Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-03-2012, n. 4951 Concordato tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Villa Nuccia Casa di Cura s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Catanzaro n. 11/5/2007 che aveva accolto il ricorso della società avverso il diniego del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, non perfezionatosi per il mancato pagamento di una rata. LA CTR riteneva che il pagamento della prima rata fosse sufficiente a determinare la irrevocabilità del condono.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la società.

Motivi della decisione

Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente assume che la CTR avrebbe erroneamente applicato tale normativa nel ritenere che il mancato pagamento di una rata non determinasse la inefficacia del condono.

La censura è fondata. In proposito, i collegio ritiene, invero, di dover dare continuità, poichè condivisibile e non convincentemente contraddetto, all’indirizzo, già espresso da questa Corte con sentenza n. 20745 del 06/10/2010, secondo cui il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla società avverso il diniego di condono.

L’esito del giudizio, la natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di merito e la condanna della società, alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, della spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigettato il ricorso proposto dalla società avverso il diniego di condono;

compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna la società, alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, della spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 03-11-2011, n. 39597

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli ricorre avverso la sentenza del 22 ottobre 2009, con cui il giudice di pace di Avellino aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.S. e G.S. in ordine al reato di lesioni volontarie guaribili in cinque giorni in danno di T. L., per remissione tacita della querela.

Il giudice di pace aveva attribuito significato di implicita espressione di volontà remittente all’assenza all’udienza del querelante, non comparso sebbene gli fosse stato notificato un avviso che lo rendeva edotto della circostanza che la mancata comparizione sarebbe stata interpretata in guisa di remissione tacita. Il ricorso è fondato atteso che, come hanno ritenuto le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 46088 del 30 ottobre 2008 – Viele – Rv.

46088, la mancata comparizione del querelante all’udienza non da luogo ad una ipotesi di remissione tacita, neppure quando il giudice ne abbia sollecitato la presenza, preavvertendo che la mancata comparizione sarebbe stata intesa come remissione tacita.

Va considerato infatti che ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2, solo la remissione extraprocessuale può essere tacita, salvo che non si versi nell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 274 del 2000, art. 21, che non ricorre nel caso di specie.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice di pace di Avellino, che provvederà al giudizio in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Avellino per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-11-2011) 22-11-2011, n. 43089

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – A.L. ricorre per cassazione avverso la sentenza resa il 9.12.2010 dal Tribunale di Chiavari con la quale a suo carico, imputato del reato del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, è stata applicata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di mesi sette di reclusione. A sostegno dell’impugnazione il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

2. Il ricorso è fondato, ancorchè per ragioni diverse da quelle difensivamente illustrate.

3.1 – In data 28 aprile 2011 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H.E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, in relazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Con tale sentenza la Corte europea afferma che "la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo".

Spetta perciò al giudice nazionale "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l’art. 14, comma 5 ter, di tale decreto legislativo", tenendo altresì nel debito conto il principio "dell’applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri". 3.2 – La pronunzia richiamata è stata assunta, come detto, in relazione all’ipotesi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter.

Ritiene tuttavia il Collegio che le conclusioni ivi raggiunte valgano, a fortiori, per il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater, cui si riferisce la sentenza oggetto di ricorso.

3.3. – A ragione della decisione, la Corte di giustizia ha osservato:

– che la successione delle fasi della procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva 2008/115 risponde a una esigenza di "gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell’interessato – la concessione di un termine per la sua partenza volontaria – alla misura che maggiormente limita la sua libertà – il trattenimento in un apposito centro -, fermo restando in tutte le fasi di detta procedura, l’obbligo di osservare il principio di proporzionalità";

– che, in quest’ottica, persino il trattenimento, che rappresenta la misura più restrittiva della libertà consentita dalla direttiva, è strettamente regolamentato, quanto a durata e modalità, "allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini interessati dei paesi terzi" e di "limitare la privazione della libertà dei cittadini di paesi terzi in situazione di allontanamento coattivo" entro termini ragionevoli – vale a dire non superiori al tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito – e i più brevi possibili – in conformità all’ammonizione già impartita dall’ottavo dei "Venti orientamenti sul rimpatrio forzato" adottati il 4 maggio 2005 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa;

– che gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere al rimpatrio coattivo conformemente all’art. 8 n. 4 della direttiva, una pena detentiva quale quella prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, "solo perchè un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale", dovendo "essi (Stati) invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti";

– che una regolamentazione nazionale quale quella oggetto d’esame finisce per ostacolare la stessa applicazione delle misure di cui all’art. 8, n. 1, della direttiva medesima (in base alla quale "Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’art. 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’art. 7") e ritardare l’esecuzione della decisione di rimpatrio.

3.4. – Anche la fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater, riguarda la mera "violazione" della intimazione impartita, per di più serialmente, nei confronti dello straniero in condizione di soggiorno irregolare e trova causa esclusiva nella perdurante mancanza di "cooperazione" all’allontanamento volontario.

Necessariamente presupponendo l’esistenza anche di una precedente contestazione ai sensi dell’art. 14, comma 5 ter, meno ancora (rispetto a questa) risponde ad esigenze di proporzionalità e a criteri di adeguatezza con riguardo al tempo di restrizione strettamente necessario per il conseguimento dello scopo espulsivo che dovrebbe giustificare l’intervento limitativo della libertà personale. E la dimostrazione che l’apparato statuale abbia posto in essere ogni ragionevole sforzo per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio rispettando la gradazione procedi mentale imposta dalla direttiva, non soltanto non è richiesta dalla disposizione incriminatrice, ma mediante il richiamato art. 14, comma 5 bis risulta inaccettabilmente sostituita dal mero reiterato riferimento alla obiettiva impossibilità di dar corso alla espulsione coattiva o di trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, in ipotesi anche a causa dell’inutile decorso dei tempi di permanenza in tale struttura.

Se dunque lo scopo della direttiva 2008/115 è quello di garantire che lo Stato membro compia ogni ragionevole sforzo per attuare la politica di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dei paesi terzi, e di impedire che la privazione della libertà di costoro si protragga, nonostante l’impegno statuale, oltre limiti accettabili e proporzionati al fine espulsivo concretamente da perseguire, il comando impartito dalla Corte europea al giudice nazionale, di "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286" contraria al risultato che la direttiva intende perseguire, non può che essere inteso come riferito anche al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater.

4. – La decisione della Corte di Giustizia, interpretando in maniera autoritativa il diritto dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide sul sistema normativo impedendo la configurabilità del reato. L’effetto è paragonabile a quello della legge sopravvenuta (cfr. C. Cost. nn. 255 del 1999, 63 del 2003, 125 del 2004 e 241 del 2005 secondo cui "i principi enunciati nella decisione dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale") con portata sostanzialmente (tamquam non esset) abolitrice della norma incriminatrice.

Non può a tale proposito ingenerare incertezze il riferimento contenuto, nella sentenza El Dridi, alla applicabilità della "pena più mite". Nell’ordinamento non residuano ipotesi residuali di reato che possano ritenersi interamente contenute nella contestazione ex D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, idonee a riespandersi senza necessità alcuna di integrazione a fronte della disapplicazione della fattispecie in esame.

Il richiamo alle tradizioni costituzionali comuni e ai diritti fondamentali rende per altro evidente che i principi evocati sono quelli elaborati, anche dalla Corte EDU, in tema di art. 7 della Convenzione, mentre la sentenza della CtGUE lager, pure richiamata (e che tratta di sanzioni amministrative), palesa come nel linguaggio della Corte il termine "pene" si riferisca a qualsivoglia regime sanzionatorio o afflittivo, non necessariamente corrispondente ad un trattamento "penale" secondo l’ordinamento italiano.

5. – In relazione a fattispecie quale quella in esame, realizzata prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva, deve per conseguenza affermarsi che il fatto non è più preveduto dalla legge come reato.

La formula è in linea con quanto già ritenuto, in relazione a ipotesi in qualche modo simile, da questa Corte, sez. 1, sentenza del 20.1.2011, imp. Titas Luca, allorchè ha osservato che la pronunzia della Corte di Giustizia che accerta l’incompatibilità della norma incriminatrice con il diritto europeo (si trattava del caso Schwibbert) "si incorpora nella norma stessa e ne integra il precetto con efficacia immediata" (cfr. Corte Cost. nn. 13 del 1985, 389 del 1989, 168 del 1991), così producendo "una sorta di abolitio criminis" che impone, in forza di interpretazione costituzionalmente necessitata, di estendere a siffatte situazioni di sopravvenuta inapplicabilità della norma incriminatrice nazionale, la previsione dell’art. 673 c.p.p..

6. – Osserva infine la Corte che il recente D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129, recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari, ha novato le fattispecie di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter e quater, ma tale intervento del legislatore non ha realizzato una continuità normativa con la precedente disposizione, ancorchè sostanzialmente confermata l’intervenuta abolitio criminis. A tali conclusioni perviene il Collegio non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessari per l’integrazione dell’illecito delineato. Al riguardo è sufficiente infatti rilevare che, nella nuova disciplina, alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò destinato (CIE), di guisa che non può non convenirsi sulla conclusione ermeneutica che il decreto legge anzidetto ha introdotto una nuova figura di reato, in quanto tale applicabile soltanto alle condotte consumate dopo l’entrata in vigore della novella.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10808 Obblighi del contribuente Rimborso Riscossione

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla s.p.a. GE CAPITAL FINANCE, l’AGENZIA delle ENTRATE – premesso che con "atto notarile del 30 dicembre 2003" la "CONTEL srl in liquidazione" aveva ceduto "alla s.p.a., GE CAPITAL FINANCE" "l’IVA risultante a credito dalla dichiarazione" della prima "relativa all’anno 2003" (per la quale "il modello di rimborso 2004" era stato presentato "in data primo marzo 2004") -, in forza di un solo motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 74/40/10 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il 25 maggio 2010) che aveva disatteso l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (196/23/08) della Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale, previa riunione, aveva rigettato il ricorso della "CONTEL srl in liquidazione" avverso il "provvedimento di diniego del rimborso del credito IVA per l’anno 2003" ed accolto quello della società intimata, che aveva impugnato "il silenzio rifiuto formatosi su una propria istanza".

La s.p.a. GE CAPITAL FINANCE instava per il rigetto dell’impugnazione e depositava memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

p.1. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio affermando che "il diritto al rimborso del credito IVA spetta alla GE Capital Finance spa" perchè:

– quel "credito… è civilisticamente sorto a seguito della liquidazione IVA del mese di dicembre 2003";

– "la cessione del credito… avvenuta il 30 dicembre 2003 è civilisticamente perfetta ed atta a trasferire le ragioni di credito in capo al cessionario";

– "la comunicazione della cessione… notificata all’Agenzia… e la presentazione della dichiarazione e del mod. VR da parte della cedente,.. costituiscono meri adempimenti formali necessari per rendere tale cessione efficace anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria";

– "Il D.M. Finanze 26 febbraio 1992, art. 5, comma 1, dispone correttamente che il rimborso può essere eseguito al liquidatore semprechè il credito d’imposta sia evidenziato nel bilancio finale di liquidazione": "questo non è il caso in esame in quanto il credito IVA deve essere rimborsato al cessionario, visto che, dopo gli adempimenti formali posti in essere dal cedente, è lui solo il creditore anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria".

p.2. Il ricorso dell’Agenzia.

Questa – assunto che "il credito IVA sorge al momento della sua esposizione nella dichiarazione annuale" – denunzia "violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, e del D.M. 26 febbraio 1992, art. 5" affermando:

– "è pacifico che il credito sia stato ceduto anteriormente alla sua esposizione nella dichiarazione (esposizione che poi non vi è stata) e alla richiesta di rimborso attraverso il modello VR" per cui "la cessione intervenuta… aveva ad oggetto un credito futuro";

– "una situazione di credito in capo al cessionario nei confronti del ceduto" può "costituirsi solo se e quando il credito venga ad esistenza (… Cass. 19 giugno 2001 n. 8333)": "nella circostanza il credito non è mai venuto ad esistenza in quanto la… cedente non lo ha esposto in dichiarazione" ("la stessa cessionaria alla pag. 5…

del ricorso introduttivo… afferma che il credito IVA non poteva materialmente essere indicato nel bilancio finale di liquidazione…

perchè era stato ceduto il 30 dicembre 2003 e il bilancio finale è del 31 dicembre 2003") e "neanche nel bilancio finale di liquidazione";

– la possibilità (prevista dal "DM 26 febbraio 1992, art. 5") di "eseguire il rimborso al liquidatore… semprechè il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio di liquidazione finale" conferma che "l’effetto derivante da un’eventuale cessione è contemporaneo all’insorgenza del credito e postula la sua venuta ad esistenza attraverso l’esposizione nel bilancio finale di liquidazione".

p.3. Le ragioni della decisione.

Il ricorso – il cui unico motivo, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, è ammissibile perchè il richiamo alla norma dettata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, (di cui l’Agenzia denunzia la "violazione o falsa applicazione") non introduce nessun nuovo elemento fattuale di valutazione ma, se anche non effettuata in precedenza, integra soltanto la indicazione della disposizione ritenuta, dalla parte che la ha dedotta, effettiva regolatrice della fattispecie concreta – deve essere respinto.

In via preliminare va evidenziata l’infondatezza giuridica (a) dell’assunto dell’Agenzia secondo cui "il credito IVA sorge al momento della sua esposizione nella dichiarazione annuale" e, di conseguenza, b) del corollario che ne trae la ricorrente "una situazione di credito in capo al cessionario nei confronti del ceduto" può "costituirsi solo se e quando il credito venga ad esistenza (… Cass. 19 giugno 2001 n. 8333)".

In tema di IVA (come di qualsiasi altra imposta), infatti (Cass., trib., 19 ottobre 2007 n. 21944), "la dichiarazione del contribuente non costituisce la fonte dell’obbligo tributario" (inteso, per "obbligo tributario" il complesso dei reciproci rapporti, attivi e passivi, tra contribuente ed ente impositore in relazione a quel tributo), "nè produce effetti assimilabili a quelli di una confessione" (la "dichiarazione", precisamente, "rappresenta unicamente un momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione dell’imposta"): quella "fonte", infatti, per l’imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, è data unicamente dal coinvolgimento del contribuente in una delle "operazioni imponibili" considerate dalla norma ("cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni"; "importazioni da chiunque effettuate").

Per (ulteriore) pacìfico principio, ancora (Cass., trib. 22 settembre 2011 n. 19326, che richiama "Cass. 16477/2004, 433/2008, 7172/2009"), "il contribuente", nonostante "l’omessa presentazione della dichiarazione annuale" IVA, "ricorrendone i presupposti", può sempre "esercitare il diritto al rimborso" atteso che l’omissione detta "esclude" soltanto "la possibilità di recuperare il credito maturato nel relativo periodo di imposta… attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d’imposta successivo" (cfr., ex multis, la richiamata Cass., trib., 25 marzo 2009 n. 7172:

"l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale lo espone all’accertamento induttivo, ed esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d’imposta… attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d’imposta successivo…. tale riguardo al contribuendo pertanto residuando solamente la possibilità di chiederne il rimborso").

Dalle osservazioni che precedono discende che un credito d’imposta IVA non sorge affatto "al momento della sua esposizione nella dichiarazione annuale" e, di conseguenza (nonchè a maggior ragione), come intuitivo, che la sussistenza di quel credito (del quale qui non è contestata la effettività della "fonte" innanzi indicata) in capo al contribuente non può essere negata per la sola ragione che il credito non sia stato indicato nella dichiarazione annuale perchè ceduto a terzi prima del "momento" (erroneamente) individuato dall’amministrazione (analogamente, per il caso di "credito" IVA ceduto a terzi ma non "esposto in bilancio", cfr. Cass., trib., 17 febbraio 2006 n. 3530).

p.4. Delle spese processuali.

Per la sua totale soccombenza l’Agenzia, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., è tenuta a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia a rifondere alla società le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 12.100,00 (dodicimilacento/00), di cui Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.