Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 21-07-2011, n. 29179 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1 – D.G.C. è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 7 settembre 2010 dal GIP del Tribunale di Lecce, siccome gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, (capo J della rubrica); reato contestato come commesso in (OMISSIS).

Secondo la contestazione provvisoria il D.G., agendo in concorso con altri indagati tra cui G.A., in più occasioni, aveva illegalmente detenuto – a fine di cessione – della sostanza stupefacente del tipo cocaina, che veniva custodita all’interno degli uffici di un’impresa edile (la Valerio Edilizia di V.A.) e "confezionata" per la successiva cessione a terzi anche dall’indagato, il quale, secondo l’accusa, in almeno tre occasioni l’aveva ceduta a terzi: il (OMISSIS), a S. L.; il (OMISSIS), a Sp.St. ed il (OMISSIS) a B.F..

1.1 – Il provvedimento cautelare è stato confermato dal Tribunale di Lecce, investito dell’istanza di riesame dell’indagato, che per quanto ancora rileva nel presente giudizio, ha ritenuto:

– sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, disattendendo la tesi difensiva, secondo cui il D.G. – incensurato, dipendente di una impresa di vigilanza con mansioni di guardia giurata e con documentati problemi di tossicodipendenza;

– aveva, in realtà, egli acquistato dal G., dallo Sp. S. e dal B. della sostanza stupefacente, che aveva poi detenuto per uso personale;

– sussistenti le esigenze cautelari, sub specie di pericolo di reiterazione della condotta.

1.1.1 – In particolare, con riferimento alle deduzioni difensive relative alla gravità indiziaria, i giudici del riesame, per disattenderle, valorizzavano: a) il contenuto dei numerosissimi colloqui telefonici intercorsi tra l’indagato ed il G., e dei quali nell’ordinanza sono state riportate le frasi ritenute più significative, evidenziando al riguardo che, acclarata la circostanza che il G. risultava a capo di una consorteria dedita al traffico di sostanze stupefacenti e che lo stesso risultava fornire la droga anche ad altre persone dedite alla distribuzione al minuto di cocaina, la "cadenza" quasi giornaliera degli appuntamenti tra i due e la consegna di denaro da parte del D.G., deponevano per l’esistenza tra i due di rapporti comuni a quelli usualmente instaurati tra acquirente-spacciatore al minuto e fornitore abituale, piuttosto che tra un semplice consumatore ed il suo fornitore, ciò desumendosi altresì, dal contenuto dei colloqui intercorsi tra i predetti Indagati l'(OMISSIS), da cui emergeva che il D. G. aveva ricevuto dal G. della sostanza stupefacente che aveva poi provveduto a "confezionare" presso il suo domicilio ed a riconsegnare al coindagato, depositandola all’interno della propria cassetta della posta con un biglietto, e da quello del (OMISSIS), da cui emergeva che il G. era in possesso della chiave che apriva il portone d’ingresso dell’edificio in cui risiedeva l’indagato; b) il contenuto dei colloqui telefonici intercorsi tra l’indagato e Sp.St. il 31 gennaio 2008 e le risultanze dell’attività di pedinamento dell’indagato eseguita lo stesso giorno, attestante l’incontro avuto dall’indagato con il B. F., valorizzando i giudici del riesame la circostanza che fu lo Sp. ha chiamare per primo (effettuare uno squillo) l’utenza di telefonia mobile del D.G..

1.2 – Quanto alle esigenze cautelari, i giudici del riesame ritenevano che la commissione delle condotte criminose nel febbraio 2008 e la incensuratezza del D.G. non costituissero elementi sufficienti per escludere la sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare l’adozione della misura applicata, e ciò a ragione dell’obiettiva gravità dei fatti contestati, quale desumibile dalla ripetitività della condotta, posta in essere anche al servizio di personaggi appartenenti a strutture organizzate e con contatti e referenti diffusi sull’intero territorio salentino; dall’esistenza di una organizzazione sia pure rudimentale, dedita all’attività di spaccio; dalla diffusione dell’attività illecita e della particolare maestria dimostrata nei maneggio dello stupefacente; dalla stabilità nel tempo, desunta dal protrarsi dell’attività del sodalizio anche dopo i primi arresti; e della negativa personalità dell’indagato, il quale, pur svolgendo mansioni delicate quali quelle proprie di una guardia giurata, manteneva contatti con ambienti di rilevante caratura delinquenziale, valorizzando, quanto alla ritenuta adeguatezza della sola più grave misura applicata, il dato che l’attività illecita si era svolta anche presso l’abitazione dell’indagato, relativamente alla consegna dello stupefacente ed all’attività di taglio.

2. – Avverso tale pronuncia del tribunale ha proposto ricorso per cassazione il l’indagato D.G.C., personalmente.

2.1 – Con il primo motivo di impugnazione prospettato in ricorso, il D.G. deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, per vizio di motivazione relativamente alla ritenuta rilevanza Indiziaria delle conversazioni intercettate. In particolare nel ricorso si evidenziano come profili di criticità del percorso argomentativo sviluppato dai giudici del riesame, riferibili ad una incongrua interpretazione delle risultanze indiziarie: a) la ipotizzata collaborazione ravvisata tra la condotta dell’indagato e quella delle altre persone a cui risulta contestato il delitto di cui al capo J della rubrica, emergendo in realtà dalla stessa ordinanza impugnata, che il D.G. ha avuto contatti solo con G.A., fornitore di stupefacenti, attesa l’assenza di telefonate ed osservazioni che attestino cessioni di stupefacente dall’indagato a terzi; b) il riferimento ad un duplice incontro tra l’indagato ed il G. avvenuto nella stessa giornata ed asseritamente finalizzato ad una duplice cessione di sostanza stupefacente, trattandosi in realtà di un dato fattuale assolutamente incerto, in mancanza di conferma attraverso servizi di osservazione; c) il riferimento a cessioni di cocaina a favore del D.G., asseritamente finalizzate all’ulteriore cessione della sostanza a terzi; d) il preteso coinvolgimento dell’indagato in attività di taglio, affermato in base ad intercettazioni di contenuto in realtà assai equivoco ed in contrasto con altre intercettazioni in atti (la 634, la 635 e la 636 e la 541), da cui emergerebbe che il taglio della sostanza consegnata all’indagato era stato effettuato in precedenza dal G. e dal P.; e) il riferimento ad una cessione di sostanza stupefacente effettuata dall’indagato in favore di S.L. il (OMISSIS), laddove, come dedotto anche negli scritti difensivi, dal compendio delle intercettazioni emergeva che il S. ed il D.G., avevano raccolto del denaro da consegnare al G., a pagamento della merce utilizzata per loro uso personale; f) il riferimento ad una cessione di stupefacente avvenuta il (OMISSIS) in favore dello Sp. e del B., laddove, come dedotto anche negli motivi aggiunti, dai servizi di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria, emergeva che era stato il B., su incarico dello Sp., a fornire la droga al D.G., così come avvenuto del resto anche il (OMISSIS), deponendo in tal senso tutta una serie di indizi, ed in particolare una segnalazione della Guardia di Finanza; g) la mancata valutazione da parte dei giudici del riesame del dato fattuale, documentato dalla difesa, relativo alla richiesta da parte dell’indagato di ben due prestiti personali, elemento dissonante rispetto alle prospettazione accusatone secondo cui l’indagato sarebbe uno spacciatore di sostanze stupefacenti, e non già un acquirente di cocaina per uso personale.

2.2 – Con il secondo motivo d’impugnazione, da parte del ricorrente si deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento sia alla valutazione di sussistenza di esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) sia con riferimento alla scelta della misura cautelare applicata, evidenziando quali profili di criticità della decisione sul punto:

a) la sostanziale Illogica svalutazione del dato dell’incensuratezza, dello status di tossicodipendenza, del costante svolgimento di regolare attività lavorativa, e dell’apprezzabile lasso temporale intercorso dalla commissione dei fatti contestati; b) la illogicità della valutazione conclusiva formulata dai giudici del riesame in merito alla inadeguatezza di una misura "gradata", da ritenersi frutto della inesatta interpretazione delle risultanze istruttorie, specie ove si consideri che l’attività illecita si sarebbe protratta solo per un paio di mesi.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta da D.G.C. è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.

1.1 – Quanto al primo motivo, che attiene alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente relativamente ai fatti a lui contestati, è opportuno premettere che è consolidato orientamento di questa Corte ritenere che, per l’applicazione di una misura cautelare in questa fase del procedimento è richiesto solo il requisito della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all’indagato del reato per cui si procede.

Orbene nel caso in esame il Tribunale si è adeguato al suddetto principio, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti – solo sommariamente Illustrati al paragrafo 1.1 – tanto da trarre dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di elevata probabilità circa l’attribuzione del reato all’indagato, laddove le pur articolate argomentazioni, di merito e ripetitive di argomenti già adeguatamente confutati, secondo cui l’indagato si sarebbe limitato ad acquistare sostanza stupefacente destinata soltanto ad uso personale, risultando oltretutto prive di adeguato riscontro, non superano la soglia della ricostruzione alternativa e meramente congetturale. 1.2. – Infondate risultano, infine, anche le censure prospettate in ricorso con riferimento alle esigenze cautelari, avendo il Tribunale con motivazione adeguata e logica spiegato come, anche alla luce della natura e gravità dei fatti in concreto contestati e dell’allarme sociale ad essi correlato, nonostante l’incensuratezza dell’indagato, la misura della custodia in carcere appariva l’unica idonea a scongiurare un pericolo di reiterazione criminosa, anche in considerazione delle concrete modalità di svolgimento dell’attività criminosa contestata.

2. – Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-12-2011, n. 28913 Notificazione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 13-2-1996 la s.p.a FIMCO (già s.r.l. Fusillo Costruzioni) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari i germani M., V.A., R., L., C., G. ed R.A. e, premesso di aver stipulato in data 5-9-1989 un contratto preliminare di permuta con R.F. e che, deceduto quest’ultimo ed avendo rinunciato alla eredità la di lui moglie, gli erano subentrati quali eredi i suoi sette figli (ovvero tutti i suddetti convenuti), assumeva che in forza del suddetto preliminare il R. si era obbligato a trasferire all’esponente la proprietà di un terreno sito in agro di (OMISSIS), di natura edificatoria, su cui insistevano trulli e comodi rurali parzialmente demoliti, mentre l’attrice si era obbligata a cedere al R. la proprietà di unità immobiliari pari al 25% della volumetria abitativa realizzabile in base alla normativa urbanistica del Comune di Noci, provvedendo a versare al R. al momento della conclusione del preliminare la somma di L. 53.000.000 stabilita quale corrispettivo della permuta insieme agli immobili da realizzare.

Tanto premesso, la FIMCO chiedeva l’adempimento specifico del contratto ex art. 2932 c.c..

Costituendosi in giudizio i convenuti (ad eccezione di A. R.) rilevavano che il preliminare di permuta era intervenuto soltanto su una delle particelle indicate dall’attrice, cosicchè non poteva estendersi alle altre; in via subordinata chiedevano la declaratoria di risoluzione del suddetto contratto per inadempimento della controparte e la condanna della FIMCO al risarcimento dei danni.

Su istanza dei convenuti veniva disposta la chiamata in causa di F.N., nei cui confronti essi estendevano le domande proposte nei confronti della FIMCO. Costituendosi in giudizio il F. chiedeva il rigetto di tali domande e l’esecuzione in forma specifica del preliminare.

Il Tribunale adito con sentenza del 15-5-2001, dichiarata la nullità del suddetto contratto preliminare di permuta per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto, rigettava tutte le domande proposte dalla FIMCO e dal F. e condannava i soccombenti al pagamento delle spese processuali.

Proposto gravame da parte della società FIMCO e del F. cui resistevano M., V.A., R., L., C. e R.G. mentre R.A. restava contumace, la Corte di Appello di Bari con sentenza del 23-12-2004, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha compensato interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio ed ha confermato nel resto.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. FIMCO ha proposto un ricorso affidato a due motivi cui G., L., C., M. e R.V.A. hanno resistito con controricorso;

R.R. ed il F. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Questa Corte con ordinanza del 2-2-2011 ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di R.A. nel termine di giorni 90 decorrente dalla data dell’ordinanza stessa; la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede; i controricorrenti hanno successivamente depositato una memoria.

Motivi della decisione

Il Collegio preliminarmente rileva, in conformità di quanto eccepito dai controricorrenti, che la ricorrente FIMCO ha inoltrato la richiesta di notifica a mezzo posta dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di R.A. in data 23-5-2011 e che l’atto stesso è poi stato ricevuto il 26-5-2011, cosicchè nella specie non è stato osservato il termine perentorio di giorni 90, decorrente dal 2-2-2011, entro il quale avrebbe dovuto essere eseguita la suddetta notificazione.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 5000,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 16-09-2011, n. 34278

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Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, sull’istanza di riesame proposta da B.V., confermava – salvo che per il capo 88) – il provvedimento del Giudice per indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3, 4, in relazione all’art. 80, (capo 1), e di concorso in plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Esponeva il Tribunale che le emergenze processuali – costituite prevalentemente dagli esiti di intercettazioni ambientali e telefoniche, dall’attività di videoregistrazione, dall’acquisizione di tabulati telefonici, da servizi di p.g., da sequestri di stupefacente, da arresti in flagranza e dalle dichiarazioni rese dai clienti degli indagati – avevano rivelato l’esistenza di una potente associazione dedita a partire dal 2008 al narcotraffico, della quale venivano accusati di far parte anche esponenti della ‘ngrangheta Muto di Cetraro, della ‘ndrina Chinilo di Paternò Calabro e brokers di stupefacente del vibonese e di San Luca. Tale associazione operava in particolare sia nel settore delle importazioni dal Sud America, gestite da P.B. in diretto contatto con i narcos colombiani e venezuelani per l’acquisto di ingenti quantitativi di stupefacente; sia nell’offerta di stupefacente nell’alto tirreno cosentino, gestita dall’associazione in regime di monopolio ‘ndrangheristico ad opera in particolare di S.L., che si occupava in loco della distribuzione della cocaina importata;

sia nell’offerta di stupefacente in (OMISSIS) e comuni vicini ed in (OMISSIS), ad opera di C.R..

In tale contesto criminale, veniva a collocarsi il B., il cui ruolo all’interno del gruppo era quello di smerciare al dettaglio nel territorio cetrarese lo stupefacente rifornitogli dal depositario del gruppo criminale, C.A., in diretto contatto anche con S.L. e con altri soggetti operanti in stretto coordinamento con l’associazione.

Quanto alle esigenze cautelari, l’ordinanza impugnata riteneva sussistente e perdurante il pericolo di recidiva specifica, sia in considerazione delle modalità e circostanze dei fatti che della personalità dell’indagato, desunta dai comportamenti e dagli atti concreti dallo stesso realizzati rivelatori della sua capacità delinquenziale. Le suddette evidenze dimostravano, secondo il Tribunale, la palese inadeguatezza delle invocate forme più tenui di coercizione personale.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

– la violazione degli artt. 273 e 275 c.p.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la motivazione risulterebbe generica quanto alla consapevolezza del ricorrente di contribuire, con la sua condotta, all’attuazione del programma associativo, avendo desunto la prova della partecipazione al reato associativo dal coinvolgimento dell’indagato nei singoli episodi contestati, che tuttavia ben poteva essere giustificato dal perseguimento di un semplice personale vantaggio.

– la violazione degli artt. 273 e 275 c.p.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, risulterebbe assente e comunque contraddittoria, posto che i singoli episodi riferiti all’indagato hanno ad oggetto esigue quantità di stupefacente. La motivazione risulterebbe altresì generica e di mero stile in ordine alla partecipazione del B. agli episodi di detenzione, cessione e trasporto provvisoriamente contestati. Quanto alla scelta della misura custodiale, il ricorrente evidenzia che la marginalità della posizione del B. avrebbe comportato il superamento della presunzione di pericolosità.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riferimento al primo motivo, ne va dichiarata la manifesta infondatezza.

E’ principio più volte affermato – e che questo Collegio condivide – che è configurabile l’ipotesi della partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti anche nei confronti di un soggetto stabilmente disponibile ad acquistare dal sodalizio tali sostanze, dato che in tal modo è possibile che egli faciliti lo svolgimento dell’intera attività criminale ed assicuri la concreta realizzazione del programma delittuoso garantendo il conseguimento del profitto (tra le tante, Sez. 1 n. 1849 del 09/12/2008, dep 19/01/2009, Cucchiarelli, Rv. 242726).

Il fatto che costui operi anche per il perseguimento di un interesse personale non è infatti incompatibile con l’adesione al sodalizio criminale, purchè nella sua condotta sia comunque rinvenibile il paradigma oggettivo e soggettivo del reato associativo: attraverso la sua attività l’acquirente deve avvalersi continuativamente delle risorse dell’organizzazione con la coscienza e volontà di farne parte e di contribuire al suo mantenimento, non potendosi, invece, desumere automaticamente tali caratteri da una serie di operazioni, ancorchè frequenti, di compravendita di sostanze stupefacenti tra le stesse persone.

Al riguardo, l’ordinanza impugnata appare motivare adeguatamente e logicamente, non meritando le censure del ricorrente, che sollecitano piuttosto una lettura alternativa delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità.

Il Tribunale ha invero evidenziato, quali indici dell’affectio societatis e dell’apporto stabilmente dato dal B. al sodalizio criminale, che l’indagato, coinvolto in modo ininterrotto lungo tutto l’arco di svolgimento delle indagini in condotte di spaccio nel cetrarese – il cui mercato della droga era controllato in regime di monopolio ‘ndrangheristico dagli Scornaienchi -, non solo manteneva frequenti contatti con il suo fornitore abituale, C. A., che fungeva da "depositario" dello stupefacente per il gruppo criminale, ma anche con i soggetti posti al vertice dell’associazione (segnatamente, S.L.) e con altri individui operanti stabilmente in stretto coordinamento con lo stesso (quasi alle sue dipendenze). Significative sono in particolare le trascrizioni delle conversazioni ambientali intercettate, nelle quali il B. fa costante riferimento al C. per l’approvvigionamento della droga e per stabilire le modalità della vendita della stessa (per il prezzo e per i ricavati), dimostrando di lavorare non in proprio, ma per conto del gruppo criminale di riferimento.

3. Parimenti connotato dalla medesima manifesta infondatezza è il secondo motivo di ricorso.

Quanto all’aggravante dell’ingente quantità, deve constatarsi che la stessa risulta provvisoriamente contestata con riferimento all’indagato per il solo capo 1), relativo al delitto associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Pertanto, è irrilevante la deduzione difensiva secondo cui il B. risulterebbe coinvolto nello spaccio di piccole quantità di stupefacente, considerato che l’ordinanza ha dimostrato – in termini di qualificata probabilità – la sua intraneità ad un gruppo criminale che movimentava sul territorio cetrarese ingenti quantità di stupefacenti (a tal fine l’ordinanza ha evidenziato i plurimi sequestri di quantitativi ingenti di stupefacente, tra i quali, per citare i più significativi, quello del (OMISSIS) di circa 10 chili di cocaina all’aeroporto di (OMISSIS), quello del (OMISSIS) di 56 chili circa di cocaina all’aeroporto di (OMISSIS), nonchè quelli di vere e proprie piantagioni su larga scala di canapa indiana).

Del tutto priva di fondamento è anche la censura relativa alla motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla gravità indiziaria delle singole provvisorie incolpazioni (capi da 15 a 19, da 89 a 96, da 98 a 105). Deve rilevarsi che il Tribunale del riesame non si è limitato – come sostiene il ricorrente – ad elencare acriticamente le trascrizioni delle intercettazioni, bensì ha dato adeguato conto, mediante un discorso argomentativo non contraddittorio e privo di manifeste incongruenze logiche, degli elementi indiziari emergenti dagli atti quanto alle illecite attività riferibili all’indagato, costituiti dal contenuto delle conversazioni captate – effettivamente molto esplicite – e dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti dello stupefacente.

4. Anche relativamente alla scelta della misura carceraria, le censure difensive appaiono assolutamente prive di fondamento.

I giudici a quibus hanno infatti adempiuto l’obbligo motivazionale, in quanto – andando anche al di là della mera presunzione di adeguatezza prevista per il titolo di reato provvisoriamente contestato – hanno indicato le ragioni per le quali hanno ritenuto che quella della custodia in carcere fosse la misura cautelare più idonea a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari e ciò hanno fatto con motivazione incensurabile in questa sede – perchè adeguata, corretta e logicamente accettabile – fondata sulla valutazione non solo della natura ed entità dei fatti, ma anche della personalità dell’indagato.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, in considerazione dalla molteplicità dei fatti delittuosi commessi senza soluzione di continuità per lungo tempo, rivelatrice della sua capacità delinquenziale e della stabilità e diuturnità del vincolo associativo. Secondo il Tribunale, le evidenziate doti criminali del prevenuto, l’inserimento dello stesso in una rete organizzata di narcotrafficanti ed il carattere "professionale" dell’attività illecita svolta precludevano l’attenuazione del regime coercitivo.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare, in ragione delle questioni dedotte – in Euro mille. La cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 26-07-2011) 03-10-2011, n. 35751 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 28.1.2011 il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l’ordinanza di custodia cautelare emessa il 10.1.2011 dal GIP presso il Tribunale di Napoli nei confronti del S. R. per concorso in tentativo di estorsione aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7 (capo C).

Il Tribunale riteneva sussistente il grave quadro indiziario sulla scorta delle dichiarazioni della p.o. D.A., dei di lui fratelli D.E. e S. che riscontrano gli esiti delle intercettazioni ambientali disposte all’interno dell’autovettura in uso a B.C.. Con riguardo in particolare al ruolo di S.R. indicato come istigatore dell’episodio di tentata estorsione in argomento veniva richiamato il contenuto della conversazione ambientale n. 262 del 19.11.2010 nel corso della quale l’indagato aizzava ripetutamente i sodali incitandoli ad assumere iniziative anche di natura violenta nei confronti di D. A., inveendo nei confronti dell’intera famiglia e prospettando ritorsioni più ampie dirette a coinvolgere anche le attività imprenditoriali svolte dai congiunti, così da rafforzare l’intento criminoso dei sodali. Iniziative violente del gruppo che furono poi concretizzate. Il Tribunale riteneva irrilevante la circostanza che la richiesta estorsiva era già stata effettuata e che il S. si fosse rifiutato di agire materialmente.

Sottolineava inoltre come tutti gli elementi acquisiti rivelavano la metodologia camorristica utilizzata dagli indagati e la strategia del controllo del territorio.

Ricorre personalmente S.R. deducendo che l’ordinanza impugnata è incorsa in:

1. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), artt. 178, 373 e 309 c.p.p., artt. 110, 56 e 629 c.p. in relazione agli artt. 56 e 629 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7. Contesta la valutazione operata dalla Corte in ordine alla sussistenza dei gravi indizi evidenziando assenza di motivazione in ordine alla sussistenza, con riguardo al comportamento a lui ascritto, del reato contestato;

2. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), artt. 178, 373 e 309 c.p.p., artt. 110, 56 e 629 c.p. in relazione agli artt. 56 e 629 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7.

Contesta la sussistenza dell’aggravante contestata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

In ordine al primo motivo di ricorso deve osservarsi che il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi anche attraverso un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione criminosa, o tradursi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo, senza che occorra un previo accordo di intenti diretto alla causazione dell’evento.

Nel caso in esame il Tribunale ha dato conto con motivazione coerente e priva di vizi logici dell’apporto causale in termini di rafforzamento dell’intento criminoso dato dal S. nella realizzazione del tentativo di estorsione in argomento.

Così come con riguardo all’aggravante contestata ha dato conto delle modalità camorristiche poste in essere dal gruppo nella realizzazione del comportamento censurato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000,00 Euro alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.