Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-01-2013) 12-04-2013, n. 17036

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 25 maggio 2010 dal locale Tribunale, appellata da S.L., dichiarato responsabile dei delitti di ingiurie e tentata violenza privata continuata, commessi in danno di T.C., il (OMISSIS).

Propone ricorso per cassazione l’imputato sviluppando tre motivi.

Con il primo deduce vizio di motivazione sulla responsabilità, che sarebbe stata affermata in base ad una valutazione dell’attendibilità della persona offesa non adeguatamente motivata, nè sotto il profilo dall’attendibilità intrinseca della T., nè della validità dei pretesi riscontri, che il ricorrente ritiene insufficienti, inconferenti e valutati erroneamente dalla Corte di merito.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul ricorrere del tentativo di violenza privata, per l’inidoneità delle espressioni utilizzate a prefigurare alla donna un male ingiusto, con riferimento al filmato di cui le aveva anticipato dei fotogrammi per posta elettronica, perchè la T. aveva rilasciato una liberatoria che gli avrebbe consentito l’utilizzo di quel video in sede pubblica e privata, a dimostrazione che lei non aveva ritenuto di aver qualcosa da temere dalla sua diffusione.

In ogni caso, mancherebbe la direzione della minaccia ad ottenere un riavvicinamento con la donna, proprio perchè nelle comunicazioni con la stessa aveva usato toni, vendicativi, che non la avrebbero certo potuta convincere a riallacciare i rapporti fra loro, con la conseguenza che i giudici del merito avrebbero dovuto ravvisare nel suo sfogo verbale una mera ipotesi di minaccia.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge per la mancata applicazione del disposto dell’art. 599 c.p..

Dal tenore di un suo sms, proprio quello oggetto dell’imputazione sub 2) in cui sosteneva di sentirsi trattato "come una bestia", si sarebbe dovuto dedurre che il comportamento della destinataria era stato offensivo e in ogni caso provocatorio.

La p.c T. ha depositato memoria con la quale chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso dell’imputato.

Il ricorso non può essere accolto.

Il primo motivo è infondato in quanto non considera che i diversi elementi evidenziati dalla Corte d’appello erano stati indicati, non tanto come costituenti di per sè prova dei fatti di causa, quanto piuttosto come dimostrativi dell’attendibilità della persona offesa.

Il ricorrente, nell’attestare un invio di propri sms, lamenta la mancata considerazione del loro tenore ed il fatto che il flusso di messaggi sarebbe stato anche in senso opposto; si tratta invero di rilievi non decisivi laddove appare invece evidente che la Corte di merito, dal pacifico invio dei messaggi, aveva semplicemente tratto spunto per considerare attendibili le restanti affermazioni della p.o., una delle quali, peraltro, riguarda un messaggio offensivo che il prevenuto ha ammesso di aver spedito, tanto da segnalarlo anche in ricorso, per porne il testo (oggetto del capo 2) a fondamento del terzo motivo.

Il ricorrente poi, per dimostrare l’erronea valutazione di attendibilità della p.o. si riferisce ad elementi di fatto, quali le frequentazioni fra i due successive all’anno 2001, che pretendono una valutazione in fatto della loro valenza dimostrativa di inattendibilità, che a questa Corte è preclusa.

In definitiva, come anche ammette il ricorrente, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’affermazione di responsabilità può essere basata sulle sole dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova (cfr. pure C. cost. ordinanze n. 82 del 2005, n. 115 del 1992, n. 374 del 1994, e sentenze n. 2 del 1973 e n. 190 del 1971), purchè la relativa valutazione sia adeguatamente motivata. E ciò vale, in particolare, proprio in tema di quei reati che, commessi non in presenza d’altri, non possono che essere accertati attraverso la valutazione e la comparazione delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi (così, da ultimo, in tema di reati sessuali, Sez. 4, Sentenza n. 30422 del 21/06/2005, e più in generale: Sez. 6,, Sentenza n. 443 del 04/11/2004).

Non è quindi compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione del compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una "rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano;

Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, rv. 203428).

Corretta pare anche la qualificazione giuridica del fatto sub 3), sulla base di quanto rilevato dai giudici del merito a cui il ricorso oppone una diversa lettura delle emergenze processuali, anche sull’identità del video oggetto di liberatoria e quello oggetto di minaccia, enfatizzando le situazioni di incontro fra i due che, dallo stesso testo del ricorso, appaiono, più che altro, dovute a momenti di cedimento della donna sottoposta a continua pressione, che cercava di gestire in qualche modo, barcamenandosi con difficoltà.

Manifestamente infondato è poi il terzo motivo.

La Corte di merito ha correttamente osservato che dell’asserita reciprocità delle offese e della provocazione non vi sarebbe stata prova alcuna; nè il ricorrente può fondatamente pretendere che l’aver usato proprio lui in un messaggio certi termini (di sentirsi trattato "come una bestia") sia circostanza tale da dare la dimostrazione del ricorrere della invocata scriminante.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso di quelle di parte civile, liquidate in Euro 2,300,00=, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-11-2013, n. 44482

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Svolgimento del processo
1. – Con sentenza resa in data 11.11.2010, il tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, ha condannato P.G. alla pena di un anno e due mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, in relazione al reato di lesioni colpose aggravate commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di Pe.
F., in (OMISSIS).
All’imputato (nella qualità di legale rappresentante della xxx s.p.a. e datore di lavoro del Pe.) era stata contestata la violazione, oltre ai tradizionali parametri della colpa generica, delle norme di colpa specifica specificamente indicate nel capo d’imputazione; violazioni, per effetto delle quali si era verificato l’incidente sul lavoro ai danni del lavoratore richiamato, il quale, impegnato nelle opere di manutenzione straordinaria di un, cancello carraio, era stato travolto dal crollo di un’anta di detto cancello che aveva provocato al lavoratore gravi lesioni da schiacciamento.
In particolare al P. era stato contestato di aver omesso di adottare le misure di prevenzione e di protezione idonee a consentire l’esecuzione dei ridetti lavori di manutenzione in piena sicurezza.
Con sentenza in data 25.9.2012, la corte d’appello di Brescia, concesse al P. le circostanze attenuanti generiche, ha disposto la riduzione della pena inflitta all’imputato determinandola nella misura di otto mesi di reclusione, con la revoca delle statuizioni civili, stante l’intervenuta corrispondente revoca della costituzione di parte civile.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato sulla base di sette motivi di impugnazione.
2.1. – Con i primi due motivi di ricorso, il P. censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione della legge sostanziale e processuale, in relazione al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, avendo la corte d’appello confermato la condanna dell’imputato con riferimento a un fatto del tutto diverso da quello indicato nel capo d’imputazione, atteso che, mentre nella formulazione di quest’ultimo al P. era stata contestata la violazione della norma di colpa specifica di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375 (riguardante l’esecuzione dei lavori di manutenzione), i giudici del merito avevano viceversa condannato l’imputato per la violazione delle norme di colpa specifica concernenti l’omessa informazione del lavoratore circa i rischi specifici dell’attività (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 21, ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 31) o la diversa regola di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7.
2.2. – Con il terzo e il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ricostruzione della posizione di garanzia in capo all’imputato e, complessivamente, in relazione al ruolo dallo stesso rivestito all’interno della società xxx s.p.a..
In particolare, l’imputato si duole che la corte d’appello abbia omesso di riconoscere come il P. avesse conferito una valida delega in materia antinfortunistica ad altro soggetto, tale A., avuto riguardo alla complessità della struttura organizzativa della xxx s.p.a. e alla circostanza che lo stesso A. (soggetto a sua volta già debitamente formato e addetto da ben otto anni al servizio di prevenzione e protezione della xxx s.p.a., nonchè responsabile nominato per l’esecuzione dei lavori nell’ambito del contratto – quadro tra la xxx s.p.a. e la xxx s.p.a., in cui si inseriva il cantiere in cui ebbe a verificarsi l’infortunio de quo) avesse personalmente provveduto (oltre che a comandare il Pe. per l’assistenza) alla scelta della ditta appaltatrice per l’esecuzione dei lavori in esame.
Sulla base di tali premesse, la corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere come il P. non fosse l’effettivo destinatario degli obblighi pretesamente violati, tenuto conto che era stato proprio l’ A. il soggetto a ordinare al lavoratore l’esecuzione delle attività di assistenza per la manutenzione del cancello de quo, in attuazione di una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori espressamente riconosciuta dallo stesso A. e, successivamente, emersa nel corso dell’istruttoria dibattimentale, in forza delle prove di natura testimoniale e documentale complessivamente acquisite.
2.3. – Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale negato l’applicabilità, al caso di specie, della norma di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 30 relativa al distacco del lavoratore al di fuori dell’organizzazione aziendale, con il conseguente relativo assoggettamente al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altro soggetto; e tanto, sulla base di una motivazione contraddittoria ed erronea.
2.4. – Con il sesto e il settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione del nesso di causalità tra l’ipotetica omissione contestata all’imputato e l’evento lesivo verificatosi, non avendo la corte territoriale rilevato come l’evento de quo si sarebbe in ogni caso verificato per effetto dell’abnorme comportamento del lavoratore infortunato e degli altri soggetti impegnati nella medesima lavorazione, con la conseguenza che nessuna prova era stata fornita in ordine alla circostanza secondo cui il compimento dell’azione doverosa omessa, da parte dell’imputato, avrebbe impedito la verificazione dell’evento in termini di elevata probabilità, tenuto conto che il lavoratore infortunato era stato debitamente informato delle modalità di compimento delle mansioni concretamente esercitate nell’occasione in esame, e dei rischi a quelle immediatamente connessi.
Motivi della decisione
3.1. – I primi due motivi di ricorso – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati.
Sul punto, converrà rimarcare, nel solco del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità come, nel verificare la mancata corrispondenza tra accusa contestata e fatto ritenuto in sentenza, occorra riferirsi all’operatività di criteri non formali o meccanicistici, valendo al riguardo la decisività del principio che impone (nel caso in cui sia accertato lo scostamento indicato) il riscontro dell’avvenuto rispetto dei diritti della difesa, nel senso che l’imputato abbia avuto, in concreto, la possibilità di difendersi da ogni profilo dell’addebito; e tanto, a prescindere dalla differente configurazione formale, in termini commissivi od omissivi, della condotta contestata (cfr. Cass., Sez. 4, n. 41674/2004, Rv. 229893; Cass., Sez. 4, n. 7026/2002, Rv.
223747).
Tale evenienza, in particolare, ricorre in tutti casi in cui dell’addebito si sia concretamente trattato nelle varie fasi del processo, ovvero in quelli nei quali sia stato lo stesso imputato a evidenziare il fatto diverso quale elemento a sua discolpa (v. Cass., Sez. 5, n. 23288/2010, Rv. 247761; Cass., Sez. 6, n. 20118/2010, Rv.
247330; Cass., Sez. 2, n. 11082/2000, Rv. 217222; Cass., Sez. 2, n. 5329/2000, Rv. 215903).
In breve, il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, di cui all’art. 521 c.p.p., finalizzato alla salvaguardia del diritto di difesa, non è violato qualora la sentenza puntualizzi l’imputazione enunciata formalmente nell’atto di esercizio dell’azione penale con le integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli altri atti in base ai quali è stato reso in concreto possibile all’imputato di avere piena consapevolezza del thema decidendum, così da potersi difendere in ordine a un determinato fatto, inteso come episodio della vita umana (v. Cass., Sez. 6, n. 9213/1996, Rv. 206208).
Ai fini della valutazione di detta correlazione, occorrerà dunque tener conto, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicchè questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (v. Cass., Sez. 3, n. 15655/2008, Rv. 239866).
Naturalmente, non deve trattarsi di un fatto completamente diverso ed eterogeneo con immutazione dell’imputazione nei suoi elementi essenziali (v. Cass., Sez. 1, n. 6302/1999, Rv. 213459; Cass., Sez. 6, n. 2642/1999, Rv. 212803), dovendo ritenersi sussistente la violazione de qua solamente quando nei fatti – rispettivamente descritti e ritenuti – non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in rapporto di continenza, bensì di eterogeneità (Cass., Sez. 6, n. 81/2008, Rv. 242368).
Nel caso di specie, del tutto correttamente la corte territoriale ha rilevato la mancata violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, avendo osservato la corrispondenza del nucleo essenziale dell’imputazione colposa contestata al P. (consistente nella contestata violazione di norme antinfortunistiche a monte del decorso causale che ebbe a condurre all’evento lesivo de quo) con la condotta omissiva accertata in capo all’imputato.
Sulla base di tali premesse deve ritenersi come il rimprovero concernente la mancata adozione di tutte le possibili cautele indispensabili al fine di scongiurare la verificazione di eventi lesivi a carico del lavoratore infortunato, costituisse una circostanza largamente conosciuto dall’imputato e dalla sua difesa, così com’era evidente la sua rilevanza nel generale contesto della linea accusatoria, sì da non potersi ravvisare alcuna sostanziale lesione del relativo diritto di difesa.
La corretta individuazione, da parte del giudice d’appello, degli elementi essenziali dell’imputazione e il riscontro della relativa corrispondenza, tanto nell’atto d’accusa, quanto nella sentenza di condanna pronunciata a carico dell’imputato, così come il riscontro dell’effettiva acquisita conoscenza in sede dibattimentale, da parte dell’imputato, di tutti i fatti e gli elementi di prova utilizzati ai fini della decisione, valgono a lasciar ritenere pienamente rispettato, nel caso di specie, il principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 c.p.p. (e in ogni caso l’assenza di alcuna lesione dei relativi diritti di difesa), con la definitiva attestazione della radicale infondatezza dei motivi d’impugnazione sul punto sollevati dall’odierno ricorrente.
3.2. – Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono infondati.
Sul punto, l’imputato tematizza la questione relativa alla trasferibilità della posizione di garanzia del datore di lavoro in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro mediante delega ad altro preposto alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sul punto, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità sottolinea come, al fine di ritenere compiuto il richiamato trasferimento della posizione di garanzia del datore di lavoro, è necessario che al soggetto preposto a tal fine sia assicurata la disponibilità di tutti gli strumenti di autonomia operativa, gestionale e finanziaria indispensabili al fine di garantire l’adozione di tutte le misure precauzionali funzionali alla tutela piena e integrale della vita e dell’incolumità dei lavoratori occupati nell’azienda, e che il trasferimento attuato mediante la delega valga a individuare in modo preciso e determinato gli specifici poteri attribuiti al delegato, a sua volta da individuare, soggettivamente, in persone dotate della necessaria competenza a darvi attuazione.
Al riguardo, questa corte ha già avuto modo di evidenziare come in materia di violazione della normativa antinfortunistica, gli obblighi di cui è titolare il datore di lavoro ben possono essere trasferiti ad altri sulla base di una delega, purchè espressa, inequivoca e certa (Cass., Sez. 4, n. 8604/2008, Rv. 238970; Cass., Sez. 4, n. 12800/2007, Rv. 236196; Cass., Sez. 4, n. 9343/2000, Rv. 216727);
tale delega, inoltre, là dove rilasciata a soggetto privo di una particolare competenza in materia antinfortunistica e non accompagnata dalla dotazione del medesimo di mezzi finanziari idonei a consentirgli di fare fronte in piena autonomia alle esigenze di prevenzione degli infortuni, non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dai propri obblighi in materia e a liberarlo dalla responsabilità per l’infortunio conseguito alla mancata predisposizione dei necessari presidi di sicurezza (cfr. Cass., Sez. 4, n. 7709/2007, Rv. 238526; Cass., Sez. 4, n. 38425/2006, Rv.
235184).
In particolare, in ipotesi di delega di funzioni spettanti al datore di lavoro, è necessario verificare in concreto che il delegato abbia effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro, indipendentemente dal contenuto formale della nomina (Cass., Sez. 4, n. 47136/2007, Rv. 238350).
Nel caso di specie, la corte territoriale ha sottolineato come, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, non fosse risultato il rilascio, da parte dell’imputato, di alcuna particolare delega nei confronti dell’ A. in materia antinfortunistica, non potendo essa desumersi implicitamente dal semplice fatto che, secondo l’organigramma aziendale, l’ A. fosse una sorta di preposto capocantiere incaricato di seguire per conto della società l’esecuzione dei lavori di cui al contratto stipulato tra la xxx s.p.a. e la xxx s.p.a. (comprendente anche il cantiere ove ebbe a verificarsi l’infortunio in esame).
Tale preposizione, ad avviso della corte d’appello, doveva ritenersi conseguentemente tale da non prevedere alcuno specifico trasferimento di poteri e responsabilità in tema di sicurezza suscettibile di escludere la posizione di garanzia del datore di lavoro:
trasferimento di poteri certamente non surrogabile dalla generica possibilità, attribuita all’ A., di scegliere autonomamente la ditta appaltatrice per l’esecuzione dei lavori in esame in assenza di altri indici idonei ad attestare l’esistenza di un’ampia autonomia decisionale e di spesa in materie antinfortunistica in capo allo stesso.
Sotto altro profilo, la stessa corte d’appello ha sottolineato come gli elementi istruttori complessivamente acquisiti nel corso del giudizio avessero evidenziato la sostanziale insussistenza, in capo al preposto, delle necessarie competenze tecnico-professionali idonee a consentirgli un adeguato assolvimento dei compiti allo stesso genericamente attribuiti in materia di sicurezza, come confermato dagli indici di grave trascuratezza manifestati dallo stesso preposto nell’esecuzione dei relativi compiti, (cfr. pag. 8 della sentenza d’appello).
Le motivazioni così complessivamente compendiate dalla corte d’appello appaiono dotate di adeguata coerenza sul piano logico e argomentate in termini di conseguente linearità, tali da sfuggire alle censure sul punto illustrate dal ricorrente.
3.3. – Del tutto priva di fondamento deve ritenersi la censura illustrata dal ricorrente nel quinto motivo di ricorso, avendo entrambi i giudici del merito correttamente rilevato come nella specie non si fosse verificata alcuna ipotesi di distacco del lavoratore infortunato presso altro soggetto, non ricorrendone in nessun modo i relativi presupposti di fatto e di diritto, essendosi bensì trattato del solo conferimento, al lavoratore de quo, dell’incarico di procedere (nell’interesse esclusivo della società datrice di lavoro) all’esecuzione di un’attività di assistenza di altri prestatori d’opera, essi stessi coinvolti per la realizzazione di attività proprie della società di cui l’odierno imputato è il legale rappresentante.
Del tutto correttamente, peraltro, la corte territoriale ha sottolineato la totale irrilevanza della circostanza sul punto evidenziata dal ricorrente, in conformità all’insegnamento di questa corte di legittimità ai sensi del quale, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra, i relativi obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita (Cass., Sez. 4, n. 37079/2008, Rv. 241021).
3.4. – Da ultimo, dev’essere rilevata la totale infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente in tema di causalità, avendo entrambi giudici del merito evidenziato come l’eventuale adozione, da parte dell’odierno imputato, delle necessarie cautele in relazione all’esecuzione delle lavorazioni de quibus (e, segnatamente, della corretta informazione sui rischi connessi alla movimentazione di carichi di particolare e singolare gravità come quello in esame, ovvero circa l’affidamento di detta movimentazione a un soggetto dotato della necessaria e specifica esperienza) avrebbe con certezza indotto il lavoratore infortunato a modificare il proprio comportamento, assicurando l’anta del cancello in modo diverso da quello effettivamente compiuto, o avendo cura di non sostare nei pressi dello spazio di eventuale caduta dell’anta così precariamente sostenuta.
Sotto altro profilo, dev’essere escluso il ricorso di un’ipotesi di abnormità del comportamento del lavoratore infortunato, avendo la corte territoriale correttamente rilevato come l’evento infortunistico in esame ebbe a verificarsi nel corso delle ordinarie mansioni cui il lavoratore era addetto, e che il pericolo di crollo di un oggetto di tali rilevantissime dimensioni, lungi dal costituire un’ipotesi del tutto imprevedibile, doveva ritenersi ex ante un’evenienza icto oculi pienamente compatibile con lo sviluppo delle lavorazioni in esame.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicchè la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 4, n. 37986/2012, Rv. 254365).
Al riguardo, la circostanza che il lavoratore avesse imprudentemente, o in modo negligente, assicurato l’anta del cancello de quo o fosse impudentemente rimasto nei pressi dell’area di caduta della stessa, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro, dovendo ritenersi ricompreso, entro l’ambito delle responsabilità di quest’ultimo, l’obbligo di prevenire anche l’ipotesi di una condotta imprudente o negligente del lavoratore, al fine di scongiurare la verificazione delle prevedibili evenienze riconducibili all’ordinario sviluppo delle lavorazioni oggetto d’esame.
Il datore di lavoro, infatti, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, diverso dalle ipotizzatoli e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 7267/2009, Rv. 246695).
In tema, questa stessa corte ha avuto recentemente modo di sottolineare come l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell’infortunio, sia a titolo di colpa diretta, per non aver negligentemente impedito l’evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio, che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate (Cass., Sez. 4, n. 16890/2012, Rv. 252544).
4. – Al riscontro dell’infondatezza di tutti i motivi di doglianza avanzati dall’imputato segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15657 LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con ricorso, ritualmente depositato, S.S. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Catania del 25.11.2001, che aveva rigettato la sua domanda nei confronti del CONSORZIO DI BONIFICA n. 9 Catania intesa ad ottenere la qualifica di quadro dall’aprile 1994, per avere svolto mansioni superiori a quelle corrispondenti alla 7^ fascia svolte dal 1991, e le conseguenti differenze retributive.

Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 20 del 2006, la quale ha ritenuto che allo S. non potesse essere riconosciuta la qualifica di quadro, non avendo provato, in relazione all’art. 2 del CCNL, di essersi avvalso, successivamente all’attribuzione della 7^ fascia dal 1991, dell’opera di collaboratori aventi inferiore inquadramento.

2. Lo S. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29.05.2 007, sulla base di due motivi.

Il Consorzio resiste con controricorso, notificato il 5.07.2007, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

3. Lo stesso S. ha proposto altro ricorso per Cassazione, notificato il 3.05.2007, non iscritto a ruolo, cui resiste il Consorzio con controricorso, notificato l’8.06.2007, iscritto d’ufficio.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale n. 16422/07 il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del CCNL per dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 31.07.1994.

In particolare lo S. sostiene che la disposizione collettiva prevede per l’attribuzione della qualifica di quadro unicamente che il dipendente risponda direttamente al dirigente del settore e non l’ulteriore requisito che il dipendente si avvalga di addetti a fasce funzionali inferiori.

Il motivo è infondato Il giudice di appello ha interpretato l’art. 2 del CCNL nel senso che dalla formulazione della norma collettiva si evince che la qualifica di quadro va attribuita a coloro che rispondono direttamente al personale dirigente, ma che comunque si avvalgono per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti di dipendenti appartenenti a fasce funzionali inferiori.

Seguendo questa linea interpretativa il giudice di appello ha ritenuto che la qualifica di quadro non spettasse allo S., non essendo stato provato che egli si avvalesse di collaboratori appartenenti a fasce funzionali inferiori addetti a quel settore.

Il ricorrente si è limitato ad opporre una diversa opzione interpretativa rispetto a quella fornita dal giudice di appello, sorretta da congrua e logica motivazione e quindi non censurabile in sede di legittimità. 2. Con il secondo motivo lo S. denuncia vizio di motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che il giudice di appello ha operato una strana e contraddittoria ricostruzione delle deposizioni testimoniali, il cui attento esame avrebbe consentito di accertare che presso il settore "pratiche espropriativi e reparto spese", di cui esso ricorrente aveva la responsabilità, il coordinamento e il controllo, vi erano addetti altri dipendenti appartenenti alle fasce funzionali inferiori alla settima.

Anche questo motivo è privo di pregio e va disatteso.

Le esposte doglianze, contenute nel ricorso principale, sono prive di pregio e vanno disattese, in quanto la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta – tra le risultanze probatorie – di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, sono tutte attività riservate al giudice di merito, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. sentenza n. 9834 del 1995; Cass. sentenza n. 10896 del 1998). Il che nel caso di specie si è verificato, avendo ritenuto il giudice di appello, sulla base delle deposizioni dei testi S. e P., che lo S. non si era avvalso dell’opera di collaboratori aventi inferiore inquadramento, come richiesto dalla richiamata disposizione collettiva.

Il ricorso incidentale n. 18913/07 può ritenersi assorbito, trattandosi di impugnativa tra le stesse parti riguardante la medesima sentenza e perciò non avente propria autonomia.

3. In conclusione il ricorso principale è destituito di fondamento e va rigettato, mentre va dichiarato assorbito il ricorso incidentale.

Ricorrono giustificate ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie connessa all’interpretazione delle disposizioni collettive in questione, per compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. II 22-02-2006, n. 3962 CIRCOLAZIONE STRADALE – SEGNALETICA STRADALE – Mancata indicazione, sul retro del segnale, degli estremi della ordinanza di apposizione – Illegittimità del segnale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P. D. ha impugnato davanti al Giudice di pace di Isernia l’ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto di quella provincia le aveva irrogato una sanzione pecuniaria, per aver lasciato un autoveicolo in sosta vietata. L’opponente ha dedotto che il divieto non poteva considerarsi operante, stante l’illegittimità del relativo segnale verticale, che era privo sul retro delle prescritte indicazioni dell’ente o dell’amministrazione proprietari della strada, del numero dell’autorizzazione concessa per la fabbricazione, degli estremi dell’ordinanza di apposizione. Il Prefetto di Isernia si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.

Questo è stato respinto, con sentenza del 26 febbraio 2003, avendo il Giudice di pace ritenuto che "il segnale non conforme a quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. è da ritenersi illegittimo, con efficacia esimente nei confronti di colui che non lo abbia osservato, solo in quanto esso sia concretamente inidoneo a rendere edotto l’utente della strada della particolare norma di condotta che il segnale è destinato ad esprimere", sicché "soltanto quando sussista siffatta concreta inidoneità alla funzione propria del segnale stradale – che è quella di render nota all’utente della strada la norma di condotta da osservare – possono porsi le ulteriori questioni dell’eventuale disapplicazione del provvedimento amministrativo incorporato nel segnale ovvero della sussistenza, in capo all’autore, dell’elemento soggettivo della violazione".

P. D. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Il Prefetto di Isernia non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso P. D., denunciando "violazione e falsa applicazione dell’art. 77 comma 7 Regolamento del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495", lamenta che il Giudice di pace ha fatto applicazione di un principio che la giurisprudenza di legittimità aveva enunciato con riferimento al codice della strada previgente e che ormai non è più attuale, dopo l’abrogazione delle disposizioni da cui era stato tratto.

La doglianza è infondata.

Le ragioni che avevano indotto questa Corte a ritenere che l’obbligo di rispettare la segnaletica stradale non venisse meno, ove questa non fosse esattamente conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione del codice della strada del 1959, salvo il caso di divergenze tali, da rendere non conoscibile la condotta prescritta (v., per tutte, Cass. 23 marzo 1994 n. 2763 e 21 settembre 1998 n. 9438) valgono senz’altro anche per le norme, del tutto analoghe, del codice della strada del 1992 e del relativo regolamento. Né l’uno né l’altro, infatti, condizionano l’operatività del divieto o dell’obbligo stabilito dal cartello alla presenza, sul retro di questo, delle indicazioni di cui si tratta, le quali non sono affatto essenziali ai fini della disciplina della circolazione. L’unica informazione rivolta agli utenti della strada è quella relativa all’ordinanza di apposizione, informazione destinata a consentire il controllo che il segnale non sia stato collocato in mancanza del necessario relativo provvedimento: ipotesi che però P. D. non ha prospettato, come motivo di illegittimità dell’accertamento della violazione contestatale.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale la parte intimata non ha svolto attività difensive.

Dispositivo

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.