Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 5058 Possesso

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Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza non definitiva in data 10 ottobre 2000 il Tribunale di Arezzo, Sezione Distaccata di Montevarchi, decidendo sulla lite insorta, alla morte di S.D., tra S.F. e A.G. (rispettivamente figlio e seconda moglie del defunto), in ordine al godimento dell’appartamento sito in via della (OMISSIS), dichiarava che nè A. G., nè il di lei nipote D.S.M., pure convenuto in giudizio e che con la prima era andata a convivere, avevano diritto di abitare nell’appartamento. p.1.1. Con sentenza definitiva del 9 marzo 2004 il Tribunale di Arezzo accoglieva la domanda di risarcimento danni di S. F. e, basandosi sulla c.t.u. accertativa dell’indennità di occupazione (equiparata al canone di affitto medio per un appartamento di tale tipologia), condannava gli occupanti abusivi al pagamento della somma di Euro 25.802,74 in ragione di Euro 518,10 al mese per il periodo tra il 18 gennaio 1997 (data del decesso di S.D.) e il 10 ottobre 2000 (data di riconsegna delle chiavi). p.1.2. Detta decisione, gravata da impugnazione della A. e del D.S., era riformata con sentenza in data 15 luglio 2009 dalla Corte di appello di Firenze che rigettava la domanda di risarcimento del danno, compensando interamente tra le parti le spese dei due gradi, salvo quelle di c.t.u. che lasciava a carico della parte attrice. p.1.3. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.F., svolgendo tre motivi. p.2. Hanno resistito con controricorso la A. ed il D. S.. p.3. Il ricorso, previa redazione di relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., veniva avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c., ma, nell’adunanza del 21 ottobre 2010, in vista della quale parte ricorrente depositava memoria, il Collegio, non condividendo le conclusioni della relazione, che erano state nel senso del rigetto del ricorso, disponeva la rimessione del ricorso alla Sezione per la trattazione in pubblica udienza.

In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

p.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento agli artt. 2043 e 2056 c.c. in relazione agli artt. 1223 e 1226 c.c. circa la valutazione e liquidazione del risarcimento del danno, nonchè in relazione all’art. 2697 c.c. onere della prova.

Ci si duole della decisione impugnata là dove, in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso che il S. avesse dato prova dell’esistenza di un danno risarcibile.

In particolare, la decisione impugnata, dopo avere osservato che, in ragione della sentenza parziale sull’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione abitativa da parte degli appellanti risultava ormai accertata con effetto di cosa giudicata e che, pertanto, la materia del contendere era limitata all’accertamento della sussistenza di un diritto al risarcimento del danno in capo al S., correlato alla durata dell’occupazione, ha osservato che "sarebbe stato preciso onere di esso S. dimostrare che la mancata disponibilità totale dell’appartamento gli aveva procurato un lucro cessante (per mancata percezione di canone locativo o per perdita di vantaggiose occasioni di vendita) ovvero un danno emergente (per esborsi di somme a titolo di canone per conduzione d diverso appartamento)".

Ha dichiarato, quindi, di assumere a criterio di giudizio il principio espresso da questa Corte, secondo cui anche nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, il danno non può ritenersi in re ipsa, sicchè, ai fini del risarcimento, occorre che il danneggiato fornisca la prova di una effettiva lesione del suo patrimonio, consistente, per esempio, nel non aver potuto dare in locazione il bene, nel non aver potuto utilizzarlo direttamente e tempestivamente, nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente, o in altre analoghe situazioni pregiudizievoli (Cass. n. 378 del 2005).

Dopo di che ha osservato quanto segue: "Risulta, invero, pacifico che egli cioè il S. ha abitato nell’appartamento ereditato, prima con la seconda moglie del padre di lei ed il di lei nipote e poi da solo (come si desume dalla sua comparsa di costituzione in appello, la sua residenza è appunto indicata in (OMISSIS))".

Ha, quindi concluso che "manca, pertanto, ogni prova di un concreto pregiudizio economico". p.1.2. La critica alla decisione impugnata viene argomentata invocando il principio di diritto affermato da Cass. n. 10498 del 2006 (nonchè altre precedenti ad essa conformi), secondo cui "In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato".

Si invoca, inoltre, Cass. n. 20617 del 2009, là dove ha ribadito che, secondo "il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno del proprietario usurpato è in re ipsa, raccordandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed all’impossibilità per costui di conseguire l’utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato". Si sottolinea, inoltre, che nello stesso senso si è espressa Cass. n. 24437 del 2009. p.1.3. Il Collegio osserva che il motivo è ammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1 al contrario di quanto eccepito dai resistenti: invero, già la giurisprudenza citata dal ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata ha citato un precedente che si colloca, almeno a stare a quanto dicono le massime, in un panorama che sembra, all’apparenza, come si vedrà, ispirarsi a principi diversi.

Non solo: in senso conforme a Cass. n. 10498 del 2006 si sono espresse Cass. n. 3251 del 2008 e più di recente Cass. n. 3251 del 2008 e Cass. n. 3223 del 2011.

Ancora più di recente nella stessa logica ermeneutica si è statuito che "In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il pregiudizio subito dall’avente titolo è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dalla mancata percezione di un reddito immobiliare. La determinazione del risarcimento del danno può essere pertanto operata dal giudice, sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al valore locativo di mercato del bene, avvalendosi anche, in difetto di un principio di tassati vita dei mezzi di prova, di accertamenti peritali svolti in altro procedimento, quali possono essere le stime relative al valore dell’immobile elaborate, con finalità d’interesse collettivo, nell’ambito di procedure concorsuali" (così Cass. n. 24100 del 2011).

Il Collegio osserva che, in realtà la sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. n. 378 del 2005 in modo erroneo.

Va rilevato che solo all’apparenza il detto principio contrasta con la giurisprudenza appena ricordata (e con quella citata nel ricorso ed anteriore a Cass. n. 10498 del 2006).

Il contrasto è apparente, perchè, pur affermando Cass. n. 378 del 2005 che il danno da occupazione abusiva non è in re ipsa, essa non si pone in contrasto con il consistente filone di giurisprudenza che ancora oggi afferma che un danno in re ipsa si configura.

Il contrasto è solo formale, perchè in realtà sia Cass. n. 378 del 2005 sia l’altro orientamento sono perfettamente consonanti.

La massima ufficiale di Cass. n. 378 del 2005 risulta così espressa:

"Il danno da occupazione abusiva di immobile (nella specie, terreno privato) non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l’evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicchè il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti".

In tal modo la sentenza, assumendo le condivisibili premesse teoriche circa la necessità di distinguere il c.d. danno evento da quello conseguenza, successivamente ribadite con la loro autorevolezza dalle sentenze delle Sezioni Unite con le quattro sentenza gemelle nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, ha voluto rimarcare che il danno non può ritenersi in re ipsa nel senso che il danneggiato non può ottenerne il riconoscimento per il sol fatto che vi sia stata l’occupazione abusiva.

La sentenza ha voluto così sottolineare, proprio nella logica del danno conseguenza, che spetta al danneggiato (come traspare dalla motivazione ma ancora prima dallo stesso principio di diritto) allegare le situazioni fattuali dimostrative dell’esistenza del danno conseguenza.

Ma anche l’orientamento apparentemente opposto non sembra negare tale necessità, quando adombra il ricorso a criteri di normalità dell’individuazione dell’uso di cui il titolare del diritto è stato privato; così facendo, infatti, si riferisce a danni conseguenza e facendo riferimento a criteri di normalità non sembra prescindere dagli oneri di allegazione e prova, questi ultimi pur sulla base di presunzioni. p.1.4. In realtà, occorre intendersi sulla identificazione del danno evento da occupazione senza titolo: esso è certamente rappresentato dall’instaurarsi sul bene di una situazione di godimento diretto dell’occupante, che preclude il godimento diretto del titolare e nel contempo non gli permette di goderlo indirettamente, cioè conferendone il godimento, cioè la detenzione, ad altri. E’ questo l’evento che si configura come danno evento, cioè come lesione della situazione vantata sull’immobile dal titolare.

Altra cosa è il danno conseguenza in senso patrimoniale. Esso naturalmente dipende dall’atteggi arsi del godimento del titolare sul bene al momento in cui si verifica l’occupazione e successivamente dal verificarsi di situazioni che, se l’occupazione non esistesse, consentirebbero la fruizione di utilità al titolare del bene.

Sotto il primo aspetto è palese che, per effetto del danno evento da occupazione, diversa è la situazione del titolare che godeva direttamente dell’immobile svolgendovi un’attività e che, dunque, vede preclusa la continuazione di tale possibilità, da quella del titolare che non svolgeva alcuna attività sull’immobile, cioè non esercitava un godimento diretto su di esso e nemmeno lo godeva indirettamente, cioè riscuotendo un’utilità economica da un terzo (ad esempio, un conduttore), cioè frutti civili, oppure soddisfaceva un’esigenza affettiva o amicale (come nel caso di utilizzazione gratuita da parte di un figlio o di un amico).

E’ proprio in relazione all’atteggiarsi del godimento al momento dell’occupazione altrui che, per il suo protrarsi, potrà emergere o meno un danno conseguenza in relazione all’esistenza o meno di una privazione della facoltà di godimento com’era in atto: a seconda dei casi si potrà dare l’esistenza di un danno emergente, come tale suscettibile di valutazione economica secondo le circostanze del caso. Ed il titolare dovrà allegarlo.

Se invece un godimento diretto non vi era e nemmeno ve n’era uno indiretto fonte di utilità, come nel caso in cui venga occupato un terreno che il titolare del diritto su di esso si limitava a godere a distanza senza svolgervi alcuna attività e lasciandolo inutilizzato (ad esempio incolto), allora non si configurerà danno conseguenza per effetto della privazione. La situazione del godimento del titolare resta, infatti, immutata ed egli non riceve danno conseguenza per effetto della privazione del godimento com’era.

Semmai, non diversamente da come potrebbe riceverlo anche il titolare che goda direttamente del bene, in questo caso, si potrà verificare un danno derivante dalla impossibilità di realizzare una modalità di godimento diretto che era stata programmata prima del’occupazione (come se si era divisato di realizzare una certa attività sul bene) o una modalità di godimento indiretto che si presenti (come nel caso in cui un terzo presenti un’offerta locativa, che non possa essere soddisfatta per l’occupazione del bene): in tali casi si tratterà di danno da lucro cessante e parimenti la situazione determinativa del danno andrà allegata e dimostrata.

La stessa Cass. n. 378 del 2005 adombra anche in motivazione naturaliter l’uso di presunzioni proprio nei sensi indicati. p.1.5. Ora, nel caso di specie va considerato che l’occupazione senza titolo dell’immobile non è stata totale, ma parziale, essendosi verificata in una situazione nella quale il S. godeva, prima di acquisire la titolarità iure hereditatis del bene (per una quota di 5/6 si legge nel ricorso) dell’appartamento in via diretta non già in via esclusiva, bensì congiuntamente alla seconda moglie del de cuius. L’occupazione si è risolta, sotto il profilo del danno evento, nella permanenza della convivenza della medesima contro la volontà del S. e nell’instaurarsi di un godimento nuovo sempre invito il S. da parte del D.S..

Essi hanno determinato l’impossibilità del S. di godere direttamente dell’intero bene o, meglio dei 5/6 a lui spettanti. Se la A. ed il S. avessero cessato dall’occupazione abusiva, detto godimento, in quanto situazione fattuale già in atto, si sarebbe potuto naturaliter estrinsecare in via esclusiva e si tratta di una possibilità che è stata negata al S..

Si tratta di danno conseguenza in senso patrimoniale evidenziato da una situazione fattuale che la stessa sentenza ha affermato (sia pure per escludere un danno non patrimoniale da disagio di forzata convivenza; non è chiaro a che cosa essa si sia voluta riferire dicendo che dopo un cero momento l’appartamento vene goduto da solo dal S.: se ci si è riferiti al momento del rilascio evidentemente a partire da esso il danno cessò): infatti, la preclusione della possibilità di godimento diretto pieno del bene che sia concretamente in essere o concretamente esercitabile, secondo le circostanze del caso (come nella specie), è privazione di un’utilità patrimoniale e risulta dimostrata da detta situazione.

Ne consegue che la Corte d’Appello avrebbe dovuto riconoscerla esistente e, quindi, provvedere alla aestimatio del relativo danno, se del caso facendo applicazione di criteri equitativi di liquidazione, come potrebbe essere – trattandosi del modo normale di utilizzazione indiretta redditizia del bene e, quindi, equivalente al concreto utilizzo diretto precluso – l’individuazione del corrispettivo della locazione dell’immobile da parte del proprietario a terzi con permanenza del suo godimento diretto nell’immobile congiuntamente a quello del conduttore, se del caso tramite individuazione degli spazi o vani disponibili dal medesimo in via esclusiva e di quelli ad uso promiscuo. Invero, il carattere abusivo dell’occupazione, quando determina la privazione del godimento diretto in essere o di quello che è certo vi sarebbe stato ed è stato precluso, risolvendosi nella perdita di un’utilitas, è stimabile economicamente e può essere commisurata a quanto si sarebbe potuto lucrare attraverso la concessione a titolo oneroso del godimento del bene.

Solo nel caso di occupazione in situazione di mancanza di godimento diretto e di mancanza di dimostrazione di un progetto di godimento diretto che non si è potuto realizzare per l’occupazione, questo criterio di liquidazione non è possibile, ma non lo è perchè la situazione di danno emergente in questo caso non esiste.

Semmai, se si dimostri che alcuno avrebbe preso in locazione l’immobile e che, dunque, è rimasto precluso un utilizzo indiretto, si potrà dare un danno da lucro cessante.

La sentenza impugnata dev’essere dunque cassata ed il giudice di rinvio deciderà applicando i principi appena indicati e, dunque, a far tempo dal momento in cui la volontà di far cessare l’occupazione sentenza titolo è stata manifestata dal S. e fino al rilascio provvederà a liquidare il danno patrimoniale considerando che è stato negato il godimento diretto di almeno i 5/6 dell’immobile al medesimo. p.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento agli artt. 2043, 2055 e 2059 c.c. circa il danno patrimoniale ed extrapatrimoniale.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha affermato non essere liquidabile un danno non patrimoniale, scaturente dalla forzata convivenza, in assenza di appello in punto di liquidazione del solo danno patrimoniale. Assume in contrario senso il ricorrente che il giudice di primo grado, accogliendo la domanda di risarcimento del danno, non aveva fatto alcuna differenziazione in ordine alla natura del danno, per cui egli non aveva alcuna ragione di dolersi della predetta decisione. p.2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 336 c.p.c., n. 6, norma che costituisce il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione.

Infatti, non si fornisce l’indicazione specifica degli atti sui quali si fonda.

Al riguardo sarebbe stato necessario precisare, riproducendolo, il tenore della domanda in primo grado, al fine di evidenziare se si era chiesto anche il danno non patrimoniale. Sarebbe stato necessario, inoltre, riprodurre la parte della sentenza di primo grado che ad avviso del S. non avrebbe differenziato il danno patrimoniale e quello non patrimoniale. A pagina 12 del ricorso si riproduce un passo della motivazione di essa che non contiene alcunchè al riguardo, dato che si riferisce al momento precedente la determinazione del danno.

L’art. 366 c.p.c., n. 6 avrebbe anche richiesto l’indicazione del se e dove la citazione introduttiva di primo grado e la sentenza di primo grado siano stati prodotti (anche agli effetti di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) in questa sede di legittimità (si vedano Cass. sez. un. nn. 28547 del 208, n. 7161 del 2010 e n. 22726 del 2011). p.3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. circa la compensazione delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio.

Il motivo è assorbito, in ragione della caducazione della statuizione sulle spese per effetto della sua cassazione in accoglimento del primo motivo. p.4. Conclusivamente, la sentenza è cassata in accoglimento del primo motivo con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione. Dichiara inammissibile il secondo. Assorbito il terzo. Rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 23 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 06-12-2011, n. 9608

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione il D.I.R.F.O.R.Sindacato nazionale dei dirigenti e direttivi forestali (d’ora in poi soltanto DIRFOR), ha impugnato la diramazione generale dell’Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato del 14.3.2011, a firma del Capo del Corpo, nella parte in cui dispone che la competenza ad emanare i provvedimenti di concessione o diniego dei trasferimenti ai sensi della legge n. 104 del 1992 sia attribuita alla Divisioni del Servizio centrale per la gestione delle risorse umane e la firma dei relativi provvedimenti spetti al Capo del Corpo forestale dello Stato.

Ne ha dedotto l’illegittimità, premessa la sua legittimazione a ricorrere, per incompetenza relativa del capo del Corpo a delimitare le funzioni e le competenze dei Comandi regionali e per violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, per l’utilizzo della circolare amministrativa invece che del decreto ministeriale (primo motivo) e, in via subordinata, per difetto assoluto di motivazione (secondo motivo).

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si è costituito in giudizio depositando memoria difensiva in data 9.6.2011, con la quale ha argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto e documentazione concernente la vicenda di cui trattasi, compresa la relazione da parte degli uffici competenti, in data 5.7.2011.

Alla pubblica udienza del 16.11.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Si prescinde dall’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva da parte del sindacato ricorrente, atteso che il ricorso è infondato nel merito per le considerazioni che seguono e deve, pertanto, essere respinto.

L’articolo 33 della legge 5.2.1992, n. 104, rubricato "Agevolazioni", dispone testualmente, al comma 5, che "5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

Con il D.M. 12 gennaio 2005, " Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.", sono stati istituiti i Comandi Regionali; ed infatti, ai sensi dell’articolo 11, come modificato dall’articolo 1 del D.M. 9 febbraio 2007, rubricato "Comando regionale", "Presso le sedi indicate nell’allegato A, facente parte del presente decreto, è istituito il Comando regionale del Corpo forestale dello Stato, cui è preposto un dirigente superiore che assume la denominazione di Comandante regionale. Il Comandante regionale è responsabile della gestione delle risorse finanziarie assegnate. Le funzioni vicarie sono svolte da un primo dirigente che assume la denominazione di vice comandante regionale.

2. Il Comandante regionale, nel rispetto delle direttive impartite dall’Ispettorato generale, nel proprio ambito territoriale, pianifica, coordina, supporta e controlla le attività di tutte le strutture ed articolazioni del Corpo forestale dello Stato ivi operanti e attua il raccordo tra queste e l’Ispettorato generale, con riferimento alle funzioni attribuite nel successivo art. 12. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite e dei compiti istituzionali sono assegnate al Comandante regionale dall’Ispettorato generale adeguate risorse umane, nonché economiche e strumentali nei limiti delle disponibilità di bilancio.".

Ai sensi del successivo articolo 12, sempre come modificato dall’articolo 1 del D.M. 9 febbraio 2007, rubricato "Funzioni e compiti del Comando regionale ", "Il Comando regionale, in relazione alle competenze attribuite al Corpo forestale dello Stato dalla normativa vigente, svolge, nell’ambito del territorio della rispettiva regione, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:

j) gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, con particolare riferimento a:

riconoscimento e concessione dei benefici di cui alla legge n. 104/1992;

mobilità a domanda del personale in ambito regionale secondo le procedure ed i criteri stabiliti dallo specifico regolamento per i trasferimenti, nel rispetto delle dotazioni organiche;…".

Sulla base del combinato disposto degli articoli richiamati può fondatamente sostenersi che, con specifico riferimento alle competenze dei comandi, essendo stati distinti i trasferimenti a domanda ed i benefici di cui alla l. n. 104 del 1992, i trasferimenti di cui trattasi debbano essere valutati e considerati nell’ambito della complessiva materia dei trasferimenti del personale dipendente.

L’attribuzione della competenza all’adozione dei provvedimenti sui trasferimenti a domanda, in ambito regionale, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, è stata attribuita ai Comandi regionali sulla base della disciplina transitoria di cui alla nota n. 151/IV dell’8.7.2008, nelle more delle procedure a regime di cui al D.C.C. 20.12.2007 sui trasferimenti a domanda, come successivamente sostituito dai D.C.C. del 16.7.2009 e del 7.4.2010, e della successiva circolare interpretativa dell’Ispettorato generale n. IV/09/149 del 17.3.2009. Ed infatti l’articolo 1, comma 3, del D.C.C. 7.4.2010 prevede espressamente che "Il presente provvedimento non si applica nei casi… della legge 5 febbraio 1992, n. 104,…".; specificandosi, altresì, che si sarebbero dovute seguire le "procedure ed i criteri stabiliti dallo specifico regolamento per i trasferimenti"; in particolare, con la nota di cui al prot. n. 149/IV del 17.3.2009 è stato puntualmente previsto che rientrano nelle competenze dei Comandi regionali anche i trasferimenti all’interno della Provincia/Regione di cui all’articolo 1 del D.C.C. 20.1.2007 e, pertanto, anche i trasferimenti ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della l. n. 155 del 2001.

Nelle more dell’adozione del detto regolamento, di cui all’articolo 7, comma 3, della legge n. 155 del 2001, pertanto, deve ritenersi che i decreti del Capo del Corpo e le relative circolari interpretative costituiscano la disciplina in vigore relativamente all’ambito dei trasferimenti del personale a livello nazionale ed anche solo regionale.

Tuttavia successivamente alle richiamate note sono state apportate rilevanti modifiche al comma 3 dell’articolo 33 richiamato, che individua i presupposti di operatività dell’istituto del trasferimento che interessa in questa sede e, alla luce, delle predette innovazioni normative, si è ritenuto opportuno, con l’impugnata diramazione, riconsiderare la materia; nell’ambito del detto contesto, è stato previsto che la competenza nella materia dovesse essere riconosciuta alle Divisioni del Servizio centrale per la gestione delle risorse umane, al fine precipuo di ricondurre l’intera materia all’interno di un’unica disposizione in modo completo ed organico.

Né la scelta in tal senso appare illogica, attesa la finalità perseguita e tenuto conto della particolare delicatezza della materia e, soprattutto, delle problematiche che, al riguardo, si sono e potrebbero ulteriormente manifestarsi, ancora di più qualora la gestione fosse effettuata a livello regionale (sebbene limitatamente ai soli trasferimenti interregionali), ai fini della trattazione organica ed unitaria della materia stessa.

Né, infine, si ritiene che possa fondatamente sostenersi il difetto di una idonea motivazione a supporto della scelta effettuata; al riguardo è sufficiente richiamare quanto in precedenza dedotto in ordine alla competenza, sulla base dell’attuale quadro normativo, all’adozione dei provvedimenti di cui trattasi e, pertanto, alla non necessità di una motivazione puntuale nel caso in cui la competenza sia ricondotta negli esatti canoni.

Per le considerazioni che precedono il ricorso è, pertanto, infondato nel merito e deve essere respinto.

Si ritiene tuttavia opportuno disporre tra le parti costituite le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 10189

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Svolgimento del processo

1. Parte ricorrente ricorda che, con d.P.C.M. dell’11 febbraio 1994, veniva dichiarato lo stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Campania, poi prorogato con successivi decreti fino al 31 dicembre 2009.

Con O.P.C.M. n. 2425 del 18 marzo 1996, il Presidente della Giunta Regionale della Campania veniva nominato Commissario di Governo delegato per la soluzione della succitata emergenza, con incarico, tra l’altro, dell’approntamento del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Con successive O.P.C.M., l’incarico di Commissario Delegato per l’Emergenza, veniva attribuito negli anni a seguire, a diversi soggetti.

Da ultimo, con d.l. 23 maggio 1998, n. 90, convertito con l. 14 luglio 2008, n. 123, il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella Regione Campania per il periodo emergenziale, veniva attribuito al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio, ed alla soluzione di detta emergenza veniva preposto un Sottosegretario di Stato, presso la stessa P.C.M., nella persona del capo della Protezione civile.

Questi nominava più Capi Missione delegati ad esercitare compiti di amministrazione attiva, che subentravano ai Commissari Delegati in carica.

Con O.P.C.M. del 1 luglio 2008, n. 3686, veniva istituita, ai fini della definizione dei contenziosi e delle situazioni creditorie e debitorie della pregresse gestioni affidate ai Commissari Delegati, la Missione denominata "Gestione contenzioso e Situazione creditoria e debitoria pregressa".

Tra il 2001 e il 2008, Ecolog s.p.a. ed il Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti del tempo, sottoscrivevano una prima convenzione avente ad oggetto il servizio di trasporto dei rifiuti.

Altri accordi (dettagliatamente elencati) seguivano nel tempo, da ultimo in data 31 gennaio 2008.

La società rappresenta di avere compiutamente adempiuto i propri obblighi contrattuali, mentre il Commissario delegato per l’Emergenza, si è reso gravemente inadempiente all’obbligo di pagare i corrispettivi dovuti. Allo stato, il credito maturato ammonta ad euro 101.079.236, 48, per sorte capitale e interessi.

Il succitato credito è già stato in gran parte espressamente riconosciuto dal Commissario Delegato per l’Emergenza, mediante atti di ricognizione di debito e c.d. "piani di rientro" nel tempo rilasciati.

La società soggiunge che, quando ha manifestato l’impossibilità di continuare la prestazione del servizio in difetto dei dovuti pagamenti da parte del Commissario, le è stato intimato dall’Autorità di eseguire le prestazioni senza interruzione alcuna del servizio, in tal modo sottraendole gli strumenti di autotutela previsti dal codice civile (ex art. 1460) che le avrebbero consentito di non aumentare la sua esposizione finanziaria.

In data 31 dicembre 1999, è terminato lo stato di emergenza rifiuti nella Regione Campania.

A tale fine, l’art. 2 del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, conv. con l. 26 febbraio 2010, n. 26, ha istituito una Unità Stralcio, deputa ad avviare le procedure per l’accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti ed imputabili alle strutture commissariali e del Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti (art. 3)..

Soltanto in data 1 dicembre 2010, il Capo dell’Unità Stralcio ha emesso il decreto previsto dall’art. 5 del d.P.C.M. n. 7 del 2010.

Parte ricorrente ritiene, tuttavia, che gli artt. 5, comma 5, lett. B) e c), 6, commi 1 e 2, e 7, siano illegittimi e debbano essere annullati per i seguenti motivi:

1. Il Decreto, nella parte in cui esprime la prescrizione risultante dal combinato disposto dell’art. 5, comma 5, lett. b) e lett. c), e dell’art. 7, è stato adottato in violazione di legge ed è viziato da difetto assoluto di attribuzione o incompetenza ed eccesso di potere.

Le norme in rubrica stabiliscono che i piani di estinzione, debbano osservare il seguente ordine di priorità: "(…) b) crediti portati da titoli esecutivi definitivi, nei limiti degli importi determinati negli stessi titoli; c) crediti derivanti da atti transattivi sottoscritti dal Capo dell’Unità stralcio, tenendo conto nell’ambito delle transazioni della data di esigibilità del credito originario".

Quest’ultima disposizione si combina con quella del successivo art. 7, secondo cui "coloro che hanno prodotto istanza di ammissione alla massa passiva ai sensi del precedente art. 3, possono comunicare all’Unità Stralcio, entro il termine di cui al comma 1 del precedente art. 4, la propria disponibilità a concludere atti transattivi relativamente al credito vantato".

1.1.Violazione di legge. Eventuale incostituzionalità dell’art. 3, comma 4, del d.l. 195/2009.

Il provvedimento in oggetto contrasta con il principio della par condicio creditorum, e pretende di creare due nuove cause di prelazione non rientranti tra quelle previste dalla legge (art. 2741, c.c., art. 52 r.d. n. 267 del 1942).

Né può valere a salvare il provvedimento l’art. 3, comma 4, del d.l. 195/2009, il quale, ove interpretato nel senso voluto dal decreto, contrasta con l’art. 3 della Costituzione e con i principi cardine del diritto civile.

Non vi è, infatti, alcuna valida ragione per trattare in maniera deteriore i creditori che vantino crediti anteriori e incontestati (o addirittura riconosciuti) rispetto a creditori i cui crediti sono stati oggetto di contenzioso risolto con sentenza o decreto ingiuntivo o con transazione del Capo dell’Unità stralcio.

La norma del decreto legge deve, pertanto, essere interpretata nel senso di un mero richiamo ai principi che regolano il soddisfacimento dei creditori e di conferma del rilievo dell’anteriorità temporale tra crediti di pari grado.

Diversamente, la società sollecita la Sezione a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, d.l. 195 del 2009, per contrasto con il principio di eguaglianza e parità di trattamento sancito dall’art. 3 della Costituzione.

Parte ricorrente evidenzia, ancora, che l’art. 5, comma 5, lett. c) del Decreto stabilisce una limitazione del "privilegio" ai soli crediti che siano stati oggetto di transazione con il Capo dell’Unità Stralcio, là dove, invece, l’art. 3, comma 4, del d.l. 195/2009, fa generico riferimento alle "transazioni" in precedenza intervenute.

Censura, altresì, l’art. 7, in quanto impone ai creditori di dichiarare una generica disponibilità a transigere senza che siano stati definiti i termini della transazione.

1.2. Difetto assoluto di attribuzione od incompetenza

L’art. 5, comma 5, lett. c) è comunque viziato da incompetenza perché la materia delle cause di prelazione è assistita da riserva di legge. Lo stesso è a dirsi per l’art. 7, nella parte in cui impone ai creditori di dichiarare la propria disponibilità a transigere "a scatola chiusa", in quanto siffatta prescrizione non trova alcun fondamento nei poteri conferiti dalla legge al Capo dell’Unità stralcio.

1.3. Eccesso di potere delle medesime norme.

2. Il Decreto, nella parte in cui esprime la prescrizione risultante dall’art. 6, comma 1, è stato adottato in violazione di legge ed è viziato da difetto assoluto di attribuzione o incompetenza ed eccesso di potere.

L’art. 6, comma 1, stabilisce che il pagamento dei debiti avverrà gradualmente, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Tuttavia, non rientra tra i poteri del Capo dell’Unità Stralcio quello di mutare la disciplina dell’esigibilità delle obbligazioni privatistiche assunte dall’amministrazione.

Propone, pertanto, una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 4, del d.l n. 195/2009.

3. Il Decreto, nella parte in cui esprime la prescrizione risultante dall’art. 6, comma 2, è stato adottato in violazione di legge ed è viziato da illegittimità, difetto assoluto di attribuzione, incompetenza ed eccesso di potere.

Parte ricorrente, in considerazione del fatto che, quello di cui si verte, rappresenta allo stato l’unico procedimento disponibile per ottenere il pagamento dei crediti maturati verso i Commissari per l’Emergenza Rifiuti in Campania, reputa altresì illegittima la disposizione in rubrica, la quale comporta che, a fronte del pagamento dei debiti ammessi nel piano di estinzione, i creditori rinuncino alle ulteriori pretese ivi non riconosciute.

Si tratta di una disposizione contrastante con elementari principi di diritto, e potrebbe risultare legittima solo se interpretata nel senso che essa non comporta rinuncia alle ulteriori pretese per il cui riconoscimento sia stata proposta tempestiva impugnazione del provvedimento che ha negato l’ammissione alla massa passiva e/o del provvedimento di approvazione dei piani di estinzione delle passività ai sensi dell’art. 8 dello stesso Decreto, innanzi alle competenti sedi.

4. Ulteriori considerazioni circa il vizio di eccesso di potere che affligge tutte le succitate prescrizioni.

Secondo parte ricorrente l’art. 3 del d.l. n. 195/2009 non lascia sostanziale alternativa alla procedura in esame per la soddisfazione dei crediti maturati verso i Commissari per l’Emergenza Rifiuti in Campania, con conseguente ingiustificata compromissione dei loro diritti.

Si sono costituite, per resistere, le amministrazioni intimate.

Le parti hanno depositato memorie, in vista della pubblica udienza del 9 novembre 2011, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

1. Lo stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, è cessato il 31.12.2009.

Alla "Missioni", previste dal d.l. n. 90/2008 (conv., con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123) sono subentrate l’Unità Stralcio e l’Unità operativa, di cui all’art. 2 del d.l. n. 195/2009, (conv. in legge. con modificazioni, dalla l.n. 26/2010), i cui compiti sono disciplinati dagli artt. 3 e 4, stesso decreto.

Inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 2 "Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell’ambito dell’emergenza rifiuti nella regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza".

1.2. Allo scopo di consentire la chiusura della fase di emergenza, l’art. 3 del d.l. n. 195/2009, ha affidato il compito, ad una apposita "Unita Stralcio", di avviare "le procedure per l’accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di Stato all’emergenza rifiuti di cui all’articolo 1 del decretolegge n. 90 del 2008", stabilendo altresì che "Per gli eventuali contenziosi derivanti dall’attuazione del presente articolo si applica l’articolo 4 del decretolegge n. 90 del 2008. (…)".

Ai sensi del comma 4 della medesima disposizione "A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, contro cui è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi del comma 1, l’Unità stralcio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o più piani di estinzione delle passività sulla base delle istanze di cui al comma 3 e previa comunicazione degli stessi piani al Ministero dell’economia e delle finanze, provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorità, in via graduata nell’ambito del piano, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti da un atto transattivo tenendo conto della data di esigibilità del credito originario, ai crediti di lavoro, nonché agli altri crediti in relazione alla data di esigibilità".

E’ bene precisare che, il decreto legge, prevedeva, in origine, una disposizione, non convertita, del seguente tenore "(5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e della unità stralcio e quelle pendenti sono sospese. I debiti insoluti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria.)".

2. Ciò premesso, il Collegio è chiamato in primo luogo a verificare la sussistenza della propria giurisdizione,

L’art. 8 dell’impugnato decreto n. 903/2010, recante l’Avviso pubblico "per la formazione della massa passiva, di cui al decretolegge 30 dicembre 2009, n. 195, derivante dalle attività delle pregresse gestioni commissariali e di quelle del sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti in Campania", prevede infatti che "Avverso il presente avviso, i provvedimenti di ammissione alla massa passiva e il provvedimento di approvazione dei piani di estinzione delle passività è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato".

Al riguardo, il Collegio ricorda, in primo luogo, che la previsione testé riportata, si basa sulla previsione di cui all’art. 4 del d.l. n. 90/2008, successivamente trasfusa nel codice del processo amministrativo (art. 133, comma 1, lett. p), secondo cui sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati".

La norma, come noto, è stata interpretata dalla Corte Costituzionale nel senso che, l’espresso riferimento normativo ai comportamenti della p.a. deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo, e non anche quelli meramente materiali, posti in essere dall’amministrazione al di fuori dell’esercizio di un’attività autoritativa. Pertanto, quando vengono in rilievo questioni meramente patrimoniali, connesse al mancato adempimento da parte dell’amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio, i comportamenti posti in essere dall’amministrazione stessa non sono ricompresi nell’ambito di applicazione della norma impugnata e rientrano, invece, nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (cfr., da ultimo, Corte Costituzionale, sentenza 12 maggio 2011, n. 267; cfr. anche Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2010, n. 19253).

La fattispecie di cui si verte, però, a parere del Collegio, non si iscrive nel semplice schema della definizione di rapporti di natura patrimoniale.

A tal fine basta in primo luogo considerare che, dopo la soppressione, in sede di conversione, del surriportato comma 5 dell’art. 3, del d.l. n. 195/2009, non è più obbligatorio l’inserimento nella massa passiva per ottenere il soddisfacimento del credito vantato, potendo il creditore direttamente esercitare le azioni giudiziarie (innanzi alla giurisdizione ordinaria) per conseguire il pagamento di quanto preteso (cfr., sul punto, il d.P.C.M. 18 luglio 2011, n. 128).

La procedura in esame è quindi del tutto facoltativa, risultandone, pertanto, fortemente depotenziato il carattere di vera e propria gestione liquidatoria, su base concorsuale, che, come noto, è una soluzione alla quale il legislatore ricorre in presenza di un ragionevole rischio di insufficienza di un patrimonio a soddisfare i creditori.

Ad ogni buon conto, è noto che, in relazione a procedure concorsuali obbligatorie, di natura amministrativa, caratterizzate dalla presenza di poteri autoritativi in capo all’Organo liquidatore, la Corte di Cassazione afferma, costantemente, la sussistenza della giurisdizione amministrativa di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. un., 20 ottobre 2010, n. 21498).

Nel caso di specie, anche in conseguenza del carattere facoltativo assunto dalla procedura – che si pone sostanzialmente quale una alternativa semplificata, anche finalità transattiva, alle azioni giudiziarie ordinarie – risulta vieppiù accentuata la natura discrezionale dei poteri dell’Unità stralcio, la quale non solo "provvede all’accertamento dei singoli crediti e al loro inserimento nella massa passiva mediante procedure che garantiscono la par condicio dei creditori, in relazione alle specifiche ragioni di credito, ed a seguito di valutazione compiuta da un’apposita commissione istituita dal Capo dell’Unità Stralcio con proprio decreto" ma è altresì deputata a valutare l’opportunità di concludere atti transattivi (cfr., in particolare, l’art. 7 del decreto n. 903).

L’attribuzione all’Unità stralcio, non già soltanto di poteri di mero "accertamento" ma anche di valutazione delle situazioni creditorie, giustifica pertanto, secondo gli ordinari criteri di riparto (e quindi indipendentemente dalle disposizioni all’uopo previste dal d.l. n. 195/2009, ovvero dall’art. 8 del decreto n. 903/2010), l’attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione amministrativa.

2. Ciò posto, il ricorso si appalesa, per altro verso, inammissibile.

E’ noto, infatti, che la lesione dell’interesse che legittima al ricorso deve essere caratterizzata dai requisiti della concretezza e dell’attualità, cioè deve essere una conseguenza diretta ed immediata del provvedimento lesivo e dell’assetto di interessi con esso introdotto, e deve essere concreta e non meramente potenziale.

Con specifico riguardo ai procedimenti di concorso, la giurisprudenza ha, ad esempio, affermato che gli atti adottati dalla Commissione esaminatrice durante l’espletamento delle prove concorsuali, devono essere impugnati, a pena di decadenza, soltanto insieme ai provvedimenti lesivi, applicativi delle disposizioni del bando di concorso e/o delle decisioni della Commissione esaminatrice sulle modalità di svolgimento delle prove concorsuali, atteso che soltanto questi ultimi provvedimenti ledono in modo effettivo l’unico vero interesse del candidato, partecipante al concorso, di collocarsi nella graduatoria finale tra i vincitori.

Per contro, le clausole del bando o della lettera di invito che onerano l’interessato ad una immediata impugnazione, sono solo quelle che prescrivono requisiti di ammissione o partecipazione, la carenza dei quali determina immediatamente l’effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 4 marzo 2011, n. 1380).

2.1. Nel caso di specie, come confermato all’udienza di discussione dalla difesa erariale, non risultano adottati né atti di ammissione alla massa passiva né, tantomeno, sono stati formati i piani di estinzione.

Allo stato, non è dato quindi sapere se, ad esempio, i pregressi atti di ricognizione di debito delle strutture commissariali nei confronti di F.S., ovvero gli atti di transazione già stipulati verranno considerati (o meno) ai fini della rilevazione dello stato passivo e della graduazione dei crediti.

Allo stesso modo, è impossibile verificare ex ante se la posizione creditoria di parte ricorrente, ai fini della peculiare procedura di cui si verte (la quale, come già evidenziato, ha carattere meramente facoltativo), risulterà effettivamente pregiudicata dall’impugnata disciplina, sia sotto il profilo dell’ordine di priorità stabilito dai piani di estinzione, sia per quanto riguarda il limite delle "risorse disponibili".

Pertanto, ogni questione inerente all’applicazione dell’impugnata disciplina (che la stessa parte ricorrente riconosce non essere univocamente chiara e vincolante) potrà e dovrà essere proposta unitamente agli atti che di essa fanno applicazione, dal momento che solo questi ultimi appaiono idonei ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della sua situazione soggettiva.

3. Per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Tuttavia, in considerazione della novità, nonché peculiarità, della normativa in esame, appare equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-10-2011) 13-12-2011, n. 45995 FURTO RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 29.11.2010 la Corte di appello di Catanzaro, riformando parzialmente la sentenza emessa con il rito abbreviato il 24.7.2007 dal Gup del tribunale della stessa sede, riteneva assorbito il delitto di cui all’art. 648 c.p. in quello contestato di cui all’art. 648 bis c.p. e rideterminava in anni uno, mesi nove e giorni venti di reclusione ed Euro 570,00 di multa la pena inflitta a C. T. per avere, in concorso con M.M., occultato l’autovettura Renault Clio provento di furto alterandone al targa, nonchè, per avere detenuto illegalmente n. 3 caricatori di fucile mitragliatore tipo Kalashnikov rinvenuti all’interno di un magazzino nella disponibilità della predetta, in Strongoli il 3.11.2003.
Confermava la sentenza di primo grado quanto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed della non menzione della condanna, nonchè, in ordine alla confisca di quanto in sequestro.
2. Dalla sentenza impugnata si rileva che, a seguito di una perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza di Crotone all’interno di un magazzino rinveniva un’autovettura Renault Clio, risultata provento di furto e con le targhe contraffatte, nonchè tre caricatori di fucile mitragliatore tipo Kalashnikov.
La responsabilità della C. in ordine ai fatti in contestazione veniva affermata in ragione della accertata disponibilità da parte della stessa della chiave che apriva il lucchetto che chiudeva la porta del suddetto magazzino.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando con un unico motivo di ricorso la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova della responsabilità della C. con riferimento ai criteri di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2.
In particolare, la ricorrente si duole della mancata valutazione di tutti gli elementi introdotti dalla difesa con i motivi di appello, atteso che l’unica circostanza sulla quale è stata fondata la responsabilità è costituita dal possesso della chiave che apriva il lucchetto della porta del magazzino, peraltro, consegnata spontaneamente dalla ricorrente agli investigatori.
Nessun elemento è stato acquisito idoneo a provare la consapevolezza da parte della ricorrente di detenere la chiave del magazzino e, soprattutto, del contenuto dello stesso.
Lamenta l’irrilevanza dell’argomento introdotto dalla Corte di merito con riferimento alla giustificazione del possesso della chiave adotta dalla ricorrente, secondo la quale la stessa le era stata consegnata insieme alle altre dal proprietario dell’abitazione, che era stata smentita da quanto dichiarato dalla testimone B..

Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio, il ricorso è inammissibile.
Invero, la ricorrente lamenta la violazione della regola di giudizio in ordine alla valutazione della prova della responsabilità ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 2, ma non precisa in cosa si sostanzia la pretesa violazione.
Detta norma, lungi dal limitare l’operatività del principio del libero convincimento del giudice, codifica due canoni di valutazione, peraltro, già da tempo acquisiti all’esperienza giurisprudenziale:
il primo relativo alla chiamata di correo, il secondo, per il quale l’esistenza di un fatto può essere ritenuta certa soltanto in presenza di indizi che siano gravi, precisi e concordanti.
Di conseguenza, esso non consente al giudice di legittimità un controllo sul significato concreto di ciascun indizio, ma gli conferisce solo il compito di verificare l’adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza probatoria dei vari indizi, in se stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 6^, n. 1898, 17/11/1992, Altamura, rv. 193781;
Sez. 6^, n. 20474, 15/11/2002, Caracciolo, rv. 225245).
Nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado è stato precisato che la responsabilità della C. in ordine ai fatti in contestazione non è stata affermata soltanto in ragione della accertata disponibilità da parte della stessa della chiave del lucchetto che chiudeva la porta del magazzino in cui erano stati rinvenuti l’autovettura Renault Clio provento di furto ed i caricatori di fucile mitragliatore tipo Kalashnikov, bensì anche alla luce di altri elementi dai quali logicamente i giudici di merito hanno tratto il convincimento della colpevolezza dell’imputata.
In particolare, la circostanza che la giustificazione del possesso della chiave adotta dall’imputata – secondo la quale la stessa le era stata consegnata insieme alle altre dal proprietario dell’abitazione – era stata totalmente smentita da quanto dichiarato dalla moglie di questi, nonchè, il fatto che del magazzino non aveva la disponibilità neppure il formale intestatario che da tempo viveva nel nord Italia e non era stato in grado neppure di fornirne la chiave.
L’apporto causale dell’imputata alla custodia dei beni illeciti, quanto meno nel senso della agevolazione della condotta illecita, ad avviso della Corte territoriale, dove ricondursi alla disponibilità da parte della stessa delle chiavi in autonomia rispetto al marito M.M., come la stessa imputata aveva riferito.
A fronte di ciò, la ricorrente ha proposto doglianze assolutamente generiche e che si sostanziano in censure di mero fatto.
Ha lamentato la mancata valutazione da parte della Corte di merito di una prospettata plausibile tesi alternativa ma non la ha in alcun modo indicata.
Il requisito della specificità del motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure.
Si tratta di un requisito espressione di un’esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime e le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 4^, n. 24054, 01/04/2004, Distante, rv. 228586).
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 581 c.p.p., lett. c).
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Sciogliendo la riserva dell’udienza del 20 ottobre 2011, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille (1.000,00) Euro alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.