Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2011) 17-10-2011, n. 37395

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.S. fu condannato con sentenza numero sei del 1998 della corte di assise di appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile in data 27 novembre 1998, per l’omicidio dell’onorevole L. L..

Con richiesta ai sensi dell’art. 629 c.p., depositata il 18 ottobre 2010, A.S. ha chiesto la revisione della predetta sentenza allegando tutta una serie di fatti nuovi – tra cui altra sentenza irrevocabile incompatibile con quello oggetto di richiesta di revisione – idonei, a suo dire, determinare un capovolgimento dell’esito del giudizio. Con ordinanza motivata del 10 gennaio 2011, la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l’istanza di revisione per manifesta infondatezza della stessa.

Contro la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione sia A.S., sia il suo difensore, con due differenti memorie; in entrambe si lamenta che la corte d’appello di Catanzaro non si sia limitata ad una delibazione sommaria in ordine alla manifesta infondatezza della richiesta, ma sia scesa in una penetrante valutazione di merito, riservata al giudizio di revisione.

Sotto altri profili rilevavano comunque l’erroneità delle valutazioni di merito operate dalla corte d’appello.

Con un secondo motivo di ricorso, A.S. ha eccepito altresì la nullità dell’ordinanza in quanto non preceduta dalla comunicazione al ricorrente delle conclusioni assunte dal rappresentante dell’ufficio del pubblico ministero. Il ricorrente, nella sua memoria, ha eccepito altresì il difetto di motivazione dell’ordinanza, con travisamento delle risultanze processuali.

Il procuratore generale della cassazione ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla corte di appello di Salerno.

Con memoria del 14.09.2011, il ricorrente ha ribadito anche l’erroneità della motivazione della Corte d’appello, oltre che la violazione dell’art. 634 c.p.p..

Motivi della decisione

La diffusa ordinanza della corte d’appello di Catanzaro, qui impugnata, non è affatto viziata da carenza o mancanza di motivazione, nè dalla contraddittorietà della stessa; al contrario, la corte d’appello ha ecceduto nella motivazione e ciò manifesta sintomaticamente il vizio da cui il provvedimento è affetto. La delibazione che la corte d’appello deve eseguire, ai sensi dell’art. 634 c.p.p., non prevede affatto un approfondito esame nel merito, ma consente al giudice esclusivamente un sommario esame dei motivi al fine di verificare che essi non siano manifestamente infondati.

Analogamente a quanto avviene per le questioni di costituzionalità, il giudice della deliberazione non si deve sostituire al giudice del merito, compiendo valutazioni sulla fondatezza; il suo esame è limitato, al contrario a verificare che l’istanza non sia manifestamente e cioè a prima vista del tutto infondata. Compiuto questo esame preliminare di ammissibilità, la valutazione del merito spetta al giudice a ciò destinato. Quanto al parallelo con le questioni di costituzionalità, è noto che il giudice a quo anche se ritiene non fondata la questione, deve comunque rimetterla al giudice delle leggi, a meno che non vi siano elementi per ritenerla ictu oculi infondata; ciò perchè la valutazione dell’incostituzionalità della legge non spetta al giudice a quo, ma solamente alla Corte costituzionale. Il discorso in materia di revisione è del tutto analogo: il giudice della delibazione non può e non deve entrare nel merito della questione, valutando l’effettiva capacità delle allegazioni a travolgere il giudicato, perchè il suo compito è esclusivamente quello di una delibazione sommaria e preliminare sull’ammissibilità, nell’ambito della quale egli può arrestare il procedimento solo se riscontra una manifesta inammissibilità e cioè l’evidente inidoneità delle ragioni allegate ad incidere sul giudicato.

Sul punto esiste giurisprudenza copiosa e consolidata di questa corte, di cui si richiamano alcune tra le più recenti pronunce, di diverse sezioni: per Cass. Sez. 1, Sentenza n. 40815 del 14/10/2010 Cc. (dep. 18/11/2010) Rv. 248463, Ferorelli e altro, "Per manifesta infondatezza della richiesta di revisione che ne determina l’inammissibilità deve intendersi l’evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l’esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sè e per sè considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull’effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato"; per Sez. 6, Sentenza n. 2437 del 03/12/2009 Cc. (dep. 20/01/2010) Rv. 245770, Giunta "Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l’esame preliminare della Corte d’appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l’eventuale sussistenza di un’infondatezza rilevabile ictu oculi e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti"; per Cass. Sez. 2, Sentenza n. 44724 del 11/11/2009 Ud. (dep. 20/11/2009) Rv. 245718, Pataro e altro, infine "La valutazione preliminare di non manifesta infondatezza della richiesta di revisione comporta la sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro potenziale efficacia di incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza, restando, invece, preclusa una approfondita valutazione che comporti un’anticipazione del giudizio di merito".

Dall’esame dell’ordinanza della corte d’appello di Catanzaro si evince in modo manifesto non la inammissibilità della revisione, bensì, al contrario, l’esistenza di molteplici elementi di dubbio, sopravvenuti alla sentenza, che impongono, per la loro serietà, un esame approfondito nel pieno contraddittorio delle parti (che solo il giudizio di revisione può garantire).

Quanto alla problematica, sollevata personalmente dall’imputato, in ordine alla nullità dell’ordinanza per omessa comunicazione al ricorrente del parere del Procuratore Generale, pur se facoltativo, questo collegio non può che rilevare un contrasto tra le varie sezioni della corte, che imporrebbe la rimessione della questione alle sezioni unite: sia sufficiente richiamare, a riprova del contrasto, due sentenze del 2010 che affermano principi esattamente opposti. Questa sezione (5A), con Sentenza n. 2378 del 25/11/2010 Cc. (dep. 25/01/2011) Rv. 249764, ric. Tantalo, ha affermato che "La decisione di inammissibilità della richiesta di revisione non deve essere preceduta dal contraddittorio tra le parti, e quindi il richiedente non può interloquire sul parere reso dal pubblico ministero", mentre la prima sezione, con sentenza n. 29389 del 24/06/2010 cc. (dep. 27/07/2010) rv. 248029, ric. Zito, ha ritenuto che "l’omessa comunicazione al condannato istante in revisione delle conclusioni, quantunque non dovute, rassegnate dal P.M. in vista della decisione sull’ammissibilità della domanda determina la nullità del provvedimento di inammissibilità dell’istanza, non essendo stato consentito al condannato medesimo di svolgere le proprie difese ed esercitare il contraddittorio in condizioni di parità".

La questione, peraltro, difetta di rilevanza nel presente giudizio in quanto l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta già di per sè l’annullamento dell’ordinanza ed assorbe le altre questioni sollevate dal ricorrente.

Per questi motivi l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-05-2012, n. 7094 Disoccupazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al Tribunale di Bari, D.V., operaio agricolo a tempo determinato, aveva convenuto in giudizio l’Inps, chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione per l’anno 2002; la parte ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione le era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, ivi compreso l’elemento denominato t.f.r., con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.

La domanda è stata respinta dal giudice di primo grado, mentre la Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 25 gennaio 2010, l’ha accolta integralmente.

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione – notificato il 12-13 gennaio 2011-, con un unico motivo.

La parte intimata non si è costituita in questa sede.

Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente principale, lamentando violazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a) nonchè in relazione agli artt. 1362 e ss., 2120 cod. civ. ed alla L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11, censura la sentenza unicamente per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione anche la voce denominata "quota di TFR", la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita.

Il ricorso è manifestamente fondato, per cui è stata disposta la motivazione della presente sentenza in forma semplificata.

In proposito, si ricorda che questa Corte ha ripetutamente enunciato, ad es. con la sentenza n. 202/2011, con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, il seguente principio: "Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata "quota di TFR" dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3 convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva".

Si rileva altresì, in proposito, che recentemente il significato della norma di cui "al D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 individuato dalla giurisprudenza sopra citata è stato esplicitato anche dal legislatore, che al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 18, convertito nella L. n. 111 stesso anno, ha specificato che il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4, e il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 5, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva".

In base alle considerazioni svolte, il ricorso dell’INPS va accolto e la sentenza della Corte d’appello di Bari va cassata nella parte impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto della domanda iniziale per la sola parte relativa alla inclusione del cd. t.f.r. nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione.

L’esito complessivo della lite e la considerazione relativa alla sopravvenienza della norma di legge interpretativa citata consigliano l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda iniziale quanto all’inclusione del t.f.r. nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione; compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-06-2012, n. 8833

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14 dicembre 2009, la Corte d’Appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame svolto dalla Cisalfa Sport s.p.a. contro la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente la domanda proposta da P.M.I. nei confronti della predetta società per differenze retributive e danno da omissione contributiva; rigettava il gravame svolto dalla P. e dichiarava inammissibile il gravame incidentale svolto dalla società. 2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– P.M.I., assunta come commessa dalla s.r.l.. La Cicogna, poi confluita nella Cisalfa Sport s.p.a., per molti anni aveva lavorato in nero ed in seguito sottoscritto una serie di contratti di collaborazione, volti a dissimulare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

– nel 1983 era stata convenuta in giudizio dal datore di lavoro, che aveva adito il giudice per ottenere l’accertamento della natura autonoma del rapporto di lavoro, domanda respinta, con sentenza del 1985, a seguito dell’accertamento della natura subordinata del rapporto a decorrere dal 1968;

– la società, inibita alla lavoratrice la ripresa del lavoro fino a dicembre 1987, all’esito della conferma in appello della sentenza del primo giudice assegnava la dipendente alla direzione del negozio di (OMISSIS);

– in data 31 agosto 1988 il rapporto di lavoro si era risolto per raggiunti limiti di età della lavoratrice;

– la lavoratrice adiva il giudice del lavoro per l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche dal 1962 al 1968; della natura dirigenziale delle mansioni svolte per l’intero periodo lavorativo; per le differenze retributive e accessori, non avendo percepito la sufficiente retribuzione nel periodo dal 1962 al 1968 e da luglio 1983 a dicembre 1987; la condanna della società al risarcimento del danno da omissione contributiva;

– il primo giudice riconosceva le differenze retributive per il periodo da luglio 1983 a dicembre 1987 e dichiarava che nulla era dovuto all’INPS;

– proponevano gravame la società e la lavoratrice; la società proponeva anche appello incidentale.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva:

– l’idoneità dell’atto interruttivo del 30.9.1988 con il quale la lavoratrice manifestava chiaramente la volontà di rivendicare i suoi diritti, anche retributivi, non inficiata dalla riserva di precisare il quantum all’esito dei calcoli non ancora effettuati, sicchè correttamente il primo giudice aveva pronunziato la condanna a decorrere dal quinquennio anteriore;

– la sospensione del rapporto di lavoro (con impegno della società a corrispondere i compensi per tutta la durata del contenzioso giudiziario) era stata prudenzialmente determinata dalla società, in attesa dell’esito dell’accertamento negativo del rapporto di lavoro subordinato, con impegno a corrispondere le relative retribuzioni mensili a seguito del rigetto ottenuto in primo grado;

– la detrazione, da quanto dovuto dalla società, dei minimi pensionistici, pur statuita dal primo giudice ma non introdotta nel dispositivo per errore materiale, passata in giudicato in mancanza di specifico motivo di appello della lavoratrice, onde la relativa statuizione andava rettificata detraendo dal dovuto nel periodo 1983- 1987 quanto dalla lavoratrice percepito a titolo di minimo pensionistico;

– sussistente la preclusione da precedente giudicato sulla base del rilievo che il periodo antecedente al 1968 era deducibile nel precedente giudizio (ed era stato dedotto, tardivamente, nelle note conclusionali del giudizio di primo grado, anzichè tempestivamente con la memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c.);

– quanto alle differenze retributive per le funzioni direttive per tutto il periodo del rapporto, e non solo per il quadriennio 1983- 1987, attesa l’eccezione di prescrizione, la condanna andava limitata al periodo decorrente del 1983;

– quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno per omissione contributiva, il motivo era infondato per essersi formato il giudicato per il periodo anteriore al 1968 al quale viene riferita l’omissione contribuiva dedotta come causa pretendi della pretesa risarcitoria;

– quanto alla domanda di condanna all’integrazione dei contributi e, se prescritti, all’integrazione della quota di rendita vitalizia, a seguito della sentenza di condanna passata in giudicato la società aveva inquadrato la lavoratrice come direttrice di primo livello e versato i relativi contributi per gli ultimi dieci anni, mentre per i contributi eccedenti l’ultimo decennio era stata costituita rendita vitalizia a decorrere dal 1.12.1968 sino al 30.9.1978, data a decorrere dalla quale erano stati versati i contributi non prescritti;

– anche l’interpretazione del motivo con riferimento al preteso inquadramento dirigenziale non era meritevole di accoglimento;

– infine, l’appello incidentale andava dichiarato inammissibile.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, P.M. I. ha proposto ricorso per cassazione fondato su diciassette motivi. L’intimata ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Motivi della decisione

5. Così, in sintesi, i motivi di ricorso:

– omesso esame di un punto decisivo della controversia sotto il profilo dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. La ricorrente si duole che la corte di merito non abbia considerato come primo atto interruttivo della prescrizione il ricorso depositato dalla società il 28.3.1983 per l’accertamento del rapporto di lavoro autonomo intercorso tra le parti fin dal 1968 (primo motivo);

– violazione e falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per aver la corte di ravvisato un errore materiale tra motivazione e dispositivo in punto di detrazione dei minimi di ratei pensionistici, pronunciando su una statuizione coperta da giudicato in difetto di gravame sul punto (secondo motivo);

– violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per aver la corte territoriale erroneamente applicato la regola del giudicato che copre dedotto e deducibile a giudizi non accomunati dall’identità dell’oggetto e, in particolare, alla domanda per il periodo 1962-1968 introdotta nel giudizio di primo grado (terzo motivo);

– con tutti i motivi articolati dal quarto al diciassettesimo, la ricorrente, censurando la violazione dell’art. 112 c.p.c., si duole che la corte del gravame non si sia pronunziata: sulla domanda di pagamento di Euro 6.713,94 oltre accessori (quarto motivo, con identica riproduzione nel quindicesimo); sull’eccepita nullità della notifica del ricorso in appello e sull’intempestività dell’appello (quinto motivo); sul passaggio in giudicato della condanna alla regolarizzazione contributiva per il quadriennio 1962-1968 secondo una diversa e superiore qualifica (sesto motivo); sul riconoscimento della qualifica dirigenziale alla stregua della contrattazione collettiva di settore, anche per il periodo dal 1962 al 1968 (settimo motivo); sull’accertamento delle differenze retributive in base alla superiore qualifica, dal 1.4.1962 alla cessazione del rapporto (ottavo motivo); sulla domanda di pagamento delle differenze retributive (nono motivo), anche a titolo di compensi e indennità per ferie non godute, festività non retribuite, lavoro straordinario, trasferte, ecc. (decimo motivo); dell’indennità di fine rapporto e relativo adeguamento in relazione alla superiore qualifica (undicesimo motivo, riprodotto nel medesimo contenuto nel quattordicesimo motivo); degli stipendi ed indennità non corrisposti durante l’illegittima sospensione del rapporto di lavoro (dodicesimo motivo); sulla domanda di risarcimento del danno per inadempienze retributive (tredicesimo motivo); sulla domanda di pagamento delle differenze contributive (sedicesimo motivo); sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 2116 c.c. (diciassettesimo motivo).

6. Il primo motivo, pur conforme alla regola dell’autosufficienza del ricorso, è tuttavia inammissibile per inadeguatezza della deduzione della censura avverso la sentenza del Giudice del gravame.

7. Invero, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale, ex art. 360 c.p.c., n. 3, o del vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovvero sia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello.

8. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo.

9. Il secondo motivo, che muove dall’assunto che la corte di merito abbia ravvisato un errore materiale tra motivazione e dispositivo, non coglie nel segno ed è pertanto inconferente atteso che la corte territoriale ha ravvisato l’errore materiale nel dispositivo del primo giudice – ove non era stata operata la detrazione dei minimi di ratei pensionistici goduti dalla P. e affermata in motivazione – ma ha ritenuto, in difetto di specifico motivo di gravame della P., la relativa statuizione del Tribunale passata in giudicato c.d. interno, rilevabile d’ufficio, così riformando-rettificando la condanna della società detraendo dal dovuto quanto dalla lavoratrice percepito a titolo pensionistico, con risultato pari alla somma quantificata dalla società e non contestata dalla lavoratrice.

10. Osserva il Collegio che l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (cfr., ex plurimis, Cass., n. 359/2005).

11. Anche il terzo motivo, inerente all’erronea applicazione della regola del giudicato alla domanda relativa al periodo antecedente al 1968 e, in particolare, al periodo 1962-1968 introdotta nel giudizio di primo grado, non coglie nel segno ed è, pertanto, infondato per aver la corte territoriale, muovendo dalla regola secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, pronunziato con riferimento al predetto periodo statuendo che l’accertamento del rapporto di lavoro, anche con riferimento al periodo antecedente al 1968, sarebbe stato deducibile tempestivamente sin dalla memoria di costituzione in giudizio ex art. 416 c.p.c., come dimostrato proprio dalla deduzione tardivamente svolta soltanto nelle note conclusionali.

12. Passando ai motivi articolati dal quarto al diciassettesimo, tutti illustrati censurando la violazione dell’art. 112 c.p.c., ne va dichiarata l’inammissibilità per l’inidonea devoluzione a questa Corte di legittimità, giacchè non prospettano correttamente la mancata pronuncia sulle domande proposte rispetto a quelle accolte.

13. Invero, osserva il Collegio che ove, come nella specie, sia denunciato un errar in procedendo, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, cosicchè il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell’iter processuale, non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l’interpretazione da lui prospettata (cfr., ex plurimis, Cass. 21621/2007).

14. Coerentemente, con riferimento all’ipotesi in cui sia stata denunciata l’omessa pronuncia da parte del giudice di secondo grado sulle doglianze mosse in appello, è stato affermato che non viene rispettato il principio di autosufficienza allorchè nel ricorso per cassazione non siano esposte quelle specifiche circostanze di merito che avrebbero portato all’accoglimento del gravame, non potendo ottemperarsi a tale principio mediante il mero richiamo ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio (cfr., Cass., 26693/2006); più in generale, sempre con riferimento ai casi di denunzia del vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è stata reiteratamente affermata la necessità, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. 21226/2010; Cass. 23420/2011), o in molteplici pagine prodromiche all’illustrazione dei motivi che il Giudice di legittimità dovrebbe porre in correlazione con l’esposizione del relativo motivo.

15. Tali oneri non sono stati ottemperati, nel caso di specie, dalla ricorrente, che si è limitata a rappresentare sinteticamente l’oggetto della propria originaria domanda senza trascriverle negli esatti termini del loro svolgimento, ma riportandosi ad un mero sintetico richiamo.

16. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibili i motivi articolati dal quarto al quindicesimo.

17. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 6.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-01-2011, n. 173 Contratti

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Svolgimento del processo

A) – In data 14 ottobre 2008 l’E.s.t.A.VCentro bandiva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di mediazione linguisticoculturale a favore delle Aziende sanitarie di Firenze, Careggi, Meyer, Pistoia e Prato, per una durata triennale e con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

L’importo a base d’asta era fissato in Euro 2.250.000,00, i.v.a. inclusa, ed il criterio di aggiudicazione veniva indicato in quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla procedura partecipavano tre concorrenti: l’attuale appellante Ucodep, il raggruppamento Consorzio M./A.r.c.i. Firenze e la ditta C.e.i.s.. All’esito della procedura di gara risultava aggiudicatario il r.t.i. tra Consorzio M. ed A.r.c.i. Firenze, mentre l’originaria ricorrente risultava seconda classificata, per cui insorgeva impugnando i seguenti atti:

– (quanto al ricorso principale) provvedimento dirigenziale n. 157 dell’ 11.3.2009, comunicato con lettera datata 13 marzo 2009, prot. 6738/DM, del coordinatore del dipartimento acquisizione beni e servizi dell’A.s.l. di Firenze, nonché ogni atto presupposto, connesso o consequenziale noto o ignoto, ivi incluso il bando, il disciplinare di gara od il capitolato di gara, ed altri atti, espressi od impliciti, recanti l’ammissione alla gara della ditta r.t.i. Consorzio M./A.r.c.i. Comitato territoriale, ritenendola dotata dei necessari requisiti;

– (quanto al ricorso incidentale) provvedimento n. 157 del giorno 11 marzo 2009, ove approvante le risultanze di gara, quanto ad ammissione e valutazione dell’offerta Ucodep; verbale della seduta pubblica del 2 dicembre 2008, ove non escludente dalla gara la concorrente Ucodep; verbale di gara del 9 febbraio 2009, ove recante valutazione dell’offerta tecnica Ucodep; verbale di gara del 27 febbraio 2009, ove recante valutazione dell’offerta economica Ucodep.

B) – Venivano dedotte le seguenti censure:

1 – violazione degli artt. 4 e 5, c.s.a., del principio della par condicio dei concorrenti, eccesso di potere per travisamento di fatti e per difetto di istruttoria;

2 – violazione dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, dell’art. III.2.1. del bando di gara e del principio della par condicio dei concorrenti;

3 – sviamento di potere, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, difetto di motivazione e presupposti ed illogicità manifesta.

L’E.s.t.A.V.Centro ed il raggruppamento controinteressato si costituivano in giudizio per resistere al gravame; il secondo proponeva pure ricorso incidentale, contestando l’ammissione alla gara della società originaria ricorrente per violazione degli artt. 38, 41, 73, 86, comma 5, ed 87, commi 2 e 4, d.lgs. n. 163/2006, in relazione al punto IV.3.8. del bando, all’art. 8 del capitolato ed all’art. 3 del disciplinare di gara, violazione della lex specialis di gara e del principio della par condicio dei concorrenti, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

Con ordinanza n. 499/2009 il T.a.r. adìto respingeva la domanda incidentale di sospensione ed in sede di appello il Consiglio di Stato, con ordinanza della V sezione n. 5045/2009, accoglieva l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di trattazione del merito: in tale sede il gravame incidentale veniva accolto, dichiarandosi improcedibile quello principale della Ucodep.

C) – Quest’ultima, risultata soccombente in prime cure, impugnava detta sentenza per violazione dell’art. 1362, c.c., e del bando di gara, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti (dovendosi interpretare civilisticamente il contratto – prima di applicarvi la prassi giurisdizionale amministrativa circa la valutazione dei requisiti di partecipazione – secondo la comune intenzione delle parti, al di là del dato meramente letterale, in rapporto ad una onlus senza fine di lucro, già presentatrice di offerte in altre gare e per la quale la domanda di partecipazione ad una di queste non avrebbe potuto che implicare una richiesta di finanziamento), richiamando poi tutte le doglianze di merito esposte in primo grado e non esaminate dal T.a.r. adìto, in relazione al capitolato recante cinque diversi tipi di prestazioni (presenza fissa, presenza su chiamata programmata, chiamata urgente, presenza fissomobile programmata, interpretariato telefonico in base alle lingue più parlate dagli emigranti: araba, cinese, croata, polacca, ucraina, ecc.), ricollegabili alla presenza del c.d. mediatore culturale e del coordinatore, nonché della segreteria organizzativa attiva ogni giorno e raggiungibile anche telefonicamente nelle ore serali.

L’E.s.t.A.V.Centro ed il Consorzio M. appellati si costituivano in giudizio e resistevano al gravame, anche con rispettive memorie.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e va respinto.

I) – Si trattava di una procedura di gara, con tre concorrenti, impugnata sia con ricorso principale della Ucodep Onlus, avverso l’aggiudicazione della procedura ed i verbali di gara, che con ricorso incidentale, con cui il r.t.i. controinteressato ed aggiudicatario della procedura aveva gravato gli atti di gara, evidenziando motivi che avrebbero dovuto portare all’esclusione dell’originaria ricorrente principale dalla procedura stessa.

In ordine al rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale, l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato si era espressa con la decisione 10 novembre 2008 n. 11, puntualmente esaminando il caso in cui "l’aggiudicatario di una gara – cui siano state ammesse almeno tre offerte – abbia dedotto l’illegittimità dell’atto che vi abbia ammesso il ricorrente principale".

In proposito, la decisione citata aveva ribadito la validità del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui "ove il ricorso incidentale vada accolto… l’impresa ricorrente principale… non può più essere annoverata tra i concorrenti alla gara e non può conseguire non solo l’aggiudicazione ma neppure la ripetizione della gara"; con la conseguenza che "il ricorso principale diventa dunque improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione, poiché proposto da impresa che non può ottenere alcuna utilità".

In tal caso "il ricorso incidentale costituisce una eccezione in senso tecnico, che, se accolta, preclude l’esame del ricorso principale".

Applicando alla fattispecie detti principi, i primi giudici correttamente esaminavano prioritariamente il ricorso incidentale, in cui il raggruppamento aggiudicatario della gara aveva contestato l’ammissione dell’originaria ricorrente principale alla procedura, evidenziando come la domanda di partecipazione alla stessa, l’offerta tecnica e l’offerta economica di Ucodep fossero state sottoscritte da un soggetto privo dei necessari poteri rappresentativi: secondo l’art. 3 del disciplinare di gara, la sottoscrizione della documentazione di partecipazione, da parte del legale rappresentante del concorrente o di suo procuratore, avrebbe postulato l’obbligatoria allegazione della procura, mentre nella specie la Ucodep aveva presentato atti di partecipazione sottoscritti da procuratore privo del necessario potere rappresentativo.

Per il cit. art. 3, la busta n. 3, inerente alla documentazione amministrativa, avrebbe dovuto contenere "l’istanza di partecipazione di cui alla documentazione di gara, con allegata copia di un valido documento d’identità del sottoscrittore" e "nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata copia della procura".

II) – La Ucodep aveva presentato una domanda di partecipazione firmata da tale Federica Comanducci e, in aderenza alle prescrizioni del disciplinare, aveva allegato all’istanza copia della procura speciale rilasciata alla stessa Comanducci dal legale rappresentante della Ucodep, certo Francesco Petrelli.

La ricorrente incidentale attendibilmente contestava, tuttavia, che l’allegata procura fosse idonea a fondare il potere rappresentativo della Comanducci nel caso in esame, emergendo chiaramente, dal tenore dell’atto di procura prodotto in giudizio, che il legale rappresentante dell’associazione riconosciuta Ucodep aveva nominato e costituito la Federica Comanducci, assieme ad altri, quale procuratrice speciale dell’associazione, "affinché rappresentino la detta associazione, ciascuno per le attività connesse alla propria unità, per la firma di quanto segue: progetti e relativa documentazione per la richiesta di finanziamenti agli enti finanziatori; contratti con gli enti finanziatori relativi alla realizzazione di progetti; contratti di lavoro; rendicontazione di associazioni temporanee di impresa e di scopo; costituzione di consorzi; accordi con i partners di progetto per la realizzazione dei progetti stessi".

III) – Nessuno degli specifici oggetti, in rapporto ai quali il potere rappresentativo era stato attribuito, pareva poter ricomprendere anche la presentazione di un’istanza di partecipazione alla procedura di gara indetta da una stazione appaltante, tale non potendo ritenersi il riferimento alla presentazione di progetti per la richiesta di finanziamento ad enti finanziatori, come sosteneva la Ucodep, poiché la partecipazione ad una procedura competitiva ad evidenza pubblica non poteva concettualmente ricondursi ad una "richiesta di finanziamento" per una onlus senza fine di lucro né la stazione appaltante ad un "ente finanziatore".

Orbene, l’atto negoziale di attribuzione del potere rappresentativo, per l’importante significato che ha nel radicare il potere di manifestare la volontà in nome di un ente collettivo, al di fuori degli organi dello stesso, deve essere interpretato con rigore, senza poterne inferire significati sganciati da quelli testuali e senza alcuna possibilità di rifarsi ad atti di ricognizione ed interpretazione autentica, come quello – per altro senza data e con firme non autenticate – prodotto in giudizio dalla Ucodep il 12 marzo 2010, visto che nelle gare di appalto il difetto di valido potere rappresentativo, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, non è sanabile successivamente, per il necessario rispetto delle regole proprie delle procedure ad evidenza pubblica, che richiedono parità di trattamento tra i concorrenti ed affidamento della stazione appaltante, che deve poter accertare, sin dal momento dell’esame delle offerte, la serietà e la validità dell’impegno di ciascun offerente.

IV) – Risulta a questo punto incontrovertibile l’inammissibilità del ricorso di prima istanza, fondato su censure attinenti alle scelte tecnicodiscrezionali di merito della p.a. e prive di elementi circa un’ipotizzabile prova di resistenza quanto ai lamentati punteggi tecnici alfanumericamente attribuiti (in assenza di clausole di esclusione: interpretariato telefonico per sole 206 ore annue e non 5.292; previsione solo indicativa delle lingue nelle quali garantire il servizio, oltre a quelle espressamente richieste; dichiarazione ex art. 38, d.lgs. n. 163/2006, per gli amministratori in carica e quelli cessati, quale certa Mara Bernocchi, come da C.S., sezione V, dec. n. 7973/2010, dec. n. 7244/2009, dec. n. 3320/2009 e dec. n. 829/2009; numero di addetti e loro qualificazione; traduzioni semplici o complesse, da consegnare in tre o quindici giorni, per venti cartelle annuali; infondatezza di ogni non provata richiesta risarcitoria; assenza della procura alla rappresentante legale Comanducci, richiesta dal disciplinare di gara; riferimento ad una tabella ministeriale relativa al c.c.n.l. per il settore sociosanitario, assistenziale ed educativo del novembre 2005 ed ad una tabella u.n.e.b.a. sui minimi tabellari del 2008, anziché del gennaio 2009, in rapporto alla data di scadenza del bando, con illegittima compressione del costo orario del personale utilizzato; improponibile equipollenza tra procedure di finanziamento per onlus e di partecipazione a gare pubbliche per appalti, come da C.S., sezione V, dec. n. 6292/2008, con correlativa carenza d’interesse a coltivare l’appello principale in relazione ad una gara con tre offerte, come da C.S., sezione V, dec. n. 558/2009; fraintendimento circa la tipologia delle prestazioni orarie richieste).

V) – Conclusivamente, assorbite le ulteriori censure, il ricorso incidentale di prima istanza non poteva che essere accolto, con la correlativa improcedibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, di quello principale (sotto i profili sia impugnatorio che risarcitorio, quest’ultimo improspettabile in presenza di provvedimenti non risultati illegittimi): il che impone di respingere il presente appello, con salvezza dell’impugnata sentenza, a spese ed onorari del giudizio di seconda istanza liquidati come in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l’appello e condanna l’appellante Ucodep Onlus a rifondere ai due appellati, E.s.t.A.V. Centro e Consorzio M. Onlus (in ragione di metà per ciascuno), le spese e gli onorari del giudizio di secondo grado, liquidati in complessivi euro cinquemila/00, oltre ai dovuti accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010, con l’intervento dei giudici:

Calogero Piscitello, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere, Estensore

Angelica Dell’Utri, Consigliere

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