Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-03-2012, n. 5105 Compromesso e clausola compromissoria

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Svolgimento del processo

L’ATI costituita da Recchi s.p.a. (poi divenuta Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a.), C.C.P.L. – Consorzio Cooperative Produzione Lavoro coop., IMPREPAR-Impregilo Partecipazioni s.p.a., Impresa Pizzarotti & C. s.p.a., Kone s.p.a. ed ITIN-Italimprese Industrie s.p.a. si aggiudicò i lavori per la costruzione del secondo lotto del nuovo Palazzo di Giustizia di Torino. Le imprese conferirono mandato collettivo con rappresentanza alla Recchi s.p.a che, in qualità di mandataria, sottoscrisse il 14.5.91 il contratto d’appalto con la Servizi Tecnici s.p.a., delegata dall’amministrazione comunale. La disciplina dei rapporti interni fra le imprese fu affidata ad un regolamento sottoscritto il 10.2.92, contenente clausola arbitrale per arbitrato irrituale.

Nel corso dei lavori ad IT.IN. vennero imputati ritardi e inadempienze, sicchè, con delibera del 12.1.96, la sua quota di partecipazione all’ATI venne ridotta al valore simbolico dello 0,01% e non le fu più consentito di partecipare al cantiere. La società fu poi dichiarata fallita.

Il curatore del fallimento, nell’ottobre del 2001, attivò la clausola arbitrale prevista dal regolamento, proponendo quesiti attinenti all’estromissione della società dall’ATI e a conseguenti suoi crediti. Le altre imprese si costituirono eccependo l’inammissibilità del quesiti.

Il collegio arbitrale, con decisione del 28.10.03, accertata la natura irrituale dell’arbitrato e respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle imprese in bonis, dichiarò illegittima l’estromissione della IT.IN. e riconobbe alla società vari crediti, per spese, compensi e risarcimento danni.

Con citazione del 12.2.04 Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a., IMPREPAR-Impregilo Partecipazioni s.p.a., C.C.P.L. Consorzio Cooperative Produzione Lavoro coop., Impresa Pizzarotti & C. s.p.a. e Kone s.p.a. convennero in giudizio il Fallimento IT.IN per sentir accertare l’inoperatività della clausola arbitrale, e la conseguente carenza di potere degli arbitri ad emettere il lodo, attesa la qualità di terzo del curatore rispetto al rapporto sostanziale cui la clausola accedeva, che si era sciolto per effetto della dichiarazione di fallimento.

Il Tribunale respinse le domande, ma la Corte d’appello di Torino, adita dalle imprese soccombenti, con sentenza del 12.7.2010, in riforma della decisione di primo grado, ritenne inoperante la clausola arbitrale e dichiarò la nullità del lodo. La Corte del merito – premesso che in sede di impugnazione del lodo arbitrale irrituale sono senz’altro ammissibili le contestazioni che involgono le valutazioni espresse dagli arbitri in ordine alla validità ed efficacia della clausola compromissoria, perchè attraverso tali censure la parte contesta l’esistenza del potere degli arbitri di svolgere l’attività negoziale che è stata loro demandata – osservò che il primo giudice, dopo aver correttamente individuato i limiti del giudizio di impugnazione dei lodo irrituale, aveva indebitamente ritenuto sottratte al suo vaglio le questioni riguardanti la clausola compromissoria, dalla cui soluzione dipendeva la verifica dei poteri esercitati dagli arbitri.

Rilevò quindi che nessuno degli argomenti in base al quale gli arbitri avevano ritenuto efficace la clausola compromissoria, nonostante il fallimento dell’IT.IN., era condivisibile: non quello del carattere autonomo di tale clausola rispetto al contratto in cui era inserita, fondato sull’art. 808 c.p.c., perchè nella specie occorreva accertare non se essa fosse ancora operante fra le parti che l’avevano sottoscritta, ma se potesse essere azionata da un soggetto terzo quale il curatore; e neppure quello fondato sulle pronunce della S.C. secondo cui il compromesso e la clausola compromissoria non si sciolgono in caso di fallimento di una della parti, tutte emesse in fattispecie, diverse da quella in esame, in cui o il curatore era subentrato nel contratto contenente l’accordo compromissorio o la sentenza dichiarativa era intervenuta dopo l’introduzione del giudizio arbitrale. Affermò, infine, che con la dichiarazione di fallimento si era sciolto il contratto di appalto stipulato da IT.IN. con la Servizi Tecnici per il tramite dell’impresa mandatala e che era venuto meno anche il vincolo associativo che legava la società all’ATI e che era disciplinato dal regolamento contenente la clausola arbitrale, con la conseguenza che tale clausola non poteva ritenersi efficace nei confronti di un soggetto terzo rispetto ad essa, quale andava considerato il curatore del Fallimento.

La sentenza è stata impugnata dal Fallimento della IT.IN. s.p.a. con ricorso affidato a tre motivi ed illustrato da memoria, cui le controparti hanno resistito con unico controricorso, anch’esso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo, il Fallimento, denunciando violazione degli artt. 807, 827, 828 ed 829 c.p.c., lamenta che la Corte territoriale abbia respinto l’eccezione di inammissibilità e/o di improcedibilità del giudizio di impugnazione del lodo, in tal modo disapplicando la giurisprudenza di questa Corte, che ha costantemente affermato che il lodo irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare la manifestazione di volontà degli arbitri, ma non per errore di diritto.

Il motivo è infondato.

Il principio giurisprudenziale richiamato dal ricorrente attiene al merito della decisione degli arbitri irrituali, ma non anche alle questioni pregiudiziali che riguardano l’operatività fra le parti della clausola compromissoria.

Il patto compromissorio libero, infatti, non demanda agli arbitri l’esercizio di una funzione giurisdizionale, ma conferisce loro un mandato per l’espletamento di un’attività negoziale; e, poichè il potere degli arbitri di dare esecuzione al mandato presuppone la validità e l’efficacia dell’atto di conferimento, la cognizione in ordine alla ricorrenza di tale presupposto non può spettare a costoro, ma permane in capo al giudice ordinario (Cass. n. 15753/01).

2) Con il secondo motivo il Fallimento, denunciando vizio di omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, sostiene che la Corte territoriale non ha valutato quali fossero gli effetti della dichiarazione di fallimento sul rapporto derivante dall’accordo compromissorio anteriormente stipulato, disattendendo il consolidato principio secondo cui il compromesso per arbitrato, anche irrituale – costituendo atto negoziale riconducibile all’istituto del mandato collettivo e di quello conferito anche nell’interesse di terzi – non si scioglie per il fallimento di una delle parti, con conseguente efficacia ed opponibilità del lodo nei confronti della curatela.

Rileva, ancora, che il giudice del merito, dopo aver riconosciuto che la clausola compromissoria è efficace nei confronti del fallimento subentrato nel contratto al quale essa accede, ha poi contraddittoriamente omesso di considerare l’incidenza del principio giuridico dell’ultrattività, rispetto alla dichiarazione di fallimento del mandante, del mandato collettivo conferito anche nell’interesse di quest’ultimo. Il motivo va dichiarato inammissibile.

A parte il rilievo (già di per sè dirimente) della palesemente errata qualificazione del motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove ciò che si imputa al giudice del merito non è di aver omesso di valutare (o di aver malamente valutato) circostanze di fatto decisive, ma di aver violato norme e principi di diritto, la questione illustrata nella censura è totalmente estranea al thema decidendum, posto che alla data di dichiarazione di fallimento della IT.IN. il mandato collettivo per arbitrato irrituale non era stato ancora conferito. Pertanto, quel che occorreva stabilire non era se nella specie operasse o meno la L. Fall., art. 78, ma se il Fallimento fosse subentrato alla società fallita nel diritto (contemplato dalla clausola compromissoria) di conferire detto mandato agli arbitri: ciò che, per l’appunto, la Corte territoriale ha escluso, sul rilievo della qualità di terzo del curatore rispetto al patto compromissorio, atteso l’avvenuto scioglimento, per effetto del fallimento, del contratto d’appalto stipulato da IT.IN. con la Servizi Tecnici per il tramite della mandataria Recchi s.p.a., e del conseguente venir meno (anche a termini del regolamento che disciplinava i rapporti interni fra le imprese partecipanti) del vincolo associativo che legava la fallita all’ATI. 3) Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 808 c.p.c. nonchè ulteriore vizio di omessa motivazione, il ricorrente sostiene che il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere che il Fallimento non fosse subentrato nei rapporti negoziali in relazione ai quali era stato dettato il regolamento contenente la clausola compromissoria.

Rileva, sotto un primo profilo, che, ai sensi dell’art. 808 c.p.c., la clausola compromissoria ha una propria individualità, che la preserva dall’inefficacia, originaria o sopravvenuta, del negozio a cui accede, sicchè la sua validità deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce.

Sotto altro profilo, afferma che, nell’ipotesi di associazione temporanea d’imprese, il fallimento dell’impresa mandante non estingue automaticamente il rapporto di mandato, ai sensi della L. Fall., art. 78, e non fa venir meno i poteri rappresentativi che nei confronti di questa competono all’impresa capogruppo.

Anche questo motivo deve essere dichiarato inammissibile.

Quanto alla prima ragione di censura, va in primo luogo osservato che il principio dell’autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio di riferimento vale in relazione all’arbitrato rituale, ma non a quello irrituale. Quest’ultimo, infatti, integra la volontà delle parti, dando vita a un negozio di secondo grado, il quale trae la sua ragion d’essere dal negozio nel quale la clausola è inserita e non può sopravvivere alle cause di nullità che facciano venir meno la fonte stessa del potere degli arbitri (da ultimo, fra molte, Cass. n. 9230/08).

Il principio, peraltro, risulterebbe inutilmente invocato pur nel caso in cui lo si volesse ritenere applicabile anche alla clausola per arbitrato irrituale, posto che nella specie, non essendo stata mai posta in dubbio la validità e l’efficacia del regolamento sottoscritto dalle imprese partecipanti all’ATI, la questione dell’ultrattività del patto compromissorio rispetto a tale regolamento è priva di qualsivoglia attinenza alla decisione.

Ugualmente estranea al decisum è la questione illustrata nella seconda ragione di censura, non essendo in discussione la sopravvivenza del potere dell’impresa capogruppo di rappresentare la IT.IN. nei rapporti (necessariamente sorti in data anteriore al fallimento) fra questa e l’ente committente, bensì la prosecuzione del vincolo associativo che legava la società poi fallita all’ATI:

e, sul punto, in base ad un accertamento in fatto che non è stato impugnato dal ricorrente, la Corte di merito ha rilevato che l’art. 10 del regolamento negoziale indicava espressamente, fra le situazioni che avrebbero determinato lo scioglimento del mandato per il verificarsi di una causa di estinzione, l’apertura della procedura concorsuale.

I motivi, in conclusione, non investono la motivazione sulla quale si fonda la sentenza impugnata. Non risulta, infatti, in alcun modo contestata l’affermazione della Corte torinese secondo cui, attesa la mancata successione del fallimento nei rapporti contrattuali un tempo facenti capo alla società, il curatore dovesse considerarsi soggetto terzo rispetto alla clausola compromissoria, ancorchè egli avesse azionato dinanzi agli arbitri pretese sorte in capo alla IT.IN. e non derivanti da fatti successivi allo scioglimento dei contratti.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Fallimento della IT.IN. – Italimprese Industrie s.p.a. al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 6.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-04-2011) 03-11-2011, n. 39607

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 27.9.2010, il Gup del tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di V.M., D.C. V., P.S., rispettivamente responsabile dell’ufficio segreteria e rilascio licenze, assessore e sindaco del comune di Santomenna, in ordine a più reati di falso ideologico, uniti dal vincolo della continuazione, in quanto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nell’esercizio delle rispettive funzioni,avevano formato in favore di imprese aventi sede in varie località d’Italia, false licenze per l’esercizio di noleggio con conducente, attestanti, contrariamente al vero, che le imprese beneficiane avevano la sede secondaria in Santomenna, licenze da ritenersi false anche perchè attestanti l’inesistente conformità alle norme in materia. Il Gup, con la predetta sentenza, ha anche dichiarato non doversi procedere nei confronti dei medesimi ,in ordine al reato di abuso in atti di ufficio, perchè, in violazione della normativa in materia di rilascio delle licenze per l’esercizio di noleggio con conducente, rilasciavano le false licenze di cui ai capi precedenti, procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale alle imprese beneficiarie,in un arco di tempo compreso tra il 29.12.03 e il 3.1.08, nonchè nei confronti del segretario del medesimo comune, D.A., in ordine al reato ex art. 328 c.p., comma 2, perchè in relazione alla richiesta presentata a norma della legge 241/90 sulla trasparenza della p.a., dal consigliere comunale P.F. di accesso alla documentazione rilasciata negli ultimi 4 anni, concernente il rilascio o il rinnovo di licenze per il noleggio degli autobus, ometteva di fornire alcuna risposta e comunque non rispondeva neanche per esporre le ragioni del ritardo entro 30 giorni dalla richiesta, presentata il 7.2.06.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno ha presentato ricorso il 12.11.2010, quindi il sedicesimo giorno rispetto al 27 Ottobre 2010,data di deposito del provvedimento, emesso a seguito di camera di consiglio.

Non essendo stato rispettato il termine di cui all’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 22-11-2011, n. 43077

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Svolgimento del processo

1. L’1 dicembre 2010 il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la domanda formulata da C.P., volta ad ottenere la cancellazione del sequestro sull’immobile posto in Ferrara, disposto nel corso del processo definito con sentenza emessa il 10 gennaio 2002 dal Tribunale di Ferrara.

Il giudice osservava che la statuizione di confisca dell’immobile, pur se non corretta giuridicamente, non era stata riformata nei successivi gradi di giudizio nè aveva formato oggetto di impugnazione nel corso del giudizio di cognizione da parte di C.. Il passaggio in giudicato della sentenza era, quindi, ostativo all’adozione della procedura di correzione di errore materiale. In ogni caso, in presenza di un contrasto (come quello in esame) tra il dispositivo e la motivazione, l’elemento decisionale prevaleva su quello giustificativo. Il giudice rilevava, infine, che la procedura esecutiva era stata dichiarata estinta dal giudice dell’esecuzione civile con ordinanza in data 1 settembre 2006. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, C., il quale formula le seguenti censure.

Deduce, innanzitutto, la manifesta illogicità della motivazione, avendo il giudice dell’esecuzione impropriamente ritenuto l’esistenza di una discrasia tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara in data 10 gennaio 2002, dando prevalenza al primo. In realtà con la motivazione della sentenza il giudice aveva provveduto a correggere l’errore tecnico contenuto nel dispositivo; in ogni caso, essendo chiara la volontà del Tribunale, si doveva risolvere tale discrasia dando prevalenza al contenuto della motivazione.

Lamenta, inoltre, l’abnormità del provvedimento impugnato, atteso che è stata ratificata l’esistenza di una confisca che il Tribunale stesso non aveva in realtà voluto disporre.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. Non vi è dubbio che dal dispositivo della sentenza pronunziata il 10 gennaio 2002 dal Tribunale di Ferrara risulta disposta la "confisca di tutto quanto in sequestro", eccezion fatta per la cartella contenente la documentazione, per il paio di scarpe e i due timbri, di cui è stata disposta la restituzione in favore di P. C., nonchè per l’autovettura BMW targata (OMISSIS)", di cui è stata disposta la restituzione in favore di C.L..

Nella parte argomentativa della sentenza è, peraltro, contenuto un provvedimento di correzione del seguente tenore: "si dispone il mantenimento del sequestro ai sensi dell’art. 323 c.p.p., comma 4, con conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo(per mero errore in dispositivo è stata disposta la confisca)". Lo stesso Tribunale, quale giudice della cognizione, ha, quindi, disposto la cancellazione della confisca con una motivazione irrituale che non ha, però, formato oggetto di impugnazione ed è, pertanto, passata in giudicato.

2. Tanto premesso, il Collegio osserva che il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuale del provvedimento occorre dare prevalenza al dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà di decisione del giudice, non può costituire un canone interpretativo inderogabile, stante la diversità dei contrasti che possono sussistere tra dispositivo e motivazione.

Il carattere unitario della sentenza, le cui parti – motivazione e dispositivo – si integrano naturalmente, concorrendo a rendere comprensibile la volontà espressa nel dispositivo, consente, invero, di affermare che non sempre la loro divergenza determina un contrasto risolvibile con il criterio della prevalenza del dispositivo e deducibile con ricorso per cassazione. In particolare, se la divergenza dipende da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il contrasto è solo apparente ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l’effettiva portata del dispositivo al fine di individuare l’errore e di eliminarne gli effetti (Sez. 4, n. 27976 del 24/06/2008; Sez. 4, n. 7643 del 13/12/2004) Infatti, pur avendo il dispositivo il carattere di immediata espressione della volontà decisoria del giudice, la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.

3. Alla luce di questi principi s’impone, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Ferrara che dovrà procedere al nuovo esame della questione, valutando se la misura reale disposta possa essere qualificata come sequestro conservativo con ogni consequenziale effetto di legge.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ferrara.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-07-2012, n. 11108 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Il Ministero della Giustizia ha proposto separati ricorsi per cassazione, sulla base di quattro motivi e memorie, avverso i decreti indicati in rubrica, con il quale la Corte di appello di Ancona ha condannato detto Ministero al pagamento in favore di D. E. e di G.C. della somma di Euro 20.000,00 ciascuna, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di due separati processi, da loro instaurati davanti al Tribunale di Forlì nei confronti della s.n.c. Impresa Edile CES con atti di citazione in data 1 febbraio 1982 e cancellati dal ruolo ex art. 309 c.p.c. il 20 dicembre 2005 a seguito di accordo transattivo, nonchè al pagamento in favore delle medesime parti della somma di Euro 17.0000,00 ciascuna, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di due separati processi, instaurati nei loro confronti davanti al Tribunale di Forlì dalla suddetta impresa edile con atti di citazione del 1985 e cancellati dal ruolo ex art. 309 c.p.c., il 20 dicembre 2005 a seguito di accordo transattivo.

La Corte di appello di Ancona ha accolto le domande nelle misure indicate, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata dei suddetti processi superiore, rispettivamente, di venti anni e di diciassette anni al termine ragionevole, escluso l’indennizzo per il danno patrimoniale.

Le parti intimate non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente appare opportuno disporre la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 274 c.p.c., applicabile anche ai giudizio di legittimità (Cass. S.U. 2012/3690; Cass. 2011/22631; Cass. 2008/16405), in quanto aventi ad oggetto l’impugnazione di decreti della Corte di appello di Ancona in materia di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, relativi a giudizi presupposti strettamente connessi tra loro per oggetto e per titolo.

Il Ministero ricorrente censura i decreti impugnati, proponendo, per ciascun gravame, quattro motivi di ricorso, con i quali lamenta che:

1.1. i decreti sono stati sottoscritti solo dal presidente e non anche dal consigliere relatore, pur avendo detti provvedimenti valore decisorio e quindi di sentenza, anche se semplificata (primo motivo);

1.2. la Corte di merito ha omesso di considerare che la D. e la G. hanno ciascuna proposto due distinti giudizi di equa riparazione con riferimento a due separati giudizi tra le stesse parti, relativi ad un unico rapporto contrattuale, promossi rispettivamente nel 1982 e nel 1985, con conseguente duplicazione di richieste di equo indennizzo in relazione ad una medesima vicenda processuale (secondo motivo);

1.3. la Corte territoriale ha omesso di verificare la ricorrenza dei presupposti di legge ai fini della proposizione del giudizio di equa riparazione, non ricorrendo nella specie nessuna delle ipotesi alternativamente previste dalla L. n. 81 del 2001, art. 4, in quanto la causa è stata cancellata dal ruolo per inattività delle parti (terzo motivo);

1.4. il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per mancanza dei presupposti di legge ai fini della sua proposizione, essendo stata la vicenda contenziosa definita con cancellazione della causa dal ruolo (quarto motivo).

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il provvedimento con il quale la corte di appello pronuncia sul ricorso in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo è emesso in forma di decreto che, pur avendo forma collegiale e natura decisoria, deve essere sottoscritto dal solo presidente del collegio, ai sensi dell’art. 135 c.p.c., comma 4, senza che sia necessaria la firma del relatore (Cass. 2006/2969).

2.1. Il secondo motivo è fondato. Dai decreti che hanno definito nel merito i giudizi ex L. n. 89 del 2001, risulta che:

a) la D. ha promosso un primo giudizio di equa riparazione (V.G. 398/06) in relazione a un processo civile da lei proposto contro la s.n.c. Impresa Edile CES davanti al Tribunale di Forlì con atto di citazione in data 1 febbraio 1982 e un secondo processo ex L. n. 89 del 2001 (V.G. 400/06), relativo a un separato giudizio civile concernente la medesima vicenda contrattuale, proposto nei suoi confronti nel 1985 dalla s.n.c. Impresa Edile CES davanti al menzionato tribunale;

b) la G., a sua volta, ha promosso un primo giudizio di equa riparazione (V.G. 401/06) in relazione a un processo civile da lei proposto la contro s.n.c. Impresa Edile CES con atto di citazione in data 1 febbraio 1982 davanti al Tribunale di Forlì e un secondo processo ex L. n. 89 del 2001 (V.G. 403/06), relativo a un separato giudizio civile concernente la medesima vicenda contrattuale, proposto nei suoi confronti nel 1985 dalla s.n.c. Impresa Edile CES davanti al menzionato tribunale.

Risulta pertanto evidente in atti che i giudizi presupposti a cui hanno fatto riferimento le domande di equa riparazione formulate dalla D. e dalla G., pur se formalmente proposti con separati atti di citazione, hanno avuto per oggetto la medesima vicenda contrattuale che ha visto contrapposte, rispettivamente, le suddette ricorrenti con la s.n.c. Impresa Edile CES in relazione agli obblighi reciprocamente derivanti da un contratto di appalto che la D. e la G. avevano separatamente concluso con la menzionata impresa, ed hanno pertanto costituito, rispettivamente per la D. e per la G., un solo rapporto processuale, il cui protrarsi oltre il termine ragionevole di durata ha determinato per ciascuna delle due ricorrenti un unico e complessivo stato di patema d’animo. Diversamente argomentando, si addiverrebbe ad una ingiustificata duplicazione di richieste di indennizzo in relazione al protrarsi di un unico rapporto processuale, non consentita perchè in contrasto con la disciplina prevista dalla n. 89 del 2001, atteso che in tema di equa riparazione, la nozione di causa, o di processo, considerata dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cui ha riguardo la citata L. n. 89 del 2001, art. 2, s’identifica con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi agli organi pubblici di giustizia per l’affermazione o la negazione di una posizione giuridica di diritto o di soggezione facente capo a chi il processo promuova o subisca (Cass. 2005/18266;

2006/1630), e comunque e con il dovere di lealtà e probità delle parti del processo previsto dall’art. 88 c.p.c., comma 1.

2.2. Il terzo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, sono manifestamente infondati, in quanto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, l’equa riparazione viene accordata senza alcun riguardo all’esito del giudizio che ha registrato l’irragionevole durata; di conseguenza, qualora la parte invocante l’indennizzo sia addivenuta, nella pendenza di un processo di durata irragionevole, a transigere la controversia, il giudice del merito non può rinvenire in tale vicenda di conclusione alcun ostacolo alla valutazione della domanda, nè da detta scelta far discendere l’automatico diniego del ristoro del danno (Cass. 2003/1069), dovendo in tale ipotesi il diritto all’equa riparazione essere correlato al protrarsi irragionevole della durata della controversia per il tempo anteriore al momento in cui la transazione rifluisce sul processo (Cass. 2005/5398).

3. Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento dei ricorsi nei termini fin qui precisati e all’annullamento dei decreti impugnati in relazione alla censura accolta.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Va in primo luogo rilevato che la durata complessiva dei due giudizi presupposti, che hanno riguardato rispettivamente la D. e la G. nei confronti della s.n.c. Impresa Edile C.E.S. e che si sono articolati nelle domande contrapposte reciprocamente formulate dalle parti, si è protratta per circa ventitrè anni (dall’1 febbraio 1982 – data di proposizione delle domande della D. e della G., che hanno preceduto quelle della società, formulate nel 1985 – al 20 dicembre 2005, quando le cause sono state cancellate dal ruolo per mancata comparizione delle parti in udienza).

Di conseguenza il termine ragionevole di durata, determinato per il giudizio di primo grado in tre anni alla stregua dei parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione (Cass. 2008/14), è stato superato nella misura di venti anni per ciascuno dei due giudizi.

Il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009.

Secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, "a condizione che le decisioni pertinenti" siano "coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato", e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata.

Tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086;

2010/819). Nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere a ciascuna delle due ricorrenti, in relazione ad una durata non ragionevole di venti anni, l’indennizzo di Euro 19.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione – compensate queste ultime per la metà, in considerazione dell’accoglimento solo parziale dei ricorsi – seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352). A tale riguardo va considerato che, per quanto riguarda le spese dei giudizi di merito, le due ricorrenti hanno proposto contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, e che tale condotta processuale si configura come abuso del processo, contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso non è sanzionabile con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, e quindi la valutazione dell’onere delle spese come se i due giudizi di equa riparazione promossi dalla D. e quelli intrapresi dalla G., fossero stati unici per ciascuna ricorrente fin dall’origine (v. Cass. 2010/10634).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie nei termini di cui in motivazione. Cassa i decreti impugnati in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti della somma di Euro 19.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano per ciascuna di loro in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.

Condanna inoltre la D. e la G. al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano, a carico di ciascuna di loro, in Euro 1.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2012

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