Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2010) 16-03-2011, n. 10735 abuso di ufficio

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza in data 28 novembre 2007, appellata da M.D., ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 323 cod. pen., riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 6, riduceva la pena inflitta a mesi tre di reclusione, convertiti in Euro 3.420, confermando nel resto.

2. La M. è stata ritenuta colpevole di avere, nella qualità di responsabile dell’Area Servizi Finanziari e Personale del Comune di Bibbona, emesso varie determinazioni di spesa a carico del Comune a fronte di verbali di accertamento di violazioni amministrative in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro elevate nei confronti suoi o di altri dipendenti comunali, in violazione del dovere di astensione e di norme di legge e di regolamento, così procurando a sè e agli altri colleghi l’ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nella mancata corresponsione delle somme dovute ai suddetti titoli e arrecando il corrispondente ingiusto danno all’amministrazione comunale (in (OMISSIS)).

3. Ricorre per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore avv. Stefano Del Corso, che, con un unico motivo, denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, osservando che la Corte di appello non aveva chiarito: per quale ragione non valesse con riferimento alle pubbliche amministrazioni il principio della obbligazione solidale nel pagamento della sanzione pecuniaria in capo all’ente stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 2; perchè la polizza assicurativa appositamente stipulata dal Comune non potesse coprire il pagamento delle sanzioni amministrative; da quale elemento si ricavasse il dolo intenzionale, posto che comunque l’imputata aveva poco dopo provveduto al pagamento delle sanzioni pecuniarie.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato 2. E’ irrilevante, nel caso in esame, la questione posta dalla ricorrente circa la estensibilità alle pubbliche amministrazioni del principio della obbligazione solidale nel pagamento della sanzione pecuniaria in capo all’ente, stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, dato che essa implica una iniziativa dell’amministrazione cui è dovuto il pagamento della sanzione, che può rivolgersi indifferentemente al responsabile delle violazione o all’ente in cui questo è inserito, non abilitando certo il trasgressore a emettere titoli di spesa gravanti sull’ente in cui egli presta servizio, in assenza di una pretesa esercitata nei confronti dell’ente medesimo da parte dell’amministrazione cui la sanzione è dovuta; fermo restando che se ciò avvenisse il dipendente-trasgressore dovrebbe certamente astenersi dal prendere qualsivoglia iniziativa che possa impegnare l’ente, data l’evidente presenza di un interesse personale all’atto.

Come ben chiarito nella sentenza impugnata, la polizza assicurativa stipulata dal Comune copriva la sola responsabilità civile dei dipendenti e non certamente il pagamento delle sanzioni ad essi inflitte; e anche il solo impegno di spesa da parte del Comune ha rappresentato per i funzionari tenuti al pagamento un ingiusto vantaggio con corrispondente ingiusto danno dell’ente, che, sia pure temporaneamente, si è visto impegnare voci di spesa non dovute.

3. A rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-02-2011) 04-04-2011, n. 13549

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.A. e Mo.Ar. sono stati condannati per diffamazione a mezzo stampa dal tribunale di S.M. Capua Vetere, poichè nella rispettiva qualità di direttore e di giornalista, offendevano la reputazione di I.P., preside dell’Istituto Commerciale "(OMISSIS)", a mezzo d’un articolo pubblicato nel periodico "(OMISSIS)", ove si affermava che lo stesso non espletava le dovute gare d’appalto, anche dell’importo di diversi milioni di L. (come avvenuto in occasione della realizzazione del depliant dell’Istituto), ma procedeva all’affidamento dei lavori ad amici e conoscenti, in violazione delle normative vigenti.

La Corte di appello di Napoli confermava.

Ricorrono personalmente gli imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione:

la notizia è vera, poichè la produzione del depliant fu affidata, senza il rispetto della procedura di legge, ad una ditta non iscritta alla Camera di Commercio, avente sede per giunta in località diversa da quella di (OMISSIS).

Difetta in ogni caso il dolo del reato, poichè il diritto di cronaca e di critica è stato mantenuto nei limiti della sua dimensione strutturale.

Le censure sono prive di fondamento.

Il giudice di merito, cui spetta la valutazione di lesività (che si sottrae al sindacato di questa Corte) ha ineccepibilmente chiarito:

che l’accusa rivolta alla p.o. è generalizzata e prescinde dal singolo episodio concernente la produzione del depliant illustrativo dell’Istituto e si traduce nella taccia di scorrettezze e di abusi veri e propri, consistiti nell’affidamento dei lavori "ad amici e conoscenti", in contrasto le norme disciplinanti la materia";

che innegabile è la sussistenza del dolo costitutivo del reato, concretato dalla volontà di adoperare espressioni offensive della reputazione, con la consapevolezza della attitudine lesiva delle stesse.

Si impone il rigetto dei ricorsi, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

I ricorrenti sono condannati altresì in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1800 di cui Euro 1700 per onorari, oltre accessori, come per legge.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Condanna altresì i ricorrenti in solido al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1800 di cui Euro 1700 per onorari, oltre accessori, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-07-2011, n. 15622

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 5478/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno rigettava la domanda proposta da A.R. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con la società, dal 7-5-2002 al 30-6-2002, con le pronunce consequenziali.

Il lavoratore proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza depositata il 6-7-2006, rigettava l’appello.

Per la cassazione di tale sentenza l’ A. ha proposto ricorso con quattro motivi.

La società ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia "nullità della sentenza per violazione della L. n. 56 del 1987" e formula il seguente quesito: "accerti la Corte se vi è stata violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto nell’interesse della legge".

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "nullità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 25 ccnl dell’11-1-2001" e formula il seguente quesito: "accerti la Corte se vi è stata falsa applicazione dell’art. 25 ccnl dell’11-1-2001 ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi".

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia "nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1" e formula il seguente quesito: "accerti la Corte se vi è stata violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto nell’interesse della legge".

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia "nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5 (erronea e contraddittoria valutazione delle prove documentali di controparte)" e formula il seguente "quesito": "accerti la Corte se sotto il profilo della correttezza giuridica ed il profilo logico-formale l’esame e la valutazione delle prove documentali di controparte fatta dal giudice di merito, in relazione alla quale ne consegue una contraddittoria ed insufficiente motivazione circa la legittimità dell’apposizione del termine ai contratti stipulati inter partes, sia inidonea o meno a giustificare la decisione dallo stesso assunta".

Premesso che nella fattispecie, ratione temporis, va applicato l’art. 366 bis c.p.c., osserva il Collegio che tutti i motivi di ricorso risultano inammissibili per mancanza dei requisiti imposti dalla detta norma processuale (in un caso con gli stessi quesiti v. Cass. 7- 4-2011 n. 7953).

La detta norma, infatti, "nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dieta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione" (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).

In particolare il quesito di diritto "deve comprendere l’indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile" (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339).

Peraltro "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).

Pertanto è inammissibile non solo il motivo nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale "sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice" o sia formulato in modo del tutto generico (cfr.. Cass. S.U. 28-9-2007 n. 20360, Cass. S.U.5-2-2008 n. 2658). In particolare parimenti è inammissibile il motivo "contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla Suprema Corte puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge" (v. Cass. 17-7-2008 n. 19769).

Nell’ipotesi, poi, prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 5, "l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione" e "la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità" (v. Cass. S.U. 1- 10-2007 n. 20603, Cass. 20-2-2008 4309).

Orbene nella fattispecie, con riferimento ai primi tre motivi, i rispettivi quesiti si limitano a chiedere genericamente a questa Corte di accertare se vi sia stata la "violazione" (o la "falsa applicazione") denunciata, senza minimamente esporre una sintesi logico-giuridica delle questioni specifiche sollevate con i motivi stessi e senza neppure indicare gli elementi essenziali idonei ad individuare gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di merito.

In relazione, poi, al quarto motivo, il momento di sintesi risulta assolutamente generico e tautologico, in quanto i ricorrenti in sostanza si limitano a chiedere a questa Corte di accertare se vi sia stata "una contraddittoria ed insufficiente motivazione circa la legittimità dell’apposizione del termine ai contratti stipulati inter partes" e se al riguardo "l’esame e la valutazione delle prove … sia inidonea o meno a giustificare la decisione".

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese in favore della società controricorrente.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente le spese liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 3962 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Deduce parte ricorrente avverso l’impugnata determinazione i seguenti argomenti di censura:

1) Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Carenza di motivazione. Contraddittorietà. Violazione ed erronea applicazione della lex specialis (art. 4 del bando);

2) Illegittimità dell’art. 4 del bando per eccesso di potere, contraddittorietà manifesta. Erronea applicazione dello stesso;

3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 e dell’art. 8 della legge 241/1990.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo) consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.

Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata".

Quanto ai presupposti per l’adottabilità della tipologia di decisione da ultimo indicata, va soggiunto come il successivo art. 74 del D.Lgs 104/2010 precisi che la sentenza in forma semplificata è suscettibile di definire il giudizio nel caso in cui l’adito organo di giustizia "ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso"; la relativa motivazione potendo "consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme".

Nel precisare che le parti presenti all’odierna Camera di Consiglio sono state al riguardo sentite, il ricorso all’esame si rivela improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (come rappresentato dalla nota in data 25 marzo 2011, depositata in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato il successivo 31 marzo) ha infatti annullato il provvedimento impugnato con il presente gravame in ragione della rilevata "insussistenza della causa ostativa che aveva determinato l’esclusione dell’interessato dalla partecipazione al servizio civile"; ed ha, al contempo, disposto l’avvio del sig. T. dal 1° aprile 2011 nell’ambito del progetto "Intervenire sul disagio" presso Modavi ONLUS.

Tale sopravvenienza, con ogni evidenza, priva l’odierno ricorrente da alcun interesse alla prosecuzione del giudizio avverso un atto successivamente annullato dall’Amministrazione intimata: per l’effetto imponendosi l’adozione di un’omogenea declaratoria di improcedibilità del giudizio stesso.

Ai soli fini della decisione in ordine alle spese di lite – avuto anche riguardo alla richiesta in tal senso dal procuratore di parte ricorrente ribadita in sede di trattazione della controversia all’odierna Camera di Consiglio – non può sottrarsi il Collegio ad una – ancorché sommaria – delibazione del merito della vicenda, preordinato all’applicazione del criterio della cd. "soccombenza virtuale".

A tale proposito, va innanzi tutto osservato come il provvedimento gravato si fondi sul presupposto della preclusa presentazione, ad opera di un medesimo aspirante, di una pluralità di domande di partecipazione alla selezione, vietata dall’art. 4 del bando.

Ciò osservato, il ricorrente, a fronte di una prima domanda di partecipazione, revocata in data 3 ottobre 2010 (anteriormente alla data di scadenza per la presentazione delle domande), ha successivamente proposto ulteriore istanza relativa a diverso progetto, anch’essa tempestivamente.

Nel rilevare come la revoca dell’originaria domanda, come sopra dal ricorrente formulata, sia stata correttamente presentata (art. 4 del bando) presso il Dipartimento delle Risorse Umane del Comune di Roma (titolare del progetto), va escluso che la determinazione oggetto di gravame (come del resto riconosciuto dalla stessa Amministrazione nell’esercizio del potere di autotutela, di cui sopra) rechi una motivazione apprezzabile, in ragione dell’omessa considerazione prestata alla revoca, dal ricorrente come sopra proposta, della prima istanza di partecipazione.

Quanto sopra esposto conduce – ai soli fini, si ribadisce, della determinazione in ordine alle spese di lite, che il Collegio è chiamato a rendere – a dare atto della fondatezza del gravame, alla quale accede conseguentemente la soccombenza dell’Amministrazione resistente, a carico della quale vanno per l’effetto poste le spese di lite, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) immediatamente ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo), il ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente sig. T.S., per complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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