Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-07-2011, n. 29245 Associazione per delinquere

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Procuratore Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Cagliari ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del 24 novembre 2010, con cui quel Tribunale della Libertà aveva annullato nei confronti di P.P. l’ordinanza cautelare di quel GIP che aveva disposto la sua carcerazione per il delitto di partecipazione in posizione apicale ad articolata associazione per delinquere dedita al traffico e spaccio di stupefacenti.

Il provvedimento impugnato aveva motivato l’annullamento osservando che l’attività delittuosa contestata all’indagato era cessata nel 2005, e da allora non risultavano intraprese dal predetto altre attività illecite; da tale constatazione il Tribunale aveva tratto l’implicazione della insussistenza di esigenze cautelari. Deduce il ricorrente l’erroneità e contraddittorietà del provvedimento, adottato a suo avviso in violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 3, atteso che per un verso ritiene per certa la partecipazione dell’indagato all’associazione delittuosa, per giunta in posizione apicale, per l’altro opina l’insussistenza della sua pericolosità per la sola considerazione del fattore temporale di cui s’è detto, trascurando di considerare che in fattispecie di reato associativo concernente il traffico di stupefacenti, la norma, per la speciale pericolosità ritenuta dal legislatore peculiare espressione di detto reato, impone come adeguata in via esclusiva la misura cautelare della detenzione carceraria, salvo che non risulti l’insussistenza di esigenze cautelari, che l’indagato non ha dedotto, nè risultano elementi di valutazione in proposito.

2.- Il ricorso è fondato, e la contraddittorietà rilevata dal Procuratore Distrettuale si coglie all’evidenza dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, che va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari, che provvedere a nuova valutazione.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-12-2011, n. 28945 Garanzia per i vizi della cosa venduta

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Svolgimento del processo

L’impresa La Falce spa ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma con la quale, in accoglimento della domanda di T.E., la medesima appellante era stata condannata al pagamento della somma di Euro 9.296,22 a saldo del prezzo di acquisto di un autocarro munito di gru, nonchè del compenso per alcuni servizi di trasporto.

L’appellante denunciava l’incongruità della motivazione adottate nella sentenza gravata laddove aveva disatteso la propria domanda riconvenzionale di danno dato che aveva potuto utilizzare l’autocarro in questione solo a partire dal 1 dicembre 1994 a causa della sua non perfetta efficienza e della non conformità alle norme antinfortunistiche della gru.

Si costituiva T.E., contestando nel merito il fondamento del gravame e chiedendone il rigetto.

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 5102 del 2005 respingeva l’appello. A sostegno di questa decisione la Corte romana osservava:

a) che l’appellante, pur avendo messo in risalto nelle deduzioni formulate dinanzi al Tribunale circa l’esigenza che il veicolo dovesse essere consegnato in perfetta efficienza, tuttavia, non aveva poi chiarito e tanto meno dimostrato se ed in quale misura il veicolo non rispondesse ai detti requisiti d’ordine funzionale;

b) quanto alla mancanza di collaudo della gru, in verità si trattava di un incombente imposto con cadenza annuale dalla disciplina infortunistica il cui assolvimento per l’anno 1994 non risultava pattuito a carico del venditore.

La cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma è stata chiesta dall’impresa La Falce spa, con ricorso affidato a due motivi.

T.E. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1.= Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5 con riferimento all’art. 1697 c.c. e all’art. 1453 c.c. con richiamo all’art. 1490 c.c..

Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nell’applicare il disposto di cui all’art. 1453 c.c., poichè la domanda di risoluzione non poteva più trovare ingresso, avendo il compratore trattenuta la cosa compravenduta onde ovviare, ai vizi e ai difetti del bene acquistato, nei termini più veloci possibili e con interventi urgenti e diretti, non potendo più restituire la cosa.

Piuttosto, secondo la ricorrente applicabili alla fattispecie non potevano che antinfortunistiche. b) non risultava che il ricorrente avesse censurato la sentenza di primo grado, laddove disponeva il pagamento delle fatture emesse dal T. quale compenso per alcuni servizi di trasporto.

1.1.a).= Va qui osservato che, in via di principio, nell’ipotesi di garanzia di buon funzionamento della cosa venduta, il venditore deve rispondere del cattivo funzionamento in sè, cioè, del mancato conseguimento del risultato voluto, rimanendo a suo carico l’onere di provare, eventualmente, che la mancanza di risultato derivi da causa a lui non imputabile. Se, invece, l’azione esercitata va ricondotta nell’ambito della garanzia per vizi redibitori ex art. 1490 c.c., spetta al compratore, che invoca la garanzia, di provare non solo il cattivo funzionamento della cosa, ma anche i vizi dai quali esso dipenda.

Ora, nell’ipotesi di specie, l’Impresa la Falce avrebbe dovuto – e non sembra che l’abbia fatto – indicare e dimostrare quali vizi redibitori rendevano l’autoveicolo non funzionale, all’uso cui era destinato.

1.1.b).= A sua volta, è principio del nostro sistema quello secondo cui tutte le domande e le eccezioni non riproposte in appello si intendono implicitamente abbandonate. In considerazione di ciò, si reputa necessario che l’atto d’appello contenga la riproposizione analitica delle domande non accolte nel giudizio gravato, corredate dai motivi già a suo tempo esposti a supporto delle stesse.

Così come è opportuna la riproposizione, in appello, di tutti i motivi, anche di quelli non esaminati o non accolti, al fine di impedire che su questi si formi, in presenza della presunta acquiescenza della parte, il giudicato interno. Nel caso di specie, pertanto, l’impresa la Falce avrebbe dovuto – e non sembra lo abbia fatto – censurare la sentenza di primo grado, laddove, disponeva il pagamento del compenso per servizi prestati da T. e chiederne la riforma.

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa due punti decisivi della controversia. 1) Secondo la ricorrente la Corte di Appello di Napoli (rectius di Roma) avrebbe accolto la domanda di condanna dell’impresa La Falce al pagamento delle quattro fatture dell’anno 1994 nonostante T. non avesse dimostrato il fondamento di quella domanda anzi sarebbe risultato provato il contrario. E di più, la sentenza della Corte romana: non avrebbe preso in nessuna considerazione nè avrebbe accennato ai motivi di appello proposti da La Falce e, in buona sostanza, non avrebbe fornito alcuna risposta per motivarne la reiezione. 2) Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, per aver ritenuto la sostanziale insufficienza del mero richiamo circa l’esigenza che il veicolo dovesse essere consegnato in perfetta efficienza e (……) per aver ritenuto che la mancanza di collaudo della gru per l’anno 1994 non risultava pattuito a carico del venditore, perchè i documenti prodotti e le risultanze delle prove testimoniali acclaravano altro risultato. Specifica la ricorrente che le risultanze probatorie evidenziavano: a) che l’autocarro avrebbe dovuto essere consegnato nel termine perentorio entro il 27 giugno 1994, in perfetta efficienza; b) e invece è stato consegnato il 24 giugno 1994 ed era privo del collaudo il cui termine scadeva il 30 giugno 1994; c) la gru avrebbe dovuto essere consegnata in ottemperanza a tutte le normative antinfortunistiche vigenti sul territorio italiano ed, invece, la gru non era collaudata dagli anni 1991-92-93-94 e non è stata utilizzata sino all’1 dicembre 1994.

Pertanto, ovvio conclude la ricorrente – che l’autocarro con gru privo delle relative certificazioni di collaudo non poteva considerarsi in perfetta efficienza.

2.1.= Anche questo motivo non può essere accolto, non solo e non tanto perchè con tale censura la ricorrente si propone di ottenere un nuovo e diverso giudizio di merito inibito al Giudice di legittimità, ma, e soprattutto.

2.1.a).= 1) perchè, come è stato evidenziato dalla stessa ricorrente nel suo ricorso, non risulta che la Falce abbia contestato le fatture emesse da T. e rimaste insolute, e, comunque, come si è già detto in precedenza – non risulta che la ricorrente abbia censurato la sentenza di primo grado laddove disponeva il pagamento delle fatture emesse dal T. quale compenso per alcuni servizi di trasporto.

2.1.b).= 2) perchè la Corte romana, con giudizio di merito, fondato sulla valutazione degli atti del giudizio e degli elementi probatori acquisiti, ha chiarito che il collaudo della gru era un incombente, imposto dalla disciplina infortunistica, con cadenza annuale il cui assolvimento per l’anno 1994 non risultava pattuito a carico del venditore. Come lo stesso ricorrente ha precisato, il bene di cui si dice è stato consegnato prima del termine di scadenza per regolarizzare il collaudo, relativamente all’anno 1994, sicchè non essendo scaduto ancora il termine per la regolarizzazione del collaudo (consegnato il 24 giugno 1994 (venerdì) privo del collaudo che scadeva il 30 giugno 1994 (giovedì seguente), era necessario che fosse stato pattuito:

esplicitamente che il costo e le incombenze del collaudo fossero a carico del venditore – e, come afferma la Corte di merito, tale pattuizione non sembra ci sia stata.

2.1.c).= A sua volta, nel caso specifico regolarità ed efficienza non sono sinonimi nè equivalenti come sembra ipotizzare il ricorrente, perchè l’una (la regolarità) sta ad indicare la corretta posizione amministrativa e giuridica di un bene determinato, in quanto assolti tutti gli obblighi imposti dalla normativa di riferimento, mentre, l’altra (l’efficienza) attiene alla idoneità del bene ad assicurare la funzione economica e sociale cui è destinato.

Nel caso in esame, ammesso che il bene non avesse una posizione amministrativa regolare, era risultato efficiente dato che – come evidenziato dallo stesso ricorrente – era stato utilizzato nei cantieri operanti in (OMISSIS).

In definitiva, il ricorso va rigettato e, in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., il ricorrente, condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 16-09-2011, n. 34204

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Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza del 23 ottobre 2008 ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 3 novembre 2003 con la quale B.D., P.L., C.C., Le.Ma., T.G., M.D.C. e Ca.Gi. erano stati condannati per delitti di falso per avere, quali docenti di scuola superiore, falsamente attestato nei registri di classe e nei loro diari la presenza di alcuni alunni.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei propri difensori, lamentando complessivamente le seguenti questioni:

a) l’erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all’accertamento della violazione dell’art. 479 c.p., piuttosto che di quella di cui all’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio);

b) una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;

c) l’utilizzazione di una prova testimoniale nulla (teste Pa.);

d) una contraddittorietà della motivazione sul punto dell’accertamento della penale responsabilità;

e) la violazione delle norme sul concorso di persone nel reato, con particolare riferimento alla posizione Ca., Preside dell’Istituto e considerato l’istigatore dell’altrui condotta;

f) l’erroneo trattamento sanzionatorio e la mancata concessione del beneficio della non menzione;

g) l’intervenuta prescrizione dei reati.

Motivi della decisione

1. Deve preliminarmente stralciarsi dal presente procedimento la posizione del ricorrente T.G. del quale non è sicura l’esistenza in vita, come da fax 30 giugno 2011 dell’avvocato Vitale in atti.

2. Quanto agli altri ricorsi deve sicuramente procedersi all’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per essere gli ascritti reati estinti per intervenuta prescrizione.

3. Invero, se, da un lato, i ricorsi degli imputati non sono manifestamente infondati, posto che si sottopongono a questa Corte questioni relativamente alla corretta qualificazione giuridica dell’ascritto reato, d’altra parte, non è possibile giungere ad un proscioglimento nel merito secondo quanto insegnato dalle Sezioni Unite (v. sentenza 28 maggio 2009 n. 35490).

Infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato il Giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2 soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il Giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

Il che è quanto accade nel caso di specie, non potendo ictu oculi valutarsi l’insussistenza degli ascritti reati.

4. Ecco quindi che, applicando i termini di cui agli artt. 157 e 161 c.p. nel vecchio testo (anni quindici) in considerazione della data di commissione del reato ((OMISSIS)) e della emanazione della sentenza di primo grado (2 novembre 2003) deve affermarsi la prescrizione, intervenuta dopo la decisione di secondo grado (23 ottobre 2008), dei reati ascritti agli imputati e alla data del 3 febbraio 2009, risultando cause di sospensione della prescrizione, secondo il condivisibile calcolo effettuato nel ricorso Ca. (mesi sette e giorni quattro nei due gradi di giudizio) con il consequenziale annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione.

P.Q.M.

La Corte dispone la separazione della posizione di T. G. e rinvia relativamente a tale ricorrente il procedimento a nuovo ruolo. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-04-2011) 30-09-2011, n. 35592

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza 6/7/2010, confermava la decisione 13/6/2002 del locale Tribunale, che aveva condannato N.E. alla pena di anni tre di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile in relazione al reato di calunnia aggravata continuata, perchè, con dichiarazioni rese al P.M. in data 4/5/2006, aveva incolpato, pur sapendoli innocenti, il Presidente di sezione del Tribunale di Roma, C.M., e il sostituto Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, D.N.E., rispettivamente dei reati di concussione e di abuso d’ufficio.

Il Giudice distrettuale, nel ripercorrere la genesi e la dinamica della vicenda processuale, evidenziava che l’imputato, nel rendere le citate dichiarazioni nella qualità di imputato di reato connesso, aveva riferito, a chiarimento anche del contenuto di una missiva sequestratagli e indirizzata al Presidente del Tribunale di Roma, che i predetti magistrati erano legati da rapporti di amicizia con l’avv. D.M.A., del quale anch’egli era stato amico per lungo tempo, finchè, a causa di una controversia immobiliare, i rapporti si erano insanabilmente deteriorati e il legale lo aveva denunciato per truffa e appropriazione indebita, facendo valere, in più occasioni, la sua amicizia con i detti magistrati, i quali avevano effettivamente assunto un atteggiamento persecutorio ai suoi danni.

Quest’ultima affermazione era stata cosi esplicitata dall’imputato:

a) informato preventivamente dal D.M. di essere destinatario di un mandato di cattura, in realtà emesso, era stato indotto dal predetto a transigere la controversia immobiliare in corso, quale condizione per ottenere, attraverso un opportuno intervento sul dr. D.N., la revoca del provvedimento restrittivo, evento quest’ultimo effettivamente verificatosi, una volta concluso il sollecitato accordo; b) altro procedimento a suo carico per usura ed estorsione si era concluso con una pesante sentenza di condanna emessa dal Tribunale, presieduto dal dr. C., e preannunciatagli dal D.M.; c) nel periodo in cui egli era sottoposto alla misura di prevenzione di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di Core Brugnatella, il D.M. gli aveva chiesto la somma di lire 300 milioni per "sistemare" la situazione ed egli, aderendo alla proposta, aveva fatto consegnare al D.M., tramite S. D., un primo acconto di lire 100 milioni in piazza Nicosia e, nella circostanza, era presente sul luogo anche una vettura "Alfetta" gialla, targata Roma (OMISSIS)…, al cui interno si trovava il dr. C..

La Corte territoriale riteneva il racconto dell’imputato, nella parte in cui aveva formulato precise accuse nei confronti dei due magistrati, sicuramente calunnioso e la prova delle false accuse e della piena consapevolezza da parte dell’agente dell’innocenza degli incolpati era offerta dai seguenti dati oggettivi: a) quanto al procedimento penale per truffa in danno del D.M., il sostituto Procuratore della Repubblica D.N., dopo avere disposto le prime indagini di polizia giudiziaria, aveva investito, per la formale istruttoria, il Giudice Istruttore il quale aveva emesso il mandato di cattura, aveva rigettato l’istanza di revoca dello stesso avanzata dal N., aveva successivamente concesso a costui, nonostante il parere contrario del D.N., la libertà provvisoria, motivandola con riferimento a ragioni di salute; b) la gestione del procedimento da parte del Giudice Istruttore costituiva la più clamorosa smentita all’asserita interferenza nello stesso da parte del D.N., che avrebbe perseguito lo scopo di favorire la posizione del denunciante D.M., costringendo il N. all’accordo transattivo sulla connessa questione civile; c) la presenza del dr. C. in piazza Nicosia, in occasione della consegna al D.M. della somma di lire 100 milioni, era risultata frutto di pura invenzione, essendo stato acclarato che il detto magistrato non disponeva di una vettura analoga a quella descritta dall’imputato; d) il dr. C., peraltro, non aveva alcuna competenza per intervenire sulla misura di prevenzione a cui il N. era sottoposto e quest’ultimo non poteva fondatamente ritenere il contrario; e) quanto alla condanna emessa, nell’anno 19S3, dal Tribunale di Roma, presieduto dal dr. C., per i reati di usura e di estorsione, l’imputato non poteva ignorare che la decisione era frutto di una deliberazione collegiale e non era, quindi, ascrivibile al singolo componente del Collegio.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato lamentando: 1) violazione della legge penale, con riferimento all’art. 368 cod. pen., per non essersi considerato che le accuse da lui rivolte ai due magistrati erano state formulate sulla base di quanto riferitogli dal D.M., sicchè si sarebbe dovuto verificare la veridicità di questo specifico aspetto, per gli effetti che spiegava sulla sua posizione soggettiva; 2) manifesta illogicità della motivazione e violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 368 e 317 cod. pen., per non essersi considerato che egli non aveva mai riferito di essere stato costretto o indotto alla indebita dazione dal dr. C., ma si era limitato ad attribuire al D.M. l’iniziativa di averlo contattato e di avergli prospettato la possibilità di intervenire sul magistrato, per risolvere favorevolmente le questioni giudiziarie in cui egli era coinvolto, con la conseguenza che – al limite – la calunnia, salvo a verificarne la fondatezza, era in danno del D.M., accusato di millantato credito; 3) manifesta illogicità della motivazione e violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 368 e 324 c.p., recte (art. 323 cod pen.), anche per la calunnia in danno del dr. D.N., nei cui confronti egli non aveva rivolto alcuna specifica accusa di abuso d’ufficio, essendosi limitato a stigmatizzare la condotta del D.M., che aveva vantato di potere influire sul magistrato; 4) vizio di motivazione nella parte in cui non si erano valorizzati gli elementi di prova a lui favorevoli; 5) mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sulla misura della pena, sulla provvisionale riconosciuta alla parte civile.

3. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

Le dichiarazioni incriminate, secondo la coerente e logica lettura datane dalla sentenza impugnata, sono certamente calunniose nella parte in cui, in maniera insinuante ma inequivoca, incolpano i due magistrati di gravi reati, che sarebbero stati commessi nell’atto o a causa dello svolgimento delle loro funzioni.

Rileva, invero, la Corte che, al di là di ogni altra considerazione, la sola affermazione, non corrispondente al veto, che il dr. C. sarebbe stato presente nel luogo in cui era stata consegnata la somma di lire 100 milioni all’avv. D.M., per "sistemare" la questione relativa al soggiorno obbligato a cui il N. era sottoposto, integra la falsa accusa di concussione e, conseguentemente, il reato di calunnia. Deve aggiungersi, con riferimento a questo specifico episodio, che l’imputato, avendo falsamente sostenuto di avere direttamente constatato la presenza in piazza Nicosia del dr. C., era certamente consapevole dell’innocenza di costui, nel momento in cui rendeva le dichiarazioni incriminate.

Falsa si è rivelata anche l’accusa, formulata in maniera insinuante, nei confronti del dr. D.N., che, agendo in sinergia con l’amico D.M., avrebbe costretto il N. all’accordo transattivo con quest’ultimo, per conseguire il beneficio della libertà provvisoria. Al riguardo, la sentenza di merito, ricostruendo puntigliosamente la dinamica processuale della vicenda, evidenzia, seguendo un percorso argomentativo adeguato e logico nell’apprezzamento e nella valutazione del materiale probatorio acquisito, l’assoluta estraneità del magistrato a condotte finalizzate a privilegiare interessi di parte a scapito di oggettive esigenze di giustizia.

Il ricorrente, in verità, rendendosi conto della portata oggettivamente calunniosa delle dichiarazioni da lui rese, orienta le sue doglianze prevalentemente sull’elemento soggettivo del reato, nel senso che assume di avere agito in buona fede, avendo allegato verosimiglianza a quanto riferitogli ripetutamente dal D.M., personaggio centrale di tutta la complessa vicenda, sino al punto di essersi convinto del coinvolgimento dei magistrati nelle condotte illecite loro rispettivamente attribuite.

La tesi non può essere condivisa.

L’intenzionalità dell’incolpazione e la consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato sono le componenti essenziali dell’elemento soggettivo del delitto di calunnia e devono essere distintamente apprezzate e valutate.

La prima, come si è detto, è fuori discussione, non essendo sostanzialmente contestata neppure dal ricorrente.

L’individuazione della seconda e evidenziata dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive della condotta posta in essere dall’imputato, il quale, recependo passivamente quanto appreso dal D.M. e privilegiando, attraverso impropri e – a volte – fantasiosi collegamenti, una maliziosa interpretazione del comportamento dei magistrati, aveva finito con l’attribuire a costoro gravi illeciti, pur consapevole, per quanto acquisito alla sua sfera intellettiva, della loro incolpevolezza, per assenza di seri elementi che dimostrassero il contrario.

La circostanza che l’imputato può essere stato indotto alla falsa e calunniosa accusa da quanto riferitogli dal D.M. non muta i termini della questione. La superficiale valutazione dei fatti appresi, l’eventuale smarrimento emotivo conseguitone, pur attenendo ad aspetti psicologici dell’agente, non sono certamente elementi idonei ad alterare i processi di intelligenza e di volontà giuridicamente rilevanti e ad incidere sull’elemento soggettivo del reato. L’imputato, nel formulare le gravi accuse nei confronti dei due magistrati, che a vario titolo si erano occupati delle sue vicende giudiziarie, non si era limitato a riferire asetticamente le notizie che avrebbe appreso dal D.M., per verificarne la fondatezza o meno, ma aveva, in contrasto con la storicità dei fatti, aggiunto del suo, nella chiara prospettiva di accreditare la sua denunzia, pur consapevole che questa era priva di qualsiasi serio fondamento.

Le conclusioni alle quali la sentenza impugnata perviene non trovano smentita nella prova a discarico, ritenuta, all’esito di una approfondita analisi critica, contraddittoria e inattendibile.

La scelta sanzionatoria, in quanto espressione del potere discrezionale del giudice di merito, che da conto, senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che la giustificano, non è censurabile sotto il profilo della legittimità.

Va statuizione di assegnazione alla costituita parte civile di una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. U. n. 2246 del 19/12/1990, dep. 19/2/1991, imp. Capelli).

4. Al rigetto del ricorso consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile D.N. E. e liquidate nella misura in dispositivo indicata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile D.N.E., liquidate in complessivi L. 1.260,00, oltre iva e epa come per legge.

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