Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-02-2011, n. 2554 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione, ritualmente notificato, D.L.V. conveniva in giudizio P.R. davanti al Giudice di Pace di Oriolo (CS), per sentirlo condannare, quale responsabile unico del sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS), al pagamento in solido con la UNIPOL, compagnia assicuratrice per la RCA, dei danni subiti dalla propria autovettura e quantificati in L. 9.634.000.

Si costituiva il convenuto, contestando la domanda risarcitoria e spiegando domanda riconvenzionale di risarcimento per i danni subiti dal proprio veicolo, pari a L. 3.917.000. Deduceva inoltre la responsabilità esclusiva del D.L. nella causazione del sinistro, con richiesta di chiamata in causa della UNIPOL, compagnia assicuratrice anche del veicolo del D.L. per la RCA. Istruita la causa attraverso prova testimoniale e produzione documentale, il Giudice di Pace di Oriolo, con sentenza 14/1 del 12/2/2001, rigettava la domanda attrice e, ritenendo la responsabilità esclusiva del D.L. nella causazione del sinistro, lo condannava, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata a suo carico, al risarcimento solidale del danno.

Impugnava la predetta sentenza il D.L. chiedendone la riforma in toto, previo espletamento di C.T.U.. Si costituivano in giudizio l’appellato e la UNIPOL Ass.ni S.p.A., che spiegava appello incidentale al fine di ottenere la condanna dell’appellante al pagamento dei diritti onorari e spese del doppio grado.

Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 325/05 del 28.6.2006 rigettava l’impugnazione, confermava integralmente la sentenza di primo grado e rigettava l’appello incidentale proposto dalla Unipol Ass.ni S.p.A..

Propone ricorso per Cassazione il D.L. con due motivi.

Resiste l’intimato P.R. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare dell’art. 2043 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2054 c.c., nonchè della L. 24 dicembre 1969, n. 990, ed, altresì omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 2054 c.c. e della L. 24 dicembre 1969, n. 990, assume che alla lettura degli articoli sopramenzionati, si evince che colui il quale, a causa della circolazione del veicolo, cagiona ad altri un danno ingiusto, è tenuto al risarcimento dei danni.

Assume in particolare che assolutamente erronea sarebbe stata la valutazione delle risultanze istruttorie davanti al giudici di merito.

Assume infine che il sinistro in oggetto sarebbe stato fedelmente ricostruito dal C.T.U. e in modo assolutamente veritiero descritto dai testi di parte attorea.

Questo S.C. osserva al riguardo che tale motivo è inammissibile perchè concernente esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti, non interpretazione di norme giuridiche.

Infatti il S.C. si è pronunciato nel senso che la norma di cui all’art. 360, n. 5 non conferisce il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito.

Inoltre viene violato nel caso il principio di specificità ed autosufficienza ai fini di individuare l’eventuale errore di ragionamento e di giudizio.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 190 e 245 c.p.c. ed art. 2697 c.c., anche in relazione all’art. 372 c.p., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assume che con l’impugnata sentenza il giudice d’appello avrebbe disatteso le risultanze testimoniali, liquidate laconicamente le deposizioni dei testi, B.A. e D.N.M., quali inattendibili. Stessa sorte avrebbe avuto la C.T.U. Il Tribunale di Castrovillari non avrebbe valutato le prove secondo un prudente apprezzamento e, quindi, ne avrebbe valutato solo superficialmente l’attendibilità, cosicchè le avrebbe ritenuto insufficienti a provare i fatti costitutivi dei diritti fatti valore in giudizio, ma avrebbe ritenuto la sussistenza di un insanabile contrasto tra le deposizioni dei vari testi, senza confrontare tra loro le singole deposizioni in modo da evidenziarne e riscontrarne analiticamente le divergenze e le incongruenze e in modo da attribuire maggiore attendibilità all’uno o all’altro gruppo di testimoni contrapposti.

Si osserva al riguardo che il motivo è generico, tant’è che l’accertamento della dinamica di un sinistro stradale, attenendo ad un accertamento fattuale, rientra nei compiti del giudice di merito e non è censurabile in Cassazione, se non per vizio motivazionale. Il giudice di merito nell’accertamento di tale dinamica ben può riportarsi anche agli accertamenti effettuati dagli organi si polizia, riportati nel relativo verbale (Cass. 20814/2004).

In conclusione la genericità di un motivo ai fini di una corretta applicazione delle norme in materia di prove, fa sì che tale motivo debba essere rigettato.

Il ricorso è quindi da rigettarsi in considerazione pure del fatto che anche il secondo motivo è inammissibile perchè non riguarda tanto le censure del processo logico seguito dal giudice in sentenza per dimostrarne l’erroneità del ragionamento, ma riguarda parte delle fonti di prova per esprimere su di esse il proprio apprezzamento.

Si rigetta anche per mancanza di specificità ed autosufficienza.

Il ricorrente va condannato alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-11-2010) 31-01-2011, n. 3322

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Latina, sezione di Terracina, con sentenza del 15,06.2007, giudicava:

T.A. e A.T. perchè imputati:

a) – di concorso nel reato di truffa aggravata commesso in (OMISSIS);

il solo T.:

b) – del reato di estorsione commessa in (OMISSIS) e accertata con querela del 11.11.2005;

c) e d) – di altri due delitti di truffa, commessi in (OMISSIS);

al termine del giudizio il Tribunale condannava entrambi alla pena indicata in sentenza;

Gli imputati proponevano gravame e la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 14.01.2010, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riteneva che il fatto ascritto al capo B) come estorsione andava qualificato come truffa ai sensi dell’art. 640 c.p., comma 2, e, per l’effetto, rideterminava la pena irrogata al T. in quella di anni 6 di reclusione ed Euro 1.000 di multa; confermava nel resto;

Ricorrono per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori deducendo:

A.:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

1) – La ricorrente censura la decisione impugnata per illogicità della motivazione, non avendo dimostrato la sua responsabilità riguardo alla sorte delle ingenti somme che le parti offese An.Fa. e L. avrebbero versato al T.;

– lamenta, anzi, l’assenza della prova che tali somme siano state effettivamente versate al T. ovvero all’ A., anche nella qualità di intermediaria del primo;

– la sentenza sarebbe illogica per non avere considerato la valenza probatoria della scrittura denominata "Dichiarazione Privata" consistente nel riconoscimento di debito da parte degli An. nei confronti del coimputato T. e che doveva esplicare i suoi effetti anche a favore della ricorrente A., atteso che dalla citata scrittura emergeva la prova che i pagamenti effettuati dai querelanti verso il T. non erano frutto del reato di truffa ma trovavano la loro giustificazione nel riconoscimento di debito predetto;

– la motivazione impugnata sarebbe dunque illogica per non avere compreso che l’intera vicenda andava inquadrata in un ambito meramente civilistico di dare ed avere tra le parti;

T.:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e).

1) – il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere negato le attenuanti genetiche e per avere irrogato una sanzione sensibilmente più alta dei minimi edittali senza motivare, neppure "per relationem" sui criteri dettati dall’art. 133 c.p. in materia di determinazione del trattamento sanzionatorio;

– la sentenza non aveva considerato le problematiche familiari e di salute dell’imputato, certamente influenti ai fini della determinazione della pena e delle attenuanti generiche;

2) – la decisione sarebbe da censurare per avere negato il vizio parziale di mente in favore del T.;

– al riguardo la motivazione sarebbe illogica per non avere considerato le risultanze della consulenza di ufficio e di quelle di parte, dalle quali emergeva con chiarezza il vizio parziale di mente che affligge sin da bambino l’imputato e che lo conduce "ad una instabilità dell’immagine di sè, della propria identità, delle relazioni interpersonali, dell’umore e comportamenti antisociale;

– il ricorrente sarebbe inoltre già da mesi ricoverato in una casa di cura per soggetti gravati da profonde patologie psichiatriche;

3) – in ogni caso, la sentenza sarebbe da censurare per non avere applicato la prescrizione ai reati di truffa risalenti al (OMISSIS) prescrizione già decorsa all’atto della sentenza di 2^ grado;

– il ricorrente sottolinea che la data di commissione delle truffe in questione era indicata nel capo di imputazione al luglio 2002, senza menzione del giorno, sicchè la data andava individuata nel 01.07.2002 per effetto del principio del "favor rei";

ne derivava che la prescrizione era maturata alla data 01.01.2010 mentre la sentenza di 2^ grado era intervenuta successivamente, alla data del 14.01.2010, non essendovi agli atti interruzioni della prescrizione riconducibili all’imputato;

Chiedono pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi proposti dalla ricorrente A. sono totalmente infondati.

Invero la ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

La Corte territoriale ha indicato in maniera chiara il percorso logico motivazione con il quale è giunto ad affermare la penale responsabilità dell’imputata, osservando:

– che la prova della partecipazione dell’ A. alla manovra fraudolenta del T., si ricavava dalla circostanza che la predetta aveva presentato il T. ai due An. "con false generalità ( R.A.) millantandone la professione di avvocato" (pag. 14 motivaz. appello);

– che tale circostanza "unitamente al rapporto sentimentale che legava….. la A. con An.Fa., ha costituito un evidente fondamento del rapporto fiduciario artificiosamente creato dagli imputati con le parti lese".

– che il riscontro delle intenzioni fraudolente di entrambi gli imputati rinveniva dalla circostanza che gli assegni versati da An.Fa. alla fidanzata A.T. furono da quest’ultima giustificati come diretti all’Avv. Roberti "per la sistemazione delle pratiche necessarie per la riscossione di un capitale della cui esistenza gli imputati avevano convinto la vittima della truffa" (pag. 14).

Si tratta di una motivazione che appare congrua perchè aderente alle emergenze fattuali ed immune da illogicità evidente perchè conforme ai criteri di comune esperienza e, pertanto, risulta incensurabile in questa sede ove la Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, nè può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale, sez. 4, 16 gennaio 2006, n. 11395.

Il ricorrente censura la motivazione impugnata osservando che le contraddizioni delle parti offese inficiavano l’intera loro deposizione sicchè sarebbe contraddittoria la sentenza nella parte in cui aveva loro attribuito attendibilità senza considerare alcun dati di segno contrario, come: l’esistenza di una debitoria degli An. nei confronti del T., risultante da una scrittura privata.

Si tratta di una censura che si scontra con la motivazione della Corte territoriale che, al riguardo, ha evidenziato come tale circostanza non vale a scalfire l’impianto accusatorio che si regge sulle false generalità e sulla falsa qualifica di avvocato del T., accreditate dalla stessa A. che, in tal modo ha inteso partecipare alla condotta fraudolenta ai danni delle parti offese. (pag. 30).

Le valutazioni offerte in proposito dalla difesa sono meramente alternative e non ammissibili in questa sede ove, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255.

Anche i motivi di censura sulla negata ricorrenza della seminfermità mentale, sollevati dalla difesa di T.A. risultano inammissibili, atteso che tale questione non era stata formulata in alcun modo nell’atto di appello;

invero dall’esame compiuto in questa sede è emerso che i motivi di appello, depositati in data 14.11.2007, censuravano la motivazione di l grado con sette capi, nessuno dei quali però riferito all’infermità mentale del T..

La sentenza di appello menziona ugualmente la questione della semi infermità di mente del T. in risposta, evidentemente, ad una richiesta formulata oralmente dalla Difesa in sede di discussione orale e non si sottrae alla motivazione, osservando che la documentazione allegata "appare oggi assolutamente non pertinente, stante l’epoca alla quale risalgono le condotte ascrittegli" (pag. 25 motivaz.) intendendo che la documentazione offerta non era pertinente nel presente giudizio, essendo riferita ad epoca assai diversa da quella delle condotte oggetto di contestazione.

Tale motivazione appare congrua ed immune da illogicità evidenti, nè può essere censurata per la sua sinteticità riguardo ad un motivo che non era stato tempestivamente proposto in sede di appello, nè tale motivo può essere validamente proposto per la prima volta in questa sede di legittimità. Cassazione penale, sez. 3, 01 luglio 2008, n. 35889.

Neppure poteva essere consentita la produzione di documenti relativi a tale questione nell’udienza di discussione dinanzi a questa Corte, ostandovi il termine previsto dall’art. 585 c.p.p., comma 4.

Totalmente infondato anche il motivo sul trattamento sanzionatorio atteso che la Corte di appello ha ridotto sensibilmente la pena irrogata dal primo giudice, sia per avere derubricato l’imputazione di estorsione in quella di truffa e sia "anche in considerazione delle ragioni sostenute dalla difesa al riguardo" (pag. 25 motivaz) e dunque con motivazione che, per quanto sintetica, ha preso in considerazione ed accolto parzialmente i motivi dedotti dall’appellante riguardo alla pena.

Ne deriva l’inammissibilità dei motivi di ricorso, per altro proposti in maniera generica, senza l’indicazione delle specifiche ragioni per le quali la Corte di appello avrebbe dovuto procedere ad un’ulteriore e maggiore riduzione della pena.

Il ricorrente eccepisce la prescrizione delle due truffe commesse nel (OMISSIS) alla data del 01.01.2010 e cioè prima della sentenza di appello (del 14.01.2010) ma non considera che tale termine deve essere prorogato sino al 04.03.2010 per effetto di due rinvii disposti – su istanza di parte – per complessivi mesi 2 e gg. 3, rispettivamente: – dal 190.5.07 al 15.6.07 e dal 01.3.07 al 29.3.07;

sicchè risulta evidente che, alla data della pronuncia di appello, nessun reato ascritto all’imputato era ancora colpito dalla prescrizione come, per altro, puntualmente già osservato dalla stessa Corte territoriale, (pag. 25 motivaz.).

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo vantazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

L’inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione in pendenza del giudizio di legittimità. (Cassazione penale, sez. 2, 21 aprile 2006. n. 19578).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali nonchè di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende; nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili An.Lu. e An.Fa., liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 14-02-2011, n. 81 Licenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone, in punto di fatto, la signora R.S.:

di esercitare sin dall’anno 1970 l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nell’apposito locale sito in località Monticchio Laghi di Atella;

che, in data 26 luglio 2005, gli agenti della Polizia municipale di Atella, contestavano alla ricorrente la violazione degli artt. 3, comma 7, e 10, commi 1 e 3, della L. 287/1991, perché "quale titolare di autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande esercitava l’attività senza rispettare le vigenti norme in materia igienicosanitaria in quanto i locali dell’esercizio sono privi del certificato di abitabilità";

che proponeva opposizione avverso il relativo verbale dell’11.8.2005, affermando di essere in possesso di ogni autorizzazione necessaria per l’esercizio dell’attività;

che, con ordinanza prot. n. 1559, n. 65/2005, del 2 novembre 2005, il responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Atella disattendeva l’opposizione ed ingiungeva alla ricorrente il pagamento della somma di Euro 1.042,32 a titolo di sanzione amministrativa e relative spese, ordinando contestualmente la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per la durata di mesi uno.

Avverso tale provvedimento la signora R.S. propone impugnazione con ricorso notificato in data 7 gennaio 2006 e depositato il successivo 17 gennaio 2006, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 7 e 10 della legge L 25 agosto 1991, n. 287; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto; il provvedimento, ad avviso della ricorrente, sarebbe fondato sull’erroneo presupposto della mancanza del certificato di agibilità e dell’autorizzazione igienico sanitaria, titoli che invece sarebbero stati rilasciati dal Comune di Atella;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della legge 689/1981 e dell’art. 2946 c.c.; il fatto contestato, ove esistente, si sarebbe prescritto, non essendo stato contestato nel termine di cinque anni o al massimo di dieci dall’inizio dell’attività; sotto altro e diverso profilo l’ordinanza sarebbe illegittima, in quanto carente di motivazione sull’interesse pubblico concreto ed attuale al sacrificio di posizione giuridiche consolidatesi da tempo;

3) violazione dell’art. 3 della legge 689/1981; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; l’amministrazione non avrebbe valutato vari elementi di fatto, che avrebbero dovuto escludere la punibilità della signora S.: il lungo tempo trascorso dall’impianto dell’attività (dal 1970) e l’inerzia tenuta dal Comune avrebbe ingenerato una situazione di legittimo affidamento in capo alla ricorrente, peraltro di età avanzata, circa l’esistenza di tutti i requisiti per l’esercizio dell’attività, tenuto conto, altresì, della attestato di agibilità del locale rilasciato dal Sindaco del Comune in data 11 marzo 1981 e dell’atto del 14 aprile 1993 con il quale il Sindaco del Comune di Atella rilasciava l’autorizzazione igienico sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande nel locale in questione;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; l’ordinanza sarebbe illegittima in quanto da essa non è possibile evincere le ragioni per le quali sia stata irrogata la sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio del minimo (1032, 00 Euro), benché la legge preveda una sanzione da un minimo di lire un milione ad una massimo di lire sei milioni e la sanzione accessoria della sospensione per un mese, pur potendosi disporre la sospensione dell’attività da un minimo di un giorno ad un massimo di tre mesi.

Dalla produzione documentale del ricorrente del 17 dicembre 2010 si evince, peraltro, che:

– in data 10 marzo 2006, con ordinanza n. 16, a firma congiunta del Sindaco e del responsabile del procedimento del Comune di Atella, si ordinava la sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione sanitaria n. 7 del 14 aprile 1983 relativamente ai locali siti in località Monticchio Laghi, adibiti a pubblico esercizio e dell’attività ivi esercitata in forza dell’autorizzazione n. 38 del 26.11.1993 sino al conseguimento del certificato di agibilità;

– tale ordinanza era annullata con sentenza T.a.r. Basilicata 28 marzo 2008, n. 71.

Il Comune di Atella, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Alla pubblica udienza del giorno 27 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1.Oggetto del presente gravame è l’ordinanza prot. n. 1559, n. 65/2005, del 2.11.2005, a firma del responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Atella, con la quale era ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma di Euro 1.042,32 a titolo di sanzione pecuniaria e relative spese e le era contestualmente ordinata la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per la durata di un mese.

Come esplicitato nel verbale di accertamento n. 98/05, redatto congiuntamente dal Comandante di polizia municipale e dai carabinieri e richiamato nell’ordinanza impugnata, le misure sanzionatorie e interdittive erano irrogate a norma degli articoli 3, comma 7 e 10, commi 1 e 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, poiché "quale titolare di autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande esercitava l’attività senza rispettare le vigenti norme in materia igienico- sanitaria, in quanto i locali dell’esercizio sono privi del certificato di abilitabilità".

2.- Per una compiuta ed esaustiva esposizione della questione sottoposta a questo giudicante e delle ragioni del deciso, gioverà svolgere preliminarmente una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

A mente dell’art. 3 comma 7 della legge 25.8.1991, n. 287, "le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienicasanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate".

Tale disposizione ha coordinato il profilo urbanistico -edilizio e quello più propriamente commerciale, stabilendo che anche la regolarità edilizia dei locali in cui è esercitata l’attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisce condizione per il legittimo esercizio della stessa sicché, il venir meno del presupposto dell’agibilità, e cioè della corrispondenza del manufatto realizzato al progetto iniziale, si riverbera su tutta la struttura con l’effetto di renderla inutilizzabile, per intero, per lo svolgimento delle attività umane cui risultava destinata (in tal senso: T.A.R. Valle d’Aosta, 12 dicembre 2002, n. 126; T.A.R. Veneto, III, 2 novembre 2004, n. 3839 e giurisprudenza ivi richiamata; di recente, con riguardo ad un provvedimento di rifiuto del rinnovo della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per mancanza del certificato di agibilità, cfr. anche Cons. di St., V, 19 settembre 2007, n. 4880; T.A.R. LombardiaBrescia, 1.6.2007, n. 479).

In caso di esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l’autorizzazione prescritta all’art. 3,comma 7 della legge 25.8.1991, n. 287, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, l’art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, prevede, al comma 1, l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni e, al comma 3, l’applicazione delle misure previste agli articoli 17ter e 17quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero, per quel che ci occupa, della sanzione accessoria della sospensione dell’attività.

In particolare, l’art. 17quater del T.U.L.P.S., che costituisce la norma posta a fondamento del provvedimento gravato, attribuisce all’autorità amministrativa, qualora accerti l’inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge (o impartite dall’autorità) nell’esercizio di attività soggette ad autorizzazione, il potere di applicare, con l’ordinanzaingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi.

In estrema sintesi, in tema di esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande l’art. 10 della legge n. 287 del 1991, ricollega il legittimo esercizio da parte dell’autorità amministrativa del potere sanzionatorio ed interdittivo alla sussistenza di due presupposti: a) quando l’attività è esercitata senza autorizzazione; b) quando l’autorizzazione è stata revocata o sospesa.

3.- Tanto premesso in termini generali, il Collegio ritiene fondata la doglianza prospettata con il primo motivo di gravame, a mente della quale il provvedimento impugnato è illegittimo, in quanto fondato su presupposti normativi e fattuali erronei o comunque su una erronea applicazione degli artt. 3, comma 7 e 10 della legge L 25 agosto 1991, n. 287.

Invero, nella fattispecie, al momento dell’irrogazione della misura sanzionatoria ed interdittiva contestata, non sussisteva alcuno dei presupposti previsti dall’art. 10 della legge n. 287 del 1991, poiché, come illustrato e documentato in ricorso, con riferimento al locale in questione sito in località Monticchio Laghi:

a) il Sindaco, in data 11 marzo 1981, all’esito dell’attività ricognitiva dei danni prodotti dal sisma del 23 novembre 1980 al locale ove viene esercitata l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ha attestato l’agibilità del suddetto locale;

b) lo stesso Sindaco, in data 14 aprile 1983 rilasciava l’autorizzazione sanitaria all’esercizio di attività di ristorazione ("BarRistorante"), sulla scorta della relazione del 29 marzo 1983 del medico responsabile del servizio, che aveva attestato la rispondenza dei requisiti igienicosanitari dei locali e degli impianti a quelli prescritti dal Regolamento approvato con D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, nonché al Regolamento d’igiene vigente nel Comune;

c) in data 26 novembre 1993 il Comune di Atella rilasciava al Chiosco 2000 di S. R. & c. s.a.s., autorizzazione commerciale all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La circostanza che la ricorrente, al momento dell’adozione del provvedimento sanzionatorio ed interdittivo, fosse in possesso sia dell’autorizzazione igienico sanitaria sia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, senza, peraltro, che alcuna di queste autorizzazioni risultasse revocata o sospesa, rende illegittimo ex se il provvedimento gravato, non sussistendo alcuno dei presupposti previsti dall’art. 10 della legge n. 287 del 1991.

4.- Inoltre, va evidenziato che la asserita assenza del certificato di abilitabilità per i locali in questione non è idonea a supportare la legittimità del provvedimento gravato.

Merita, infatti, accoglimento pure la doglianza contenuta nell’ambito del terzo motivo di gravame, con la quale la signora S. afferma di aver riposto un legittimo affidamento sull’abitabilità dei locali, a seguito dell’attestazione di agibilità rilasciata dal Sindaco, dopo il sisma, in data 11 marzo 1981 e a seguito del successivo rilascio delle autorizzazioni sanitaria e commerciale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L’osservazione è pienamente condivisa dal Collegio, in quanto, come sopra evidenziato, l’autorità amministrativa preposta al rilascio di autorizzazioni commerciali per l’apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è tenuta a verificare non solo la idoneità igienico sanitaria dei locali, ma anche la sussistenza degli ulteriori parametri indicati dalla legge, quali, in particolare, la conformità alle norme e prescrizioni in materia urbanistica ed edilizia dell’immobile da destinare all’attività commerciale.

Ne consegue che il comportamento del Comune che autorizza (mercé una licenza di commercio) e attesta l’agibilità di una situazione che poi dovrebbe per altri versi reprimere si rivela in aperto contrasto sia con il principio di buona fede, che governa (anche) i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, per il legittimo affidamento ingenerato nel privato in ordine alla idoneità dei locali all’esercizio delle attività autorizzate, sia con il principio di buona amministrazione di cui all’art. 97, Cost..

5.- In ragione di tutte le considerazioni deve ritenersi pertanto illegittima la irrogazione della sospensione dell’attività e l’irrogazione della sanzione pecuniaria, una volta rilasciata la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, senza peraltro che il Comune abbia provveduto preventivamente all’adozione di formali provvedimenti di revoca o di sospensione dell’autorizzazione rilasciata. E ciò è tanto più vero laddove, come emerge dalla documentazione depositata agli atti di causa, il Comune, successivamente all’adozione del provvedimento gravato, tenta di regolarizzare il suo operato, adottando l’ordinanza 10 marzo 2006, n. 16, con la quale, con riferimento ai locali e all’attività in discorso, disponeva la sospensione sia dell’autorizzazione sanitaria n. 7 del 14 aprile 1983 sia dell’autorizzazione commerciale n. 38 del 26 novembre 1993, sino al conseguimento del certificato di agibilità da parte della signora S..

6.- Gli ulteriori motivi di ricorso proposti possono essere assorbiti.

Infatti l’accoglimento delle doglianze sopra esaminate, da sole sufficienti ad inficiare il provvedimento impugnato e a consentirne l’annullabilità, è tale da soddisfare pienamente l’interesse della ricorrente, determinando una sopravvenuta carenza di interesse all’esame delle ulteriori censure formulate, tese a contestare, per un verso, la esigibilità della sanzione pecuniaria irrogata per intervenuta prescrizione e, per altro verso, la misura della sanzione pecuniaria, nonché l’assoluto difetto di motivazione in ordine alla scelta di irrogare anche la sanzione accessoria della sospensione dell’attività.

7.- A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso e per l’effetto è annullata l’ordinanza prot. n. 1559, n. 65/2005, del 2.11.2005, a firma del responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Atella.

8.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno refuse pertanto dal Comune di Atella, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza prot. n. 1559, del 2.11.2005, n.65, a firma del responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Atella.

Condanna il Comune di Atella al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di Euro 1500, 00 (millecinquecento/00) per diritti, onorari, oltre Iva, Cpa, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 29-04-2011, n. 9512 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso iscritto al n. 4127/03 al Tribunale di Catania S.G., premetteva che era dipendente dell’Istituto Commercio Estero (ICE) prima dell’entrata in vigore della iniziale legge di riordino dell’Istituto ( L. n. 106 del 1989) ed era inquadrato nella 10^ qualifica funzionale, area funzionale agronomi in applicazione delle norme per i dipendenti degli enti pubblici non economici. In attuazione di tale legge era stato inquadrato nel 7 livello del CCNL assicurativo mantenendo lo stesso trattamento economico mediante l’assegnazione, quale assegno ad personam, della retribuzione individuale di anzianità. Successivamente in attuazione di un’ulteriore legge di riforma ( L. n. 68 del 1997) l’Istituto era nuovamente collocato nell’ambito del comparto pubblico ed il ricorrente, in questo nuovo contesto normativo che comportava l’applicabilità della contrattazione collettiva per il comparto degli enti pubblici non economici, veniva reinquadrato nella 10^ qualifica funzionale. Tuttavia l’ICE aveva ritenuto di non dover attribuire il maggior trattamento economico derivante da tal inquadramento e aveva proceduto alla decurtazione della retribuzione individuale di anzianità e di altre integrazioni stipendiali, decurtazione operata al fine di compensare la maggiore retribuzione prevista a titolo di stipendio tabellare spettante ai professionisti inquadrati nella 10^ qualifica funzionale.

In particolare con nota del 26 novembre 1998 era stato comunicato al ricorrente il suo reinquadramento nell’area degli agronomi, con determinazione dell’anzianità utile nella nuova qualifica e del trattamento economico complessivo annuo; reinquadramento che faceva seguito alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell’ente dell’11 maggio 1998, che aveva recepito l’accordo sindacale del 12 marzo 1998 relativo all’inquadramento del personale nelle nuove qualifiche professionali previste dal c.c.n.l. del comparto degli enti pubblici non economici.

Ciò premesso chiedeva il riconoscimento del diritto a conservare quei benefici economici che aveva maturato dall’assunzione tino al 1990 e che la prima legge di riforma aveva definito pensionabili anche se trasformati in assegno ad personam; chiedeva altresì il riconoscimento del diritto di fruire di tutti i miglioramenti economici ottenuti dai dipendenti dello stesso comparto pubblico.

Instauratosi il contraddittorio, l’Istituto resistente, costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione dell’a.g.o. e, nel merito, l’infondatezza delle domande.

Con sentenza del 31 giugno 2005 il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario 2. Appellava tale pronuncia il S., cui resisteva l’appellato l’Istituto Nazionale Commercio Estero.

Con sentenza dell’8 gennaio 2009 – 26 febbraio 2009 la Corte di appello di Catania, Sezione Lavoro, confermava l’impugnata sentenza del Tribunale di Catania. Compensava interamente le spese dei due gradi del giudizio.

Riteneva sussistere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, facendo riferimento – come atto lesivo della posizione del ricorrente – alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell’ente dell’11 maggio 1998, che aveva recepito l’accordo sindacale del 12 marzo 1998 relativo all’inquadramento del personale nelle nuove qualifiche professionali previste dal c.c.n.l. del comparto degli enti pubblici non economici. La controversia quindi – secondo la Corte d’appello – era insorta già prima del 1 luglio 1998 con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originario ricorrente con cinque motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata. Il ricorrente ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione

1. Il ricorso, con cui il ricorrente deduce essenzialmente la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e art. 69, comma 7, è articolato in cinque motivi ed in plurimi quesiti di diritto tutti orientati a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

In particolare evidenzia il ricorrente che il suo provvedimento di reinquadramento, dopo la riforma del 1997, era successivo alla data di trasferimento dalla giurisdizione dal giudice amministrativo a quella del giudice ordinario (1 luglio 1998) e comunque l’azionata pretesa al corretto (e più favorevole) trattamento economico era riferita in massima parte ad epoca successiva a tale data.

2. Il ricorso – i cui cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente – è fondato.

3. Va innanzi tutto tracciato sommariamente il quadro normativo di riferimento che vede le alterne vicende del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), al cui riordino ha inizialmente provveduto la L. 18 marzo 1989, n. 106, prevedendo che i rapporti di lavoro alle dipendenze dell’ICE erano "privatizzati", nel senso che per il trattamento economico e normativo doveva farsi riferimento alla contrattazione collettiva del settore assicurativo.

In seguito, la L. 25 marzo 1997, n. 68, di nuova riforma dell’ICE, dopo aver esplicitamente definito l’Istituto quale ente pubblico non economico (art. 1, comma 1), aveva previsto l’applicazione ai suoi dipendenti dei contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici (art. 10, comma 1), con abrogazione delle disposizioni divenute incompatibili con la nuova disciplina (art. 12, comma 4).

Ciò non ha comportato in realtà mutamenti del soggetto datore di lavoro, che ha sempre conservato la natura di ente pubblico non economico (Cass., sez. un., 15 dicembre 1994, n. 10752), ma si è ritenuto che la modifica intervenuta del rapporto di lavoro fosse nondimeno assimilabile, sul piano dei principi e delle regole applicabili, all’ipotesi del passaggio alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, atteso che la disciplina di diritto privato era stata sostituita, con decorrenza 1.1.1998, dallo statuto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 (Cass., sez. lav., 5 novembre 2008, n. 26557).

Il passaggio dei dipendenti dell’ICE al nuovo regime giuridico imponeva la rideterminazione del trattamento economico e normativo sulla base dell’intera anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’Istituto e l’applicazione di tutto il complesso della disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici non economici. In altri termini, l’operazione da compiere consisteva nella determinazione dell’inquadramento economico e normativo spettante ad un dipendente di ente pubblico non economico con quella qualifica ed anzianità, considerando il rapporto di lavoro come se fosse stato da sempre e senza soluzioni di continuità regolato dalla disciplina, prima di fonte legale e poi contrattuale, degli enti pubblici non economici (settore del "parastato").

In tal senso si esprimeva chiaramente la L. 25 marzo 1997, n. 68, art. 10, comma 1, che prevedeva che il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell’ICE era disciplinato dai contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici, riservando al regolamento del personale le sole materie non disciplinate dai contratti collettivi (comma 2) ed al potere deliberativo del consiglio di amministrazione la determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all’estero (comma 3).

4. Ciò premesso, deve considerarsi che il petitum sostanziale dedotto in giudizio si identifica nella rivendicazione da parte del ricorrente del trattamento economico rideterminato sulla base delle norme applicabili al personale dipendente degli enti pubblici non economici, con conseguente condanna dell’ICE alla corresponsione delle differenze retributive dal 1 gennaio 1998, data di maturazione del diritto; laddove il trattamento retributivo del ricorrente è stato determinato – in termini per lui meno favorevoli – esclusivamente sulla base della delibera dell’ICE adottata in data 11 maggio 1998, con la quale è stato approvato l’accordo sindacale del 12 marzo 1998.

Orbene in tema di lavoro pubblico cd. privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, (già D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17), ove il lavoratore-attore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, il criterio generale consiste nella regola del frazionamento della competenza giurisdizionale tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi interessati (Cass. civ., sez. un., 31 marzo 2009, n. 7768.). Cfr. anche Cass., sez. un., 6 marzo 2009, n. 5451, secondo cui la norma transitoria contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, individua il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata. Anche Cass., sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26018, ha ribadito che ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, occorre far riferimento al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a fondamento della pretesa avanzata: ove si tratti di rapporto di lavoro svoltosi in parte prima ed in parte dopo la data del 30 giugno 1998, sussiste la giurisdizione amministrativa per le pretese relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998 mentre rientra nella giurisdizione ordinaria la pretesa relativa a periodi successivi alla predetta data.

Questa regola – che porterebbe all’accoglimento del ricorso con riferimento alle differenze retributive maturate a partire dal 1 luglio 1998 – trova però un temperamento ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto formale, all’epoca della sua emanazione (Cass., sez. un., 12 ottobre 2009, n. 21554). Cfr. anche Cass. civ., sez. un., 17 novembre 2008, n. 27305, secondo cui il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, che trasferisce al giudice ordinario le controversie in materie di pubblico impiego privatizzato, fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al momento storico dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione.

Questa puntualizzazione costituisce ormai un corollario ricorrente dell’affermazione generale sopra enunciata; cfr. anche Cass., sez. un., 13 dicembre 2007, n. 26086, che ha precisato che ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione anche allorchè l’atto di gestione del rapporto di lavoro sia stato adottato in autotutela ed abbia inciso su precedenti atti amministrativi emessi nel regime pubblicistico previgente, non potendo tale eventualità conferite una connotazione pubblicistica e provvedimentale all’atto, tale da sottrarlo alla previsione generale della giurisdizione del giudice ordinario. Cfr. altresì Cass., sez. un., 10 luglio 2006, n, 15619, che patimenti ha ritenuto che se la lesione del diritto è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione.

5. Nella specie la lesione lamentata dal ricorrente può ritenersi fissata nell’atto individuale di reinquadramento comunicato al ricorrente il 26 novembre 1998 con effetti dal 1 gennaio dello stesso anno che aveva l’effetto di attribuirgli la qualifica, l’anzianità di servizio ed il trattamento retribuivo complessivo nel nuovo regime contrattuale previsto dalla citata legge di riforma del 1997; laddove invece la Delib. Consiglio di amministrazione dell’ente dell’11 maggio 1998, che aveva recepito l’accordo sindacale del 12 marzo 1998 relativo all’inquadramento del personale nelle nuove qualifiche professionali previste dal c.c.n.l. del comparto degli enti pubblici non economici, rappresentava solo il presupposto di carattere generale perchè l’ente potesse poi procedere ai singoli reinquadramenti individuali per ogni dipendente. Solo con tali distinti provvedimenti di reinquadramento (successivi al 30 giugno 1998) è mutato lo status giuridico ed il trattamento economico del dipendente, seppur con decorrenza retroattiva di alcuni mesi, mentre la deliberazione del consiglio di amministrazione (questa sì precedente alla suddetta data di trasferimento dalla giurisdizione del giudice amministrativo a quella del giudice ordinario) recava solo i criteri generali pattuiti nel precedente accordo sindacale che non incidevano immediatamente e direttamente – ossia anche senza il provvedimento individuale di reinquadramento – sulla posizione del dipendente.

Sicchè, in conclusione, sussiste a giurisdizione del giudice ordinario anche con riferimento alle differenze retributive relative al primo semestre dello stesso anno, ossia a partire dal 1 gennaio 1998, e più in generale al reinquadramento del dipendente; quindi l’intera controversia è devoluta all’a.g.o..

6. Il ricorso va pertanto accolto dovendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. L’impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, al tribunale di Catania per il giudizio di primo grado.
P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.