T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 29-07-2011, n. 2032

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) In punto di fatto il Tribunale rileva che a) con decreto ingiuntivo n. 333/09 – n. 548/09 r.g. emesso dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Distaccata di Saronno il 28.05.2009, spedito in formula esecutiva il 16.10.2009, notificato in tale forma il 09.11.2009 e non oggetto di opposizione, il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 123.064,75 oltre gli accessori, come indicati nel decreto; b) con decreto ingiuntivo n. 584/09 – n. 965/09 r.g. emesso dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Distaccata di Saronno il 13.10.2009, spedito in formula esecutiva il 01.02.2010, notificato in tale forma il 26.02.2010 e non oggetto di opposizione, il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 60.447,09 oltre gli accessori, come indicati nel decreto (cfr. documentazione di parte ricorrente).

La società ricorrente lamenta che i decreti ingiuntivi non sono stati integralmente ottemperati dall’amministrazione ingiunta.

L’Azienda Ospedaliera San Sebastiano, costituitasi in giudizio, chiede la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 1, comma 51, della legge 2010 n. 220.

2) L’eccezione proposta dall’amministrazione resistente non merita condivisione e il relativo esame richiede la ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

L’art. 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che "Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decretolegge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi Piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decretolegge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell’Intesa sancita dalla Conferenza StatoRegioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all’art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime".

L’art. 11, comma 51 della legge 2010, n. 220 – recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) – dispone che "al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all’articolo 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decretolegge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.

Le norme ora citate si collocano nel quadro della disciplina introdotta dall’art. 1, commi da 164 in avanti, della legge 2004 n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

In particolare, il comma 164 dell’art. 1 prevede, tra l’altro, che lo Stato concorra al ripiano dei disavanzi del servizio sanitario nazionale mediante un finanziamento integrativo, strumentalmente teso a garantire che l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute (comma 169).

L’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, derivante da quanto disposto al comma 164, viene subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni, che ai fini del contenimento della dinamica dei costi deve contemplare una serie di parametri individuati dal comma 173 del medesimo articolo 1.

Il successivo comma 174 impone alle regioni, in caso di sussistenza di una situazione di squilibrio e proprio al fine del rispetto dell’equilibrio economicofinanziario, di adottare i provvedimenti necessari, con la precisazione che, qualora la regione non provveda, si procede al commissariamento secondo la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e previa diffida del presidente del consiglio dei ministri. In tale caso spetta al presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, di approvare il bilancio di esercizio consolidato del servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e di adottare i necessari provvedimenti per il suo ripianamento.

Al verificarsi di queste condizioni, la regione interessata procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I ministri della salute e dell’economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell’accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma (cfr. comma 180).

Dal quadro normativo ora richiamato emerge che il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere presuppone: a) che esse operino in regioni commissariate secondo la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131; b) che siano stati predisposti piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 finalizzati alla riorganizzazione, riqualificazione o al potenziamento del servizio sanitario regionale; c) che sia stata effettuata la ricognizione dei debiti di cui all’articolo 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78.

Sotto altro profilo va osservato che la disciplina di cui si tratta introduce un limite alla possibilità per i creditori di conseguire coattivamente una pretesa patrimoniale nei confronti delle A.S.L., ponendo così un problema di coordinamento e di compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il riferimento va alla Direttiva 29 giugno 2000, n. 2000/35/CE, pubblicata nella G.U.C.E. 8 agosto 2000, n. L 200, entrata in vigore in data 8 agosto 2000 e recepita dallo Stato italiano con la legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001) e con D.Lvo. 9 ottobre 2002, n. 231; direttiva poi abrogata dall’articolo 13 della direttiva 2011/7/UE, a sua volta relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ma entrata in vigore in data 15 marzo 2011 e, pertanto, non riferibile alla fattispecie in esame, che resta sottoposta alla precedente direttiva 2000 n. 35.

In particolare, vale evidenziare che la direttiva n. 35 è rivolta a realizzare "l’obiettivo della lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno", obiettivo che non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri separatamente e può, pertanto, essere meglio realizzato a livello comunitario (cfr. considerando n. 12), con la precisazione che "i periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni. Inoltre tali problemi costituiscono una tra le principali cause d’insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro" (cfr considerando n. 7).

In relazione all’ambito applicativo, va osservato che la normativa comunitaria disciplina tutte le transazioni commerciali, a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, "tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese" (cfr. considerando n. 20 e art. 2).

Inoltre, sul piano della correlazione tra lotta contro i ritardi nei pagamenti e disciplina delle procedure di recupero del credito, la direttiva evidenzia che: a) i ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero (cfr. considerando n. 16); b) le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore (cfr. considerando n. 20); c) l’articolo 5 della direttiva prevede che la procedura di recupero dei crediti non contestati sia conclusa a breve termine, in conformità delle disposizioni legislative nazionali (cfr. considerando n. 23).

Quanto poi alle situazioni sottratte all’ambito di applicazione della normativa comunitaria, viene specificato che la "direttiva si limita a definire l’espressione "titolo esecutivo", ma non disciplina le varie procedure per l’esecuzione forzata di un siffatto titolo, né le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la sospensione dell’esecuzione ovvero può essere dichiarata l’estinzione del relativo procedimento", così precisando che solo l’esecuzione forzata e le relative ipotesi di sospensione restano estranee a tale regolamentazione.

Sempre in relazione ai limiti di applicazione, l’art. 6 della direttiva consente agli Stati membri di escludere da tale disciplina: a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore; b) i contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002; c) le richieste di interessi inferiori a 5 euro.

In sede di recepimento, lo Stato italiano ha esercitato tale potere di esclusione, ma limitatamente ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002, che restano sottratti alla normativa in esame, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.l.vo 2002, n. 231.

3) Il quadro normativo ora ricostruito non consente di comprendere l’ottemperanza ad un decreto ingiuntivo tra le azioni esecutive che non possono essere intraprese o proseguite nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni commissariate e sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari.

3.1) In primo luogo occorre portare l’attenzione sulla ratio della disciplina nazionale preclusiva delle azioni esecutive; ratio emergente dai presupposti di applicazione della normativa nazionale di cui si tratta.

Il blocco delle azioni esecutive mira a consentire la realizzazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari predisposti dalle regioni commissariate e diretti, non solo a ripristinare l’equilibrio finanziario del settore sanitario, ma anche ad assicurare l’attuazione di un processo di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario, nel quale si colloca la previsione di un finanziamento integrativo a carico dello Stato (cfr. in particolare art. 11, comma 2, del d.l. 2010, n. 78, nonché art. 11, comma 51, della legge 2010, n. 220 e art. 1, commi 164, 169, 174, 180 della legge 2004, n. 311).

I piani di rientro e la loro attuazione devono assicurare che l’equilibrio economico e finanziario venga conseguito garantendo la tutela della salute, nonché il mantenimento di modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie uniformi sul territorio nazionale e coerenti, sul piano qualitativo e quantitativo, con i livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria (cfr. in particolare art. 1, comma 169, della legge 2004, n. 311).

L’obiettivo dell’attuazione dei piani di rientro e del contemporaneo mantenimento dei livelli di assistenza, a tutela del fondamentale diritto alla salute, presuppone che l’amministrazione conservi integri e nel loro complesso i beni strumentali e funzionali all’erogazione delle prestazioni sanitarie, nonostante sia gravata da una situazione debitoria tale da pregiudicarne l’equilibrio economico e finanziario e da giustificare un finanziamento integrativo a carico dello Stato.

Tale esigenza si soddisfa escludendo che nei confronti delle aziende sanitarie, versanti nelle condizioni economiche e finanziarie suindicate, possano essere attivate o completate procedure esecutive che, al fine di soddisfare il creditore, consentano di aggredire i beni, mobili ed immobili, di cui l’amministrazione si avvale per l’erogazione delle prestazioni del servizio sanitario, sottraendoli alla loro destinazione funzionale.

Il riferimento attiene, pertanto, al processo di esecuzione in senso stretto, caratterizzato dal pignoramento, che, da un lato, produce l’effetto giuridico di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del creditore, dall’altro, è prodromico alla soddisfazione coattiva del credito mediante l’assegnazione o la vendita, secondo la disciplina posta dagli artt. 491 e seg. del c.p.c..

Insomma, il compimento di simili atti nei confronti delle A.S.L. versanti nelle condizioni suindicate avrebbe l’effetto di sottrarre alla loro destinazione determinati beni funzionali all’erogazione del servizio sanitario, con pregiudizio sia dell’obbiettivo del risanamento economico e finanziario, nonché delle esigenze di riorganizzazione e di risanamento del servizio sanitario, sia dell’esigenza di mantenere inalterati i livelli essenziali di assistenza.

Ecco, allora, che tanto l’art. 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, quanto l’art. 11, comma 51, della legge 2010, n. 220, nella parte in cui escludono la possibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni commissariate e già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, vanno interpretati come preclusivi delle azioni esecutive in senso stretto, ossia delle procedure di esecuzione forzata per espropriazione, che consentono al creditore di soddisfarsi coattivamente sui beni del debitore mediante la vendita o l’assegnazione dei beni medesimi, in quanto simili procedure ostacolano l’attuazione dei complessivi obiettivi, di risanamento finanziario e di riorganizzazione, che connotano i piani di rientro e pregiudicano il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario.

Il dato letterale conforta tale interpretazione, atteso che, proprio l’art. 11, comma 51, della legge 2010, n. 220, dopo avere precluso l’attivazione e la prosecuzione delle "azioni esecutive" nei confronti delle A.S.L., disciplina le azioni esecutive già intraprese, prevedendo che non producono effetti i "pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni" alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010.

Certo, l’inciso da ultimo considerato riguarda solo i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie effettuate dalla regione e non gli atti di esecuzione forzata per espropriazione compiuti su altri beni strumentali all’erogazione del servizio sanitario, ma resta fermo che, nel contesto complessivo della disposizione, la preclusione è riferita solo ad atti tipici del processo di esecuzione forzata (il pignoramento, in particolare), mentre la formula impiegata si spiega con l’esigenza, espressa dalla norma, di conservare al servizio sanitario le somme versate dalla regione per l’erogazione del servizio medesimo, in modo che gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri possano continuare a "disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo".

In altre parole, con l’inciso in esame il legislatore ha dettato il regime di un particolare bene, qual é il denaro versato dalla regione e destinato all’erogazione del servizio, al fine di evitare che i pignoramenti e le prenotazioni a debito già effettuati ne ostacolino l’utilizzo per lo scopo prestabilito.

Nondimeno, resta fermo che la norma, riferendosi espressamente solo al pignoramento e alla prenotazione a debito, ha limitato la preclusione ai soli atti della procedura esecutiva in senso stretto e sul piano sistematico ciò induce a riferire l’espressione "azioni esecutive" proprio a questo tipo di procedura, atteso che, anche per i beni diversi dal denaro, ma comunque strumentali allo svolgimento del servizio sanitario, sussiste l’esigenza di preservarne la destinazione, sottraendoli alla soddisfazione coattiva del creditore, destinazione compromessa dagli atti della procedura esecutiva per espropriazione.

Analoga esigenza non sorge rispetto al giudizio di ottemperanza, che, pertanto, non è riconducibile alle "azioni esecutive" paralizzate dall’art. 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 e dall’art. 11, comma 51, della legge 2010, n. 220.

Invero, mediante l’azione di ottemperanza esperita a tutela di una situazione creditoria ed, in particolare, per la soddisfazione di una pretesa pecuniaria risultante da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario o da un provvedimento giurisdizionale ad essa equiparato, come il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, il creditore non aggredisce esecutivamente singoli beni sottraendoli alla loro destinazione funzionale e vincolandoli alla soddisfazione della propria pretesa, ma ottiene che il giudice si sostituisca all’amministrazione, direttamente o indirettamente per il tramite di un commissario ad acta, nel compimento degli atti necessari per l’adempimento del debito.

Atti che consistono nel reperimento delle somme necessarie per la soddisfazione del credito, eventualmente anche mediante il ricorso a finanziamenti, nei limiti consentiti dalla legge, ma non nel pignoramento e nella successiva assegnazione o vendita di beni determinati, che sono atti diretti a realizzare la conversione in denaro di beni determinati a soddisfazione del creditore.

In altre parole, tale procedura non incide sui beni, mobili o immobili, che l’A.S.L. utilizza per l’erogazione del servizio sanitario, né sulle somme che in base alla legge sono destinate all’erogazione di tale servizio, sicché in relazione ad essa non viene in rilevo la necessità di evitare che la tutela dei creditori dell’amministrazione possa pregiudicare l’attuazione degli obiettivi di risanamento finanziario, di riorganizzazione e di mantenimento dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario che connotano i piani di rientro dai disavanzi sanitari, alla cui attuazione è funzionale il blocco delle azioni esecutive.

In simili casi spetta all’organo giurisdizionale, o al commissario ad acta nominato dal primo, il compimento degli atti necessari per la soddisfazione del credito azionato, senza intaccare necessariamente beni strumentali al servizio sanitario nei termini suesposti.

Resta fermo che, in relazione alle peculiarità del caso concreto, possono verificarsi delle fattispecie in cui l’ottemperanza risulta oggettivamente impossibile e ciò dipende dal fatto che ogni giudizio di ottemperanza incontra il limite dell’oggettiva impossibilità, da apprezzare caso per caso (cfr. in argomento a mero titolo esemplificativo Consiglio di Stato, Ad. Plen., 29 aprile 2005, n. 2), ma tale circostanza non incide sull’ammissibilità della relativa azione.

3.2) L’esclusione del giudizio di ottemperanza dal blocco delle azioni esecutive è coerente con la già richiamata disciplina comunitaria in materia di lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

In effetti, la direttiva 2000 n. 35 (in particolare considerando n. 15) specifica di limitarsi "a definire l’espressione titolo esecutivo", senza disciplinare le "procedure per l’esecuzione forzata di un siffatto titolo, né le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la sospensione dell’esecuzione ovvero può essere dichiarata l’estinzione del relativo procedimento".

Il riferimento alla sola "esecuzione forzata" e non alla generalità delle procedure utilizzabili per la realizzazione di una pretesa pecuniaria induce a ritenere che restino estranee alla disciplina comunitaria solo le procedure di soddisfazione del credito caratterizzate dall’agire esecutivamente sui beni del debitore, vincolandoli alla soddisfazione del credito e così sottraendoli alla loro destinazione, mentre ne restano assoggettate quelle che, come il giudizio di ottemperanza, tendono alla realizzazione della pretesa pecuniaria senza espropriare forzatamente beni determinati dell’amministrazione.

Difatti, escludere qualsiasi forma di esecuzione dall’ambito di applicazione della direttiva equivarrebbe a vanificarne la finalità e l’esigenza di omogeneizzazione della disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali cui tende la normativa comunitaria.

Diversamente opinando, ciascuno Stato potrebbe, a proprio arbitrio, decidere di paralizzare ogni forma di esecuzione nel settore cui si riferisce la direttiva, impedendo al creditore di soddisfarsi concretamente e così precludendo la realizzazione degli obiettivi comunitari.

Ciò è ancora più evidente se si considera – come già evidenziato in sede di ricostruzione del quadro normativo – che proprio la direttiva stigmatizza la lentezza delle procedure di recupero e precisa che "le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore", aggiungendo che tale situazione si verifica, tra l’altro, nei rapporti tra imprese e autorità pubbliche, in quanto "a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese" (cfr. considerando n. 16 e n. 20, nonché artt. 2 e 5 dell’articolato).

Il richiamo a procedure di recupero del credito rapide ed efficaci sottende la necessità di assicurare la realizzazione concreta della pretesa patrimoniale e si pone come un passaggio indefettibile per l’attuazione degli obiettivi propri della direttiva 2000 n. 35, sicché è del tutto coerente interpretare in modo restrittivo l’esclusione della "esecuzione forzata" dall’ambito della disciplina comunitaria in questione, limitandola alla sola esecuzione per espropriazione e non alle altre procedure che, come il giudizio di ottemperanza, sono rivolte a consentire la soddisfazione del creditore senza agire per espropriazione su beni determinati.

Ne deriva che lo Stato, intervenendo normativamente in materia di soddisfazione dei crediti derivanti da transazioni commerciali tra imprese ed amministrazioni, non può paralizzare procedure esecutive diverse dall’esecuzione forzata in senso stretto, in quanto così facendo si porrebbe in contrasto con la direttiva comunitaria 2000 n. 35, che non gli attribuisce tale potere in sede di recepimento della direttiva medesima.

In altre parole, l’interpretazione prospettata dall’amministrazione resistente volta a comprendere nel blocco delle azioni esecutive anche il giudizio di ottemperanza non è condivisibile, in quanto rende la normativa nazionale in esame incompatibile con i contenuti della direttiva 2000 n. 35.

3.3) Una volta precisato che il giudizio di ottemperanza non integra una forma di esecuzione forzata ai sensi della direttiva 2000 n. 35 e, pertanto, non si sottrae alla disciplina comunitaria in esame, vale rilevare, a fini di completezza sistematica, un profilo di incompatibilità tra la disciplina posta dall’art. 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 e dall’art. 11, comma 51, della legge 2010, n. 220 e la direttiva 2000 n. 35, qualora si riferisse il blocco delle esecuzioni anche al giudizio di ottemperanza, secondo la prospettazione dell’amministrazione resistente, con conseguente necessità di procedere, nel caso concreto, alla disapplicazione delle norme interne ora citate.

La direttiva consente a ciascuno Stato di introdurre deroghe alla disciplina comunitaria solo per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, nonché per i contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002 e per le richieste di interessi inferiori a 5 euro.

Il legislatore nazionale, con l’art. 11, comma 1, del d.l.vo 2002, n. 231, ha esercitato tale potere di esclusione, sottraendo i contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002 alla disciplina in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Nondimeno, è evidente che anche il blocco delle azioni esecutive integra un limite all’operatività della disciplina ora citata, in quanto preclude l’efficacia delle procedure di recupero del credito, valorizzate dalla direttiva come strumento dissuasivo indefettibile contro i pagamenti tardivi.

Inoltre, l’art. 11, comma 2, del d.l. 2010, n. 78 e l’art. 11, comma 51, della legge 2010, n. 220 assumono a presupposto del blocco la circostanza che la regione, cui appartiene l’A.S.L. debitrice, sia commissariata e sottoposta a piani di rientro dai disavanzi economici.

Occorre allora verificare se – una volta chiarito che l’ottemperanza rientra nell’ambito di riferimento della direttiva 2000 n 35 e assumendo, secondo la tesi dell’amministrazione resistente, che il blocco delle azioni esecutive comprende anche il giudizio di ottemperanza – tale normativa nazionale riflette i presupposti in presenza dei quali la direttiva consente agli Stati di introdurre deroghe alla disciplina da essa dettata.

In particolare, alla luce delle già indicate ipotesi di deroga fatte salve dalla direttiva, occorre esaminare se la sottoposizione al commissariamento e ai piani di rientro dai disavanzi economici sia equiparabile alla sottoposizione del debitore ad una procedura, ossia all’ipotesi di derogabilità della normativa comunitaria prevista dall’art. 6, comma 3, della direttiva.

Tale equiparazione non è sostenibile.

Invero, le procedure concorsuali sono dirette a garantire la par condicio creditorum, ossia, in estrema sintesi, la possibilità per tutti i creditori, che siano tali al momento dell’apertura della procedura, di soddisfarsi in uguale misura percentuale sui beni del debitore, che vengono sottoposti a liquidazione.

Tale situazione non è ravvisabile nelle fattispecie cui si riferisce il blocco delle azioni esecutive.

In primo luogo, va osservato che il commissariamento non riguarda l’A.S.L. debitrice ma la Regione cui l’A.S.L. appartiene, sicché la fattispecie non è riconducibile ad una procedura concorsuale aperta a carico del debitore.

Inoltre, il commissariamento, unitamente all’esecuzione dei piani di rientro dal disavanzo finanziario, non sottende l’esigenza di garantire la soddisfazione almeno pro quota di tutti i creditori, ma risponde, in primo luogo e come già evidenziato, alla necessità di consentire la riorganizzazione e la riqualificazione del servizio sanitario regionale nel mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e correlando a tale processo riorganizzativo anche il pagamento dei debiti oggetto di specifica ricognizione.

Va, pertanto, ribadito che, qualora il blocco delle esecuzioni fosse riferito anche al giudizio di ottemperanza, che non è escluso dall’ambito della direttiva 2000 n. 35 in quanto non integra una "esecuzione forzata" ai sensi della direttiva, la normativa nazionale dovrebbe essere disapplicata per contrasto con la direttiva citata, poiché introdurrebbe una deroga alla disciplina europea al di fuori dei casi da essa consentiti.

3.4) Le conclusioni raggiunte non sono superabili valorizzando il carattere più di esecuzione che di cognizione assunto dal giudizio di ottemperanza quando ha ad oggetto le sentenze, o atti equiparati, del giudice ordinario, che recano la condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro.

Tale circostanza è stata valorizzata da una parte della giurisprudenza per sostenere che anche il giudizio di ottemperanza rientra nel blocco delle procedure esecutive.

In particolare, si è considerato che "sia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 30 giugno 1999, n. 376) che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Ad. Plen. 15 marzo 1989 n. 7) hanno ritenuto che il giudice dell’ottemperanza, in caso di sentenze del giudice amministrativo – diversamente da quanto accade in caso di sentenze rese dal giudice di un altro ordine – ha il potere di integrare il giudicato, nel quadro degli ampi poteri, tipici della giurisdizione estesa al merito (e idonei a giustificare anche l’emanazione di provvedimenti discrezionali), che in tal caso egli può esercitare ai fini dell’adeguamento della situazione al comando rimasto inevaso (cfr. anche Consiglio di stato, sez. VI, 16 ottobre 2007, n. 5409). Per quanto poi concerne, in particolare, il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, secondo condivisibile giurisprudenza "il giudice amministrativo, accertato il mancato pagamento delle somme ingiunte, è investito solo della funzione di garantire gli adempimenti materiali per soddisfare tale precetto, senza poter valutare le ragioni della situazione debitoria e dell’imputabilità dell’inerzia riscontrata" (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 17 novembre 2008, n. 10251). Per tali rilievi la procedura in esame, qualificabile come "azione esecutiva" in senso proprio, peraltro alternativa all’esecuzione di cui al codice di rito, resta assoggettata al termine di sospensione previsto dalla legge 220/2010" (cfr. Tar Calabria Catanzaro, sez. I, 13 aprile 2011, n. 516).

Le considerazioni svolte dalla giurisprudenza indicata sono condivisibili nella parte in cui mettono in evidenza il carattere più di esecuzione che di cognizione del giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto ingiuntivo, mentre non lo sono nella parte in cui correlano a tale carattere dell’ottemperanza l’applicabilità del blocco delle esecuzioni.

In particolare, la natura esecutiva che il giudizio di ottemperanza assume in tali ipotesi – giudizio peraltro cumulabile con l’esecuzione forzata civilistica salva l’impossibilità di conseguire due volte quanto spettante (cfr. tra le altre, Tar Campania Napoli, sez. V, 13 novembre 2009, n. 7373) e comunque connotato da profili di cognizione anche in relazione all’interpretazione del giudicato ordinario (cfr. Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 2 dicembre 2009 n. 25344) – evidenzia solo che il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare la permanenza dell’inadempimento e la presenza di un titolo esecutivo, interpretandone il contenuto, senza potere sviluppare altri profili di cognizione, ma non vale a trasformare il giudizio di ottemperanza in una procedura di esecuzione in senso stretto, atteso che non è diretto ad aggredire beni determinati, ma a sostituire l’amministrazione inadempiente nel compimento degli atti necessari a garantire la soddisfazione del credito.

Ne deriva che la prevalenza di profili esecutivi su quelli cognitori, nel giudizio di ottemperanza riferibile ai casi in esame, nulla dice in ordine alla estendibilità a tale giudizio del blocco delle esecuzioni.

3.5) Vale evidenziare, infine, un ulteriore profilo proprio della fattispecie in esame comunque ostativo all’applicazione del blocco delle esecuzioni stabilito dagli artt. 11, comma 2, del d.l. 2010, n. 78 e 11, comma 51, della legge 2010, n. 220.

Si è già chiarito che l’operatività della disciplina dettata dalle norme citate presuppone che l’amministrazione regionale abbia proceduto alla ricognizione dei debiti prevista proprio dall’art. 11, comma 2, del d.l. 2010, n. 78.

Tale circostanza, siccome integra, nella prospettiva dedotta dall’amministrazione resistente, un fatto diretto ad applicare una normativa tesa a paralizzare la pretesa del ricorrente, deve essere dimostrata proprio dall’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c..

Nondimeno, tale circostanza non è stata né allegata, né provata dall’Azienda Ospedaliera resistente, la cui eccezione è anche priva della dimostrazione dei presupposti fattuali di applicazione della normativa invocata.

4) In definitiva, una volta respinta l’eccezione della parte resistente, al Tribunale non resta che prendere atto della mancata esecuzione dei decreti ingiuntivi indicati in epigrafe ed adottare le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a..

In particolare, il Tribunale ritiene opportuno procedere alla nomina di un Commissario ad acta, individuandolo nel Prefetto di Caserta, affinché provveda all’esecuzione dei decreti ingiuntivi secondo i termini e le modalità stabilite in dispositivo e nei limiti degli importi che risulteranno non ancora versati alla società ricorrente.

A garanzia dell’effettività dell’adempimento, il Tribunale ritiene necessario disporre che il Commissario ad acta produca una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo almeno 10 giorni prima della camera di Consiglio fissata in dispositivo per il prosieguo della trattazione, con l’avviso che immotivati ritardi comporteranno l’adozione delle misure di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto:

1) Nomina Commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, all’esecuzione dei decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, disponendo il pagamento delle somme in essi determinate in favore della società ricorrente e non ancora versate;

2) Il Commissario ad acta produrrà una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo almeno 10 giorni prima della Camera di Consiglio fissata per il prosieguo della trattazione;

3) Rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 2 dicembre 2011, ad ore di rito;

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28857 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.A., + ALTRI OMESSI convenivano il Ministero dell’Economia e delle Finanze dinanzi alla Corte d’Appello di Brescia esponendo che con ricorso al T.A.R. sezione di Brescia in data 6 ottobre 1999 avevano richiesto l’accertamento del proprio diritto alla maggiorazione dell’indennità di buonuscita con interessi e rivalutazione e che, pur avendo contestualmente depositato istanza di fissazione di udienza, a distanza di circa dieci anni il procedimento era ancora pendente.

Pertanto, assumendo la irragionevole durata di tale processo, chiedevano a titolo di equa riparazione la condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento per danno non patrimoniale dell’importo di Euro 10.500,00 ciascuno. La Corte adita rigettava detta domanda sul rilievo che, data la modestia della posta in gioco (aumento dell’indennità di buonuscita nell’ordine di circa 100 Euro mensili ) e tenuto conto del fatto che i ricorrenti non si erano attivati per sollecitare la definizione del giudizio, non era ipotizzabile in loro un effettivo patema d’animo per il protrarsi del processo summenzionato.

Avverso tale decreto i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

I ricorrenti censurano il decreto impugnato assumendo, in sintesi, che l’esiguità della posta in gioco e la mancata adozione di strumenti sollecitatori per accelerare la decisione del processo introdotto dinanzi al TAR non rientrerebbero tra le circostanze che potrebbero portare ad escludere l’esistenza di un danno non patrimoniale ricollegabile alla eccessiva durata di detto processo.

Le censure sono fondate.

Con la sentenza n. 1339 del 2004 le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato il principio secondo cui l’indennizzabilità del danno non patrimoniale per la eccessiva durata del processo presupposto non può essere esclusa in considerazione della esiguità della posta in gioco, potendo l’entità della posta in gioco rilevare esclusivamente ai fini di una riduzione dell’entità del risarcimento.

Con ulteriore sentenza n. 28507 del 2005 le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato che la mancata adozione di strumenti sollecitatori nel processo amministrativo presupposto può essere valutata dal giudice al solo fine dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio.

Alla luce di detti principi il ricorso deve essere accolto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-07-2011) 16-09-2011, n. 34215 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.G. e P.D. ricorrono avverso la sentenza 29.11.10 della Corte di appello di Salerno che ha confermato quella, in data 16.6.09, del locale tribunale con la quale sono stati condannati alle pene pecuniarie ritenute di giustizia, condizionalmente sospese, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, perchè riconosciuti colpevoli – il primo quale autore dell’articolo ed il secondo quale direttore responsabile – del delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno di G.R. e di omesso controllo in relazione al contenuto di un articolo pubblicato sull’edizione del quotidiano (OMISSIS), nel quale si indicava il G. quale soggetto che era stato arrestato il (OMISSIS) assieme ad altro complice e a M.M. (ex pugile successivamente ucciso presso un caseificio di (OMISSIS)) mentre era intento a minacciare un commerciante rifiutatosi di pagare la tangente, insinuandosi – contrariamente al vero – che fosse anche implicato in un traffico di sostanze stupefacenti. Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 57 e 595 c.p., assumendo che erroneamente i giudici avevano ritenuto che l’articolista avrebbe dovuto dar conto degli esiti dell’indagine, cioè della successiva archiviazione della posizione del G., dal momento che nessun obbligo in tal senso incombeva sul V. in quanto l’articolo non riguardava il G., bensì il M. ed i suoi trascorsi delinquenziali, conclusisi con l’omicidio del predetto.

Inoltre – prosegue la difesa dei ricorrenti – era stata travisata la prova in merito alla circostanza secondo cui l’articolista aveva inserito il G. nel traffico della droga, in quanto dalla lettura dell’articolo era evidente, per le espressioni grammaticali riportate, che tale appartenenza era stata attribuita a G. G. e non a G.R., tanto che si era precisato che era stata provata l’appartenenza al clan "Nuvoletta", con chiaro riferimento quindi a G.G., la cui affermata parentela con G.R. si era tradotta in un errore sul fatto che escludeva l’esistenza dell’elemento psicologico del reato.

Osserva la Corte che i ricorsi sono infondati.

Su tutti i punti oggetto del presente gravame, i giudici territoriali hanno infatti reso una motivazione congrua, esaustiva ed immune da vizi logico-giuridici evidenziando in primis come sia risultata pacifica l’attribuzione, da parte dell’articolista, al G. R. sia di fatti non veri, sia del suo coinvolgimento in un episodio estorsivo, in concorso con il defunto M., tacendosi l’intervenuta successiva archiviazione, in relazione ad esso, della sua posizione. Ancora, la Corte territoriale ha perspicuamente sottolineato come se pure l’articolo in questione si era soffermato sull’omicidio di M.M., tuttavia nel corpo dello stesso era stata delineata la personalità del defunto affermandosi che, il 3 (OMISSIS), era stato arrestato mentre stava minacciando un commerciante di (OMISSIS) che si rifiutava di pagare una tangente, aggiungendosi che nell’occasione erano state tratte in arresto altre due persone, tra cui G.R. – indicato come il fratello di G.G. (detto " P. (OMISSIS)", ucciso il (OMISSIS)), il quale risultava coinvolto in un traffico di droga pur senza che gli investigatori fossero giunti ad alcun accertamento definitivo.

Senonchè, era risultato pacificamente provato da un lato che G. R. non era il fratello di G.G. e mai era stato coinvolto in indagini riguardanti sostanze stupefacenti; dall’altro che immediatamente dopo l’arresto del (OMISSIS) il G. era stato scarcerato e la sua posizione in seguito archiviata.

Ed allora – ha condivisibilmente ritenuto la Corte di merito – il preciso e non secondario riferimento alla caratura criminale di G. R., tratteggiata in correlazione all’omicidio del M. e ai trascorsi delinquenziali di questi, si è risolto in una chiara lesione della reputazione del querelante, accostato alla figura del M. in occasione dell’episodio estorsivo di cui in narrativa, tacendosi tuttavia la conclusione della vicenda giudiziaria che lo riguardava, cioè l’intervenuta archiviazione che agevolmente il V. ben avrebbe dovuto e potuto evidenziare, per la necessaria e doverosa completezza espositiva, sol che avesse effettuato quel controllo giurisdizionale, tanto più agevole quanto più era risalente l’epoca dell’arresto, l’omessa verifica essendosi risolta nella offerta al lettore di una notizia parziale che, unitamente alla propalazione di una inveritiera parente, con G. G. ed un altrettanto inveritiero coinvolto in un traffico di droga, ha integrato gli estremi dei reati ascritti ai ricorrenti.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 03-10-2011, n. 35759 Chiamata di correo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con a ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta da S.R. avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all’art. 110 c.p., art. 112 c.p., (misura cautelare della custodia in carcere per il all’art. 110, art. 112, commi 1 e 2, art. 422 c.p., comma 1, art. 61 c.p., comma 1, nn. 1 e 6, commesso in (OMISSIS).

Lo S. risultava raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla strage (denominata "strage del Sayonara", dal nome della gelateria teatro dell’evento) compiuta da componenti di due allora nascenti organizzazioni camorristiche (il clan Sarno ed il clan Aprea), al fine di uccidere una pluralità di soggetti appartenenti al clan capeggiato da A.A., operante nell’area di (OMISSIS), per acquistarne la supremazia territoriale. Il gruppo criminale, sparando all’impazzata alle ore 19 verso un numero imprecisato di persone presenti sulla pubblica via, nelle immeditate vicinanze di due esercizi commerciali (un caffè ed una gelateria) di (OMISSIS), compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, cagionando la morte di B.A. e M. V., esponenti di spicco del clan Andreotti, nonchè di altre quattro persone estranee ai fatti ed il ferimento di due, tra i quali V.D., affiliato al suddetto clan. La ricostruzione dei fatti veniva basata dai giudici del Riesame su accertamenti di p.g. compiuti nell’immediatezza degli eventi e sulle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra le quali in particolare quelle dei fratelli C., G., P. e S.V., che, dopo il loro arresto avevano deciso di collaborare. L’attendibilità delle fonti dichiarative era già stata riconosciuta in altri importanti e delicati processi che avevano portato alla condanna definitiva di numerosi affiliati dei clan camorristici, con il riconoscimento ai collaboranti della speciale attenuante di cui al L. n. 203 del 2001, art. 8 (così per P., G. e S.V.).

Secondo il Tribunale, le propalazioni dei S. erano da ritenersi attendibili in quanto convergenti sugli eventi che li avevano visti protagonisti e segnatamente sulla causale della strage e sull’individuazione dei mandanti; sul luogo dal quale il commando era partito (la scuola), sui veicoli utilizzati dai killer (una Fiat uno ed una Ford Fiesta); sul ruolo degli esecutori materiali ( D.L. U.B., A.G., A.V., P. P., M., A. e S.C., detto " (OMISSIS)") e, infine, sul contributo fornito alla riuscita al piano da S.V., C.G. e S.R..

Le stesse dichiarazioni, oltre a trovare reciproca conferma, valorizzandosi per l’assunzione in proprio della responsabilità per la strage da parte dei collaboratori, risultavano riscontrate da elementi fattuali emersi dalle indagini di p.g. e dalle dichiarazioni di altri collaboratori estranei ai fatti (le c.d. "voci di fuori").

Quanto allo S., le dichiarazioni dei collaboranti convergevano sul ruolo affidatogli nell’azione criminale: recuperare dopo l’eccidio il cugino dei Sa., C. (detto "(OMISSIS)"), che aveva fatto parte del commando, ed occultare le tracce del delitto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, chiedendone l’annullamento per la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ed e), in relazione agli artt. 273 e 192 c.p.p..

Il ricorrente si duole della valutazione superficiale erronea e non rispondente ai principi di diritto delle fonti di prova.

In particolare, approssimativa risulterebbe la valutazione delle dichiarazioni dei fratelli S., trascurando i tempi in cui furono rese, le contraddizioni tra loro esistenti, i vincoli di parentela tra i dichiaranti e la circolarità delle stesse dichiarazioni.

Inoltre, l’ordinanza avrebbe omesso di rispondere alle doglianze difensive. Segnatamente, i Giudici del riesame non avrebbe valutato:

che i primi che iniziarono a collaborare, C. e G., non menzionarono lo S., pur facendo una compiuta elencazione dei partecipanti a vario titolo al delitto; che S.G., solo dopo 15 giorni che il fratello V. aveva coinvolto lo S., indicò in modo incerto costui tra gli incaricati al recupero delle auto del commando, e che a seguire uguali dichiarazioni furono fatte dall’altro fratello P.; che le dichiarazioni di quest’ultimo risulterebbero prive di riscontri, anzi sarebbero smentite dal fratello C., là dove il P. aveva indicato lo S. quale autore della rapina di una delle auto usate dal commando (secondo il C., le auto erano state invece portate dai Barresi) e lo aveva collocato nella scuola prima dell’avvio dell’azione di fuoco (mentre C. aveva riferito della presenza dello S. fuori dalla scuola dopo la partenza del commando); che S.P. aveva riferito che V. e C. S. "(OMISSIS)" con lo S. e il Ca. si erano rifugiati a casa della mamma dell’indagato, contraddicendo il fratello V. aveva dichiarato che con C. era andato a casa del suocero, mentre lo S. e il Ca. si erano allontanati con un mezzo pubblico.

Motivi della decisione

1. Le censure riferite alla motivazione dell’ordinanza impugnata sono infondate tanto da lambire l’inammissibilità, perchè per lo più non dirette a dedurre mancanze argomentative e illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dai giudici di merito e a prospettare conclusioni alternative rispetto a quelle operate dal giudice del Riesame cui, peraltro, erano già state sottoposte le medesime questioni e alle quali sono state fornite esaustive e coerenti ragioni di dissenso.

2. L’ordinanza impugnata ha fornito infatti una logica ed appagante motivazione ai rilievi difensivi volti a censurare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori che avevano indicato il ricorrente quale partecipante alla "strage del Sayonara".

E’ consolidato orientamento di questa Corte che, per l’applicazione di una misura cautelare, il requisito della gravità degli indizi va inteso nel senso che questi ultimi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione del reato per cui si procede all’indagato. La dichiarazione di un collaborante – se precisa, coerente e circostanziata – ben può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, che siano tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa. Non vi è dubbio che il riscontro esterno, idoneo a confermare l’attendibilità del dichiarante, può essere anche costituito da altra dichiarazione – sia pure de relato (Sez. 1, n. 1560 del 21/11/2006, dep. 19/01/2007, Missi, Rv. 235801) -non ponendo l’art. 192 c.p.p., comma 3, alcuna limitazione per quanto riguarda l’individuazione dei riscontri, che possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, che, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata in correità.

I riscontri esterni alle chiamate in correità, se costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, devono tuttavia caratterizzarsi per la loro "convergenza", "indipendenza" e "specificità".

Convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;

indipendenza, da suggestioni o condizionamenti – dovuto a pregresse intese fraudolente – che potrebbero inficiare il valore della concordanza; specificità, dovendo la c.d. convergenza del molteplice essere sufficientemente "individualizzante" e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d’accusa forniti dai dichiaranti (potendo ciò, al contrario, fare sorgere il sospetto di dichiarazioni non genuine in quanto previamente concordate), ma deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008 Lucchese, Rv. 239744).

Non va sottaciuto peraltro che, ai fini cautelari, il dato esterno di riscontro, pur dovendo attingere la persona del chiamato, può essere meno consistente di quello richiesto per il giudizio di merito, proprio perchè diversa è la prospettiva in cui si muovono le due decisioni e diversi sono gli obiettivi rispettivamente perseguiti.

Va poi ribadito l’insegnamento secondo cui l’elemento di riscontro individualizzante deve confermare non necessariamente "in via diretta" la condotta illecita ascritta all’accusato, ma le dichiarazioni del propalante e quindi la loro attendibilità, nella parte di riferimento (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, in motivazione). Il riscontro pertanto non deve necessariamente consistere – come sembra pretendere il ricorrente – nella confessione delle persone presenti al fatto, non potendosi pretendere che i complici presenti al fatto criminoso rendano confessione, mentre invece il riscontro può consistere in un elemento di qualsiasi tipo, anche soltanto logico ed a maggior ragione in una seconda dichiarazione sia pure de relato, purchè sottoposta a pregnante vaglio critico e purchè consenta di collegare l’imputato ai fatti a lui attribuiti dal dichiarante, non necessariamente con riguardo al frammento di fatto cui ha assistito il dichiarante.

Orbene nel caso in esame, il Tribunale si è adeguato ai suddetti principi, condividendo e facendo proprie le scelte interpretative del primo giudice, là dove ha ripercorso le chiamate in reità e correità, ne ha individuato i punti nodali e ha confermato il giudizio di attendibilità dei dichiaranti anche in relazione al loro narrato e alle posizioni rivestite nell’ambito del clan di appartenenza.

Il ragionamento che il Tribunale sviluppa sull’attendibilità intrinseca, non incrinata da asseriti sospetti di concertazioni, e sulla elaborazione del riscontro reciproco dei singoli racconti dei quali elenca i contenuti, procedendo alla doverosa valutazione unitaria, risulta rispettoso dei canoni di ordine logico e della regola di valutazione dell’indizio contenuta nell’art. 192 c.p.p..

In particolare, il Tribunale ha evidenziato, con considerazioni fondate su un globale esame delle chiamate in correità, che tutte le dichiarazioni dei S., valorizzate dall’assunzione in proprio della responsabilità dell’evento, convergevano sul nucleo essenziale della ricostruzione della vicenda criminale e sul contributo fornito da parte dello Sc. alla riuscita del piano, trovando ulteriori univoche conferme in elementi fattuali emergenti dalle indagini di p.g. e nelle dichiarazioni rese da altri collaboratori estranei agli accadimenti ("le voci di fuori").

In particolare, quanto alla posizione dello S., le dichiarazioni di S.V., che aveva dichiarato di essersi occupato personalmente, su incarico del fratello C., del recupero di S.C. "(OMISSIS)" con il Ca. e lo S. e dell’occultamento dell’auto, una Ford Fiesta, guidata da costui e delle armi usate per l’eccidio (interrogatorio del 21 settembre 2009), collocando entrambi i complici nella scuola e fornendo ulteriori particolari sulle modalità delle operazioni di recupero ed occultamento svolte al "ponte di ferro" e sulla via di fuga del gruppo (interrogatorio del 20 maggio 2010), avevano trovato riscontro nelle propalazioni di S.P., che aveva indicato il Ca. e lo S. tra i presenti alla riunione indetta dai due clan presso la scuola per dare avvio all’azione criminale e curare gli ultimi dettagli operativi, specificando i compiti lì assegnati:

S.V., il Ca. e lo Sc. dovevano occuparsi del recupero di S.C. "(OMISSIS)" – che aveva ricevuto all’ultimo momento dall’omonimo capo clan il compito di fare da supporto al gruppo di fuoco a bordo di una seconda autovettura – e provvedere ad occultare l’auto e le armi, operazione che venne attuata con l’incendio dell’auto e il sotterramento delle armi al "ponte di ferro" e la fuga del gruppo verso le quattro palazzine dove abitava la madre dello Sc. (interrogatorio del 19 maggio 2010).

Il racconto di costoro aveva trovato conferma nei ricordi del fratello G., che, anche se con minore certezza, aveva dichiarato che il compito di eliminare le tracce del reato era stato affidato al fratello V. e allo Sc., confermando la presenza nella scuola anche del Ca. (interrogatorio del 5 ottobre 2009), e nelle dichiarazioni del collaboratore Ci.

R., che aveva ricevuto le confidenze di S.V. nel 1998, allorquando costui aveva manifestato l’intenzione di uccidere il Ca., in quanto temeva potesse collaborare con la giustizia rivelando particolari sulla strage, nella quale aveva svolto con il V. e lo Sc. il compito di far sparire le armi. Anche il capo clan Sa.Ci., pur avendo ricordi meno precisi per la fase esecutiva, affidata prevalentemente al clan dei Barresi, che dovevano anche curare il recupero delle autovetture utilizzate per la strage, aveva collocato l’indagato e C.G. tra coloro che erano presenti alla scuola, avendoli visti stazionare fuori dell’edificio da dove era partito il commando (interrogatorio del 23 giugno 2010).

Le indagini di p.g. avevano dimostrato la verosimiglianza del racconto fatto dai Sarno, in quanto in piena sintonia con la scansione degli eventi e con i luoghi interessati dai fatti.

Il Tribunale ha poi puntualizzato che il fatto che alcuni dei fratelli Sarno avessero taciuto talune circostanze o offerto un racconto meno preciso non veniva, di per sè, ad inficiare la sostanziale affidabilità delle relative dichiarazioni, posto che ognuno di essi aveva narrato i fatti dal proprio angolo visuale, evidenziando aspetti e particolari di quanto direttamente vissuto o conosciuto, che potevano ragionevolmente non coincidere con il compendio conoscitivo-narrativo degli altri collaboratori di giustizia.

Per tale motivo, ha osservato il Tribunale, il racconto di S. C. – al vertice del clan ed impegnato nella fase ideativa e decisoria – appariva più sfumato ed impreciso sulla fase conclusiva dell’agguato che vedeva impegnato lo Sc., rispetto a quello proveniente dal fratello S.V. che di quella fase si era occupato, partecipando direttamente con lo Sc. e il C. alle operazioni di occultamento delle tracce del delitto.

In tal modo, il Tribunale ha sviluppato argomenti in sintonia con i canoni logici delineati da questa Corte, secondo cui, in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti compresi tra quelli indicati nell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, la eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, anche di un certo peso, rilevabili tanto all’interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto di esse, non implica, di per sè, il venire meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali. Circostanze che, globalmente considerate, possono giustificare, sotto il profilo logico, anche il ricorso al "frazionamento" della dichiarazione relativa al singolo dato, soprattutto quando i fatti narrati non siano vicini nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi non appresi direttamente (Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, Alleruzzo, Rv. 206590).

Quanto alla spontaneità dei collaboranti, il Tribunale ha altresì escluso, stante il disposto di cui alla L. n. 45 del 2001, art. 6 diretto ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni, che le propalazioni dei fratelli S. fossero il frutto di condizionamenti reciproci. Nè può ritenersi fondato il rilievo del ricorrente che esprime riserve sulla attendibilità delle loro dichiarazioni sol perchè attuatesi in progressione. Anche qui, il canone logico è quello che la chiamata in reità o correità può, senza diventare per questo inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano completamento e integrazione dei precedenti (Sez. 1, n, 6954 del 19/12/1996, dep. 17/03/1997, Cipolletta, Rv. 207089).

Quanto infine alla dedotta inconciliabile versione dei fatti fornita da P. e S.V. quanto all’epilogo della fuga, è evidente l’infondatezza dell’assunto dal tenore dell’ordinanza impugnata. S.P. ha invero raccontato che il gruppo si era allontanato dal posto percorrendo a piedi la linea ferroviaria che portava alle palazzine dove abitava la madre dello Sc. e non che il gruppo si era rifugiato a casa di quest’ultima.

3. Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Devono disporsi, infine, gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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