Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-01-2013) 06-03-2013, n. 10414

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione P.C.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze in data 5 aprile 2011 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al delitto di lesioni personali volontarie aggravate dall’uso di un bastone, in danno di W.N., ed alla contravvenzione del porto ingiustificato dello stesso bastone, fatti commessi il (OMISSIS) da soggetto nei confronti del quale è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica.

Deduce:

1) il vizio di motivazione con riferimento ai motivi d’appello nei quali erano stati posti in evidenza gli elementi ostativi ad una ricostruzione del fatto in termini di responsabilità del ricorrente.

In particolare era stata affrontata in maniera carente e del tutto illogica la questione dell’avere, la persona offesa, prima di effettuare il riconoscimento fotografico dell’imputato, dichiarato ai verbalizzanti di essere stato aggredito da tre rumeni.

Inoltre manca del tutto la prova del movente della presunta aggressione da parte dell’imputato così come incerte erano le modalità, attestate in sentenza, a proposito del concorso di altri due soggetti;

2) il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, stanti le documentate e difficili condizioni personali e di famiglia del prevenuto;

3) il vizio della motivazione in riferimento alla entità della pena inflitta e alla ritenuta recidiva. In particolare, non era stata data risposta al motivo d’appello con cui era stato segnalato che l’aumento per la circostanza aggravante ex art. 585 c.p. era stato calcolato in misura superiore al massimo consentito di un terzo;

4) il vizio di motivazione in ordine alla concessa provvisionale.

Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno.

Il primo motivo di ricorso a invero inammissibile perchè versato in fatto e comunque manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha basato l’affermazione – di responsabilità su un compendio probatorio plausibilmente considerato capace di sostenere la tesi dell’accusa ed in particolare sulle dichiarazioni della persona offesa e su quelle della moglie di costui, sorella della compagna dell’imputato, la quale ha assistito al pestaggio del marito da parte dell’imputato che ha anche riconosciuto in foto.

La Corte ha anche valorizzato, dopo averlo ricostruito nel dettaglio, il possibile movente dell’azione aggressiva dell’imputato, strettamente correlato al tenore della frase che egli aveva pronunciato quando aveva colpito con un pugno al volto la persona offesa.

Per tale ragione appaiono del tutto destituiti di fondamento i rilievi sulla presunta inattendibilità di alcune dichiarazioni della persona offesa la quale avrebbe inizialmente riferito l’aggressione, presso gli organi della polizia giudiziaria intervenuti, a tre "connazionali".

La Corte di merito ha infatti razionalmente spiegato che tale affermazione ben poteva essere riferita non già alla nazionalità dell’imputato posta in relazione a quella persona offesa (essendo l’uno rumeno e l’altro africano) quanto ad una nazionalità comune dell’imputato e dei suoi complici.

Infondato è il secondo motivo di ricorso a fronte di una motivazione, esibita in sentenza, nella quale sono stati ritenuti prevalenti, nella determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio e ai fini del giudizio sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, gli elementi negativi concernenti il fatto e la personalità dell’imputato: il tutto secondo una valutazione che inerisce al potere discrezionale del giudice e che sottosta alla sola regola, nel caso di specie rispettata, della giustificazione della decisione assunta.

Il terzo motivo è inammissibile posto che la questione non risulta sollevata, nei necessari termini di specificità, già in sede di appello.

Il quarto motivo è inammissibile tenuto conto della costante giurisprudenza di legittimità che esclude l’ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, a proposito della provvisionale riconosciuta la parte civile, stante la natura meramente interlocutoria e provvisoria di tale statuizione (Sez. U, Sentenza n. 2246 del 19/12/1990 Ud. (dep. 19/02/1991) Rv. 186722).

Peraltro, attesa la complessiva infondatezza del ricorso, deve darsi atto della sopravvenuta prescrizione della contravvenzione posto che, ai fini del calcolo del termine di estinzione, tale imputazione non soggiace all’aggravio dovuto alla contestazione della recidiva, essendo quest’ultima configurabile solo in relazione alla reiterazione di delitti.

In conclusione, per la contravvenzione, il termine di prescrizione di 5 anni è decorso a far data dall’11 marzo 2011.

Va dunque eliminata la pena inflitta per tale reato, in aumento rispetto a quella inflitta per il delitto, pari a 5 giorni di reclusione, come ricavabile dalla lettura della decisione di merito.

In ossequio al principio della soccombenza, l’imputato deve essere condannato a rifondere le spese sostenute per la difesa, nel grado, dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla contravvenzione sub B) perchè estinta per prescrizione ed elimina il relativa aumento di pena di gg 5 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile liquidate in complessivi Euro 2.300 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2013


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15282

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Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 8141/06, depositata il 13 febbraio 2007, accoglieva in parte l’appello proposto da D.B.G., P.A., F.M. e D.N.F. nei confronti di xxx spa in ordine alla sentenza emessa dal Tribunale di Benevento il 6 ottobre 2004 (che aveva rigettato la domanda dei lavoratori), dichiarando nullo il termine apposto al contratto di lavoro subordinato, ed esistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

per il D.B. dal 20 ottobre 2000;

per P.A. dal 20 ottobre 2000;

per F.M. dal 5 novembre 1999;

per la D.N. dal 5 novembre 1999.

Condannava xxx a corrispondere a ciascun appellante le retribuzioni spettanti in relazione alle mansioni di addetto al recapito – area operativa, con decorrenza dalla data di notifica del ricorso di primo grado, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre xxx spa, prospettando tre motivi di ricorso assistiti dai prescritti quesiti di diritto.

3. Resistono con controricorso i lavoratori.

4. Tra D.B., P., F. e xxx spa, sono intervenuti distinti verbali di conciliazione, in sede sindacale, rispettivamente in data 31 ottobre 2008, 9 febbraio 2009, 30 ottobre 2008, depositati agli atti.

Motivi della decisione

Motivazione semplificata.

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di D.B.G., P.A. e F.M..

Dai verbali di conciliazione prodotti in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

I suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. n. 25278 del 2006, Cass. n. 16341 del 2009).

2. Devono, quindi, essere esaminati i motivi di ricorso con riguardo alla statuizione della sentenza d’appello riguardante D.N. F..

3. La Corte d’Appello riteneva non essere intervenuto mutuo consenso alla risoluzione del contratto ed illegittimo il termine apposto per esigenze eccezionali conseguenti alla fase della ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo equilibrio sul territorio delle risorse umane, congiuntamente a necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie, in quanto il contratto era stato stipulato dopo il 30 aprile 1998. Nè della necessità di sostituire i lavoratori in ferie la società aveva dato alcuna prova e non poteva farsi ricorso al fatto notorio dal momento che le assunzioni erano intervenute in periodo dell’anno (ottobre novembre) in cui il notorio porta ad escludere sostituzioni per ferie.

4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 8 del CCNL del 26 novembre 1994, nonchè degli accordi sindacali del 25 settembre 1997, del 16 gennaio 1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, del 24 maggio 1999 e del 18 gennaio 2001, in connessione con l’art. 1362 c.c., e segg..

4.1. I quesiti di diritto articolati in merito sono stati così specificati.

Se erroneamente il giudice di appello avrebbe individuato nel 30 aprile 1998 la data di validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, in quanto lo stesso non prevedeva alcun termine finale, nè poteva applicarsi allo stesso il termine del contratto collettivo di cui costituiva integrazione.

Se detto accordo andava interpretato tenendo conto del significato letterale delle espressioni nello stesso utilizzate e del comportamento complessivo delle parti tenuto anche in epoca successivo, così assumendo rilievo gli accordi c.d. attuativi, successivi, circa il carattere meramente ricognitivo delle esigenze legittimanti i contratti a termine senza porre nuovi limiti temporali.

Se i verbali intervenuti dopo il 25 settembre 1997 e sino al 118 gennaio 2001, non avevano natura negoziale ma meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale e della necessità di procedere o meno a stipulare nuovi contratti a termine.

Se i termini individuati negli accordi successivi a quello del 25 settembre 1997 non si riferivano alla scadenza dell’autorizzazione a stipulare contratti ma alla durata delle assunzioni.

Se la posizione giuridica attiva affermata in giudizio meritevole di tutela possa definirsi "diritto quesito" e quindi indisponibile da parte degli agenti contrattuali anche qualora l’accertamento preliminare della sua esistenza non sia stata ancora oggetto di verifica giudiziale per il tramite di sentenza passata in giudicato.

5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito alla fonte di individuazione della volontà delle parti collettive di fissare, alla data ultima del 30 aprile 1998, il termine finale di efficacia dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, atteso che dal corpo della motivazione non sarebbe dato comprendere in forza di quale ragionamento logico o di quale percorso argomentativo la Corte d’Appello sia pervenuta alla decisione in esame.

5.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.

Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9, convertito in L. 28 novembre 1996, n. 608, prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall’ente poste nel periodo compreso dal 26 novembre 1994 al 30 giugno 1997 decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possono quindi dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato (v. Cass., n. 13515 del 2001, n. 668 del 2002, n. 2615 del 2002).

Tale norma eccezionale (che, giustificata da esigenze peculiari nella fase di transizione tra il regime pubblicistico e il regime privatistico, ha superato il vaglio di costituzionalità, v. Corte Cost. n. 419 del 2000), esprime con chiarezza l’intento di rendere temporaneamente inoperanti, a tutti i contratti conclusi nel determinato arco di tempo, le disposizioni della L. n. 230 del 1962 e successive modifiche (v. Cass. 2615 del 2002, cit.).

Per i contratti successivi al detto periodo ed anteriori al CCNL del 11 gennaio 2001 (nonchè al nuovo regime previsto dal D.Lgs. n. 348 del 2001) vanno applicati i principi più volte affermati da questa Corte in materia, in base ai quali, sulla scia di Cass., S.U., n. 4588 del 2006, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine (v. fra le altre Cass. n. 15981 del 2009, n. 21063 del 2008).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre, Cass. n. 18383 del 2006, n. 7745 del 2005, n. 2866 del 2004), per cui, come ripetutamente affermato da questa Corte, deve ritenersi che in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 " (v., fra le altre, Cass., n. 20608 del 2007).

Peraltro, tale limite temporale (del 30 aprile 1998) non riguarda i contratti stipulati ex art. 8 CCNL 1994 per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie" (per i quali v. fra le altre Cass., n. 4933 del 2007, n. 6204 del 2008, n. 8122 del 2008), mentre, per quanto riguarda la proroga di trenta giorni prevista dall’accordo 27 aprile 1998, per i contratti in scadenza al 30 aprile 1998, la giurisprudenza costante di questa Corte ne ha affermato la legittimità, sulla base della sussistenza, riconosciuta in sede collettiva, delle esigenze contingenti ed imprevedibili, connesse con i ritardi che hanno inciso negativamente sul programma di ristrutturazione (v. fra le altre Cass. n. 19696 del 2007).

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione di detti principi, con congrua motivazione, tenuto conto della data di stipula del contratto a termine, in questione, delle ragioni dello stesso e della mancanza di prova circa l’esigenza di sostituire dipendenti in ferie, non desumibile, in ragione dell’arco temporale interessato (ottobre novembre), dal ricorso al c.d. fatto notorio.

6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1217 e 1233 c.c..

Erroneamente la Corte d’Appello avrebbe condannato la società a pagare le retribuzioni dalla data della notifica del ricorso di primo grado, mentre il diritto alle retribuzioni sussisterebbe solo dalla data di riammissione in servizio a meno che lo stesso non abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 c.c., e segg..

6.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Correttamente la Corte d’Appello ha riconosciuto il diritto alle retribuzioni dalla costituzione in mora del datore di lavoro e ha individuato tale circostanza nella notifica del ricorso di primo grado, mancando atti precedenti aventi tale significato giuridico.

Ed infatti, il dipendente che cessa l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilità della prestazione derivante dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla, a condizione che il datore stesso sia stato posto in una condizione di "mora accipiendi", senza, peraltro, che si configuri l’automatica equivalenza del risarcimento ai compensi retributivi perduti, poichè tale automatismo è da escludersi ove si accerti che il danno del lavoratore (derivante dalla perdita della retribuzione) si è ridotto in misura corrispondente ad altri compensi percepiti (c.d. "aliunde perceptum") per prestazioni lavorative svolte – nel periodo considerato – presso altri datori di lavoro (Cass., n. 4677 del 2006).

7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di D.B.G., P.A. e F.M., compensando tra queste parti e xxx spa le spese del giudizio. Il ricorso deve essere rigettato nei confronti di D.N.F., con la condanna della ricorrente xxx spa al pagamento delle spese di giudizio in favore della D.N., come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di D. B.G., P.A. e F.M. compensando tra queste parti e xxx spa le spese del giudizio. Rigetta il ricorso proposto da xxx nei confronti di D.N. F. e condanna xxx spa al pagamento in favore di D.N.F. delle spese del presente giudizio che liquida in euro cinquanta per esborsi e euro tremila per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 01-07-2010, n. 2409 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

L’odierno ricorrente impugna il provvedimento 8. 5. 2008 con cui la Provincia di Bergamo gli ha inibito la possibilità di proseguire nell’attività di recupero rifiuti che gestiva attraverso la ditta di sua proprietà.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Bergamo, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Nessuno si costituiva per le altre parti convenute in giudizio.

Veniva fissata la discussione del merito del ricorso, ma in data 26. 2. 2010 parte ricorrente dichiarava che era intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto la Provincia aveva revocato ed archiviato il procedimento aperto dal provvedimento impugnato (aderiva alle stesse conclusioni la difesa della Provincia).

Il ricorso veniva pertanto discusso nella pubblica udienza del 10. 3. 2010 (dove però interveniva astensione del difensore di una delle parti) e poi all’udienza del 9. 6. 2010, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Sul merito, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere del ricorso in esame.

In prossimità dell’udienza fissata per la trattazione del merito, infatti, parte ricorrente comunicava che il provvedimento censurato è stato revocato (ed in particolare dall’esame della narrativa effettuata dalla parte emerge che il 19. 3. 2009 il Servizio rifiuti ha comunicato l’archiviazione del procedimento in cui era intervenuto l’atto oggetto di censura).

Ne consegue la cessazione della materia del contendere ex art. 27, co. 2, n. 2, l. 1034/71, perché la natura completamente satisfattiva del provvedimento successivamente emesso dall’amministrazione procedente consente di ritenere venuta meno la lesione affermata dalla parte, ed estinto, conseguentemente, il diritto di azione (cfr. Cons. Stato, IV, 5 agosto 2005 n. 4165: La cessazione della materia del contendere si verifica quando l’amministrazione annulli o riformi, in senso conforme all’interesse del ricorrente, il provvedimento da questi impugnato, mediante un provvedimento che sia atto ad eliminare ogni ragione del contendere tra le parti, nel senso che dallo stesso derivi all’originario ricorrente quel risultato utile, giuridicamente apprezzabile, per il conseguimento del quale egli aveva in precedenza chiesto l’intervento del giudice).

Sulle spese, evoluzione della vicenda e comportamento delle parti giustificano la decisione di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, I sezione interna, così definitivamente pronunciando:

Dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione III Sentenza n. 346 del 2006 deposito del 03 maggio 2006 CASSAZIONE PENALE Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivazione

Nel corso delle indagini avviate dalla Polizia Postale dì Udine ai fini di prevenzione e repressione di reati commessi tramite web, emerse che era coinvolto in un giro di rapporti che rendevano possibile intrattenere via web.chat conversazioni con delle giovani che, a richiesta dell’interlocutore, si esibivano in atteggiamenti sessualmente espliciti e verso un corrispettivo rappresentato dal costo della chiamata. Pertanto, con decreto in data 18.11.2005 il PM presso il Tribunale di Udine dispose, nei confronti del predetto T. e in relazione ai reati di cui agli artt.81 capv-UO cp e 3 co.l n.8 1.75/58, perquisizione locale ed eventuale sequestro, in forza del quale venne sequestrato vario materiale informatico dettagliatamente descritto nel relativo verbale.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, eccependo, tra l’altro, l’insussistenza del fumus del reato ipotizzato. Il Tribunale di Udine, in accoglimento dell’istanza di riesame, con ordinanza del 23.12.2005 revocò il sequestro, non ravvisando il fumus del menzionato reato, dal momento che il concetto di prostituzione, non espressamente definito dal legislatore, dovrebbe necessariamente collegarsi a un rapporto sessuale reale e non virtuale; si sosteneva che "non pare si possa estendere la nozione di prostituzione sino a comprendervi le esibizioni delle ragazze", in quanto certamente "non ogni esibizione del proprio corpo a fini sessuali e dietro corrispettivo può essere considerata prostituzione". Il Tribunale citava le sentenze di segno contrario di questa Corte, dalle quali tuttavia apertis verbis dichiarava di dissentire.

Tale ordinanza è stata impugnata con ricorso per cassazione dal PM presso quel Tribunale, il quale, richiamando in termini le citate decisioni di questa Corte, deduce che "l’ubi consistam dell’attività di meretricio deve ravvisarsi non certo nel semplice compimento di un atto sessuale verso corrispettivo finalizzato al soddisfacimento dell’altrui istinto di concupiscenza, ma bensì in un atto di disposizione e commercio del proprio corpo, tale per cui il compimento della prestazione divenga oggetto di un rapporto sinallagmatico tra il singolo cliente e la singola prostituta, la quale si presti al compimento di atti sessuali determinati, assecondando la specifica richiesta del cliente per soddisfarne l’istinto sessuale".

Il ricorso è fondato. La questione, come puntualizzato anche nell’ordinanza impugnata, consiste nel verificare se la condotta posta in essere dalle ragazze che si esibiscono, con le modalità sopra precisate, in atti a carattere esplicitamente sessuale e le cui performances sono cedute a pagamento per via telematica, possa qualificarsi come prostituzione. Questa Corte ha costantemente precisato che la nozione di prostituzione, anche se non definita legislativamente, corrisponde a un tipo normativo, che è stato delineato dalla giurisprudenza e non può, perciò, essere individuata in base a criteri di valutazione meramente sociali o culturali. In tale ottica è stato ripetutamente affermato che l’elemento caratterizzante l’atto di prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione (interpretazione ormai consolidata di questa Corte regolatrice, sez.III, 22.4.2004 n.534, Marinone; 22.4.2004, Verzetti; 3.6.2004 n.737, Bongi). In effetti, l’aspetto che prima di ogni altro lede la dignità della prostituta è quello per cui ella mette il proprio corpo alla mercè del cliente, disponendone secondo la volontà dello stesso. Alla stregua di tali criteri, non può revocarsi in dubbio che l’attività di chi si prostituisce può consistere anche nel compimento di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su se stesso in presenza di chi, pagando un compenso, ha chiesto una determinata prestazione al fine di soddisfare la propria libidine, senza che avvenga alcun contatto fisico tra le parti. Tale nozione è conforme allo spirito della 1.75/58 che -nel sanzionare penalmente i comportamenti diretti alla induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e gli altri descritti dalla norma- rende chiaro, in relazione alla gravità delle pene previste per tali fatti, il disvalore sociale attribuito, secondo il comune sentire, ad atti che implicano l’uso strumentale della propria sessualità per riceverne un corrispettivo. Non può, pertanto, essere ritenuto determinante, ai fini della configurabilità dell’atto di prostituzione, l’elemento del contatto fisico tra il soggetto che si prostituisce e il fruitore della prestazione, mentre lo è quello della interazione tra l’operatrice e il cliente, che sussiste nella fattispecie in esame. Ed invero, precisata nel senso indicato la nozione di prostituzione -ovviamente legata per la sua rilevanza penale all’esistenza di condotte vietate dalla 1.75/58- è irrilevante il fatto che chi si prostituisce e il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi, allorché gli stessi risultino, come appunto nel caso in esame, collegati, tramite internet, in videoconferenza, che consente all’utente della prestazione, non diversamente da quanto si verifica nell’ipotesi di contemporanea presenza nello stesso luogo, di interagire con chi si prostituisce, in modo da poter chiedere a questo il compimento di atti sessuali determinati, che vengono effettivamente eseguiti e immediatamente percepiti da colui che chiede la prestazione sessuale a pagamento.

Peraltro, l’elemento della interazione -che consente di distinguere tra prostituzione, anche se virtuale o a distanza, e mera esibizione del proprio corpo- chiaramente non è ravvisabile in riferimento alle ipotesi similari (o ritenute tali) -elencate nell’ordinanza impugnata a dimostrazione della paventata eccessiva dilatazione della nozione di prostituzione che conseguirebbe a quella qui accolta- quali il rapporto tra fruitore e attrice di film ovvero riviste a contenuto pornografico; il rapporto tra lap dancers e clienti dei locali ove le stesse si esibiscono (salve, beninteso, la riconducibilità al concetto di prostituzione di quelle attività ulteriori rispetto alla semplice esibizione, in relazione alle quali il cliente cessi di porsi come mero spettatore passivo).

L’assunto del Tribunale da un lato non è sorretto da un convincente apparato argomentativo, perché fondato in sostanza in riferimento alle dette ipotesi pacificamente non integranti il meretricio (e che, trascurando l’elemento distintivo della interazione, si sostiene assimilabili a quella in esame); e dall’altro, condurrebbe all’assurdo di espungere dalla nozione di prostituzione anche quei casi -notoriamente non infrequenti- in cui la prostituta, per assecondare desideri particolari del paziente, compia, alla presenza dello stesso e dietro sua specifica richiesta, atti sessuali su se stessa o su altra donna, senza che intervenga contatto fisico alcuno con il cliente stesso. La valutazione del giudice del riesame non è, pertanto, conforme alla corretta interpretazione della 1.75/58, nella parte in cui esclude che le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza con il fruitore della stessa tramite internet -in modo da consentire a quest’ultimo di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, chiedendogli il compimento di determinati atti sessuali-assuma il valore di atto di prostituzione e possano configurarsi i reati oggetto di indagine a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento, creando i necessari collegamenti via internet, o ne abbiano tratto un guadagno. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio allo stesso Tribunale che, nella conseguente valutazione, si uniformerà ex art.627 co.3 cpp ai principio di diritto qui affermato.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine.

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