T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4631 Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il ricorso in esame si impugna il provvedimento di interpello straordinario di trasferimento, riferito alle sedi di Potenza e di Reggio Emilia;

che ivi si evidenzia che, con riguardo all’interpello ordinario, le ricorrenti si sono posizionate 1^, 3^ e 4^ relativamente alla casa circondariale di Potenza e che l’interpello straordinario sarebbe stato indetto, nonostante fosse ancora efficace la graduatoria concernente il primo;

Considerato:

che l’interpello ordinario prevedeva due ordini di opzioni: la possibilità di indicare fino ad un massimo di 3 sedi tra quelle riportate nell’allegato "A" e di chiedere una sola sede tra quelle non ricomprese, ma pur sempre coinvolte nel piano di mobilità;

che in ogni caso non si sarebbero potute indicare sedi non rientranti in alcuna delle due ipotesi sopra riportate;

che, secondo quanto emerge dalla documentazione depositata dall’Amministrazione resistente in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 1990/2011, la sede di Potenza, pacificamente non inclusa nel predetto allegato "A", non era neppure coinvolta nel piano di mobilità, dato che non risulta contestato in questa sede dalla parte ricorrente;

Ritenuto:

che, pertanto, correttamente sia stato indetto un interpello straordinario per tale sede, atteso che, diversamente agendo, si sarebbe violata la par condicio con altri soggetti che, per quanto sopra rilevato, non avevano presentato la propria opzione per la casa circondariale di Potenza;

che in conclusione il ricorso sia infondato e debba rigettarsi;

che, in relazione alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico delle ricorrenti, e debbano quantificarsi come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna le ricorrenti alle spese di giudizio, in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-10-2011, n. 20598 Accertamento

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Svolgimento del processo

Il reddito dichiarato da O.D. per l’anno 1994 fu rettificato in quello di L. 282.139.544 in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 avendo l’Ufficio rilevato che la contribuente disponeva di una automobile e di una casa di abitazione e che, in un controllo compiuto al valico di frontiera di (OMISSIS), era stata trovata in possesso di documentazione contabile attestante disponibilità finanziarie su banca svizzera per L. 1.549.459.000. Il ricorso proposto avverso l’accertamento è stato accolto in primo grado ma respinto in appello. La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR di Milano con sei motivi, illustrati da memoria. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso spiega che, sulla scorta degli stessi elementi posti a base dell’accertamento oggetto di causa, furono rettificati anche i redditi dichiarati dalla contribuente per gli anni 1993, 1995 e 1996 (avendo l’ufficio ritenuto che l’incremento patrimoniale dimostrato dalla documentazione bancaria rinvenuta nel controllo doganale fosse stato realizzato a fronte di redditi conseguiti, in quote costanti, nei cinque anni anteriori alla verifica).

I primi due motivi di ricorso si fondano sull’assunto che gli accertamenti 1993, 1995 e 1996 sarebbero stati annullati con sentenze passate in giudicato. Poichè i presupposti delle contestazioni sarebbero gli stessi, non potrebbe non decidersi nello stesso senso anche la presente causa.

Senonchè, le sentenze 13.11.2001 n. 323 e 7.03.2002 n. 123 -con le quali la CTP di Milano ha accolto i ricorsi della contribuente concernenti rispettivamente il 1995 ed il 1996 – sono passate in giudicato (in quanto non impugnate) prima della data (8 marzo 2005) in cui la presente causa fu discussa in appello. Ma non è allegato e non risulta dalla sentenza impugnata che il giudicato fu invocato davanti a quel giudice. Le copie in atti recano invero la attestazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. resa in data (giugno 2006) successiva a quella della sentenza qui impugnata.

L’asserito contrasto col giudicato esterno non costituisce dunque vizio denunciabile col ricorso per cassazione, ma avrebbe dovuto farsi valere col rimedio della revocazione (Cass. 2143/2010).

La sentenza della CTR Lombardia n. 53 del 17 marzo 2005, che ha annullato l’accertamento concernente il 1993, non risulta passata in giudicato, perchè la copia in questa sede prodotta manca della attestazione del cancelliere che ne costituisce unica prova idonea.

Vanno del pari respinti gli altri motivi.

Il terzo denuncia violazione di legge (per falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., artt. 115 e 116 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38. Sostiene che sia "palesemente erronea" la premessa dalla quale muove la decisione impugnata, "che l’Amministrazione finanziaria avesse provato la disponibilità di beni in capo alla contribuente", giacchè gli elementi segnalati dalla Guardia di Finanza, posti a base dell’accertamento, non costituirebbero presunzioni "gravi, precise e concordanti".

Censura inammissibile perchè non sostiene l’erroneità del canone normativo applicato ma il giudizio di fatto espresso alla sua stregua dal giudice di merito.

Il quarto motivo denuncia violazione degli stessi articoli di legge e vizio di motivazione deducendo che "la pronunzia impugnata ha omesso di indicare, con motivazione adeguata ed esaustiva, le circostanze idonee a sorreggere la determinazione induttiva e/o sintetica del reddito, nonchè la correlazione configurabile fra le circostanze "certe" ed il fatto ignoto".

Censura inconsistente, giacchè il possesso di casa ed automobile sono contemplati come indizi idonei dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e dai D.M. 25 luglio 1990 e D.M. 10 settembre 1992, richiamati dall’ufficio e dai giudici, e la disponibilità di capitali all’estero è stata desunta dal possesso della corrispondente documentazione giustificativa, che la ricorrente non ha nè contestato nè altrimenti spiegato.

Il quinto motivo critica la sentenza impugnata di omesso esame od omessa motivazione su punto decisivo, lamentando che "il giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi sulle domande e/o sulle eccezioni proposte dalla parte appellata".

Ma non riporta il preciso tenore nè dei motivi del ricorso introduttivo nè delle "controdeduzioni" con le quali li avrebbe riproposti al giudice d’appello: è quindi inammissibile per difetto di autosufficienza.

Per la stessa ragione va disatteso il sesto motivo, col quale si denuncia violazione di legge ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, L. n. 212 del 2000, art. 7) senza riprodurre il tenore dell’avviso di accertamento e dei motivi coi quali ne sarebbe stato lamentata nei due gradi di giudizio la inidonea motivazione. Con doglianza che si palesa del resto anche infondata, giacchè l’obbligo di allegazione degli atti cui l’avviso faccia riferimento, di cui è lamentata la violazione, concerne gli atti non conosciuti dal contribuente destinatario (mentre nella specie si trattava di un p.v.c. stilato in contraddittorio del contribuente).

Va dunque respinto il ricorso e condannata la ricorrente al rimborso delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5000 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 23-06-2011, n. 1699

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il ricorso in epigrafe il Comune ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Tribiano ha denegato l’accesso alla registrazione della seduta del Consiglio Comunale del 23 dicembre 2010 ed ha comunque omesso di indicare le modalità con le quali sarebbe stata ricevuta notizia ovvero la copia della nota dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato indirizzata al dott. C.M., Sindaco di Paullo, avente ad oggetto "Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica di proprietà E.S.";

che la domanda del ricorrente è finalizzata a conseguire l’ordine al Comune di Tribiano di consegnare trascrizione della registrazione della seduta di C.C. nonché, ove effettivamente in possesso, la copia del documento stesso, al fine di poter valutare se sussistano i presupposti per avviare eventuali azioni a tutela del diritto alla riservatezza della corrispondenza e del buon nome del Comune;

Rilevato:

che per giurisprudenza costante la disciplina sull’accesso a documenti amministrativi è volta a tutelare l’interesse alla conoscenza allo scopo di verificare la possibilità di eventuali, future lesioni della sfera dei privati (cfr. ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 3 maggio 2011, n. 3825);

che deve considerarsi meritevole di tutela l’interesse ad acquisire la documentazione richiesta (registrazione della seduta consiliare e copia della nota dell’Autorità ove effettivamente detenuta), trattandosi di corrispondenza privata il cui contenuto è, in astratto, potenzialmente lesivo dell’immagine del Comune richiedente;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto deve ordinarsi al Comune di Tribiano di mettere a disposizione del Sindaco del Comune di Paullo l’indicata documentazione nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza;

Ritenuto di dover porre le spese del giudizio a carico del Comune di Tribiano, liquidate in Euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%%, nonché degli oneri previdenziali e fiscali come per legge e del contributo unificato.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese a carico del Comune di Tribiano come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-11-2011, n. 24891 Carriera inquadramento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte dei conti chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 30 giugno 2008 nei confronti di N.G.I..

La N., ex dipendente dell’amministrazione delle Poste e telecomunicazioni, collocata in posizione di comando presso la Corte dei conti, transitò infine nei ruoli della Corte in data 30 ottobre 2001.

Presso le Poste era inquadrata nella 5^ qualifica funzionale – profilo di operatore specializzato nell’esercizio, confluito poi nell’Area operativa. Alle dipendenze della Corte dei conti venne inquadrata nell’area professionale B, livello retributivo B2, secondo la classificazione introdotta con il ccnl comparto ministeri 1998- 2001.

Convenne in giudizio la Corte, assumendo che tale inquadramento non fosse corretto, e chiedendo il riconoscimento del livello B3, con le relative conseguenze sul piano retributivo.

Il Tribunale di Milano accolse il ricorso, dichiarò il diritto all’inquadramento nella posizione economica B3 dal 2 novembre 2001 e condannò la convenuta al pagamento delle differenze retributive.

La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione, ritenendo fondato il giudizio del primo giudice sulla corrispondenza della qualifica rivestita nella amministrazione delle Poste con qualifica più elevata richiesta dalla ricorrente e ritenendo, altresì, che tale qualifica più elevata corrispondesse anche alle mansioni svolte in concreto dalla N. presso la Corte dei conti, prima in posizione di comando, poi a seguito del passaggio definitivo.

La Corte dei conti articola il ricorso in tre motivi.

La N. si difende con controricorso contenente un ricorso incidentale condizionato al caso in cui si ritenesse corretto l’inquadramento operato dalla Corte dei conti.

La N. ha anche depositato una memoria.

Con il primo motivo del ricorso principale, la Corte dei conti denunzia il seguente vizio: "omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5)".

Si assume che la sentenza "non contiene alcuna motivazione idonea a rendere palese l’iter logico giuridico che l’ha condotta al rigetto del gravame" e che le affermazioni della Corte d’appello "non consentono di comprendere su quale effettiva ricostruzione giuridica poggi la ratio decisoria".

Tale impostazione del motivo, cui è conforme il suo sviluppo, non rientra nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Come si è più volte specificato "Il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui ci si era limitati a denunciare la mancata motivazione da parte del giudice in ordine alle argomentazioni esposte dal ricorrente nel giudizio di appello, senza, però, individuare i fatti specifici, controversi o decisivi in relazione ai quali si assumeva fosse carente la motivazione medesima)" (Cass., ord., 5 febbraio 2010, n. 2805).

Nel caso in esame non si censura la motivazione in ordine all’accertamento di un fatto, ma si censura l’argomentazione giuridica.

Peraltro la censura è di "omissione" (non di insufficienza o contraddittorietà) della motivazione, mentre è indiscutibile che la Corte ha motivato sul punto.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione delle specifiche professionali B1, B2, e B3 del ccnl 1998-2001 Comparto ministeri e degli artt. 40-43 del ccnl per i personale dell’Ente Poste italiane per il triennio 1994-1997, nonchè della L. n. 797 del 1981, art. 3.

La tesi è così enunciata nel ricorso: "il giudice di merito si è limitato ad una affermazione apodittica circa la non equivalenza tra le mansioni previste nell’ambito della 5^ categoria di appartenenza del vecchio sistema dell’amministrazione postale con quelle previste per l’attribuita posizione economica B2. Ebbene, tale giudizio non è in alcun modo convincente".

E’ evidente che si censura in questo modo quello che è un giudizio di merito della Corte d’appello. Non si pone una questione di diritto, ma si contesta la valutazione del giudice di merito.

La valutazione del giudice di merito è duplice, come si desume dalla sua motivazione. Da un lato, ha posto a confronto le diverse declaratorie contrattuali spiegando perchè ritiene che la qualifica riconosciuta nell’ente di provenienza corrisponda alla posizione B3 nel nuovo ambiente di lavoro, dall’altro ha motivato il perchè la posizione B3 corrisponda anche alle mansioni in concreto svolte alle dipendenze della Corte dei conti.

Entrambe le affermazioni sono motivate e non presentano vizi logici.

La diversa valutazione proposta dalla ricorrente senza individuare specifici vizi logici e senza peraltro individuare quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati nella interpretazione che si assume non corretta delle norme collettive, rientra nel campo del giudizio di merito e si colloca fuori dal perimetro del giudizio di legittimità.

Con il terzo motivo si denunzia violazione della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, e della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 11, nonchè dell’art. 1337 c.c., dell’art. 1362 c.c., comma 2, e art. 1375 c.c..

Nella esposizione del motivo vengono formulate due tesi.

La prima è che la comparazione tra qualifiche da porre a base dell’inquadramento presso il nuovo datore di lavoro doveva fare riferimento come qualifica di origine non a quella che la lavoratrice aveva quando era alle dipendenze di Poste, ma a quella riconosciutale in sede di comando presso la Corte dei conti.

La seconda è che, avendo la N. accettato l’inquadramento assegnatole in sede di comando, con tale comportamento concludente avesse accettato tale inquadramento in via definitiva.

Alla seconda tesi non corrisponde un quesito di diritto, il che rende inammissibile questa parte del motivo.

Quanto alla prima, la controricorrente assume che trattasi di tesi nuova, mai avanzata nei gradi precedenti e pertanto mai esaminata dai giudici di merito.

Manca in effetti, in violazione del criterio dell’autosufficienza del ricorso, qualsiasi riferimento al come e in che sede la questione sia stata proposta.

In ogni caso, la tesi è priva di fondamento della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, sancisce che le disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata si applicano al personale dell’ente Poste italiane che alla data di entrata in vigore di tale legge era in posizione di comando o fuori ruolo. Il legislatore con tale norma indicava a quale personale dovesse applicarsi la normativa, ma non ha certo voluto dire, in difformità rispetto ad altre precise disposizioni sul punto, che per attribuire le qualifiche nella amministrazione di destinazione si dovesse fare riferimento non alle qualifiche in atto nell’ente di provenienza, ma a quelle attribuite in sede di comando presso la nuova amministrazione.

Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.

E’ superfluo l’esame del ricorso incidentale, essendo lo stesso condizionato all’accoglimento del principale.

Le spese devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il principale, assorbito l’incidentale, e condanna la ricorrente al rimborso alla controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 40,00 Euro, nonchè 2.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

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