Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-09-2011, n. 19621 Assegno di invalidità

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 30.7.2007, in accoglimento dell’appello proposto da P.M. ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarava il diritto della predetta all’assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal giugno 2005 e, per l’effetto, condannava l’INPS al pagamento della prestazione previdenziale dalla stessa data.

La Corte territoriale decideva la causa sulla base di c.t.u. – difforme da quella asseritamente espletata in primo grado – che riconosceva lo stato di invalidità in misura idonea a ritenere integrato il requisito sanitario richiesto dalla legge per la concessione dell’assegno richiesto.

Propone ricorso l’istituto, affidando l’impugnazione a due motivi.

Resiste la P. con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo l’INPS deduce la violazione o la falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 4 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che anche nel giudizio di appello l’assicurata non ha fornito la prova della sussistenza del requisito contributivo e che la Corte territoriale non ha provveduto a verificare il possesso di tale necessario requisito costitutivo del diritto. Pone, poi, quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., domandando se l’esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente richieste deve essere provata dall’assicurato e verificata d’ufficio dal giudice.

Con il secondo motivo il ricorrente riproduce la medesima censura sotto il profilo del vizio di motivazione.

I due motivi di ricorso, che, per l’evidente connessione vanno esaminati congiuntamente, vanno accolti per avere la sentenza impugnato deciso in violazione delle norme richiamate, in particolare della L. 12 giugno 1984, n. 222, artt. 1 e 4 che prevedono la necessità della sussistenza del requisito assicurativo e contributivo per l’accesso all’assegno ordinario di invalidità.

Non può ritenersi che si sia formato il giudicato sul requisito contributivo, atteso quanto osservato dalla stessa intimata in ordine al motivo del rigetto del ricorso di primo grado, costituito proprio dalla carenza del requisito contributivo, circostanza questa che non imponeva all’INPS, vittorioso in primo grado, di difendersi su tale versante, non potendo formarsi alcun giudicato, favorevole all’assicurata, in ordine ad un accertamento di segno contrario a quello presupposto dall’assunto. Ed invero, ai fini della formazione del giudicato, sarebbe stato necessario che la sentenza di primo grado avesse affermato il diritto all’assegno ordinario di invalidità, in quanto questo presuppone che tra la questione decisa e l’altra sulla quale, pur formalmente proposta dalla parte, il giudice non abbia soffermato la sua attenzione, esista un rapporto di indissolubile dipendenza, nel senso che l’accertamento contenuto nella motivazione della sentenza cade su questioni che si presentino come la necessaria premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione (cfr. Cass., 3 febbraio 1999 n. 924).

Nel giudizio d’appello l’INPS, vincitore in primo grado, non aveva alcun onere di impugnazione, nè di espressa riproposizione di eccezioni ai sensi dell’art. 346 cod. proc. Civ., poichè questo articolo del codice di procedura vale per le eccezioni in senso stretto e non per le mere difese, come quella avente ad oggetto l’assenza di uno degli elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dalla controparte (Cass. 1 giugno 1989, n. 2671).

Ne consegue che la impugnata sentenza va cassata in relazione al ricorso accolto ed, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa va rimessa ad un diverso giudice d’appello, che si designa nella Corte d’appello di Reggio Calabria, che esaminerà la presente controversia alla luce di quanto sopra rimarcato.

Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5119 Sospensione dei lavori

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previste dall’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna l’ordinanza n. 163 del 1 luglio 2004 con cui il Comune di Guidonia Montecelio gli ha ordinato di sospendere i lavori e demolire le opere ivi indicate;

Considerato, in diritto, che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

Considerato, infatti, che l’atto impugnato è stato emesso il 1 luglio 2004 ed è stato conosciuto dal ricorrente almeno dal 3 febbraio 2005, data in cui è stato notificato a mani dello stesso il verbale redatto in pari data ed avente ad oggetto l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 163 del 01/07/04, ivi espressamente citata quanto ad estremi e contenuto così da consentire all’interessato di percepirne agevolmente la portata lesiva;

Considerato che, in ogni caso, il ricorso è anche infondato nel merito;

Rilevato, infatti, che la prima censura è inaccoglibile in quanto la mancata notifica dell’atto impugnato, ivi dedotta, non comporta la nullità dello stesso ma, al più, la sua inefficacia nei confronti del destinatario;

Ritenuto, poi, infondato il secondo motivo con cui è stata dedotta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione in relazione all’istanza di condono edilizio presentata in data 01/12/04;

Considerato, infatti, che l’istanza di condono ha ad oggetto opere la cui ultimazione è stata ivi dichiarata come avvenuta il 31/12/02 laddove il manufatto indicato nel provvedimento impugnato era in corso di realizzazione alla data del 20 giugno 2004;

Ritenuta, infine, infondata la terza censura in quanto, contrariamente a quanto ivi dedotto, il Comune intimato ha ritualmente redatto e notificato il verbale del 03/02/05 d’inottemperanza alla demolizione impartita con il provvedimento impugnato;

Considerato che per questi motivi deve essere dichiarata l’irricevibilità del ricorso;

Considero che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’irricevibilità del ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Comune di Guidonia Montecelio, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-04-2011) 21-06-2011, n. 24945 sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione A.G. avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta in data 16 dicembre 2010 con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo dello stabilimento per la produzione di conglomerato bituminoso appartenente alla Con.Bi.Val Altofonte sas (sita in località (OMISSIS)), società di cui il ricorrente è socio accomandatario. Lo stabilimento era stato sottoposto alla detta misura cautelare reale ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, trattandosi di bene soggetto a confisca obbligatoria per essere stato destinato alla consumazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Per tale ipotesi di reato l’ A. è stato sottoposto anche a misura cautelare personale, essendo stato ritenuto gravato da seri indizi del concorso, dall’esterno, con il sodalizio Cosa nostra, per avere messo a disposizione di tale organizzazione, nella sua ramificazione nissena, la propria attività imprenditoriale. Più specificamente, a carico dell’ A. è stata formulata la contestazione di avere egli consentito agli appartenenti alla organizzazione mafiosa di inserirsi nel settore delle forniture di bitume per la esecuzione d lavori pubblici e privati e di lucrare gli utili derivanti da tale attività, ricevendone in cambio il sostegno per l’affidamento di commesse nel territorio della provincia di Caltanissetta (reato commesso tra il (OMISSIS)).

L’ A., cioè, è stato ritenuto dai giudici appartenente alla categoria degli "imprenditori collusi", essendosi escluso che il suo rapporto con la organizzazione mafiosa fosse rimasto nei limiti dell’assoggettamento all’altrui iniziativa estorsiva. Invero il Tribunale ha ripercorso analiticamente la storia di tale imprenditore, il quale, secondo le dichiarazioni del pentito G.A., sin dall’inizio della propria attività aveva goduto di una certa protezione da parte del boss P. B. che si era interessato all’acquisto, da parte del ricorrente dello stabilimento sito in loc. (OMISSIS), tanto che al riguardo era stato trovato anche un "pizzino" nella disponibilità del P. al momento della sua cattura. Dopo un lungo excursus dedicato alla ricostruzione del materiale investigativo e probatorio riguardante i connotati soggettivi e oggettivi del clan nisseno, accertato con sentenze, il Tribunale era passato a lumeggiare le figure dei mafiosi e loro collaboratori ( R.P., B. C., I.E., gli imprenditori R.A., F. C.A., M.A.) che, in seguito, con le loro dichiarazioni, avevano indotto gli inquirenti e i giudici a formulare la contestazione a carico dell’ A..

Era stato così ricostruito che gli appartenenti alla famiglia di Caltanissetta erano riusciti ad imporre non solo il pagamento del "pizzo" ma anche forniture ed assunzioni alle imprese operanti in loco: e la società di A., unitamente a quella dei fratelli Sultano, era stata imposta come fornitrice di bitume, così come altre ditte specificamente individuate e citate nella ordinanza del Tribunale del riesame erano state imposte per la fornitura ora di calcestruzzo, ora di impianti idraulici, ora di opere di movimento terra, ora di servizi di carpenteria.

Con particolare riferimento alla posizione dell’ A. i giudici ritessevano in un’unica trama i diversi contributi dei collaboratori di giustizia (soprattutto R., Ri. e B.), ritenendo essersi così delineato, sul piano indiziario, un preciso accordo tra esponenti della famiglia mafiosa (nella persona di R.P.) e l’ A., a seguito del quale quest’ultimo entrato a far parte del gruppo degli imprenditori graditi al sodalizio, aveva cominciato ad avvalersi dell’appoggio garantitogli dalla famiglia mafiosa nel concreto esercizio della propria attività di impresa, in cambio della corresponsione di un "pensiero", ossia somme di denaro che rappresentavano una delle contropartite della agevolazione.

Il vantaggio per l’ A., in dettaglio, era stato soprattutto quello di ottenere di esercitare la propria attività in regime pressochè di monopolio assieme alla ditta Sultano. Erano stati infatti estromessi gli altri imprenditori che operavano nel settore, quali Virga di Bagheria, Tirenti di Catenanuova, Parelio di Favara e Lacagnina di San Cataldo. L’ A. aveva ottenuto la detta posizione di vantaggio per l’intervento dei maggiorenti della famiglia mafiosa nissena che sapevano oltretutto essere, il ricorrente, persona vicina a P..

Il principale autore di dichiarazioni nel senso appena ricordato, R.P., aveva descritto nei particolari le modalità dell’incontro avvenuto, nel settembre 2002, tra S.M., egli stesso e l’ A., in contrada Capodarso, incontro nel corso del quale erano stati illustrati i termini dell’accordo che di lì in poi avrebbe regolato l’attività dei due imprenditori, graditi a cosa nostra. Anche l’imprenditore poi divenuto collaboratore, Ri. ha parlato dello stesso incontro e degli effetti che questo aveva prodotto sulla concorrenza delle due imprese gradite rispetto a tutte le altre, eliminate dal mercato.

Il Tribunale si è poi fatto carico di esaminare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ( F. e M.) che invece avevano inquadrato i rapporti di A. con la mafia locale in termini di assoggettamento ad estorsione, chiarendo, sulla base di dati cronologici e di successive spiegazioni di altri pentiti ( R. e Ri.), che i rapporti di chiara aggressione della mafia ai danni dell’ A. non erano indicativi di imposizione del pizzo ma di collaudo dei rispettivi impegni, per un certo periodo disattesi dallo stesso A. il quale aveva smesso di versare al gruppo una parte di quanto guadagnato con le commesse.

Un semplice "momento di crisi", circoscritto ad un periodo del 2003, poi superato con la restaurazione dell’accordo tra mafia e imprenditore, quindi colluso. Aggiungeva il Tribunale che le affermazioni del F. e del M., circa la natura estorsiva delle richieste formulate dalla mafia all’ A. erano solo il frutto di deduzioni personali formulate da chi aveva anche ammesso di non essere a conoscenza del pregresso accordo intervenuto tra R. e A.. Le somme di denaro poi pacificamente versate da A. erano dunque non un "pizzo" ma la contropartita di un accordo stretto con gli esponenti del gruppo criminale ed A. era per questo da qualificare non come imprenditore-vittima ma come imprenditore-colluso.

Deduce il ricorrente che il Tribunale ha adottato un apparato argomentativo carente, contraddittorio e in palese violazione della legge.

Infatti dalle emergenze istruttorie non trasparirebbe nulla che dia corpo alla ipotesi che l’ A. abbia ottenuto un vantaggio dall’intervento della associazione mafiosa. Le frasi in tal senso adottate dal Tribunale sarebbero meramente assertive. La difesa ricorda le affermazioni di Ri.Al., a proposito del fatto che l’ A. lavorava molto e si procurava i lavori da sè.

Aveva anche prodotto le dichiarazioni di imprenditori ( O., I.) i quali avevano chiarito la ragione tecnica della capacità lavorativa dell’ A.: essere, il suo, il solo impianto della zona in grado di produrre 400 metri cubi al giorno di prodotto. In altri termini era un imprenditore che da tempo lavorava, di fatto, in regime di monopolio e non aveva bisogno dell’intervento della mafia.

Prosegue la difesa evocando al manifesta illogicità della motivazione che non avrebbe considerato le numerose emergenze atte a dimostrare che il ricorrente subiva le iniziative estorsive della mafia, essendosi scontrato con il presunto esponente di questa, Di Francesco, avendo subito il pestaggio di un geometra suo dipendente, essendo stato personalmente aggredito, avendo subito l’incendio di mezzi, avendo infine subito richieste estorsive di cui si era fatto latore lo zio. Il Tribunale sarebbe poi incorso in un totale vizio di motivazione quanto alle dichiarazioni, favorevoli al ricorrente, di F.A. e M.A..

La interpretazione offerta dal Gip, sulla crisi solo momentanea dei rapporti intercorsi tra A. e Ri. sarebbe, ad avviso della difesa, frutto di dati non univoci nè gravemente indiziari.

Infatti il prodromo di tale interpretazione e cioè l’esistenza di un previo accordo tra A. e mafia sarebbe esso stesso espressione di un fraintendimento posto che l’adesione all’accordo era stata data da un soggetto sottoposto a vessazioni e quindi con un consenso viziato.

Il ricorso è inammissibile.

Occorre dare atto della giurisprudenza assolutamente costante, anche perchè in linea con la lettera della legge ( art. 325 c.p.p.), in tema di limiti del ricorso per cassazione avverso ordinanze del Tribunale del riesame riguardanti misure reali. Quella, cioè, secondo cui in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione è previsto solo per violazione di legge, a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, è può dunque essere proposto esclusivamente – quando consista nella critica alla motivazione – per mancanza fisica di quest’ultima o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della medesima (Rv. 248129;

massime precedenti Conformi: N. 5302 del 2004 Rv. 227095, N. 8434 del 2007 Rv. 236255, N. 7472 del 2009 Rv. 242916; Sezioni Unite: N. 5876 del 2004 Rv. 226710).

Si tratta di un orientamento ormai assolutamente consolidato e basato sul rilievo che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano, come detto, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Rv. 242916).

A tale principio deve affiancarsene un altro, ugualmente di rilievo per la decisione del ricorso in esame.

Si tratta dell’orientamento in base al quale le condizioni generali per l’applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall’art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali essendo precluse, per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravita degli stessi. Ne consegue che, in sede di riesame di misure cautelari reali, essendo precluso sia l’accertamento del merito dell’azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, quello che il giudice deve operare è solo un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus", tenendo conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Sez. 5, Sentenza n. 18078 del 26/01/2010 Cc. (dep. 12/05/2010) Rv. 247134;massime precedenti conformi: N. 1415 del 2004 Rv. 226640, N. 1885 del 2004 Rv. 227498, N. 10979 del 2007 Rv.

236193, N. 37695 del 2008 Rv. 241632; Sezioni Unite: N. 920 del 2004 Rv. 226492).

Ne consegue che la quasi totalità delle osservazioni contenute nel ricorso, volte ad evidenziare asseriti profili di contraddittorietà della motivazione o incongruenza della stessa o sue irragionevolezze e illogicità o, addirittura, opinabilità delle interpretazioni delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sono del tutto inammissibili nella proposizione del gravame ex art. 325 c.p.p..

Ciò che rileva e che vale a rendere immune da censure il provvedimento di conferma del sequestro preventivo è che il Tribunale si è addentrato in una analisi comunque rappresentata nella ordinanza impugnata anche in relazione alle osservazioni della difesa riguardo agli elementi ad essa favorevoli, e che tale analisi non può dirsi soltanto apparente.

In particolare risulta presentata dal giudice a quo una disamina assolutamente completa, in riferimento come detto al parametro di giudizio costituito dal mero "fumus" della notizia di reato, in relazione alla quale è stato disposto il sequestro. La descrizione dell’accordo intervenuto tra gruppo mafioso nisseno e il titolare della impresa sottoposta a sequestro è illustrata in maniera del tutto plausibile e non soffre alcuna delle carenze motivazionali denunciate dalla difesa. In particolare non è affatto riscontrabile che i giudici del Tribunale del riesame abbiano omesso di considerare le dichiarazioni di F. e M. le quali, come ricordato in premessa, sono state rievocate negli stessi termini poi sottolineati dal ricorrente nel gravame, ma interpretate dai giudici in maniera diversa da quanto prospettato dallo stesso difensore.

Orbene, discende oltretutto dai criteri generali in tema di sindacato della Cassazione, che la opinabilità della interpretazione di un risultato di prova non può essere dedotta in sè dinanzi al giudice della legittimità, essendo questi deputato alla sola valutazione della logicità e completezza della motivazione.

In più, come sopra ricordato, in sede di incidente cautelare reale dinanzi alla Cassazione non è possibile neppure dedurre il vizio di logicità della motivazione del provvedimento impugnato, previsto dall’art. 606 c.p.p., lett. e) ma non dall’art. 325 c.p.p. che regola l’impugnazione in materia di sequestri.

Ne discende che avendo il Tribunale assolto al dovere di motivazione, sulle tematiche devolutegli dalla difesa, non vi è spazio per un ulteriore sindacato della Cassazione ai sensi della norma da ultimo citata.

Anche tutte le altre emergenze ricordate nel ricorso dalla difesa a sostegno della tesi dell’essere stato, l’ A., un imprenditore solo vittima, e non colluso ex artt. 110 e 416 bis con la mafia, hanno trovato puntuale riscontro nella disamina del Tribunale (vedi scontro con Di Francesco, pag. 13, reazione pesante contro il geometra, pag. 18, corresponsione di somme di denaro, pag. 18;

sottoposizione ad estorsione dello zi, pag. 18) e sono state oggetto di una diversa e plausibile interpretazione nel senso dell’essersi trattati di episodi volti a raggiungere o a ripristinare l’accordo tra A. e mafia: accordo in virtù del quale ciascuna delle parti conseguiva un vantaggio economico proprio.

La sede di trattazione del presente ricorso non consente, in conclusione, ulteriore sindacato sul provvedimento di conferma del sequestro e l’impugnazione, incentrata su vizi o non proponibili alla cassazione o manifestamente infondati, deve essere dichiarata inammissibile.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 500.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-07-2011, n. 6114

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente nel 2003 ha iniziato a collaborare con le DD.DD.AA. di Reggio Calabria e di Genova rendendo ampie e dettagliate dichiarazioni auto ed etero accusatorie, contribuendo all’accertamento dei fatti di cui si era reso responsabile, fornendo un dettagliata descrizione dell’attività illecita relativa ad un ingente traffico di stupefacenti posto in essere con soggetti legati ad una potente famiglia mafiosa calabrese. Inoltre, ha riferito in ordine alla criminalità organizzata che operava nelle province di Genova, La Spezia e Reggio Calabria.

Per l’attività collaborativa prestata gli sono state riconosciute le attenuanti speciali previste per i collaboratori di giustizia e, nel maggio del 2006, è stato ammesso al programma speciale di protezione per anni due.

Con nota dell’aprile 2008 la D.D.A. di Reggio Calabria ha espresso

parere favorevole ad una fuoriuscita del programma, tenuto conto che gli impegni giudiziari del F., almeno in primo grado, risultavano definiti. Parere analogo hanno espresso la D.D.A. di Genova (con nota del 30.5.2008) e la Procura Nazionale Antimafia (con nota in data 28.6.2008).

Pertanto, la Commissione centrale ha emesso il provvedimento impugnato, del quale, a parere del ricorrente, non si comprendono le ragioni effettive.

Peraltro, sempre a parere del ricorrente, il procedimento seguito dalla Commissione Centrale sarebbe gravemente illegittimo, in quanto nessuno lo ha informato, con il necessario preavviso, dell’avvio del procedimento, consentendogli di formalizzare un documentato e concreto progetto di reinserimento socio – lavorativo.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

All’udienza del 9 giugno 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente ha avanzato le censure di seguito esposte avverso il provvedimento impugnato:

a) violazione degli artt. 7, 8 e 10 bis della l.n. 241/90; eccesso di potere: – la disciplina contenuta nel d.l. n. 8/1991, va coordinata con quella contenuta nella legge n. 241/1990, in quanto all’interessato al procedimento va garantito di conoscere l’esito del procedimento, di estrarre copia degli atti, di prendere contatti con il responsabile del procedimento ed esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 9 e seguenti della legge n. 241/1990; – infatti, l’art. 13 della legge n. 241/90, non può essere interpretato nel senso che l’interessato non debba essere messo nelle condizioni di conoscere e di intervenire nel procedimento; – risulta, altresì, violato l’art. 10 bis della citata legge n. 241/1990 che prevede l’obbligo per l’Amministrazione di dare all’interessato, prima dell’adozione del provvedimento definitivo di rigetto, il relativo preavviso, al fine di consentire all’interessato medesimo di poter eventualmente controdedurre attraverso il deposito di memorie e documenti;

b) violazione degli artt. 9, 10, 11, 12 della l. 241/90, eccesso di potere: – per gli stessi motivi suesposti, la procedura seguita dalla Commissione centrale ha violato anche tutta la normativa sul diritto all’accesso e sulla facoltà di partecipare che la legge riserva al soggetto interessato, in particolare quando dall’adozione dell’atto derivano gravi ripercussioni; – per quanto, poi, attiene alla materia relativa alle sovvenzioni, contributi e sussidi, di cui all’art. 12 della legge n. 241/90, è evidente che l’applicazione della deroga di cui al citato e successivo articolo 13 della stessa legge, non può operare nel momento in cui è stata già deliberata la cessazione del programma di protezione, in quanto tale deroga non sarebbe più giustificata, nè sul piano normativo che da mere ragioni di opportunità e quindi discrezionali;

c) violazione dell’art. 13 quater, comma 1, l.n. 82/91, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità per contraddizione con atti provenienti dalla stessa: – se l’interessato fosse stato edotto della facoltà di partecipare ed intervenire al procedimento, avrebbe potuto produrre la documentazione, memorie, deduzioni in merito ai procedimenti penali a suo carico, che non si sono ancora definiti;

d) violazione dell’art. 10, commi 14 e 15 del d.m. n. 161/2004, eccesso di potere per difetto di istruttoria: – la Commissione centrale, senza mettere l’interessato nelle condizioni di poter interloquire sul punto, ha ritenuto di erogare per la capitalizzazione delle misure di assistenza economica una somma pari all’importo dell’assegno dì mantenimento erogato per la durata di due anni (il minimo previsto dalla normativa al riguardo); – se l’interessato fosse stato messo nella condizione di conoscere l’esistenza del procedimento di capitalizzazione, avrebbe prodotto idonea documentazione relativa a concreti progetti di reinserimento sociolavorativo; – la somma quantificata è inidonea a permettere il reinserimento del ricorrente in una località dove lo stesso sceglierà di vivere, luogo che, per ovvie ragioni di sicurezza, necessariamente dovrà essere diverso da quello dove viveva prima della scelta collaborativa; – con la somma messa a disposizione con la capitalizzazione, lo stesso potrà godere al massimo di un alloggio idoneo per qualche anno, e non potrà avviare una attività lavorativa.

2. L’Amministrazione resistente si è difesa in giudizio contestando le censure avanzate dalla parte ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. E’ opportuno, prima di valutare le censure avanzate dalla parte ricorrente, esaminare il quadro normativo dettato in materia di protezione dei collaboratori e testimoni di giustizia.

La materia trova la sua disciplina primaria nel D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (recante Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1991, n. 12 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 15 marzo 1991, n. 82 (in G.U. 16 marzo 1991, n. 64), come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45.

La disciplina dettata in materia, è completata dalla normativa di rango secondario contenuta nel D.M. 23 aprile 2004, n. 161 (recante il Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell’articolo 17bis del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall’articolo 19 della L. 13 febbraio 2001, n. 45), emanato dal Ministero dell’Interno (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2004, n. 147).

Per quanto concerne la protezione dei Collaboratori di giustizia, il Capo II, del D.L. n. 8/1991, all’articolo 9 (Condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione) stabilisce che alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 del medesimo articolo 9, possono essere applicate speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l’incolumità provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza.

Le speciali misure di protezione sono applicate: 1) quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza; 2) se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, e risulta altresì che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 del medesimo articolo 9 e tenute relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all’articolo 51, comma 3bis, del codice di procedura penale e agli articoli 600bis, 600ter, 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600quater.1, e 600quinquies del codice penale.

Ai fini dell’applicazione delle speciali misure di protezione, il terzo comma dell’articolo 9 precisa che assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale, le quali devono avere carattere di intrinseca attendibilità; devono, altresì, avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristicoeversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualità delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi (art. 9, comma 6).

I contenuti delle speciali misure di protezione sono stabiliti dall’articolo 13 del D.L. n. 8/1991 e dall’art. 7 del D.M. n. 161/2004, mentre l’articolo 9, comma 4 del medesimo decreto legge prevede che se le speciali misure di protezione indicate nell’articolo 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravità ed attualità del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell’articolo 13, comma 5 del medesimo decreto legge e nell’art. 8 del D.M. n. 161/2004, comprendendo, tra le altre, misure di assistenza personale ed economica (cfr. art. 13, commi 6 e ss., D.L. n. 8/1991).

Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 dell’articolo 9 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 del citato articolo 13 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.

L’ammissione alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e la durata di esse, sono deliberati dalla Commissione centrale di cui all’articolo 10, comma 2, del D.L. n. 8/1991, su proposta formulata dalla competente Autorità giudiziaria inquirente o dal Capo della PoliziaDirettore Generale della Pubblica Sicurezza (cfr. artt. 2 e ss., D.M. n. 161/2004), ai sensi dell’articolo 11 del citato decreto legge, il quale prevede i casi in cui è possibile chiedere un parere, rispettivamente, al Procuratore Nazionale Antimafia ed ai Procuratori Generali presso le Corti di Appello interessati, o al competente Procuratore della Repubblica.

L’ammissione alle speciali misure di protezione avviene all’esito dell’istruttoria del caso concreto e previa assunzione da parte delle persone protette degli impegni di cui all’art. 12 del D.L. n. 8/1991, specificati nell’art. 9, del D.M. n. 161/2004.

L’art. 10, del D.M. n. 161/2004, disciplina la modifica e la verifica periodica delle speciali misure di protezione, precisando, in particolare, che: – la Commissione centrale può modificare le speciali misure di protezione ed il programma speciale di protezione attraverso l’introduzione, la modificazione, l’integrazione, l’abrogazione o la sospensione delle misure tutorie, di quelle assistenziali, nonché di quelle relative agli impegni previsti a carico degli interessati (comma 1); – le speciali misure di protezione e il programma speciale di protezione sono a termine (comma 7) ed il termine delle misure e dei programmi speciali di protezione – non inferiore a sei mesi e non superiore ai cinque anni – è fissato dalla Commissione centrale con lo stesso provvedimento con cui vengono adottati; in caso di mancata indicazione il termine è di un anno dalla data del provvedimento (comma 8); – il provvedimento di modifica o di mancata proroga delle speciali misure di protezione può prevedere, per agevolare il reinserimento sociale degli interessati, la capitalizzazione, in tutto o in parte, delle misure di assistenza, con l’eventuale prosecuzione delle misure di protezione; è sempre fatta salva la facoltà di adottare misure tutorie in occasione degli impegni processuali inerenti alla pregressa collaborazione o testimonianza rese dall’interessato; per tali finalità, possono essere garantiti, inoltre, gli interventi di tipo assistenziale strettamente collegati, compresa l’assistenza legale (comma 14); – la capitalizzazione delle misure di assistenza economica di cui al comma 14 avviene, con riferimento ai collaboratori della giustizia, mediante l’erogazione di una somma di denaro pari all’importo dell’assegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni; la capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a cinque anni, in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento sociolavorativo; alla somma a titolo di capitalizzazione si aggiunge l’importo forfetario di 10.000 euro, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, quale contributo per la sistemazione alloggiativa; i predetti criteri si applicano anche a tutti i nuclei familiari inseriti nel programma di protezione; la capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a dieci anni per i testimoni di giustizia, sempre in presenza di un concreto e documentato progetto di reinserimento sociolavorativo; la Commissione centrale può comunque deliberare misure straordinarie anche di carattere economico eventualmente necessarie per il reinserimento sociale del collaboratore, del testimone e delle altre persone sottoposte a protezione.

Le speciali misure di protezione, oltre ad essere a termine, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 8/1991, possono essere revocate o modificate, ai sensi dell’art. 13 quater del medesimo decreto legge, in relazione ai seguenti fatti o circostanze: – attualità del pericolo; – gravità del pericolo e idoneità delle misure adottate; – condotta delle persone interessate; – osservanza degli impegni assunti a norma di legge.

Riguardo alla cessazione delle misure di protezione, l’articolo 11 del D.M. n. 161 del 2004, precisa che le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, sono revocate o non sono prorogate nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero quando vengono meno l’attualità e la gravità del pericolo o appaiono idonee altre misure adottate. Le misure speciali di protezione possono altresì essere revocate o non prorogate in caso di inosservanza degli impegni assunti da parte dei soggetti ad esse sottoposti in relazione a quanto disposto all’articolo 13quater, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82 e negli altri casi in cui la legge non prevede espressamente l’obbligatorietà della revoca.

4. Ciò posto, vanno considerate infondate le censure avanzate dal ricorrente per le ragioni di seguito indicate.

4.1. Vanno, anzitutto, disattese le censure aventi ad oggetto il presunto mancato rispetto delle regole partecipative in quanto la giurisprudenza, in tema di partecipazione ai procedimenti di cui al D.L. n. 8/1991, ha affermato che l’art. 10, comma 2ter, L. n. 82 del 1991 comporta l’esclusione dalla partecipazione al procedimento amministrativo, estrisencantesi nella cognizione di atti, degli accertamenti e verifiche poste in essere dall’Amministrazione o dei contributi di altri partecipanti e nella possibilità di interloquire in contraddittorio (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 7387 del 13122006). Più in particolare, è stato precisato che la conoscenza degli atti afferenti ai procedimenti di competenza della Commissione istituita dall’art. 10, L. n. 82 del 1991, salvo l’esternazione dei provvedimenti finali nei limiti consentiti dalla norma, resta limitata ai soli soggetti preposti alla trattazione e, ove sia stata apposta classifica di segretezza, in possesso di apposito nulla osta (n.o.s.), corrispondente al grado di classifica dell’atto, rilasciato dall’Autorità Nazionale di Sicurezza (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 7387 del 13122006).

Del resto, l’articolo 13 della legge n. 241/1990 stabilisce chiaramente l’inapplicabilità degli artt. 7 e ss. della medesima legge ai procedimenti di cui al d.l. n. 8/1991.

Peraltro, nella fattispecie l’interessato risulta aver partecipato al procedimento, tanto da aver prodotto una nota in data 8.8.2008 con la quale ha espresso le ragioni per le quali sarebbe stato inopportuna la sua fuoriuscita dal programma

4.2. Per quanto concerne il merito delle determinazioni assunte dall’Amministrazione, va considerato che, nel caso di specie, la Commissione centrale ha assunto le proprie decisioni partendo dal presupposto che l’interessato era stato ammesso al programma speciale di proiezione nella seduta del 3 maggio 2006 e che il programma era scaduto il 3 maggio 2008.

Pertanto, non si è assistito alla revoca di un programma in corso di svolgimento, perché la Commissione centrale ha correttamente verificato la sussistenza dei presupposti e delle condizioni utili per la prosecuzione del programma, adottando gli atti conseguenti al suo venir meno.

Dall’esito dell’istruttoria condotta in relazione al caso di specie – per come emerge e risulta dal tenore del provvedimento impugnato e dallo stralcio del verbale della riunione della Commissione centrale (che recano l’indicazione di atti, fatti e circostanze, sostanzialmente, non contestati dalla parte ricorrente che, invece, ha contestato le valutazioni e le conseguenze che dagli stessi ha fatto scaturire l’Amministrazione procedente) – risulta che: – con nota del 22 aprile 2008 la D.D.A. di Regio Calabria ha espresso parere favorevole in ordine ad un’ipotesi di fuoriuscita dal programma, tenuto conto che gli impegni giudiziari del Francese, almeno in primo grado, risultavano definiti; – con nota del 30 maggio 2008 la D.D.A. di Genova ha espresso analogo parere; – la Direzione Nazionale Antimafia, con nota del 28 giugno 2008, ha espresso parere favorevole per l’eventuale cessazione del programma, in relazione alla sostanziale conclusione degli impegni giudiziari del F. dinanzi all’Autorità giudiziaria di Reggio Calabria.

Il Collaboratore, con nota in data 8 agosto 2008 ha rappresentato l’inopportunità di uscire dal programma, in ragione del lungo periodo di detenzione da espiare ed ha chiesto l’estensione delle misure in favore della compagna (BEN Said Wafaa) e dei figli (LAHLOUMI Badreddine, LAHLOUMI Fatinia Ezzahara e LAHLOUMI Mohamed Amine).

Sulla base di quanto rappresentato dalle competenti DD.DD.AA. e dalla Direzione Nazionale Antimafia, la Commissione centrale ha correttamente ritenuto non accogliere le istanze dell’interessato. Infatti, a norma dell’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 8/1991, le misure di protezione possono essere revocate o modificate, ai sensi dell’art. 13 quater del medesimo decreto legge, in relazione all’attualità del pericolo; alla gravità del pericolo e all’idoneità delle misure adottate; alla condotta delle persone interessate; all’osservanza degli impegni assunti a norma di legge. Mentre, riguardo alla cessazione delle misure di protezione, l’articolo 11 del D.M. n. 161 del 2004, precisa che le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, sono revocate o non sono prorogate nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero quando vengono meno l’attualità e la gravità del pericolo o appaiono idonee altre misure adottate.

Nella fattispecie, non sono state evidenziate particolari ragioni di pericolo a giustificazione della permanenza delle speciali misure di protezione, se si considera che il Servizio Centrale di Protezione, con nota del 7 luglio 2008, ha comunicato che appaiono infondati i pericoli paventati dal Collaboratore per la figlia "la quale conduce vita serena nella collocazione familiare in cui è inserita e nell’ambito scolastico, come riferito dai servizi sociali competenti".

4.3. Per quanto concerne, infine, la quantificazione della misura economica finalizzata al reinserimento sociale dell’interessato – oltre all’importo forfetario di 10.000 euro, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, quale contributo per la sistemazione alloggiativi (del quale non si fa cenno né nel provvedimento impugnato, né nel ricorso introduttivo del giudizio) -, come sopra precisato al punto sub 3), la capitalizzazione delle misure di assistenza economica di cui al comma 14 dell’articolo 10 del D.M. n. 161/2004, avviene, con riferimento ai collaboratori della giustizia, mediante l’erogazione di una somma di denaro pari all’importo dell’assegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni; la capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a cinque anni, in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento sociolavorativo.

Il ricorrente ha lamentato di non aver potuto partecipare al procedimento e, conseguentemente, di non aver potuto produrre idonea documentazione relativa a concreti progetti di reinserimento sociolavorativo.

Tali censure appaiono infondate in quanto l’interessato risulta aver prodotto una nota in data 8.8.2008 (e, quindi, nel corso del procedimento), con la quale ha espresso le ragioni per le quali sarebbe stato inopportuna la sua fuoriuscita dal programma e, quindi, con la stessa (della quale la Commissione centrale risulta aver tenuto conto) avrebbe ben potuto produrre idonea documentazione relativa a concreti progetti di reinserimento sociolavorativo, al fine di ottenere misure di assistenza migliori.

Peraltro, neanche nel presente giudizio l’interessato ha fornito idonei elementi di valutazione al riguardo e ciò induce il Collegio a considerare, in ogni caso, irrilevanti le censure indicate, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 octies, comma 2, ultima parte, della legge n. 241 del 1990.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

6. Sussistono validi motivi – legati alla particolarità delle vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge il ricorso;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

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