Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2011) 24-05-2011, n. 20518 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 16.04.2010 la Corte d’Appello di Caltanissetta – sezione per i minorenni – confermava la condanna alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione Euro 4.000 di multa inflitta nel giudizio di primo grado a C.G.V. quale colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per avere, in concorso con un complice, illecitamente detenuto, al fine di spaccio, quattro involucri di plastica termosaldati contenenti 20 grammi di cocaina e grammi 0,06 di marijuana.

L’affermazione di responsabilità era basata sul sequestro della droga operato dagli agenti che avevano visto il passeggero di una Panda ( C.) lanciare dall’auto in corsa gli involucri poi recuperati.

La corte territoriale rilevava che tali circostanze escludevano la tesi difensiva della destinazione della droga al personale consumo.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando mancanza di motivazione sull’affermazione di responsabilità sebbene mancasse la prova, incombente sull’accusa, che la droga fosse destinata allo spaccio.

Tale destinazione non era stata provata perchè il quantitativo sequestrato non deponeva inequivocabilmente per la conferma dell’ipotesi accusatoria smentita anche dall’assenza dei parametri indicati nel comma 1 bis dell’art. 73 del citato decreto.

Censurava il ricorrente anche il diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Nella sentenza d’appello è stata indicata la ragione ostativa all’accoglimento dell’assunto del C. (egli non risultava essere tossicodipendente) ed è stato ulteriormente chiarito che la destinazione allo spaccio emergeva inequivocabilmente dalle complessive modalità dell’azione, dal quantitativo detenuto e dal comportamento posto in essere dall’imputato al momento del controllo, essendo stato notato il suo tentativo di disfarsi della cocaina.

Ne consegue che, non essendo stato provato lo stato di tossicodipendenza, era sicuramente da escludere la destinazione all’uso personale ricorrendo pure gli altri summenzionati indici deponenti per l’insussistenza della suddetta destinazione (cfr.

Cassazione Sezione 6 n. 19788/2008 RV. 239963: "in tema di stupefacenti, a seguito della modifica del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, lett. a), introdotta con la L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 – bis, il parametro della quantità costituisce, assieme alle modalità di presentazione della droga e ad altre circostanze dell’azione, uno dei possibili indici da cui desumere la destinazione ad un uso non esclusivamente personale, ed il relativo giudizio, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. (Fattispecie in cui l’imputato è stato trovato in possesso, fuori della propria abitazione, di un grammo di marijuana custodito in una tasca dei pantaloni)".

Generica è la censura sul diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, sostenuto da congrua motivazione per la pendenza di numerosi processi a carico dell’imputato e per l’espresso giudizio prognostico sfavorevole.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-10-2011, n. 20664 Assegno di invalidità Pensione di inabilità

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Svolgimento del processo

L’INPS proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Taranto che lo aveva condannato a corrispondere a M.D. l’assegno ordinario di invalidità dal mese di dicembre 2000 e la pensione di inabilità dal mese di gennaio 2004, sostenendo, in particolare, che la domanda giudiziaria con la quale l’assicurato aveva chiesto, alternativamente, entrambe le prestazioni era improponibile con riferimento alla pensione di inabilità , perchè non preceduta dalla prescritta domanda amministrativa.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – ha ritenuto fondata l’eccezione dell’INPS, avendo accertato che, in effetti, la domanda amministrativa dell’assicurato aveva avuto ad oggetto il solo assegno di invalidità.

Per la cassazione di questa sentenza M.D. ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.

L’INPS ha depositato la procura ai difensori che hanno, poi, partecipato all’udienza di discussione.
Motivi della decisione

1. Nell’unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., della L. n. 222 del 1984, art. 11, del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nonchè degli artt. 3, 24 e 38 Cost., assumendo che l’aver chiesto in via amministrativa il solo assegno di invalidità non preclude all’assicurato di richiedere in giudizio la pensione di inabilità – e al giudice di riconoscerne il diritto – qualora vengano accertati, a carico dell’assicurato medesimo, aggravamenti delle malattie preesistenti o nuove infermità tali da privarlo, in permanenza, della possibilità di svolgere una qualunque attività lavorativa.

2. Il ricorso non è fondato.

3. In materia di trattamenti pensionistici (come di altre prestazioni previdenziali) il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, subordina la proponibilità dell’azione giudiziaria all’avvenuta presentazione della domanda amministrativa. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere necessaria tale domanda anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 533 del 1973 e nell’affermare che la sua mancanza, nelle controversie che richiedono il previo esperimento del procedimento amministrativo, determina l’improponibilità della domanda giudiziaria.

4. Esistono, tuttavia, decisioni contrastanti quanto alle prestazioni costituite dall’assegno di invalidità e dalla pensione di inabilità disciplinate dalla L. n. 222 del 1984, per il caso che soltanto una di esse sia stata oggetto di domanda amministrativa. Per alcune decisioni, infatti (vedi Cass. n. 4782 del 1999, n. 6615 del 1996 alle quali ha aderito la sentenza della Corte d’appello qui impugnata), solo se abbia presentato all’INPS domanda della pensione di inabilità, l’assicurato può chiedere in giudizio l’assegno di invalidità. Ciò per la ragione che tra le due prestazioni, relative a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, ma presupponenti gli stessi requisiti assicurativi e contributivi, è da ravvisare un necessario rapporto di continenza – si che nella domanda amministrativa della pensione di inabilità deve ritenersi implicitamente inclusa quella di attribuzione dell’assegno di invalidità – mentre non è vero il contrario,dal momento che per la pensione di inabilità, il procedimento amministrativo (aperto dalla domanda dell’assicurato) è preordinato alla verifica di condizioni ulteriori rispetto a quelle sanitarie (L. n. 222 del 1984, art. 2, comma 2) a salvaguardia dell’esigenza che una prestazione – come la pensione di inabilità (diversamente dall’assegno reversibile ai superstiti e di importo certamente superiore: L. n. 222 del 1984, art. 2, comma 3) – sia attribuita solo in caso di cancellazione dell’assicurato da elenchi e albi che consentono di esercitare attività lavorativa e di rinuncia del medesimo a qualsiasi trattamento previdenziale sostitutivo o integrativo della retribuzione. In definitiva, secondo questo orientamento, il soggetto che in sede amministrativa ha chiesto soltanto l’assegno di invalidità non può poi chiedere in giudizio la pensione di inabilità. 5. Secondo altre più recenti decisioni, invece (vedi Cass. 12658 del 2004, n. 4385 del 2001), la domanda amministrativa di attribuzione del (solo) assegno di invalidità non preclude all’assicurato di avanzare nel corso del successivo giudizio domanda di pensione di inabilità quando, in tale giudizio, sia stata accertata a suo carico la sussistenza di aggravamenti o nuove infermità tali da escluderne la capacità di svolgere una qualunque attività lavorativa. Le decisioni in questione giustificano il principio richiamando l’art. 149 disp. att. c.p.c. e sottolineando che, in caso di sua mancata applicazione, l’assicurato, secondo quanto dispone la L. n. 222 del 1984, art. 11, sarebbe costretto ad attendere l’esito del giudizio e a ricominciare successivamente l’iter amministrativo, con la oggetti va preclusione della piena tutela di diritti fondamentali, quali quelli garantiti dagli artt. 3, 24 e 38 Cost..

6. Ma questa tesi – ritiene il Collegio – non è condivisibile, non trovando giuridico supporto nel testo della L. n. 222 del 1984, art. 11, ai sensi del quale "l’assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli artt. 1 e 2, non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato". 7. Il tenore letterale della disposizione normativa in discussione è, invero, inequivoco: il legislatore ha voluto evitare che per "la stessa prestazione" (sia essa l’assegno di invalidità ovvero la pensione di inabilità), dopo la presentazione di una prima domanda amministrativa o durante la pendenza di un procedimento giurisdizionale da definire, possa essere presentata una seconda domanda amministrativa o una ulteriore domanda giudiziale.

Ma il divieto di duplicazione non riguarda certo il caso di domande per prestazioni distinte e diversamente disciplinate dalla legge, quali sono l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Non è, dunque, da questa norma che può trarsi la regola secondo cui all’assicurato, che abbia in corso un procedimento amministrativo o giudiziario inteso al riconoscimento del diritto ad una delle due suddette prestazioni, non sarebbe consentito di presentare la domanda amministrativa strumentale all’attribuzione dell’altra.

8. Senza dire che la fattispecie per cui è causa, secondo il non contestato accertamento della Corte di merito, si caratterizza per il fatto che il M., dopo aver domandato in sede amministrativa unicamente l’assegno di invalidità, aveva chiesto in giudizio (con la medesima domanda) entrambe le prestazioni, rivendicando, in via principale, il diritto alla pensione di inabilità e, in subordine, quello all’assegno di invalidità.

Certo, è pertanto, che, diversamente da quanto si vuoi sostenere nel ricorso per cassazione (nel quale si addebita alla Corte di merito di non aver considerato che il M. "non avrebbe potuto, una volta iniziato il giudizio ….presentare una nuova domanda amministrativa al fine di ottenere la pensione di inabilità, stante il divieto di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 11"), nel caso di specie la domanda della pensione di inabilità non fu presentata in corso di causa ma già con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, onde nulla impediva all’odierno ricorrente di far precedere quest’ultimo dalla richiesta amministrativa della prestazione, cosi come prescritto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47. 9. Nessuna censura può quindi muoversi alla sentenza impugnata per aver dichiarato improponibile la domanda giudiziaria, nella parte di essa riferita alla pensione di inabilità. 10. In conclusione il ricorso va rigettato.

11. Nulla per le spese del giudizio di cassazione in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, convertito dalla L. n. 326 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 22804 diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

M.R. con ricorso alla Corte d’appello di Venezia proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia pensionistica instaurato dinanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale territoriale, nel gennaio 2000, ancora pendente nel novembre 2006.

La Corte d’appello, ritenuta ragionevole nella specie una durata di tre anni, liquidava in favore del ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale per la ulteriore durata irragionevole di tre anni e dieci mesi del giudizio presupposto, la somma di Euro 1900,00 oltre interessi legali e metà delle spese del procedimento.

Avverso tale decreto, depositato il 15 aprile 2008, M.R. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 27 maggio 2009. Resiste il Ministero dell’economia e finanze con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso si articola in due motivi. Con entrambi si censura la liquidazione dell’indennizzo in Euro 500,00 per anno di ritardo rispetto alla durata ragionevole, denunciando, con il primo, la violazione degli art. 6, comma 1 e art. 41 C.E.D.U., della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 2697 cod. civ. Si sostiene che, con tale liquidazione:, la corte di merito abbia violato il diritto vivente, come interpretato da questa corte e dalla Corte E.D.U., secondo cui il danno da equa riparazione va individuato nell’importo compreso tra Euro 1000,00 ed Euro 1500,00 salvo che ricorrano particolari controindicazioni, la cui prova non sarebbe stata fornita nella specie dalla Amministrazione resistente. Con il secondo motivo, formulato in subordine, si denuncia il difetto di motivazione della medesima valutazione relativa alla modesta entità della sofferenza per la durata irragionevole del giudizio presupposto, che la corte di merito avrebbe basato su assiomi illogici, astratti, unilaterali ed apodittici.

2 Tali doglianze, da esaminare congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connesse, non meritano accoglimento. La corte di merito ha tenuto conto dei criteri sopra evidenziati di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea e da questa corte, ai quali ha fatto espresso e puntuale riferimento, indicando nel contempo le circostanze che nella specie giustificano, secondo la sua valutazione ed alla stregua degli stessi criteri, uno scostamento dal parametro di base. La critica che la parte ricorrente muove a tale valutazione discrezionale, quella cioè di non essere aderente al caso specifico in esame, non è, da un lato, sussumibile nell’ambito della denuncia di un vizio di violazione di legge (la corte di merito non ha violato i criteri di determinazione applicati dalla Corte europea: (cfr. S.U. n. 1340/2004) essendo piuttosto riferita ad una errata ricognizione della fattispecie concreta in esame, cioè ad un vizio di motivazione; dall’altro, sotto quest’ultimo profilo non merita condivisione. La corte d’appello ha ritenuto che la sofferenza, il patema d’animo, l’ansia per l’attesa della decisione sia stata nella specie modesta tenendo presente, da un lato, la scarsa rilevanza della posta in gioco (non vertente peraltro sul diritto al godimento della pensione bensì sul diritto a collegare i relativi adeguamenti agli aumenti salariali intervenuti successivamente al collocamento a riposo), dall’altro la circostanza della proposizione della domanda – in dissenso peraltro con la uniforme giurisprudenza della Corte dei Conti – unitamente ad un gran numero di altri pensionati. Ha ritenuto quindi che tali aspetti del caso in esame, pur non essendo idonei ad escludere il pregiudizio non patrimoniale da ritardo ingiustificato della decisione (cioè a vincere la relativa presunzione), ne giustificassero un apprezzamento in termini riduttivi, con conseguente contenimento del risarcimento nella misura indicata. Una motivazione siffatta si sottrae alle censure di illogicità e astrattezza formulate dalla parte ricorrente, che del resto non ha nel ricorso indicato, tantomeno riprodotto, le eventuali risultanze in atti, idonee a fondare una diversa valutazione, il cui esame sarebbe stato omesso da parte del giudice di merito. Non appare invero illogico nè incongruo tener conto, ai fini dell’accertamento in ordine alla entità del pregiudizio non patrimoniale presuntivamente sofferto, dell’insieme delle circostanze sopra evidenziate: la proposizione di un ricorso oltretutto diretto alla affermazione di un principio generalmente non condiviso dall’Ufficio giudiziario adito – unitamente ad un gran numero di altre persone, se, al pari della infondatezza della pretesa azionata, non costituisce circostanza idonea ad escludere ogni sofferenza per l’attesa della decisione oltre il termine entro il quale avrebbe dovuto essere emessa, può giustificare, specie in fattispecie nelle quali l’entità della posta in gioco è modesta (considerazione cui neppure in questa sede il ricorrente ha contrapposto una specifica allegazione di segno contrario), un apprezzamento in termini riduttivi della partecipazione emotiva del ricorrente, in correlazione; non solo con la scarsa rilevanza della posta in gioco e con la contenuta aspettativa di un esito favorevole del giudizio, ma anche con la ampia possibilità di condivisione dell’onere relativo alle spese giudiziali.

3. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità, che la obiettiva controvertibilità delle questioni trattate giustifica.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 24971 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

Con atto del 22 gennaio 2001 S.G., T.P., M.G. ed S.A. ricorrevano alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, chiedendo che il Ministero delle Finanze fosse condannato a rimborsare ad essi ricorrenti quanto trattenuto sul loro trattamento di ausiliaria, ai sensi della L. n. 252 del 1963, art. 1 e degli atti amministrativi conseguenti.

Precisavano di essere ufficiali delle FFAA cessati dal servizio, transitati prima in ausiliaria e quindi in riserva. Durante l’ausiliaria il loro trattamento economico era stato assoggettato al contributo di cui al predetto art. 1, in favore del Fondo Credito Dipendenti dello Stato. Non avendo essi contratto prestiti durante l’ausiliaria stessa, al termine della medesima il contributo avrebbe dovuto esser loro rimborsato, come disposto dalla norma invocata.

Sostenevano, all’uopo, che detta norma non si poteva considerare abrogata dal D.P.R. n. 1032 del 1973.

L’udienza di discussione della causa veniva tenuta il giorno 21 marzo 2006. In quello stesso giorno il giudizio si concludeva e veniva emessa la sentenza del Giudice delle pensioni n. 631 del 2006, pubblicata il 10 luglio del 2006, che dichiarava inammissibile la domanda per difetto di giurisdizione contabile. I predetti si rivolgevano alla Corte d’appello di Venezia chiedendo che il Ministro dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a risarcire i danni non patrimoniali da essi subiti a seguito della eccessiva durata del processo contabile innanzi menzionato, per l’importo pari a Euro 10.000 ciascuno, oltre alle spese, ai diritti ed agli onorari da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.

La Corte di Venezia rigettava il ricorso. Rilevava che i ricorrenti avevano allegato l’eccessiva durata del processo presupposto, originato tuttavia,questo, da una domanda evidentemente infondata alla luce di tutta la giurisprudenza del giudice contabile e della Corte costituzionale. Ad avviso della Corte veneta infatti alcuna disposizione di legge prevede la possibilità di attribuire alle situazioni descritte dai ricorrenti i benefici sollecitati. Pertanto gli interessati non potevano non essere consapevoli della infondatezza delle proprie domande cosicchè non si poteva ritenere che essi avessero sofferto l’asserito danno morale conseguente allo stato d’ansia. Compensava, ritenendo sussistenti giusti motivi, le spese del giudizio.

Contro questa decisione ricorrono alla Corte di Cassazione con atto articolato su tre motivi chiedendone l’annullamento per violazione di legge, e quindi insistendo per la decisione della causa nel merito S.G., T.P., M.G., ed S. A..

Resiste con controricorso il Ministro della economia e delle finanze.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, che si conclude con il previsto quesito, i ricorrenti lamentano violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2. Sostengono l’erroneità della decisione laddove essa ha escluso la sussistenza del danno non patrimoniale da eccessiva durata e quindi il diritto ad ottenere la riparazione richiesta, in conseguenza di un indebito sindacato sul merito della questione, mai esaminato nel giudizio presupposto, nel quale, come si è precisato, vi era stata pronuncia sulla sola giurisdizione.

2. La doglianza è fondata. La corte territoriale era stata investita di una domanda di equa riparazione riguardante un giudizio nel quale si era esaminata e decisa la sola questione della giurisdizione.

Essa, dunque,anzitutto non aveva alcun potere di dar luogo, come si fosse trattato di un giudizio di impugnazione della prima sentenza, ad un esame del merito della domanda, come invece ha fatto. Quindi avrebbe dovuto occuparsi della sola valutazione del giudizio pensionistico, esaminandolo alla luce del suo effettivo contenuto e delle sue particolarità eventuali.

Detta conclusione, che risponde ad elementari canoni di logica del processo e di ratio ermeneutica, è stata peraltro affermata dalla giurisprudenza di questa Corte, cha ha dato luogo ad un orientamento che il collegio condivide (Cass. n. 15395 del 2003). Pertanto erroneamente il giudice dell’equa riparazione si è pronunciato su una domanda mai sottoposta al suo esame e conseguentemente malamente ha negato la sussistenza del diritto in questione.

3. La fondatezza del motivo esaminato assorbe la trattazione dei motivi successivi i quali propongono ulteriori profili della medesima doglianza di diritto.

4. Il fondamento del ricorso non conduce tuttavia alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata ad altro giudice del merito, potendo la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, essere decisa nel merito in ordine alla sussistenza del diritto alla riparazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti.

4.a. La domanda di equa riparazione, dunque, è fondata, giacchè il giudizio innanzi al giudice delle pensioni è durato all’incirca cinque anni e mezzo, e dunque andando oltre il termine di durata ragionevole ritenuto, dalla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema oltre che dalla CEDU, in tre anni per siffatti giudizi.

Risulta pertanto di circa due anni e mezzo il periodo di tempo eccedente la durata ragionevole, senza che alcuna particolarità concreta lo giustifichi. A questo periodo va commisurare la riparazione richiesta.

Osserva ancora il collegio che contrariamente a quanto ritiene la difesa ricorrente trattandosi a proposito del giudizio presupposto, di giudizio amministrativo all’interno del quale sono previsti meccanismi di sollecitazione della decisione del giudice, mai attivati nella specie, la riparazione può essere contenuta anche nei limiti di circa Euro 500,00 per ogni anno di ritardo. Il collegio pertanto ritiene riparazione adeguata per ciascuno degli odierni ricorrenti la somma di Euro 1300,00.

La soccombente amministrazione va quindi condannata al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio svoltosi davanti alla Corte veneta, nonchè quelle relative al presente giudizio di legittimità, sempre in favore di ciascuno dei ricorrenti, da attribuirsi ai costituiti procuratori per dichiarata fatta anticipazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, accoglie le domande degli odierni ricorrenti e condanna la Amministrazione resistente al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di Euro 2000,00 con gli interessi legali a decorrere dalle domande stesse. Condanna la Amministrazione suddetta al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 100,00 per onorari ed in Euro 50,00 per esborsi in favore di ciascuna delle parti private.

Condanna ancora la Amministrazione soccombente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00 per onorari ed in Euro 100,00 per esborsi, in favore di ciascuno dei ricorrenti, il tutto da attribuirsi agli avvocati Salvatore ed Umberto Coronas in solido, per dichiarata fatta anticipazione.

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