T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 2278 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 Il Comune di Cosenza impugna l’ordinanza, meglio indicata in epigrafe, con cui il Commissario per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria ha disposto la nomina del Commissario ad acta per il recupero di Euro 1.415.313,49, che assume "dovuti dal Comune di Cosenza per lo smaltimento dei rifiuti secondo le schede contabili debitamente siglate dal Responsabile dell’Area Rifiuti e dell’Area contabilità ed economato", allegate come parte integrante della suddetta ordinanza ed individuate con la lettera A.

Con la stessa Ordinanza il Commissario Delegato ha disposto che l’incarico del Commissario "dovrà essere portato a termine entro 30 giorni della data di notifica della medesima".

Deduce:

1) Eccesso di potere. Mancato avviso dell’avvio del procedimento. Mancata indicazione del termine e dell’Autorità avverso la quale proporre il ricorso. Violazione degli artt. 3, comm1 4 e 7 della l. n. 241/90 e ss.mm.;

2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 6 dell’O.P.C.M. 21 ottobre 1997, n. 2696. Travisamento di fatto. Inesistenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento;

3) Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Violazione dell’art. 5 della l. 24 febbraio 1992, n. 225, commi 3 e 5;

4) Violazione del quarto comma dell’art. 1 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

5) Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione dell’art. 3, comma 5 della l. n. 142/90 e successive modificazioni. Violazione della specifica norma di legge contemplata dal comma 5 dell’art. 5 della l. 24 febbraio 1992, n. 225 (difetto di motivazione);

6) Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Violazione dell’art. 3, comma 1, dell’ O.P.C.M. 6.4.2006, n. 3512.

Si è costituita, per resistere, l’Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza n. 1066 del 7.3.2007, è stata respinta l’istanza cautelare.

Le amministrazioni resistenti hanno depositato documenti e memoria.

Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 9 febbraio 2011.

2. Il ricorso – notificato a mani presso l’Avvocatura dello Stato il 24 gennaio 2007, e depositato il successivo 20 febbraio – è irricevibile per tardività del deposito.

Tale circostanza è già stata rilevata dal Collegio in sede di delibazione dell’istanza cautelare, con ciò assolvendo all’onere oggi prescritto dall’art. 73, comma 3, del Codice del processo amministrativo, nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, il giudice ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio

Nello specifico, si osserva che il provvedimento impugnato, in quanto adottato nell’ambito di una situazione di emergenza dichiarata ai sensi dell’art. 5 della l. n. 225 del 1992, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 23 – bis della l. n. 1034/1971, per effetto del richiamo operato dall’art. 3, comma 2ter del d.l. n. 245/2005, conv. con modificazioni dalla l. n. 21/2006.

Per quanto occorrer possa si osserva che tali disposizioni, all’epoca vigenti, sono state sostanzialmente riprodotte dall’art. 119, comma 1, lett h), e comma 2, c.p.a., per quanto di interesse.

Ne consegue la dimidiazione dei termini processuali, ivi compreso il termine per il deposito del ricorso che è, pertanto, di quindici giorni (cfr. Adunanza Plenaria Cons. Stato, 31 maggio 2002, n. 5).

Poiché il ricorso è stato depositato oltre il quindicesimo giorno dalla notifica all’amministrazione resistente, il gravame deve essere dichiarato irricevibile.

Le spese seguono come di regola la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez.I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara irricevibile.

Condanna il Comune ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 29-03-2011, n. 1886 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

Nel ricorso di primo grado si espone quanto segue.

In data 25 giugno 2004 la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi notificava al sig.ra Turco l’ingiunzione di demolizione n. 35 del 2004, sul presupposto di aver realizzato in Ostuni, località Camerini/Fontanelle, opere edilizie entro la fascia dei 30 metri dal confine demaniale marittimo, in assenza della prescritta autorizzazione ex art. 55 cod. nav..

Il successivo I luglio il Dirigente dell’U.T.C. di Ostuni ordinava alla stessa Turco di demolire le opere edilizie abusivamente realizzate, in quanto insistenti su suolo demaniale, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e prive di concessione edilizia.

Gli atti citati venivano quindi censurati per i seguenti motivi: violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 54 e 55 cod. nav. e degli artt. 31 e 35 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione del principio di ragionevolezza. Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Difetto di motivazione. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Eccesso di potere e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Eccesso di potere e violazione degli artt. 54 e 55 cod. nav.

In data 29 settembre 2004 il Tribunale amministrativo regionale, pronunciandosi in sede cautelare, adottava la seguente ordinanza:

"ritenuto che, ai fini della definitiva decisione sulla domanda cautelare, è necessario verificare se l’immobile per cui è causa ricada o meno nel demanio marittimo o, comunque, entro la fascia di rispetto di 30 metri dal confine del demanio marittimo;

ritenuto, quindi, che occorre acquisire una relazione di chiarimenti sul punto da parte della Capitaneria di Porto di Brindisi (…)".

In adempimento della medesima la Capitaneria adottava, il 12 ottobre 2004, il provvedimento prot. n. 15849, di parziale modifica del precedente decreto.

Tale ultimo atto veniva quindi impugnato con motivi aggiunti, per le ragioni che seguono: nullità degli atti amministrativi; incompetenza per territorio e per materia; vizio di forma; illegittimità derivata e invalidità; eccesso di potere; erroneità e contraddittorietà nell’indicazione della linea di confine demaniale; prescrizione e decadenza; eccesso di potere e violazione dell’art. 55 cod. nav..

Il Tribunale amministrativo regionale accoglieva il ricorso nei limiti seguenti: a suo avviso, infatti, gli atti impugnati risultano connotati da motivazione insufficiente

Avverso la sentenza produce appello il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deducendo che un ordine di demolizione mantiene in ogni caso la propria natura di atto vincolato, come tale non necessitante una motivazione che vada oltre la semplice constatazione dei fatti (in tal senso Cons. Stato, V sez., 5 marzo 2001, n. 1244).

L’appellata C.T. presentava appello incidentale con il quale chiede la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

All’udienza del 15 febbraio 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

La Capitaneria di Porto di Brindisi emanava il decreto del 10 maggio 2004, n. 35 con il quale ingiungeva all’appellata di demolire le opere realizzate sulla particella n. 347 del foglio 17 del Comune di Ostuni entro la fascia di rispetto dei 30 metri dal confine demaniale marittimo in assenza della prescritta autorizzazione di cui all’art. 55 del cod. nav.

La medesima autorità con nota del 12 ottobre 2004, prot. n. 15849 comunicava che "a parziale modifica il decreto ingiuntivo n. 35/2004 (era) riferito al foglio di mappa n. 17, particelle n. 199 e n. 3904 per la parte che insiste entro la fascia dei 30 metri dalla linea di confine demaniale marittima.

Allo stato attuale pertanto, così come riportato dall’estratto S.I.D. (sistema informativo demanio) risulta:

– la porzione dell’immobile esistente sulle particelle n. 199 e n. 39044 del foglio di mappa n. 17 insiste entro la fascia dei trenta metri dalla linea di confine demaniale marittima e come tale oggetto del decreto ingiuntivo n. 35/2004 emesso da questo Comando;

– la particella 347 del foglio di mappa n. 17 insiste sul pubblico demanio marittimo e come tale oggetto di eventuale decreto ingiuntivo da parte della Regione Puglia, attualmente competente per territorio e per materia;

– l’immobile o gli immobili insistenti sulle particelle 347, 199 e 39044 del foglio di mappa n. 17 sono letteralmente attraversati dalla linea di confine demaniale marittima, come evidenziato dall’estratto S.I.D. in precedenza citato".

La sentenza impugnata ha annullato sia gli atti dell’autorità statale (ingiunzione n. 35/2004, prot. 9685 e atto prot. n. 15849 del 12 ottobre 2004) che il provvedimento di demolizione del Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Ostuni del I luglio 2004, prot. n. 168. Può sin d’ora osservarsi che l’annullamento (da parte del giudice di primo grado) dell’ingiunzione n. 35/2004 era superfluo perché il successivo atto di rettifica conteneva integralmente la disciplina del rapporto.

La sentenza, impugnata dal solo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resta confermata nella parte in cui ha disposto l’annullamento del provvedimento comunale.

L’appello merita accoglimento.

L’esercizio del potere di autotutela demaniale previsto dagli art. 54 e 55 c.nav. non incontra limiti temporali in alcuna disposizione legislativa. Poiché a norma degli art. 54 e 55 c. nav. é un atto dovuto l’ordine di rimettere le cose in pristino, se siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, le censure di eccesso di potere sono inammissibili, non essendo configurabili allorquando il provvedimento impugnato non é il risultato di valutazioni discrezionali.

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso in ragione delle "particolari condizioni dell’immobile e dei luoghi (fila di abitazioni contigue, ricadente in zona di espansione sufficientemente urbanizzata)" e della "mancata rivendicazione della destinazione pubblica dell’area per alcuni decenni". Tali ragioni "potrebbero ragionevolmente giustificare soluzioni diverse da quella adottata, ad esempio nella direzione di una sclassificazione dell’area medesima".

Tali considerazioni non possono essere svolte dal giudice della legittimità degli atti, ma esclusivamente dall’autorità amministrativa, essendo evidente che un provvedimento di "sclassificazione" deve precedere la valutazione sulla conservazione degli immobili. Adottare un atto di sdemanializzazione della striscia di terreno, dopo l’annullamento dell’ordine di demolizione, sarebbe attività del tutto inutile.

D’altro canto la sezione non può non osservare che l’amministrazione appellante, prima di procedere alla materiale esecuzione del provvedimento impugnato (nota del 12 ottobre 2004, n. 15849) dovrà verosimilmente valutare se conservare al bene la natura demaniale proprio in considerazione di quanto contenuto nel provvedimento stesso, ossia che l’immobile o gli immobili insistenti sulle particelle 347, 199 e 39044 del foglio di mappa n. 17 sono letteralmente attraversati dalla linea di confine demaniale marittima.

Considerato infine che l’appellato ha proposto appello incidentale in relazione alle sole spese di giudizio, la sezione ritiene, per giusti motivi, di poterle compensare per entrambi i gradi.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado nella sola parte in cui era diretto all’annullamento della nota della Capitaneria di Porto di Brindisi del 12 ottobre 2004, n. 15849.

Compensati spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-04-2011, n. 15704

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 24 maggio 2010, la Corte d’Appello di Ancona, sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno sezione distaccata di San Benedetto del Tronto appellata da S.G., dichiarava non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di cui al capo B perchè estinta per prescrizione; confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale S. era stato dichiarato colpevole di ricettazione di cinque autoradio e pannelli di autovetture e condannato alla pena di tre anni di reclusione ed Euro 1.500 di multa.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta dell’accertato possesso dei beni provenienti da furti che, per le loro caratteristiche (fili recisi e pendenti, assenza di imballaggi, disponibilità di arnesi) dimostravano la piena consapevolezza della provenienza delittuosa.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 648 c.p., comma 2 nonchè omessa motivazione sul punto, per avere la Corte di appello ignorato lo specifico motivo di appello con il quale si era chiesto il riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto; – violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) nonchè omessa motivazione in ordine alla mancata considerazione della richiesta delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con l’atto di appello il difensore dell’imputato aveva specificamente invocato il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al capoverso dell’art. 648 c.p.p. ed aveva spiegato le ragioni per le quali, ad avviso dell’appellante, ricorrevano i presupposti per ritenere la particolare tenuità del fatto ovvero per ritenere meritevolezza delle attenuanti generiche.

La sentenza, pur avendo dato atto della proposizione di tali richieste, le ha disattese senza motivare.

Se ne impone quindi l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Perugia perchè, nella piena libertà di determinazione propria del giudice di merito, proceda a nuovo giudizio sui punti indicati nel rispetto dell’indicato principio di diritto, ferma la statuizione sulla responsabilità, ormai definitiva.
P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione sulla chiesta attenuante di cui all’art. 648 cpv. cod. pen. e sulle chieste attenuanti generiche e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 06-05-2011, n. 1204 Provvedimenti contingibili ed urgenti

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e;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso depositato il 14 marzo 2011, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in epigrafe con la quale si ordina di rimuovere, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, la tombinatura esistente in attraversamento sul rio Pulice in corrispondenza del terreno di loro proprietà in località Colombera, chiedendo a questo Tribunale di disporne l’annullamento, previa sospensione incidentale, perché viziato da eccesso di potere e violazione di legge.

Non si sono costituite in giudizio le amministrazione resistenti.

In data 11 aprile 2011, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, stante il sopravvenuto ritiro del provvedimento impugnato in data successiva alla notificazione del ricorso.

Sul contraddittorio così istauratosi, all’udienza camerale del 14 aprile 2011, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva.

2. Ai sensi dell’art. 34, V comma, c.p.a., deve essere dichiarata cessata la materia del contendere "qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta".

3. Nella specie, il ritiro del provvedimento impugnato, avvenuto successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l’obbligo del giudice di pronunciare sull’oggetto della controversia.

3. Residua la questione delle spese le quali, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, devono porsi a carico dell’amministrazione resistente, avendo i ricorrenti dedotto e provato di non essere proprietari dell’area sul quale insiste il ponticello de quo. In particolare, le spese vanno poste esclusivamente a carico dell’amministrazione comunale, unica legittimata passiva rispetto alla domanda di annullamento di ordinanze contingibili e urgenti in quanto, pur agendo il Sindaco in veste di organo dello Stato (ufficiale del governo) e quindi di organo a servizio di più enti, egli opera nel quadro del complesso organizzatorio comunale quale elemento di tale complesso, con la conseguente responsabilità del Comune, e non dello Stato, degli atti da lui posti in essere nella suddetta qualità. Con riguardo al Ministero dell’Interno, privo di legittimazione passiva in ragione di quanto appena detto, non vi sono spese da liquidare perché non costituito in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA cessata la materia del contendere;

CONDANNA il COMUNE di CIGOGNOLA al pagamento di spese di lite che si liquida in Euro 600,00, oltre IVA e CPA. Resta, inoltre, salvo l’onere di cui all’art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 d.l. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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