Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-03-2012, n. 5146

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Svolgimento del processo

1.- R.G. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per sentirlo condannare al pagamento degli onorar relativamente agli incarichi professionali conferiti all’istante congiuntamente all’arch.

M..

L’attore, premesso che negli anni 1973-1977 aveva lavorato insieme ad altri professionisti alla progettazione del Nuovo Centro Intercompartimentale Telefonico per conto del predetto Ministero, esponeva che: aveva ricevuto, unitamente all’arch. M., l’incarico della collaborazione artistica dei predetti lavori i quali peraltro vennero sospesi subito dopo l’inizio;

quindi, nel 1981 ebbe l’incarico – con convenzione perfezionata il 23 dicembre 1983 – relativo alla redazione di elaborati tecnici al fine di ottenere la concessione edilizia per la costruzione del complesso per i servizi di telecomunicazione di Cagliari;

con lettera del 16 novembre 1990 il Ministero aveva comunicato la risoluzione dell’incarico sul rilievo che non si sarebbero verificate le condizioni strumentali per conseguire i risultati perseguiti con il disciplinare di incarico;

l’istante, in considerazione del proficuo svolgimento dei lavori conseguente all’approvazione della variante di progetto redatta dal medesimo, aveva contestato la risoluzione dell’incarico.

Si costituiva il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza n. 30 del 2003 il Tribunale condannava la Poste Italiane s.p.a. – quale successore del Ministero – al pagamento della somma liquidata in Euro 1.088.320,00 oltre alle spese di giudizio.

Con sentenza dep. il primo settembre 2009 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione impugnata dalla Poste Italiane s.p.a., condannava quest’ultima al pagamento della minor somma di Euro 544.161,79 a favore di R.M., R.L., N.G., G.F., C. V. ed C.E. subentrati iure hereditatis al R..

Per quel che interessa nella presente sede, i Giudici disattendevano il motivo di gravame, con il quale l’appellante aveva dedotto di essere un soggetto processuale del tutto diverso rispetto a quello evocato in giudizio dall’attore e rimasto estraneo al rapporto processuale: la sentenza riteneva che la Poste Italiane s.p.a. è il successore a titolo particolare del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ai sensi del D.L. n. 487 del 1993, art. 6, per cui il giudizio doveva proseguire, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., fra le parti originarie, essendo irrilevante che il complesso edilizio in oggetto non fosse stato trasferito alla Poste Italiane s.p.a. mentre era decisivo che il contratto de quo era intercorso fra l’attore e il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ed era proseguito con il predetto Ente. I Giudici, quindi, ritenevano che con la nota del 16 novembre 1990 il Ministero aveva inteso recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 2237 cod. civ., quando l’opera svolta era stata completata con cura tant’è vero che la variante al progetto presentata al Comune era stata approvata.

Peraltro, veniva ridotto il compenso dovuto all’attore per l’opera effettuata, sul rilievo che la metà del relativo importo spettava all’altro professionista che aveva svolto l’attività unitamente all’arch. R..

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a. sulla base di tre motivi.

Resistono con separati controricorsi proponendo ricorsi incidentali, da un lato, R.M., R.L., N. G. e F.G. sulla base di quattro motivi, e, dall’altro, C.V. ed C.E. in base a due motivi.

La Poste Italiane s.p.a. ha proposto controricorso ai ricorsi incidentali.

I resistenti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

RICORSO PRINCIPALE. 1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 249 del 1997, art. 2, del Decreto n. 487 del 1993, artt. 1 e 2 e della L. n. 58 del 1992, artt. 1 e 3 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione gravata che aveva ritenuto essa ricorrente soggetto legittimato, mentre invece tale doveva considerarsi la Telecom, già IRITEL, che era subentrata all’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici; in ogni caso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., secondo cui il processo prosegue fra le parti originarie, la sentenza di condanna doveva essere emessa nei confronti del Ministero PP.TT. 1.2.- Il motivo va accolto nei limiti di quanto si dirà.

Occorre considerare che, ai sensi del D.L. n. 487 del 1993, art. 6, la Poste Italiane s.p.a. è subentrata al Ministero PP.TT nel contratto di opera professionale intercorso con l’attore in virtù della successione a titolo particolare relativa ai rapporti indicati nella citata norma, essendo stata correttamente evidenziata dalla sentenza impugnata l’irrilevanza del soggetto proprietario del complesso edilizio in relazione al quale era effettuata l’attività professionale.

Orbene, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., il trasferimento a titolo particolare nel diritto controverso, da luogo ad una sostituzione processuale del dante causa, tanto che la sentenza spiega piena efficacia nei confronti dell’avente causa sostituito, pur se sia pronunziata senza la sua partecipazione al giudizio: con il trasferimento a titolo particolare operato in corso di causa viene a scindersi la titolarità del diritto controverso dalla titolarità dell’azione processuale (dal lato attivo o dal lato passivo); anche se soggetto titolare del rapporto dedotto in giudizio è il successore a titolo particolare, il giudizio prosegue fra le parti originarie e la sentenza, emessa nei confronti del dante causa, produce effetti nei confronti dell’avente causa, il quale peraltro può intervenire in giudizio ed è legittimato a impugnare la decisione.

Il dante causa è litisconsorte necessario nel giudizio di impugnazione, a meno che non sia disposta la sua estromissione previo il necessario consenso delle parti: pertanto, nel caso in cui l’appello non sia stato notificato all’alienante non estromesso e il giudice non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., d’ufficio deve essere rilevata la non integrità del contraddittorio e va disposta la rimessione della causa al giudice per l’eliminazione del vizio (Cass. 1535/2010).

Nella specie: a) la sentenza di primo grado di condanna è stata emessa nei confronti del successore a titolo particolare, la Poste Italiane s.p.a. (che non era stato parte di quel giudizio), mentre la parte evocata in giudizio era stato il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni; b) il giudizio di appello è stato promosso dalla Poste Italiane s.p.a. – che era, come si è detto, legittimata a impugnare ma sì è svolto senza la necessaria partecipazione del Ministero che, pur non essendo stato estromesso, non risulta evocato nel giudizio di gravame: d’altra parte, la mancata partecipazione del Ministero neppure potrebbe configurare una tacita estromissione dal giudizio, tanto più in considerazione dei motivi dedotti con l’appello proposto dalla s.p.a. Poste Italiane, attesa la posizione conflittuale assunta da quest’ultima nei confronti del Ministero medesimo.

Pertanto, va dichiarata la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza: di conseguenza, sono assorbiti gli altri motivi del ricorso principale nonchè i ricorsi incidentali.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale per quanto in motivazione, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale nonchè i ricorsi incidentali cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 07-12-2011, n. 6449 U. S. L. trattamento economico

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Gli appellanti, all’epoca dipendenti dell’ex USL n. 40 di Napoli inquadrati nella V qualifica funzionale, avevano richiesto, con istanza del 26/10/1994, il riconoscimento del diritto alla percezione delle indennità di cui di cui all’articolo 49, commi 3, 5 e 6, e all’articolo 50, comma 3, del DPR n. 384 del 1990.

Essendo rimasta senza esito tale istanza si erano rivolti al T.A.R. per la Campania per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento delle indennità in questione.

2.- Il T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, con la sentenza della Sezione V, n. 532 del 5 febbraio 2008, dopo aver disposto l’estromissione dal giudizio dell’ASL Napoli 1, ha respinto il loro ricorso affermando che l’art.49, comma 5, del DPR n. 384/1990 subordina la corresponsione dell’indennità per cui è causa alla circostanza che il personale infermieristico "presti effettivo servizio (…) nelle terapie intensive, subintensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi. Nella fattispecie, invece, risulta soltanto che i ricorrenti sono inquadrati nella V qualifica funzionale quali operatori tecnici, ma manca la prova che gli stessi abbiano prestato "effettivo servizio (…) nelle terapie intensive, subintensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi".

Il T.A.R. ha poi aggiunto che attraverso l’attribuzione delle indennità di cui agli artt. 49 e 50 del DPR n. 384 del 1990, "si è inteso valorizzare l’attività del personale infermieristico in considerazione della specificità delle mansioni svolte; la fonte normativa di cui si assume la violazione, parlando di valorizzazione dell’attività professionale e di specificità del ruolo infermieristico, lascia chiaramente intendere come le previste indennità non possano avere a riferimento se non il personale specificamente individuato nello stesso, con carattere di tassatività, che fornisca prova dei fatti che pone a fondamento della pretesa azionata".

Gli istanti hanno appellato l’indicata sentenza ritenendo erronea sia per la estromissione dal giudizio della ASL Napoli 1 sia per il rigetto delle loro richieste.

3.- Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame della questione riguardante l’estromissione dal giudizio della ASL Napoli 1 tenuto conto della infondatezza nel merito dell’appello.

Infatti gli istanti, all’epoca autisti di ambulanza con la qualifica di operatori tecnici del V livello, non avevano diritto alle indennità richieste, come è stato affermato dal T.A.R. con l’appellata sentenza.

In particolare, essi non avevano diritto alle indennità previste dall’art. 49, commi 3, 5 e 6 del DPR n. 384 del 1990 perché tali indennità erano chiaramente dirette a compensare particolari disagi dei lavoratori appartenenti alla professione infermieristica in posizione funzionale corrispondente al V, VI e VII livello retributivo, ed erano quindi destinate al solo personale infermieristico dei servizi di diagnosi e cura, operante su tre turni (comma 3), ovvero al personale infermieristico, sempre appartenente alle indicate posizioni funzionali, operante nelle terapie intensive, subintensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi (commi 5 e 6).

Le indennità in questione non spettavano invece ai dipendenti appartenenti ad altre qualifiche funzionali (se pur di pari livello) ma con posizioni e profili professionali differenti.

Anche la giurisprudenza ha, in proposito, affermato che le dette indennità avevano carattere speciale, essendo collegate esclusivamente a particolari mansioni svolte dal solo personale infermieristico (Consiglio di Stato, sez. V, n. 7808 del 12 dicembre 2009; sez. IV, n. 1987 dell’8 aprile 2004).

Considerato che, come si è detto, gli appellanti all’epoca erano inquadrati come operatori tecnici (e non come infermieri) e non risulta che avessero svolto quelle funzioni che erano normativamente richieste per poter ottenere le indennità in questione, le loro doglianze risultano pertanto infondate.

4.- Non poteva essere poi attribuita agli appellanti neanche l’indennità prevista dal comma 3 del successivo art. 50 del DPR n. 384 tenuto conto che l’indennità in questione era destinata, come chiaramente indicato nella stessa disposizione, agli appartenenti al profilo degli operatori tecnici coordinatori, mentre gli appellanti erano inquadrati come operatori tecnici e svolgevano le mansioni di autisti di ambulanza, corrispondenti al loro profilo, ma non risulta che fossero anche inquadrati come coordinatori.

5.- L’appello, in conclusione, deve essere respinto.

Nulla deve essere disposto per le spese tenuto conto della mancata costituzione nel giudizio di appello delle amministrazioni intimate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-12-2011, n. 6942 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

Con deliberazione n. 768 del 30 novembre 1982 il Comune di Grosseto aveva adottato un piano per l’edilizia economica e popolare per la località Marina di Grosseto, limite sinistro dell’emissario San Rocco, prevedendo tra l’altro la demolizione delle costruzioni esistenti al fine di sanare la zona, riqualificare urbanisticamente l’area sita nella fascia costiera e consentire un’organica realizzazione del progetto, il quale ultimo veniva approvato dalla Regione Toscana con deliberazione n. 2522 del 5 marzo 1984.

Una volta autorizzata l’occupazione d’urgenza delle aree e redatti lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso, il Consiglio comunale, sentita l’Intendenza di finanza, decideva con deliberazione n. 759 del 13 dicembre 1985 l’inammissibilità delle domande di condono edilizio delle opere ricadenti nelle aree interessate e quindi il Sindaco disponeva con provvedimento del 31 ottobre 1986 la demolizione del manufatto di proprietà di Z. S., sito su sedime appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, respingendo la sua domanda di sanatoria.

L’interessata impugnava allora al TAR della Toscana i due provvedimenti da ultimo citati e il TAR, respinta l’eccezione di improcedibilità per l’avvenuta demolizione, annullava il provvedimento del Sindaco di Grosseto, ritenendo la disapplicazione da parte della P.A. del procedimento di cui all’art. 35 co. 6 L. 47/85, in vista della disponibilità dell’Amministrazione finanziaria – nota del 4 marzo 1986 – a concedere a titolo oneroso l’uso del suolo occupato dal manufatto.

L’accoglimento disposto dal Tar ai meri fini risarcitori, veniva impugnato dal Comune con appello notificato il 17 luglio 2001 recante le seguenti censure:

In primo luogo il Comune ribadiva l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che l’immobile abusivo demolito era stato realizzato su un’area già demaniale e poi destinata all’esproprio in quanto inserita in un piano di zona con conseguente necessaria demolizione: tali elementi non potevano che escludere un interesse finale al mantenimento del manufatto e quindi anche una situazione di tipo risarcitorio, come erroneamente affermato dal TAR.

In secondo luogo, la collocazione dell’immobile escludeva anche che si potesse considerare l’ipotesi della sanatoria sulla base della nota del 4 marzo 1986 dell’Intendenza di Finanza, la quale arveva dichiarato la propria disponibilità a concedere onerosamente l’uso del suolo al privato, poiché la disciplina dell’area non lo poteva ammettere e la stessa Intendenza subordinava la possibilità al mancato proseguimento da parte del Comune della procedura espropriativa.

Inoltre, in terzo luogo, la situazione ricadeva sotto il regime dell’art. 14 L. 47/85 – e non sotto l’egida dell’art. 32 – per cui la mancanza di piena disponibilità al mantenimento del manufatto da parte dell’ente pubblico proprietario del suolo non poteva che portare alla demolizione, senza passaggi procedimentali disposti dagli art. 32 e 35 predetti.

Il Comune di Grosseto concludeva per l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese.

L’appellata non si è costituita in giudizio.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Con i primi due motivi di appello il Comune di Grosseto sostiene in breve che la ricorrente in primo grado non avesse interesse ad una decisione di merito, in quanto da un lato l’immobile oggetto della controversia era stato realizzato su suolo di proprietà dello Stato destinato a espropriazione e comunque destinato alla demolizione senza alcuna possibilità di un suo mantenimento e dall’altro in ogni caso una sua sanatoria non era giuridicamente possibile, visto che la locale Intendenza di finanza aveva negato il proprio nulla osta al condono edilizio ove fosse proseguita la procedura espropriativa.

I motivi sono infondati.

In primo luogo si deve rilevare che le difese comunali non hanno precisato alcunché circa l’effettiva prosecuzione della procedura espropriativa e della costruzione degli alloggi di edilizia economica e popolare, cui la demolizione dei preesistenti immobili abusivi sarebbe stata necessario presupposto.

La sentenza impugnata poi, nell’affermare le violazioni procedimentali commesse dalla P.A. nel procedere alla demolizione, ha sottolineato come questa sia avvenuta d’ufficio senza interpellare la parte interessata, la quale avrebbe potuto impegnarsi in proprio alla demolizione secondo un suo programma di recupero dei materiali impiegati.

Perciò, ammesso che il piano di edilizia economica e popolare approvato dalla Regione Toscana con deliberazione n. 2522 del 5 marzo 1984 sia stato effettivamente realizzato, un interesse della ricorrente finalizzato a contestare l’illegittimità della procedura di diniego di condono edilizio e di successiva demolizione permaneva comunque almeno ai fini del recupero del valore economico dei materiali impiegati, il cui recupero è stato impedito.

Altrettanto infondato è il terzo motivo, con il quale il Comune di Grosseto si duole che il TAR Toscana non abbia fatto applicazione dell’art. 14 L. 47/85, in base al quale le edificazioni avvenute su suoli di proprietà pubblica in assenza di titolo abilitativo devono essere rimosse a cura del Comune.

In realtà appare corretto il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata, secondo cui anche in questo caso doveva essere eseguito il procedimento stabilito dall’art. 35 L. 47/85, il quale stabilisce comunque che il diniego di sanatoria deve essere espressamente notificato alla parte interessata; pacifica giurisprudenza ha affermato che a tale diniego deve seguire apposito procedimento sanzionatorio disciplinato dal capo I della stessa L. 47/85 e tale assunto è confermato dal comma 6 dell’art. 32 L. 47 proprio relativamente alle ipotesi di sanatoria edilizia delle opere abusivamente eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali.

Quindi il Comune di Grosseto doveva notificare alla parte interessata sia il provvedimento di diniego di condono edilizio, sia l’ingiunzione ex art. 7 L. 47/85 con cui andava intimato di provvedere direttamente alla demolizione delle opere abusive entro il termine di legge, senza provvedere direttamente d’ufficio secondo gli schemi di cui all’art. 14 predetto, norma a regime non applicabile agli abusi passati, per i quali il soggetto realizzatore aveva chiesto l’applicazione delle norme speciali di condono edilizio. E ciò tanto più nel caso di specie, in cui l’amministrazione finanziaria con la nota 4 marzo 1986 richiamata in fatto, aveva ammesso l’ipotesi di mantenimento delle opere.

Per le suesposte considerazioni l’appello deve essere respinto.

La mancata costituzione della parte appellata esime il Collegio dalla pronuncia in punto spese per il presente grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-01-2011, n. 7

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 16.2.2010, tempestivamente depositato, il sig. G.D.F. ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Minturno in merito all’istanza dallo stesso avanzata ed avente ad oggetto "rilascio del permesso di costruire relativamente alla realizzazione di fabbricato destinato ad attività produttiva nell’ambito dell’agglomerato industriale di Penitro".

Essendosi formato su detta domanda il silenzio, il ricorrente lo ha impugnato deducendo motivi di eccesso di potere sotto vari profili e violazione di legge.

Assume il deducente che il silenzio prestato dall’Amministrazione sulla predetta istanza sarebbe illegittimo, dovendo l’Amministrazione comunale concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso.

Il Comune di Minturno si è costituito in giudizio all’odierna camera di consiglio, chiedendo la reiezione del ricorso e producendo nota portante "preavviso di diniego" relativamente alla istanza in questione.

Alla Camera di Consiglio del 2.12.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso in esame, proposto avverso detto silenzio, è fondato e va accolto, essendo l’Amministrazione comunale tenuta a pronunciarsi sulla domanda di rilascio del permesso di costruire avanzata dall’ interessato in data 16 maggio 2007, prot. 9923 e reiterata da successive istanze (27.7.2007, 19.9.2007, 16.3.2010 e 25.3.2010).

Per giurisprudenza consolidata il silenzio serbato integra la violazione di un preciso dovere giuridico sanzionabile in sede giurisdizionale con l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di esitare con provvedimento esplicito la richiesta del privato, atteso che il rifiuto di provvedere, senza alcuna giustificazione, si risolve in una indubbia limitazione del diritto di difesa del cittadino.

Osserva, al riguardo, il Collegio che la L. 7.8.1990, n. 241 impone all’Amministrazione l’obbligo di fornire un riscontro esplicito e motivato, riguardo ad ogni istanza proposta dal cittadino; e che, nella specie, il Comune è, invece, rimasto praticamente inerte in violazione delle norme della citata legge generale sul procedimento amministrativo.

D’altro canto, per giurisprudenza consolidata:…"nel caso di ricorso giurisdizionale contro il silenzio mantenuto dall’Amministrazione comunale sull’istanza di concessione edilizia, la pronuncia del giudice deve limitarsi alla declaratoria di illegittimità del silenzio (da cui discende l’obbligo di esprimersi tempestivamente sulla richiesta) e non anche estendersi all’accertamento della legittimità della pretesa ad ottenere la concessione, in quanto asseritamente fondata su una piena conformità delle opere rispetto alle previsioni della strumentazione urbanistica vigente, atteso che detto accertamento richiede una valutazione che va in primo luogo rimessa alla competenza del Comune e che postula pure apprezzamenti di ordine tecnico" (T.A.R. Campania – Napoli, n. 4698 del 26 ottobre 2001; T.A.R Campania Sez. II Napoli, 12/11/04 n. 16775; 5/8/04 n. 11099).

Il ricorso va, dunque, accolto.

Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate, in difetto di presentazione di nota spese, in complessivi Euro 700,00, oltre ad oneri di legge, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il silenzio rifiuto.

Condanna il Comune di Minturno a corrispondere alla parte ricorrente la complessiva somma di Euro 700,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.