T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 12-01-2011, n. 4 Procedimento e punizioni disciplinari

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che con atto spedito per la notifica il 6 dicembre 2004 – depositato il successivo 7 – il ricorrente, inquadrato nel ruolo dei Commissari di Polizia di Stato con la qualifica di Vice Questore Aggiunto, impugna la delibera in data 27 aprile 2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione per il Personale della Polizia di Stato ha deciso di non procedere per l’anno 2002 "ad alcuna valutazione… di n. 9 funzionari già sospesi dal servizio e successivamente riammessi, in attesa della definizione del procedimento penale ed eventuale conseguente procedimento disciplinare…";

Vista l’ordinanza n. 890 del 20 dicembre 2004, con la quale la Sezione ha accolto l’istanza cautelare;

Visto l’articolo 74 del codice del processo amministrativo;

Ravvisato che, in relazione a quanto richiesto dalla norma su indicata, deve ritenersi risolutiva la considerazione, peraltro già anticipata dalla Sezione in sede cautelare, per la quale, posto che il ricorrente è stato riammesso nella qualifica e relative funzioni, nessuna delle disposizioni al caso pertinente, contempla la possibile sospensione della valutazione da veicolare per il tramite del cd. rapporto informativo e ciò anche con specifico riguardo alla possibile pendenza del procedimento penale;

Considerato che per le esposte ragioni il ricorso va accolto e che le spese seguono, come per legge, la soccombenza;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnata deliberazione nei limiti dell’interesse del ricorrente.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2011, n. 5082 Società

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Svolgimento del processo

V.P. ha impugnato l’avviso di accertamento relativo al reddito da partecipazione sociale alla Infotech S.a.s. per l’anno 1997, deducendone la nullità per mancanza di motivazione. La CTP di Lecco ha accolto l’impugnazione e la sentenza, su gravame dell’Agenzia delle Entrate, è stata riformata dalla CTR della Lombardia, che, con sentenza dell’11.10.2006, ha rilevato che l’Ufficio aveva assolto all’obbligo di motivazione col riferimento all’atto di accertamento nei confronti della Società, che era stato notificato al contribuente ed era idoneo a fondare il maggior reddito dello stesso.

Per la cassazione della sentenza ricorre il V., il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo, il ricorrente, deducendo la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 40 e 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, critica la sentenza impugnata, sostenendo che i giudici d’appello hanno fatto malgoverno della norma, secondo cui l’atto di accertamento deve esser motivato in modo tale da consentire al contribuente di conoscere "l’esatta pretesa dell’ufficio finanziario, individuata nel suo petitum e nella causa petendi" di tal che l’avviso di accertamento motivato "per relationem" ad un processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza è legittimo, solo, quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza, onde potere apprestare le proprie difese.

In concreto, prosegue il ricorrente, il p.v. di constatazione redatto dalla G di F costituisce il presupposto dell’accertamento non solo nei confronti della Società, ma anche nei suoi confronti, sicchè la mancata allegazione di tale p.v. rende nullo l’avviso a suo carico.

Conclusivamente, il V. sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se sia invalida "una motivazione per relationem all’accertamento effettuato a carico della società quando il socio non sia stato mezzo a conoscenza degli atti presupposti all’accertamento effettuato a carico della società".

Il motivo è infondato. A norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, nel testo, risultante dalla modificazione introdotta dal D.Lgs. n. 32 del 2001, nella specie applicabile "ratione temporis", l’accertamento è nullo "se non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del comma 2".

L’ultima parte di tale comma 2 prescrive, poi, che "se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo ne riproduca il contenuto essenziale".

Ciò che rileva, dunque, è che l’atto richiamato sia conosciuto dal contribuente o sia stato da lui, in precedenza, ricevuto o che di tale atto sia stato riprodotto il contenuto essenziale, al fine di consentire al contribuente di conoscere nel modo più compiuto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste dall’ufficio finanziario a fondamento dell’atto impositivo, e di porlo in condizioni di apprestare un’adeguata difesa.

Nella specie, l’impugnata sentenza, dopo aver dato atto che il V. aveva già ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento a carico della Società, ha affermato la validità della motivazione dell’atto impositivo indirizzato al contribuente, ritenendo che lo stesso era stato reso edotto delle ragioni per le quali il suo reddito da partecipazione sociale era stato elevato, in riferimento alle conclusioni esposte nell’accertamento nei confronti della Società.

In base a tale accertamento di fatto, che non è stato censurato sotto il profilo motivazionale, in relazione, ad esempio, all’insufficienza delle ragioni poste a fondamento della pretesa fiscale nei confronti della Società (al contrario, nell’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, il contribuente riferisce che l’Ufficio "richiamando integralmente il processo verbale di contestazione n. 392/2002" della Guardia di Finanza aveva contestato alla Infotech "l’annotazione di fatture d’acquisto riferite ad operazioni ritenute fittizie ed insussistenti per L. 386.209.000" e rettificato, in conseguenza il reddito d’impresa), l’obbligo di motivazione dell’atto d’accertamento impugnato risulta soddisfatto, non essendo, a tal fine, necessaria l’allegazione, ad esso, del p.v. della Guardia di Finanza, da cui ha tratto origine l’accertamento nei confronti della Società, tenuto conto che l’obbligo dell’amministrazione di allegare gli atti citati nell’avviso di accertamento ( L. n. 212 del 2000, art. 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, per l’amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, con la conseguenza che detto obbligo deve intendersi delimitato ai soli atti di riferimento che siano necessari per sostenere quelle ragioni (Cass. n. 26683/2009 e n. 25371/08). Tale principio non è contraddetto dalla giurisprudenza citata nel ricorso (Cass. n. 4271/2003), che non risulta pertinente, dato che, in quel caso, il contribuente interessato era stato posto a conoscenza soltanto del reddito imputato alla società, e pro quota anche a lui, ma non delle ragioni dell’accertamento a carico della società, a differenza di quello qui in esame, in cui tali ragioni sono invece, note, per aver il ricorrente ricevuto, come si è detto, la notifica dell’atto impositivo diretto alla Società.

Le spese, secondo il criterio legale della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente e possono liquidarsi in complessivi Euro 2000,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia, liquidate in Euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-11-2010) 18-02-2011, n. 6193 Aggravanti comuni aggravamento delle conseguenze del delitto

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza del 17 settembre 2007, con la quale il Tribunale di Enna aveva dichiarato B.G. e S.L. colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 582 c.p. e art. 585 c.p., comma 1, seconda parte, ove richiamava l’art. 577 c.p., n. 4, con riferimento all’art. 61 c.p., n. 1 e comma 1, seconda parte ultimo periodo con riferimento al comma 2, n. 2 dello stesso articolo, per avere, in concorso con altri, cagionato a C. C. lesioni personali consistite nella frattura dell’ottava, nona e decisa costa …., guarite in gg. 30, colpendolo ripetutamente con un tondino in ferro e con calci, schiaffi e pugni; con le aggravanti di avere commesso il fatto per motivi futili, e cioè per impedire al C. di accedere al proprio fondo passando attraverso quello del M., essendo questa l’unica via di accesso, e con uso di arma impropria; e, per l’effetto, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, li aveva condannati alla pena di anni uno di reclusione ciascuno, oltre consequenziali statuizioni. Lì aveva altresì condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore degli imputati ha proposto distinti ricorsi per Cassazione, ciascuno affidato ai motivi alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo del ricorso in favore del B. deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 582 e 585 c.p. nonchè mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all’art. 393 c.p., comma 3, in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

Il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 592 c.p., art. 546 c.p., lett. e) in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento alla valutazione delle risultanze di causa, segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa.

Il terzo motivo eccepisce violazione ed erronea applicazione dell’aggravante dei futili motivi, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

Il quarto motivo denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 157 c.p., e art. 159 c.p., n. 3 in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b). Si duole, in proposito, che non sia stata dichiarata l’estinzione del reato per maturata prescrizione posto che i periodi di sospensione (dal 17.1.2005 al 3.10.2002 e dal 24.4.2006 al 20.11.2006, entrambi per impedimento del difensore), erano stati computati per intero e non già nei limiti di cui alla nuova formulazione dell’art. 159 c.p..

Il quinto motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 185 c.p. ed art. 539 c.p., comma 2, in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) e c), sul rilievo dell’omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo all’entità della provvisionale immotivatamente concessa dal primo giudice.

Il ricorso in favore del S. prospetta identici motivi di ricorso.

2. – Nella griglia della censure dedotte in favore del B. rilevanza certamente pregiudiziale assume la doglianza che sostanzia la quarta doglianza. Il rilievo della prescrizione, ancorchè erroneamente formulato in riferimento alla mancata declaratoria da parte del giudice di appello, è certamente fondato, essendo medio tempore maturato il termine prescrizionale. Ed infatti, pur tenendo conto dei periodi di sospensione nella massima estensione (dal 24/6 al 25.11.2993; dal 25.11.2003 al 19.4.2004; dal 17.1.2005 al 3.10.2005; dal 26.4.2006 al 20.11.2006; dall’11.6.2007 al 18.6.2007;

dal 7.7.2009 al 20.10.2009), per complessivi anni due, mesi 5 e giorni 8, il termine anzidetto – a far tempo dalla data di commissione del reato, ossia dal 7.11.2000 – è maturato il 15.10.2010. Pertanto, in mancanza di più favorevoli cause di proscioglimento nel merito, non essendo evidente la loro sussistenza a mente dell’art. 129 c.p.p., comma 2, tanto più a fronte di doppia conforme in punto di penale responsabilità – occorre prenderne atto e far luogo alla declaratoria di estinzione del reato in questione.

La relativa pronuncia è consentita, per vero, dal giudizio di infondatezza delle doglianze di parte e, dunque, da ipotetico epilogo decisionale diverso dall’inammissibilità, che avrebbe avuto, invece, effetto preclusivo secondo i dettami della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte 22.11.2000, n. 32, De Luca, rv. 217266.

Nondimeno, occorre esaminare, specificamente, le anzidette ragioni di censura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 578 c.p.p..

Orbene, la prima ragione di censura, che si duole del riconoscimento nella fattispecie del reato di lesioni personali aggravate e della mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 393 c.p., comma 3, è priva di fondamento.

Ed invero, il fatto ascritto agli imputati integrava pacificamente il reato ascritto, posto che la condotta lesiva è stata posta in essere anche con uso di tondino di ferro, dunque con arma impropria, in quanto strumento pacificamente utilizzabile per l’offesa alla persona. Improponibile era ogni altra qualificazione giuridica, anche tenuto conto del fatto che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’aggressione è stata solo occasionata dal passaggio e non era, comunque, intesa ad impedire l’esercizio della relativa servitù prediale, asseritamente illegittimo, a parte il rilievo che, ad ogni modo, il diritto di proprietà, che sarebbe stato tutelato, non risulta facesse capo agli odierni imputati.

Infondata è anche la seconda censura, posto che la valutazione delle risultanze di causa appare ineccepibile, così come insindacabile, in quanto congruamente motivata, è l’individuazione di una piattaforma probatoria idonea al ribadito giudizio di colpevolezza, tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa ritenute, motivatamente, attendibili anche alla luce del riscontro offerto dalla consulenza medicolegale disposta dal PM. Giuridicamente corretta, e congruamente motivata, è l’applicazione dell’aggravante dei futili motivi, avuto riguardo alle peculiari modalità della fattispecie ed all’evidente sproporzione tra entità del fatto ed impulso, peraltro meramente punitivo, che aveva determinato l’azione violenta in danno della persona offesa.

Destituito di fondamento è anche il quinto motivo, relativo alla mancata risposta alla censura concernente l’entità della provvisionale concessa in primo grado. Ed infatti, anche se manca una motivazione espressa sul punto, le ragioni per le quali la doglianza di parte era stata disattesa emergono per implicito – ma non per questo meno chiaramente – dall’intero compendio motivazionale, specie nella parte in cui è sottolineata la gravità delle lesioni riportate dalla parte offesa (frattura dell’ottava, nona e decima costa dell’emilato sinistro, guarite in giorni trenta, come da rubrica), a seguito della selvaggia aggressione subita, e del consequenziale danno patito, rispetto al quale, evidentemente, l’entità della provvisionale riconosciuta dal primo giudice è stata ritenuta affatto congrua.

Come si è già notato in premessa, le censure proposte in favore del S. sono del tutto identiche.

3 – Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto il reato ascritto agli imputati è estinto per intervenuta prescrizione. I ricorsi devono essere, però, rigettati agli effetti delle statuizioni civili, con le consequenziali statuizioni espresse m dispositivo anche in ordine alla condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di parte civile, che si reputa congruo determinare come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti in sondo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.000.00, oltre accessori come per legge.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 28-02-2011, n. 1800 Decisione amministrativa

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, funzionario dell’intimata Camera di Commercio, con la qualifica di capo Servizio, reclama l’inquadramento nella qualifica immediatamente superiore con gli effetti giuridici ed economici previsti dall’art. 12 della legge 140 dell’11.05.1999 ed impugna, a tali fini, i provvedimenti sopra meglio emarginati con cui, rispettivamente, è stata respinta la domanda di inquadramento automatico nella qualifica di dirigente, ed è stato indetto un concorso per la copertura della medesima posizione dirigenziale.

Deduce, pertanto, la violazione dell’art. 12, legge 140 del 1999; del d. lgs. 29/1993 e ss. mm., degli artt. 14, 21 e 31 dello Statuto della CCIA di Roma; degli artt. 3, 35 e 97 della Cost; eccesso di potere.

Chiede, in conclusione, il ricorrente in accoglimento degli esposti mezzi di censura, l’annullamento degli impugnati provvedimenti.

Si è costituito l’intimata Camera di Commercio per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 1583/2001 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con ordinanza n. 3229/2001, in riforma della misura accordata dalla Sezione, ha respinto l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Viene in controversia il diniego rappresentato dalla resistente CCIA di Roma in merito alla istanza presentata dal ricorrente di inquadramento automatico nella qualifica dirigenziale, in applicazione dell’art. 12, legge 140/1999.

Tanto precisato, in punto di fatto, il Collegio deve dare atto, in via preliminare, della sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, in quanto, come rappresentato dalla resistente Camera di Commercio con la memoria conclusionale depositata in data 2 dicembre 2010, in pendenza del giudizio, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 218 del 29.05.2002, ha dichiarato, l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 97 cost., dell’art. 12, comma 1, l. 11 maggio 1999 n. 140, che consente l’inquadramento a semplice domanda nella qualifica dirigenziale, immediatamente superiore a quella di capo servizio rivestita, alla data del 12 luglio 1982, dal personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in quanto tale disposizione deroga ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso, senza neppure prevedere alcuna verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’attribuzione della qualifica superiore.

Ritiene il Collegio, in adesione, peraltro, ad un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione, dell’impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo si verifica quando interviene un diverso provvedimento che modifica le situazioni giuridiche in modo tale da rendere inutile la pronuncia richiesta al Giudice amministrativo, oppure quando si verifica una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame, in applicazione della regola processuale dell’interesse ad agire, il quale non solo deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, ma deve altresì permanere al momento della pronuncia, per evitare attività giurisdizionale inutile.

Nel caso di specie, la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di cui, invece, il ricorrente reclama l’applicazione nei propri confronti, è idonea a far venire meno l’interesse ad agire, non potendo il giudice scrutinare la legittimità del provvedimento impugnato alla stregua di una normativa che, siccome in contrasto con l’ordinamento giuridico, non ha più efficacia giuridica, e, pertanto, nessuna utilità può derivare al medesimo dallo scrutinio delle censure originariamente introdotte.

La medio tempore intervenuta modificazione della situazione di diritto esistente al momento della introdotta domanda, rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza anche sotto il profilo meramente strumentale e morale, non potendo ritenersi nemmeno la sussistenza di un residuale interesse risarcitorio, in ragione dell’illegittimità con il quadro costituzionale della normativa della cui violazione il ricorrente si è lamentato.

Le superiori considerazioni inducono, pertanto, il Collegio a dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Le spese di lite possono essere compensate, in relazione alla peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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