Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 12-01-2011, n. 611

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

O.C. veniva condannato dal Tribunale di Napoli, con sentenza del 3.7.2003, per il delitto di furto, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva contestate.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza emessa il 24.9.2009, a seguito di rinvio disposto da questa Corte (Sez. 4, 25.8.2008) previo annullamento di precedente pronuncia dell’1.10.2004, confermava la sentenza appellata.

O.C. proponeva ricorso per cassazione in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 157, 624 e 625 c.p. e L. n. 251 del 2005, art. 10 nonchè all’art. 62 bis c.p., art. 62 c.p., n. 6, artt. 69 e 99 c.p..

Nel primo motivo di ricorso lamentava che la Corte territoriale non aveva rilevato l’intervenuta prescrizione del reato, commesso il (OMISSIS), per decorso del termine massimo applicabile, nella fattispecie, con rifermento all’art. 157 c.p. nella previgente formulazione.

Con un secondo motivo denunciava il difetto di motivazione e l’errata interpretazione della legge penale per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e la recidiva e la mancata applicazione dell’ulteriore circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6.

Insisteva pertanto per l’annullamento della decisione impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. Va preliminarmente rilevato che il reato risulta prescritto.

Il reato è stato commesso il (OMISSIS) e, risultando più brevi, vanno considerati i termini prescrizionali previsti dalla previgente normativa in applicazione della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2.

Ciò posto, si rileva che sulla base delle disposizioni in precedenza richiamate, il termine di prescrizione risulta spirato il 13.12.2008 e ciò sarebbe comunque avvenuto anche nel caso in cui il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. avesse tenuto conto della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti e la recidiva contestate anzichè, come avvenuto, della equivalenza.

La decisione ha comunque fornito adeguata motivazione, coerente e priva di cedimenti logici, in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-09-2010) 28-01-2011, n. 3098

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Reggio Calabria con ordinanza notificata alla parte istante e alla sua difesa (il 23/6/2009 – come afferma il ricorso ma richiesta in copia dalla difesa dell’odierno ricorrente fin dal 20/5/2009) ha condannato il Ministero dell’Economia al pagamento in favore di G.R. di Euro 68.860,00 a fronte di ingiusta restrizione da costui subita in modalità carceraria dal 17/12/99 al 26/5/2000 per ritenuti giorni 160 e in modalità domiciliare dal 27/5/2000 al 15/2/2001 per ritenuti giorni 264.

Il G. ha proposto ricorso per Cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza camerale del 17/9/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia:

violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della motivazione impugnata per non aver motivato in alcun modo le ragioni che hanno portato alla individuazione della somma specificamente liquidata e anzi per aver privilegiato un criterio equitativo non rigidamente aritmetico salvo a procedere ad una liquidazione meramente aritmetica senza riferimento alcuno alle patologie mediche risultanti dalla cartella clinica redatta da un centro clinico carcerario e allegate come particolare effetto negativo della ingiusta carcerazione subita.

Il ristoro attribuito sarebbe all’evidenza non adeguato alle conseguenze provate della ingiusta carcerazione e sarebbe stato quantificato in contrasto con i criteri enunciati in apertura del provvedimento medesimo. La memoria dell’Avvocatura (che non si pone il problema della tempestività del ricorso) sottolinea che è mancata la allegazione e la prova di un maggiore e specifico disagio e che la motivazione resa è coerente e sufficiente in forza del richiamo ai precedenti penali.

Rileva la Corte che il ricorso per Cassazione è stato proposto oltre il termine di quindici giorni previsto dal codice di rito a pena di inammissibilità. Invero la richiesta di rilascio copia inoltrata dalla difesa dell’odierno ricorrente fin dal 20/5/2009 e l’avvenuto rilascio in pari data, attestato dalla cancelleria, evidenzia che l’imputato e la sua difesa ebbero piena conoscenza del testo del provvedimento fin dalla data di rilascio copia. Le decorrenze del termine per impugnare catalogate all’art. 585 c.p.p., comma 2 sono tutte accomunate dalla considerazione della conoscenza del provvedimento da impugnare come condizione per la decorrenza del termine a impugnare. La compiuta conoscenza del provvedimento da impugnare contiene in sè e sostituisce tutti gli eventi processuali strumentali al conseguimento di quella conoscenza, catalogati all’art. 585 c.p.p., comma 2. Nel caso che ne occupa tale conoscenza fu documentalmente e compiutamente conseguita dall’odierno ricorrente il 20/5/2009 sicchè alla data di presentazione del ricorso datato 22/6/2009 era ampiamente decorso il termine di quindici giorni di cui all’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a).

Completezza di motivazione impone di rilevare che il ricorso è in ogni caso inammissibile per sua manifesta infondatezza. Le censure rivolte alla motivazione che ha liquidato una determinata somma a titolo di riparazione per ingiusta detenzione hanno per oggetto una motivazione conforme ai principi somministrati da questa Corte in tema di quantificazione di spettanze per ingiusta riparazione e dunque una motivazione per nulla arbitraria o irragionevole. La logica dell’argomentare è quella propria del sillogismo giudiziale correttamente utilizzato, i principi regolatori correttamente richiamati sono quelli del sistema misto di liquidazione a partire dal c.d. metodo nummario e a completarsi con una valutazione in equità, l’ordinanza impugnata non sovrappone una costruzione propria della materia del risarcimento del danno ad una più appropriata costruzione di determinazione di indennizzo riveniente da condotta della amministrazione giudiziaria.

Il ricorso è in tutto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento nonchè al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Sussistono giusti concorrenti motivi per compensare le spese tra ricorrente e Ministero dell’Economia avuto riguardo alla estraneità dei temi trattati dall’avvocatura dello stato rispetto alle ragioni che hanno determinato questa decisione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 11-02-2011, n. 459 Patente

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Svolgimento del processo

nei confronti del ricorrente, in data 31 maggio 1999, è stato adottato, ai sensi dell’art. 128 c.d.s., un provvedimento di revisione della patente di guida;

nei confronti del medesimo ricorrente, nel corso dell’anno 2010, è stato adottato un provvedimento di sospensione della patente di guida a seguito di sanzione amministrativa;

gli Uffici della Motorizzazione Civile di Milano, nonostante il periodo di sospensione fosse venuto a scadenza, con comunicazione in data 7 maggio 2010, hanno respinto l’istanza di restituzione della patente formulata dall’interessato rilevando che questi non aveva ancora ottemperato all’ordine di revisione impartito con il provvedimento innanzi citato;

il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico avverso quest’ultimo atto;

il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, ed i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale Territoriale del Nord Est – in data 7 luglio 2010, ha accolto solo parzialmente il ricorso, disponendo la restituzione della patente di guida all’interessato, ma confermando la validità del provvedimento di revisione;

avverso tali provvedimenti è diretto il presente gravame;

si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per opporsi all’accoglimento del ricorso;
Motivi della decisione

il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità;

il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’illegittimità del provvedimento di revisione in ragione del notevole lasso di tempo intercorso dal momento in cui è stata commessa l’infrazione che ne ha determinato l’adozione, sia infondato in quanto, in primo luogo, il ricorrente non può invocare a proprio vantaggio la circostanza di essersi volontariamente sottratto agli obblighi impostigli dall’amministrazione intimata la quale, come dimostrato in atti (cfr. copia dell’avviso di ricevimento depositato dall’Amministrazione intimata) ha adottato e comunicato il provvedimento di revisione della patente in prossimità del momento di commissione dell’infrazione suindicata, commessa in data 1 aprile 1997; in secondo luogo, l’Amministrazione, con provvedimento del 6 maggio 2010, ha confermato l’intenzione di disporre la revisione della patente adducendo fatti più recenti che confermano come il comportamento di guida del ricorrente non sia negli anni migliorato;

il secondo ed il terzo motivo di ricorso (con cui rispettivamente si censura la mancata comunicazione di avviso di avvio del procedimento e la mancanza di motivazione) sono, innanzitutto, inammissibili in quanto non dedotti nel ricorso gerarchico; e che comunque, il motivo inerente alla carenza di motivazione, sia anche infondato, posto che nel provvedimento in data 31 maggio 1999, si afferma che la revisione della patente è stata disposta in quanto il ricorrente è stato sanzionato per violazione dell’art. 141 c.d.s. perché procedeva a velocità non regolata in prossimità di intersezione stradale in ore notturne; e che, come anticipato, nel provvedimento in data 6 maggio 2010, l’Amministrazione ha addotto a sostegno della propria decisione anche infrazioni più recenti di particolare gravità.

per questi motivi il ricorso vada respinto;

sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-12-2010) 02-03-2011, n. 8271 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

S.L., S.G., B.C., P. V. e C.M. propongono distinti ricorsi avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. in data 7 luglio 2010 dal Tribunale di Castrovillari con la quale è stata applicata, su richiesta delle parti, la pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa al S.L., la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa allo S.G., la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa al B., la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa al P. e la pena di mesi dodici di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa al C., tutti per il reato di cui all’art. 110 c.p. e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

I ricorrenti lamentano violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto il giudice avrebbe violato l’art. 129 c.p.p. che impone l’assoluzione immediata in presenza di cause di non punibilità quale, nel caso specifico, l’assoluta mancanza di prove della responsabilità degli imputati che avrebbe imposto l’assoluzione con formula piena.
Motivi della decisione

Il gravame è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione , anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. un 27 marzo 1992, Di Benedetto, Rv ; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). Nè l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.

Nel caso di specie il giudice da conto che, alla luce degli atti, non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia. In particolare il Tribunale territoriale ha considerato le trascrizioni delle conversazioni oggetto di intercettazione, i verbali relativi ai servizi di osservazione, annotazione e controllo redatti dai carabinieri della stazione di Castrovillari nel periodo compreso tra il maggio ed il novembre del 2009, i verbali di arresto ritardato, di fermo e di perquisizione dei prevenuti, i verbali di sequestro di sostanza stupefacente e di arma con munizioni, la consulenza del L.a.s.s. di Vibo Valentia relativa alla composizione chimica della sostanza stupefacente rinvenuta, i fascicoli fotografici, le dichiarazioni rese a da T.F., le risultanze delle rilevazioni gps applicate alle autovetture degli imputati, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dai prevenuti.

I ricorsi sono quindi inammissibili. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1500,00 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di Euro 1500,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

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