Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19602

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso congiunto depositato il 29/07/2008 innanzi alla Corte d’appello di Ancona, Ga.Gi. e G.G.A. esponevano:

che essi istanti avevano contratto matrimonio civile a (OMISSIS), in regime di comunione di beni, e l’unione non aveva portato prole;

che, venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale, e risultando impossibile la ulteriore convivenza, avevano inoltrato ricorso di divorzio per mutuo accordo avanti alla competente autorità giudiziaria cubana; che, in data 16/07/2007, si erano visti ratificare e dichiarare il divorzio per mutuo accordo come da provvedimento che depositavano in copia autentica;

che il provvedimento rispondeva a tutte le condizioni previste dalla L. n. 218 del 1995, art. 64; in particolare, la procedura veniva richiesta consensualmente dai coniugi, entrambi presenti in udienza innanzi all’autorità straniera;

che il provvedimento non era contrario all’ordine pubblico italiano;

che i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione andavano riconosciuti ai sensi e per l’effetto della L. n. 218 del 1995, art. 66 contrariamente a quanto ritenuto dall’ufficio dello stato civile di Ascoli Piceno che non aveva accolto la richiesta di trascrizione avanzata dai ricorrenti a mezzo dell’Ambasciata Italiana.

Ciò premesso, chiedevano che la Corte d’appello accertasse e dichiarasse l’esistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del provvedimento n. 766 di divorzio per mutuo consenso che depositavano in copia autentica e traduzione giurata, con conseguente dichiarazione della sua efficacia. Il Procuratore Generale depositava conclusioni scritte nelle quali, preliminarmente, eccepiva la inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto proposto oltre i dieci giorni dalla notificazione avvenuta in data 18/03/2008 (il ricorso è, come si è sopra detto del 29/07/2008). Nel merito, aggiungeva che la convenzione dell’Aia 01/06/1970, ratificata con L. 10 giugno 1985, n. 301, non era stata sottoscritta dallo stato (OMISSIS)per cui le forme di matrimonio e divorzio presenti in quell’ordinamento, nel quale era previsto lo scioglimento tramite atto amministrativo, non potevano trovare riconoscimento in Italia.

Inoltre, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 32 doveva affermarsi la giurisdizione esclusiva italiana per il divorzio in quanto uno dei due coniugi, e precisamente il Ga., era cittadino italiano. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 5/09, accoglieva la domanda ed effettuava il riconoscimento dell’atto notarile (OMISSIS) di scioglimento del matrimonio disponendo la trascrizione presso l’ufficio dello stato civile di Ascoli Piceno.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona.

Non resistono il Ga. e la G..
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, il Procuratore generale contesta che un provvedimento di divorzio consistente in un atto notarile possa essere riconosciuto dall’ordinamento italiano come producente gli effetti di una sentenza di scioglimento del matrimonio.

Osserva la Corte che al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^ del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto;

mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura; in altri termini deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

(Cass sez un 20603/07).

In altri termini ,il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l’indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile. (Cass. 24339/08).

Più in particolare, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata date quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. (Cass. 19769/08).

Il ricorrente non risulta essersi attenuto ai detti principi.

Il quesito posto si limita, infatti, a chiedere a questa Corte se lo scioglimento di matrimonio pronunciato tramite atto notarile in osservanza di un ordinamento straniero possa essere riconosciuto dall’ordinamento italiano, senza riassumere le argomentazioni in diritto della sentenza impugnata e senza prospettare il diverso principio di diritto sostenuto con il ricorso.

Aggiungasi che il quesito non corrisponde neppure al criterio di pertinenza e correlazione con il motivo.

Quest’ultimo infatti pone la tutt’affatto diversa questione, in riferimento alla quale nessun quesito di diritto viene formulato, della inderogabilità, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 4,comma 2, e art. 65 della giurisdizione italiana in tema di pronuncia di scioglimento di matrimonio nei confronti della giurisdizione di (OMISSIS) non avendo il detto Stato ratificato la convenzione dell’Aja del 1970 e non sussistendo quindi la condizione di reciprocità.

Invero, in riferimento al quesito si rinviene nel ricorso la semplice affermazione contenuta in una riga,che si limita a sostenere che l’atto notarile (OMISSIS) non può essere riconosciuto come valido atto di scioglimento del matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina (OMISSIS), ma tale affermazione risulta del tutto generica e priva di ogni argomentazione in diritto di modo che la stessa non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5102 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna l’ordinanza n. 11 del 7.2.11 con cui il Comune di Fiumicino ha ordinato la demolizione dell’opera ivi indicata e consistente nell’ampliamento in muratura di 21 mq. realizzato in adiacenza ad altra unità immobiliare;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima censura i ricorrenti prospettano il vizio di violazione di legge in quanto l’atto impugnato avrebbe dovuto essere preceduto dal parere dell’ufficio tecnico erariale e della commissione edilizia e dalla comunicazione di avvio del procedimento e, inoltre, sarebbe stato emesso da soggetto diverso dal dirigente senza menzione della delega e con sottoscrizione illeggibile;

Considerato che il motivo è infondato in quanto nessuna norma prevede che l’esercizio della potestà di repressione dell’abuso edilizio, avente natura vincolata, sia subordinato all’acquisizione dei pareri menzionati nell’atto introduttivo;

Considerato, inoltre, che la prospettata violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 non comporta, ai sensi dell’art. 21 octies comma 2° del medesimo testo normativo, l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso;

Considerato che, in relazione a tale ultimo profilo, la sanzione demolitoria risulta giustificata dall’incontestata carenza di titolo edilizio abilitativo (permesso di costruire);

Considerato, poi, che il soggetto che ha sottoscritto l’atto risulta competente all’adozione dello stesso, in virtù della delega menzionata dall’ente intimato e non contestata, laddove la prospettata illegibilità della sottoscrizione non comporta l’illegittimità del provvedimento potendosi desumere, comunque, l’identità del funzionario sottoscrittore dal timbro ivi apposto;

Ritenuta, poi, infondata la seconda censura con cui è stata dedotta l’illegittimità dell’atto impugnato perché lo stesso non sarebbe stato preceduto dall’ordine di sospensione dei lavori e non terrebbe conto della possibile realizzazione dell’opera in base alla l. r. n. 21/09 e della connessa domanda di ampliamento presentata dalla ricorrente in data 25 marzo 2011;

Considerato, infatti, che la sospensione dei lavori attiene ad un potere di natura cautelare e, come tale, diverso da quello – vincolato – cui inerisce la demolizione la cui irrogazione non è, pertanto, condizionata dalla sospensione stessa (TAR Campania – Napoli n. 27997/10);

Considerato, poi, che nella fattispecie non è applicabile la l. r. n. 21/09 che presuppone la "previa" (art. 6 comma 1° l. r. n. 21/09) acquisizione del titolo edilizio abilitativo ai fini della realizzazione dell’ampliamento, requisito che non ricorre nell’ipotesi in esame;

Ritenuta, poi, inaccoglibile la terza censura con cui è stato dedotto il difetto di motivazione dell’atto impugnato che non recherebbe alcuna specificazione delle diverse quote proprietarie dei ricorrenti;

Considerato, infatti, che nell’ordinanza di demolizione i ricorrenti sono stati correttamente individuati come destinatari dell’atto in qualità di responsabili dell’abuso;

Rilevato, poi, che la contitolarità nel diritto di proprietà in quote diverse non produce alcun effetto ai fini dell’individuazione dei destinatari della prescrizione demolitoria nel senso che tutti i proprietari, per ciò solo ed indipendentemente dalla misura del loro diritto, hanno l’obbligo di eseguire la sanzione ripristinatoria;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che i ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore del Comune di Fiumicino, le spese del presente giudizio, il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24796

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Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova di condanna di A.N. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 400,00 di multa per la ricettazione di un assegno di provenienza e della consequenziale truffa per la spendita dello stesso, ricorre la difesa di A. N., deducendo con il primo motivo che il reato di ricettazione sarebbe prescritto e con un secondo motivo la mancata assunzione di una prova decisiva, quale la testimonianza della signora C..

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Il primo motivo di ricorso non può essere accolto.

Infatti il termine di prescrizione del reato, se gravato, come nel caso in esame da recidiva pluri circostanziata, è pari ad anni 13, ed, allo stato, non è ancora scaduto (26.04. 2013).

2.2 L’ ulteriore motivo di ricorso è la pedissequa reiterazione di motivo di appello, già esaminato e respinto dalla Corte con motivazione congrua, coerente ed articolata: la Corte di merito ha infatti osservato che la richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento per escutere la teste la teste C.M. G. era del tutto irrilevante e che la rinuncia ad escutere la teste da parte del P.M. non fu affatto contrastata dalla difesa, che non si oppose espressamente a tale scelta dovendosi, pertanto, quest’ultima intendersi condivisa.

2.3 Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 11-07-2011, n. 1871 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il provvedimento impugnato la Prefettura di Milano ha annullato il contratto di soggiorno, sottoscritto tra il sig. Isaia Maffi ed il sig. Jamal Akram Buttar a seguito della procedura di emersione di cui all’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, conv. nella l. n. 102/2009.

L’amministrazione ha ritenuto ostativa – ai sensi dell’art. 1 ter, c. 13, lett. c, d.l. n. 78/2009 – la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 14, c. 5, d.lgs. n. 286/1998, inflitta a carico del lavoratore.

Avverso tale determinazione insorge il ricorrente, lamentando la violazione ed erronea interpretazione dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, eccesso di potere, difetto di motivazione, mancata applicazione della direttiva CEE n. 115/2008 e mancata disapplicazione della normativa interna contrastante; in via subordinata, illegittimità costituzionale dell’art. 1 ter, c. 13, d.l. n. 78/2009 per violazione dell’art. 3 Cost.

Il ricorso è fondato.

Come affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 28 aprile 2011 nella causa C61/11 PPU, il delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, non è compatibile con la direttiva 2008/115/CE, recante la disciplina delle procedure di rimpatrio.

È, pertanto, compito del giudice nazionale assicurare la "piena efficacia" del diritto dell’Unione, negando l’applicazione, nella specie, dell’art. 14, comma 5ter, in quanto contrario alla normativa dettata dalla Direttiva n. 115 del 2008, suscettibile di diretta applicazione.

Come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 7 e 8 del 10.5.2011, l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dall’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali.

Tale retroattività – afferma l’Adunanza Plenaria – "non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato".

Per le ragioni esposte ed altresì per quanto affermato nel precedente di questo Tribunale, sez. IV, 22 marzo 2011, n. 771 – che si richiama ai sensi dell’art. 74, cod.proc.amm. – il ricorso è dunque fondato e va pertanto accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.

In considerazione della complessità della questione, che ha visto la giurisprudenza assumere posizioni oscillanti, il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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