T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 2268 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato in udienza di volere rinunciare agli atti del presente ricorso, ai fini della riproposizione del gravame innanzi al giudice oggi competente ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 478 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to del processo

Con ricorso notificato il 19.4.2000 e depositato presso la Segreteria il giorno 4.5.2000, S.P. – premesso di essere proprietaria di fabbricato urbano confinante, in parziale aderenza, con quello contraddistinto dal mapp. 393 di proprietà di S.V. e S.E. – impugna:

1) la concessione edilizia n. 1697 del 28.3.2000 rilasciata a favore di S.V. e S.E. relativa a "piano di recupero ai sensi della L.R. 19/92 per rifacimento e sopralzo tetto del fabbricato sito in via XX Settembre al mappale n. 393…" nonché il presupposto parere del 26.8.1997della Commissione edilizia;

2) le deliberazioni del consiglio comunale di Puegnago del Garda: n. 30 del 26.11.1997, di adozione del piano di recupero; n. 3 del 15.1.1998, di rettifica della delibera n. 30 e n. 8 del 30.4.1999, di approvazione del piano di recupero.

3) l’autorizzazione paesaggistica n. 1530 del 28.3.2000 e il parere di compatibilità ambientale reso dagli esperti in materia.

La ricorrente articola le seguenti doglianze:

1) Violazione di legge (art. 3 L.R. 9.5.1992 n. 19; art. 6 L.R. 23.6.1997 n. 23); Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà; sostenendo che il piano di recupero è stato approvato, in variante al PRG, al di fuori delle ipotesi previste dalla cit. L.R. n. 19/92, perché – in forza di quanto disposto dalla lett. B) l’incremento volumetrico è ammesso solo se si rispetta anche l’allineamento delle altezze dei fabbricati, nel mentre – per effetto del suddetto intervento di sopraelevazione – si crea un disallineamento del fabbricato dei controinteressati rispetto al proprio.

2) Violazione di legge (artt. 5 e 8 L.R. 9.6.1997 n. 18); Eccesso di potere per falsità di presupposto; evidenziando che la relazione degli esperti in materia ambientale è di data successiva a quella di svolgimento della Commissione edilizia, sicché quest’ultima si è espressa senza averne potuto prendere cognizione.

3) Eccesso di potere per violazione dei criteri della deliberazione di G.R. n. 6/30194 del 25.7.1997; illogicità manifesta, falsità di presupposto; contestando che l’intervento di sopralzo del tetto sia conforme, come affermato dall’ autorizzazione paesaggistica, ai cit. criteri regionali.

4) Ulteriore eccesso di potere per falsità di presupposto, contraddittorietà; poiché la concessione edilizia è stata rilasciata nella seduta della Commissione edilizia del 26.8.1997, ma su un progetto diverso da quello definitivo, come modificato in sede di approvazione del piano di recupero,.

Non si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Puegnago, mentre si sono costituiti i controinteressati S.V. e S.E..

Alla Camera di consiglio del 26.5.2000 la Sezione ha dato atto (cfr. ord. N. 329/00) della rinuncia alla domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato. Invero, la ricorrente, con nota del 23.5.2000 (depositata in giudizio il 24.5.2000) ha comunicato che l’autorizzazione paesaggistica del 28.3.2000 è stata annullata dalla Soprintendenza.

A seguito del ricevimento della comunicazione di Segreteria, la ricorrente e i legali della stessa, con atto depositato in data 31.7.2009, hanno chiesto la fissazione del ricorso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2° della L. n. 205 del 2000.

E’ stata quindi fissata la pubblica udienza del 27.10.2010, in vista della quale, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Alla pubblica udienza del 27.10.2010 il ricorso è stato una prima volta trattenuto in decisione.

Con sentenza non definitiva n. 4559 depositata il 5.11.2010 è stato dichiarato irricevibile l’impugnativa del piano di recupero e sono stati ordinati incombenti istruttori al Comune di Puegnago del Garda, con rinvio, per l’ulteriore trattazione, alla pubblica udienza del 9.3.2011.

In data 5.1.2011 il Comune ha depositato la relazione di chiarimenti con l’allegata documentazione.

Le parti hanno depositato memorie e, alla pubblica udienza del 9.3.2011, il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame, S.P. – premesso di essere proprietaria di fabbricato urbano confinante, in parziale aderenza, con quello contraddistinto dal mapp. 393 di proprietà di S.V. e S.E. – ha cumulativamente impugnato tre distinti atti:

1) la concessione edilizia n. 1697 del 28.3.2000 rilasciata a favore di S.V. e S.E. relativa a "piano di recupero ai sensi della L.R. 19/92 per rifacimento e sopralzo tetto del fabbricato sito in via XX Settembre al mappale n. 393…" nonché il presupposto parere del 26.8.1997della Commissione edilizia;

2) le deliberazioni del consiglio comunale di Puegnago del Garda: n. 30 del 26.11.1997, di adozione del piano di recupero; n. 3 del 15.1.1998, di rettifica della delibera n. 30 e n. 8 del 30.4.1999, di approvazione del piano di recupero.

3) l’autorizzazione paesaggistica n. 1530 del 28.3.2000 e il parere di compatibilità ambientale reso dagli esperti in materia.

Con sentenza non definitiva n. 4559, depositata il 5.11.2010, è stata dichiarata irricevibile l’impugnativa del piano di recupero di cui al n. 2 e sono stati disposti incombenti istruttori a carico del non costituito Comune di Puegnago del Garda.

A seguito di relazione dell’ITC è emerso che:

a) il parere della C.E. richiamato nell’impugnata concessione 28.3.2000 è stato espresso il 26.8.1997, mentre gli esperti ambientali si sono espressi favorevolmente sul predetto progetto in data 28.3.2000;

b) il 28.3.2000 il Comune rilasciava, in subdelega, decreto ex art. 7 L. n. 1497/39 (doc. 4);

c) tale decreto veniva peraltro annullato dalla Soprintendenza di Brescia con decreto n. 32 (prot. 6831) del 9.5.2000 (doc. 5);

d) il 10.5.2000 il Comune decretava la sospensione dell’efficacia della concessione edilizia n. 1697 del 28.3.2000 (doc. 6);

e) a seguito dell’annullamento dall’autorizzazione paesaggistica, gli esperti ambientali, il 3.6.2000, esaminavano nuovamente il progetto ed esprimevano parere favorevole (doc. 7);

f) la C.E. si pronunciava favorevolmente sull’autorizzazione paesaggistica il 31.5.200 (doc. n. 8);

g) il responsabile dell’UTC il 10.6.2000 rilasciava l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 3373 (doc. 9).

Alla stregua di tali elementi di fatto, va quindi rilevato che è sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso in relazione all’autorizzazione paesaggistica in data 28.3.2000 (atto impugnato di cui al punto 3), tale atto essendo stato annullato dalla Soprintendenza ed essendo stata conseguita dai controinteressati altra successiva autorizzazione paesaggistica (prot. n. 3373 del 10.6.2000), non impugnata dalla ricorrente.

Residuano dunque all’esame del Collegio i motivi n. 2 e n. 4.

Preliminarmente va rilevato che la disamina va limitata alle doglianze così come risultano cristallizzate nell’atto introduttivo del giudizio, risultando inammissibile l’estensione dell’oggetto del giudizio, attraverso l’introduzione di nuovi profili, posto in essere con la memoria finale prodotta dal difensore.

Infatti, nel giudizio amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria, non notificata alla controparte, sia quando siano completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il compito di mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame e non anche di ampliamento del thema decidendum.

Con il secondo motivo (Violazione degli artt. 5 e 8 della L.R. 9.6.1997 n. 18 ed eccesso di potere per falsità di presupposto), la ricorrente evidenzia che la relazione degli esperti in materia ambientale è di data successiva a quella di svolgimento della Commissione edilizia, sicché quest’ultima si è espressa senza averne potuto prendere cognizione.

La censura – come rilevato nella memoria finale di controinteressati – si dirige in effetti (cfr. pag. 9 del ricorso) nei confronti dell’autorizzazione paesaggistica, sicché potrebbe rilevarsi che anche tale doglianza sia divenuta improcedibile (per effetto del sopravvenire di altra autorizzazione).

Comunque, quand’anche dovesse ritenersi che la doglianza coinvolga anche la concessione edilizia (come era stato prospettato, nel ritenere necessario lo svolgimento di approfondimenti istruttori, nella precedente sentenza non definitiva n. 4559 depositata il 5.11.2010), o più precisamente del parere della commissione edilizia del 26/8/1997, così valorizzando quanto dalla parte ricorrente scritto a pag. 7 del ricorso ("si deduce il vizio in rubrica nei confronti dell’autorizzazione paesistica prot. N. 1530 del 28/3/2000 e del presupposto parere della Commissione edilizia del 26/8/1997)", la doglianza non sarebbe comunque fondata.

Infatti, la richiamata L.R. 9.6.1997 n. 18 – recante il "Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali.", ora abrogata dalla L.R. n.12/05 – all’art. 5 prevedeva che le commissioni edilizie comunali, nell’esercizio delle funzioni subdelegate, fossero integrate da almeno due esperti in materia di tutela paesisticoambientale, nel mentre all’art. 8, nel regolare le modalità di rilascio dell’autorizzazione ex art. 7 della L. 29 giugno 1939, n. 1497, dispone che il rilascio dell’autorizzazione fosse preliminare all’avvio dei procedimenti edilizi.

Ora, la circostanza che la commissione edilizia si sia espressa prima del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica potrebbe al limite inficiare quest’ultima, ma non può certo dispiegare effetto viziante sulla procedura di rilascio della concessione edilizia.

Infine, con la quarta doglianza (eccesso di potere per falsità di presupposto, contraddittorietà), la ricorrente sostiene che la concessione edilizia è stata rilasciata sulla base del favorevole avviso espresso nella seduta della Commissione edilizia del 26.8.1997, nella quale sarebbe stato esaminato un progetto diverso da quello definitivo, essendo intervenute alcune modificazioni in sede di approvazione del piano di recupero.

Dalla relazione depositata dal Comune emerge che fra la documentazione (tavole grafiche) allegate alla concessione edilizia e quella allegata alla deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano di recupero sussistono le seguenti differenze: la presenza nel p.r. della tav. 6 "particolare A – distanze" (prodotta come all. D e la modifica di un particolare della tav. 1 "una finestra che non è colorata nella tav. di P.R." (evidenziata nell’all. E.

Si tratta dunque di differenze minimali ed irrilevanti, inidonee a determinare l’illegittimità prospettata.

Conclusivamente, il ricorso va in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto.

Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ed in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15789 Giudice dell’esecuzione

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 28 giugno 2010 il Tribunale di Ascoli Piceno, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza proposta nell’Interesse di D.G. S. – condannato in via definitiva da quel tribunale, con sentenza del 26 gennaio 2007 – con la quale i difensori del predetto condannato chiedevano venisse disposta la notifica del dispositivo della sentenza di condanna al proprio assistito, sostenendo che illegittimamente tale adempimento era stato omesso, in quanto il D. G., contrariamente a quanto indicato nel verbale di udienza del 30 settembre 2003, "non era mai comparso in dibattimento" e doveva considerarsi, per ciò, contumace.

1.1 – Il giudice dell’esecuzione argomentava la propria decisione, rilevando, per un verso, che il preteso errore commesso dal tribunale nel disporre la revoca della dichiarazione di contumacia all’udienza del 30 settembre 2003, ove effettivamente esistente, andava denunziato, in ogni caso, in sede di cognizione, con gli ordinari mezzi d’impugnazione, e non già in sede esecutiva, ex art. 670 c.p.p.; sotto altro profilo, che l’istanza di cui trattasi costituiva, sostanzialmente, una riproposizione in sede esecutiva, della richiesta ex art. 175 c.p.p., di restituzione nel termine per proporre impugnazione già disattesa dalla Corte di Appello di Ancona con provvedimento del 1 aprile 2010, e che su analoga istanza del D. G. l’adito tribunale si era già dichiarato incompetente, con decreto deliberato il 21 giugno 2010. 2. – Avverso l’indicato provvedimento, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del D.G., i quali ne deducono l’illegittimità, per violazione di legge e mancanza di motivazione, anche mediante memoria depositata il 14/12/2010.

In particolare, pur riconoscendosi nel ricorso che effettivamente l’Istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., precedentemente avanzata nell’interesse del ricorrente, era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello, perchè tardiva, e che anche tale istanza, così come quella successiva all’origine del presente giudizio, si fondava, in effetti, sull’identico presupposto rappresentato dell’asserita illegittimità della revoca della dichiarazione di contumacia del condannato, da parte dei difensori del D.G. si contesta, tuttavia, la legittimità di declaratoria di inammissibilità, osservando, per un verso, che la competenza del giudice dell’impugnazione sarebbe "alternativa" a quella del giudice dell’esecuzione; sotto altro profilo che le due istanze dovevano considerarsi in realtà "diverse", in quanto l’ultima, quella proposta al tribunale, sollecitava anche una decisione sulla validità del titolo esecutivo, sulla quale doveva senz’altro pronunciarsi il giudice dell’esecuzione.
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta nell’interesse del D.G. è inammissibile perchè basata su motivi manifestamente infondati.

Le deduzioni difensive sviluppate dal ricorrente prescindono infatti dall’apparato argomentativo, logico e coerente sviluppato dal giudice dell’esecuzione, e si risolvono in una generica contestazione della declaratoria di inammissibilità. 1.1 – Se è pur vero, infatti, che la competenza del giudice dell’esecuzione a decidere sulla restituzione nel termine è concorrente (e non già alternativa) con quella, principale, del giudice dell’impugnazione (in termini ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 48243 del 11/11/2003, dep. il 17/12/2003, imp. La Spina), da parte del ricorrente si omette totalmente di considerare, per un verso, che il giudice dell’esecuzione, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non ha in realtà omesso di pronunciare sull’istanza diretta ad ottenere l’accertamento della non esecutività della sentenza di condanna, ma ne ha affermato, piuttosto, la manifesta infondatezza, in quanto l’asserita causa della mancata conoscenza della stessa prospettata dall’istante – l’asserita illegittima revoca della dichiarazione di contumacia – ove pure, in tesi, sussistente, nonostante la inequivoca formulazione del verbale d’udienza in data 30 settembre 2003, andava semmai fatta valere in sede di cognizione;

sotto altro profilo, che il giudice dell’esecuzione, una volta constata l’inammissibilità dell’istanza diretta ad ottenere l’accertamento della non esecutività della sentenza, legittimamente si spoglia della competenza a provvedere, a favore del giudice dell’impugnazione, relativamente alla domanda, subordinata, di rimessione nei termini, come avvenuto anche nel caso in esame, con precedente provvedimento in data 21-28 giugno 2010, che non risulta, per altro, abbia formato oggetto di specifica impugnazione da parte del ricorrente.

2. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna per legge del ricorrente, al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), di una somma, congruamente determinabile in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-08-2011, n. 17651 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

S.S., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli depositato nell’aprile 2008, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania per l’annullamento di alcuni provvedimenti della P.A. diretti al recupero di somme percepite dal predetto, giudizio iniziato nell’agosto 1999 ed ancora pendente.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 24 novembre 2008, rilevava che, rispetto ad una durata ragionevole di tre anni, il processo si fosse protratto per ulteriori 5 anni e 10 mesi circa, e – tenuto conto della modestia della posta in gioco e della mancanza di prova circa la presentazione della c.d. istanza di prelievo da parte del ricorrente – liquidava per il danno non patrimoniale complessivi Euro 4.200,00, oltre agli interessi legali, spese del procedimento compensate per intero.

Avverso tale decreto lo S. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 9 luglio 2009, formulando undici motivi. Resiste il Ministero con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Con i primi nove motivi (tranne il secondo, inammissibile perchè riferito alla inutilizzabilità del criterio della posta in gioco per escludere l’indennizzo, che invece il provvedimento impugnato ha solo ridotto) è denunciata erronea e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 p. 1 C.E.D.U.) in relazione al rapporto tra norme nazionali e la C.E.D.U. come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ed omessa decisione di domande ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c.). Secondo l’istante, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, la liquidazione dell’equo indennizzo dovrebbe effettuarsi, applicando la normativa C.E.D.U. secondo la giurisprudenza della Corte europea e disapplicando la L. n. 89 del 2001, art. 2, che con essa contrasti, in relazione non già al tempo eccedente la ragionevole durata bensì all’intera durata del processo, ed in misura non inferiore a Euro 1000-1.500 per anno (motivi 1, 3, 5, 6); nella specie peraltro il decreto non avrebbe motivato in ordine alla mancata osservanza di detti parametri (motivi 4 e 7). Inoltre, ratione materìae doveva essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00, concernente la controversia su diritti inerenti a rapporti di lavoro, ed il giudice non si sarebbe pronunciato sulla relativa domanda così violando l’art. 112 c.p.c. e l’obbligo di motivazione su un punto decisivo (motivi 8 e 9).

1.1.- Il decimo e undicesimo motivo denunciano violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla disposta compensazione delle spese processuali, nonchè vizio di motivazione sul punto ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

2.- I motivi indicati nel p.l, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono fondati solo in parte.

2.1- Quanto al rapporto tra le norme nazionali (in particolare, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3) e la CEDU, deve in primo luogo escludersi che l’eventuale contrasto tra tali normative possa essere risolto semplicemente con la "non applicazione" della norma interna.

Fermo il principio enunciato dalle S.U. (n. 1338 del 2004), in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, va precisato come tale dovere operi entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001:

qualora ciò non fosse possibile, ovvero il giudice dubitasse della compatibilita della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, dovrebbe investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1 (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 348 e n. 349 del 2007). D’altra parte, la compatibilita della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica della CEDU va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo: come la stessa Corte europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo, di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008).

Rettamente dunque la Corte di merito ha seguito la modalità di calcolo dell’indennizzo prevista dall’art. 2 citato, facendo peraltro espresso richiamo ai principii qui esposti.

2.2- Quanto invece alla liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale, va osservato come la determinazione, operata dalla Corte di merito, di una somma pari a poco più di 700,00 Euro per ogni anno di ritardo, ancorchè motivata dalla mancanza di prova della presentazione delle c.d. istanze di prelievo, non rispetti quell’obiettivo di assicurare un serio ristoro al quale si è testè fatto riferimento. La Corte considera che uno scostamento, da parte del giudice di merito, rispetto al parametro base di mille euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di settecentocinquanta euro per anno, sia giustificato, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della Corte europea (cfr.

Volta et autres c. Italia, 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, 6 aprile 2010), quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in gioco ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel parametro di mille euro non si giustifichi (cfr.in tal senso, ex multis, Cass.n.22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010). Alla stregua di questi criterii, considerato che il giudizio si è protratto per ulteriori cinque anni e dieci mesi mesi circa oltre quello di ragionevole durata, il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare al ricorrente un’equa riparazione pari a Euro 5.000,00, superiore a quella di Euro 4.200,00 riconosciuta.

2.3- Quanto al diniego di una somma forfetaria di Euro 2.000,00 (c.d. bonus) in relazione alla circostanza che il giudizio presupposto aveva ad oggetto una controversia di lavoro, deve respingersi la tesi che tale somma ulteriore vada riconosciuta automaticamente in ogni caso di controversia di lavoro o previdenziale. La ragione di tale bonus, che la giurisprudenza europea riconosce laddove la particolare importanza di taluni giudizi induca a ritenere che il pregiudizio per la loro durata irragionevole sia stato maggiore di quello che si verifica nella generalità dei casi, postula l’accertamento e la valutazione nel caso specifico delle particolari circostanze alle quali sia da ricondurre tale eventuale maggior pregiudizio. Si che, quando il giudice del merito nega tale ulteriore indennizzo forfetario, nella specie peraltro esprimendone le ragioni nella modestia della posta in gioco tale da escludere che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato dall’istante, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetterebbe ratione materiae ed era stato richiesto -tanto meno, nella specie, che la decisione negativa non sarebbe motivata-, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni -e se del caso alle prove- addotte nel giudizio di merito. Ciò che non è dato riscontrare nel ricorso in esame.

3.- I motivi indicati nel p. 1.1, restano assorbiti in quanto il decreto dovrà essere cassato, con quanto ne consegue ai sensi dell’art. 336 c.p.c..

4.- Il decreto è cassato. Sussistono peraltro le condizioni per pronunciare nel merito. Il Ministero della Economia e Finanze è condannato a pagare la somma di Euro 5000,00 -detratta quella eventualmente già corrisposta- con gli interessi legali dalla data della domanda.

Quanto alle spese del giudizio di merito, se ne ritiene giustificata la compensazione per la metà tra le parti, tenuto conto del sensibile ridimensionamento della pretesa (Euro 15.000,00) espressa dal ricorrente; altrettanto vale per le spese di questo giudizio di cassazione, tenuto conto che il ricorso è stato accolto solo parzialmente. La residua quota delle spese di entrambi i gradi, che si liquida come in dispositivo con gli accessori di legge, va posta a carico della Amministrazione resistente, con distrazione in favore del difensore del ricorrente che se ne è dichiarato antistatario.
P.Q.M.

La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato, e pronunciando nel merito condanna il Ministero della economia e delle finanze al pagamento in favore di S. S. della somma di Euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla domanda; compensa per la metà tra le parti le spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione, e condanna il Ministero della economia e delle finanze al rimborso in favore della controparte, e per essa dell’avv. Alfonso Luigi Marra che se ne è dichiarato antistatario, della residua quota, pari, quanto al giudizio di inerito, a complessivi Euro 460,00 – di cui Euro 190,00 per diritti e Euro 250,00 per onorari- e quanto al giudizio di cassazione a complessivi Euro 400,00 – di cui Euro 350,00 per onorari e Euro 50,00 per esborsi, oltre per entrambi i gradi spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.