Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-05-2011, n. 11593 Ordinamento giudiziario

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ssorbiti gli altri motivi del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ricorso L. n. 117 del 1988, ex art. 5, comma 4, M. D., premesso di essere funzionario del Ministero dell’Interno dal 1972, di essere stato nel 1987 nominato Commissario prefettizio presso l’Unità sanitaria locale n. (OMISSIS) di Locri, di essere stato rinviato a giudizio presso il Tribunale di Locri per il reato di cui all’art. 323 c.p., commi 1 e 2, di essere stato quindi prosciolto per insussistenza del fatto; ciò premesso, proponeva domanda di risarcimento danni nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con decreto depositato l’11.1.2007 il Tribunale di Catanzaro dichiarava l’inammissibilità del ricorso. Avverso tale decreto proponeva reclamo il M.. La Corte di Appello di Catanzaro con decreto depositato in data 2 febbraio 2009 rigettava il reclamo e compensava tra le parti le spese. Avverso il detto provvedimento il M. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio.
Motivi della decisione

Giova evidenziare in via preliminare che il ricorso de quo, dopo la notificazione, come risulta dalla prescritta attestazione, risulta depositato presso la cancelleria della Corte di Appello di Catanzaro in data 5 febbraio 2009. Il rilievo torna utile alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui "in tema di azione per la responsabilità civile del magistrato, il ricorso per cassazione proposto, ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 5, avverso il provvedimento con cui la corte d’appello dichiara inammissibile la domanda, dopo la notificazione deve essere depositato nei termini stabiliti dalla norma stessa nella cancelleria della stessa corte d’appello, la quale, una volta avvenuta la costituzione delle parti e comunque dopo la scadenza del termine per il deposito, dispone la trasmissione degli atti senza indugio alla Corte di Cassazione. Ancorchè la suddetta norma non indichi espressamente la sanzione per l’omissione o la tardività del deposito, essa si individua nella improcedibilità del ricorso, sulla base della regola generale di cui all’art. 369 cod. proc. civ. e tale sanzione è applicabile anche allorquando il ricorso, dopo la notificazione, sia stato depositato direttamente presso la cancelleria della Corte di cassazione. (Cass. n. 1104/06, n. 6255/94, n. 460/97, n. 11294/05 in tema di ricorso per cassazione;

sostanzialmente conforme Cass. n. 8260/99, in tema di omesso deposito del controricorso).

Passando all’esame del ricorso, va rilevato che, con la prima doglianza, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare e/o di motivare in ordine ad un motivo di reclamo relativamente al rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di risarcimento danni morali L. n. 117 del 1988, ex art. 2, comma 1, artt. 2 e 111 Cost. ed art. 2059 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con la seconda doglianza, articolata sotto il duplice profilo della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 1 e art. 3, lett. a), art. 110 disp. att. c.p.p., art. 124 c.p.p. e art. 417 c.p.p., lett. a), in relazione all’art. 369 c.p.p.) ed insufficiente e/o motivazione contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe violato o falsamente applicato le norme citate, non ritenendo tutelata dall’ordinamento l’aspettativa dell’indagato a conoscere tempestivamente la pendenza di un procedimento penale e non ritenendo, all’epoca dei fatti di causa, disciplinato il diritto dell’indagato a conoscere gli atti del procedimento in esito alla chiusura delle indagini preliminari nè la necessità della presenza del M. al fine di procedere ad atti di indagine.

Con la terza doglianza, articolata sotto il duplice profilo della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 1 e art. 3, lett. b), artt. 50, 408 e 411 c.p.p., art. 323 c.p., commi 1 e 2) ed omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe violato o falsamente applicato le norme citate, ritenendo l’attività del PM di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove.

Con la quarta doglianza, articolata sotto il duplice profilo della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 1 e art. 3, lett. a), artt. 124, 418 e 419 c.p.p.) ed omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe violato o falsamente applicato le norme citate, relativamente alla considerazione in ordine alla rilevanza del carattere ordinatorio del termine ex art. 418 c.p.p., a fronte dell’enorme dilatazione dei tempi tra quelli previsti e quelli poi effettivamente trascorsi nella fissazione dell’udienza preliminare e comunque alla ricorrenza della fattispecie di diniego di giustizia.

Con l’ultima doglianza, infine, anch’essa articolata sotto il duplice profilo della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ( L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 1, artt. 2697 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 129 disp. att. C.p.p.) ed insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe violato o falsamente applicato le norme citate, avendo considerato irrilevanti le allegazioni documentali al ricorso originario ed all’atto di reclamo nonchè gli indicati e documentati fatti ai fini presuntivi e l’ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori, ed in particolare, la prova testimoniale.

In ordine a tutte le doglianze proposte, sopra riportate nella loro essenzialità, deve rilevarsi che il ricorrente non ha accompagnato i motivi di impugnazione con il prescritto momento di sintesi, ma solo con i quesiti di diritto, onde l’inammissibilità del profilo, attinente al vizio motivazionale, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui "in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la "ratio" dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione (S.U. 5624/09, Cass. 5471/08).

Tutto ciò premesso, passando all’esame del profilo di violazione di legge per omessa pronuncia di cui al primo motivo di impugnazione, a parte ogni considerazione sull’erroneo riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, vertendosi in tema di violazione di una norma sul procedimento deducibile invece ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deve osservarsi che la mancata espressa pronunzia sul motivo riguardante, in particolare, la richiesta di risarcimento di danni morali deve essere necessariamente letta in relazione con la ritenuta, da parte della Corte territoriale, manifesta infondatezza della domanda risarcitoria, sotto il profilo dell’an debeatur e con il conseguente rigetto del gravame.

Ed invero, il giudizio di infondatezza della domanda, conseguente alla ritenuta insussistenza del diritto risarcitorio azionato dal M., costituendo sia sul piano logico che giuridico un prius rispetto alla richiesta di risarcimento dei danni morali, afferente il quantum, ne rendeva superfluo l’esame e comportava l’implicito l’assorbimento del motivo di impugnazione, essendo ovviamente incompatibile un suo eventuale accoglimento con la statuizione di rigetto del reclamo. Ne deriva che nella specie si deve escludere il vizio di omessa pronunzia dedotto dal ricorrente.

Passando all’esame del profilo di violazione di legge di cui al secondo motivo di impugnazione, mette conto di sottolineare che, nel fissare i limiti della responsabilità del Magistrato, il legislatore del 1988 si è ispirato al principio della tassatività delle condotte a tal fine rilevanti, tipizzando, al di fuori dell’ipotesi del dolo, gli specifici comportamenti integranti la colpa grave, tutti riconducibili al comune fattore della negligenza inescusabile (cfr. anche Cass. n. 15227/07, 25133/06). Ed invero, secondo l’espresso dettato legislativo, costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

L’elencazione è con tutta evidenza tassativa con la conseguenza che ogni comportamento, che non può essere ricondotto ad una delle ipotesi normativamente previste, non integra il titolo di responsabilità necessario.

Resta il temperamento dell’ipotesi costituita dalla grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile. Ma quest’ultima, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, deve consistere in una totale mancanza di attenzione nell’uso degli strumenti normativi ed in una trascuratezza così marcata ed ingiustificabile da apparire espressione di vera e propria mancanza di professionalità (concretizzantesi in una violazione grossolana e macroscopica della norma ovvero in una lettura di essa contrastante con ogni criterio logico, l’adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, la manipolazione arbitraria del testo normativo (Cass. n. 7272/08). In effetti, la negligenza inescusabile implica la necessità della configurazione di un "quid pluris" rispetto alla colpa grave delineata dall’art. 2236 cod. civ., nel senso che si esige che la colpa stessa si presenti come "non spiegabile", e cioè priva di agganci con le particolarità della vicenda, che potrebbero rendere comprensibile, anche se non giustificato, l’errore del magistrato (Cass. n. 15227/07, 25133/06).

Ne deriva l’infondatezza della doglianza in esame in quanto nessuno dei fatti prospettati dal ricorrente nel motivo di impugnazione in esame rientra affatto nelle fattispecie previste dalla norma indicata.

Quanto alla quarta doglianza, la cui trattazione viene anticipata per comodità di esposizione, con cui il ricorrente ha lamentato che la Corte di merito avrebbe violato la L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 1 e art. 3, lett. a), artt. 124, 418 e 419 c.p.p., relativamente alla considerazione in ordine alla rilevanza del carattere ordinatorio del termine ex art. 418 c.p.p., a fronte dell’enorme dilatazione dei tempi tra quelli previsti e quelli poi effettivamente trascorsi nella fissazione dell’udienza preliminare, vale la pena di precisare quanto segue.

La Corte di merito ha fondato la sua decisione sul punto su un duplice ordine di considerazioni, evidenziando dapprima che il mancato rispetto di un termine meramente ordinatorio non può mai integrare una violazione di legge che assuma il carattere della gravità richiesto dalla normativa in esame ed aggiungendo successivamente che nel caso di specie non sono emersi elementi certi per ritenere che la pendenza del procedimento penale abbia costituito la ragione ovvero una delle ragioni della tardiva nomina del reclamante quale Prefetto, non potendosi escludere invece che la pendenza del procedimento penale non sia stata affatto valutata in danno del M. e che altre diverse ragioni abbiano comportato il ritardo di tale nomina.

Ciò premesso, si deve sottolineare come questa seconda ratio decidendi non sia stata oggetto di censura alcuna da parte del ricorrente, con la conseguenza di intuitiva evidenza che la doglianza in esame, non essendo idonea a contrapporsi ad entrambe le ragioni poste a base della decisione della Corte territoriale sul punto, non possa essere presa in considerazione.

Quanto alle altre due doglianze, va osservato che le stesse, sostanzialmente connesse nella misura in cui si fondano sul comune presupposto di un’erronea valutazione, da parte della Corte territoriale, sia dell’attività del P.M. sia del rilievo attribuito alle documentazioni allegate al ricorso originario ed al reclamo, sono inammissibili.

Ed invero, torna utile premettere, con riferimento all’attività del P.M., che la c.d. clausola di salvaguardia della L. n. 117 del 1988, art. 2, (a norma del quale "non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto nè quella di valutazione del fatto e delle prove") non tollera riduttive letture perchè giustificata dal carattere fortemente valutativo della attività giudiziaria e, come precisato dalla Corte Costituzionale (nella sentenza 19 gennaio 1989 n. 18), attuativa della garanzia costituzionale della indipendenza del giudice (e del giudizio), (Cass. n. 25123/06). Infatti, deve essere ritenuta la completa esenzione da responsabilità – alla stregua del carattere fondamentalmente valutativo dell’attività giurisdizionale, caratterizzata da opzioni tra più interpretazioni possibili – della lettura della norma secondo uno dei significati possibili, sia pure il meno probabile e convincente, sempre che dell’opzione interpretativa accolta si fosse dato conto in motivazione e comunque l’applicazione della norma non fosse priva di supporti tali da rendere l’errore commesso comprensibile anche se non giustificato (Cass. n. 7272/08). Ciò posto, giova aggiungere, quanto alle censure mosse alla Corte territoriale, che l’apprezzamento dei fatti e la loro valutazione attengono al libero convincimento del giudice di merito, per cui deve ritenersi preclusa ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso un’autonoma rivalutazione degli stessi. Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente, deducendo formalmente un preteso vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, avanza, nella sostanza delle cose, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure formulate, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-06-2011, n. 14111 Responsabilità professionale

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Svolgimento del processo

S.M.E., ginecologa, propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce che, in riforma della sentenza di primo grado, la ha condannata, in solido con la Casa di Cura Bernardini s.r.l., al risarcimento dei danni in favore di T. C. nella misura di Euro 14.992,00, oltre interessi e rivalutazione, in relazione all’omessa diagnosi di una gravidanza extrauterina in occasione di una visita svolta il (OMISSIS).

Resiste con controricorso T.C..

Resiste con controricorso adesivo, illustrato da successiva memoria, anche la Assicurazioni Generali S.p.A., chiamata in causa in primo grado condannata a manlevare l’odierna ricorrente, proponendo altresì tre motivi di ricorso incidentale (tardivo).

T.C. resiste con controricorso al ricorso incidentale.
Motivi della decisione

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale tardivo della Assicurazioni Generali S.p.A., sollevata dalla T., è infondata.

Va premesso che sussiste rapporto di dipendenza tra la causa principale e la causa di garanzia impropria promossa dal convenuto nei confronti di un terzo al fine di essere tenuto indenne degli effetti dell’eventuale soccombenza verso la parte attrice della causa principale, almeno fin quando è in discussione il fondamento della domanda principale (Cass. 10 febbraio 1994, n. 1354).

Ne consegue che, disposta la riunione delle cause in primo grado, si determina, nella successiva fase di impugnazione, un litisconsorzio processuale che consente all’assicuratore di proporre ricorso incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., sia riguardo ai medesimi capi della sentenza colpiti da ricorso principale, sia riguardo ad altri (Cass. 26 aprile 1999, n. 4156).

3.- Con il primo motivo la ricorrente principale, sotto i profili della violazione dell’art. 1223 cod. civ. e della motivazione insufficiente e contraddite ria, censura la sentenza assumendo che l’eventuale errore diagnostico sarebbe comunque ininfluente, in quanto "l’intervento chirurgico, in cui consiste l’evento dannoso lamentato, non si sarebbe comunque potuto evitare". 3.1.- Il mezzo è inammissibile, essendo incentrato su una questione – la mancanza di nesso causale per l’ininfluenza dell’eventuale errore diagnostico – mai prospettata ai giudici di merito, dinanzi ai quali si è discusso – per quanto consta – esclusivamente della sussistenza del detto errore diagnostico.

4.- Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., e art. 116 c.p.c., comma 1 per avere il giudice di merito disatteso, "con incongrua e insufficiente motivazione", le risultanze delle consulenze tecniche d’ufficio espletate in primo grado, chiedendo a questa Corte se il giudice possa "disattendere le risultanze di un elaborato peritale, allorquando con esso sono state accertate situazioni di fatto esclusivamente rilevabili attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche ad appannaggio di soggetti esperti in un determinato settore". 4.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto -premesso che il giudice di appello ben può dissentire dalle conclusioni della CTU svolta in primo grado, purchè motivi adeguatamente il suo dissenso (Cass. 17 dicembre 2010, n. 25569) – il vizio prospettato, involgendo la congruità della motivazione, avrebbe dovuto semmai farsi valere con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5. 5.- Con il primo motivo di ricorso incidentale si lamenta, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, il difetto di prova in ordine ad un fatto che si assume decisivo, chiedendo alla Corte di affermare "se sia conforme a diritto – o se non ne costituisca violazione, come qui sostenuto – fondare il proprio convincimento e la pronuncia consequenziale, in difetto di prova dell’assunto della parte su di un mero giudizio di verosimiglianza di plausibilità, senza peraltro indicarne le fonti, circa un meramente supposto contegno attoreo, su di una circostanza decisiva peraltro esclusa come concretamente conosciuta, per confessum, dalla stessa parte appellante". 5.1.- Il mezzo è inammissibile per l’inidoneità del quesito di diritto e la mancanza de momento di sintesi richiesti dall’art. 366- bis cod. proc. civ..

Nell’unico quesito, infatti, nemmeno si indica quale sia la "circostanza decisiva" di cui si parla, nè si deduce quale sia il rilievo della circostanza stessa ai fini della decisione.

6.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale la S.p.A.. Le Assicurazioni Generali lamenta, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, che il giudice di merito abbia determinato l’entità del danno biologico, senza spiegarne le ragioni, in una misura media (8%) tra quella indicata dal CTU (5/6%) e quella indicata nella relazione medico-legale dell’appellante (9/10%).

6.1.- Il secondo motivo è infondato, trattandosi evidentemente di una valutazione in via equitativa.

7.- Con il terzo motivo di ricorso incidentale la S.p.A. Assicurazioni Generali lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, quanto al fatto che l’intero ammontare delle spese di primo grado è stato posto a carico della convenuta, e di riflesso a carico della società assicuratrice, tenuta a manlevarla, benchè la domanda sia stata accolta solo per Euro 10.202,674, a fronte di un petitum di L. 180.000.000. 7.1.- Il terzo motivo di ricorso incidentale è inammissibile.

Questa Corte ha affermato che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11 gennaio 2008, n. 406).

8.- I due ricorsi vanno dunque rigettati, con la condanna solidale dei ricorrenti al rimborso delle spese in favore della T., liquidate in Euro 1.600, di cui Euro 1.400 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese, in favore della T., liquidate in Euro 1.600, di cui Euro 1.400 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3313 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con atto depositato il 26/11/10 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione, nel merito, del presente giudizio;

Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;

Ritenuto, infine, di dovere disporre la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’improcedibilità del ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-03-2011) 05-05-2011, n. 17418 Indagini preliminari

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in persona del dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 26/05/010 – provvedendo sull’appello proposto da M.E. avverso l’ordinanza del Gip di Torino in data 01/04/010, con la quale veniva rigettata l’istanza tesa ad ottenere la declaratoria di inefficacia della custodia in carcere in atto nei confronti di M.E., in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – respingeva il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva, nella sostanza, che – stante la mancata possibilità per il difensore di fiducia di esercitare nella sua interezza il diritto di difesa, in considerazione del breve lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida (ore 10,16 del 25/03/010) e la data di espletamento dell’udienza medesima (ore 13,20 del 25/03/010) – la misura della custodia cautelare in carcere emessa il 25/03/010 aveva perso di efficacia, ex art. 302 c.p.p..

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza in Camera di Consiglio del 02/03/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

M.E. veniva tratto in arresto, il 23/03/010 perchè sorpreso nella flagranza del reato di detenzione al fine di spaccio di gr.

280,00 circa di cocaina.

Il PM presso il Tribunale di Torino, con richiesta depositata verso le ore 9,00 circa del 25/03/010 chiedeva la convalida dell’arresto, nonchè l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Il Gip fissava l’udienza di convalida dell’arresto per le ore 13,20 del 25/03/010 con avviso al difensore di fiducia (avv. Maurizio Cacace, con studio nella Regione Marche) notificato via fax alle ore 10,16 del 25/03/010.

Il difensore di fiducia nominava proprio sostituto, ex art. 102 c.p.p., l’avv. Basilio Foti del foro di Torino, limitando, però, detta nomina esclusivamente alla sola deduzione della eccezione di tardività dell’avviso.

Il Gip, con ordinanza emessa all’esito dell’udienza di convalida tenuta il 25/03/010 alle ore 13,25, disponeva la misura della custodia in carcere.

Il Gip con ordinanza emessa l’01/04/010 respingeva la richiesta di declaratoria di inefficacia della custodia in carcere, ex art. 302 c.p.p., avanzata nell’interesse di M.E..

Il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa in data 23/05/010, respingeva l’appello, ex art. 310 c.p.p., proposto da M.E., che presentava l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame si rileva che il Tribunale di Torino ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

Per contro le censure dedotte nel ricorso – circoscritte alla sola declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere, come disposta in atti – sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto dedotto in sede di Appello, ex art. 310 c.p.p., già valutate esaustivamente dalla Corte Territoriale.

Sono, altresì, errate in diritto.

Al riguardo si ribadisce che l’art. 390 c.p.p., comma 2, prescrive che il giudice fissi l’udienza di convalida dell’arresto al più presto e comunque entro le quarantotto ore, senza prevedere alcun termine specifico minimo per la notifica del relativo avviso al difensore di fiducia e/o di ufficio giurisprudenza di legittimità consolidata Cass. Sez. 4^ Sent. del 03/09/97, rv 209059; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 630 del 13/06/90, rv 184628; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 16277 dell’11/05/06, rv 234300.

Al riguardo si rileva nella fattispecie concreta non vi è stata comunicazione tardiva, tale da ledere il diritto di difesa poichè il difensore di fiducia (avv. Maurizio Cacace con studio nella Regione Marche, distretto diverso e lontano da Torino) aveva prontamente nominato il proprio sostituto processuale nella persona dell’avv. Basilio Foti. Questi, però – attenendosi al mandato professionale conferito dal difensore di fiducia – si era limitato ad eccepire la tardività della notifica dell’avviso relativo all’udienza di convalida. Trattasi di autonoma scelta difensionale che non consegue all’asserita violazione del diritto di difesa.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da M.E., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.