Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-01-2011, n. 138 Accordi sindacali Benefici economici e di carriera Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La parte appellata, dipendente della Regione Autonoma della Sardegna assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, ha proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’acconto sui futuri miglioramenti, di cui all’art. 36 di detto D.P.G.R., e dell’acconto salario di anzianità, di cui all’art. 5.5. del D.P.G.R. n. 193 del 1986, dal momento dell’assunzione, che non era stato riconosciuto dalla Amministrazione nell’assunto che gli importi stipendiali spettanti al personale regionale erano "quelli risultanti nell’art. 7, commi 1 e 2, del vigente accordo contrattuale nel testo coordinato pubblicato nel supplemento straordinario n° 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Sarda n° 38 del 19 dicembre 1997".

Il gravame è stato accolto con la sentenza in epigrafe indicata, ritenuto che anche per il triennio 19941996, dovevano continuare ad essere applicate le disposizioni sui benefici economici rientranti nel salario di anzianità, compreso l’acconto del 5% per indennizzare il ritardo nel rinnovo del contratto, perché la tesi dell’Amministrazione che i successivi incrementi apportati ai successivi contratti potevano essere corrisposti esclusivamente a coloro che detto salario percepivano a partire dal contratto valevole per il triennio 19851987 non poteva essere condivisa, sia perché non sorretta dalle disposizioni emanate al riguardo e sia perché avrebbe determinato una evidente disparità di trattamento a danno dei dipendenti assunti dopo la vigenza dell’accordo contrattuale 19851987.

Il T.A.R. ha quindi dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere, a partire dal 1.1.1997 e fino al 30.6.1998, l’acconto sul salario di anzianità, con condanna dell’Amministrazione regionale al pagamento in favore di essa parte delle somme così spettanti, con interessi o rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

Con il ricorso in appello in epigrafe indicato la Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:

1.- Violazione di legge; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed erroneità della motivazione.

Il T.A.R. illogicamente, irragionevolmente e sulla base di erronei presupposti, avrebbe riconosciuto il diritto della parte ricorrente, assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, all’acconto sul salario di anzianità di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e all’art. 36 di detto D.P.G.R. n. 116 del 1990, erroneamente ritenendo dette disposizioni ancora in vigore in base al richiamo di cui all’art. 7, V c., del D.P.G.R. n. 385 del 1995 e che l’applicazione delle stesse ai soli dipendenti anziani avrebbe comportato disparità di trattamento.

Le disposizioni di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e all’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 non sarebbero, invero, suscettibili di applicazione oltre il limite temporale del triennio di riferimento, né sarebbe sussistente l’ipotizzata disparità di trattamento perché la circostanza che colleghi della parte appellata di pari qualifica hanno continuato a percepire quanto ad essi in precedenza riconosciuto a titolo di acconto sui futuri miglioramenti in periodi in cui essa parte non era ancora dipendente regionale, configurerebbe una disparità dovuta solo alla loro diversa anzianità.

Con memoria depositata il 18.10.2010 parte appellante ha ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 19.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, la Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sezione II, n. 01315 del 2008, di accoglimento del ricorso proposto dalla parte appellata in epigrafe indicata, dipendente regionale assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’acconto sui futuri miglioramenti di cui all’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 e dell’acconto salario di anzianità di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986, dichiarando il diritto della suddetta parte ad ottenere, a partire dal 1.1.1997 e fino al 30.6.1998, l’acconto sul salario di anzianità, con condanna dell’Amministrazione regionale al pagamento delle somme così spettanti, con interessi o rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

2.- A sostegno del gravame è stata dedotta violazione di legge, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed erroneità della motivazione.

La decisione impugnata sarebbe fondata su di una erronea interpretazione dell’istituto dell’acconto sui futuri miglioramenti di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e all’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990, nonché della norma di rinvio di cui all’art. 7, V c., del D.P.G.R. n. 385 del 1995.

In base alle sopra indicate disposizioni può affermarsi che originariamente il salario di anzianità è stato inserito come voce salariale aggiuntiva alla retribuzione tabellare in base alla applicazione di criteri di calcolo basati sulla anzianità di servizio dei dipendenti al 31.12.1986; l’ammontare di detto salario ha poi subito due variazioni in aumento, in base alla previsione che se il nuovo accordo collettivo non fosse stato stipulato entro i termini di scadenza dell’accordo che lo prevedeva, ai dipendenti sarebbe stato versato un acconto sui futuri miglioramenti a titolo di salario di anzianità.

Detto acconto, se confermato da una nuova norma del contratto collettivo, veniva conglobato nel salario, facendone aumentare l’ammontare, ma conservando una natura diversa dal salario di anzianità, che aveva la funzione di remunerare l’anzianità maturata al 31.12.1986, mentre l’acconto aveva una finalità risarcitoria del danno dipendente dalla vacanza contrattuale.

Il T.A.R. illogicamente, irragionevolmente e sulla base di erronei presupposti avrebbe riconosciuto il diritto della parte ricorrente, assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, all’acconto sul salario di anzianità di cui ai citati art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 ed art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990, ritenendo dette disposizioni ancora in vigore in base al disposto del D.P.G.R. n. 385 del 1995 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996), il cui articolo 7, al V comma, stabiliva che "il salario di anzianità di cui all’art. 13, terzo comma, del D.P.G.R. 7 giugno 1990, n. 116, è confermato con l’incremento corrisposto ai sensi dell’art. 36 del citato decreto", nonché che l’applicazione delle stesse ai soli dipendenti anziani avrebbe comportato disparità di trattamento.

La tesi che, poiché tutte le norme di cui agli accordi collettivi recepiti con D.P.G.R. hanno validità temporale limitata nel tempo e che avendo valore di legge non possono essere eliminate dall’ordinamento se non con abrogazione espressa o tacita a mezzo di una successiva disposizione (con applicabilità di detta disposizione sull’acconto salario di anzianità anche a coloro che erano stati assunti sotto la vigenza di un accordo diverso da quello che lo aveva istituito anche se non lo riproduce espressamente), sarebbe incompatibile con il disposto della L. R. n. 33 del 1984, che ha disciplinato il pubblico impiego alle dipendenze della Regione Sardegna in conformità alla L. n. 93 del 1983, prevedendo che gli accordi hanno efficacia limitata nel tempo di tre anni e che la disciplina contenuta negli accordi stessi conserva provvisoriamente efficacia fino all’entrata in vigore della nuova normativa.

Conseguentemente le disposizioni di cui ai citati art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 ed art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 non sarebbero suscettibili di applicazione oltre il limite temporale del triennio di riferimento, come dimostrato dalla circostanza che quando in sede di rinnovo contrattuale il legislatore regionale ha voluto riproporre l’istituto dell’acconto sui futuri miglioramenti già previsto dal precedente accordo lo ha fatto espressamente.

Dalla circostanza che il D.P.G.R. n. 385 del 1995 non ha previsto autonomamente disposizioni assimilabili ai benefici concessi con detti precedenti DD.P.G.R. dovrebbe quindi dedursi che la parte appellata non aveva diritto ai benefici stessi.

Né sarebbe sussistente l’ipotizzata disparità di trattamento perché (premesso che non è veritiera la circostanza che i dipendenti regionali assunti prima di essa parte e percipienti il salario di anzianità abbiano goduto nel periodo di vacanza contrattuale iniziata l’1.1.1997 di un ulteriore aumento del 5% dello stesso a titolo di acconto sui futuri miglioramenti) la circostanza che colleghi della parte ricorrente di pari qualifica hanno continuato a percepire quanto ad essi in precedenza riconosciuto a titolo di acconto sui futuri miglioramenti in periodi in cui essa parte non era ancora dipendente regionale, configurerebbe una disparità dovuta solo alla loro diversa anzianità. Il trattamento "peggiorativo" rispetto a quanto previsto dai precedenti accordi, dovuto al mancato riconoscimento con l’accordo di cui al D.P.G.R. n. 385 del 1995 di un beneficio economico per la vacanza contrattuale verificatasi dall’1.1.1997, avrebbe quindi prodotto i suoi effetti indifferentemente su tutti i dipendenti regionali in servizio a detta data e non ha comportato alcuna disparità di trattamento.

2.1.- Osserva il Collegio che sono fondate le censure rivolte alla sentenza impugnata, con la quale è stato ritenuto che anche per il triennio 19941996, dovevano continuare ad essere applicate le disposizioni sui benefici economici rientranti nel salario di anzianità, compreso l’acconto del 5% per indennizzare il ritardo nel rinnovo del contratto.

Non può invero condividersi in primo luogo la tesi fatta propria dal Giudice di prime cure che il diritto della parte appellata (assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990) all’acconto sul salario di anzianità previsto dall’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e dall’art. 36 di detto D.P.G.R. n. 116 del 1990, sussisteva perché dette disposizioni dovevano considerarsi ancora in vigore, dopo la scadenza dei periodi di validità temporale dei contratti collettivi approvati con detti DD.P.G.R., in base al contenuto del D.P.G.R. n. 385 del 1995 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996), il cui articolo 7, al V comma, ha stabilito che "il salario di anzianità di cui all’art. 13, terzo comma, del D.P.G.R. 7 giugno 1990, n. 116, è confermato con l’incremento corrisposto ai sensi dell’art. 36 del citato decreto".

Va considerato al riguardo che la attribuzione della voce retributiva in questione era disciplinata dall’art. 5.5. del D.P.G.R. n. 193 del 1986 (che ha recepito l’accordo contrattuale 19851987), che, con riguardo all’acconto del salario di anzianità, prevedeva che "qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi alle scadenze previste dal presente accordo, al personale verrà comunque corrisposto, a titolo di acconto, un beneficio di importo apri al cinque per cento dell’iniziale livello, da considerarsi quale salario di anzianità", nonché dall’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 (di recepimento dell’accordo 19881990), che prevedeva, con riferimento all’acconto sui futuri miglioramenti, che "qualora il rinnovo del prossimo accordo non dovesse realizzarsi alle scadenze previste dal presente accordo, al personale verrà comunque corrisposto, a titolo di acconto, un beneficio di importo pari al 5% del livello tabellare, da considerarsi quale salario di anzianità".

Detti benefici erano quindi da considerarsi quali componenti del salario volte ad indennizzare i dipendenti dal mancato tempestivo adeguamento retributivo a seguito del ritardo nella stipulazione del nuovo contratto per il successivo triennio, espressamente qualificati quali acconti sui futuri miglioramenti.

Successivamente essi benefici sono entrati a far parte della retribuzione e qualificati come salario di anzianità in base all’art. 13, comma III, del D.P.G.R. n. 116 del 1990, ha confermato i benefici economici del salario di anzianità, disponendo che: "Il salario di anzianità previsto dalla disposizione del punto 5.3 del D.P.G. 5 dicembre 1986 n. 193 è confermato con l’incremento corrisposto a titolo di acconto, ai sensi della disposizione del punto 5.5 dello stesso D.P.G. n. 193/1986", nonché in base all’art. 7, V c., dei DD.P.G.R. 21.12.1995 n. 385, 9.5.1996 n. 113 e 27.3.1997 n. 45 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996), il cui articolo 7, al V comma, ha stabilito che "il salario di anzianità di cui all’art. 13, terzo comma, del D.P.G.R. 7 giugno 1990, n. 116, è confermato con l’incremento corrisposto ai sensi dell’art. 36 del citato decreto",

La circostanza che dette disposizioni affermano che detto salario, collegato alla anzianità di servizio, era confermato non può che essere intesa nel senso che i dipendenti cui era stata riconosciuta continuavano a beneficiarne e non nel senso che il beneficio poteva essere esteso a tutti i dipendenti regionali.

Né può ritenersi che ciò comportasse disparità di trattamento perché la situazione di fatto di colleghi di pari qualifica della parte appellata, ma con maggiore anzianità, che hanno continuato a beneficiare degli acconti sui futuri miglioramenti economici per pregressi periodi di vacanza contrattuale, è sicuramente diversa da quella della suddetta parte che all’epoca non era in servizio e ha quindi minore anzianità, sicché la circostanza deve considerarsi quale non irrazionale conseguenza della diversità delle situazioni di fatto suddette; ciò considerato che in base ai DD.P.G.R. 21.12.1995 n. 385, 9.5.1996 n. 113 e 27.3.1997 n. 45 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996) a nessun dipendente è stato riconosciuto un beneficio economico simile a quello riconosciuto con i precedenti accordi contrattuali per un futuro eventuale periodo di vacanza contrattuale.

Neppure condivide il Collegio la tesi del T.A.R. che il riconoscimento del diritto al beneficio in questione a partire dalla data di ingresso in servizio e limitatamente all’acconto ascrivibile al ritardo nella stipulazione del contratto di lavoro per il periodo di pertinenza sarebbe conforme al principio generale sulla successione delle leggi nel tempo (perché le disposizioni sull’acconto salario di anzianità in questione avrebbero natura normativa derivante dal fatto che il contratto è stato approvato con D.P.G.R., con la conseguenza che la loro eliminazione poteva avvenire unicamente per effetto di una abrogazione espressa o implicita da parte di una successiva disposizione capace di incidere su di essa).

Tale tesi è da considerare infatti, come condivisibilmente dedotto con l’atto di appello, incompatibile con l’art. 4 della L. R. Sardegna n. 33 del 1984, di disciplina del pubblico impiego (sulla base dei principi generali di cui alla legge quadro nazionale sul pubblico impiego n. 93 del 1983), che, nel prevedere che gli accordi contrattuali di norma hanno durata triennale e che la disciplina in essi contenuti conserva provvisoriamente efficacia fino alla entrata in vigore della nuova contrattazione collettiva, ha quindi espressamente previsto e stabilito la efficacia triennale degli accordi stessi, sicché non era necessaria la loro abrogazione espressa o tacita in sede di stipulazione di un nuovo accordo per far venir meno i loro effetti, a prescindere dalla loro natura normativa.

In conclusione le considerazioni che precedono comportano che non spettano, alla parte appellata, gli incrementi tabellari a suo tempo previsti dai vecchi contratti cui prima si è fatto cenno con riferimento a pregressi periodi di vacanza contrattuale, trattandosi di periodi antecedenti alla sua immissione in ruolo e che avevano lo scopo di indennizzare coloro che erano in servizio a quell’epoca, del tardivo rinnovo del contratto; tali benefici non possono, pertanto, essere applicati a coloro che non hanno subito alcun danno dalla ritardata stipula del contratto.

Si tratta, in sostanza, di un assegno "ad personam" attribuito ad una certa data e confermato, nei suoi incrementi, per un periodo di tempo limitato dai contratti successivi e del quale non è stata prevista l’estensione ai dipendenti che, all’epoca, non erano in servizio (Consiglio Stato Sezione V, 18 agosto 2010, n. 5800).

3.- L’appello deve essere quindi accolto e deve essere conseguentemente respinta la domanda di riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’acconto di cui trattasi e di condanna della Regione Autonoma della Sardegna al pagamento delle somme a tale titolo spettanti, formulata con il ricorso di primo grado.

4.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie l’appello in esame e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso originario proposto dinanzi al T.A.R. della Sardegna dalla parte appellata.

Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 26-01-2011, n. 152 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.La Sig.ra S.M. M. presentava ai sensi dei Regolamenti CE n.1493/99 e 1227/2000 il 24/04/2003, all’Ispettorato Provinciale Agricoltura – U.O. n.176 – Comparto Vitivinicolo di Trapani – domanda di estirpazione dei vigneti esistenti sul proprio fondo sito in Marsala, c.da Bellusa.

L’estirpazione veniva autorizzata dall’Ispettorato, dopo la convalida della domanda per Ha 7,6150, sicchè con nota del 26/03/2004 la S. comunicava l’avvenuta estirpazione e presentava contestualmente istanza di reimpianto dei vigneti che veniva autorizzata dall’Ispettorato con provvedimento dell’08/04/2005, per la medesima superficie di Ha 7,6150.

Di conseguenza, con domanda del 07/12/2007 la S. chiedeva, ai sensi dei suindicati Regolamenti CE la concessione di un contributo in conto capitale per la riconversione del predetto vigneto attraverso reimpianto nella misura percentuale del 57% dell’importo del progetto di Euro 86.521,93.

Sulla base delle informazioni prefettizie antimafia rese ai sensi dell’art.1 septies della L.729/82, l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Trapani, ritenendole ostative alla definizione del procedimento, archiviava l’istanza predetta.

Dopo l’infruttuoso esperimento del ricorso gerarchico avverso il provvedimento negativo in questione (rimasto senza riscontro) la Sig.ra S. proponeva ricorso a questo Tribunale, notificato l’08/04/2009 e depositato il giorno 23 seguente, con cui deduceva i motivi di censura seguenti.

1)Violazione delle norme sul procedimento amministrativo ed eccesso di potere. Violazione del D.Lgs. n.490/94 e del D.P.R. n.252/98.

2)Nullità dell’atto presupposto per carenza di istruttoria e presupposti e per irragionevolezza, inadeguatezza ed apoditticità della motivazione. Nullità del provvedimento impugnato per nullità dell’atto presupposto.

3)Nullità del decreto impugnato per carenza di presupposti e difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento.

1.2.Con ordinanza n.470/09 veniva accolta la domanda incidentale di sospensiva.

1.3.Si costituiva per resistere l’Avvocatura dello Stato che sosteneva la legittimità degli atti impugnati e chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

1.4.Alla pubblica udienza dell’11/01/2011 il ricorso veniva posto in decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Secondo l’impostazione classificatoria seguita dalla giurisprudenza amministrativa – elaborata in materia di appalti – le c.d. informazioni prefettizie possono essere ricondotte a tre tipi:

a)quelle ricognitive di cause di per sé interdittive di cui all’art. 4 comma 4, d.lg. 8 agosto 1994 n. 490;

b)quelle relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del prefetto;

c)quelle supplementari (o atipiche) la cui efficacia interdittiva scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell’amministrazione destinataria dell’informativa prevista dall’art. 1 septies, d.l. 6 settembre 1982 n. 629, conv. dalla l. 12 ottobre 1982 n. 726, ed aggiunto dall’art. 2 l. 15 novembre 1988 n. 486 (Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7362; sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2441).

Nella specie, viene in rilievo questa terza tipologia, in quanto l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Trapani

ha ritenuto le informazioni rese dalla Prefettura di Trapani (con nota prot. 485/08 del 21/04/2008) ai sensi dell’art.1 septies della legge n.792/1982 ostative all’accoglimento della domanda di contributo finanziario, come meglio chiarito nella comunicazione di avvio di procedimento del 10/06/2008.

La citata nota della Prefettura fa leva unicamente sul legame familiare che lega S.B. (già sottoposto con decreto del Tribunale di Trapani del 13/07/2000 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. ai sensi della legge 575/65 per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel Comune di Marsala e condannato, con sentenza del Tribunale di Marsala del 06/03/1999 – parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza del 28/02/2003 – alla pena di anni tre e mesi quattro per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa) ed i soci amministratori della società: P. M. A., coniuge, ed i loro figli S. P., Marina e M. M., traendone la conclusione che a causa di tale legame familiare il Baldassarre potesse "condizionare – almeno di fatto – le scelte ed indirizzi della società medesima ".

Deve pure precisarsi che:

– questo era in effetti il contenuto sostanziale della prima nota (n.670 del 03/09/2007) approntata in esito alla richiesta dell’I.P.A. di Trapani, n.8197 del 17/05/2007, relativa all’Azienda Agricola S. s.s.a. che aveva pure inoltrato domanda di contributi previsti dal medesimo bando, e per la quale l’Ispettorato intendeva conoscere l’esistenza di motivi ostativi ex art. 10 L. 575/65 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 4 D.Lg.vo 490/1994;

– ad essa si riferisce l’ordinanza n.1973/07 della Sez. I di questo TAR, reiettiva dell’istanza di sospensiva avanzata dalla suddetta Azienda Agricola -richiamata in memoria dalla difesa Erariale, per sostenere – non del tutto esattamente – che " sulla medesima informazione prefettizia del 392007 " vi sarebbe stato un pronunciamento cautelare sfavorevole;

– successivamente però l’Ispettorato riformulava la richiesta di informativa alla Prefettura di Trapani, e chiariva che (non la citata Azienda) bensì S.M. M., P. M. A. e S. P. avevano chiesto, " in qualità di ditte individuali" di ottenere agevolazioni contributive " per terreni di cui sono esclusivi proprietari ", per cui chiedeva di accertare se a carico degli stessi vi fosse alcuno dei motivi ostativi di cui all’art.10 L. 575/65 ovvero sussistessero tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 4 D.Lg.vo 490/94 (nota 82/Ris 26/03/2008);

– la Prefettura di Trapani con l’informativa del 21/04/2008, confermando il medesimo presupposto di fatto, del rapporto familiare tra S.B. e S.M. M. (figlia) rendeva tuttavia il proprio avviso ai sensi dell’art.1 septies L. 726/82.

Ciò premesso, va richiamato l’orientamento della giurisprudenza in tema di informative prefettizie.

Con riferimento, in particolare, all’informativa atipica essa ha invero affermato, per quanto rileva nella specie, che essa non necessita di un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso e si basa su indizi ottenuti con l’ausilio di particolari indagini che possono risalire anche a eventi verificatisi a distanza di tempo perché riguardano la valutazione sull’idoneità morale del (concorrente e non producono l’esclusione automatica dalla gara) – Consiglio Stato, sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6902.

Mentre con riferimento all’informativa tipica si è consolidato l’orientamento, secondo il quale tale tipologia di informativa prescinde completamente da ogni provvedimento penale a carico degli appartenenti alla impresa e si giustifica considerando il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, che non deve essere immaginifico, né immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su elementi presuntivi ed indiziari, la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del Prefetto, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della illogicità, incoerenza o inattendibilità, con riferimento al significato attribuito agli elementi di fatto e all’iter seguito per pervenire a certe conclusioni (per tutte Consiglio di Stato, V, 1 ottobre 2010, n. 7260; IV, 14 aprile 2010, n. 2078 e VI, 14 aprile 2009, n. 2276).

Tuttavia, nella fattispecie in esame, ciò che sorregge l’impugnata informativa prefettizia è solo un legame familiare, sia pure diretto, tra la ricorrente S.M. M. ed il genitore, S.B. (ex sorvegliato speciale e condannato per concorso esterno in associazione mafiosa nel 1999).

Ed in proposito deve osservarsi che il Consiglio di Stato ha statuito che "è illegittima l’informativa prefettizia negativa fondata sul mero rapporto di parentela o affinità, di amministratori o soci di un’impresa con elementi malavitosi, essendo necessari anche altri elementi, sia pure indiziari, tali, nel loro complesso, da fornire obiettivo fondamento al giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata" (sez. VI, 02 maggio 2007, n. 1916: nell’iter motivazione della decisione predetta, viene richiamato l’insegnamento della Corte Costituzionale in una vicenda in cui si discuteva del possesso delle "qualità morali e di condotta" per l’ammissione ai concorsi in magistratura, secondo cui è certamente arbitrario……presumere che valutazioni e comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall’interessato debbano essere automaticamente trasferiti all’interessato medesimo – Corte Cost. 31 marzo 1994, n. 108.

Si è ritenuto, quindi, che in via di principio il mero rapporto di parentela sia di per sé insufficiente a raggiungere la soglia minima per riscontrare il pericolo di condizionamento mafioso, occorrendo manifestazioni di concreta contiguità – quantomeno a livello di frequentazione – tra il laico ed il mafioso." (Cons. Stato VI, 18 agosto 2010, n.5880).

Di recente questo TAR, pronunciandosi su tale specifico aspetto delle informative prefettizie (v. sent. Sez. I, 15 dicembre 2010, n.14298), ha richiamato appunto l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale i legami di natura parentale, in sè considerati, non possono essere addotti quali elementi in grado di supportare autonomamente l’informativa negativa e possono assumere rilievo solo qualora emerga una concreta verosimiglianza dell’ipotesi di controllo o di condizionamento sull’impresa da parte del soggetto unito da tali legami al responsabile o amministratore dell’impresa stessa (per tutte Consiglio di Stato, VI, 7 aprile 2010, n. 1967) o, comunque, un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell’oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l’infiltrazione mafiosa nella impresa considerata (C.G.A., sez. giur., 19 ottobre 2010 n. 1292).

D’altra parte, se l’eventuale attività pregiudizievole posta in essere da un soggetto dovesse riverberarsi sic et simpliciter sull’attività imprenditoriale di un familiare, quest’ultimo sarebbe, senza sua colpa, nell’impossibilità di potere svolgere attività costituzionalmente tutelate (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, III, 22 febbraio 2003, n. 1171).

Nella fattispecie in esame invece, da un canto l’informazione prefettizia impugnata si basa unicamente sul rapporto di parentela che lega la ricorrente a S.B. (suo genitore) e dall’altro l’Amministrazione attiva – alla quale la nota è stata inviata " ai sensi dell’art.1 septies della legge 726/82, allo scopo di orientare (le proprie scelte), nell’ambito della discrezionalità ammessa dalla legge " – si è limitata a recepirla acriticamente, ritenendola tout cort " motivo ostativo alla definizione positiva del procedimento", senza effettuare una propria autonoma valutazione.

Ne segue che entrambi i provvedimenti impugnati non resistono alla dedotta censura di carenza di istruttoria, inadeguatezza ed apoditticità della motivazione e vanno perciò annullati, fatti salvi gli eventuali, ulteriori, provvedimenti dell’Amministrazione.

3.Si ravvisano nondimeno valide ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, salvi gli eventuali, ulteriori, provvedimenti dell’Amministrazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7418 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

L’8.11.2006 è stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate (oltre che alla medesima Agenzia presso la sede locale di Pordenone) un ricorso di Z.A. per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 28.10.2005), che ha rigettato l’appello del contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pordenone n. 98/04/2001, che aveva rigettato il ricorso dello stesso contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF (oltre sanzioni) relativa all’anno 1994.

Il 18.12.2006 è stato notificato alla ricorrente il controricorso dell’Agenzia.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 24.2.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento/rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di accertamento l’Agenzia ha contestato allo Z. un maggior reddito imponibile ai uni IRPEF di L. 704.622.000 per l’anno d’imposta 1994. in ragione dell’emissione di un accertamento a carico della Me.To.Do srl (in cui lo Z. era socio al 50%) nel quale era stato contestato alla società un maggior reddito d’impresa per il predetto esercizio (rinveniente dal disconoscimento di costi relativi a operazioni ritenute inesistenti), reddito perciò imputato pro quota allo Z. in virtù della presunzione di distribuzione tra i soci (consistenti in una ristretta base) di utili extra bilancio in somma pari a quelli maggiori accertati. L’impugnazione di detto avviso era stata respinta dalla CTP di Pordenone ed il successivo appello del contribuente è stato poi disatteso dalla pronuncia qui impugnata.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR. oggetto del ricorso per cassazione, è motivata – da una parte – nel senso che dovesse essere disattesa l’eccezione del contribuente concernente l’omessa notificazione (in una con l’avviso di accertamento che lo riguarda) degli atti relativi alla Me.To.Do.. atteso che la sentenza n. 177/06/2001 della CIP di Verona (prodotta in causa dallo stesso contribuente) dava conto del ricorso proposto dallo Z. contro l’avviso di accertamento concernente il maggior reddito contestato alla Me.To.Do per il 1994, sicchè detti atti si dovevano reputare già noti allo Z. stesso; d’altra parte, nel senso che – alla luce dell’insegnamento di questa Corte – è legittimo ritenere presuntivamente distribuiti al socio di società a ristretta base gli utili occulti, induttivamente accertati in capo alla società medesima, utili che nella specie di causa sono stati "assunti quale mero presupposto, non contestato in questa sede dal ricorrente, pur essendo egli a conoscenza dei fatti sottostanti". 4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con quattro distinti motivi d’impugnazione e si conclude previa determinazione del valore della lite come "indeterminabile" – con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con la condanna di parte avversaria al pagamento delle spese di lite.
Motivi della decisione

5. Questioni preliminari.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Quest’ultimo non è stato parte del processo di appello (instaurato dopo il 1 gennaio 2001 – data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali – dal solo Ufficio locale dell’Agenzia) sicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente grado.

Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Ministero.

Sempre preliminarmente deve essere rilevato che il ricorrente Z. ha evidenziato di avere ricevuto – per gli stessi fatti dianzi riassunti – due avvisi di accertamento ai lini IVA (evidentemente come legale rappresentante della Me.To.Do. srl) per gli anni di imposta 1994-1995 ed ulteriori due avvisi concernenti le imposte dirette inerenti i predetti anni (evidentemente notificatigli per i redditi imputati a lui come socio). Ha inoltre evidenziato che i contenziosi in materia di imposte societarie si erano risolti a favore della contribuente società, mentre i contenziosi in materia di imposte personali si erano risolti (in ragione di due diverse sentenze della stessa sezione della CTR di Trieste) a favore di esso Z. quanto all’anno 1995 ed a sfavore di esso Z. quanto all’anno 1994 qui in esame. Ciò posto, lo Z. assumeva che dalle menzionate decisioni emergeva "un contrasto fra giudicati ed un giudicato implicito" e che quella n. 25 del 2006 (già notificata) "una volta passata in giudicato, copra il dedotto ed il deducibile", anche per ciò che concerne la materia qui in contestazione.

Dette considerazioni contenute nel ricorso introduttivo sono rimaste così, genericamente formulate. prive di qualsivoglia precisa indicazione ovvero di conclusione e domanda (così come non sono state strumentate ai fini di un qualsivoglia motivo di impugnazione) e non potranno essere perciò tenute in alcuna considerazione, sicchè se ne riferisce qui per completezza.

6. Esame dei motivi d’impugnazione. a) Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Nullità della sentenza ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 36, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il ricorrente assume che la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente, perchè non idonea a rivelare la ratio decidendi. ovvero perchè motivata per implicito rinvio alla pronuncia di primo grado.

Il motivo è da disattendersi. In ragione di quanto dianzi succintamente riassunto, è agevole ricostruire il percorso logico- argomentativo (del tutto originale) della sentenza qui impugnala, sicchè non vi è dubbio che non può concordarsi con la parte ricorrente. b) Il secondo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Vizi della motivazione ex art. 115 e 132 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2728 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2262, 2263, 2433 e 2627 c.c..

Con periodare non perspicuo e coinvolgendo nella censura anche la sentenza di primo grado, il ricorrente lamenta (confusamente e contraddittoriamente) violazione delle norme di legge che presiedono alla motivazione della sentenza, imputando alla Commissione di secondo grado di avere valorizzato due elementi di rilievo a favore dell’Agenzia, e cioè il fatto che esso ricorrente fosse socio al 50% in una società di due soli soci e che ne fosse anche amministratore unico, e perciò stesso in grado di vincere la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati.

Non è però in alcun modo chiaro quale norma fra quelle valorizzate nella rubrica il giudice del merito avrebbe in tal modo violato, sicchè la censura per questo aspetto è del tutto indeterminata ed inidonea.

D’altra parte il ricorrente si duole del fatto che "non è risultato in atti alcun documento o sentenza di Tribunali Civili o Penali riferibili alla Me.To.Do. srl e/o allo Z. con la quale si fosse accertato effettivamente la omessa contabilizzazione di utili extrabilancio", e si duole ancora del fatto che sarebbe mancato nelle due sentenze di merito l’accertamento del fatto che le azioni e l’organizzazione aziendale fossero "concentrate in una stretta cerchia familiare".

Entrambe le doglianze, peraltro non correlate ad alcuna specifica violazione di norma di legge ma genericamente indirizzate contro la correttezza della decisione del giudice di merito, appaiono infondate, giacchè non tengono conto del costante indirizzo interpretativo ed applicativo di questa Corte secondo cui (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9519 del 22/04/2009):"In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che. in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinchè, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare – cioè il fatto noto alla base della presunzione – abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi".

Orbene, lo Z. non ha negato (neppure in questa sede, e come anche il giudice di secondo grado ha avuto modo di rilevare, in applicazione del criterio della non contestazione) che la società dei cui utili si tratta fosse composta da una ristretta compagine di soci e neppure che l’accertamento a carico di quest’ultima (che si dice annullato da pronunce di Commissione Tributaria che lo Z. in questa, sede non ha depositato e che perciò non possono valorizzarsi a favore della tesi del ricorrente) avesse evidenziato l’esistenza di maggiori utili rispetto a quelli dichiarati – sicchè consegue che si devono dare per acclarati tutti gli elementi di fatto necessari a concretizzare la menzionata presunzione e l’inversione dell’onus probandi che ne consegue. Sarebbe spettato insomma a ricorrente dimostrare che gli utili in argomento non erano stati distribuiti ai soci e ciò – pacificamente – non avendo egli fatto (nonostante ne avesse massima opportunità, atteso che aveva all’epoca la qualifica di amministratore della società), non può in questa sede dolersi di violazione di norme (peraltro non debitamente specificate) che non sono state affatto violate dal giudice del merito. c) Il terzo motivo di impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, falsa e/o errata applicazione della L. n. 212 del 200, art. 7, comma 1 e del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1 ".

Con detto motivo il ricorrente si duole del fatto che erroneamente la Commissione di secondo grado abbia ritenuto idoneamente motivato il provvedimento impositivo, per i solo fatto che la sentenza n. 177/06/01 della CTP di Verona dava conto del ricorso da esso ricorrente medesimo proposto contro l’avviso di accertamento relativo alla Me.To.Do., ma senza tenere conto del fatto che esso Z. era rimasto amministratore della predetta società sino al 1995 e perciò "in epoca ben precedente alla verifica e alla redazione del PVC". In difetto di valida notifica dell’atto presupposto, il provvedimento impositivo della cui impugnazione qui si tratta avrebbe dovuto essere quindi-annullato.

Si tratta di motivo con cui il ricorrente concretamente prospetta un vizio di motivazione (circa il fatto decisivo della avvenuta notifica allo Z. dell’atto presupposto) senza averlo correttamente formulato come tale. In termini si veda, per tutte Cass. Sez. L. Sentenza n. 16698 del 16/07/2010:"In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

(Principio enunciato dalla S.C., in tema di violazione procedimentale, in riferimento alla ricostruzione dell’"iter" processuale fornito dalla corte di merito riguardo alla mancata comunicazione di un’ordinanza emessa fuori udienza dal giudice di primo grado)".

Vi è poi come ulteriore ragione di inammissibilità della censura anche la circostanza che la censura stessa non è conforme al principio dell’autosufficienza del ricorso, non avendo la parte ricorrente in alcun modo indicato quali sarebbero gli elementi di prova utili a convalidare le circostanze sulle quali la doglianza si fonda, e cioè la data della permanenza nella carica di amministratore in correlazione con la data di avvenuta esecuzione della verifica e di redazione del Fatto presupposto della cui notifica qui si tratta. d) Il quarto motivo di impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica:"Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 42 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".

La parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia affermato che "sono utilizzabili le dichiarazioni assunte con modalità proceduralmente ben definite e che rivestono per questo particolare valore probatorio", così avendo basato la propria decisione su di una prova irrituale.

Si tratta di motivo inammissibile in questa sede, poichè non correlato con gli argomenti su cui si fonda la decisione di secondo grado, l’unica della quale può tenersi conto ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso. In quest’ultima un argomento come quello censurato dal ricorrente non è mai stato sviluppato nè in via diretta, nè attraverso il richiamo agli argomenti su cui è fondata la sentenza di primo grado.

In termini si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17125 del 03/08/2007:

"La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisimi" della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 4. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile i motivo del ricorso di una società di persone, con cui, ne giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di rettifica del reddito di partecipazione, si censurava la sentenza emessa in un altro giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di rettifica del reddito dichiarato dalla società, e richiamata nella sentenza impugnata dal socio)".

Non resta che concludere nel senso dell’infondatezza del ricorso per cassazione, con le conseguenti determinazioni ai lini della regolazione delle spese di questo grado, in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nulla sulle spese a ciò relative. Rigetta il ricorso proposto contro l’Agenzia e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questo grado, liquidate in Euro 2.000.00 per onorario, oltre spese di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-01-2011) 03-03-2011, n. 8478 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.L., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 3.8.2010, con cui veniva rigettata l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza 17.7.2010 del GIP presso il Tribunale di Catanzaro, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti della ricorrente, in quanto indagata per i reati di cui all’art. 110 c.p.; L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 1 e 4, aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7.

La ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo:

1) violazione dell’art. 180 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine al motivo di censura relativo alla lesione del diritto di difesa, posto che il GIP aveva differito il colloquio tra indagati e difensori a cinque giorni antecedenti l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia;

2) inutilizzabilità, ex art. 191 c.p.p., delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, A.C., C.V. e R.L., tenuto conto della tardività delle dichiarazioni stesse, in relazione al disposto della L. n. 81 del 1992, art. 16 quater, laddove è prescritto il termine di 180 giorni, decorrenti dal momento in cui è stata espressa la volontà di collaborare, per rendere al Procuratore della Repubblica le notizie utili alla ricostruzione dei fatti, da riportare in apposito verbale, termine finalizzato al evitare il fenomeno delle c.d. dichiarazioni a rate;

difettavano, inoltre, gli indizi sulla partecipazione della ricorrente all’attività di meretricio, in difetto di riscontri esterni su quanto dichiarato dal Collaboratore di giustizia Co., nè sussistevano esigenze cautelari attuali ove rapportate al tempo decorso dalla commissione degli addebiti penali rispetto alla loro contestazione; peraltro, non era provato il concorso della indagata nell’attività di prostituzione, considerato che tale attività non avveniva all’interno del locale gestito dalla ricorrente e tenuto conto del comportamento meramente passivo della stessa, i cui rapporti con Ca.Ce. erano giustificati dal fatto che era moglie di quest’ultimo;

3) difetto di specificazione sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura cautelare applicataci concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non era configurabile, tenuto conto che il locale interessato dall’attività di meretricio era stato sequestrato, che non vi era alcun elemento da cui desumere la condotta agevolatrice della ricorrente nei confronti della cosca di Corigliano, al fine di incrementarne gli introiti illeciti e che non era provata l’attività di meretricio. Il ricorso è manifestamente infondato.

Le doglianze esposte sono meramente reiterative di quelle svolte in sede di riesame, disattese dal Tribunale con corretta e logica motivazione.

Col provvedimento impugnato è stato evidenziato, in conformità alla giurisprudenza, della S.C., che il decreto con cui il GIP, su richiesta del P.M., dispone il differimento dell’esercizio del diritto dell’imputata di conferire con il proprio difensore, ex art. 104 c.p.p., comma 3, non è autonomamente impugnabile e non può essere oggetto di riesame, esulando dal contenuto del provvedimento applicativo di misura coercitiva (Cfr. Cass. n. 4960/2009). Nè nel giudizio di Cassazione sono deducibili questioni di inefficacia della misura cautelare, diverse da quelle concernenti i termini stabiliti dall’art. 309 c.p.p., commi 5 e 9; le S.U. della S.C. hanno chiarito che la sanzione della inutilizzabilità della prova, per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, dopo il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, non opera nella fase delle indagini preliminari, ma solo nel dibattimento, alla luce, essenzialmente, dell’interpretazione letterale dell’art. 16 quater c.p.p., comma 9, D.L. n. 8 del 1991, da cui emerge, come rilevato nella sentenza (S.U. n. 1149/2009) che la dedotta inutilizzabilità ha carattere parziale(perchè fa salvi i casi di irripetibilità) ed anche relativo,essendo del tutto lecita l’assunzione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia oltre i 180 giorni, posto che le stesse possono essere utilizzate come spunto per le indagini da compiere sul fatto riferito e dovendosi ravvisare la inutilizzabilità assoluta solo per gli atti assunti contra legem, contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento o che pregiudicano in modo grave il diritto di difesa dell’imputato. Del resto la norma citata, prevedendo che le dichiarazioni tardive del collaboratore "non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati", designa, con il termine prova, gli elementi utilizzabili dal giudice del dibattimento per la decisione e non gli elementi indiziari, utili per la fase delle indagini, anche ai fini della emissione di una misura cautelare e da valutarsi secondo i criteri fissati dall’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. Al riguardo il Tribunale del Riesame ha fornito adeguata motivazione sul carattere attendibile di dette dichiarazioni tardive, richiamando l’analisi delle singole risultanze indiziarie contenuta nell’ordinanza del GIP e ravvisando tra gli elementi indiziari di maggior rilievo, a carico dell’indagata, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Co.Gi., che aveva riferito del controllo esercitato dalla cosca mafiosa di Corigliano sui locali notturni per il tramite dei buttafuori, compreso il locale, gestito dalla ricorrente, unitamente al Ca.Ce., adibita ad una vera e propria casa di prostituzione ed i cui proventi venivano in parte consegnati alla malavita organizzata coriglianese. Le esigenze cautelari risultano adeguatamente motivate con riferimento alla presunzione di pericolosità sociale stabilita dal legislatore ai sensi dell’art. 275 ter c.p.p., comma 3 ed in considerazione del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desunta dalla gravità del fatto contestato. Non essendo, quindi, ravvisabile alcun vizio manifesto di illogicità o carenza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, a sostegno delle ipotesi accusatorie, nè alcuna violazione di legge sulle valutazione delle esigenze cautelari, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

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