T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 28-07-2011, n. 6741

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento di reiezione dell’istanza relativa alla concessione di tariffa incentivante per impianto fotovoltaico.

Con atto depositato il 26 luglio 2011 parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso,avendo l’amministrazione annullato il provvedimento impugnato.

In presenza di tale dichiarazione al Collegio non resta che prendere atto della rinuncia e dichiarare l’estinzione del ricorso ai sensi dell’art.35 c.2 lett.. c) c.p.a.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.e chiara il ricorso estinto

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 04-08-2011, n. 31081

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 27.9.2010 La Corte d’Appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli che in data 3.10.2008 aveva condannato B.S. per i reati ascritti ( ricettazione e falso) ritenuto che, come emergeva dalla motivazione, in concreto l’imputato era stato condannato per il solo delitto di ricettazione, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, riduceva la pena inflitta per il solo reato di ricettazione ad anni 1 e mesi 4 di recl. ed Euro 400,00 di multa e dichiarava non doversi procedere nei confronti del reato di falso perchè estinto per intervenuta prescrizione.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato lamentando che la sentenza impugnata è incorsa in:

1. violazione di legge in relazione all’art. 546 c.p.p., comma 3 ed all’art. 604 c.p.p., comma 4. Lamenta il ricorrente che erroneamente il giudice d’Appello ha respinto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali. Il B. era infatti tratto a giudizio per rispondere di due reati (ricettazione e falso), dalla lettura del dispositivo della sentenza di primo grado non era dato evincere per quale dei due reati era stato condannato. Nello stesso si parla infatti di reato a lui ascritto senza alcun cenno all’art. 81 cpv c.p. e all’unicità del disegno criminoso. Lamenta che la Corte territoriale con motivazione illogica ha ritenuto, nel tentativo di giustificare l’errore del primo giudice, che non fosse contestata la continuazione fra i due reati.

2. violazione di legge in relazione all’art. 431 c.p.p., comma 1, lett. b), art. 238 c.p.p., comma 4, artt. 191 e 526 c.p.p. Si duole del fatto che le denunce di furto sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento come atti irripetibili, nonostante 1′ eccezione sollevata dalla difesa. Ribadisce che tali atti non possono essere considerati irripetibili ai sensi dell’art. 431 c.p.p. e si duole della mancata espunzione degli stessi dal fascicolo dal parte della Corte distrettuale.

Con riguardo al primo motivo deve osservarsi che, se deve escludersi, per principio generale, che il giudice di appello possa decidere nel merito in ordine ad un reato per il quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare, dovendo, invece, dichiarare la nullità della sentenza impugnata in relazione ai capi di imputazione su cui è mancata la pronuncia e disporre la restituzione degli atti al primo giudice (cfr. Cass. Sez. 2 a 9534/08; Cass Sez. 1 n. 24687/08), è pur vero che nel caso in esame anche in caso di accoglimento dell’impugnazione l’esito processuale consistito nella pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato di falso non sarebbe mutato.

Deve pertanto concludersi che il B. non ha un interesse concreto ed effettivo a far valere tale nullità. Deve aggiungersi che dal tenore dell’intera motivazione della sentenza di primo grado emerge senza ombra di dubbio che l’imputato è stato condannato per la contestata ricettazione e che il primo giudice ha Completamente ignorato la contestazione di falso. Il motivo è pertanto inammissibile.

Manifestamente infondata è anche la censura in ordine alla acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle denunce di finto.

Deve infatti osservarsi che la denuncia, nei limiti in cui costituisce notitia criminis idonea a giustificare l’inizio delle indagini preliminari costituisce atto irripetibile, con esclusione della sua parte narrativa che deve trovare conferma nelle acquisizioni probatorie dibattimentali. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che in tema di ricettazione, la prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente necessario di quello di ricettazione, non presuppone un giudiziale accertamento nè l’individuazione del responsabile, bastando che il fatto risulti "positivamente" al giudice chiamato a conoscere del reato di cui all’art. 648 cod. pen., con la conseguenza che le denunce dei furti dei beni oggetto delle successive ricettazioni, possono essere acquisite al fascicolo per il dibattimento, quale prova documentale di una dichiarazione di scienza, non ripetibile con le stesse forme, tenuto conto anche del fatto che la conoscenza storica ivi esternata non si riferisce direttamente alla responsabilità dell’imputato per il reato ascritto ma solo al reato presupposto (Cass. Sez. 2, n. 3211 del 12/03/1998).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di Euro mille/00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 05-10-2011, n. 5446

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Marcon ha impugnato la nota della Provincia di Venezia n. 87092/08 del 30 dicembre 2008 con cui, in riscontro alla sua richiesta di emissione, nei confronti dell’impresa E. s.r.l., autorizzata alla gestione di un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali con decreti del Presidente della Provincia del 23 dicembre 1996 e del 15 dicembre 1999,

di un ordine di chiusura dell’impianto e di ripristino del sito ed, in caso di inottemperanza, di esecuzione diretta delle operazioni di messa in sicurezza previa escussione delle garanzie finanziarie previste nell’autorizzazione, sono stati segnalati l’intervenuta scadenza della autorizzazione e lo stato di abbandono dei rifiuti.

Il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso, giudicando la nota impugnata atto non dotato di lesività diretta ed immediata e non costituente esercizio di poteri autoritativi e ritenendo il Comune titolare di un interesse di mero fatto all’adozione da parte della Provincia dei provvedimenti richiesti.

Il Comune propone appello, sostenendo che la nota avrebbe la portata di un formale rifiuto di provvedere, idoneo a far sorgere in capo al Comune l’interesse all’annullamento, anche in qualità di ente esponenziale della comunità locale e di titolare del potere di pianificazione urbanistica.

Ripropone, pertanto, il motivo di ricorso non esaminato dal primo giudice consistente nella violazione e falsa applicazione degli artt. 28 d. lgs. 5.2.1997, n. 22, 192 e 208 d. lgs. 3.4.2006, n. 152, 6, 26, 27 e 35 L.R. 21.1.2000, n. 3 ed eccesso di potere per contraddittorietà con le deliberazioni della Giunta regionale n. 2528 del 14.7.1999 e della Giunta provinciale di Venezia n. 260 del 27.9.2005 e n. 68 del 1.4.2008 nonchè con il provvedimento del Dirigente Settore politiche ambientali prot. n. 81822/03 del 22.12.2003.

Si è costituita in resistenza la Provincia di Venezia.

All’udienza del 31 maggio 2011, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’appello è infondato.

Giova rammentare che la vicenda concerne un processo penale a carico dei titolari di un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali – oggetto di sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Venezia giusta decreto n. 17331/03 del 23 febbraio 2004 – culminato nella sentenza di condanna n. 11 del 7.2.2008, a seguito della quale il Procuratore della Repubblica di Venezia ha invitato, con nota in data 28 febbraio 2008, l’Amministrazione Comunale "con riguardo ai quantitativi enormi di rifiuti che giacciono in stato di abbandono presso lo stabilimento della N. E. di Marcon,…. all’adozione dei provvedimenti di competenza ex art. 192 c. 3 D. Lgs. 152/2006 per la rimozione e l’avvio a smaltimento dei rifiuti".

Il Comune, ritenendo applicabile la clausola contenuta nel decreto di autorizzazione provinciale dell’impianto secondo cui, in caso di chiusura definitiva dell’impianto, l’impresa era tenuta allo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati ed a bonificare la struttura edilizia esistente, ha chiesto all’amministrazione provinciale di disporre nei confronti dell’obbligata l’effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza ed, in caso di inottemperanza, la loro esecuzione d’ufficio, previa escussione delle garanzie finanziarie previste nell’atto autorizzativo.

Con la nota impugnata, la Provincia si è limitata a fornire informazioni circa la durata di validità della polizza collegata all’autorizzazione di cui al decreto del 15. 12.1999, ritenuta ormai scaduta, dichiarandosi comunque disponibile a verificare ogni possibilità di escussione, al fine di mettere a disposizione del Comune le somme per eseguire il piano di smaltimento, in ottemperanza alla richiesta indirizzata al Comune dal Procuratore della Repubblica.

La nota non costituisce, quindi, esercizio di poteri autoritativi, a fronte del quale possa configurarsi una posizione di interesse legittimo leso, non potendosi ricollegare ad essa, ma all’invito della Procura della Repubblica, sia la configurazione dei rifiuti come "in stato di abbandono", sia l’obbligo del Comune di provvedere allo smaltimento in danno del soggetto obbligato- nella specie la società titolare dell’impianto – a causa della sua inottemperanza, ai sensi dell’art. 192, comma 3 d. lgs. n. 152/2006, che impone al Sindaco di provvedere alla rimozione di rifiuti sia pure in danno dei responsabili (Cons. St. Sez. III, 18.4.2011, n. 2351; Sez. VI, 31.3.2010, n. 1825). Dal suo annullamento, peraltro, il ricorrente non trarrebbe alcuna utilità, non potendo avere l’effetto di travolgere l’invito a provvedere della Procura della Repubblica.

Né può configurarsi un interesse pretensivo dell’amministrazione comunale rispetto ad un atto di arresto procedimentale, assunto come illegittimo, dal momento che la richiesta escussione delle garanzie da parte della Provincia corrisponde ad un mero interesse di fatto del Comune – ad essere sollevato dalla Provincia degli oneri connessi allo smaltimento dei rifiuti in stato di abbandono – mentre non è idonea ad eliminare l’obbligo di provvedere discendente dall’art. 192, comma 3 d. lgs. n. 152/2006.

Quanto, poi, al termine di scadenza dell’autorizzazione, va rimarcato che la posizione dell’amministrazione provinciale – che ritiene scaduta l’autorizzazione a far data dal 31.12.2004- è semplicemente ribadita nella nota impugnata, ma risale alla precedente nota prot. n. 69865 del 16.10.2008 che contiene la ricostruzione dell’intera complessa vicenda e le ragioni per le quali l’autorizzazione si intende scaduta. Pure a voler configurare, quindi, un interesse del Comune, quale ente esponenziale della comunità locale, all’esercizio dei poteri autoritativi della Provincia nei confronti dell’impresa inadempiente, ed un diniego di provvedere motivato sulla avvenuta scadenza dell’autorizzazione, questo avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato.

Conclusivamente, l’appello va respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 27-10-2011, n. 1139Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I signori S.A., D.C., E.M. e M.C., in proprio e nella loro qualità rispettivamente di deputato al Parlamento italiano per il Movimento Lega Nord e segretario provinciale della Lega Nord per la Provincia di Torino, deputato al Parlamento italiano e segretario organizzativo nazionale per la Regione Piemonte del movimento Lega Nord, consigliere regionale della Regione Piemonte e segretario cittadino per Torino della Lega Nord e di consigliere regionale per il Piemonte e presidente del Gruppo regionale Lega Nord alla Regione Piemonte, hanno adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per contestare la legittimità del permesso di costruire n. 362/2010, rilasciato in data 29 dicembre 2010 dal Dirigente coordinatore della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Torino alla Moschea del Misericordioso Centro Sociale Culturale La Palma onlus per l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, con cambio di destinazione d’uso di fabbricato produttivo in luogo di culto, nell’immobile sito in via Urbino n. 5 a Torino, di proprietà della Società Immobiliare Urbinova s.r.l., che ha acconsentito all’intervento.
L’invocato annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento impugnato è affidato al seguente articolato motivo di diritto:
"Violazione di legge in riferimento all’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e/o violazione di legge in riferimento alla L.R. Piemonte 7 febbraio 2006, n. 7, in particolare a mente degli artt. 19, commi 5, 6 ed 11 e 20 N.U.E.A. e della Variante n. 11 al P.R.G.C. del Comune di Torino. Eccesso di potere per carenza d’istruttoria. Perplessità dell’iter amministrativo. Incompetenza funzionale del Dirigente coordinatore della Divisione Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Torino".
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Torino e l’Associazione "Moschea del Misericordioso Centro Socio Culturale La Palma Onlus, i quali, con separate e successive memorie, hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere in capo ai ricorrenti e, nel merito, ne hanno contestato la fondatezza.
Le parti hanno depositato memorie e documenti.
All’udienza camerale del 13 aprile 2011 la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata al merito, per il quale è stata fissata l’udienza pubblica del 12 ottobre 2011.
Nelle more dello svolgimento di tale udienza il ricorrente M.C., con atto depositato in data 16 giugno 2011, ha manifesto la volontà di rinunciare agli atti del giudizio.
Le parti, con rispettive memorie, hanno ribadito le proprie argomentazioni difensive e svolto le proprie repliche.
In particolare, i ricorrenti, con memoria depositata in data 10 settembre 2011, hanno precisato di non agire "tanto in proprio, quanto nelle loro rispettive qualità di deputato al Parlamento italiano per il Movimento Lega Nord e segretario provinciale della Lega Nord per la Provincia di Torino (on. S.A.), di deputato al Parlamento italiano e segretario organizzativo nazionale per la Regione Piemonte del movimento Lega Nord (on. D.C.) e di consigliere regionale della Regione Piemonte e segretario cittadino per Torino della Lega Nord (dott.ssa E.M.)" e argomentato in ordine alla ritenuta sussistenza della propria legittimazione ed interesse a ricorrere.
Il giorno dell’udienza il signor R.Z., con atto di intervento ad adiuvandum, è intervenuto a sostegno dei ricorrenti.
La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Osserva, invero, il Collegio, condividendo quanto al riguardo puntualmente rilevato dalle difese del Comune di Torino e della controinteressata Associazione, che i ricorrenti risultano privi di legittimazione ed interesse a ricorrere sia a titolo personale che per conto del gruppo asseritamente esponenziato.
Da un lato, non si ravvisa, infatti, sussistere in concreto alcuno stabile collegamento territoriale tra il luogo di residenza dei ricorrenti e quello interessato dall’intervento edilizio, che, per orientamento giurisprudenziale pacifico (crf. C.d.S., IV, 5 gennaio 2011 n. 18; CGA, sez. giurisd., 15 ottobre 2009, n. 941; C.d.S., IV, 10 maggio 2007 n. 2255; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, I, 26 novembre 2009 n. 792; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 18 luglio 2006 n. 1666; T.A.R. Campania, Napoli, II, 23 giugno 2006 n. 7164; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 25 agosto 2006 n. 649; T.A.R. Piemonte, I, 7 luglio 2003, n. 1042;), costituisce il presupposto essenziale per poter affermare la sussistenza della legittimazione a ricorrere in capo a chi, terzo rispetto al procedimento conclusosi con il rilascio del titolo abilitante edilizio, pretende di farne valere l’illegittimità in sede giurisdizionale.
I ricorrenti non hanno, infatti, né allegato, né provato di essere proprietari o possessori di immobili o di risiedere in immobili ubicati in zone confinanti o limitrofe con quelle interessate dalle opere oggetto di contestazione o, comunque, di poter far valere la "vicinitas" in forza di altro titolo di frequentazione della zona, né, in ogni caso, evidenziato sotto quale profilo i loro interessi di natura urbanisticoedilizia sarebbero stati incisi, in maniera pregiudizievole, dal provvedimento impugnato. (ad es. per aumento del carico urbanistico, per mancato rispetto degli standard, per incisione delle condizioni ambientali dell’area o, più in generale, per modifiche all’assetto urbanistico ed edilizio della zona ove sono ricompresi gli immobili di cui hanno la disponibilità).
Le risultanze della verifica svolta in merito dall’ente civico hanno, peraltro, evidenziato la significativa distanza chilometrica esistente tra le loro abitazioni e il sito in questione (cfr. all. 12 – fascicolo documenti Comune di Torino).
Ne deriva che, non ravvisandosi sussistere né uno stabile collegamento tra i ricorrenti e la zona in cui è ubicato l’edificio interessato dall’intervento assentito, né, tanto meno, alcun pregiudizio concreto, attuale e personale ai loro interessi giuridicamente protetti di natura urbanisticoedilizia e/o comunque il beneficio che potrebbero trarre dall’eventuale annullamento del provvedimento impugnato, va esclusa in radice la loro legittimazione e il loro interesse ad impugnare, uti singuli, il titolo edilizio rilasciato all’Associazione controinteressata, conseguendone l’inammissibilità del ricorso a tale titolo proposto, attesa – tra l’altro – l’inutilità dell’atto di intervento ad adiuvandum del signor Ze., posto che, come noto, tale tipo di intervento vive di "luce riflessa" e, in ogni caso, appalesandosi l’interveniente quale cointeressato in senso proprio, l’atto dal medesimo proposto risulta elusivo del termine decadenziale per la proposizione di autonomo ricorso.
Ad analogo risultato si perviene, in ogni caso, scrutinando la sussistenza della legittimazione e dell’interesse a ricorrere vantati dai medesimi in ragione della carica politica ricoperta e del ruolo di esponenti del "Movimento Lega Nord" speso nel ricorso.
La legittimazione a ricorrere di un’associazione va verificata, infatti, caso per caso, alla luce degli atti o comportamenti effettivamente impugnati e della loro concreta attitudine a ledere, in rapporto di diretta congruità, gli interessi di cui l’ente è portatore statutario (T.A.R. Piemonte, II, 15 luglio 2011, n. 793).
Ne deriva che, come correttamente evidenziato dalla difesa del Comune di Torino, "la legittimazione ad impugnare una concessione edilizia deve derivare dai fini statutari di protezione dell’ambiente e degli interessi urbanisticoedilizi nella zona oggetto dell’intervento" (C.d.S., VI, 26 luglio 2001, n. 4123; in termini T.A.R. Lazio, Roma, II BIS, 2 novembre 2005, n. 10255).
Nel caso di specie, tuttavia, non solo i ricorrenti non hanno né allegato, né provato quale sarebbe l’interesse specifico del gruppo esponenziato e allo stesso riferentesi in modo complessivo e unitario che essi intendono far valere in giudizio nella loro qualità di esponenti del Movimento Lega Nord, ma lo stesso interesse statutario del Movimento Lega Nord (cfr. art. 1 dello Statuto della Lega Nord – all. 7 fascicolo doc. Comune) – è tale da escludere, in ogni caso, la sussistenza in capo ad esso di una posizione qualificata differenziata necessitante di tutela in relazione al permesso di costruire impugnato, attesa l’assoluta estraneità dei fini statutari del movimento medesimo alla materia urbanisticoedilizia o alle esigenze di tutela dell’ambiente in senso lato.
Nessuna allegazione e/o prova è stata, del resto, fornita dai ricorrenti nemmeno in merito all’asserito esercizio dell’azione anche quali "rappresentanti di enti esponenziali di gruppi di individui, alcuni dei quali residenti nelle immediate vicinanze del potenziale insediamento, della cui legittimità si discute" o al pregiudizio concreto, attuale e personale derivante agli interessi giuridicamente protetti di natura urbanisticoedilizia del Movimento dal provvedimento impugnato e/o comunque al beneficio che il Movimento medesimo potrebbe trarre dal suo eventuale annullamento.
Al Collegio non resta, pertanto, null’altro da fare che dichiarare l’inammissibilità del ricorso anche con riguardo all’impugnazione proposta dai ricorrenti nella loro qualità di esponenti del Movimento Lega Nord.
Senza alcuna pretesa di esaustività, ma semplicemente per andare incontro alle esigenze di chiarezza manifestate dalle parti nel corso dell’udienza di discussione, il Collegio ritiene, in ogni caso, di poter affermare che il ricorso non avrebbe avuto miglior sorte per i ricorrenti nemmeno se fosse stato scrutinato nel merito, atteso che il provvedimento impugnato pare sfuggire alle censure di legittimità svolte dai ricorrenti medesimi per le ragioni di seguito, sinteticamente, evidenziate:
– il permesso di costruire chiesto ed ottenuto dall’Associazione controinteressata è preordinato a consentire lo svolgimento dell’attività di culto nell’immobile interessato dalle opere assentite ovvero di una "attività di servizio" (art. 3, punto 15 -7, delle NUEA), per la cui disciplina edilizia deve aversi riguardo alle NUEA del vigente PRGC del Comune di Torino e non, invece, a quelle dettate dalla legge n. 383/2000 e dalla legge regionale del Piemonte n. 7/2006 per le associazioni di promozione sociale, che riguardano, all’evidenza, una diversa fattispecie fattuale;
– l’immobile in questione è ubicato in "area da trasformare per servizi (ATS)". Va, tuttavia, precisato che l’art. 8 delle norme citate precisa che "le attività di servizio pubblico di cui al punto 7 del succitato art. 3 sono consentite in tutte le aree normative"; ciò significa che, in aggiunta alle destinazioni d’uso specificamente dettate per la singola area normativa, è comunque ammesso anche l’insediamento delle attività di servizio, tra cui – come s’è visto – rientra l’attività di culto. Ne deriva che l’intervento in esame è da ritenersi, all’evidenza, urbanisticamente compatibile nell’area normativa ATS Ambito 9.a – Biella, ove si trova l’immobile medesimo;
– trattandosi, inoltre, di intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico, trova applicazione, anche nelle aree da trasformare per servizi disciplinate dall’art. 20 delle NUEA, l’art. 19, punto 5, delle norme citate (vedi art. 19, punto 1), che, nell’ammettere siffatto tipo di intervento, ne subordina, tuttavia, l’attuazione alla "previa stipulazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica". Ne deriva che l’atto di vincolo stipulato in data 8 novembre 2010 (rep.n. 24414/12820 a rogito Notaio Salvatore Barbagallo, registrato all’Agenzia delle Entrate di Torino in data 10 novembre 2011 al n. 1787 serie IT e trascritto all’Agenzia del Territorio di Torino 1 in data 11 novembre 2010 ai nn. 41381/28103) dall’Associazione controinteressata unitamente alla Società proprietaria dell’immobile nell’interesse pubblico edilizio a favore della Città di Torino è da ritenersi rispettoso di tale obbligo;
– il permesso di costruire, quale atto cd. di gestione, rientra tra quelli che a norma di legge competono ai dirigenti.
In conclusione, previa dichiarazione di estinzione del giudizio per il signor M.C., il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere in capo ai ricorrenti, in quanto: a) non è dato ravvisare in capo agli stessi, singolarmente considerati, alcuna situazione di stabile collegamento con la zona interessata dall’intervento edilizio contestato; b) è documentata l’assoluta estraneità dei fini statutari del movimento per cui assumono di agire alla materia urbanisticoedilizia o alle esigenze di tutela dell’ambiente; c) non è in alcun modo evincibile dall’impugnativa la ragione, il come e la misura con cui il provvedimento impugnato si possa riflettere sulla loro sfera individuale o sugli interessi che assumono di rappresentare determinandone una lesione concreta, immediata e attuale.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, per compensare le spese di giudizio, anche con riguardo al ricorrente che ha manifestato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, previa dichiarazione di estinzione del giudizio per il signor M.C., definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese del giudizio nei sensi di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.