T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-01-2011, n. 383

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in data 29/11/10 il Comune di Ardea ha depositato copia dell’atto di transazione del 12/11/10 intervenuta tra le parti del presente giudizio;

Considerato che dall’esame dell’atto in questione emerge che le parti non hanno più interesse alla definizione, nel merito, del presente giudizio;

Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto, infine, di dovere disporre la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti come richiesto dalle stesse nel citato atto di transazione;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Primo Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 189

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
La xxx srl impugna il provvedimento del 7. 7. 2000 con cui il Comune di xxx le ordinava il ripristino dello stato dei luoghi della strada vicinale delle Fontanelle.
Si costituiva in giudizio il Comune di xxx, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Nelle more della celebrazione del processo, il ricorrente ha inteso comunicare al Tribunale, con atto depositato il 9. 12. 2010, che non ha più interesse alla decisione, chiedendo la dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse.
Il ricorso veniva chiamato nella pubblica udienza del 12. 1. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La mancanza di interesse all’ulteriore coltivazione del ricorso si ricava, nel caso in esame, dalla comunicazione della stessa parte ricorrente (datata 9. 12. 2010) (in quanto, in punto di sopravvenuta carenza d’interesse, come ricordato da Tar Lazio, sez. III, 9 giugno 2008, n. 5596, "proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto"; d’altronde CdS, IV, 1 marzo 2010, n. 1167, ha precisato al riguardo che: "la sopravvenuta carenza d’interesse a ricorrere si atteggia diversamente, quanto al suo effetto a rilevanza esterna di giudicato processuale, a seconda che contenga l’accertamento effettivo dell’inutilità della sentenza nel rapporto tra le parti o risulti in una mera presa d’atto della dichiarazione di mancanza di interesse alla decisione resa in udienza dal difensore delle parti, giacchè nel primo caso il giudicato ha attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formato, mentre nel secondo caso la pronuncia si risolve in un mero atto processuale, avente effetti nel solo processo in cui la dichiarazione è intervenuta").
Sulla richiesta delle parti (sempre nella nota del 9. 12. 2010) si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ex art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a..
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – 25 maggio 2010, n. 12731 In materia di responsabilità civile da circolazione stradale.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Il ricorrente si duole che il giudice di pace abbia ritenuto che la domanda dovesse essere rigettata perché l’attrice non aveva offerto la prova volta a superare la presunzione di concorso colposo stabilita dall’art. 2054, secondo comma, c.c. e poiché aveva ritenuto che, essendo emerso che erano in sosta irregolare anche le altre vetture coinvolte nell’incidente mentre erano parcheggiate, se ne doveva dedurre che anche quella dell’attrice fosse stata parcheggiata in posizione irregolare.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Benché non la violazione in sé dell’art. 2054, comma 2, c.c. (pure di assoluta evidenza, giacché la disposizione normativa non si attaglia al caso di una vettura parcheggiata ed attinta da due vetture che si siano fra loro scontrate) possa venire nella specie in rilievo, trattandosi di sentenza emessa dal giudice di pace con giudizio necessariamente di equità in relazione al valore della controversia, tuttavia risulta nella specie violato il principio informatore della materia posto dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 c.c., secondo il quale chi subisce un danno ingiusto per fatto colposo imputabile a più persone ha diritto al risarcimento integrale del danno (ex art. 2043 c.c.) nei confronti di ognuno di loro (ex art. 2055 c.c., in tema di responsabilità solidale).
Opinando che il proprietario del veicolo parcheggiato ed indirettamente danneggiato da due vetture coinvolte in uno scontro non potesse ottenere il risarcimento nei confronti di alcuno dei responsabili in qualità di proprietari ed assicuratori (questi ultimi aditi con azione diretta) se non provando a quale dei due conducenti delle vetture scontratesi fosse esclusivamente ascrivibile l’incidente (quindicesima riga della sentenza impugnata), il giudice di pace ha in realtà posto a carico del danneggiato un onere probatorio che non gli competeva, giacché “qualsiasi concorrente nel fatto illecito dannoso, quale che sia il grado del suo apporto causale colposo, è comunque tenuto all’integrale risarcimento nei confronti del terzo danneggiato”.
Va soggiunto che il pur improprio riferimento del giudice di pace all’art. 2054, comma 2, c.c., varrebbe a rendere ancora più evidente la violazione dell’enunciato principio ove quel riferimento fosse inteso nel senso che il giudice di pace aveva ritenuto che entrambi avessero concorso alla produzione dell’evento dannoso nei confronti del terzo. Sta comunque il fatto che, per poter rigettare la domanda, sarebbe stato necessario che il giudice di pace avesse potuto affermare che lo scontro tra i due veicoli non era avvenuto per colpa di alcuno dei due conducenti, in esito alla prova liberatoria che ognuno dei convenuti sarebbe stato tenuto a dare – ex art. 2054, primo (e non secondo) comma, c.c. – per andare esente da responsabilità nei confronti del terzo (l’attore).
La sentenza va dunque cassata per tale assorbente ragione, con rinvio al giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante, che si atterrà al sopra enunciato principio informatore della materia e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Roma in persona di diverso giudicante.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione III Sentenza n. 6946 del 2006 deposito del 22 marzo 2006 IMPOSTE E TASSE Interessi moratori Sanzioni fiscali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 4 ottobre 2000, R. V., in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori G. e G. P., conveniva, dinanzi al tribunale di Torre Annunziata, C.M.G., quale conducente (proprietaria assicurata dell’autoveicolo) e l’assicuratrice Sara e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla morte del marito P. F. l’attrice sosteneva che l’incidente stradale, avvenuto in Poggiomarino il 12 gennaio 2000, era avvenuto per la responsabilità esclusiva della C., la quale, a bordo di una Lancia Y aveva invaso l’opposta corsia, venendo a collisione con la Ford Fiesta ivi condotta da F.P., che riportava lesioni mortali, decedendo nella stessa giornata.

Si costituiva l’assicurazione, resistendo alla domanda; restava contumace la conducente convenuta. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 13 febbraio 2002, ritenuta la colpa esclusiva della C., la condannava in solido con la Sara, al pagamento in favore della vedova e dei figli minori, della somma complessiva di lire 1.220.000.000, oltre interessi e spese di lite. Contro la decisione proponeva appello la Sara, in punto di concorso di colpa e di eccessiva liquidazione dei danni morali e patrimoniali; restava contumace la C. Si costituiva la R., in proprio e nella qualità, proponendo appello incidentale sempre in punto di ridotta od omessa liquidazione dei danni.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 30 ottobre 2002 così decideva: in parziale riforma ripartisce le colpe, nella misura dell’80% a carico della C. e per il restante 20% a carico del defunto P.

La Corte procedeva quindi (v:amplius in dispositivo) alla rideterminazione delle varie voci di danno, condannando in solido la Sara e la C. alla rifusione dei 2/3 delle spese di primo grado, compensando tra le parti le spese dello appello.

Contro la decisione ricorre R. V., in proprio e nella qualità, deducendo cinque motivi di ricorso. Resiste la Sara con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento in relazione al primo ed al quarto motivo, assorbito il secondo ed il quinto, rigettandosi nel resto, per le seguenti considerazioni.

Preliminare è la considerazione del primo motivo che attiene alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e delle condotte dei conducenti antagonisti, alla luce delle regole di cui al primo e secondo comma dell’articolo 2054 Cc.

Deduce il ricorrente: l’error in iudicando in relazione alla applicazione della regola di cui al primo comma, in relazione alla ricostruzione del fatto storico non controversa per la dinamica dello scontro degli automezzi ed in ordine alle prove di aver fatto, il defunto coniuge, tutto il possibile per evitare il danno. Il motivo è dotato di ampia autosufficienza, indicando le fonti di prova ed in particolare il rapporto dei carabinieri con descrizione del sinistro e dello stato dei luoghi e le foto che illustrano la posizione terminale dei mezzi. Deduce la difesa della ricorrente che l’incidente avvenne per la invasione della corsia, imprevedibile ed improvvisa, e che il P. teneva rigorosamente la destra, procedendo a velocità moderata e che non aveva avuto il tempo tecnico materiale per porre manovre dirette ad evitare il terribile impatto.

Censura poi il passo della sentenza (ff 7 ed 8) dove la Corte dichiara di applicare alla fattispecie un principio di diritto affermato da questa Corte in un caso simile (invasione di semicarreggiata) (Cfr. Cassazione 3726/94), per sostenere che nella specie il conducente che ha subito l’invasione non aveva dato la prova di aver fatto di tutto il possibile per evitare l’evento, e stabilire, in concreto un nuovo riparto delle colpe, addossando una compartecipazione minima al F.P.

Il ragionamento del giudice del riesame non appare plausibile e neppure giuridicamente fondato, posto che emerge, dalla ricostruzìone del fatto storico, la condotta imprudente ed imperita della C. che con il proprio mezzo ha invaso la corsia, ponendo in essere una gravissima situazione di pericolo, con ciò applicandosi il criterio della causalità esclusiva nella produzione dello evento lesivo (incidente stradale con lesioni mortali), e per contro è dato rilevare una semplice congettura in ordine ad una corresponsabilità minima del P., non suffragata da alcun elemento fattuale di riscontro. come evidenziato dalla obbiettiva ricostruzione fatta dal personale specializzato dell’Arma e dal suo rapporto: mentre a tal fine restava incombente l’indagine circa la esigibilità, da parte del conducente antagonista, per la imprevedibilità e la improvvisa situazione di pericolo, di una manovra di emergenza adeguata, e comunque il riscontro di un suo profilo di colpa

La attribuzione della responsabilità esclusiva, già esattamente considerata del primo giudice, e la illogica applicazione dì una presunzione di colpa a carico del conducente che ha subito l’evento, senza il rilievo di eventuali possibili manovre di emergenza, rendono dunque evidente il fondamento della indicata prima censura sotto i due rilievi dell’error in iudicando per la applicazione di un principio di presunzione semplice, superabile dalla prova contraria (articolo 2054 primo comma Cc) e del difetto di motivazione in ordine alla valutazione comparativa delle condotte dei conducenti antagonisti, secondo una dinamica non controversa in atti. l’accoglimento del primo motivo determina la necessaria riliquidazione dei danni consequenziali all’evento lesivo, che è plurioffensivo e dunque riverbera i suoi effetti sugli stretti congiunti della vittima. Venendo pertanto all’esame dei restanti motivi, per chiarezza sarà seguito l’ordine di deduzione: nel secondo motivo si deduce l’error in iudicando ed il vizio della motivazione sul quantum liquidato ai congiunti come danno patrimoniale emergente e futuro, lamentandosi la irragionevole riduzione compiuta dal giudice di appello anche in relazione alla asserita ascrivibilità del concorso di colpa.

Il motivo resta assorbito, per il quantum, dalla esclusione della ascrivibilità del concorso di colpa e dunque il danno sarà liquidato per l’intero, tenendosi conto della durata prevedibile della attività lavorativa e delle chances di tale attività, e delle condizioni peculiari del nucleo familiare composto dalla moglie e dai due piccoli figli minori, in ordine al dovere di solidarietà per il mantenimento di tale nucleo (cfr: Cassazione 22593/04 per utile riferimento).

Nel terzo motivo si denuncia l’error in iudicando per la negazione della trasmissibilità iure hereditatis del danno biologico da morte, e per la negazione del danno psichico subito e subendo dai figli minori per la perdita della presenza paterna.

Il motivo contiene due diverse censure, che tuttavia risultano infondate per difetto di specificità la prima, e per difetto di prove, anche in via presuntiva le seconde.

Quanto alla prima censura, si osserva che il P. era rimasto in vita, lucido di mente, nelle due ore necessarie per l’arrivo dell’ambulanza, decedendo solo durante il trasporto. Il danno biologico consequenziale alla lesione mortale, come lesione della integrità fisica, riguarda un lasso di tempo troppo breve quantificabile, ancorché si debba ammettere che il relativo credito sia stato potenzialmente conseguito dalla parte lesa mentre era in vita. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata sul punto, nel senso di escluderne la risarcibilità, come danno reale, trasmissibile íure hereditatis (cfr:come incipit, Corte Costituzionale, sentenza 372/94, 2450/95, 4991/96, 1704/97, sino a Cassazione 2775/03, 8828/03, 14476/03, 517/06, tra le tante).

Quanto alla seconda censura invece, la giurisprudenza, anche di legittimità, è orientata nel riconoscimento del danno psichico, subito iure proprio dai congiunti, come effetto della perdita dello stretto congiunto (nella specie, il padre), sempre che siano stati forniti, anche in via presuntiva, idonei elementi di prova, in ordine all’influenza della perdita degli affetti e della figura paterna. Ma sul punto la censura non è né specifica né autosufficiente. La censura pertanto, per quanto articolata in due mezzi distinti, è per entrambi infondata.

Merita invece accoglimento il quarto motivo, che concerne la denegata pronuncia in merito al chiesto risarcimento del danno morale subito dal defunto, come danno terminale, avvertito da chi, in condizioni di lucidità mentale, attende soccorsi che ritardano e sente venir meno la propria vita.

Questa Corte in numerose sentenze ha considerato la particolare valenza del danno morale terminale o dello stesso danno biologico terminale sotto il profilo del danno psichico catastrofale.

In questa sede viene in esame solo l’aspetto del danno morale, che è presente nel danno da reato per omicidio colposo, come danno evento, il cui credito matura nel tempo stesso in cui è inferta la lesione mortale.

Conseguentemente ritiene questa Corte di dover aderire ai recenti arresti, costituiti dalle sentenze (Cassazione 11003/03, 3414/03, 11601/05;15760/06), che considerano la autonomia ontologica di tale danno, come lesione della integrità morale della persona, con la stessa valenza costituzionale di inviolabilità, onde la doverosítà dì una adeguata considerazione ai fini del riconoscimento della posta risarcitoria non patrimoniale e della sua trasmissibilità jure hereditatis.

l’accoglimento del motivo determina cassazione con rinvio ed il giudice si atterrà alle indicazioni enunciate negli arresti citati, nella valutazione equitativa, in concreto dell’entità del danno in relazione alla gravità delle lesioni, alle circostanze relative alla lucida attesa della morte, per valutarne in via equitativa la consistenza, onde trasmettere il credito agli eredi.

Resta assorbito il quinto motivo sulla compensazione delle spese in primo grado, dovendo il giudice del rinvio provvedere in ordine a tutte le spese dei vari gradi del giudizio sulla base del principio della soccombenza sostanziale.

l’accoglimento del ricorso, nei limiti e secondo i principi sopraenunciati, determina la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il quarto motivo del ricorso, assorbito il secondo ed il quinto, rigetta il terzo, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.