Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-06-2011) 17-10-2011, n. 37386 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 10 gennaio 2010 il Tribunale del riesame di Napoli, sostanzialmente confermando (salvo esclusione di un’aggravante) il provvedimento emesso dal locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto che D.V. rimanesse sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, quale indagato per i delitti di cui all’art. 416 bis c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74.

Ha ritenuto quel collegio che l’esistenza della consorteria criminosa facente capo al clan Di Lauro, avente matrice camorristica e dedita anche al traffico di stupefacenti, fosse adeguatamente dimostrata da numerosi provvedimenti dell’autorità giudiziaria precedentemente emessi; e che il suo perdurare nel tempo trovasse conferma nelle risultanze investigative, avuto particolare riguardo agli esiti dell’attività di intercettazione e di videoregistrazione. Circa l’appartenenza del D. al sodalizio in questione, il Tribunale ha valorizzato le propalazioni dei collaboratori di giustizia C.C., C.A., C.G., E. B. e E.S., ritenuti soggettivamente credibili per la coerenza intrinseca ed estrinseca del propalato, per di più oggettivamente riscontrati dalle risultanze dell’attività di osservazione e controllo svolta dalla polizia giudiziaria. In ordine alle esigenze cautelari, si è richiamato alla presunzione di pericolosità e di adeguatezza della misura inframuraria, di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3.

Ha proposto ricorso per cassazione il D., per il tramite dei difensori, affidandolo a sei motivi.

Col primo motivo il ricorrente denuncia carenza di motivazione per avere il Tribunale omesso di prendere in considerazione le molteplici argomentazioni difensive sviluppate in una memoria con motivi nuovi depositata nell’udienza camerale.

Col secondo motivo eccepisce l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 195 c.p.p., comma 7, delle dichiarazioni rese dai collaboranti senza indicare le fonti della loro conoscenza; osserva poi che, per legittimare il riferimento al flusso circolare di notizie all’interno del sodalizio, è necessaria la dimostrazione, mancante nel caso di specie, che il dichiarante appartenga al novero dei sodali.

Col terzo motivo denuncia inosservanza dei canoni di valutazione della prova, per essersi omessa la verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazione dei collaboranti; si addentra, poi, nella disamina delle posizioni individuali di alcuni di essi, per evidenziarne l’inattendibilità.

Col quarto motivo eccepisce la genericità dell’imputazione riguardante il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, che a suo avviso avrebbe dovuto indurre il Tribunale del riesame a dichiarare la nullità dell’ordinanza genetica.

Col quinto motivo prospetta l’assorbimento dell’imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 in quella di cui all’art. 416 bis c.p., denunciando carenza di motivazione sull’argomento.

Col sesto motivo deduce carenza motivazionale in ordine alle aggravanti di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e alla L. n. 146 del 2006, art. 3.

Motivi della decisione

Il ricorso è solo in parte fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

Ciò non è a dirsi in ordine al primo motivo, di cui va riconosciuta l’infondatezza. Gli argomenti di riflessione evidenziati nella memoria con nuovi motivi, dei quali il ricorrente lamenta l’omessa disamina da parte del Tribunale, si riferiscono alla credibilità soggettiva dei collaboranti C.A. e C.G. all’attendibilità intrinseca del loro narrato, alla contestata riconoscibilità dei riscontri sub specie della cd. convergenza del molteplice.

In realtà, contrariamente a quanto si denuncia nel ricorso, il Tribunale si è soffermato sui menzionati argomenti, evidenziando il giudizio di credibilità soggettiva dei collaboranti scaturente dall’esame complessivo delle dichiarazioni da essi rese, a motivo della sostanziale coerenza intrinseca ed estrinseca del propalato, della convergenza dei riferimenti offerti, e, soprattutto, della loro rispondenza a quanto risultante dagli ulteriori elementi obiettivi emersi nel corso del procedimento. Ha osservato, in proposito, che in forza della loro appartenenza al clan camorristico i dichiaranti sono stati in grado di riferire su circostanze da loro direttamente apprese in quanto riconducibili a un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati. Ha quindi aggiunto, con specifico riferimento al compendio indiziario riguardante il D., che il narrato dei collaboranti gli attribuisce il ruolo di controllo sull’attività di taglio e confezionamento della droga; che le menzionate propalazioni sono precise e non lasciano dubbi neppure circa l’identificazione del soggetto cui si riferiscono, avendo pressochè tutti i collaboratori individuato nell’odierno ricorrente il soggetto che gestiva un punto scommesse, nel quale venivano reinvestiti i guadagni tratti dalle sue illecite attività; che ulteriori riscontri sono pervenuti dalle risultanze dell’attività di osservazione e controllo della p.g., che ha consentito di documentare gli incontri tra il D. e altri esponenti del clan, nonchè la sua presenza nei pressi dell’abitazione dello Z., ove sono stati in seguito sottoposti a sequestro i libri mastri del sodalizio.

La linea argomentativa così adottata illustra congruamente la verifica di attendibilità dei collaboranti, in rapporto ai canoni di valutazione dettati dall’art. 192 c.p.p., e del connesso valore gravemente indiziario riconosciuto alle loro dichiarazioni nei confronti del D.. Con ciò il Tribunale ha soddisfatto l’obbligo di motivazione, essendo principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il giudice del gravame non è tenuto a prendere in esame ogni singola argomentazione svolta nei motivi d’impugnazione, ma deve soltanto esporre, con ragionamento corretto sotto il profilo logico-giuridico, i motivi per i quali perviene a una decisione difforme rispetto alla tesi dell’impugnante, rimanendo implicitamente non condivise, e perciò disattese, le argomentazioni incompatibili con il complessivo tessuto motivazionale.

Quanto fin qui esposto rende ragione, al contempo, dell’infondatezza del terzo motivo di ricorso, nel quale sono riproposte, sotto il duplice profilo della carenza motivazionale e dell’inosservanza dei canoni di valutazione della prova, le argomentazioni difensive addotte – peraltro con frequenti sconfinamenti nel merito – a contestazione della capacità dimostrativa del materiale indiziario valorizzato a carico del ricorrente.

La violazione del precetto codificato nell’art. 195 c.p.p., comma 7, oggetto del secondo motivo, è insussistente alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui hanno rilievo probatorio le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza, se sono corroborate da elementi di verifica in ordine al fatto che le notizie riferite costituiscano oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati; trattasi, invero, di ipotesi differente da quella riconducibile alle ordinarie dichiarazioni de relato, per la cui utilizzabilità è invece richiesta la particolare procedura di verifica di cui all’art. 195 c.p.p. (Cass. 13 marzo 2009 n. 15554; Cass. 26 gennaio 2006 n. 11097). Nel caso specifico, poi, il giudice del riesame non ha mancato di interrogarsi sulla intraneità dei collaboranti all’associazione criminosa e sulla loro possibilità di attingere al patrimonio conoscitivo comune agli affiliati, pervenendo a risposta affermativa in base alla reciproca convergenza delle dichiarazioni rese.

A confutazione del quarto motivo giova osservare che il tenore della contestazione riguardante il reato D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 73, ancorchè non compiutamente circostanziato, deve ritenersi sufficiente in relazione alla inevitabile fluidità dell’imputazione connessa alla fase processuale attualmente in corso, nella quale le indagini preliminari sono tuttora in pieno svolgimento. L’argomento recato dal ricorrente, secondo cui non sarebbe predicabile la logica correlazione fra la ritenuta appartenenza al sodalizio criminoso e la responsabilità per i singoli episodi di spaccio di droga, in assenza della prova di un personale coinvolgimento del D., perde di consistenza a fronte del ruolo di supervisione all’attività di spaccio, attribuito all’odierno ricorrente in base alla valutazione del compendio indiziario fin qui raccolto.

Il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce l’assorbimento del reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 in quello di associazione di tipo mafioso, è argomentato muovendo dal presupposto che il materiale indiziario non offra elementi utili a comprovare l’esistenza di un apporto effettivo e concreto del D. all’attività di traffico di stupefacenti. Contrariamente all’assunto del ricorrente (il cui dipanarsi, è d’obbligo rimarcarlo, involge problemi di accertamento del fatto esulanti dal controllo di legittimità), il giudice di merito ha espresso il convincimento che dalle propalazioni dei collaboranti debba trarsi la dimostrazione – sempre, beninteso, a livello indiziario – dell’esercizio da parte dell’indagato di mansioni di controllo sull’attività di taglio e confezionamento della droga venduta dall’organizzazione nelle piazze di spaccio. Non sussiste, pertanto, la denunciata carenza motivazionale sul punto; nè può fondatamente revocarsi in dubbio la giuridica possibilità del concorso formale fra i reati di cui all’art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, alla luce dei molteplici arresti giurisprudenziali sul punto (v. fra le più recenti, Cass. 21 gennaio 2010 n. 17702; Cass. 23 ottobre 2009 n. 4651; Cass. 25 settembre 2008 n. 1149; Cass. 29 gennaio 2008 n. 12349).

La parziale fondatezza del ricorso, preannunciata in apertura, si rivela invece all’esame del sesto motivo.

Ed invero, mentre sul carattere transnazionale della condotta illecita ascritta agli indagati la motivazione – seppur estremamente succinta – non può dirsi carente, essendo evidenziati nell’ordinanza i rapporti intrattenuti con la Spagna, di contro per quanto riguarda la configurabilità dell’aggravante di cui alla L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991, n. 203, non è dato rinvenire all’interno del provvedimento alcun argomento giustificativo: a meno che per tale debba intendersi l’accenno al rilevante numero degli associati e alla sostanziale sovrapponibilità della compagine delle due organizzazioni, di cui dovrebbe in ogni caso riconoscersi la neutra valenza ai fini dimostrativi.

La rilevata carenza motivazionale inficia in parte qua l’ordinanza impugnata e ne rende necessario l’annullamento con rinvio, per nuovo esame, allo stesso Tribunale di Napoli.

Le ragioni dell’annullamento non comportano la rimessione in libertà dell’imputato. Conseguentemente la cancelleria è chiamata a curare gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

la Corte Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente all’aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2012, n. 7051 Opposizione agli atti esecutivi

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Svolgimento del processo

Con citazione innanzi al Tribunale di Napoli T.V. chiedeva di dichiarare la nullità e/o inefficacia del provvedimento di iscrizione ipotecaria accesa su cespite di sua proprietà da Gest Line s.p.a. (ora Equitalia Polis s.p.a.) per il mancato pagamento di n. 27 cartelle esattoriali, di ordinare la cancellazione dell’ipoteca e di condannare la Gest Line al risarcimento dei danni in suo favore.

A tal fine deduceva l’omessa notificazione delle cartelle esattoriali sottese all’iscrizione ipotecaria, l’omessa notificazione dell’avviso ad adempiere, nonchè la violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, essendo stata l’iscrizione ipotecaria effettuata in violazione del generale principio di partecipazione del destinatario alla fase preordinata all’adozione dell’atto.

Resisteva la Gest Line, che deduceva, tra l’altro, la propria estraneità al rapporto sostanziale tra l’ente impositore e il contribuente, nonchè la correttezza della procedura.

Con sentenza in data 31.05.2007, il Tribunale di Napoli – previa qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi – dichiarava l’invalidità dell’iscrizione ipotecaria, limitatamente a sette cartelle esattoriali, come specificate in dispositivo, rigettando per il resto la domanda e compensando le spese.

La decisione, gravata da impugnazione del T. in via principale e della Equitalia Polis in via incidentale, era riformata dalla Corte di appello di Napoli, la quale con sentenza in data 14.01.2010, dichiarava inammissibile la domanda proposta dal T., compensando interamente le spese processuali.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione T. V., svolgendo due motivi, illustrati anche da memoria.

Ha resistito Equitalia Polis s.p.a., depositando controricorso e svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale, insistendo sulle eccezioni di difetto di giurisdizione e di competenza per una parte del credito.

Motivi della decisione

1. Preliminare è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale (e dello stesso controricorso). Invero giusta la testuale previsione di cui all’art. 370 c.p.c., la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabiliti per il deposito del ricorso; in mancanza di tale notificazione essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale (comma 1);

inoltre a mente del successivo art. 371 c.p.c., il ricorso incidentale deve essere proposto con l’atto contenente il controricorso.

Ciò posto e ribadito il principio, più che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il disposto della L. n. 742 del 1969, art. 3, che sottrae le opposizioni esecutive a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, riguardando anche i termini del ricorso per cassazione (cfr. per tutte Cass. 2 marzo 2010, n. 4942), il presente ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, in conformità alla richiesta del P.G. in udienza, per essere stato inoltrato per la notificazione in data 22.09.2010, ben oltre la scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c., decorrente dall’avvenuta notificazione del ricorso principale in data 13.07.2010. 2. La decisione impugnata ha accolto l’eccezione di tardività dell’opposizione per inosservanza del termine di cui all’art. 617 c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda del T. in considerazione: a) della pacifica qualificazione da parte del Tribunale dell’azione esercitata dal T. come opposizione agli atti e dell’incontrovertibilità di tale qualificazione per intervenuto giudicato sul punto in difetto di specifiche censure dell’opponente; b) dell’individuazione – altrettanto pacifica e, comunque, conseguente alla ridetta qualificazione – del dies a quo, dal quale far decorrere il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c., nella data di comunicazione dell’iscrizione di ipoteca, che secondo Equitalia Polis s.p.a. sarebbe avvenuta in data 10.05.2005, risultando perciò tardiva la notifica della citazione in data 25.05.2005; c) dell’ammissione, da parte del T. nell’atto introduttivo del giudizio, dell’avvenuta comunicazione dell’iscrizione di ipoteca a mezzo posta prioritaria, con la conseguenza che – a prescindere dalla ritualità o meno di tale comunicazione (non essendo stata formulata contestazione sul punto) – incombeva sullo stesso T., per il principio di vicinanza della prova, l’onere di provare la tempestività dell’opposizione; d) dell’operatività nella fattispecie di principi analoghi a quelli applicabili in tema di opposizione all’ingiunzione, per la cui ammissibilità occorre il deposito della copia notifica dell’ingiunzione da parte dell’opponente, salvo che la prova della tempestività dell’opposizione non risulti comunque in atti o dalla produzione di controparte.

2.1. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, difetto motivazione e illogicità manifesta, difetto assoluto di istruttoria.

In particolare l’opponente deduce che la Corte di appello, senza alcuna istruttoria, ha posto, acriticamente, a fondamento della propria decisione deduzioni erronee e contraddittorie della s.p.a.

Equitalia, dalle quali si evincerebbe che l’ipoteca venne iscritta in data 30.03.2005 e che, invece, la regolare comunicazione dell’adozione del provvedimento sarebbe avvenuta solo in data 28.02.2006. Mancherebbe, quindi, la prova della ricezione della comunicazione da parte di esso T. in data 10.05.2005. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, difetto motivazione e illogicità manifesta, difetto assoluto di istruttoria. A tal riguardo il ricorrente deduce che la motivazione, sul punto dell’inammissibilità dell’opposizione, poggia su argomentazioni logico-giuridiche errate, in specie, perchè assimila la comunicazione per posta prioritaria a quella per raccomandata A/R o alla notificazione e perchè aggrava notevolmente la posizione dell’opponente, il quale, proprio per le modalità di comunicazione, non sarebbe in grado di fornire la prova della tempestività dell’azione con il deposito della busta, contenente solo il timbro di invio.

3. I suddetti motivi, che si esaminano congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati.

Innanzitutto occorre osservare che, ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., il criterio della conoscenza legale è stato da tempo integrato da questa Corte con quello della conoscenza di fatto. In particolare è stato affermato che in tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, convertito con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80) previsto dall’art. 617 c.p.c., per la proposizione dell’opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell’atto coincide con quello in cui l’esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell’atto stesso in capo all’interessato (Cass. 30 aprile 2009, n. 10099; e per un più remoto precedente cfr. anche Cass. n. 1521 del 1969).

Va aggiunto che – secondo la regola applicabile ogni qualvolta la legge processuale preveda che una azione tipica debba essere esercitata entro un termine perentorio decorrente da un certo momento – grava sul ricorrente in opposizione l’onere della prova della tempestività della stessa; il che non esclude che, in ossequio al principio di acquisizione, detto onere possa essere considerato assolto, ove dagli atti, in ipotesi prodotti dalla controparte o emergenti dal fascicolo dell’esecuzione, ove acquisito, risulti comunque acquisita la dimostrazione della tempestività, ma comporta che le conseguenze negative della mancata prova ricadono sull’opponente, in quanto gravato del relativo onere. In tale prospettiva si è osservato che nell’ipotesi in cui l’opponente, pur in difetto di conoscenza legale, sia venuto, comunque, a conoscenza dell’atto impugnato, eventualmente anche per una propria iniziativa (dimostrando ciò con il fatto stesso della proposizione dell’opposizione), non può limitarsi ad allegare di avere avuto detta conoscenza, senza fornire la prova del momento in cui l’ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell’opposizione, giacchè, ragionando in questi termini, risulterebbe vanificata la stessa prescrizione di perentorietà del termine di cui all’art. 617 c.p.c., la cui osservanza va pacificamente verificata anche d’ufficio in via pregiudiziale rispetto al merito dell’opposizione. In particolare qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento e assumendo che uno di essi, presupposto degli altri, non gli sia stato debitamente notificato, l’opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all’art. 617 c.p.c., comma 2, dall’ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l’opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell’atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l’ultimo, e l’opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto (Cass. 17 marzo 2010, n. 6487).

3.1. Tanto premesso, il Collegio osserva che il principio di diritto applicato dalla sentenza impugnata, nel senso che – una volta allegata dall’opponente l’avvenuta conoscenza dell’iscrizione ipotecaria a seguito di comunicazione a mezzo di posta prioritaria – fosse onere della medesima parte dimostrare la data della ricezione di siffatta comunicazione, risulta conforme ai principi sopra esposti. Le conseguenze della mancata prova sono state, dunque, correttamente poste a carico dell’odierno ricorrente, con correlativa dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione.

E’ il caso di osservare che, alla luce delle premesse sopra svolte, non rileva l’argomento, confusamente esposto da parte ricorrente, in ordine alla rituale comunicazione dell’iscrizione ipotecaria nell’anno 2006, e ciò perchè – a prescindere da qualsiasi questione circa la correttezza o meno della precedente comunicazione a mezzo posta prioritaria (questione che, come osservato dai giudici a quibus, esula dal presente giudizio) – è assorbente la considerazione che è lo stesso odierno ricorrente a dare atto dell’avvenuta conoscenza (legale o di fatto, qui non interessa) dell’atto impugnato – prima ancora che con le precise ammissioni svolte nell’atto di opposizione – con il fatto stesso di aver proposto opposizione avverso l’atto in questione.

In sostanza una volta che il soggetto interessato, proponendo l’opposizione ex art. 617 c.p.c., mostri necessariamente – proprio perchè propone l’opposizione – di avere avuto conoscenza dell’atto impugnato, ancorchè non gliene sia stata fatta rituale comunicazione o prima che gli venga comunicato un atto del procedimento successivo, idoneo a fargli acquisire necessariamente la conoscenza (o il dovere di conoscenza) degli atti precedenti, fra cui quello non comunicato (o non ritualmente comunicato), rientra, tra gli oneri di allegazione connessi alla soggezione dell’opposizione agli atti ad un termine decadenziale decorrente dal compimento dell’atto nullo e dall’individuazione del dies a quo nella conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento, indicare nell’atto di opposizione quando, in concreto e di fatto, sia stata acquisita detta conoscenza, nonchè darne dimostrazione (semprechè la relativa prova non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al processo), essendone l’opponente onerato sulla base del principio per cui incombe a chi deve agire nell’osservanza di un termine di decadenza, dare dimostrazione di averlo osservato (cfr.

Cass. n.6847/2010 cit. in motivazione).

Nel caso all’esame – per quanto emerge dalla sentenza impugnata – l’odierno ricorrente non ha neppure indicato la data di avvenuta comunicazione dell’iscrizione ipotecaria di cui trattasi, nè tantomeno ha provveduto a depositare il plico postale a mezzo del quale, per sua stessa ammissione, ne ha ricevuto comunicazione. Alla luce delle considerazioni che precedono, oltre che del principio della c.d. vicinanza della prova richiamato nella sentenza impugnata, risultano, dunque, del tutto inconferenti le deduzioni dell’opponente, circa le difficoltà della prova e l’asserita presenza del solo timbro di invio sul plico in questione.

In definitiva il ricorso principale va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, in considerazione del suo esito, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-06-2012, n. 8943 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo

B.A. chiedeva l’ammissione al passivo del Fallimento A.B. Leather s.p.a. della somma di Euro 55.713,84, oltre cpa e Iva e di Euro 1700,65, per rimborso della tassazione della notula, asseritamente dovuta per prestazioni professionali.

Il Giudice delegato accoglieva la domanda parzialmente con la predisposizione dello stato passivo, per la somma di Euro 17.000,00, dichiarando contestualmente esecutivo lo stato passivo, con decreto 8/3/2010.

Il B. proponeva opposizione; si costituiva il Fallimento.

Con decreto depositato il 13/12/2010, il Tribunale di Firenze respingeva l’opposizione avverso il decreto del Giudice delegato, di dichiarazione di esecutività dello stato passivo, e condannava il ricorrente alle spese. Il Tribunale, premesso che l’opponente aveva dedotto di avere svolto attività professionale come descritta nei tre progetti di notula, n. 41 del 31/10/08, di Euro 27.000,00, oltre cpa e iva, n. 80 del 9/12/08, di Euro 6500, oltre cpa e iva, n. 99 del 17/12/08, di Euro 22.213,84 oltre cpa e iva, ha ritenuto, quanto al primo progetto di notula, congruo il riconoscimento di Euro 7930,00, avendo il curatore provato l’esistenza di un accordo per il compenso di attività di consulenza tributaria di Euro 300,00 mensili, alla stregua della produzione di due fatture provenienti dallo stesso B., emesse per il pagamento di Euro 1800,00 per gli ultimi due trimestri del 2008; quanto al secondo progetto di notula, riferentesi al progetto n. 65320/111 ex L. n. 488 del 1992, che lo stesso opponente aveva emesso fattura di Euro 1000,00, senza indicare che si trattasse di fattura in acconto,per cui,anche a ritenere detta fattura non pagata, la somma sarebbe stata solo di Euro 1000,00, con la conseguenza che,considerato quanto dovuto in forza del progetto di notula, la somma di Euro 17.000,00 ammessa al passivo era superiore al dovuto, anche in considerazione dì quanto di seguito rilevato;

quanto al terzo progetto di notula, che l’opponente non aveva fornito prova dell’espletamento dell’incarico conferito il 20/11/2008 dal legale rappresentante della A.B. Leather, relativo alla "valutazione della situazione della società con riferimento alla crisi di impresa in atto ed alle possibili soluzioni", alla stregua dei doc. 23 e 24, ed anzi lo stesso doc. 23 sembra più un modello predisposto per richiedere i dati per la valutazione che un vero inizio di espletamento dell’incarico. Ricorre il B., sulla base di sei motivi.

Il Fallimento ha depositato controricorso.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 99, L. Fall., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla questione della mancata o apparente indicazione degli elementi posti dal Giudice a base del convincimento.

Erra il Tribunale laddove ritiene motivato sia pure succintamente il provvedimento del Giudice delegato nel richiamo alle argomentazioni del Curatore, che finisce con l’essere autore mediato del provvedimento ed inoltre, non è dato riscontrare quale fosse la motivazione, atteso che il Curatore ha ammesso in privilegio per Euro 33.500,00, che corrisponde a quanto richiesto nei due progetti di notula nn. 41 e 80, mentre il Giudice delegato ha ridotto ad Euro 17.000,00, senza nulla aggiungere.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente censura il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt.26, 46, 47, 48 e 49 della Tariffa professionale approvata con D.P.R. n. 645 del 1994, dell’art. 2233 c.c. e degli artt. 3 e 36 Cost., nonchè vizio di motivazione sul punto dello svolgimento di attività di consulenza tributaria.

Il progetto di notula n. 41 del 31/10/2008 contiene il dettagliato elenco di attività che rientrano nella rappresentanza e consulenza tributaria come definite dall’art. 46 della Tariffa applicabile ratione temporis, attività mai contestata, la cui liquidazione è stata ritenuta congrua dal Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Pisa; le fatture prodotte dalla Curatela si riferiscono all’ordinaria attività fiscale e civilistica di routine, non v’è indicazione delle voci, solo il trimestre di competenza, corrispondente a quanto previsto dall’art. 9 della Tariffa, ed inoltre, l’importo mensile avrebbe esposto il dott. B. a violazione della Tariffa.

1.3.- Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 46, 47, 48 e 49 della Tariffa, degli artt. 1142, 1181 e 2233 c.c., e degli artt. 3 e 36 Cost.

nonchè vizio di motivazione sul punto dello svolgimento di attività di consulenza per l’ottenimento di agevolazioni (questione relativa all’attività relativa alla L. 488 del 1992, di conversione in L. con modificazioni del D.L. n. 415 del 1992, recante modifiche alla L. n. 64 del 1986, ed al D.M. n. 527 del 1995, Regolamento recante norme per le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese). Il ricorrente rileva che rispetto al progetto di notula 80/2008 di Euro 6500,00, mai la A.B. Leather ha eccepito il pagamento integrale, inoltre la compensazione è eccezione in senso stretto, non fatta valere dalla Curatela, e la pronuncia impugnata non valuta che l’importo è stato ritenuto congruo e tassato dal Consiglio dell’Ordine; il Tribunale ha omesso ogni motivazione sulla congruità dì una somma così esigua.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8,31, 44 della Tariffa, dell’art. 2233 c.c., artt. 3 e 36 Cost., nonchè vizio di motivazione sulla questione della valutazione della situazione societaria: nulla il Tribunale osserva sui motivi che escludono il rilievo probatorio e l’efficacia dei documenti prodotti, ed in ogni caso, è stata omessa ogni motivazione sulla applicabilità dell’art. 8 della Tariffa.

1.5.- Con il quinto motivo, il B. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e vizio di motivazione sulla non contestazione.

Le due fatture nn. (OMISSIS) non sono state contestate perchè riferentisi ad altro rapporto, ed attestano il pagamento di quanto dovuto per l’assistenza continuativa di routine.

1.6.- Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della Tariffa forense, per avere il Tribunale ritenuto applicabile lo scaglione del valore sino ad Euro 59.600,00, e non quello relativo alla differenza tra quanto chiesto ed ammesso, e quindi lo scaglione inferiore tra 51.701,00 e 103.300,00.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

11 decreto del Giudice delegato è infatti sostituito dal provvedimento reso in sede di opposizione ex art. 98, L. Fall., che alla stregua del carattere impugnatorio del procedimento, concerne il merito della pretesa fatta valere con la domanda di ammissione al passivo (così le pronunce 9163/05, 1817/05, 18579/04).

2.2.- Il secondo ed il quinto motivo, da valutarsi congiuntamente in quanto strettamente correlati, sono infondati.

Il Tribunale, avuto riguardo al progetto di notula n. 41 ed alla contestazione del Curatore in relazione al preteso compenso per l’attività di consulenza tributaria, ha valutato le fatture nn. (OMISSIS), prodotte dalla Curatela, ed ha concluso nel ritenere provato l’accordo per il compenso della prestazione in oggetto nell’importo di Euro 300,00 mensili, che risultava pagato per gli ultimi due trimestri, alla stregua del documento allegato alle dette fatture e non contestato dal B..

Così operando, il Tribunale ha operato un accertamento di merito, non censurabile sotto il profilo della violazione di legge, ed esente altresì da ogni vizio motivazionale, in quanto sorretto da logica e congrua motivazione. La censura del ricorrente è altresì inammissibile, per mancato rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6; ed infatti, come statuito dalle sezioni Unite nella pronuncia 7161/2010 (conf. la successiva pronuncia resa a sezioni semplici,17602/2011), in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l1 indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.

2.3.- Il terzo motivo è inammissibile.

Le censure del ricorrente sono inidonee a condurre all’annullamento del provvedimento impugnato, in quanto il Tribunale ha posto a base della decisione due rationes decidendi, costituite l’una dalla unicità della fattura per Euro 1000,00, emessa dal B. senza specificare che si trattava di fattura in acconto (e tale rilievo non è stato censurato dal ricorrente, che ha argomentato sotto il diverso profilo della mancata eccezione di pagamento integrale da parte della Curatela), e l’altra dal rilievo che la somma richiesta (Euro 6500,00) trovava ampia capienza nell’importo riconosciuto di Euro 17.000,00, anche alla luce di quanto rilevato per la notula n. 99.

In relazione a tale argomentazione, inconferente è altresì il richiamo del ricorrente alla "compensazione", atteso che la Curatela non ha opposto alcun controcredito, e qualora vi fossero state posizioni reciproche di dare/avere non si sarebbe potuto comunque parlare di compensazione in senso stretto, che postula l’autonomia dei contrapposti crediti, ma di cd. compensazione impropria, che come ritenuto tra le ultime, nelle pronunce 8971/2011 e 23539/2011, si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto, e rende inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poichè in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale.

2.4.- Il quarto motivo è inammissibile, sotto il profilo del vizio ex art. 366 c.p.c., n. 3, ed infondato, quanto alle censure ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il Tribunale ha operato una valutazione in fatto e motivatamente concluso per la carenza di prova in relazione all’espletamento dell’incarico, ampiamente argomentando a riguardo in relazione ai documenti prodotti dal B., sub nn. 23 e 24, per concludere nel senso che il B. non aveva provato l’espletamento dell’incarico conferito il 20/1/2008 dal legale rappresentante della A.B. Leather.

2.5.- Il sesto motivo è inammissibile.

Il ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi alla mera indicazione della violazione dello scaglione di tariffa, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso, che nel caso impone che la parte precisi le voci di tariffa che si assumono violate (sul principio, vedi tra le altre, le pronunce 14744/07, 21325/05), avrebbe dovuto dedurre che la liquidazione degli onorari effettuata nel provvedimento impugnato viola i massimi tariffari dello scaglione immediatamente inferiore, in tesi applicabile, e che le attività defensionali effettivamente dispiegate non giustificavano la liquidazione dei diritti, operata dal Tribunale.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2500,00, oltre Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-01-2011, n. 140

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La parte appellata, dipendente della Regione Autonoma della Sardegna assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, ha proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’acconto sui futuri miglioramenti, di cui all’art. 36 di detto D.P.G.R., e dell’acconto salario di anzianità, di cui all’art. 5.5. del D.P.G.R. n. 193 del 1986, dal momento dell’assunzione, che non era stato riconosciuto dalla Amministrazione nell’assunto che gli importi stipendiali spettanti al personale regionale erano "quelli risultanti nell’art. 7, commi 1 e 2, del vigente accordo contrattuale nel testo coordinato pubblicato nel supplemento straordinario n° 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Sarda n° 38 del 19 dicembre 1997".

Il gravame è stato accolto con la sentenza in epigrafe indicata, ritenuto che anche per il triennio 19941996, dovevano continuare ad essere applicate le disposizioni sui benefici economici rientranti nel salario di anzianità, compreso l’acconto del 5% per indennizzare il ritardo nel rinnovo del contratto, perché la tesi dell’Amministrazione che i successivi incrementi apportati ai successivi contratti potevano essere corrisposti esclusivamente a coloro che detto salario percepivano a partire dal contratto valevole per il triennio 19851987 non poteva essere condivisa, sia perché non sorretta dalle disposizioni emanate al riguardo e sia perché avrebbe determinato una evidente disparità di trattamento a danno dei dipendenti assunti dopo la vigenza dell’accordo contrattuale 19851987.

Il T.A.R. ha quindi dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere, a partire dal 1.1.1997 e fino al 30.6.1998, l’acconto sul salario di anzianità, con condanna dell’Amministrazione regionale al pagamento in favore di essa parte delle somme così spettanti, con interessi o rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

Con il ricorso in appello in epigrafe indicato la Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:

1.- Violazione di legge; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed erroneità della motivazione.

Il T.A.R. illogicamente, irragionevolmente e sulla base di erronei presupposti, avrebbe riconosciuto il diritto della parte ricorrente, assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, all’acconto sul salario di anzianità di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e all’art. 36 di detto D.P.G.R. n. 116 del 1990, erroneamente ritenendo dette disposizioni ancora in vigore in base al richiamo di cui all’art. 7, V c., del D.P.G.R. n. 385 del 1995 e che l’applicazione delle stesse ai soli dipendenti anziani avrebbe comportato disparità di trattamento.

Le disposizioni di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e all’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 non sarebbero, invero, suscettibili di applicazione oltre il limite temporale del triennio di riferimento, né sarebbe sussistente l’ipotizzata disparità di trattamento perché la circostanza che colleghi della parte appellata di pari qualifica hanno continuato a percepire quanto ad essi in precedenza riconosciuto a titolo di acconto sui futuri miglioramenti in periodi in cui essa parte non era ancora dipendente regionale, configurerebbe una disparità dovuta solo alla loro diversa anzianità.

Con memoria depositata il 18.10.2010 parte appellante ha ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 19.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, la Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sezione II, n. 01310 del 2008, di accoglimento del ricorso proposto dalla parte appellata in epigrafe indicata, dipendente regionale assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’acconto sui futuri miglioramenti di cui all’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 e dell’acconto salario di anzianità di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986, dichiarando il diritto della suddetta parte ad ottenere, a partire dal 1.1.1997 e fino al 30.6.1998, l’acconto sul salario di anzianità, con condanna dell’Amministrazione regionale al pagamento delle somme così spettanti, con interessi o rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

2.- A sostegno del gravame è stata dedotta violazione di legge, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed erroneità della motivazione.

La decisione impugnata sarebbe fondata su di una erronea interpretazione dell’istituto dell’acconto sui futuri miglioramenti di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e all’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990, nonché della norma di rinvio di cui all’art. 7, V c., del D.P.G.R. n. 385 del 1995.

In base alle sopra indicate disposizioni può affermarsi che originariamente il salario di anzianità è stato inserito come voce salariale aggiuntiva alla retribuzione tabellare in base alla applicazione di criteri di calcolo basati sulla anzianità di servizio dei dipendenti al 31.12.1986; l’ammontare di detto salario ha poi subito due variazioni in aumento, in base alla previsione che se il nuovo accordo collettivo non fosse stato stipulato entro i termini di scadenza dell’accordo che lo prevedeva, ai dipendenti sarebbe stato versato un acconto sui futuri miglioramenti a titolo di salario di anzianità.

Detto acconto, se confermato da una nuova norma del contratto collettivo, veniva conglobato nel salario, facendone aumentare l’ammontare, ma conservando una natura diversa dal salario di anzianità, che aveva la funzione di remunerare l’anzianità maturata al 31.12.1986, mentre l’acconto aveva una finalità risarcitoria del danno dipendente dalla vacanza contrattuale.

Il T.A.R. illogicamente, irragionevolmente e sulla base di erronei presupposti avrebbe riconosciuto il diritto della parte ricorrente, assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, all’acconto sul salario di anzianità di cui ai citati art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 ed art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990, ritenendo dette disposizioni ancora in vigore in base al disposto del D.P.G.R. n. 385 del 1995 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996), il cui articolo 7, al V comma, stabiliva che "il salario di anzianità di cui all’art. 13, terzo comma, del D.P.G.R. 7 giugno 1990, n. 116, è confermato con l’incremento corrisposto ai sensi dell’art. 36 del citato decreto", nonché che l’applicazione delle stesse ai soli dipendenti anziani avrebbe comportato disparità di trattamento.

La tesi che, poiché tutte le norme di cui agli accordi collettivi recepiti con D.P.G.R. hanno validità temporale limitata nel tempo e che avendo valore di legge non possono essere eliminate dall’ordinamento se non con abrogazione espressa o tacita a mezzo di una successiva disposizione (con applicabilità di detta disposizione sull’acconto salario di anzianità anche a coloro che erano stati assunti sotto la vigenza di un accordo diverso da quello che lo aveva istituito anche se non lo riproduce espressamente), sarebbe incompatibile con il disposto della L. R. n. 33 del 1984, che ha disciplinato il pubblico impiego alle dipendenze della Regione Sardegna in conformità alla L. n. 93 del 1983, prevedendo che gli accordi hanno efficacia limitata nel tempo di tre anni e che la disciplina contenuta negli accordi stessi conserva provvisoriamente efficacia fino all’entrata in vigore della nuova normativa.

Conseguentemente le disposizioni di cui ai citati art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 ed art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 non sarebbero suscettibili di applicazione oltre il limite temporale del triennio di riferimento, come dimostrato dalla circostanza che quando in sede di rinnovo contrattuale il legislatore regionale ha voluto riproporre l’istituto dell’acconto sui futuri miglioramenti già previsto dal precedente accordo lo ha fatto espressamente.

Dalla circostanza che il D.P.G.R. n. 385 del 1995 non ha previsto autonomamente disposizioni assimilabili ai benefici concessi con detti precedenti DD.P.G.R. dovrebbe quindi dedursi che la parte appellata non aveva diritto ai benefici stessi.

Né sarebbe sussistente l’ipotizzata disparità di trattamento perché (premesso che non è veritiera la circostanza che i dipendenti regionali assunti prima di essa parte e percipienti il salario di anzianità abbiano goduto nel periodo di vacanza contrattuale iniziata l’1.1.1997 di un ulteriore aumento del 5% dello stesso a titolo di acconto sui futuri miglioramenti) la circostanza che colleghi della parte ricorrente di pari qualifica hanno continuato a percepire quanto ad essi in precedenza riconosciuto a titolo di acconto sui futuri miglioramenti in periodi in cui essa parte non era ancora dipendente regionale, configurerebbe una disparità dovuta solo alla loro diversa anzianità. Il trattamento "peggiorativo" rispetto a quanto previsto dai precedenti accordi, dovuto al mancato riconoscimento con l’accordo di cui al D.P.G.R. n. 385 del 1995 di un beneficio economico per la vacanza contrattuale verificatasi dall’1.1.1997, avrebbe quindi prodotto i suoi effetti indifferentemente su tutti i dipendenti regionali in servizio a detta data e non ha comportato alcuna disparità di trattamento.

2.1.- Osserva il Collegio che sono fondate le censure rivolte alla sentenza impugnata, con la quale è stato ritenuto che anche per il triennio 19941996, dovevano continuare ad essere applicate le disposizioni sui benefici economici rientranti nel salario di anzianità, compreso l’acconto del 5% per indennizzare il ritardo nel rinnovo del contratto.

Non può invero condividersi in primo luogo la tesi fatta propria dal Giudice di prime cure che il diritto della parte appellata (assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990) all’acconto sul salario di anzianità previsto dall’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e dall’art. 36 di detto D.P.G.R. n. 116 del 1990, sussisteva perché dette disposizioni dovevano considerarsi ancora in vigore, dopo la scadenza dei periodi di validità temporale dei contratti collettivi approvati con detti DD.P.G.R., in base al contenuto del D.P.G.R. n. 385 del 1995 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996), il cui articolo 7, al V comma, ha stabilito che "il salario di anzianità di cui all’art. 13, terzo comma, del D.P.G.R. 7 giugno 1990, n. 116, è confermato con l’incremento corrisposto ai sensi dell’art. 36 del citato decreto".

Va considerato al riguardo che la attribuzione della voce retributiva in questione era disciplinata dall’art. 5.5. del D.P.G.R. n. 193 del 1986 (che ha recepito l’accordo contrattuale 19851987), che, con riguardo all’acconto del salario di anzianità, prevedeva che "qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi alle scadenze previste dal presente accordo, al personale verrà comunque corrisposto, a titolo di acconto, un beneficio di importo apri al cinque per cento dell’iniziale livello, da considerarsi quale salario di anzianità", nonché dall’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 (di recepimento dell’accordo 19881990), che prevedeva, con riferimento all’acconto sui futuri miglioramenti, che "qualora il rinnovo del prossimo accordo non dovesse realizzarsi alle scadenze previste dal presente accordo, al personale verrà comunque corrisposto, a titolo di acconto, un beneficio di importo pari al 5% del livello tabellare, da considerarsi quale salario di anzianità".

Detti benefici erano quindi da considerarsi quali componenti del salario volte ad indennizzare i dipendenti dal mancato tempestivo adeguamento retributivo a seguito del ritardo nella stipulazione del nuovo contratto per il successivo triennio, espressamente qualificati quali acconti sui futuri miglioramenti.

Successivamente essi benefici sono entrati a far parte della retribuzione e qualificati come salario di anzianità in base all’art. 13, comma III, del D.P.G.R. n. 116 del 1990, ha confermato i benefici economici del salario di anzianità, disponendo che: "Il salario di anzianità previsto dalla disposizione del punto 5.3 del D.P.G. 5 dicembre 1986 n. 193 è confermato con l’incremento corrisposto a titolo di acconto, ai sensi della disposizione del punto 5.5 dello stesso D.P.G. n. 193/1986", nonché in base all’art. 7, V c., dei DD.P.G.R. 21.12.1995 n. 385, 9.5.1996 n. 113 e 27.3.1997 n. 45 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996), il cui articolo 7, al V comma, ha stabilito che "il salario di anzianità di cui all’art. 13, terzo comma, del D.P.G.R. 7 giugno 1990, n. 116, è confermato con l’incremento corrisposto ai sensi dell’art. 36 del citato decreto",

La circostanza che dette disposizioni affermano che detto salario, collegato alla anzianità di servizio, era confermato non può che essere intesa nel senso che i dipendenti cui era stata riconosciuta continuavano a beneficiarne e non nel senso che il beneficio poteva essere esteso a tutti i dipendenti regionali.

Né può ritenersi che ciò comportasse disparità di trattamento perché la situazione di fatto di colleghi di pari qualifica della parte appellata, ma con maggiore anzianità, che hanno continuato a beneficiare degli acconti sui futuri miglioramenti economici per pregressi periodi di vacanza contrattuale, è sicuramente diversa da quella della suddetta parte che all’epoca non era in servizio e ha quindi minore anzianità, sicché la circostanza deve considerarsi quale non irrazionale conseguenza della diversità delle situazioni di fatto suddette; ciò considerato che in base ai DD.P.G.R. 21.12.1995 n. 385, 9.5.1996 n. 113 e 27.3.1997 n. 45 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996) a nessun dipendente è stato riconosciuto un beneficio economico simile a quello riconosciuto con i precedenti accordi contrattuali per un futuro eventuale periodo di vacanza contrattuale.

Neppure condivide il Collegio la tesi del T.A.R. che il riconoscimento del diritto al beneficio in questione a partire dalla data di ingresso in servizio e limitatamente all’acconto ascrivibile al ritardo nella stipulazione del contratto di lavoro per il periodo di pertinenza sarebbe conforme al principio generale sulla successione delle leggi nel tempo (perché le disposizioni sull’acconto salario di anzianità in questione avrebbero natura normativa derivante dal fatto che il contratto è stato approvato con D.P.G.R., con la conseguenza che la loro eliminazione poteva avvenire unicamente per effetto di una abrogazione espressa o implicita da parte di una successiva disposizione capace di incidere su di essa).

Tale tesi è da considerare infatti, come condivisibilmente dedotto con l’atto di appello, incompatibile con l’art. 4 della L. R. Sardegna n. 33 del 1984, di disciplina del pubblico impiego (sulla base dei principi generali di cui alla legge quadro nazionale sul pubblico impiego n. 93 del 1983), che, nel prevedere che gli accordi contrattuali di norma hanno durata triennale e che la disciplina in essi contenuti conserva provvisoriamente efficacia fino alla entrata in vigore della nuova contrattazione collettiva, ha quindi espressamente previsto e stabilito la efficacia triennale degli accordi stessi, sicché non era necessaria la loro abrogazione espressa o tacita in sede di stipulazione di un nuovo accordo per far venir meno i loro effetti, a prescindere dalla loro natura normativa.

In conclusione le considerazioni che precedono comportano che non spettano, alla parte appellata, gli incrementi tabellari a suo tempo previsti dai vecchi contratti cui prima si è fatto cenno con riferimento a pregressi periodi di vacanza contrattuale, trattandosi di periodi antecedenti alla sua immissione in ruolo e che avevano lo scopo di indennizzare coloro che erano in servizio a quell’epoca, del tardivo rinnovo del contratto; tali benefici non possono, pertanto, essere applicati a coloro che non hanno subito alcun danno dalla ritardata stipula del contratto.

Si tratta, in sostanza, di un assegno "ad personam" attribuito ad una certa data e confermato, nei suoi incrementi, per un periodo di tempo limitato dai contratti successivi e del quale non è stata prevista l’estensione ai dipendenti che, all’epoca, non erano in servizio (Consiglio Stato Sezione V, 18 agosto 2010, n. 5800).

3.- L’appello deve essere quindi accolto e deve essere conseguentemente respinta la domanda di riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’acconto di cui trattasi e di condanna della Regione Autonoma della Sardegna al pagamento delle somme a tale titolo spettanti, formulata con il ricorso di primo grado.

4.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie l’appello in esame e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso originario proposto dinanzi al T.A.R. della Sardegna dalla parte appellata.

Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Eugenio Mele, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.