevole riscontrare che la bipartizione operata nell’art. 8 del citato regolamento non può far discendere l’effetto che i procedimenti per i quali fosse stata già stata resa la proposta applicativa dovessero permanere nella competenza deliberativa ministeriale anche successivamente al 12 gennaio 2006.

Né d’altro canto può indurre ad un contrario convincimento il paventato effetto di commistione tra funzioni decisorie ed istruttorie laddove si affermi che il Ministero, ormai divenuto incompetente, avesse dovuto restituire gli atti all’Isvap.

Ciò per un triplice ordine di argomenti:

a)il Presidente dell’Isvap sottoscrisse la proposta applicativa delle sanzioni (formulata dalla commissione valutativa delle sanzioni) ma non partecipò direttamente alla fase istruttoria, svolta dal Servizio Vigilanza;

b)tale schema è identico a quello previsto dall’art. 5 del Regolamento n. 1/2006 per i procedimenti avviati successivamente al 12 gennaio 2006 che ha istituito il Servizio sanzioni;

c) anche laddove si voglia ritenere che l’inconveniente relativo alla posizione del Presidente Isvap (che si sarebbe trovato a dovere delibare su una proposta istruttoria che egli in passato aveva sottoscritto inoltandola al Ministero) avesse natura impediente l’ordinamento appresta strumenti per ovviare a tale forma di incompatibilità (astensione, etc).

Tale circostanza, comunque, non può essere idonea a sovvertire il mutato ordine di competenze ascrivibile allo jus superveniens entrato in vigore con effetto immediato.

2.6. Conclusivamente, la pretesa delle appellanti alla applicazione del principio del "fatto esaurito" al procedimento di che trattasi appare inaccoglibile.

Essa postula che, a cagione della circostanza che la fase istruttoria si era legittimamente conclusa secondo le norme illo tempore vigenti, si fosse determinato un radicamento della competenza alla emissione dell’atto finale in capo ad un organo che, secondo la legge vigente al tempo dell’emissione dell’ atto conclusivo predetto aveva ormai perduto il potere di provvedere.

Osserva il Collegio che una simile applicazione del principio tempus regit actum, si risolverebbe non già nella (sola) conservazione dell’atto infraprocedimentale compiuto in aderenza alla regula juris vigente al tempo della sua adozione, ma nella applicazione all’atto finale di una regola giuridica non più vigente al tempo della sua adozione: il che, a ben guardare, è proprio l’esatta negazione del principio tempus regit actum del quale si invoca l’applicazione.

Né, infine, la fondatezza della tesi postulata dalle appellanti può ricavarsi dal disposto di cui all’art. 5 del codice di procedura civile poichè nel procedimento amministrativo non vige il principio, analogo a quello processuale, della "perpetuatio iurisdictionis", secondo il quale è applicabile la normativa vigente al tempo dell’atto d’iniziativa, ma deve invece applicarsi lo "ius superveniens".

2.7. A tali considerazioni può aggiungersi che, a cagione della circostanza che il provvedimento ministeriale irrogativo della sanzione doveva essere motivato, neppure potrebbe fondatamente affermarsi -come adombrato negli scritti appellatori- la "secondarietà" od "accessorietà" di questo rispetto alla proposta applicativa dell’Isvap (considerata quale atto sostanzialmente predecisorio e "principale" del procedimento) con conseguente "vis actractiva" delle regole applicabili alla proposta di irrogazione della sanzione anche all’atto finale ad essa susseguente

Il decreto ministeriale "motivato" costituiva invece atto conclusivo della procedura prima prevista che, per le già chiarite ragioni, aveva natura diarchica.

3. Alla stregua delle superiori considerazioni devono essere respinti i riunititi ricorsi in appello, dal che discende la improcedibilità degli appelli incidentali condizionati proposti dall’ appellata compagnia e dal legale rappresentante della medesima.

La particolare complessità e relativa novità delle questioni esaminate legittima la integrale compensazione tra le parti delle spese dell’odierno grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi in appello in epigrafe (nn. 9381/2010 e 9539/2010 RG) li respinge e dichiara improcedibili gli appelli incidentali condizionati.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 20-04-2011, n. 15661 Giudizio abbreviato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Avezzano, dopo avere rilevato che la richiesta di rito abbreviato condizionato avanzata da D.R.A.,indagato per abuso sessuale in danno di una minore, poteva essere accolta limitatamente all’espletamento di una perizia sulla minore e non pure con riferimento all’escussione di persone informate sui fatti che erano state già sentite nel corso delle indagini preliminari, invitava l’indagato a riformulare la richiesta ove avesse ritenuto opportuno optare per il rito abbreviato. L’indagato formulava una nuova richiesta diretta non solo all’espletamento della perizia ma anche all’acquisizione di alcuni documenti, richiesta che era accolta dal giudice con ordinanza del 3 novembre del 2009.

Le parti civili,per mezzo del difensore,sulla premessa che il provvedimento adottato dal giudice fosse abnorme hanno proposto ricorso per cassazione Successivamente però hanno rinunciato al ricorso.

Il collegio rileva che la rinuncia non è valida perchè non proviene dal diretto interessatola dal difensore che non risulta munito di procura speciale .Tuttavia il ricorso è inammissibile ugualmente, sia perchè il difensore ha dichiarato che il proprio assistito non ha più interesse al ricorsola soprattutto perchè non trattasi di provvedimento abnorme, rientrando nei poteri del giudice la valutazione della compatibilità dell’integrazione probatoria con la natura del rito. Come è noto, il giudice può o accogliere o respingere la richiesta di rito abbreviato condizionato, ma non può unilateralmente modificarla. Nella fattispecie il giudice non ha accolto parzialmente la richiesta della parte, ma, prima di pronunciarsi formalmente sulla stessa, ha invitato l’imputato, qualora l’avesse ritenuto opportuno, a modificarla allo scopo di renderla compatibile con il rito abbreviato L’imputato ha modificato la richiesta che è stata recepita dal giudice. Siffatto comportamento non può considerarsi abnorme trattandosi comunque di attività che,ancorchè eventualmente irrituale, rientra comunque nei poteri di valutazione della compatibilità della richiesta con il rito abbreviato. D’altra parte l’invito rivolto alle parti, che hanno manifestato l’intenzione di accedere al rito abbreviato condizionato, di formulare richieste compatibili con la natura del rito non si pone in contrasto con l’ordinamento processuale.

Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 500,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p.; DICHIARA Inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento singolarmente della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2011, n. 17737 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4/11 – 5/12/09 la Corte d’Appello di Roma accolse l’appello proposto dalla società Panapesca s.p.a avverso la sentenza n. 2400/05 del giudice del lavoro del Tribunale di Latina, con la quale quest’ultima era stata condannata a reintegrare S. C. nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni decorrenti dall’1/7/94, e per l’effetto riformò tale decisione, rigettando l’originaria domanda formulata dal lavoratore.

La Corte capitolina pervenne a tale statuizione dopo aver osservato quanto segue: la sentenza n. 186/01 del Tribunale di Latina, utilizzata dallo S. per chiedere ed ottenere la reintegra nel posto di lavoro, conteneva il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a decorrere dal 7/10/86 e la condanna della società convenuta al pagamento di una somma determinata che si riferiva all’arco temporale del rapporto lavorativo compreso tra il 1986 ed il 1994, ma la domanda che aveva provocato quella pronunzia non conteneva alcuna richiesta di ordine di reintegra ed in ogni caso il diritto ad impugnare il licenziamento si era ormai prescritto; inoltre, era inammissibile, in quanto nuova, la prospettazione del lavoratore secondo il quale il recesso intimatogli era contraddistinto da una natura ritorsiva che lo rendeva sempre suscettibile di essere posto nel nulla. Infine, secondo la Corte territoriale, doveva essere riformato anche il capo di condanna al pagamento delle retribuzioni, posto che per ammissione dello stesso ricorrente il rapporto tra la controparte e la Cooperativa Primavera 83, della quale egli era socio, era cessato il 19/6/96, mentre la sentenza del Tribunale di Latina n. 186/01 aveva accertato i fatti di causa fini al 30/6/94, nè lo S. aveva allegato di aver svolto in epoca successiva attività lavorativa in favore della controparte, sia pure per interposizione di mano d’opera.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso S.C., il quale affida l’impugnazione a quattro motivi di censura.

Resiste con controricorso la Panapesca s.p.a. che deposita anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente procedimento nella misura di Euro 2.000,00 per onorario, oltre Euro 32,00 per esborsi, nonchè I.V.A., C.P.A. e spese generali ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.