T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 416

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con ordinanza n. 85 del agosto 1994, il Comune di Ponza ha ordinato la sospensione dei lavori ed il ripristino dello stato dei luoghi in relazione alle opere realizzate dalla ricorrente nell’immobile ubicato in località Salita Croce – strada vicinale Amalfitano (fg. n. 21 part. n. 639), consistite – in sintesi – nell’aver rimosso una vecchia scala ivi esistente;

– che, avverso tale provvedimento, l’interessata ha proposto impugnativa per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione (accolta con ordinanza n. 399/1995), deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili;

– che la ricorrente ha presentato, al riguardo, istanza di condono edilizio in data 23 giugno 1994 (protocollo comunale n. 5945), ovvero prima dell’adozione dell’ordine di demolizione impugnato, sulla quale il Comune non si è ancora pronunciato;

– che, in pendenza di tali procedimenti, l’attività repressiva del Comune deve reputarsi illegittima posto che l’Amministrazione avrebbe dovuto completare il procedimento di condono;

– che, pertanto, l’ordine di demolizione adottato in pendenza di istanza di condono edilizio è illegittimo, risultando in contrasto con l’art. 44 della legge n. 47 del 1985, il cui disposto impone all’Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria;

– che, prima dell’adozione di provvedimenti repressivi, l’Amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi sulla condonabilità o meno dell’opera edilizia abusiva, anche perché il provvedimento di demolizione non può costituire implicito rigetto della domanda di condono, stante l’art. 35 comma 15, della legge n. 47 del 1985 che impone la notificazione espressa del diniego al richiedente;

– che, in ragione di quanto precede, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato, mentre le spese di giudizio possono essere dichiarate irripetibili, sussistendo giustificati motivi in ragione di quanto sopra dedotto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dalla ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 322

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui gli era stato negato il rilascio del permesso di soggiorno articolando tre motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 12.1.2010 il Collegio accoglieva l’istanza di sospensiva ordinando un riesame del provvedimento.

Successivamente la Questura di Lodi comunicava che aveva provveduto a rilasciare al ricorrente un permesso in attesa occupazione con scadenza 9.9.2010 che permetteva di considerare superato il diniego impugnato.

Il ricorso è divenuto, pertanto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese possono essere compensate stante l’esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 209 07 – 11 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 107-bis, commi
6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto
1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), promosso dal Tribunale
regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto
Adige/Südtirol, sezione autonoma di Bolzano, con ordinanza del 29
ottobre 2008, iscritta al numero 74 del registro ordinanze 2009 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie
speciale, dell’anno 2009.
Visti l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano
e quello, fuori termine, del Comune di Naz Sciaves;
Udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice
relatore Gaetano Silvestri;
Uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la
Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 29 ottobre 2008, il Tribunale regionale di
giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sezione
autonoma di Bolzano, ha sollevato questioni di legittimita’
costituzionale dell’art. 107-bis, commi 6 e 7, della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge
urbanistica provinciale), per violazione degli artt. 3, 24, 102, 113
e 117, terzo comma, della Costituzione e degli artt. 4 e 8 del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige).
1.1. – In punto di fatto, il Tribunale regionale di giustizia
amministrativa riferisce di aver accertato in un precedente giudizio,
su ricorso di E.B. e di M.L., l’illegittimita’ di una modifica al
piano urbanistico del Comune di Naz Sciaves, consistente nella
previsione di una zona di completamento su un’area di proprieta’
della controinteressata E.K., e la conseguente invalidita’ della
concessione edilizia n. 33 del 2001 rilasciata per la costruzione di
una casa monofamiliare su tale area (sentenza 19 dicembre 2001, n.
366, del Tribunale regionale rimettente, confermata dal Consiglio di
Stato, sez. IV, decisione 12 giugno 2007, n. 3106).
Il medesimo Tribunale aggiunge di aver annullato, con la sentenza
24 novembre 2003, n. 474 (confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV,
decisione 19 dicembre 2007, n. 3302), anche la concessione edilizia
n. 40 del 2002, rilasciata dal Comune di Naz Sciaves in forza del
combinato disposto degli artt. 85 e 107, comma 23, della legge prov.
n. 13 del 1997. Con la citata concessione edilizia del 2002 si
sarebbe tentato di legittimare la costruzione gia’ eseguita (ma
divenuta illegittima per effetto della sentenza n. 366 del 2001 sopra
richiamata), mediante «un intervento di sanatoria consistente nel
conferire un nuovo titolo sostanziale (essendo venuta meno la zona di
completamento) al fabbricato (tramite la trasformazione, con
spostamento, di cubatura rurale)».
Infine, con la sentenza 12 ottobre 2005, n. 338 (confermata dal
Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 12 giugno 2007, n. 3107), il
Tribunale regionale di giustizia amministrativa ha annullato la
concessione edilizia n. 42 del 2004, avente ad oggetto il rilevamento
dell’esistente, rilasciata a norma dell’art. 88 della legge prov. n.
13 del 1997, come modificato nel frattempo dall’art. 32, comma 15,
della legge della Provincia di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative
collegate – legge finanziaria 2004).
La sentenza da ultimo richiamata ha dichiarato l’illegittimita’
della sanatoria per due ordini di motivi: a) in primo luogo, perche’
l’illegittimita’ della concessione edilizia non sarebbe derivata da
vizi di procedura, ma da vizi di sostanza, non rimovibili tramite il
pagamento della sanzione pecuniaria a norma dell’art. 88 della legge
prov. n. 13 del 1997; b) in secondo luogo, in quanto contrastante con
il comma 1-bis del richiamato art. 88, nel testo in allora vigente,
che vietava l’emissione della concessione edilizia in sanatoria sulle
aree soggette al vincolo di inedificabilita’ (anche relativa) di cui
all’art. 27 della legge della Provincia di Bolzano 21 gennaio 1987,
n. 4 (Modifiche all’ordinamento urbanistico provinciale).
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa riferisce
ancora che tutte le indicate sentenze risultano passate in giudicato
e che le due ricorrenti hanno pertanto avviato, davanti al medesimo
Tribunale, i giudizi per ottenere la definizione dell’esecuzione e
l’ottemperanza delle sentenze stesse.
Dopo l’inizio della fase esecutiva, la controinteressata E.K.,
proprietaria dell’immobile oggetto della controversia, ha impugnato
l’ingiunzione di demolizione emessa dal Commissario ad acta.
Infine, nelle more del giudizio di ottemperanza e
dell’impugnazione del provvedimento del Commissario ad acta, e’
entrata in vigore la legge della Provincia autonoma di Bolzano 2
luglio 2007, n. 3 (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, recante «legge urbanistica provinciale»), che, con l’art. 23,
ha aggiunto i due commi (6 e 7), oggetto dell’odierno giudizio di
legittimita’ costituzionale, all’art. 107-bis della legge prov. n. 13
del 1997.
I censurati commi 6 e 7 stabiliscono: «6. Al comma 1
dell’articolo 88 la dizione: "In caso di annullamento della
concessione edilizia e qualora non sia possibile la rimozione dei
vizi delle procedure amministrative" si interpreta nel senso che
l’annullamento della concessione edilizia puo’ essere dipeso anche da
vizi sostanziali che non possono essere rimossi. 7. Al comma 1-bis
dell’articolo 88 la dizione: "area soggetta al vincolo di
inedificabilita’ e menzionata dall’articolo 27 della legge
provinciale 21 gennaio 1987, n. 4" si interpreta nel senso che si
tratta di un’area gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere a),
b) e c), e 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio
1987, n. 4».
In applicazione delle norme appena citate, l’Assessore
all’urbanistica del Comune di Naz Sciaves ha rilasciato una nuova
concessione edilizia in sanatoria, anch’essa impugnata dalle
ricorrenti E.B. e M.L. e che costituisce oggetto del quarto ricorso
di cui e’ investito l’odierno rimettente.
1.2. – Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, dopo
aver riassunto i motivi di impugnazione dei quattro ricorsi e aver
disposto la riunione dei relativi procedimenti, ha ritenuto rilevante
e non manifestamente infondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 107-bis, commi 6 e 7, della legge prov. n.
13 del 1997, come modificato dall’art. 23 della legge prov. n. 3 del
2007, prospettata dalle ricorrenti E.B. e M.L.
A tal proposito, il rimettente sottolinea come l’art. 88, comma
1, della legge prov. n. 13 del 1997 limiti la produzione degli
effetti della concessione in sanatoria, prevista dall’art. 85 della
medesima legge provinciale, ai casi di annullamento della concessione
edilizia «qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle
procedure amministrative». Sarebbero invece esclusi i casi di
annullamento per vizi sostanziali ovvero riguardo a costruzioni
realizzate in zone sottoposte a vincoli di inedificabilita’ assoluta
o relativa.
Diversamente, le censurate norme di interpretazione autentica del
suddetto art. 88 ammettono la sanatoria quando l’annullamento di una
concessione edilizia sia dipeso «anche da vizi sostanziali che non
possono essere rimossi».
In merito, il Tribunale rimettente osserva che la Corte
costituzionale ha ammesso la possibilita’ per il legislatore
regionale (e per quello delle Province autonome) di emanare norme con
efficacia retroattiva, sia interpretative sia innovative, «purche’ la
retroattivita’ trovi adeguata giustificazione sul piano della
ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e
interessi costituzionalmente protetti» (sentenza n. 376 del 2004).
1.3. – In riferimento al caso di specie, il giudice a quo
evidenzia come, con le norme interpretative censurate, sia stato
attribuito al citato art. 88 un significato diverso da quello
desumibile dal dato letterale e dall’interpretazione sistematica
della disciplina, vigente nella Provincia autonoma di Bolzano, in
materia di «governo del territorio» (art. 117, terzo comma, Cost.).
D’altra parte, l’asserita interpretazione autentica non troverebbe
fondamento neanche nella normativa statale in materia (art. 38 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia).
Le norme censurate, inoltre, incidendo illegittimamente su un
contenzioso pendente, violerebbero «le attribuzioni costituzionali
dell’autorita’ giudiziaria cui spetta la tutela dei diritti» (artt.
102 e 113 Cost.).
Sarebbero del pari violati gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto le
norme denunciate vanificherebbero in parte «i risultati
dell’attivita’ giudiziaria svolta, sulla cui definitivita’ i
ricorrenti potevano fare ragionevole affidamento». Il rimettente,
dopo aver richiamato alcune pronunzie della Corte costituzionale,
sottolinea come i censurati commi 6 e 7 dell’art. 107-bis,
«travolgendo provvedimenti giurisdizionali definitivi e incidendo sui
regolamenti dei rapporti in essi consacrati», finiscano «per avere la
stessa efficacia di norme retroattive e per incontrare i medesimi
limiti costituzionali» (e’ citata in proposito la sentenza n. 364 del
2007).
1.4. – Da ultimo, il Tribunale regionale di giustizia
amministrativa rileva che lo stesso giorno della trattazione nel
merito della causa in oggetto e’ entrata in vigore la legge della
Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di
leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), la quale,
all’art. 9, modifica l’art. 88 della legge prov. n. 13 del 1997 ed,
all’art. 48, dispone l’abrogazione dei censurati commi 6 e 7
dell’art. 107-bis della legge prov. n. 13 del 1997.
Secondo il rimettente, la prospettata violazione dei parametri
costituzionali anzidetti non verrebbe meno a seguito di siffatta
modifica. In particolare, il comma 1-bis dell’art. 88, nel testo
attualmente vigente, stabilisce: «Il pagamento della sanzione
pecuniaria e’ ammesso anche quando l’annullamento della concessione
edilizia sia dipeso da vizi sostanziali. Il pagamento della sanzione
pecuniaria non e’ ammesso qualora la costruzione insista su un’area
gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere a), b) e c) e 3
dell’articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4. La
norma di cui al comma 1 non trova applicazione in caso di condanna
penale, passata in giudicato, della persona responsabile del rilascio
della concessione edilizia. L’applicazione del comma 1 e’ sospesa per
la durata delle indagini preliminari e del procedimento penale».
Il giudice a quo conclude osservando che spettera’ alla Corte
costituzionale valutare se l’art. 88, come modificato, «debba subire
la stessa sorte» delle norme di interpretazione autentica di cui
all’art. 107-bis, commi 6 e 7, della legge prov. n. 13 del 1997,
«contenendo ambedue le norme gli stessi disposti».
2. – Nel giudizio si e’ costituita la Provincia autonoma di
Bolzano, eccependo l’inammissibilita’ e deducendo comunque
l’infondatezza delle censure.
2.1. – La difesa provinciale, dopo aver descritto le vicende
processuali che hanno portato all’instaurazione dell’odierno giudizio
di legittimita’ costituzionale, rileva l’inammissibilita’ delle
questioni sollevate sotto diversi profili.
2.1.1. – Innanzitutto, e’ eccepita l’inammissibilita’ per la
mancata motivazione della rilevanza della questione, anche con
riguardo alla descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a
quo.
In particolare, e’ rilevata l’assenza di «indicazioni chiare in
merito a quale dei vari testi normativi che si sono succeduti nel
tempo disciplini le fattispecie sottoposte» all’esame del Tribunale
rimettente. Al riguardo, la difesa provinciale si sofferma sulle
modifiche operate dalla legge prov. n. 4 del 2008 e sottolinea come
risulti insufficiente l’affermazione del giudice a quo secondo cui
spetta alla Corte costituzionale valutare se l’art. 88 della legge
prov. n. 13 del 1997, come modificato, debba subire la stessa sorte
delle norme di interpretazione autentica.
2.1.2. – In secondo luogo, la Provincia autonoma di Bolzano
eccepisce la manifesta inammissibilita’ delle questioni per difetto
del requisito della rilevanza, derivante dalla «estraneita’ della
norma denunciata all’area decisionale del giudice rimettente» (e’
richiamata l’ordinanza della Corte costituzionale n. 447 del 2005).
In proposito, la difesa provinciale evidenzia come la legge prov.
n. 3 del 2007 – che ha introdotto i commi 6 e 7 nell’art. 107-bis
della legge prov. n. 13 del 1997 – non abbia apportato alcuna
modifica sostanziale al corpo della stessa legge prov. n. 13 del
1997, «limitandosi ad un intervento di natura meramente
chiarificatrice, privo di qualsivoglia portata innovativa». La
discontinuita’ rispetto al dettato originario della legge urbanistica
provinciale sarebbe, piuttosto, derivata dalla legge della Provincia
autonoma di Bolzano 31 marzo 2003, n. 5 (Urbanistica), la quale «ha
provveduto ad eliminare la sanzione ripristinatoria […] mantenendo
la sola sanzione pecuniaria per tutti i casi di annullamento di
concessioni edilizie, a prescindere dalla tipologia dell’annullamento
medesimo (giurisdizionale o in autotutela) e dai motivi che
sorreggevano (formali o sostanziali, propri o derivati)».
Sul punto, la Provincia ribadisce che la legge prov. n. 3 del
2007 si e’ limitata a chiarire «la portata di una disposizione che si
prestava, per il suo dato letterale, a interpretazioni distorte e
avallava prassi amministrative non corrette in quanto inclini a
riconoscere le sole violazioni formali come suscettibili di
riparazione con la sanzione pecuniaria».
Di conseguenza – aggiunge la difesa provinciale – quand’anche
dovesse essere dichiarata l’illegittimita’ costituzionale della norma
censurata, tale pronunzia non potrebbe avere alcuna influenza sui
provvedimenti assunti dal Comune di Naz Sciaves, in quanto questi
continuerebbero a trovare il proprio fondamento giuridico nell’art.
88 della legge prov. n. 13 del 1997, «il cui tenore testuale ed il
cui significato rimarrebbero immutati anche a seguito della eventuale
eliminazione dall’ordinamento dell’interpretazione autentica».
2.1.3. – La Provincia autonoma di Bolzano individua un terzo
profilo di inammissibilita’ delle questioni sollevate nell’erronea
individuazione della norma applicabile in giudizio, che non sarebbe
soltanto l’art. 107-bis della legge prov. n. 13 del 1997 ma anche, e
soprattutto, l’art. 88 della medesima legge.
2.1.4. – Infine, l’esame del merito delle questioni sollevate
sarebbe ulteriormente precluso dal mancato esperimento, da parte del
giudice a quo, del tentativo di individuare un’interpretazione della
disposizione censurata che la renda conforme alla Costituzione. Da
cio’ discenderebbe la manifesta inammissibilita’ delle questioni di
legittimita’ costituzionale prospettate.
2.2. – Nel merito, la difesa provinciale contesta le affermazioni
del rimettente secondo cui le censurate norme di interpretazione
autentica avrebbero dato alle disposizioni di cui all’art. 88 un
significato diverso da quello letterale e da quello desumibile
dall’interpretazione sistematica della disciplina in materia.
2.2.1. – Al contrario, la Provincia autonoma di Bolzano sostiene
che l’interpretazione autentica operata con le norme denunciate sia
«pienamente aderente alla finalita’ intrinseca dell’istituto della
sanatoria, configurata esattamente sin dall’origine come rimedio per
le fattispecie non emendabili con un rinnovato rilascio della
concessione edilizia, quindi necessariamente diverse dalle
fattispecie di vizi meramente formali, in cui ovviamente tale tipo di
emenda sarebbe stata agevolmente realizzabile».
In proposito, la difesa dell’ente territoriale ricostruisce il
contesto in cui sono state approvate le norme censurate, precisando
che il legislatore provinciale, gia’ da tempo, si era posto il
problema di una ridefinizione della disciplina degli abusi edilizi
dipendenti dall’annullamento di concessioni edilizie, nei casi in cui
non fosse stato possibile procedere alla rimozione dei vizi delle
procedure amministrative. In particolare, il problema riguardava i
vizi non meramente formali, che, in quanto tali, non possono essere
rimossi o emendati in sede di rinnovato rilascio del titolo
abilitativo, ovvero i vizi di ordine sostanziale alla cui
emendabilita’ non si puo’ pervenire con apposite ripianificazioni.
La fattispecie che avrebbe indotto l’intervento chiarificatore
del legislatore provinciale sarebbe assai simile a quella da cui trae
origine il presente giudizio in via incidentale: anche in quel caso,
precisa la Provincia, si sarebbe trattato di una concessione edilizia
annullata per vizi non propri, bensi’ derivati dall’annullamento in
sede giurisdizionale di una variante urbanistica che era in contrasto
con la normativa provinciale in materia. In sostanza, la concessione
edilizia annullata era esente da vizi propri e, al contempo, non era
emendabile dai vizi che ne avevano determinato la caducazione.
Pertanto, le norme censurate avrebbero il merito di aver chiarito
che la sanzione pecuniaria e’ applicabile in tutti i casi di
annullamento di concessioni edilizie per vizi non emendabili (formali
o sostanziali, propri del titolo abilitativo o derivati), a
prescindere dalla loro natura. Al contempo, il comma 7 dell’art.
107-bis della legge prov. n. 13 del 1997 avrebbe chiarito che la
dizione «area soggetta al vincolo di inedificabilita’ e menzionata
dall’articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4» deve
intendersi riferita ai vincoli di cui ai commi 1, lettere a), b) e
c), e 3 dell’art. 27 appena citato.
Le norme denunciate, dunque, non avrebbero portata innovativa
sostanziale, essendosi limitate ad esplicitare il significato gia’
insito nelle relative disposizioni, e sarebbero anzi perfettamente in
linea con la ratio dell’art. 88, comma 1, della legge prov. n. 13 del
1997 e con la finalita’ dell’istituto della sanatoria in generale. Al
riguardo, la difesa provinciale ribadisce come si debba trattare
necessariamente di vizi di carattere sostanziale, in quanto questi
sono «i soli a non poter trovare riparo e rimedio nel rilascio di un
nuovo titolo edilizio rispettoso delle regole di forma e procedura».
Le uniche eccezioni alla regola dell’applicazione di una sanzione
pecuniaria, rispetto alle quali rivive la sanzione del ripristino e
quindi della demolizione, sono rappresentate dai casi in cui le
costruzioni abusive siano realizzate in aree assolutamente
inedificabili, o in cui il responsabile del rilascio della
concessione annullata abbia riportato una condanna penale.
2.2.2. – L’interpretazione autentica operata dalle norme
censurate, oltre ad essere coerente con il dato testuale delle
disposizioni interpretate, sarebbe in linea anche con le disposizioni
statali in materia. In particolare, la Provincia autonoma di Bolzano
ritiene che l’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 – la’ dove utilizza
l’espressione «qualora non sia possibile, in base a motivata
valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o
la restituzione in pristino» – non escluda la possibilita’ di
considerare come meritevole di tutela la posizione di chi abbia, in
buona fede, realizzato una costruzione in conformita’ ad un titolo
successivamente annullato per vizi derivati.
Non sarebbe rinvenibile, dunque, alcuna violazione dei principi
generali dell’ordinamento in materia di vigilanza
urbanistico-edilizia e dell’art. 117, terzo comma, Cost. Con
riferimento a quest’ultima norma costituzionale, la difesa
provinciale rileva l’insufficiente motivazione da parte del Tribunale
rimettente e, soprattutto, l’inconferenza del parametro richiamato.
Al riguardo, la medesima difesa osserva come alle Regioni a
statuto speciale ed alle Province autonome sia oggi riconosciuta, in
virtu’ dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), una
competenza legislativa e amministrativa piu’ ampia di quella
contemplata nell’art. 117 Cost. Infatti, l’art. 8 del d.P.R. n. 670
del 1972 prevede, fra le materie di potesta’ piena delle Province
autonome, «urbanistica e piani regolatori» (punto 5), «tutela del
paesaggio» (punto 6), «agricoltura, foreste e Corpo forestale» (punto
21); inoltre l’art. 16 dello stesso d.P.R. stabilisce che «Nelle
materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia puo’ emanare
norme legislative, le relative potesta’ amministrative, che in base
all’ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono
esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia». Ed
ancora, secondo l’art. 1 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige
in materia di urbanistica ed opere pubbliche), «Le attribuzioni
dell’amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di
edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque
pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto
soccorso per calamita’ pubbliche, di espropriazione per pubblica
utilita’, di viabilita’, acquedotti e lavori pubblici di interesse
provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e
periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti
pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciali e quelle gia’
spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono
esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e di
Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e con l’osservanza delle norme del
presente decreto».
La Provincia autonoma di Bolzano richiama le proprie competenze
legislative e amministrative in materia per escludere che, nel caso
di specie, possa ravvisarsi una violazione dei «principi
dell’ordinamento giuridico della Repubblica», di cui all’art. 4 del
d.P.R. n. 670 del 1972. Al contempo, ritiene che il preteso obbligo
per un ente locale di applicare la sanzione ripristinatoria, in caso
di annullamento di permessi di costruire inficiati da vizi "derivati"
di natura sostanziale e dunque non emendabili, non costituisca un
principio fondamentale della legislazione statale. La stessa
Provincia ribadisce di essere titolare di una competenza legislativa
primaria in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, con la
conseguenza che l’art. 117, terzo comma, Cost., evocato dal
rimettente, non puo’ trovare applicazione in quanto non prevede forme
di autonomia piu’ ampie rispetto a quelle attribuite alle Province
autonome dalle norme dello Statuto speciale.
2.3. – Quanto alle censure prospettate in relazione agli artt. 3,
24, 102 e 113 Cost., la difesa dell’ente territoriale sottolinea le
contraddizioni in cui sarebbe incorso il rimettente, il quale, per un
verso, avrebbe negato che le norme impugnate possano essere definite
retroattive in senso stretto, e, per altro verso, avrebbe invocato i
medesimi limiti costituzionali operanti per le norme retroattive.
La Provincia contesta, altresi’, l’affermazione del Tribunale
regionale, secondo cui le norme censurate travolgerebbero
provvedimenti giurisdizionali definitivi. Siffatta censura sarebbe
priva di fondamento se riferita alle pronunzie con cui sono state
annullate le concessioni edilizie e gli atti presupposti, che in
nessun modo sarebbero toccati dall’art. 107-bis della legge prov. n.
13 del 1997. Quanto alla decisione con la quale sono stati accolti i
ricorsi per l’esecuzione delle sentenze di annullamento delle
concessioni edilizie, la Provincia osserva come essa sia stata
puntualmente ottemperata tramite l’adozione da parte del Commissario
ad acta di un ordine di demolizione dell’edificio in contestazione.
Semmai, questa pronunzia potrebbe ritenersi superata dai successivi
provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Naz Sciaves.
In sostanza, secondo la difesa provinciale i risultati
dell’attivita’ giudiziaria svolta non sarebbero «in alcun modo
vanificati, ne’ potrebbero esserlo, dalla norma interpretativa
censurata, che semmai si presta – unitamente all’art. 88 [della legge
prov. n. 13 del 1997] – a fornire fondamento giuridico ad ulteriori
provvedimenti amministrativi, diversi da quelli annullati ed autonomi
rispetto a questi».
Infine, la Provincia reputa inconferente il richiamo del
rimettente alla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 2007;
nel caso in questione, infatti, la norma denunciata non determina
affatto l’estinzione dei giudizi pendenti, ne’ incide sull’esito dei
giudizi gia’ conclusi. Eventuali ripercussioni della norma
interpretativa censurata sul contenzioso in atto sarebbero solo «di
natura indiretta, risiedendo nella facolta’ della parte
controinteressata di avvalersi della disciplina urbanistica come
interpretata autenticamente dal legislatore provinciale del 2007 al
fine di ottenere l’applicazione della sola sanzione pecuniaria in
luogo di quella demolitoria».
3. – Nel giudizio si e’ costituito, fuori termine, il Comune di
Naz Sciaves, eccependo l’inammissibilita’ e deducendo comunque
l’infondatezza delle censure.
In via subordinata, la difesa comunale ha chiesto la restituzione
degli atti al giudice rimettente perche’ valuti la perdurante
rilevanza della questione di legittimita’ costituzionale sollevata,
alla luce della normativa sopravvenuta (artt. 9 e 48 della legge
prov. n. 4 del 2008).
4. – In prossimita’ dell’udienza pubblica, la Provincia autonoma
di Bolzano ha depositato una memoria nella quale ha ribadito quanto
gia’ affermato nell’atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol, sezione autonoma di Bolzano, ha
sollevato questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 107-bis,
commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11
agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), per violazione
degli artt. 3, 24, 102, 113 e 117, terzo comma, della Costituzione e
degli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige).
2. – Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilita’
dell’intervento in giudizio del Comune di Naz Sciaves.
Il suddetto atto di intervento e’ stato depositato il 6 maggio
2009 e quindi oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione
dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 18 marzo 2009),
previsto dall’art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale. Tale termine, alla stregua della
consolidata giurisprudenza di questa Corte (fra le piu’ recenti,
ordinanze n. 11 del 2010 e n. 100 del 2009), deve intendersi
stabilito a pena di decadenza, con la conseguenza che l’atto di
intervento in giudizio del Comune di Naz Sciaves e’ inammissibile.
3. – Prima di esaminare le eccezioni di inammissibilita’
sollevate dalla difesa provinciale e’ necessario ricostruire
l’evoluzione della normativa in materia.
Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) le Province autonome
di Trento e di Bolzano sono titolari di potesta’ legislativa primaria
in materia di «urbanistica» (punto 5), oltre che di «tutela del
paesaggio» (punto 6).
Con la legge prov. n. 13 del 1997 la Provincia autonoma di
Bolzano si e’ dotata di una nuova legge urbanistica provinciale, il
cui art. 88, nella sua formulazione originaria, stabiliva che, in
caso di annullamento della concessione, qualora non fosse possibile
la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la
restituzione in pristino, il sindaco applicasse una sanzione
pecuniaria, la cui integrale corresponsione valeva a produrre i
medesimi effetti della concessione edilizia in sanatoria.
Tale disposizione e’ stata modificata dall’art. 32, commi 14 e
15, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n.
1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme
legislative collegate – legge finanziaria 2004).
In particolare, il comma 14 ha sostituito il comma 1 dell’art. 88
della legge prov. n. 13 del 1997, ammettendo il pagamento della
sanzione pecuniaria, e quindi la concessione in sanatoria, soltanto
qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure
amministrative, ed eliminando l’alternativa costituita
dall’impossibilita’ di restituzione in pristino.
Il comma 15 dell’art. 32 della legge prov. n. 1 del 2004 ha
invece introdotto, nel testo dell’art. 88 della legge prov. n. 13 del
1997, il comma 1-bis, che, nella formulazione originaria, escludeva
il pagamento della sanzione pecuniaria – e quindi l’effetto di
concessione in sanatoria da cio’ derivante – nell’ipotesi che la
costruzione insistesse su un’area soggetta a vincolo di
inedificabilita’ e menzionata dall’art. 27 della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 21 gennaio 1987, n. 4 (Modifiche
all’ordinamento urbanistico provinciale).
L’art. 19, comma 5, della legge della Provincia di Bolzano 2
luglio 2007, n. 3 (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, recante «legge urbanistica provinciale») ha nuovamente
sostituito il comma 1 dell’art. 88 della legge prov. n. 13 del 1997,
mantenendo inalterate le condizioni per il rilascio della concessione
in sanatoria a seguito del pagamento di una sanzione pecuniaria e
limitandosi a modificare solo l’ammontare di quest’ultima.
L’art. 23 della medesima legge prov. n. 3 del 2007 ha invece
introdotto, nel testo dell’art. 107-bis della legge prov. n. 13 del
1997, i commi 6 e 7, oggetto delle odierne questioni di legittimita’
costituzionale.
I citati commi 6 e 7 contenevano norme recanti l’interpretazione
autentica, rispettivamente, dei commi 1 e 1-bis dell’art. 88 della
legge prov. n. 13 del 1997; in particolare, il comma 6 stabiliva che
«Al comma 1 dell’articolo 88 la dizione: "In caso di annullamento
della concessione edilizia e qualora non sia possibile la rimozione
dei vizi delle procedure amministrative" si interpreta nel senso che
l’annullamento della concessione edilizia puo’ essere dipeso anche da
vizi sostanziali che non possono essere rimossi».
Il censurato comma 7, per contro, disponeva che «Al comma 1-bis
dell’articolo 88 la dizione: "area soggetta al vincolo di
inedificabilita’ e menzionata dall’articolo 27 della legge
provinciale 21 gennaio 1987, n. 4" si interpreta nel senso che si
tratta di un’area gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere a),
b) e c), e 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio
1987, n. 4».
Infine, con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 10
giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e
altre disposizioni) sono stati abrogati i censurati commi 6 e 7
dell’art. 107-bis della legge prov. n. 13 del 1997 ed il comma 1-bis
dell’art. 88 di quest’ultima legge e’ stato cosi’ sostituito: «Il
pagamento della sanzione pecuniaria e’ ammesso anche quando
l’annullamento della concessione edilizia sia dipeso da vizi
sostanziali. Il pagamento della sanzione pecuniaria non e’ ammesso
qualora la costruzione insista su un’area gravata dai vincoli di cui
ai commi 1, lettere a), b) e c) e 3 dell’articolo 27 della legge
provinciale 21 gennaio 1987, n. 4. La norma di cui al comma 1 non
trova applicazione in caso di condanna penale, passata in giudicato,
della persona responsabile del rilascio della concessione edilizia.
L’applicazione del comma 1 e’ sospesa per la durata delle indagini
preliminari e del procedimento penale».
Il rimettente ha censurato i commi 6 e 7 dell’art. 107-bis della
legge urbanistica provinciale, sebbene gli stessi fossero stati
abrogati, gia’ prima del deposito dell’ordinanza di rimessione, dalla
legge prov. n. 4 del 2008.
4. – Sulla base della ricostruzione normativa fin qui operata e’
possibile esaminare le eccezioni di inammissibilita’ sollevate, sotto
diversi profili, dalla difesa provinciale.
4.1. – Innanzitutto, ad avviso della Provincia autonoma di
Bolzano, nell’ordinanza di rimessione mancherebbe un’adeguata
motivazione sulla rilevanza della questione e sarebbe carente la
descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo.
In particolare, e’ denunciata l’assenza di «indicazioni chiare in
merito a quale dei vari testi normativi che si sono succeduti nel
tempo disciplini le fattispecie sottoposte» all’esame del Tribunale
rimettente. Al riguardo, la difesa provinciale si sofferma
sull’avvenuta abrogazione dei censurati commi 6 e 7 dell’art. 107-bis
ad opera della legge prov. n. 4 del 2008 e sottolinea come risulti
insufficiente l’affermazione del giudice a quo secondo cui spetta
alla Corte costituzionale valutare se l’art. 88 della legge prov. n.
13 del 1997, attualmente vigente, debba subire la stessa sorte delle
norme di interpretazione autentica.
Siffatta eccezione di inammissibilita’ non puo’ essere accolta.
In proposito, si deve notare come il rimettente sia investito,
fra gli altri, del ricorso (n. 79 del 2008) proposto da E.B. e M.L.,
per ottenere l’annullamento dell’ultima concessione in sanatoria,
rilasciata il 17 dicembre 2007, in applicazione delle norme oggetto
dell’odierno giudizio di legittimita’ costituzionale.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa e’ quindi
chiamato, nel giudizio a quo, a valutare, tra l’altro, la
legittimita’ di un atto amministrativo – l’ultima concessione in
sanatoria – adottato sulla base delle norme vigenti al momento del
rilascio. In virtu’ del principio tempus regit actum, la legittimita’
degli atti amministrativi va verificata con riguardo alla situazione
di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione.
Pertanto, nello svolgimento del suo sindacato il rimettente non puo’
che fare applicazione delle censurate norme di interpretazione
autentica, vigenti all’epoca in cui l’atto amministrativo e’ stato
adottato e successivamente abrogate dalla legge prov. n. 4 del 2008.
Sulla base di queste considerazioni si deve concludere per il
rigetto dell’eccezione di inammissibilita’ sollevata dalla Provincia
autonoma di Bolzano.
4.2. – In secondo luogo, la Provincia autonoma di Bolzano
eccepisce la manifesta inammissibilita’ delle questioni per difetto
del requisito della rilevanza, derivante dalla «estraneita’ della
norma denunciata all’area decisionale del giudice rimettente» (e’
richiamata l’ordinanza della Corte costituzionale n. 447 del 2005).
In proposito, la difesa provinciale afferma che la legge della
Provincia autonoma di Bolzano 2 luglio 2007, n. 3 (Modifiche della
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante «legge urbanistica
provinciale») – che ha introdotto i commi 6 e 7 nell’art. 107-bis
della legge prov. n. 13 del 1997 – non ha apportato alcuna modifica
sostanziale al corpo della stessa legge prov. n. 13 del 1997,
«limitandosi ad un intervento di natura meramente chiarificatrice,
privo di qualsivoglia portata innovativa». La discontinuita’ rispetto
al dettato originario della legge urbanistica provinciale sarebbe,
piuttosto, derivata dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano
31 marzo 2003, n. 5 (Urbanistica), la quale «ha provveduto ad
eliminare la sanzione ripristinatoria […] mantenendo la sola
sanzione pecuniaria per tutti i casi di annullamento di concessioni
edilizie, a prescindere dalla tipologia dell’annullamento medesimo
(giurisdizionale o in autotutela) e dai motivi che sorreggevano
(formali o sostanziali, propri o derivati)».
Innanzitutto, occorre rilevare come l’eccezione si basi su una
errata ricognizione delle norme citate. Infatti la legge prov. n. 5
del 2003, richiamata dalla resistente, non ha apportato alcuna
modifica all’art. 88 della legge prov. n. 13 del 1997. Come si e’
visto nel paragrafo 3, quest’ultima disposizione e’ stata, invece,
oggetto di modifica da parte dell’art. 32, commi 14 e 15, della legge
prov. n. 1 del 2004. In particolare, il comma 14 del citato art. 32
ha eliminato l’impossibilita’ della restituzione in pristino tra le
condizioni che consentono di ottenere, in caso di annullamento della
concessione edilizia, la concessione in sanatoria previo pagamento di
una sanzione pecuniaria.
Ad ogni modo, l’eccezione in esame non merita accoglimento.
Infatti la semplice eliminazione del riferimento alla restituzione in
pristino non implica l’estensione della possibilita’ di sanatoria
all’ipotesi di vizi sostanziali, ma significa soltanto che tale
sanatoria e’ subordinata esclusivamente all’impossibilita’ di
rimuovere i vizi delle procedure.
4.3. – La Provincia autonoma di Bolzano individua un ulteriore
profilo di inammissibilita’ delle questioni sollevate nell’errata
indicazione delle norme applicabili in giudizio, che non sarebbero
soltanto l’art. 107-bis, commi 6 e 7, della legge prov. n. 13 del
1997 ma anche e soprattutto l’art. 88 della medesima legge.
Anche questa eccezione di inammissibilita’ non puo’ essere
accolta; in proposito, occorre ribadire che il rimettente ha
sufficientemente illustrato le ragioni per le quali ritiene che
soltanto le norme di interpretazione autentica siano illegittime e
non anche le norme "interpretate" contenute nell’art. 88. D’altronde,
le censure sono focalizzate sul presunto carattere di interpretazione
autentica delle norme di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 107-bis della
legge prov. n. 13 del 1997.
4.4. – Infine, secondo la difesa della Provincia autonoma,
l’esame del merito delle questioni sollevate sarebbe precluso dal
mancato esperimento, da parte del giudice a quo, del tentativo di
individuare un’interpretazione della disposizione censurata che la
renda conforme alla Costituzione. Da cio’ discenderebbe la manifesta
inammissibilita’ delle questioni di legittimita’ costituzionale
prospettate.
Neanche quest’ultima eccezione puo’ essere accolta. Occorre
rilevare in proposito che il significato, assegnato dal legislatore
di interpretazione autentica all’art. 88 della legge prov. n. 13 del
1997, non lascia margini di dubbio e dunque non consente
quell’interpretazione conforme a Costituzione cui fa riferimento la
Provincia autonoma di Bolzano.
5. – Nel merito, le questioni sono fondate.
5.1. – Questa Corte ha costantemente affermato che il legislatore
puo’ adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in
presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di
contrasti giurisprudenziali, ma anche «quando la scelta imposta dalla
legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo
originario, con cio’ vincolando un significato ascrivibile alla norma
anteriore» (sentenza n. 525 del 2000; in senso conforme, ex plurimis,
sentenze n. 374 del 2002, n. 26 del 2003, n. 274 del 2006, n. 234 del
2007, n. 170 del 2008, n. 24 del 2009).
Accanto a tale caratteristica, che vale a qualificare una norma
come effettivamente interpretativa, questa Corte ha individuato una
serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, «che
attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali,
di altri fondamentali valori di civilta’ giuridica posti a tutela dei
destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno
ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che
ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparita’ di
trattamento […]; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto
nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto […];
la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico […]; il
rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere
giudiziario» (sentenza n. 397 del 1994).
5.2. – Il confronto tra le disposizioni censurate ed i principi
elaborati dalla giurisprudenza costituzionale – cui s’e’ fatto cenno
nel paragrafo precedente – porta alla conclusione che le stesse non
solo non possono essere ritenute interpretative, nel senso prima
chiarito, ma ledono, con la loro efficacia retroattiva, il canone
generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.),
l’effettivita’ del diritto dei cittadini di agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24, primo
comma, Cost.) e l’integrita’ delle attribuzioni costituzionali
dell’autorita’ giudiziaria (art. 102 Cost.).
6. – Con l’introduzione del comma 6 nell’art. 107-bis della legge
urbanistica provinciale la subordinazione della sanatoria, previo
pagamento della sanzione pecuniaria, all’impossibilita’ di rimuovere
i vizi delle procedure, si estende ai vizi sostanziali, con la
conseguenza che rientrano nella previsione anche le ipotesi di opere
realizzate in base a concessioni dichiarate illegittime per contrasto
con gli strumenti urbanistici vigenti o fondati su variazioni degli
stessi a loro volta dichiarate illegittime e annullate. L’intervento
normativo censurato (e, in particolare, l’introduzione del comma 7
dell’art. 107-bis) ha altresi’ ristretto l’area di inapplicabilita’
dell’art. 88 della legge prov. n. 13 del 1997 – nel testo modificato
dalla legge prov. n. 1 del 2004 – alle sole ipotesi di
inedificabilita’ assoluta (commi 1, lettere a, b e c, e 3 dell’art.
27 della legge prov. n. 4 del 1987), escludendo quindi i casi di
inedificabilita’ relativa.
Sia il primo che il secondo degli interventi normativi sopra
indicati, nonostante l’autoqualificazione di norme interpretative,
contengono delle vere e proprie innovazioni del testo previgente.
Difatti, l’espressione «vizi delle procedure amministrative» non si
presta ad una molteplicita’ di significati, tale da abbracciare i
«vizi sostanziali», che esprimono invece un concetto ben distinto da
quello di vizi procedurali e non in quest’ultimo potenzialmente
contenuto, con la conseguenza di escludere la sanatoria nelle ipotesi
di violazioni diverse da quelle formali-procedurali. In tal senso e’
la costante giurisprudenza amministrativa, formatasi sull’art. 38 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia), a sua volta
riproduttivo dell’art. 11 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme
in materia di controllo dell’attivita’ urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizia) di contenuto
identico all’art. 88 della legge urbanistica provinciale (ex
plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2006, n. 2960; sez.
V, 26 maggio 2003, n. 2849; sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 7001).
Di contenuto innovativo e’ anche la seconda norma censurata dal
rimettente, in quanto la disposizione "interpretata" operava un
rinvio incondizionato all’intero art. 27 della legge prov. n. 4 del
1987 e non conteneva alcun elemento dal quale si potesse dedurre la
possibilita’ che il rinvio si riferisse solo ad una parte di esso. La
rilevante conseguenza di tale restringimento e’ che la sanatoria
viene esclusa solo nei casi di costruzioni sorte in aree gravate da
vincoli di inedificabilita’ assoluta e non anche in tutti i casi
contemplati dalla stessa norma di rinvio.
In definitiva, con le suddette norme «interpretative», il
legislatore provinciale ha realizzato, con efficacia retroattiva,
rilevanti modifiche dell’ordinamento urbanistico, incidendo in modo
irragionevole sul «legittimo affidamento nella sicurezza giuridica,
che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto»
(sentenza n. 236 del 2009).
7. – Nel caso da cui promana la questione oggetto del presente
giudizio, la corrente e indiscussa interpretazione dell’art. 88 della
legge prov. n. 13 del 1997 (del tutto conforme, come si e’ visto,
alla corrispondente normativa statale) aveva dato origine a plurime
pronunce definitive dei giudici amministrativi, di annullamento, per
vizi sostanziali, della prima concessione edilizia e delle successive
concessioni in sanatoria. Mentre erano pendenti sia i ricorsi
relativi alle istanze di esecuzione di tali pronunce, sia il ricorso
avverso l’ingiunzione di demolizione emessa dal Commissario ad acta,
sono entrate in vigore le censurate norme di interpretazione
autentica, sulla cui base e’ stata rilasciata un’ulteriore
concessione in sanatoria, anch’essa impugnata dalle medesime
ricorrenti nei precedenti giudizi conclusisi con decisioni di
annullamento.
Si deve rilevare che tali norme «interpretative» hanno frustrato
le legittime aspettative di soggetti che, basandosi sulla
legislazione vigente, mai oggetto di dubbi interpretativi e di per
se’ chiara e univoca, avevano chiesto e ottenuto dai giudici
amministrativi, sia in primo grado sia in appello, la tutela delle
proprie situazioni giuridiche, lese dagli atti illegittimi annullati.
E’ irragionevole che il legislatore provinciale sia intervenuto per
rendere retroattivamente legittimo cio’ che era illegittimo, senza
che fosse necessario risolvere oscillazioni giurisprudenziali e senza
che il testo delle norme «interpretate» offrisse alcun appiglio
semantico nel senso delle rilevanti modifiche introdotte. Con cio’
facendo, non solo si e’ leso l’affidamento dei consociati nella
stabilita’ della disciplina giuridica delle fattispecie, che viene
sconvolta dall’ingresso inopinato e immotivato di norme retroattive
che alterano rapporti pregressi, ma si rende inutile e privo di
effettivita’ il diritto dei cittadini di adire i giudici per ottenere
la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive.
A tale lesione di diritti fondamentali dei cittadini si aggiunge
la violazione dell’art. 102 Cost., perche’ le norme censurate
incidono negativamente sulle attribuzioni costituzionali
dell’autorita’ giudiziaria, travolgendo gli effetti di pronunce
divenute irrevocabili e definendo sostanzialmente, con atto
legislativo, l’esito di giudizi in corso.
8. – La presente sentenza non incide sulla legge prov. n. 4 del
2008, che ha abrogato le norme interpretative censurate,
sostituendole con altre di contenuto identico, ma operanti per
l’avvenire, in quanto non applicabili nel giudizio principale, nel
quale si controverte su atti disciplinati dalle suddette norme
interpretative, vigenti al momento in cui furono emanati.
9. – Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal
rimettente.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile l’intervento in giudizio del Comune di Naz
Sciaves;
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dei commi 6 e 7
dell’art. 107-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11
agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Silvestri

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria l’11 giugno 2010.

Il cancelliere: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 201 del 2005, In tema di immigrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri l’11 dicembre 2002 e depositato il 19 dicembre 2002, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, per violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro), agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), nonché all’articolo 117 della Costituzione, in relazione all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

1.1. – La Provincia ricorrente sostiene che la normativa denunciata, in quanto applicabile su tutto il territorio nazionale, attribuisce alle prefetture (le cui funzioni sono esercitate nella Provincia stessa dal Commissario del Governo, in base all’art. 87 dello statuto speciale) «funzioni assai rilevanti in materia di collocamento e di instaurazione di rapporti di lavoro con le imprese degli extracomunitari».

Espone la ricorrente che tali norme stabiliscono: a) che le imprese aventi alle loro dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare nei tre mesi precedenti all’entrata in vigore del decreto-legge possono denunciare entro l’11 novembre 2002 la sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di una dichiarazione (comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge); b) che la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo tiene un registro informatizzato di coloro che hanno presentato le dichiarazioni e dei lavoratori extracomunitari ai quali le dichiarazioni si riferiscono e verifica l’ammissibilità e la ricevibilità delle stesse, comunicandole al “centro per l’impiego” competente per territorio, mentre la Questura accerta se sussistono motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno per un anno (comma 4); c) che, successivamente, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il “contratto di soggiorno” per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno (comma 5).

1.2. – La ricorrente delinea, quindi, il quadro delle proprie competenze legislative nel periodo anteriore alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, richiamando lo statuto speciale, che riconosce alle Province autonome una competenza concorrente in materia di «apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori» (articolo 9, numero 4) e in materia di «costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento» (articolo 9, numero 5) e riconosce anche una competenza legislativa integrativa in materia di «collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi – fino alla costituzione dei propri uffici – degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l’esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoro» (articolo 10). A tali competenze legislative si aggiungerebbero le corrispondenti competenze amministrative – in base al principio del parallelismo espresso dall’art. 16 dello stesso statuto – e le ulteriori competenze amministrative delegate dallo Stato.

Sempre con riferimento al periodo precedente alla riforma del titolo V, la Provincia ricorrente richiama le norme di attuazione dello statuto relativamente alle competenze provinciali in materia di collocamento (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280), alla delega di funzioni amministrative statali in materia di vigilanza e tutela del lavoro (d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197), articolo 3, primo comma, e d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante “Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità”, articolo 3, numero 12), al trasferimento alla Provincia autonoma dell’ispettorato provinciale del lavoro (d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, articolo 4).

La stessa ricorrente menziona, inoltre, le norme istitutive di uffici per l’esercizio delle competenze amministrative di cui sopra (articolo 9 ed allegato A, punto 19, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante norme sul “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”, ed allegato 1, punto 19, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21).

1.3. – Il ricorso delinea, poi, il quadro delle competenze provinciali con riferimento al periodo successivo alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, richiamando l’articolo 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alla competenza legislativa concorrente la materia della tutela e sicurezza del lavoro, dalla ricorrente intesa come comprensiva dei servizi per l’impiego e l’inserimento dei lavoratori nelle aziende.

Sostiene la Provincia autonoma che la competenza riconosciuta dalle norme denunciate non può essere fatta rientrare nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, né nelle altre materie attribuite alla Provincia dallo statuto, ma, per la parte non compresa nella “tutela e sicurezza del lavoro”, deve ritenersi riconducibile alla competenza residuale generale di cui al quarto comma dell’art. 117 Cost., in base al meccanismo fissato dall’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Le competenze relative all’instaurazione di regolari rapporti di lavoro degli extracomunitari rientrano, ad avviso della ricorrente, nel complesso delle competenze legislative e amministrative provinciali, precedentemente in parte delegate alla Provincia, ma ormai divenute interamente proprie della stessa, a seguito della citata riforma del titolo V. Tale ricostruzione sarebbe confermata dall’assetto normativo delineato dal comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), che ha introdotto nell’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il comma 16, il quale farebbe salve le competenze spettanti alla Provincia autonoma in materia di instaurazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori stranieri. La ricorrente sostiene che, proprio per l’esistenza di tali competenze provinciali, i contratti di soggiorno per lavoro subordinato di cui agli articoli 5-bis e 22 del citato d.lgs. n. 286 del 1998 sono sempre stati sottoscritti non presso gli uffici del Commissario del Governo, ma presso gli uffici della Provincia (e, in particolare, presso la Ripartizione XIX – Ufficio del lavoro, le cui competenze sono indicate dal menzionato allegato 1, punto 19, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21).

Secondo la Provincia, tale assetto di competenze amministrative è stato illegittimamente modificato dalla normativa statale denunciata, che le ha sottratto le funzioni relative alla stipula dei contratti di lavoro degli extracomunitari in posizione irregolare e le funzioni strettamente connesse.

1.4. – Nella parte finale del ricorso, si osserva, con riferimento al denunciato comma 1 dell’art. 1 del d.l. n. 195 del 2002, che «la legge statale (se competente) avrebbe quanto meno dovuto […] prevedere […] che tali denunce, finalizzate alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, fossero presentate presso il competente ufficio dell’amministrazione della Provincia». Analoghi rilievi di incostituzionalità, relativi all’attribuzione delle competenze ad uffici statali anziché ad uffici provinciali, sono proposti con riferimento agli altri due commi denunciati.

2. – Si è costituita l’Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto del ricorso.

Sostiene l’Avvocatura che il decreto-legge n. 195 del 2002 disciplina il lavoro degli extracomunitari con specifico riferimento alla legalizzazione di posizioni irregolari di soggetti immigrati clandestinamente. Ciò è confermato dal fatto che il procedimento di regolarizzazione contiene un subprocedimento di competenza della Questura, per l’accertamento della sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno (art. 1, comma 4, ultimo periodo), che è condizione essenziale per la stipula del contratto di lavoro (art. 1, comma 5).

Non vale, pertanto, ad avviso dell’Avvocatura, il parallelismo richiamato dalla ricorrente fra la disciplina denunciata e l’art. 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come integrato dalla legge n. 189 del 2002, che si riferisce non alla regolarizzazione dell’immigrazione clandestina, ma semplicemente alla stipula di contratti di lavoro di stranieri già regolarmente residenti in Italia.

L’Avvocatura osserva, in conclusione, che le norme oggetto del ricorso devono essere inquadrate nella materia dell’immigrazione, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, comma secondo, lettera b), Cost.

3. – Con successiva memoria, la stessa Avvocatura precisa che la disciplina censurata rientra anche nella materia della “condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea”, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.

4. – Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, la Provincia autonoma contesta la riconducibilità della disciplina denunciata alla materia dell’immigrazione.

4.1. – In primo luogo, ad avviso della ricorrente, la finalità del decreto-legge contenente le norme denunciate non è il controllo del fenomeno migratorio, ma la regolarizzazione dei rapporti di lavoro sommersi, per realizzare la massima estensione delle garanzie previste per tutti i lavoratori. Il fatto che il decreto-legge in questione riguardi i lavoratori extracomunitari irregolari non escluderebbe, ma semmai confermerebbe che le norme denunciate debbono essere ricondotte all’àmbito materiale della tutela del lavoro anziché a quello dell’immigrazione, anche in forza dell’applicazione del criterio della prevalenza della finalità perseguita, enunciato da ultimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2005.

4.2. – In secondo luogo, la Provincia nega che, ai fini dell’individuazione della materia cui ricondurre la disciplina oggetto di causa, possa avere rilievo la competenza della Questura per il rilascio del permesso di soggiorno, prevista dal denunciato comma 4. Infatti, tale competenza, che non ha a che vedere con la finalità principale del decreto-legge, deve essere ascritta alla materia dell’immigrazione e deve essere esclusa dall’ambito del giudizio di legittimità costituzionale, limitato «ai profili legati all’attività della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, proprio perché è dall’affidamento ad essa dei compiti legati alla procedura di regolarizzazione del lavoro irregolare degli extracomunitari che discende il vulnus per le competenze provinciali».

Considerato in diritto

1. – La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, per violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”), alle correlative norme di attuazione di tale statuto (articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro”; articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474”), nonché all’articolo 117 della Costituzione, in relazione all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La ricorrente muove dall’identificazione delle competenze legislative riconosciutele dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, da un lato, e dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, dall’altro.

A tal fine richiama, innanzi tutto, il citato statuto speciale, che, oltre a conferirle una competenza concorrente con quella statale in materia di «apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori» (articolo 9, numero 4) e di «costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento» (articolo 9, numero 5), le affida una competenza legislativa integrativa in materia di «collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi – fino alla costituzione dei propri uffici – degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l’esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoro» (articolo 10). A queste competenze legislative si aggiungerebbero le corrispondenti competenze amministrative – in base al principio del parallelismo espresso dall’art. 16 dello stesso statuto – e le ulteriori competenze amministrative delegate dallo Stato.

La Provincia menziona, poi, le competenze legislative che le derivano dall’articolo 117, comma terzo, Cost., nella formulazione introdotta dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, che prevede la competenza legislativa concorrente con lo Stato nella materia della tutela e sicurezza del lavoro, comprensiva dei servizi per l’impiego e l’inserimento dei lavoratori nelle aziende.

Secondo la ricorrente, tale complessiva ricostruzione sarebbe confermata dall’assetto normativo delineato dall’art. 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), che ha introdotto nell’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) il comma 16, in base al quale sono fatte salve le competenze spettanti alla Provincia autonoma in materia di instaurazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori stranieri. Del resto, prosegue la Provincia, proprio per l’esistenza di tali competenze provinciali, i contratti di soggiorno per lavoro subordinato di cui agli articoli 5-bis e 22 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 sono sempre stati sottoscritti presso gli uffici della Provincia stessa e non presso gli uffici del Commissario del Governo.

Ad avviso della Provincia ricorrente, dunque, le norme censurate ledono le descritte competenze provinciali, perché attribuiscono alle prefetture (le cui funzioni sono esercitate nelle Province autonome dal Commissario del Governo, in base all’art. 87 dello statuto speciale) còmpiti rilevanti in materia di collocamento e di instaurazione di rapporti di lavoro degli extracomunitari, prevedendo: a) che le imprese aventi alle loro dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare possono denunciare la sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di una dichiarazione (comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge); b) che la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo tiene un registro informatizzato di coloro che hanno presentato le dichiarazioni e dei lavoratori extracomunitari ai quali le dichiarazioni si riferiscono e verifica l’ammissibilità e la ricevibilità delle stesse, dandone comunicazione al “centro per l’impiego” competente per territorio, mentre la Questura accerta se sussistono motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno per un anno (comma 4 dell’art. 1); c) che, successivamente, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il “contratto di soggiorno” per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno (comma 5 dello stesso articolo).

2. – La questione, in riferimento ai profili prospettati, non è fondata.

La normativa censurata va ricondotta alla materia dell’immigrazione, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione e non contemplata tra le attribuzioni statutarie della Provincia ricorrente.

2.1. – I commi 1, 4 e 5 dell’art. 1 del d.l. n. 195 del 2002, sia per la parte denunciata (relativa alle competenze della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo) che per quella non denunciata (relativa alle competenze della Questura), disciplinano un particolare procedimento di legalizzazione del lavoro irregolare degli immigrati extracomunitari per i casi di mancanza od invalidità del permesso di soggiorno, senza incidere né sulla disciplina generale della regolarizzazione del lavoro in quanto tale, né sulle sopra indicate competenze legislative statutarie. In particolare, il comma 1 disciplina la prima fase del suddetto procedimento, attribuendo alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo la competenza a ricevere le dichiarazioni con le quali le imprese, aventi alle loro dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, denunciano la sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari. Il comma 4, poi, regola una successiva fase, prevedendo la verifica, da parte della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, dell’ammissibilità e ricevibilità di dette dichiarazioni e l’accertamento, da parte della Questura, della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno per un anno. Il comma 5 disciplina la fase finale del procedimento, attribuendo alla stessa Prefettura-Ufficio territoriale del Governo il compito di convocare le parti presso di sé per stipulare il “contratto di soggiorno” per lavoro subordinato e per ottenere il contestuale rilascio del permesso di soggiorno.

L’esame congiunto di tali norme rende evidente che esse delineano un procedimento unitario, volto, attraverso il coessenziale apporto delle competenze di due organi dell’amministrazione periferica dello Stato (la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e la Questura), a disciplinare il soggiorno dei lavoratori clandestini extracomunitari ed a legalizzarne contestualmente il lavoro; e dunque a regolare aspetti caratteristici della materia dell’immigrazione, di esclusiva competenza legislativa dello Stato.

È appena il caso di sottolineare che le attività di controllo affidate alla Questura si correlano inscindibilmente, nell’àmbito dell’unità funzionale del descritto procedimento, a quelle affidate alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, rendendo del tutto irrilevante la circostanza – sulla quale, invece, si insiste nel ricorso – che la Provincia autonoma abbia censurato solo le norme relative alla competenza della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e non anche quelle relative alla competenza della Questura.

2.2. – La riconducibilità delle disposizioni censurate alla materia dell’immigrazione è ulteriormente evidenziata dal fatto che esse si inseriscono organicamente in un più ampio contesto normativo riguardante tale materia, costituito sia dalle altre norme non denunciate contenute nel d.l. n. 195 del 2002, sia, soprattutto, dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Quanto al d.l. n. 195 del 2002, è sufficiente considerarne l’art. 2, che regola particolari aspetti della disciplina del soggiorno degli immigrati, quali quelli relativi ai provvedimenti di allontanamento o di espulsione dei lavoratori extracomunitari (commi 1 e 2) ed ai rilievi fotodattiloscopici di questi ultimi (comma 3).

Quanto al collegamento con il t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, va rilevato che il comma 3 dell’articolo 1 del citato decreto-legge connette espressamente tutta la materia disciplinata dallo stesso articolo 1 (e, quindi, anche i commi denunciati) alla regolamentazione generale dell’immigrazione. Esso – attraverso il rinvio al combinato disposto degli artt. 5-bis e 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione – stabilisce, infatti, che il “contratto di soggiorno” per lavoro subordinato a tempo indeterminato e il contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno debbono essere stipulati presso lo sportello unico per l’immigrazione istituito nell’àmbito della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e debbono contenere, quali condizioni per il rilascio di un valido permesso di soggiorno, proprio quelle clausole richieste dal testo unico per soddisfare l’esigenza, tipicamente pubblicistica, di regolare le condizioni del soggiorno e del rientro in patria dell’immigrato e di facilitare i relativi controlli (clausole che hanno ad oggetto «la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore» e «l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza» – art. 5-bis, comma 1, rispettivamente lettere a e b).

Né vale a radicare in capo alla Provincia autonoma la competenza in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari il fatto che, in forza del comma 16 del citato art. 22 del testo unico, la suddetta disciplina dei contratti di lavoro degli immigrati è applicabile «alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione». Quest’ultima espressione, in qualunque modo interpretata, non può in ogni caso essere intesa come attributiva di nuove competenze legislative alla Provincia autonoma; e ciò per l’essenziale rilievo che essa è inserita in un atto avente forza di legge ordinaria – il d.lgs. n. 286 del 1998, recante il più volte citato testo unico – pertanto inidoneo ad integrare le competenze legislative previste dallo statuto speciale o a derogare all’art. 117, secondo comma, lettera b), Cost.

2.3. – Aver ricompreso la normativa denunciata nella materia dell’immigrazione, di esclusiva competenza legislativa dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera b), Cost., preclude, ovviamente, ogni diretta incidenza della stessa normativa nella materia della tutela del lavoro, riservata dal terzo comma dello stesso articolo alla potestà legislativa concorrente delle regioni ad autonomia ordinaria.

2.4. – Deve altresì escludersi la competenza legislativa statutaria invocata dalla Provincia ricorrente, in quanto gli àmbiti settoriali ai quali quest’ultima riporta la normativa denunciata («apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori», di cui all’articolo 9, numero 4, dello statuto; «costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento», di cui all’articolo 9, numero 5, dello statuto ed agli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 280 del 1974; «collocamento e avviamento al lavoro», di cui all’articolo 10 dello statuto; ispezione del lavoro, di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 197 del 1980) sono riconducibili alla materia della tutela del lavoro e del rapporto di lavoro in quanto tale (ordinamento civile), non certo a quella della regolarizzazione del lavoro degli immigrati extracomunitari, attinente, per le già esposte ragioni, all’immigrazione.

2.5. – Neppure sussiste la competenza legislativa residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. invocata dalla ricorrente, limitatamente alla (non meglio precisata) materia «non […] ricompresa nella competenza […] relativa alla “tutela e sicurezza del lavoro”», con riferimento alla “clausola” di maggior favore prevista in via transitoria dall’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. L’accertata esclusiva competenza legislativa dello Stato, infatti, non solo vieta che le norme denunciate rientrino nella competenza residuale, ma non consente in alcun modo, in materia di immigrazione, di effettuare la comparazione richiesta dal citato art. 10 tra le forme di autonomia garantite dalla Costituzione e quelle statutarie.

2.6. – Va, infine, esclusa la denunciata interferenza tra la disciplina censurata e le competenze amministrative riconosciute alla Provincia ricorrente dall’articolo 16 dello statuto speciale. Tale norma, che pone un necessario parallelismo fra competenze legislative e competenze amministrative, non è infatti operante per la rilevata mancanza di competenze legislative statutarie della Provincia in materia di immigrazione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sollevata – in riferimento agli articoli 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli articoli 2 e 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro), agli articoli 3 e 4 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), nonché all’articolo 117 della Costituzione in relazione all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.