Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-04-2011) 24-05-2011, n. 20521 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di M.S. in ordine ai reati: 1) di cui all’art. 600 quater c.p.; 2) di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p., art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2);

3) di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 573 c.p., commi 1 e 2; 4) di cui agli artt. 82 cpv. e 610 c.p. e art. 61 c.p., n. 2); 5) di cui agli artt. 81 cpv., 56 e 609 bis c.p.; 6) di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 1, a lui ascritti per avere detenuto materiale pedopornografico, memorizzato nel suo computer personale e su altri supporti informatici (capo 1); avere costretto con violenza e minacce, nonchè approfittando delle sue condizioni di inferiorità psichica ovvero del rapporto di affidamento, G. V., minore degli anni sedici, a subire e compiere atti sessuali, quali masturbazioni reciproche, rapporti sessuali orali ed anali (capo 2); avere trattenuto in più occasioni il predetto minore nella propria abitazione contro la volontà dei genitori (capo 3);

avere costretto con minacce il minore G.V. a non rivelare ai genitori, che da ultimo gli avevano proibito di incontrarlo, i rapporti di frequentazione e sessuali intrattenuti con il M. (capo 4); avere compiuto atti idonei univocamente diretti a realizzare incontri sessuali con vari adolescenti (capo S); avere, dopo un’attività di adescamento telematico, indotto A. S., minore degli anni quattordici, a compiere atti di masturbazione dinanzi alla webcam, ai quali il M. assisteva tramite il collegamento telematico.

Il giudice di primo grado aveva inoltre emesso pronuncia di non doversi procedere per prescrizione nei confronti dell’imputato in ordine a fattispecie di abusi sessuali, concretatisi in atti di reciproca masturbazione, rapporti orali ed anali, nei confronti di Mo.Ma., all’epoca minore degli anni quattordici. Fatti commessi negli anni (OMISSIS).

In estrema sintesi, secondo la ricostruzione dei fatti riportata in sentenza, l’imputato aveva conosciuto G.V., di origine russa, adottato dalla famiglia G., ed i genitori di questi grazie alla comune frequentazione dell’ambiente parrocchiale, ove il M. si dedicava ad attività sociale e teneva lezioni di catechismo. Inizialmente i genitori avevano anche affidato il minore all’imputato per finalità educative. Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita in sentenza, il M., approfittando di tali frequentazioni, aveva costretto la parte lesa, all’epoca quindicenne, a subire e compiere i descritti atti sessuali con la minaccia di farlo ritornare in patria, ove era stato a lungo in orfanotrofio, millantando credito di potenti amicizie. In un’occasione l’imputato aveva anche costretto con violenza il minore a restare nella sua abitazione, ponendosi contro la porta di ingresso. E’ stato inoltre ravvisato dai giudici di merito l’abuso delle condizioni di inferiorità psichica della persona offesa, in considerazione della sua condizione di adottato di origine straniera e delle pregresse esperienze negative nella patria di origine. Si è ravvisata, infine, l’ipotesi dell’affidamento del minore al M. per avere questi svolto il ruolo di padrino in occasione della cresima di G. V..

La complessa vicenda ha avuto termine allorchè il minore, rimproverato dai genitori per essere tornato tardi, ha narrato gli abusi sessuali subiti ad opera del M..

E’ stato, poi, accertato il possesso da parte dell’imputato di materiale pedopornografico; l’attività di adescamento di minori posta in essere tramite internet, spacciandosi per loro coetaneo;

l’induzione del minore di quattordici anni A.S. a masturbarsi dinanzi alla webcam in modo che il M. potesse vederlo tramite il suo computer. Una vicenda analoga di abusi sessuali a quella subita dal G.V. veniva riferita agli organi di polizia giudiziaria da Mo.Ma. anche se si trattava di fatti risalenti nel tempo ed ormai coperti da prescrizione.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva dedotto la inattendibilità della persona offesa G.V., sostenendo che i rapporti sessuali, che ammetteva esservi stati in due occasioni, erano avvenuti su iniziativa dello stesso minore; chiesto, in subordine, la esclusione dell’aggravante di cui all’art. 609 quater c.p.; dedotto che non è configurabile il reato di cui all’art. 573 c.p., essendo assorbito da quello di violenza sessuale per la contestualità di entrambe le fattispecie;

contestata la configurabilità del tentativo di violenza sessuale in relazione alla imputazione di cui al punto 5); dedotto che la condotta posta in essere dall’ A. dinanzi alla webcam non può essere inquadrata nella fattispecie della violenza sessuale.

Chiedeva, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena inflitta.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con i vari mezzi di annullamento il ricorrente sostanzialmente ripropone le questioni dedotte in sede di appello, denunciando:

1) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla affermazione di colpevolezza per il reato di cui al capo 2).

Si osserva che i rapporti di conoscenza tra l’imputato e la famiglia G. risalivano a vari anni prima che si verificassero i fatti di cui al processo, così come era risalente nel tempo l’affidamento del minore V. al M.. Da ultimo i G. si erano opposti al fatto che il minore continuasse a frequentare l’imputato e si erano anche rivolti alla Procura della Repubblica, temendo che un troppo stretto legame tra i due potesse affievolire la loro posizione di genitori adottivi e non perchè sospettassero l’esistenza di rapporti di natura sessuale tra il M. ed il V.;

rapporti che, malgrado le indagini della Procura, non erano emersi.

Si deduce, quindi, che i giudici di merito non hanno tenuto conto del fatto che fu il V. a voler riallacciare i rapporti con l’imputato ed a recarsi a casa di questi spontaneamente, come emerso dalle dichiarazioni degli amici del ragazzo, che in varie occasioni lo avevano accompagnato davanti al portone di ingresso della abitazione del M., ove il minore si tratteneva per circa venti minuti.

Si denuncia vizio di motivazione per avere la Corte territoriale attribuito attendibilità alle dichiarazioni del V. circa la costrizione a subire gli atti sessuali, con particolare riferimento al primo episodio, in cui l’imputato gli avrebbe impedito di uscire dalla sua abitazione, malgrado la prova che egli si era recato e continuava a recarsi spontaneamente dal M.. Si aggiunge che lo svelamento dei rapporti sessuali ha fatto seguito agli aspri rimproveri rivolti al V. dai genitori, sicchè la confessione del minore si palesa finalizzata ad evitare punizioni.

2) Violazione ed errata applicazione di legge in relazione alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 609 quater c.p..

Con il mezzo di annullamento si contesta la configurabilità dell’affidamento del minore al M. in relazione alle risultanze fattuali e si deduce che l’esclusione della aggravante comporta la riduzione della pena inflitta.

3) Violazione ed errata applicazione degli art. 573 e 610 c.p. e vizi di motivazione della sentenza. Con riferimento al reato di cui all’art. 573 c.p. si reiterano le deduzioni in ordine alla non configurabilità di tale fattispecie allorchè, come nel caso in esame, vi sia coincidenza tra il periodo di tempo in cui sarebbe stato commesso l’abuso sessuale e quello della sottrazione di minore.

Con riferimento al reato di cui all’art. 610 c.p. si ribadisce che il V. si recava di sua spontanea volontà presso l’abitazione del M..

4) Illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla imputazione di cui al capo 5). Si deduce che era stata eccepita dinanzi alla Corte territoriale la genericità della contestazione contenuta nel citato capo di imputazione, in quanto non veniva descritta la condotta in cui si sarebbero concretati gli atti idonei alla commissione di abusi sessuali, nè i soggetti che ne erano destinatari, in modo da consentire all’imputato di difendersi sul punto. Si contesta inoltre che i contatti telefonici avuti con alcuni minori possano essere considerati atti idonei alla commissione del reato di abuso sessuale.

5) Vizi di motivazione in relazione alla affermazione di colpevolezza per il reato di cui al capo 6). Si contesta che nella nozione di atti sessuali perseguibili rientrino anche quelli di masturbazione che il M. ed il minore A.S. si sono praticati, mostrandosi vicendevolmente via telecamera internet. Si sostiene che l’autoerotismo tra soggetti non presenti personalmente non può costituire reato, in quanto difetta la violenza come elemento costitutivo della fattispecie, potendo il collegamento via webcam essere interrotto in qualsiasi momento.

6) Illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza per quanto attiene al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.

In sintesi, si lamenta, in relazione alla mancata concessione delle generiche e al trattamento sanzionatorio, la omessa valutazione della incensuratezza dell’imputato, dell’apprezzamento per la attività ecclesiale svolta dal M. espresso da molte persone interpellate, del buon comportamento tenuto sul luogo di lavoro negli uffici della Procura della Repubblica. Il ricorso non è fondato.

Il primo motivo di gravame si risolve esclusivamente in una diversa lettura delle risultanze probatorie rispetto a quella contenuta nella sentenza e che ha formato oggetto di ampia ed esaustiva motivazione, immune da vizi logici.

In particolare, la valutazione della piena attendibilità delle dichiarazioni rese da G.V. è stata fondata dai giudici di merito, non solo su rilievi afferenti alla linearità del narrato ed alla corrispondenza di quanto riferito dalla persona offesa con le sue condizioni psicologiche, ma anche mediante la valorizzazione delle dichiarazioni di Mo.Ma. in ordine alla pregressa vicenda di abusi sessuali, svoltasi molti anni prima con modalità del tutto simili.

Osserva, poi, la Corte in ordine al secondo motivo di gravame che l’ipotesi di cui all’art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2), non costituisce aggravante, ma fattispecie autonoma rispetto a quella prevista dall’art. 609 bis c.p., sicchè la indicazione della disposizione citata corrisponde esclusivamente ad una contestazione alternativa formulata dalla pubblica accusa, per cui la esclusione di detta fattispecie non implica alcuna riduzione di pena ove ritenuta sussistente.

Peraltro, la violenza sessuale, nel caso in esame è stata ravvisata sotto il duplice profilo della violenza e minaccia e dell’approfittamento delle condizioni di inferiorità psichica del minore con riferimento alla sua condizione di adottato e alle pregresse esperienze negative della sua infanzia, sicchè risulta pienamente integrata la fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p., comma 1 e comma 2, n. 1).

Sul terzo motivo di gravame:

La sentenza ha escluso che vi sia stata coincidenza temporale tra gli abusi sessuali e la sottrazione del minore alla potestà genitoriale, osservando che il M. e la persona offesa non hanno sempre avuto rapporti sessuali allorchè il minore si recava presso l’imputato. Peraltro, in occasione dell’ultimo episodio il minore si è trattenuto nell’abitazione dell’imputato per un periodo di tempo molto più lungo di quello occorso al compimento dell’atto sessuale.

Sicchè la censura dell’imputato, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 573 c.p., è sostanzialmente fondata su una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito; diversa ricostruzione inammissibile in sede di legittimità.

La violenza privata, inoltre, si è concretata nel minacciare il minore per impedirgli di rivelare i rapporti sessuali ai genitori.

Anche la contestazione del ricorrente sul punto è fattuale e del tutto generica.

Sul quarto motivo di gravame:

Non risulta esservi mai stata un’eccezione di nullità dell’imputazione per la sua genericità, che peraltro sarebbe inammissibile, stante la richiesta di rito abbreviato.

Nel merito, poi, la ricostruzione dei fatti, per come accertata in sentenza, con riferimento ai contatti avuti dall’imputato con i minori e la dimostrata capacità di induzione non solo con riferimento all’ A., per il quale il reato si è consumato, ma di altri, quali il P., che si recò all’appuntamento con l’imputato, sono adeguatamente dimostrativi della loro idoneità ed univocità alla commissione di abusi sessuali, tenuto conto della minore età dei soggetti destinatali della attenzioni del M..

Per completezza di esame sul punto si deve rilevare che la perseguibilità del tentativo di violenza sessuale continuata di cui al capo S) dell’imputazione deriva, ai sensi dell’art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4), dalla connessione, di natura investigativa, con reati perseguibili di ufficio ed, in particolare, con la fattispecie di cui al capo 1).

Sul quinto motivo di gravame:

Gli atti di masturbazione costituiscono atti sessuali senza necessità di particolari approfondimenti sul punto.

A nulla rileva, poi, che tali atti siano praticati dalla persona offesa su se stessa allorchè ciò avvenga per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’autore del reato.

Sul punto la deduzione del ricorrente in ordine al fatto che nel rapporto per via telematica non sarebbe stato possibile esercitare violenza è del tutto inconferente, trattandosi di atti sessuali con minore infraquattordicenne non caratterizzati dall’uso di violenza, che integrano la fattispecie di cui all’art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2), così come contestata all’imputato.

Egualmente infondate sono le argomentazioni dirette a negare la possibilità che vengano commessi abusi sessuali per via telematica.

Gli atti sessuali nel reato di cui agli artt. 609 bis e segg. c.p., infatti, non devono essere necessariamente caratterizzati dal contatto risico tra la vittima ed il suo aggressore, ben potendo l’autore del reato trovare soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti, quali ad esempio di masturbazione su se stessa, da parte della vittima, cui l’abbia costretta con minacce o il timore incusso da precedenti atti di violenza ovvero, come nel caso in esame, approfittando dell’età del minore che non abbia ancora raggiunto un adeguato livello di maturità, secondo le previsioni delle varie fattispecie criminose, per aderire consapevolmente alla richiesta di prestazioni sessuali.

Quanto alla piena equivalenza, ai fini della valutazione della natura degli atti sessuali, tra l’ipotesi di compresenza materiale, fisica, dei loro autori ovvero di compresenza realizzata con le forme della videoconferenza, mediante il collegamento telematico, questa Corte si è già reiteratamente pronunciata sia pure con riferimento alla diversa fattispecie criminosa dello sfruttamento della prostituzione (sez. 3, 22.4.2004 n. 25464, P.M. in proc. Mannone, RV 228692; sez. 3, 21.3.2006 n. 15158, P.M. in proc. Terrazzi, RV 233929).

Sul sesto motivo di gravame:

Si tratta di deduzioni esclusivamente fattuali, mentre la sentenza è motivata in termini assolutamente esaustivi in ordine a diniego delle generiche ed al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalla parte civile.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile nel grado, che liquida in Euro 2.000,00 complessivi, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-10-2011, n. 20690 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

F.A. e P.P. ricorrono per cassazione nei confronti de decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 1.930,00 per ciascuno per anni sette e mesi nove di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti per il Veneto dal 16.9.1996 al 7.6.2007 e definito con sentenza n. 567/07.

Con separato ricorso C.R., B.G., B.V., L.G. e M.A. impugnano il decreto in epigrafe con il quale la Corte d’appello ha deciso negli stessi termini in relazione allo stesso giudizio presupposto.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il P.G. ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

I ricorsi debbono essere preliminarmente riuniti benchè siano stati proposti avverso decisioni diverse. Premesso che sono principi già affermati quelli secondo cui "La riunione dei procedimenti, in applicazione della norma generale di cui all’art. 274 c.p.c., è ammessa anche nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che, tra i compiti di quest’ultima, oltre a quello istituzionale di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale, rientra anche l’altro di assicurare l’economia ed il minor costo dei giudizi, risultati cui mira la menzionata norma del codice di rito civile (Cassazione civile, sez. 3^, 20/12/2005, n. 28227) e La riunione delle impugnazioni, obbligatoria ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano la stessa sentenza, può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro diverse sentenze pronunciate fra le medesime parti, in relazione a ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia; ed invero dalle disposizioni del codice di rito prescriventi l’obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente ritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta ( art. 335 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c.), è desumibile un principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto (Cassazione civile, sez. 2^, 17/06/2008, n. 16405), non vi è dubbio che le ragioni che giustificano la trattazione congiunta nella fattispecie sussistano in quanto le pretese delle parti traggono origine dalla durata, ritenuta eccessiva, dello stesso giudizio al quale hanno congiuntamente partecipato e non sono stati evidenziati elementi che differenzino le diverse posizioni.

Con i due motivi, identici in entrambi i ricorsi, che per la loro complementarietà possono essere trattati congiuntamente, si censura l’impugnato decreto sotto il profilo della violazione di legge e della carenza di motivazione in relazione alla liquidazione dell’indennizzo, quantificato dal giudice del merito in Euro 250,00 per anno di ritardo. La censura è fondata in quanto le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Da tali principi consegue che non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma apprezzabilmente inferiore rispetto a detto standard minimo, il riferimento alla modestia della posta in gioco e alla natura collettiva del ricorso.

I ricorsi devono dunque essere accolti nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (sentenza n. 14753/2010) l’Amministrazione deve essere condanna al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di Euro 6.250,00, oltre interessi in misura legale dalla data della domanda.

Le spese seguono la soccombenza tenendo conto del principio già affermato in relazione a ricorsi ex L. n. 89 del 2001 proposti separatamente per lo stesso giudizio presupposto (sent. n. 10634/10).
P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li accoglie; cassa i decreti impugnati e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 6.250,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.664,00, di cui Euro 604,00 per diritti e Euro 1.010,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 1648

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava il decreto di annullamento del permesso di soggiorno in precedenza a lei rilasciato poiché era stato accertato che il datore di lavoro era implicato in un’indagine relativa al favoreggiamento della permanenza in Italia di lavoratori extracomunitari clandestini in virtù del rilascio di documentazione attestante rapporti di lavoro ideologicamente falsa.

Il Tribunale accoglieva alla camera di consiglio del 23.09.2008 l’istanza cautelare in considerazione del fatto che la ricorrente aveva reperito una nuova attività lavorativa.

Nell’imminenza dell’udienza di discussione l’amministrazione faceva presente che alla ricorrente era stato concesso un permesso di soggiorno per motivi di famiglia essendo sorella di una cittadina italiana.

Vi è pertanto una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso che lo rende improcedibile.

Le spese possono essere compensate in virtù dell’esito in rito del ricorso.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-06-2011) 07-07-2011, n. 26640 Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 28.10.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 bis O.P., formulate da C.I., sul presupposto che da una nota della Questura di Roma risultava che lo stesso era stato denunciato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, che dalla relazione di sintesi era emerso che il prevenuto faceva fatica ad una revisione critica dei suoi trascorsi e che era incompleta l’offerta di occupazione lavorativa;

2. Avverso tale pronunciar interponeva ricorso per cassazione la difesa per dedurre erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 47 e 47 ter OP, argomentando per lo più in fatto, evidenziando che il procedimento per violazione della legge stupefacenti venne archiviato, che l’offerta lavorativa gli era pervenne da una ditta edile che lo stesso aveva superato lo stato di tossicomania che era all’origine delle sollecitazioni al delitto.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.

4. Risulta che al ricorrente è stato concesso il beneficio della detenzione domiciliare in data 15.2.2011 e che lo stesso ha terminato di espiare la pena il 30.4.2011.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta carenza di interesse: infatti l’istanza di detenzione domiciliare fu accolta in data 15.2.2011, in pendenza del presente giudizio , mentre l’istanza di affidamento in prova non ha più ragion d’essere, attesa l’intervenuta espiazione della pena.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.